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- Atto numero 19E14189 del 19-11-2019
MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia (19E14189)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19-11-2019
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia (19E14189)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
- Data: 19-11-2019
- Scadenza: 19-12-2019
Art. 1 Posti messi a concorso
IL CAPO DIPARTIMENTO
per le politiche del personale dell'amministrazione
civile e per le risorse strumentali e finanziarie
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante
"Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della
carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266" e, in particolare, l'art. 4 che disciplina l'accesso
alla carriera;
Visto il decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, come
modificato dai decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 26
aprile 2017, n. 80, concernente il "Regolamento recante la disciplina
del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della
carriera prefettizia";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi";
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo";
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, concernente
il "Regolamento recante norme sui limiti di eta' per la
partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale
della carriera prefettizia";
Vista la normativa in materia di riconoscimento dei titoli di
studio per la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
"Codice dell'ordinamento militare";
Visto il decreto della Presidente del Consiglio dei ministri 22
maggio 2015 recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale appartenente alla carriera prefettizia, alle qualifiche
dirigenziali di prima e seconda fascia dell'Area I comparto
Ministeri, nonche' del personale delle Aree prima, seconda e terza
del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2019, n. 78, concernente il "Regolamento recante
l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale
generale del Ministero dell'interno";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018,
n. 66, concernente il "Recepimento dell'accordo sindacale per il
triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale
della carriera prefettizia";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
"Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2018 che ha autorizzato il Ministero dell'interno ad avviare
una procedura per il reclutamento di settanta unita' di personale
della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
agosto 2019 che ha autorizzato il Ministero dell'interno ad avviare
una procedura per il reclutamento di centotrenta unita' di personale
della carriera prefettizia;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
a duecento posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera
prefettizia. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo di prima
assegnazione verranno individuate in relazione ai posti di funzione
che saranno disponibili alla conclusione del corso di formazione
iniziale previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, il dieci per cento dei posti e' riservato ai
dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno inquadrati
nell'Area funzionale terza (ex area funzionale C), in possesso di una
delle lauree indicate al successivo art. 2, comma 1, lettera g), del
presente bando e con almeno due anni di effettivo servizio in
posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di
uno dei titoli di studio specificati nel medesimo art. 2, comma 1,
lettera g). I posti riservati che non dovessero essere coperti
saranno conferiti ad altri candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
3. A conclusione della procedura concorsuale potra' essere
richiesto ai vincitori del concorso, prima dell'immissione degli
stessi nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, e agli
idonei non utilmente collocati in graduatoria di prestare il proprio
consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 124 e alla verifica del possesso dei
requisiti a tal fine previsti.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a 35 anni. Il limite di eta' e' da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento
del trentacinquesimo anno di eta'.
Tale limite di eta' e' elevato:
di un anno per i coniugati;
di un anno per ogni figlio vivente;
di cinque anni per gli appartenenti alle categorie elencate
nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili";
di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio
militare.
Il limite massimo non puo' comunque superare, anche in caso di
cumulo di benefici, i quaranta anni di eta'. Tale limite non si
applica ai candidati dipendenti civili di ruolo della pubblica
amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della
Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; agli
ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e
finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, nonche' alle corrispondenti
qualifiche negli altri corpi di polizia. Nei confronti di tale
personale opera la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneita' fisica all'impiego. A tal fine l'Amministrazione
puo' sottoporre a visita medica i vincitori in qualsiasi momento;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
g) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea magistrale conseguita presso un'universita' o presso
altro istituto di istruzione universitaria equiparato appartenente ad
una delle seguenti classi di cui ai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 novembre 2005 e
16 marzo 2007: LMG/01 giurisprudenza, LM-62 scienze della politica,
LM-52 relazioni internazionali, LM-63 scienze delle pubbliche
amministrazioni, LM-56 scienze dell'economia, LM-77 scienze
economico-aziendali, LM-88 sociologia e ricerca sociale, LM-87
servizio sociale e politiche sociali, LM-90 studi europei, LM-84
scienze storiche ovvero laurea specialistica conseguita presso
un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria
equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 28 novembre 2000: 22/S giurisprudenza, 102/S teoria e
tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 70/S scienze
della politica, 60/S relazioni internazionali, 71/S scienze delle
pubbliche amministrazioni, 64/S scienze dell'economia, 84/S scienze
economico-aziendali, 89/S sociologia, 57/S programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali, 94/S storia contemporanea,
99/S studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea in
giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione,
economia e commercio, economia politica, economia delle
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali,
sociologia, storia, nonche' altre lauree equipollenti rilasciate da
universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento previsto
dall'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. I titoli di studio conseguiti presso universita' o istituti di
istruzione universitaria e/o superiore esteri sono considerati validi
se sono stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito
provvedimento ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o
riconosciuti equivalenti ai sensi dell'art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sono ammessi con riserva i
candidati che posseggano i titoli esteri per i quali, entro il
termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al
bando, sia stata presentata istanza di equivalenza presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il modulo per le richieste di
equivalenza del titolo di studio estero puo' essere scaricato
accedendo all'indirizzo internet
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri.
