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- Atto numero 13E04977 del 22-11-2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 32 unita' di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell'area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - profilo professionale ingegnere-architetto. (13E04977)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 22-11-2013
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 32 unita' di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell'area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - profilo professionale ingegnere-architetto. (13E04977)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Data: 22-11-2013
- Scadenza: 23-12-2013
Art. 1 Posti a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi di vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000 contenente la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
Ritenuto di dover precisare che si intende:
per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale;
per laurea specialistica (LS) il titolo accademico, di durata
normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale, ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera B), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270;
Visto il decreto 5 maggio 2004 del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca con il quale e' stata disposta
l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il preesistente
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca contenente modifiche
al regolamento di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali e
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per disciplinare
la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professione, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 331, con particolare riferimento agli articoli 18 e 26;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di
protezione di dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice
dell'Amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, relativo alla riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia
di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in supplemento
ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19
del 24 gennaio 2012 ), coordinato con la legge di conversione 24 marzo
2012, n. 27 recante: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'". (Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 - supplemento ordinario n. 53) ed
in particolare l'art. 55, comma 1-ter con il quale "il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, anche in deroga
alle normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di 32
unita' di personale al fine di svolgere le necessarie ed
indifferibili attivita' di vigilanza e controllo delle grandi dighe
nonche' per l'attivita' di controllo delle opere di derivazione a
valle e delle condotte forzate";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9
febbraio 2012 ), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012,
n. 35, recante: "Disposizioni urgenti in materia di' semplificazione
e di' sviluppo";
Visto il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con
modificazioni e integrazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
Visto l'art. 25, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che, ai fini
dell'applicazione della normativa speciale costituita dall'art. 55,
comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha stabilito
l'incremento del numero corrispondente di posti della dotazione
organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Ritenuto di procedere, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al
citato art. 55, comma 1-ter, all'indizione di un concorso unico
pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 32 unita' di
personale - ingegneri - a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare
nella terza area funzionale, fascia economica F1, profilo
professionale di ingegnere-architetto;
Considerato che le predette 32 unita' di personale sono
destinate, ai sensi dell'art. 55, comma 1-ter della legge 24 marzo
2012, n. 27 a svolgere i compiti di vigilanza e controllo attribuiti
dalla normativa speciale di settore alla Direzione generale per le
dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche di questo Ministero
ed agli uffici tecnici per le dighe da essa funzionalmente
dipendenti;
Considerato che detta attivita' concerne la vigilanza e il
controllo sull'esercizio delle grandi dighe e delle infrastrutture
connesse, l'approvazione tecnica dei progetti e il controllo della
costruzione e manutenzione delle opere, nonche' la rivalutazione
delle loro condizioni di sicurezza sismica ed idraulica;
Considerato che per tale attivita' professionale specialistica,
altamente qualificata in relazione alle competenze indicate nelle
premesse, e' indispensabile avvalersi di 32 tecnici in possesso di
laurea con percorso quinquennale in specifici settori dell'ingegneria
civile e ambientale, abilitati all'esercizio della professione di
ingegnere con iscrizione al relativo albo, esulando tali attivita'
dalle competenze professionali di tecnici aventi titoli di studio e
abilitazione diversi da quelli richiesti;
Considerato che le materie di esame sono di natura specialistica
stante la disciplina speciale tecnica e amministrativa che regola il
settore delle grandi dighe;
Ritenuto che per le esigenze sopraindicate non e' possibile
attingere a graduatorie in corso di validita', essendo tuttora valida
la sola graduatoria del concorso speciale "RIPAM Abruzzo", bandito
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'1l settembre
2012, che prevede, per il profilo professionale predetto, requisiti
di ammissione e titoli di studio diversi da quelli richiesti dal
presente bando nonche' prove selettive su materie non attinenti alla
professionalita' qui richiesta per lo svolgimento delle mansioni da
svolgere;
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
Ministeri;
Visto il vigente Contratto integrativo del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Esperiti gli adempimenti previsti dall'art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001 , n. 165.
