MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia (19E14189)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19-11-2019

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia (19E14189)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
  • Data: 19-11-2019
  • Scadenza: 19-12-2019

Art. 1 Posti messi a concorso

IL CAPO DIPARTIMENTO 
         per le politiche del personale dell'amministrazione 
          civile e per le risorse strumentali e finanziarie 
 
    Visto il decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.  139,  recante
"Disposizioni in materia di rapporto di impiego del  personale  della
carriera prefettizia, a norma dell'art.  10  della  legge  28  luglio
1999, n. 266" e, in particolare, l'art. 4  che  disciplina  l'accesso
alla carriera; 
    Visto il decreto interministeriale 4 giugno 2002,  n.  144,  come
modificato dai decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 26
aprile 2017, n. 80, concernente il "Regolamento recante la disciplina
del concorso  pubblico  di  accesso  alla  qualifica  iniziale  della
carriera prefettizia"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  "Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo"; 
    Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, concernente
il  "Regolamento  recante  norme  sui   limiti   di   eta'   per   la
partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale
della carriera prefettizia"; 
    Vista la normativa in materia di  riconoscimento  dei  titoli  di
studio per la partecipazione ai concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
"Codice dell'ordinamento militare"; 
    Visto il decreto della Presidente del Consiglio dei  ministri  22
maggio 2015 recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale appartenente alla  carriera  prefettizia,  alle  qualifiche
dirigenziali  di  prima  e  seconda  fascia  dell'Area   I   comparto
Ministeri, nonche' del personale delle Aree prima,  seconda  e  terza
del Ministero dell'interno; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno   2019,   n.   78,   concernente   il   "Regolamento   recante
l'organizzazione  degli  Uffici  centrali  di  livello   dirigenziale
generale del Ministero dell'interno"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  maggio  2018,
n. 66, concernente il  "Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  il
triennio economico e giuridico 2016-2018,  riguardante  il  personale
della carriera prefettizia"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il regolamento UE 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2018 che ha autorizzato il Ministero dell'interno  ad  avviare
una procedura per il reclutamento  di settanta  unita'  di  personale
della carriera prefettizia; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
agosto 2019 che ha autorizzato il Ministero dell'interno  ad  avviare
una procedura per il reclutamento di centotrenta unita' di  personale
della carriera prefettizia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,
a duecento posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera
prefettizia. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo di prima
assegnazione verranno individuate in relazione ai posti  di  funzione
che saranno disponibili alla  conclusione  del  corso  di  formazione
iniziale previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139. 
    2. Ai sensi dell'art. 4, comma  4,  del  decreto  legislativo  19
maggio 2000, n. 139, il dieci per cento dei  posti  e'  riservato  ai
dipendenti  dell'Amministrazione   civile   dell'interno   inquadrati
nell'Area funzionale terza (ex area funzionale C), in possesso di una
delle lauree indicate al successivo art. 2, comma 1, lettera g),  del
presente bando e  con  almeno  due  anni  di  effettivo  servizio  in
posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il  possesso  di
uno dei titoli di studio specificati nel medesimo art.  2,  comma  1,
lettera g). I  posti  riservati  che  non  dovessero  essere  coperti
saranno  conferiti  ad  altri  candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria. 
    3.  A  conclusione  della  procedura  concorsuale  potra'  essere
richiesto ai vincitori  del  concorso,  prima  dell'immissione  degli
stessi nei ruoli dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  e  agli
idonei non utilmente collocati in graduatoria di prestare il  proprio
consenso ad essere presi in considerazione ai fini  di  un  eventuale
impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui  alla
legge 3 agosto  2007,  n.  124  e  alla  verifica  del  possesso  dei
requisiti a tal fine previsti.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore a 35  anni.  Il  limite  di  eta'  e'  da
intendersi  superato  alla  mezzanotte  del  giorno  del   compimento
del trentacinquesimo anno di eta'. 
    Tale limite di eta' e' elevato: 
      di un anno per i coniugati; 
      di un anno per ogni figlio vivente; 
      di cinque anni per gli  appartenenti  alle  categorie  elencate
nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per  il  diritto  al
lavoro dei disabili"; 
      di un periodo pari all'effettivo  servizio  prestato,  comunque
non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio
militare. 
    Il limite massimo non puo' comunque superare, anche  in  caso  di
cumulo di benefici, i quaranta anni  di  eta'.  Tale  limite  non  si
applica ai  candidati  dipendenti  civili  di  ruolo  della  pubblica
amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,  della
Marina o dell'Aeronautica  cessati  d'autorita'  o  a  domanda;  agli
ufficiali,  ispettori,  sovrintendenti,  appuntati,   carabinieri   e
finanzieri in servizio permanente dell'Arma  dei  Carabinieri  e  del
Corpo  della  guardia  di  finanza,   nonche'   alle   corrispondenti
qualifiche negli altri  corpi  di  polizia.  Nei  confronti  di  tale
personale opera la disposizione di cui all'art.  3,  comma  6,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127; 
      c) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) godimento dei diritti civili e politici; 
      e) idoneita' fisica all'impiego. A tal  fine  l'Amministrazione
puo' sottoporre a visita medica i vincitori in qualsiasi momento; 
      f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
      g) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        laurea magistrale conseguita presso un'universita'  o  presso
altro istituto di istruzione universitaria equiparato appartenente ad
una  delle  seguenti  classi  di  cui   ai   decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 novembre 2005  e
16 marzo 2007: LMG/01 giurisprudenza, LM-62 scienze  della  politica,
LM-52  relazioni  internazionali,  LM-63  scienze   delle   pubbliche
amministrazioni,   LM-56   scienze   dell'economia,   LM-77   scienze
economico-aziendali,  LM-88  sociologia  e  ricerca  sociale,   LM-87
servizio sociale e politiche  sociali,  LM-90  studi  europei,  LM-84
scienze  storiche  ovvero  laurea  specialistica  conseguita   presso
un'universita' o presso altro istituto  di  istruzione  universitaria
equiparato, appartenente ad una  delle  seguenti  classi  di  cui  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica 28 novembre 2000: 22/S  giurisprudenza,  102/S  teoria  e
tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 70/S scienze
della politica, 60/S relazioni  internazionali,  71/S  scienze  delle
pubbliche amministrazioni, 64/S scienze dell'economia,  84/S  scienze
economico-aziendali, 89/S sociologia, 57/S programmazione e  gestione
delle politiche e dei servizi  sociali,  94/S  storia  contemporanea,
99/S studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi  di  laurea  in
giurisprudenza,  scienze  politiche,  scienze   dell'amministrazione,
economia   e   commercio,   economia   politica,    economia    delle
amministrazioni  pubbliche  e   delle   istituzioni   internazionali,
sociologia, storia, nonche' altre lauree equipollenti  rilasciate  da
universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del  suo  adeguamento  previsto
dall'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    2. I titoli di studio conseguiti presso universita' o istituti di
istruzione universitaria e/o superiore esteri sono considerati validi
se sono stati  riconosciuti  dagli  atenei  competenti  con  apposito
provvedimento ai  sensi  della  legge  11  luglio  2002,  n.  148,  o
riconosciuti  equivalenti  ai  sensi   dell'art.   38   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio  2009,  n.  189.  Sono  ammessi  con  riserva  i
candidati che posseggano i  titoli  esteri  per  i  quali,  entro  il
termine ultimo di presentazione della domanda  di  partecipazione  al
bando,  sia  stata  presentata  istanza  di  equivalenza  presso   la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il modulo per le richieste  di
equivalenza  del  titolo  di  studio  estero  puo'  essere  scaricato
accedendo                   all'indirizzo                    internet
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri.
Sara' cura del candidato specificare nella domanda di  partecipazione
gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico del titolo
di studio, conseguito presso universita'  o  istituti  di  istruzione
universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano o, in assenza
del predetto riconoscimento, la data di presentazione dell'istanza di
equivalenza del medesimo titolo alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
    3.  Non  sono  ammessi  al  concorso  coloro  che  sono   esclusi
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano  stati  dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai  sensi  dell'art.  127,  comma  1,
lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o  licenziati  per
motivi disciplinari ai sensi delle  corrispondenti  disposizioni  dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi  al  personale  dei
vari  comparti  o  dalle  disposizioni  normative  disciplinanti   la
materia. 
    4. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso.

