COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentatre' allievi finanzieri del contingente ordinario, specializzazione tecnico di soccorso alpino - Anno 2019. (19E14401)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 22-11-2019

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentatre' allievi finanzieri del contingente ordinario, specializzazione tecnico di soccorso alpino - Anno 2019. (19E14401)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
  • Data: 22-11-2019
  • Scadenza: 23-12-2012

Art. 1 Posti a concorso

IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  "Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del  Trentino  -  Alto
Adige", e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme  di
attuazione dello statuto speciale della regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di proporzione negli uffici statali siti  nella  Provincia
di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti"; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali"  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
Servizio sanitario nazionale"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari"; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  "Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo"; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)"; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione  del
servizio civile nazionale"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    "Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e  integrazioni,  concernente  "Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante "Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria"; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
"Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile"  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'ordinamento  militare"  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  "Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia"; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2"; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
"Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese"; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  "Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380"; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Considerata la necessita' di accrescere l'efficienza del servizio
di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza selezionando le
migliori risorse nell'ambito di una  rinnovata  platea  di  candidati
anche alla luce della rimodulata fisionomia delle prove concorsuali; 
    Valutata l'opportunita' di prevedere che alle  prove  concorsuali
successive  a  quella  preliminare  venga  ammesso   un   numero   di
concorrenti sufficiente a garantire un'adeguata e rigorosa  selezione
nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto, nel 2019, un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per il  reclutamento  di  trentatre'  allievi  finanzieri  del
contingente ordinario - specializzazione tecnico di  soccorso  alpino
(S.A.G.F.). 
    2. Dei suddetti posti, subordinatamente al possesso  degli  altri
requisiti prescritti dall'art. 2, n. 4 sono riservati ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,  riferito  al  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore. 
    3. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) prova scritta, consistente in  un  questionario  a  risposta
multipla; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino; 
      f) valutazione dei titoli. 
    4. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza. 
    5. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  della
graduatoria unica di merito, il  numero  dei  posti  a  concorso,  di
sospendere l'ammissione al corso  di  formazione  dei  vincitori,  in
ragione  del  numero  di  assunzioni   complessivamente   autorizzate
dall'Autorita'  di  Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili.

Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

				Art. 2 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: 
      a)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26°  anno
di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato di  un
periodo pari all'effettivo servizio militare  prestato  e,  comunque,
non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio  2017,
svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di  leva  o
di leva prolungato; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
della laurea; 
      d) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale  per  delitti  non
colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
      g) siano in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia  di  finanza  accerta,  d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto  alle
funzioni proprie del grado da rivestire.  Sono  causa  di  esclusione
dall'arruolamento   anche   l'esito   positivo   agli    accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 
      h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione  ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate  o  di  polizia,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per
inattitudine al volo o alla vita di bordo; 
      i) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia. 
    2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
possono partecipare alla riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2,
coloro che siano in possesso dell'attestato di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,
riferito  al  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
(livello "B2") o superiore. 
    3. I requisiti di cui  al  comma  1  e  2,  se  non  diversamente
indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione della domanda di partecipazione di cui  all'art.
3, comma 1, e alla data di effettivo incorporamento. 
    4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it_seguendo  le
istruzioni  del  sistema  automatizzato,  entro  le  ore  12,00   del
trentunesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account  di
posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo  essersi  registrati  al
portale, potranno accedere, tramite la  propria  area  riservata,  al
format di compilazione della domanda di partecipazione. 
    3. Ultimata la compilazione dell'istanza: 
      a) gli utenti che accedono con S.P.I.D.  (Sistema  pubblico  di
identita' digitale) concluderanno la presentazione della  domanda  di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata; 
      b) i restanti utenti registrati  al  portale  effettueranno  il
salvataggio in locale del PDF generato dal  sistema  che,  una  volta
stampato, corredato  per  esteso  dalla  propria  firma  autografa  e
scansionato, dovra' essere caricato a  sistema,  mediante  l'apposita
funzione  "upload",  unitamente  alla  scansione   fronte-retro   del
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'.  Il  sistema
consentira', quindi, di verificarne  il  corretto  inserimento  e  di
concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma  1,  la
procedura di presentazione dell'istanza. 
    4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("ID istanza")
rinvenibile attraverso  la  funzione  "visualizza  istanza"  presente
nella propria area riservata del  portale  nonche'  comunicato  sulla
propria casella di posta elettronica certificata. 
    5. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatasi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica  certificata  concorsoSAGF2019@pec.gdf.it  entro  le  ore
14,00 del trentunesimo giorno successivo alla data  di  pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    6. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo   all'indirizzo   https://concorsi.gdf.gov.it_o   secondo   le
modalita'  di  cui   al   comma   5,   potranno   essere   modificate
esclusivamente entro il termine di cui ai commi 1 e 5. 
    7.  Eventuali  variazioni  di  recapiti  e   di   stato   civile,
intervenute successivamente al  termine  di  cui  ai  commi  1  e  5,
dovranno  essere  comunicate  all'indirizzo  di   posta   elettronica
certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it