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico unico, per titoli ed esami, da
svolgersi in Roma, per l'assunzione di 32 unita' di personale da
inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell'Area funzionale III,
fascia economica iniziale F1, profilo professionale
ingegnere-architetto, nell'organico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per le esigenze della Direzione
generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche da
assegnare presso le seguenti sedi:
quattro posti sede di lavoro Torino (presso l'Ufficio tecnico per
le dighe di Torino);
quattro posti sede di lavoro Milano (presso l'Ufficio tecnico per
le dighe di Milano);
quattro posti sede di lavoro Venezia (presso l'Ufficio tecnico
per le dighe di Venezia);
due posti sede di lavoro Firenze (presso l'Ufficio tecnico per le
dighe di Firenze);
due posti sede di lavoro Perugia (presso l'Ufficio tecnico per le
dighe di Perugia);
quattro posti sede di lavoro Napoli (presso l'Ufficio tecnico per
le dighe di Napoli);
due posti sede di lavoro Cagliari (presso l'Ufficio tecnico per
le dighe di Cagliari);
dieci posti sede di lavoro Roma (presso la Direzione generale per
le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche).
2. E' prevista ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, la riserva del cinque per cento dei posti messi
a concorso a favore del personale interno, appartenente all'organico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in possesso dei
requisiti previsti per l'accesso dall'esterno.
3. Sono previste, ove applicabili, le riserve di posti indicate
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, quelle indicate dal decreto
legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e
in favore dei militari di truppa delle forze armate, congedati senza
demerito, di cui all'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 nonche' in favore degli ufficiali di complemento in
ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata congedati senza
demerito di cui all'art. 678, comma 9, del medesimo decreto
legislativo, ove in possesso dei requisiti di ammissione al concorso
di cui all'art. 2 del presente bando.
4. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
5. I posti riservati, che non dovessero essere coperti per
mancanza di aventi titolo, saranno conferiti ai concorrenti che
abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
6. Coloro che intenderanno avvalersi delle riserve indicate nel
presente articolo, oppure che risulteranno essere in possesso di
titoli di precedenza e/o preferenza previsti dalla normativa vigente
dovranno farne espressa dichiarazione, pena la mancata presa in
considerazione del relativo titolo, nella domanda di partecipazione
al concorso.
7. Si terra', altresi', conto delle preferenze a parita' di
merito previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 citato nelle premesse, graduate secondo
l'ordine stabilito dalla norma citata. In caso di ulteriore parita'
sara' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
Art. 2 Requisiti di ammissione
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Al concorso saranno ammessi, a domanda, i candidati in
possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine
previsto per la presentazione della relativa domanda di
partecipazione al concorso:
a) laurea magistrale in ingegneria civile o ingegneria edile o
ingegneria dei sistemi edilizi o ingegneria della sicurezza o
ingegneria per l'ambiente ed il territorio - classi LM23, LM4, LM24,
LM26 e LM35; ovvero laurea specialistica in ingegneria civile o
ingegneria edile o ingegneria per l'ambiente ed il territorio -
classi 28S, 4S e 38S; ovvero diploma di laurea quinquennale secondo
il previgente ordinamento in ingegneria civile o ingegneria edile o
ingegneria per l'ambiente ed il territorio.
I titoli accademici rilasciati dalle universita' straniere
saranno considerati utili purche' riconosciuti equiparati alle lauree
suddette, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di ammissione al
concorso devono essere presentati, a pena di esclusione, copia
dell'istanza di equiparazione del titolo di studio rivolta alle
amministrazioni competenti. Le equiparazioni devono sussistere alla
data di scadenza per la presentazione della domanda;
b) abilitazione all'esercizio della professione di' ingegnere ed
iscrizione all'albo professionale degli ingegneri;
c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza;
e) idoneita' fisica all'impiego, sia presso gli uffici
dell'amministrazione che per le attivita' di ispezione e controllo
sulle dighe ed opere di derivazione nonche' sulle condotte forzate,
anche con caratteristiche di disagio.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari,
per i cittadini soggetti agli obblighi di leva.
Non potranno essere ammessi al concorso coloro che:
siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
siano stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
siano interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza;
abbiano riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto
di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del codice
penale;
siano incompatibili, ai sensi della normativa vigente, con lo
status di dipendente pubblico.
2. L'ammissione alle prove concorsuali avverra' con la piu' ampia
riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti
prescritti.
3. In ogni momento della procedura, con provvedimento motivato,
potra' essere disposta l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
4. I requisiti prescritti dal presente articolo dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 3 Presentazione delle domande - Termini, contenuti e modalita'.
Art. 3
Presentazione delle domande - Termini, contenuti e modalita'.