Sara' cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione
gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico del titolo
di studio, conseguito presso universita' o istituti di istruzione
universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano o, in assenza
del predetto riconoscimento, la data di presentazione dell'istanza di
equivalenza del medesimo titolo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono esclusi
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1,
lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per
motivi disciplinari ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei
vari comparti o dalle disposizioni normative disciplinanti la
materia.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Art. 3 Presentazione delle domande - Termine e modalita'
Art. 3
Presentazione delle domande - Termine e modalita'
1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente, a pena di irricevibilita', in via telematica
accedendo all'apposita procedura informatizzata all'indirizzo
internet https://concorsiciv.interno.gov.it mediante l'utilizzo delle
credenziali del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Il
codice identificativo del concorso e' 200CP e dovra' essere indicato
nell'oggetto di qualsiasi comunicazione inviata all'amministrazione.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora il termine di invio
on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara'
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. Per la presentazione della domanda di partecipazione il
candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica ordinaria e di un indirizzo di posta elettronica
certificata a se' intestato.
4. Nella domanda il candidato deve dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo di nascita e la data e gli eventuali motivi di
elevazione dell'eta';
c) la residenza (indirizzo, comune, provincia, CAP);
d) il codice fiscale;
e) un recapito telefonico;
f) un indirizzo di posta elettronica ordinaria e uno di posta
elettronica certificata intestata al candidato;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il godimento dei diritti civili e politici;
i) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
l) di essere in regola con gli obblighi militari;
m) il possesso dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera g) del bando, con le prescritte dichiarazioni di equipollenza
e di equivalenza qualora i titoli di studio siano stati conseguiti
all'estero;
n) di non avere condanne penali ovvero di avere a proprio
carico condanne penali;
o) di non essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex
art. 444 codice di procedura penale ovvero di essere stato sottoposto
ad applicazione della pena ex art. 444 codice di procedura penale;
p) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico
ovvero di avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
q) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione
ovvero di essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
r) di non essere stato destituito, dispensato, decaduto o
licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
s) il diritto alla riserva di posto di cui all'art. 1, comma 2,
del bando;
t) i titoli di preferenza di cui all'art. 13 del bando.
5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 , n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel
caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il candidato deve essere
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
6. Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare
l'avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della
somma di euro 10,00 a titolo di diritto di segreteria quale
contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale,
come previsto dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n.
183. Il versamento potra' essere effettuato con bonifico bancario
mediante l'utilizzo del codice IBAN IT 22P0100003245348014356004
(BIC/SWIFT: BITAITRRENT per bonifici provenienti dall'estero)
intestato alla Tesoreria dello Stato - Roma Succursale, indicando
nella causale la denominazione del concorso e gli estremi del decreto
ministeriale di indizione dello stesso ovvero tramite conto corrente
postale n. 871012 intestato alla sezione di Tesoreria provinciale
dello Stato di Roma, specificando nella causale, oltre alla
denominazione del concorso e agli estremi del decreto ministeriale di
indizione dello stesso, l'imputazione del versamento al capitolo 3560
"Conto entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero
dell'interno - Capo XIV - Art. 4".
7. Il candidato deve, inoltre, specificare in quale lingua tra
inglese e francese intende sostenere la prova obbligatoria scritta e
orale; del pari il candidato e' tenuto a segnalare in quale lingua
tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, diversa da quella oggetto
della prova scritta ed orale, intende eventualmente sostenere la
prova orale facoltativa.
8. Nella domanda di ammissione dovra' essere espressamente
indicato, pena la mancata valutazione, anche l'eventuale possesso del
diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di
specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di
durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purche' conseguiti
in relazione agli obiettivi ed alle attivita' formative dei titoli di
studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del presente bando da
far valere ai fini della formazione della graduatoria finale secondo
quanto previsto dall'art. 14 del bando stesso.