Art. 4 Elementi da indicare nella domanda

				Art. 4 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
    1. Il candidato deve dichiarare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b) per quale riserva di posti intende concorrere; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) lo stato civile  e  il  numero  dei  figli  eventualmente  a
carico; 
      e) di godere dei diritti civili e politici; 
      f) di non essere imputato e di non aver subito condanne  ovvero
non aver ottenuto l'applicazione della pena ai  sensi  dell'art.  444
del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' di essere
o essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 
      g) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con
l'indicazione delle date di arruolamento e, se del  caso,  quella  di
congedo,  nonche'  della   denominazione   dell'ultimo   comando/ente
militare di servizio; 
      h) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      i) il titolo  di  studio  di  cui  e'  in  possesso,  indicando
l'istituto presso il quale e' stato conseguito; 
      j) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di  polizia,  a  esclusione  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo o alla vita di bordo; 
      k)  l'indirizzo  proprio  e,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico; 
      l) il recapito presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata; 
      m) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia; 
      n) l'eventuale possesso di titoli maggiorativi di punteggio e/o
preferenziali previsti rispettivamente, dall'allegato 7  e  dall'art.
5, comma 4, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. Al riguardo,
si precisa che e' onere del candidato consegnare,  o  far  pervenire,
secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 2, la
documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni  sostitutive,
nei casi previsti  dalla  legge,  comprovanti  il  possesso  di  tali
titoli; 
      o) di aver preso visione di quanto previsto al successivo  art.
23 in tema di assegnazioni alle sedi di servizio. 
    2. All'atto della compilazione della domanda  di  partecipazione,
gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  ai  possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono precisare gli estremi e  il
livello  del  titolo  posseduto,  indicando  la  lingua  (italiana  o
tedesca) nella quale intendono sostenere la prevista prova scritta. 
    3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono: 
      a) indicare se intendano sostenere la prova facoltativa: 
        1) di efficienza fisica, consistente nella "corsa  piana  100
metri"; 
        2) prevista nell'ambito dell'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio di soccorso alpino,  consistente  nella  "discesa  in  corda
doppia"; 
      b) dichiarare di essere a  conoscenza  delle  disposizioni  del
bando di concorso e, in particolare, degli  articoli  11,  16  e  19,
concernenti, tra l'altro, il calendario di  svolgimento  della  prova
scritta,  le  modalita'  di  notifica  dei  relativi   esiti   e   di
convocazione per le prove successive, le modalita' di convocazione  e
svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' al servizio di  soccorso
alpino nonche' di notifica della graduatoria unica di merito. 
    4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: 
      a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 25 del  bando  di  concorso  ai  sensi  del
regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, come da ultimo modificato  dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n. 101; 
      b) essere consapevole  che  in  caso  di  false  dichiarazioni,
accertate  dall'amministrazione  a  seguito  di  controlli,  anche  a
campione, ai sensi dell'art. 71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in  materia  e  decadra'  da
ogni beneficio eventualmente  conseguente  al  provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5 Cause di archiviazione della domanda

				Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine di cui all'art. 3, commi 1  e  5,  con  provvedimento  del
Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di  finanza,  nel
caso in cui: 
      a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato; 
      b) non siano corredate dal PDF  generato  dal  sistema  e/o  da
idoneo documento di riconoscimento; 
      c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalita' differenti da quelle previste; 
      d) pervengano all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsoSAGF2019@pec.gdf.it in assenza  dei  relativi  presupposti  o
comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 5. A  tale
fine,  fa  fede  la  data  riportata  sulla  "ricevuta  di   avvenuta
accettazione" purche' in presenza di "ricevuta di avvenuta consegna". 
    2. I provvedimenti di archiviazione  di  cui  al  comma  1,  sono
notificati  agli  interessati  che  possono   impugnarli   producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  Codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione.