1. Per la presentazione della domanda il candidato dovra'
accedere al sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti: www.mit.gov.it, ove e' presente, nel riquadro centrale
"news" dell'home page, il link per accedere al modulo di domanda; in
alternativa, il candidato potra' accedere al sito:
concorsodighe.mit.gov.it ove e' presente il modulo predetto,
parimenti da compilare.
Dopo aver compilato il modulo di partecipazione, il candidato
dovra':
a) verificare la correttezza dei dati inseriti (il modulo
consente la modifica dei dati in caso di errori, omissioni ecc.);
b) procedere all'invio (mediante l'apposito comando);
c) salvare il file generato in formato pdf (la stampa del file
medesimo e' un'operazione consigliata ma non obbligatoria),
inviare dal proprio indirizzo personale di posta elettronica
certificata (PEC), una e-mail al seguente indirizzo PEC:
concorsi-div2@pec.mit.gov.it nella quale dovra', obbligatoriamente,
essere allegato il file in formato pdf precedentemente salvato (vedi
punto c); nella e-mail, alla voce "oggetto", dovra' essere riportato
il codice indicato nella prima riga del file pdf piu' volte citato.
La compilazione on-line e l'invio della domanda esclusivamente
tramite PEC devono essere effettuati entro le ore 24 del trentesimo
giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - "Concorsi ed esami". Allo
scadere del termine utile per la presentazione della domanda il
sistema non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo
elettronico.
2. La ricezione dell'istanza verra' attestata, in automatico, da
apposita ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che il candidato
dovra' stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno
della prova preselettiva o della prima prova scritta ove la
preselezione non abbia luogo. In tale sede, i candidati dovranno
sottoscrivere la predetta ricevuta e la firma cosi' apposta ha
validita' anche come sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive
contenute nella domanda.
Alla domanda dovra' essere allegato, a pena di nullita', copia
del documento di riconoscimento del candidato, in corso di validita',
ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
3. La comunicazione di eventuali cambiamenti dei "Dati domicilio"
indicati nella domanda, verificatosi dopo la scadenza dei termini per
l'iscrizione alla procedura concorsuale, dovra' pervenire, con le
stesse modalita' di cui al precedente comma 1.
4. La domanda inviata a mezzo PEC e' considerata equivalente a
quella sottoscritta con firma autografa, ai sensi dell'art. 65, comma
2, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 .
5. Nella domanda di partecipazione il candidato, sotto la propria
responsabilita', dovra' dichiarare, come indicato nel modulo in
formato elettronico:
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale (se cittadino italiano);
d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico,
del comune, della provincia, del codice di avviamento postale e dello
Stato;
e) il domicilio o recapito (con l'indicazione di via, numero
civico, comune, provincia, c.a.p., Stato) presso il quale indirizzare
le eventuali comunicazioni relative al concorso corredato di e-mail
(P.E.C.);
f) recapiti telefonici;
g) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero, per
i soggetti appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, di
essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza;
h) il godimento dei diritti civili e politici;
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti, ovvero le condanne penali riportate ed
i procedimenti penali eventualmente pendenti, anche all'estero;
j) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del
presente bando, con l'esatta indicazione della durata, dell'anno
accademico e dell'istituto universitario e dello Stato presso il
quale e' stato conseguito entro e non oltre la scadenza del bando,
con indicazione del voto di laurea;
k) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione
di ingegnere e dell'iscrizione all'albo professionale degli
ingegneri;
l) gli eventuali servizi prestati nello stesso profilo per il
quale concorre presso pubbliche amministrazioni indicando se a tempo
indeterminato o a tempo determinato nonche' le decorrenze ed il
numero complessivo di mesi secondo quanto indicato nel successivo
art. 10, punto 2;
m) i titoli professionali posseduti di cui all'art. 10, punto 3
del presente bando;
n) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, con esplicita dichiarazione:
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego,
presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente
rendimento;
di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile;
di non avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del
rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del
codice penale;
di non essere incompatibile, in base alla normativa vigente,
con lo status di dipendente pubblico;
di non essere interdetto dai pubblici uffici a seguito di
sentenza;
o) la propria posizione nei confronti degli obblighi militari;
p) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego per il quale concorre sia presso gli uffici
dell'amministrazione che per le attivita' di vigilanza e controllo
sulle dighe ed opere di derivazione nonche' sulle condotte forzate,
tale da permettere di svolgere le funzioni proprie per le quale
concorre;
q) l'impegno a permanere nella sede di assegnazione, in caso di
stipula del contratto individuale di lavoro, per almeno 5 anni;
r) lingua straniera prescelta per la prova tra inglese e
francese;
s) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni;
t) l'eventuale possesso di titoli che danno luogo a riserva,
precedenza o, a parita' di punteggio, a preferenza. Tali titoli,
qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non
saranno presi in considerazione in sede di formazione della
graduatoria generale di merito.