9. Il candidato diversamente abile, al fine di consentire
all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, dovra' fare
esplicita richiesta, nell'apposito spazio della domanda on-line,
dell'ausilio necessario e/o dei tempi aggiuntivi necessari per
l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap,
che andra' opportunamente esplicitato e documentato con apposita
dichiarazione resa dalla Commissione medico legale dell'ASL di
riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione dovra'
esplicitare le limitazioni che l'handicap determina in funzione delle
procedure preselettive e selettive. La concessione ed assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata ad insindacabile
giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della
documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap dovra' essere inoltrata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno,
Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione
civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione
centrale per le risorse umane - Ufficio II: Reclutamento,
progressione e mobilita' - Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma,
oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it, entro e non oltre i
venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione
della domanda unitamente alla specifica autorizzazione al Ministero
dell'interno al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di
tale documentazione non consentira' di fornire adeguatamente
l'assistenza richiesta.
10. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che
sara' valutata dalla commissione giudicatrice.
11. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere, ai sensi
dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la
prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, previa
presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e'
affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine il candidato nella
domanda on-line dovra' dichiarare di avvalersi del presente
beneficio. La richiesta documentazione andra' presentata con le
stesse modalita' di cui al precedente comma 9.
12. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato e' tenuto
ad effettuare la stampa della domanda che, debitamente sottoscritta,
dovra' essere consegnata nel giorno stabilito per la prova
preselettiva unitamente alla copia della ricevuta di versamento dei
diritti di segreteria. La mancata consegna della domanda di
partecipazione nel giorno della prova preselettiva comporta
l'esclusione dalle prove concorsuali. La domanda di partecipazione
sara' anche trasmessa dal sistema all'indirizzo di posta elettronica
ordinaria del candidato.
13. Nel caso in cui il candidato riconosciuto persona affetta da
invalidita' uguale o superiore all'80% abbia dichiarato di avvalersi
del beneficio di cui al precedente comma 11, la stampa della domanda
on-line debitamente sottoscritta dovra' essere consegnata nel primo
giorno stabilito per la prova scritta unitamente alla copia della
ricevuta di versamento dei diritti di segreteria. La mancata consegna
della domanda di partecipazione nel primo giorno della prova scritta
comporta l'esclusione dalle prove concorsuali.
14. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini
della partecipazione al concorso, si terra' conto unicamente della
domanda recante l'ultimo numero progressivo certificato dal sistema.
15. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito e qualunque
cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e
certificata devono essere comunicate dal candidato a all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it, avendo cura di
riportare nella comunicazione il numero progressivo certificato dal
sistema che appare sulla domanda di partecipazione stampata.
16. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata possibilita' di invio, per la dispersione o il mancato
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da inesatte o
incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo postale, di posta elettronica ordinaria e certificata
o nel caso di mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione
del cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
postali o informatici o di altra natura o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 Esclusione dal concorso
Art. 4
Esclusione dal concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. Determinano l'esclusione dal concorso:
le domande di partecipazione presentate con modalita' diverse
da quelle indicate all'art. 3, comma 1, del presente bando;
le domande di partecipazione dalle quali non risulti il
possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso;
le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
autografa.
3. L'esclusione dal concorso per i motivi di cui al precedente
comma 2 puo' essere disposta dall'Amministrazione in ogni momento con
provvedimento motivato.
Art. 5 Commissione giudicatrice
Art. 5
Commissione giudicatrice
1. Con successivo decreto ministeriale verra' nominata la
commissione giudicatrice del concorso, ai sensi dell'art. 4 del
decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, cosi' come
modificato dai decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 26
aprile 2017, n. 80.
Art. 6 Prova preselettiva
Art. 6
Prova preselettiva
1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte e' subordinata
allo svolgimento di una prova preselettiva che potra' essere
effettuata ricorrendo, ove necessario, a selezioni decentrate per
circoscrizioni territoriali.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti
tra le seguenti discipline: diritto costituzionale; diritto
amministrativo; diritto civile; diritto comunitario; economia
politica; storia contemporanea.
3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta.
4. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di
difficolta', in relazione alla natura della domanda che puo' essere
facile, di media difficolta' e difficile.
5. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia
mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero
di domande di pari difficolta'.