Art. 6 Documentazione

				Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per i candidati risultati idonei alla  prova  scritta  di  cui
all'art. 11, il Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti,  a
richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello
dei carichi pendenti nonche': 
      a) il rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari
o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare. 
    2. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all'art. 12, consegnare in  tale  sede  i
documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi  previsti  dalla  legge,  comprovanti  il  possesso  dei  titoli
maggiorativi    di    punteggio    e/o    preferenziali     previsti,
rispettivamente, dall'allegato 7 e dall'art. 5, comma 4, del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive
modificazioni e integrazioni, anche se non indicati nella domanda  di
partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione   della   stessa.   In   alternativa,    la    predetta
documentazione puo'  essere  inviata,  entro  la  data  di  effettivo
sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it In tal  caso,  fa
fede la data riportata  sulla  "ricevuta  di  avvenuta  accettazione"
purche' in presenza della "ricevuta di avvenuta consegna". 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato entro la data di  effettivo  sostenimento
delle prove di efficienza fisica l'amministrazione  pubblica  che  la
detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento
della prova di efficienza fisica. 
    3. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione. 
    4. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.

Art. 7 Commissione giudicatrice

				Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: 
      a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta,  la
valutazione delle prove di  efficienza  fisica  e  dei  titoli  e  la
formazione della graduatoria unica di  merito,  composta  da  quattro
ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali
medici, membri; 
      c) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore  a  quello
dei medici della precedente sottocommissione o, a parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      d)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da almeno sei ufficiali  della  Guardia  di  finanza  periti
selettori, membri; 
      e)  sottocommissione  per  l'accertamento   dell'idoneita'   al
servizio di soccorso alpino, composta da due ufficiali della  Guardia
di finanza, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i  lavori  di  rispettiva  competenza
possono avvalersi: 
      a) di  personale  di  sorveglianza,  all'uopo  individuato  dal
Centro di reclutamento; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di cui al comma 1: 
      a) lettera a), e' integrata,  ai  fini  della  valutazione  dei
titoli, da un ufficiale in servizio presso la scuola alpina; 
      b)  lettera  d),  puo'   avvalersi,   altresi',   durante   gli
accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.

Art. 8 Adempimenti delle sottocommissioni

				Art. 8 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.

Art. 9 Esclusione dal concorso

				Art. 9 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione motivata del capo del I reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso  dei  requisiti
di cui al presente bando. 
    2. Le proposte di esclusione dei  candidati  sono  formulate  dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del  Comando  generale
della Guardia  di  finanza,  entro trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10 Documento di identificazione

				Art. 10 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire  la
carta di identita' o un documento  di  riconoscimento  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.

Art. 11 Data e modalita' di svolgimento della prova scritta

				Art. 11 
 
         Data e modalita' di svolgimento della prova scritta 
 
    1. I candidati che  abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso e non abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione sosterranno, a partire  dal  13  gennaio  2020,  la  prova
scritta consistente in domande  di  italiano,  storia  ed  educazione
civica, geografia e test logico-matematici. 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e  le  modalita'  di  svolgimento  della  suddetta  prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi  noti,  a  partire  dal  7
gennaio  2020  mediante  avviso   pubblicato   sul   portale   attivo
all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it_e presso l'Ufficio centrale
relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    3. I candidati che  non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere   la   prova   scritta   sono   considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella
domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova  scritta
in lingua tedesca, possono richiedere,  sul  posto,  l'assistenza  di
personale qualificato conoscitore della lingua stessa,  per  ottenere
chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni
nonche' elaboratori di calcolo.  Eventuali  apparecchi  telefonici  e
ricetrasmittenti  o,  comunque,  di  comunicazione,   devono   essere
obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera a). 
    8. Sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it 
      a) sara' pubblicata la banca  dati  da  cui  saranno  tratti  i
questionari somministrati ai candidati; 
      b)   saranno   rese   disponibili   informazioni    utili    al
raggiungimento della sede della prova scritta. 
    9. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
provvede a: 
      a) somministrare e revisionare i test; 
      b) attribuire a ciascun candidato un punto di merito da zero  a
trenta, pari alla conversione  aritmetica  del  punteggio  risultante
dalla correzione del test, arrotondato alla seconda cifra decimale. 
    10. Superano la prova scritta  e,  pertanto,  sono  ammessi  alle
prove di efficienza fisica, di cui all'art. 12 i candidati: 
      a) classificatisi nei primi duecento  posti  della  graduatoria
stilata ai soli fini della predetta prova; 
      b) che abbiano conseguito lo stesso punteggio  del  concorrente
classificatosi all'ultimo posto utile della graduatoria di  cui  alla
precedente lettera a). 
    I restanti aspiranti sono esclusi dal concorso. 
    11. L'esito della prova scritta sara' reso noto,  a  partire  dal
terzo giorno successivo (esclusi  i  giorni  di  sabato,  domenica  o
comunque festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione  della
predetta  prova,  mediante  avviso  disponibile  sul  portale  attivo
all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it_e presso l'ufficio centrale
relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13. 
    12. I candidati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi per  essere  sottoposti  alle
prove   di   efficienza   fisica,   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale,  secondo
il calendario e le modalita'  comunicati  con  ulteriore  avviso  che
sara' reso noto sul portale e presso l'ufficio di cui al comma  11  a
partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica o
comunque festivi) a  quello  di  pubblicazione  dell'avviso  relativo
all'esito della prova scritta di cui al medesimo comma. 
    Tali prove e accertamenti si svolgeranno secondo la tempistica  e
l'ordine di seguito riportato: 
      a) 1° giorno: prove di efficienza fisica; 
      b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica
per i candidati idonei alle prove di efficienza fisica; 
      c) 5° e 6° giorno: all'accertamento dell'idoneita' attitudinale
per   gli   aspiranti   idonei   agli   accertamenti   dell'idoneita'
psico-fisica. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199,  entro centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12 Prove di efficienza fisica