Art. 3 Presentazione delle domande - Termine e modalita'

				Art. 3 
 
          Presentazione delle domande - Termine e modalita' 
 
    1. Il candidato deve produrre la  domanda  di  partecipazione  al
concorso esclusivamente, a pena di irricevibilita', in via telematica
accedendo   all'apposita   procedura   informatizzata   all'indirizzo
internet https://concorsiciv.interno.gov.it mediante l'utilizzo delle
credenziali del Sistema pubblico di  identita'  digitale  (SPID).  Il
codice identificativo del concorso e' 200CP e dovra' essere  indicato
nell'oggetto di qualsiasi comunicazione inviata all'amministrazione. 
    2. La procedura di compilazione ed invio  on-line  della  domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio di  trenta  giorni
che decorre dal giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora il  termine  di  invio
on-line della domanda cada in un giorno  festivo,  il  termine  sara'
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    3. Per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  il
candidato  deve  essere  in  possesso  di  un  indirizzo   di   posta
elettronica  ordinaria  e  di  un  indirizzo  di  posta   elettronica
certificata a se' intestato. 
    4. Nella domanda il candidato deve dichiarare: 
      a) il cognome e il nome; 
      b) il luogo di nascita e la data  e  gli  eventuali  motivi  di
elevazione dell'eta'; 
      c) la residenza (indirizzo, comune, provincia, CAP); 
      d) il codice fiscale; 
      e) un recapito telefonico; 
      f) un indirizzo di posta elettronica ordinaria e uno  di  posta
elettronica certificata intestata al candidato; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) il godimento dei diritti civili e politici; 
      i) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      l) di essere in regola con gli obblighi militari; 
      m) il possesso dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera g) del bando, con le prescritte dichiarazioni di equipollenza
e di equivalenza qualora i titoli di studio  siano  stati  conseguiti
all'estero; 
      n) di non avere condanne  penali  ovvero  di  avere  a  proprio
carico condanne penali; 
      o) di non essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex
art. 444 codice di procedura penale ovvero di essere stato sottoposto
ad applicazione della pena ex art. 444 codice di procedura penale; 
      p) di non avere procedimenti penali pendenti a  proprio  carico
ovvero di avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
      q) di non essere  stato  sottoposto  a  misure  di  prevenzione
ovvero di essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
      r) di non  essere  stato  destituito,  dispensato,  decaduto  o
licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso  una  pubblica
amministrazione; 
      s) il diritto alla riserva di posto di cui all'art. 1, comma 2,
del bando; 
      t) i titoli di preferenza di cui all'art. 13 del bando. 
    5. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 , n. 445, le dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella
domanda di partecipazione hanno  valore  di  autocertificazione;  nel
caso di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le
sanzioni previste dagli articoli 75 e 76  del  suddetto  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.  Il  candidato  deve  essere
consapevole della decadenza dai  benefici  e  delle  sanzioni  penali
previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 
    6. Nella  domanda  di  ammissione  i  candidati  devono  indicare
l'avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della
somma  di  euro  10,00  a  titolo  di  diritto  di  segreteria  quale
contributo per la copertura delle spese della procedura  concorsuale,
come previsto dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n.
183. Il versamento potra' essere  effettuato  con  bonifico  bancario
mediante l'utilizzo  del  codice  IBAN  IT  22P0100003245348014356004
(BIC/SWIFT:  BITAITRRENT  per   bonifici   provenienti   dall'estero)
intestato alla Tesoreria dello Stato  -  Roma  Succursale,  indicando
nella causale la denominazione del concorso e gli estremi del decreto
ministeriale di indizione dello stesso ovvero tramite conto  corrente
postale n. 871012 intestato alla  sezione  di  Tesoreria  provinciale
dello  Stato  di  Roma,  specificando  nella  causale,   oltre   alla
denominazione del concorso e agli estremi del decreto ministeriale di
indizione dello stesso, l'imputazione del versamento al capitolo 3560
"Conto  entrate  eventuali  e  diverse   concernenti   il   Ministero
dell'interno - Capo XIV - Art. 4". 
    7. Il candidato deve, inoltre, specificare in  quale  lingua  tra
inglese e francese intende sostenere la prova obbligatoria scritta  e
orale; del pari il candidato e' tenuto a segnalare  in  quale  lingua
tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, diversa da quella  oggetto
della prova scritta ed  orale,  intende  eventualmente  sostenere  la
prova orale facoltativa. 
    8.  Nella  domanda  di  ammissione  dovra'  essere  espressamente
indicato, pena la mancata valutazione, anche l'eventuale possesso del
diploma   di   specializzazione   rilasciato    dalle    scuole    di
specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di
durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purche' conseguiti
in relazione agli obiettivi ed alle attivita' formative dei titoli di
studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del presente bando  da
far valere ai fini della formazione della graduatoria finale  secondo
quanto previsto dall'art. 14 del bando stesso. 
    9.  Il  candidato  diversamente  abile,  al  fine  di  consentire
all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli  strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, dovra' fare
esplicita richiesta,  nell'apposito  spazio  della  domanda  on-line,
dell'ausilio  necessario  e/o  dei  tempi  aggiuntivi  necessari  per
l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap,
che andra' opportunamente  esplicitato  e  documentato  con  apposita
dichiarazione  resa  dalla  Commissione  medico  legale  dell'ASL  di
riferimento o da struttura  equivalente.  Tale  dichiarazione  dovra'
esplicitare le limitazioni che l'handicap determina in funzione delle
procedure preselettive e selettive. La concessione ed assegnazione di
ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  ad  insindacabile
giudizio  della   Commissione   giudicatrice   sulla   scorta   della
documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso.
Tutta la documentazione  di  supporto  alla  dichiarazione  resa  sul
proprio handicap dovra' essere inoltrata  a  mezzo  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento  indirizzata   al   Ministero   dell'interno,
Dipartimento per  le  politiche  del  personale  dell'Amministrazione
civile e  per  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  -  Direzione
centrale  per  le  risorse  umane   -   Ufficio   II:   Reclutamento,
progressione e mobilita' - Piazza  del  Viminale,  1  -  00184  Roma,
oppure  a   mezzo   posta   elettronica   certificata   all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it, entro e non oltre i
venti giorni successivi alla data  di  scadenza  della  presentazione
della domanda unitamente alla specifica autorizzazione  al  Ministero
dell'interno al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di
tale  documentazione  non  consentira'   di   fornire   adeguatamente
l'assistenza richiesta. 
    10.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche    sopravvenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda che potrebbero prevedere la concessione di ausili  e/o  tempi
aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica  che
sara' valutata dalla commissione giudicatrice. 
    11. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%, non  e'  tenuto  a  sostenere,  ai  sensi
dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  la
prova  preselettiva  ed  e'  ammesso  alle  prove   scritte,   previa
presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e'
affetto ed il grado di invalidita'. A tal  fine  il  candidato  nella
domanda  on-line  dovra'  dichiarare  di   avvalersi   del   presente
beneficio. La  richiesta  documentazione  andra'  presentata  con  le
stesse modalita' di cui al precedente comma 9. 
    12. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato  e'  tenuto
ad effettuare la stampa della domanda che, debitamente  sottoscritta,
dovra'  essere  consegnata  nel  giorno  stabilito   per   la   prova
preselettiva unitamente alla copia della ricevuta di  versamento  dei
diritti  di  segreteria.  La  mancata  consegna  della   domanda   di
partecipazione  nel  giorno   della   prova   preselettiva   comporta
l'esclusione dalle prove concorsuali. La  domanda  di  partecipazione
sara' anche trasmessa dal sistema all'indirizzo di posta  elettronica
ordinaria del candidato. 
    13. Nel caso in cui il candidato riconosciuto persona affetta  da
invalidita' uguale o superiore all'80% abbia dichiarato di  avvalersi
del beneficio di cui al precedente comma 11, la stampa della  domanda
on-line debitamente sottoscritta dovra' essere consegnata  nel  primo
giorno stabilito per la prova scritta  unitamente  alla  copia  della
ricevuta di versamento dei diritti di segreteria. La mancata consegna
della domanda di partecipazione nel primo giorno della prova  scritta
comporta l'esclusione dalle prove concorsuali. 
    14.  La  data  di  presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo  scadere  del  termine  utile  per  la  presentazione,  non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai  fini
della partecipazione al concorso, si terra'  conto  unicamente  della
domanda recante l'ultimo numero progressivo certificato dal sistema. 
    15. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito e qualunque
cambiamento  dell'indirizzo  di   posta   elettronica   ordinaria   e
certificata devono essere comunicate dal  candidato  a  all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it,  avendo   cura   di
riportare nella comunicazione il numero progressivo  certificato  dal
sistema che appare sulla domanda di partecipazione stampata. 
    16. L'Amministrazione non assume alcuna  responsabilita'  per  la
mancata possibilita' di  invio,  per  la  dispersione  o  il  mancato
recapito di comunicazioni  al  candidato  dipendenti  da  inesatte  o
incomplete indicazioni  riportate  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo postale, di posta elettronica ordinaria e  certificata
o nel caso di mancata, inesatta, incompleta o  tardiva  comunicazione
del cambiamento degli indirizzi stessi, ne'  per  eventuali  disguidi
postali o informatici o di altra natura o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4 Esclusione dal concorso

				Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
    2. Determinano l'esclusione dal concorso: 
      le domande di partecipazione presentate con  modalita'  diverse
da quelle indicate all'art. 3, comma 1, del presente bando; 
      le  domande  di  partecipazione  dalle  quali  non  risulti  il
possesso  di  tutti  i  requisiti  prescritti  per  l'ammissione   al
concorso; 
      le  domande  di  partecipazione  prive   della   sottoscrizione
autografa. 
    3. L'esclusione dal concorso per i motivi di  cui  al  precedente
comma 2 puo' essere disposta dall'Amministrazione in ogni momento con
provvedimento motivato.

Art. 5 Commissione giudicatrice

				Art. 5 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  Con  successivo  decreto  ministeriale  verra'  nominata   la
commissione giudicatrice del  concorso,  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto  interministeriale  4  giugno  2002,  n.  144,   cosi'   come
modificato dai decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 26
aprile 2017, n. 80.

Art. 6 Prova preselettiva

				Art. 6 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte  e'  subordinata
allo  svolgimento  di  una  prova  preselettiva  che  potra'   essere
effettuata ricorrendo, ove necessario,  a  selezioni  decentrate  per
circoscrizioni territoriali. 
    2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti  a
risposta multipla relativi ad argomenti che  potranno  essere  scelti
tra  le  seguenti   discipline:   diritto   costituzionale;   diritto
amministrativo;  diritto  civile;   diritto   comunitario;   economia
politica; storia contemporanea. 
    3. Ciascun quesito consiste in  una  domanda  seguita  da  almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. 
    4.  I  quesiti  sono  suddivisi  per  materia  e  per  grado   di
difficolta', in relazione alla natura della domanda che  puo'  essere
facile, di media difficolta' e difficile. 
    5. La graduazione dei quesiti ed il  raggruppamento  per  materia
mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un  numero
di domande di pari difficolta'.

Art. 7 Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva

				Art. 7 
 
              Modalita' di predisposizione dei quesiti 
               e svolgimento della prova preselettiva 
 
    1. Il Ministero dell'interno puo' avvalersi, per la  formulazione
dei quesiti e per l'organizzazione della preselezione, di  aziende  o
istituti specializzati operanti nel settore della selezione  e  della
formazione del personale. 
    2. A ciascun candidato sono assegnati novanta  quesiti,  vertenti
sulle discipline indicate nell'art. 6 del presente bando,  in  numero
proporzionale alle materie scelte, che dovranno  essere  risolti  nel
tempo massimo di un'ora. 
    3. I quesiti da sottoporre ai candidati  sono  individuati  dalla
Commissione giudicatrice, tenendo conto  dell'esigenza  di  ripartire
egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A  tal
fine le domande facili rappresentano il 30%  del  totale,  quelle  di
media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 
    4.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari,  testi,  appunti
di qualsiasi natura, telefoni portatili e qualsiasi strumento  idoneo
alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 
    5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame,  i  candidati
dovranno  esibire  un  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita'. 
    6. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce
garanzia  della  regolarita'  della  domanda  di  partecipazione   al
concorso ne' sana l'eventuale irregolarita' della domanda stessa.

Art. 8 Pubblicazione dei quesiti e modalita' di svolgimento della prova preselettiva

				Art. 8 
 
                Pubblicazione dei quesiti e modalita' 
               di svolgimento della prova preselettiva 
 
    1. Nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" del 21 gennaio 2020 ,  nonche'  nel  sito
internet            del            Ministero             dell'interno
https://concorsiciv.interno.gov.it,   verranno   date   comunicazioni
riguardo alla pubblicazione dei  quesiti  e  al  diario  della  prova
preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica  a  tutti  gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.