6. I candidati diversamente abili dovranno, ai sensi dell'art. 20
della legge n. 104/1992, specificare, in relazione al proprio stato,
l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove d'esame.
Dovranno, inoltre, allegare una certificazione rilasciata da apposita
struttura sanitaria che, in relazione alla specifica disabilita' ed
al tipo di prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali
occorrenti per la fruizione dei benefici richiesti al fine di
consentire all'amministrazione di predispone per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire agli interessati una regolare
partecipazione al concorso.
Art. 4 Cause di esclusione dal concorso
Art. 4
Cause di esclusione dal concorso
1. Non saranno prese in considerazione le domande di
partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che non siano
state trasmesse secondo le modalita' indicate dall'art. 3 del
presente bando o che non contengano tutte le indicazioni richieste
dal medesimo articolo.
2. L'amministrazione non sara' responsabile del mancato recapito
di comunicazioni in merito al concorso qualora dipendente da
incompleta e/o inesatta dichiarazione da parte del candidato circa il
proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito rispetto a quello indicato nella domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi informatici, postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
3. L'amministrazione si riserva la facolta' di disporre
l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del
concorso, con apposito provvedimento motivato che verra' comunicato
all'interessato.
4. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso
avranno valore di autocertificatone; nel caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci si procedera', tra l'altro, ad informare le
competenti autorita' ai fini delle eventuali applicazioni delle
sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 5 Commissione esaminatrice
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento sara' nominata la Commissione
esaminatrice del concorso ai sensi della normativa vigente.
Art. 6 Preselezione
Art. 6
Preselezione
1. L'amministrazione si riserva la facolta', qualora il numero
delle domande sia superiore a venti volte il numero totale dei posti
messi a concorso, di effettuare una prova preselettiva ai fini
dell'ammissione alle prove scritte.
2. La preselezione consistera' nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte/orali di
cui all'art. 7, comma 5.
3. Verranno ammessi alle prove scritte i primi 320 candidati che
abbiano superato la preselezione e tutti coloro che avranno
conseguito il medesimo punteggio del trecentoventesimo candidato.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verra'
valutato ai fini della formazione della graduatoria di merito finale.
5. Per l'espletamento della prova preselettiva l'amministrazione
potra' avvalersi dell'ausilio di sistemi elettronici e di aziende
specializzate in selezione del personale.
6. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia
la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
Art. 7 Prove d'esame
Art. 7
Prove d'esame
1. Gli esami consisteranno in due prove scritte, ed una prova
orale:
la prima prova scritta, a contenuto teorico, consistera' in una
serie di quesiti a risposta sintetica e/o multipla per accertare la
conoscenza delle materie di esame di cui al successivo comma 5;
la seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico sara'
diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione
corretta di problematiche relative alle materie d'esame di cui al
successivo comma 5.
2. La durata della prima prova scritta e' fissata in tre ore; la
durata della seconda prova scritta e' fissata in quattro ore.
3. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato in ciascuna delle prove scritte il punteggio di almeno
ventuno/trentesimi.
4. La prova orale sara' diretta ad accertare il possesso da parte
del candidato delle capacita' di base necessarie per sviluppare la
competenza attinente alla professionalita' richiesta e vertera' sulle
materie di esame programma di cui al successivo comma 5.