				Art. 12 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  a)
sottopone i candidati  idonei  alla  prova  scritta,  alle  prove  di
efficienza fisica consistenti in: 
      a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1.000  m  e
piegamenti sulle braccia; 
      b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 
    2. Sono ammessi a  sostenere  la  prova  facoltativa  di  cui  al
precedente  comma   1,   unicamente   i   candidati   che   l'abbiano
specificatamente richiesto all'atto della presentazione della domanda
di partecipazione al concorso. 
    3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nelle
tabelle in allegato 2: 
      a) anche in una sola delle discipline  obbligatorie,  determina
la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso; 
      b) nella prova facoltativa, non incide  sulla  gia'  conseguita
idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 
    4. Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito,  ai
candidati risultati idonei  alle  prove  di  efficienza  fisica  sono
attribuiti, sulla base  della  somma  dei  punti  conseguiti  secondo
quanto riportato in allegato 2, i seguenti punteggi: 
      
 
           ===============================================
           |    Totale punti     |Punteggi utili ai fini |
           |  conseguiti nelle   |della graduatoria unica|
           |        prove        |       di merito       |
           +=====================+=======================+
           |      da 1 a 2       |           1           |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 2,5 a 3      |          2,5          |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 3,5 a 4      |           4           |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 4,5 a 5      |          5,5          |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 5,5 a 6      |           7           |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 6,5 a 7      |          8,5          |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 7,5 a 8      |          10           |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 8,5 a 9      |         11,5          |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 9,5 a 10     |          13           |
           +---------------------+-----------------------+
           |    da 10,5 a 11     |         14,5          |
           +---------------------+-----------------------+
           |    da 11,5 a 12     |          16           |
           +---------------------+-----------------------+
 
    5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art.  7,
comma 1, lettera a) - pena la non  ammissione  del  concorrente  alle
prove in  argomento  e,  pertanto,  l'esclusione  dal  concorso -  un
certificato in corso di validita', in originale o copia conforme,  di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera  o
per  altro  sport  di  cui  alla  tabella  B  allegata   al   decreto
ministeriale  18  febbraio  1982   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, rilasciato da medici specializzati  in  medicina  dello
sport appartenenti alla Federazione medico  sportiva  italiana  o  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario  nazionale  in  cui  esercitano  medici  in   qualita'   di
specializzati in medicina dello sport. 
    6. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alle anzidette prove,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'amministrazione. 
    7. Il Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7,  comma
1, lettera a), provvede: 
      a) al differimento a una data non  successiva  al  21  febbraio
2020 delle concorrenti che, sulla base  dei  certificati  prodotti  o
degli accertamenti svolti, risultano positive al test  di  gravidanza
non potendo procedere all'effettuazione  delle  prove  di  efficienza
fisica e dovendo esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali  candidate
sono escluse dal concorso, se alla richiamata data, persista lo stato
di temporaneo impedimento; 
      b)  all'eventuale  differimento,  con   giudizio   motivato   e
insindacabile, a una data non successiva al limite temporale  di  cui
alla precedente lettera a), del candidato che: 
        1) impossibilitato a presentarsi nel  giorno  di  svolgimento
delle prove di cui al comma 1, consegni o faccia pervenire entro tale
data idonea certificazione medica  attestante  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti o  uno  stato  di  temporanea  indisposizione.
Detta   documentazione   puo'   essere,   in   alternativa,   inviata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsoSAGF2019@pec.gdf.it A tale fine, fa fede  la  data  riportata
sulla "ricevuta di avvenuta  accettazione"  purche'  in  presenza  di
"ricevuta di avvenuta consegna"; 
        2) si infortuni prima o durante l'espletamento di  una  delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    8. I candidati risultati idonei alle prove di  efficienza  fisica
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    9. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 13 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