Art. 7 Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva
Art. 7
Modalita' di predisposizione dei quesiti
e svolgimento della prova preselettiva
1. Il Ministero dell'interno puo' avvalersi, per la formulazione
dei quesiti e per l'organizzazione della preselezione, di aziende o
istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della
formazione del personale.
2. A ciascun candidato sono assegnati novanta quesiti, vertenti
sulle discipline indicate nell'art. 6 del presente bando, in numero
proporzionale alle materie scelte, che dovranno essere risolti nel
tempo massimo di un'ora.
3. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla
Commissione giudicatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire
egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal
fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di
media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
4. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti
di qualsiasi natura, telefoni portatili e qualsiasi strumento idoneo
alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di
validita'.
6. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce
garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al
concorso ne' sana l'eventuale irregolarita' della domanda stessa.
Art. 8 Pubblicazione dei quesiti e modalita' di svolgimento della prova preselettiva
Art. 8
Pubblicazione dei quesiti e modalita'
di svolgimento della prova preselettiva
1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami" del 21 gennaio 2020 , nonche' nel sito
internet del Ministero dell'interno
https://concorsiciv.interno.gov.it, verranno date comunicazioni
riguardo alla pubblicazione dei quesiti e al diario della prova
preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.
Art. 9 Valutazione della prova preselettiva
Art. 9
Valutazione della prova preselettiva
1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del punteggio
viene differenziata in rapporto al grado di difficolta' della
domanda, secondo il seguente indice statistico:
=====================================================================
| | | DOMANDA MEDIA | |
| RISPOSTA | DOMANDA FACILE | DIFFICOLTA | DOMANDA DIFFICILE |
+==========+===================+===============+====================+
| GIUSTA | + 1,10 | + 1,30 | + 1,70 |
+----------+-------------------+---------------+--------------------+
| ERRATA | - 1,60 | - 1,20 | - 0,60 |
+----------+-------------------+---------------+--------------------+
| OMESSA | - 1,00 | - 0,70 | - 0,20 |
+----------+-------------------+---------------+--------------------+
2. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo
art. 10 un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a
concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un
punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini
dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte
sono pubblicati nel sito internet del Ministero dell'interno
https://concorsiciv.interno.gov.it. Di tale pubblicazione verra' data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami" con valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.
Art. 10 Prove scritte
Art. 10
Prove scritte
1. Le prove scritte consistono:
a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su
diritto amministrativo e/o diritto costituzionale; diritto civile;
storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana;
b) nella risoluzione di un caso in ambito
giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di
verificare l'attitudine del candidato all'analisi ed alla soluzione
di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali;
c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o
nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese scelta
dal candidato.
2. La durata delle prove scritte e' stabilita in otto ore per
quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella di cui alla
lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c).
3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare
soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purche' non
commentati, il vocabolario italiano e il vocabolario per la prova di
lingua straniera. Non potranno introdurre nelle aule d'esame telefoni
portatili e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione e
trasmissione di dati ne' introdurre o consultare appunti,
manoscritti, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre
pubblicazioni, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima
dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza.
4. La commissione giudicatrice, qualora durante la valutazione
degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio
inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei
successivi.
5. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove scritte
saranno resi noti almeno quindici giorni prima delle prove stesse
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami", nonche' nel sito internet del Ministero
dell'interno https://concorsiciv.interno.gov.it. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
candidati. Pertanto, coloro che non hanno ricevuto comunicazione
dell'esclusione dalle prove d'esame sono tenuti a presentarsi nei
giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti. L'assenza anche ad una
sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso,
qualunque ne sia la causa.
Art. 11 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
Art. 11
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia
sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle
prove scritte, anche da personale del Ministero dell'interno in
possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'art. 2,
comma 1, lettera g), del presente bando o di diploma di scuola media
superiore di secondo grado.
2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il
tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle
prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.
Art. 12 Prove orali
Art. 12
Prove orali
1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che
abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque
prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.
2. Agli stessi candidati sara' inviata apposita comunicazione
della data in cui dovranno sostenere la prova orale, almeno venti
giorni prima dello svolgimento della stessa. Nella medesima
comunicazione verra' indicato il voto riportato in ciascuna delle
prove scritte.
3. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle
seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza
dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze;
diritto penale (codice penale libro I; libro II, titoli II e VII);
legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita'
istituzionali del Ministero dell'interno; elementi di amministrazione
del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato.
4. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica
applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative
connesse all'uso degli strumenti informatici.