5. Le prove scritte e la prova orale verteranno sulle seguenti
materie:
a) idrologia, idraulica, costruzioni idrauliche, scienza e
tecnica delle costruzioni, geologia, geotecnica; materie sviluppate
con particolare riguardo al settore delle dighe;
b) dighe e traverse, con particolare riguardo agli aspetti
strutturali e ai controlli per la sicurezza;
c) opere di scarico delle dighe e impianti elettromeccanici;
d) condotte forzate ed opere di derivazione;
e) materiali e tecniche di costruzione delle dighe;
f) strutture di tenuta idraulica delle dighe in elevazione e in
fondazione,
g) stabilita' dei pendii e dei fronti di scavo; stabilita' delle
sponde dei serbatoi artificiali;
h) analisi idrologiche e verifiche idrauliche;
i) legislazione tecnico-amministrativa in materia di opere di
sbarramento;
j) legislazione in materia di protezione civile, ambiente e
difesa del suolo;
k) legislazione in materia di progettazione, esecuzione,
direzione, contabilita' e collaudo delle opere di sbarramento ed in
generale delle opere pubbliche;
l) codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (decreto legislativo n. 163/2006 e relativo regolamento);
m) normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione
degli infortuni nei cantieri e nei luoghi di lavoro con particolare
riferimento alle attivita' di ispezione e controllo sulle dighe,
invaso e opere di derivazione;
6. Nel corso della prova orale verra' richiesta, inoltre, la
conoscenza delle seguenti materie:
1) informatica;
2) lingua straniera scelta tra inglese e francese.
Art. 8 Valutazione finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito
Art. 8
Valutazione finale delle prove d'esame
e formazione della graduatoria di merito
1. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d'esame.
2. La graduatoria di merito del concorso e' formata secondo
l'ordine decrescente del voto finale complessivo conseguito da
ciascun candidato.
Art. 9 Modalita' e calendario delle prove d'esame
Art. 9
Modalita' e calendario delle prove d'esame
1. I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e della copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al
concorso.
2. Verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e dei locali in
cui si svolgera' l'eventuale prova preselettiva o le prove scritte
con successivo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - "Concorsi ed esami" del 17
gennaio 2014 e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e
trasporti (www.mit.gov.it).
3. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli
effetti.
4. Saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti, tutti i candidati ai quali non sara' stata comunicata
l'esclusione dal concorso.
5. Nel corso delle prove ai candidati e' fatto divieto di
avvalersi di telefoni cellulari, palmari, strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, supporti
cartacei di ogni tipo compresi i testi stampati, appunti manoscritti,
vocabolari e manuali nonche' di comunicare tra loro. In caso di
violazione la Commissione esaminatrice deliberera', tra l'altro,
l'immediata esclusione dal concorso.
6. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e
successivamente alla prova orale verra' pubblicato sul sito del
Ministero delle infrastrutture e trasporti: www.mit.gov.it almeno
venti giorni prima di quello nel quale dovranno sostenere la prova
stessa. Dopo il superamento delle prove scritte sara' resa nota - per
ogni candidato - la sede, il giorno e l'orario di svolgimento del
colloquio.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. La mancata presentazione dei candidati nella sede nel giorno e
nell'orario di esame fissato per le prove, comportera' l'automatica
esclusione dal concorso degli stessi.
8. Nel corso della prova orale saranno accertate:
a) la valutazione della conoscenza della lingua straniera
prescelta dal candidato tra inglese e francese. La prova comprendera'
esercizi di lettura, traduzione e conversazione;
b) la valutazione della conoscenza a livello avanzato
dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di piu' comune
impiego, anche attraverso una verifica pratica.
9. La prova orale si intendera' superata dai candidati che
conseguiranno un punteggio non inferiore a ventuno/trentesimi; il
punteggio terra' conto anche della conoscenza della lingua straniera
e dell'informatica dimostrata dal concorrente.
10. Al termine della seduta relativa alla prova orale, sara'
affisso nella sede di esame l'elenco dei concorrenti che hanno
sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato per la
stessa prova orale.
Art. 10 Valutazione titoli
Art. 10
Valutazione titoli
La commissione esaminatrice assegna per detti titoli i seguenti
punteggi:
1) laurea di cui all'art. 2, lettera a) del presente bando:
voto di laurea fino a 90/110 e/o equiparato - punti 0,50;
voto di laurea da 91/110 a 100/110 e/o equiparato - punti 1,00;
voto di laurea da 101/110 a 104/110 e/o equiparato - punti 1,30;
voto di laurea da 105/110 a 107/110 e/o equiparato - punti 1,60;
voto di laurea da 108/110 a 110 e/o equiparato - punti 1,90;
voto di laurea 110 e lode punti e/o equiparato - 2,00.