Art. 9 Valutazione della prova preselettiva

				Art. 9 
 
                Valutazione della prova preselettiva 
 
    1.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione  del  punteggio
viene  differenziata  in  rapporto  al  grado  di  difficolta'  della
domanda, secondo il seguente indice statistico: 
 
=====================================================================
|          |                   | DOMANDA MEDIA |                    |
| RISPOSTA |  DOMANDA FACILE   |  DIFFICOLTA   | DOMANDA DIFFICILE  |
+==========+===================+===============+====================+
| GIUSTA   |      + 1,10       |    + 1,30     |       + 1,70       |
+----------+-------------------+---------------+--------------------+
| ERRATA   |      - 1,60       |    - 1,20     |       - 0,60       |
+----------+-------------------+---------------+--------------------+
| OMESSA   |      - 1,00       |    - 0,70     |       - 0,20       |
+----------+-------------------+---------------+--------------------+
 
    2. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo
art. 10 un numero di candidati pari a sette volte  i  posti  messi  a
concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno  conseguito  un
punteggio  uguale   al   piu'   basso   risultato   utile   ai   fini
dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 
    3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere  le  prove  scritte
sono  pubblicati  nel  sito  internet  del   Ministero   dell'interno
https://concorsiciv.interno.gov.it. Di tale pubblicazione verra' data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami" con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.

Art. 10 Prove scritte

				Art. 10 
 
                            Prove scritte 
 
    1. Le prove scritte consistono: 
      a) nello svolgimento  di  tre  elaborati,  rispettivamente,  su
diritto amministrativo e/o diritto  costituzionale;  diritto  civile;
storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana; 
      b)    nella    risoluzione    di    un    caso    in     ambito
giuridico-amministrativo  o  gestionale-organizzativo,  al  fine   di
verificare l'attitudine del candidato all'analisi ed  alla  soluzione
di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali; 
      c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un  testo  o
nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o  francese  scelta
dal candidato. 
    2. La durata delle prove scritte e' stabilita  in  otto  ore  per
quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella  di  cui  alla
lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c). 
    3. I candidati, durante le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purche'  non
commentati, il vocabolario italiano e il vocabolario per la prova  di
lingua straniera. Non potranno introdurre nelle aule d'esame telefoni
portatili  e  qualsiasi  strumento  idoneo  alla   memorizzazione   e
trasmissione  di  dati   ne'   introdurre   o   consultare   appunti,
manoscritti,  libri,  periodici,  giornali,   quotidiani   ed   altre
pubblicazioni, che dovranno in  ogni  caso  essere  consegnati  prima
dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. 
    4. La commissione giudicatrice, qualora  durante  la  valutazione
degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un  punteggio
inferiore a quello  minimo  prescritto,  non  procede  all'esame  dei
successivi. 
    5. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle  prove  scritte
saranno resi noti almeno quindici giorni  prima  delle  prove  stesse
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami", nonche' nel sito internet del Ministero
dell'interno https://concorsiciv.interno.gov.it.  Tale  pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti  i
candidati. Pertanto, coloro  che  non  hanno  ricevuto  comunicazione
dell'esclusione dalle prove d'esame sono  tenuti  a  presentarsi  nei
giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti.  L'assenza  anche  ad  una
sola  delle  prove  scritte  comporta  l'esclusione   dal   concorso,
qualunque ne sia la causa.

Art. 11 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

				Art. 11 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici  della  autonomia
sono assistiti, nell'espletamento della prova  preselettiva  e  delle
prove scritte, anche  da  personale  del  Ministero  dell'interno  in
possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'art. 2,
comma 1, lettera g), del presente bando o di diploma di scuola  media
superiore di secondo grado. 
    2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il
tempo previsto per l'espletamento della prova  preselettiva  e  delle
prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.