5. La Commissione giudicatrice, prima dell'inizio di ciascuna
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti
sono proposti con estrazione a sorte.
6. Le prove orali s'intendono superate qualora il candidato abbia
riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.
7. Nell'ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano
fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere la
prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese,
inglese, tedesco e spagnolo, diversa da quella oggetto della prova
scritta.
8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
Art. 13 Titoli di preferenza a parita' di merito e a parita' di merito e di titoli
Art. 13
Titoli di preferenza a parita' di merito e a parita' di merito e di
titoli
1. I candidati che hanno superato le prove d'esame possono
fruire, a parita' di merito e di titoli, dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, dall'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
dall'art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinques del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, nonche' della riserva di posti di cui all'art.
1, comma 2, del presente bando.
2. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n.
114.
3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione ed ivi
essere espressamente dichiarati, pena la mancata valutazione degli
stessi.
6. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti il possesso dei titoli di preferenza, comprensive degli
elementi indispensabili per gli accertamenti d'ufficio, dovranno
essere trasmesse a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento al Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche
del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane,
Ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita', Piazza del
Viminale, 1 - 00184 Roma, oppure a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it, entro e non oltre
il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
orale. A tal fine fara' fede il timbro dell'ufficio postale
accettante per la trasmissione a mezzo raccomandata o la data di
invio on-line per l'inoltro a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 14 Formazione della graduatoria, approvazione, pubblicazione della graduatoria
Art. 14
Formazione della graduatoria,
approvazione, pubblicazione della graduatoria
1. Il punteggio complessivo e' determinato dalla media dei voti
riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato nella prova
orale.
2. Il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle
scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi
formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca,
purche' conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita'
formative dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera
g), del presente bando, determina, ai fini della formazione della
graduatoria di merito, l'attribuzione di un ulteriore punteggio,
rispettivamente, di 2,50 centesimi e 3 centesimi.
3. Qualora i predetti titoli siano stati conseguiti presso
universita' o istituti di istruzione universitaria e/o superiore
esteri sono considerati validi se sono stati riconosciuti dagli
atenei competenti con apposito provvedimento ai sensi della legge 11
luglio 2002, n. 148, o riconosciuti equivalenti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sara'
cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli
estremi del provvedimento di riconoscimento accademico del titolo di
studio, conseguito presso universita' o istituti di istruzione
universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano.
4. Sono ammessi con riserva i titoli esteri per i quali, entro il
termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al
presente bando, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
30 luglio 2009, n. 189, l'istanza di riconoscimento con annessa
documentazione sia stata inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche
del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane -
Ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita' - Piazza del
Viminale, 1 - 00184 Roma oppure a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it. Sara'
a carico di questa Amministrazione la procedura per il riconoscimento
dell'equivalenza presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
5. Alla prova facoltativa di lingua di cui all'art. 12, comma 7,
del presente bando e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un
massimo di 1,50 centesimi.
6. Il Capo Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale,
approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto
delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni.
7. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso, che saranno nominati consiglieri, e' pubblicata nel
Bollettino ufficiale del personale dell'Amministrazione civile
dell'interno, nonche' nel sito internet
https://concorsiciv.interno.gov.it del Ministero dell'interno. Della
pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami".
Art. 15 Immissione in servizio
Art. 15
Immissione in servizio
1. I vincitori del concorso per l'accesso alla carriera
prefettizia nominati consiglieri sono ammessi al corso di formazione
iniziale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139.
2. I consiglieri, ai quali spettera' il trattamento economico
complessivo secondo la disciplina vigente all'atto della nomina,
devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a tre anni.
Art. 16 Trattamento dei dati personali
Art. 16
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati
secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonche' alla libera circolazione degli stessi.
2. I dati personali in questione saranno raccolti presso il
Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio II:
Reclutamento, progressione e mobilita', per le finalita' di gestione
del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per quelle inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e'
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso
dei titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere tale
valutazione.
3. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio II:
Reclutamento, progressione e mobilita' - Piazza del Viminale, 1 -
00184 Roma.
Art. 17 Norme di salvaguardia
Art. 17
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme
generali vigenti in materia di pubblico impiego.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami" e nel sito internet del Ministero dell'interno
https://concorsiciv.interno.gov.it.
Avverso il presente bando di concorso e' possibile proporre
ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
stessa data.
Roma, 8 novembre 2019
Il Capo Dipartimento: Varratta