In caso di universita' che attribuiscono i voti di laurea con
differenti voti minimo e massimo, e/o con diverse modalita', i
relativi punteggi saranno attribuiti proporzionalmente a quelli sopra
indicati;
2) 0,60 punti per ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi
in caso di servizio prestato con rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato a decorrere da cinque anni prima della data di
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione al presente bando presso amministrazione pubblica di
cui all'art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nello
stesso profilo professionale per il quale si concorre; 0,50 punti per
ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi, in caso di servizio
prestato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato
tramite procedure selettive a decorrere da cinque anni prima della
data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di partecipazione al presente bando presso amministrazione
pubblica di cui all'art. l, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, anche se non in modo continuativo, nello stesso profilo
professionale per il quale si concorre;
3) 1 punto se il concorrente e' in possesso, alla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione al presente bando, o di Master di II livello o di
dottorato di ricerca o di diploma universitario di specializzazione.
Questi titoli devono essere attinenti alle lauree di cui alla lettera
a), art. 2 del presente bando e devono essere stati conseguiti presso
universita' pubbliche;
4) il possesso di piu' lauree di cui all'art. 2 del presente
bando e piu' titoli di cui al punto 3) del presente articolo non
comporta punteggi aggiuntivi.
L'assegnazione dei punteggi di cui ai precedenti punti 1), 2) e
3) da parte della commissione esaminatrice avverra' in ragione di
quanto i candidati avranno dichiarato nella domanda inoltrata
on-line.
La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati (art. 8,
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693).
Art. 11 Presentazione di titoli di riserva, precedenza e/o preferenza
Art. 11
Presentazione di titoli di riserva, precedenza e/o preferenza
1. I candidati che avranno superato la prova orale e intendano
far valere i titoli di riserva, precedenza, preferenza a parita' di
valutazione, dovranno spedire, con le stesse modalita' di cui al
comma 1 del precedente art. 3, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto il colloquio, i documenti che attestino il possesso
di tali titoli, purche' gia' dichiarati nella domanda di
partecipazione.
Art. 12 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
Art. 12
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
1. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, fino a
concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria, tenuto conto dei titoli che danno luogo
a precedenza, riserva o preferenza.
2. La graduatoria di merito sara' approvata secondo la normativa
vigente, la stessa verra' pubblicata nel sito internet del Ministero
delle infrastrutture e trasporti: www.mit.gov.it.
3. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della
Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorreranno i termini per eventuali impugnative.
Art. 13 Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 13
Costituzione del rapporto di lavoro
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso, prima della
stipula del contratto individuale di lavoro, saranno invitati ad
indicare per iscritto, secondo l'ordine di preferenza personale, le
sedi fra quelle indicate all'art. 1 del presente bando presso le
quali sono disposti ad assumere servizio. Ai fini dell'assegnazione
della sede, l'amministrazione terra' conto della posizione occupata
nella graduatoria di merito in relazione alle preferenze espresse dal
candidato.
2. Nel rispetto della normativa vigente, i candidati ingegneri
dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un
contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, ai
sensi della normativa vigente e saranno inquadrati nell'Area
funzionale III, fascia economica iniziale F1, nel pertinente profilo
professionale "ingegnere-architetto".
3. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di
incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I vincitori dovranno altresi' presentare una dichiarazione,
sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 e successive modificazione ed integrazioni, attestante che
gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione non hanno subito
variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, l'amministrazione effettuera' idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e
76 del citato decreto, in caso di dichiarazioni rispettivamente non
veritiere o mendaci.
5. L'amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la
stipula del contratto individuale di lavoro il possesso dei requisiti
previsti dal presente bando per l'ammissione all'impiego, in mancanza
dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo contratto si
intenderanno risolti a tutti gli effetti.
6. I vincitori del concorso che non si presentino, senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro saranno considerati rinunciatari. Qualora i medesimi non
assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine
stabilito nel contratto individuale di lavoro decadranno
dall'assunzione.
7. I vincitori assunti in servizio a tempo indeterminato saranno
soggetti a un periodo di prova della durata di quattro mesi e
dovranno permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo di
5 anni.
Art. 14 Trattamento dati personali
Art. 14
Trattamento dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'amministrazione per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
finalizzata anche alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'amministrazione in argomento.
Art. 15 Norma di salvaguardia
Art. 15
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti
in materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del
personale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - "Concorsi ed esami".
Roma, 29 ottobre 2013
Il direttore generale