Art. 12 Prove orali

				Art. 12 
 
                             Prove orali 
 
    1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare  i  candidati  che
abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque
prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. 
    2. Agli stessi candidati  sara'  inviata  apposita  comunicazione
della data in cui dovranno sostenere la  prova  orale,  almeno  venti
giorni  prima  dello  svolgimento  della   stessa.   Nella   medesima
comunicazione verra' indicato il voto  riportato  in  ciascuna  delle
prove scritte. 
    3. L'esame verte  sulle  materie  delle  prove  scritte  e  sulle
seguenti  altre:  nozioni  generali  di  sociologia  e   di   scienza
dell'organizzazione;  diritto  comunitario;  scienza  delle  finanze;
diritto penale (codice penale libro I; libro II, titoli  II  e  VII);
legislazione  speciale   amministrativa   riferita   alle   attivita'
istituzionali del Ministero dell'interno; elementi di amministrazione
del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato. 
    4.  Nel  corso  della  prova  orale  e'  accertata,  inoltre,  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una  verifica
applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita'  organizzative
connesse all'uso degli strumenti informatici. 
    5. La Commissione giudicatrice,  prima  dell'inizio  di  ciascuna
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre  ai  singoli
candidati per ciascuna delle materie  sopra  indicate.  Tali  quesiti
sono proposti con estrazione a sorte. 
    6. Le prove orali s'intendono superate qualora il candidato abbia
riportato una votazione di almeno sessanta centesimi. 
    7. Nell'ambito della prova orale,  i  candidati  che  ne  abbiano
fatto richiesta nella domanda di  ammissione,  possono  sostenere  la
prova  facoltativa  di  lingua  straniera  tra  le  lingue  francese,
inglese, tedesco e spagnolo, diversa da quella  oggetto  della  prova
scritta. 
    8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la Commissione  giudicatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario  della  Commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.

Art. 13 Titoli di preferenza a parita' di merito e a parita' di merito e di titoli

				Art. 13 
 
Titoli di preferenza a parita' di merito e a parita' di merito  e  di
                               titoli 
 
    1. I candidati  che  hanno  superato  le  prove  d'esame  possono
fruire, a parita' di merito e di titoli,  dei  titoli  di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, dall'art. 73, comma  14,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  e
dall'art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinques del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114, nonche' della riserva di posti di  cui  all'art.
1, comma 2, del presente bando. 
    2. A parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi e i mutilati civili; 
      20) i militari volontari delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    Costituiscono,  altresi',  titoli  di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto  2014,  n.
114. 
    3. A parita' di merito e di  titoli  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    4. Se a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    5. I predetti  titoli  devono  essere  posseduti  al  termine  di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione ed  ivi
essere espressamente dichiarati, pena la  mancata  valutazione  degli
stessi. 
    6. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestanti il possesso dei titoli di  preferenza,  comprensive  degli
elementi indispensabili  per  gli  accertamenti  d'ufficio,  dovranno
essere  trasmesse  a  mezzo  raccomandata  postale  con   avviso   di
ricevimento al Ministero dell'interno, Dipartimento per le  politiche
del  personale  dell'Amministrazione  civile   e   per   le   risorse
strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse  umane,
Ufficio  II:  Reclutamento,  progressione  e  mobilita',  Piazza  del
Viminale,  1  -  00184  Roma,  oppure  a  mezzo   posta   elettronica
certificata                                             all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it, entro e  non  oltre
il termine  perentorio  di  quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno
successivo a quello in cui  i  candidati  hanno  sostenuto  la  prova
orale.  A  tal  fine  fara'  fede  il  timbro  dell'ufficio   postale
accettante per la trasmissione a mezzo  raccomandata  o  la  data  di
invio on-line per l'inoltro a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 14 Formazione della graduatoria, approvazione, pubblicazione della graduatoria

				Art. 14 
 
                    Formazione della graduatoria, 
            approvazione, pubblicazione della graduatoria 
 
    1. Il punteggio complessivo e' determinato dalla media  dei  voti
riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato  nella  prova
orale. 
    2. Il possesso del diploma di specializzazione  rilasciato  dalle
scuole di specializzazione universitarie a  conclusione  di  percorsi
formativi di durata almeno  biennale  o  del  dottorato  di  ricerca,
purche' conseguiti in relazione  agli  obiettivi  ed  alle  attivita'
formative dei titoli di studio di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera
g), del presente bando, determina, ai  fini  della  formazione  della
graduatoria di merito,  l'attribuzione  di  un  ulteriore  punteggio,
rispettivamente, di 2,50 centesimi e 3 centesimi. 
    3. Qualora  i  predetti  titoli  siano  stati  conseguiti  presso
universita' o istituti  di  istruzione  universitaria  e/o  superiore
esteri sono considerati  validi  se  sono  stati  riconosciuti  dagli
atenei competenti con apposito provvedimento ai sensi della legge  11
luglio  2002,  n.  148,  o  riconosciuti  equivalenti  dal  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sara'
cura del candidato specificare nella domanda  di  partecipazione  gli
estremi del provvedimento di riconoscimento accademico del titolo  di
studio,  conseguito  presso  universita'  o  istituti  di  istruzione
universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano. 
    4. Sono ammessi con riserva i titoli esteri per i quali, entro il
termine ultimo di presentazione delle domande  di  partecipazione  al
presente bando, ai sensi del Decreto del Presidente della  Repubblica
30 luglio 2009, n.  189,  l'istanza  di  riconoscimento  con  annessa
documentazione sia stata inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al Ministero dell'interno, Dipartimento per le  politiche
del  personale  dell'Amministrazione  civile   e   per   le   risorse
strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane -
Ufficio II: Reclutamento,  progressione  e  mobilita'  -  Piazza  del
Viminale, 1 - 00184 Roma oppure a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it. Sara'
a carico di questa Amministrazione la procedura per il riconoscimento
dell'equivalenza     presso     il     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
    5. Alla prova facoltativa di lingua di cui all'art. 12, comma  7,
del presente bando e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino  ad  un
massimo di 1,50 centesimi. 
    6.  Il  Capo  Dipartimento  per  le   politiche   del   personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale,
approva con proprio decreto, sotto condizione  dell'accertamento  dei
requisiti per l'ammissione,  la  graduatoria  di  merito  e  dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto  conto
delle riserve dei posti e dei titoli  di  preferenza  previsti  dalle
vigenti disposizioni. 
    7. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  che  saranno  nominati  consiglieri,  e'  pubblicata   nel
Bollettino  ufficiale  del  personale   dell'Amministrazione   civile
dell'interno,        nonche'        nel         sito         internet
https://concorsiciv.interno.gov.it del Ministero dell'interno.  Della
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami".

Art. 15 Immissione in servizio

				Art. 15 
 
                       Immissione in servizio 
 
    1.  I  vincitori  del  concorso  per  l'accesso   alla   carriera
prefettizia nominati consiglieri sono ammessi al corso di  formazione
iniziale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139. 
    2. I consiglieri, ai quali  spettera'  il  trattamento  economico
complessivo secondo la  disciplina  vigente  all'atto  della  nomina,
devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo  non
inferiore a tre anni.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

				Art. 16 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno  trattati
secondo quanto disposto dal Regolamento UE  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo  alla  protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  personali
nonche' alla libera circolazione degli stessi. 
    2. I dati personali  in  questione  saranno  raccolti  presso  il
Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche  del  personale
dell'Amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie, Direzione centrale per le  risorse  umane,  Ufficio  II:
Reclutamento, progressione e mobilita', per le finalita' di  gestione
del concorso e saranno trattati anche  successivamente  all'eventuale
instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  per  quelle  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e  il  possesso
dei titoli  e  la  loro  mancata  indicazione  puo'  precludere  tale
valutazione. 
    3. L'interessato ha  il  diritto  di  accedere  ai  dati  che  lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi
illegittimi. 
    4. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del  personale
dell'Amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie, Direzione centrale per le  risorse  umane,  Ufficio  II:
Reclutamento, progressione e mobilita' - Piazza  del  Viminale,  1  -
00184 Roma.

Art. 17 Norme di salvaguardia

				Art. 17 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando  valgono  le  norme
generali vigenti in materia di pubblico impiego. 
    Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami"   e   nel   sito   internet   del    Ministero    dell'interno
https://concorsiciv.interno.gov.it. 
    Avverso il presente  bando  di  concorso  e'  possibile  proporre
ricorso   al   Tribunale   amministrativo   regionale    del    Lazio
entro sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  ovvero  ricorso
straordinario al  Capo  dello  Stato  entro centoventi  giorni  dalla
stessa data. 
      Roma, 8 novembre 2019 
 
                                       Il Capo Dipartimento: Varratta

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