				Art. 13 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
provvede all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio
incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei  confronti  dei
candidati idonei alle prove di efficienza fisica di cui al precedente
art. 12 in ragione delle condizioni degli  stessi  al  momento  della
visita medica di primo accertamento effettuata presso  il  Centro  di
reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme  Gialle,  n.
18, 00122 - Roma/Lido di Ostia. 
    2. Per  il  conseguimento  dell'idoneita'  psico-fisica  tutti  i
candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile
con l'idoneita' psico-fisica al servizio  nel  Corpo,  stabilita  dal
decreto  ministeriale  17  maggio  2000,   n.   155,   e   successive
modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate  con
decreto del Comandante generale della Guardia di finanza. In  materia
di  difetti  totali  o  parziali  dell'enzima   G6PDH,   si   applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 che ne prevede la compatibilita' con
l'arruolamento nel Corpo. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio,  anche  prevedendo  ulteriori  giornate   di   attivita'
rispetto alla tempistica di cui all'art. 11, comma 12. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito  di  altri  concorsi  per
l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono   sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il  quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere  di  essere
ammesso a visita medica di revisione, a eccezione dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e II livello. 
    7.  La  sottocommissione  per   la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui al  comma  6,  lettere  a)  e  b),  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
      a) presentata al  Centro  di  reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a); 
      b) integrata da documentazione relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 3)  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o  da  una  struttura
privata accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale.  In  tale
ultimo  caso,  il  Centro  di   reclutamento   potra'   eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento. 
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - ufficio procedure reclutative -
sezione allievi finanzieri - via delle Fiamme Gialle,  n.  18,  00122
Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. 
    Entro il medesimo termine, la predetta  documentazione  puo',  in
alternativa,  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
      (1) redatta in originale come documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  ovvero  attestata,  a  norma
dell'art.  22  del  medesimo  decreto,   con   firma   digitale   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico; 
      (2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
    In caso di invio telematico, fa  fede  la  data  riportata  sulla
"ricevuta di avvenuta accettazione" purche' in presenza di  "ricevuta
di avvenuta consegna". 
    Entro  i  tempi  tecnici  di  espletamento  della  presente  fase
selettiva, comunicati al candidato in  sede  di  notifica  della  non
idoneita' e compatibilmente  con  questi,  sara'  comunque  presa  in
considerazione la documentazione: 
      (3) spedita o inviata entro il  suddetto  termine  di  quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso; 
      (4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione  o  copia
entro il suddetto termine di quindici giorni, il  cui  originale  sia
prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento. 
    In   ogni   caso   l'amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b)  sia  priva  dei  prescritti
requisiti o non pervenga in originale  secondo  le  modalita'  e  nei
termini ivi indicati. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  comandante
del Centro di reclutamento e notificati agli interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di  cui  all'art.
5, comma 2. 
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    10. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  reclutamento,
per  sottoporlo  a  ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    11. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale
secondo il calendario e le modalita' comunicate con l'avviso  di  cui
al comma 12 dell'art. 11. 
    12. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    13.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 14 Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo accertamento

				Art. 14 
 
         Documentazione da produrre in sede di visita medica 
                        di primo accertamento 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento  devono  presentare,
in originale, la seguente documentazione sanitaria  avente  data  non
anteriore a sessanta giorni: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  e  il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1.000, 2.000, 3.000 e  4.000
Hz; 
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro  di  reclutamento
potra' eventualmente richiedere ai  candidati  gli  estremi  di  tale
accreditamento; 
      e) certificato medico (format in allegato  4),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia farmacologica assunta,  o  somministrata,  nei trenta  giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine,
qualora in corso di validita', potra'  essere  presentato  lo  stesso
certificato di cui all'art. 12, comma 6. In assenza del  referto,  la
candidata e' sottoposta,  allo  scopo  sopra  indicato,  al  test  di
gravidanza presso il Centro di reclutamento. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali  candidate
saranno  escluse  dal  concorso  qualora  lo  stato   di   temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda  convocazione  e  comunque  non
oltre il 24 febbraio 2020, non consenta di rispettare  la  tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art. 7, comma  1,  lettera  b),  potra'  concedere,  nel
rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di  primo
accertamento,  il  differimento  ad  altra  data,  dandone  immediata
comunicazione all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non  avanzi  la
menzionata istanza o non si presenti  nel  giorno  in  cui  e'  stato
riconvocato o non esibisca in tale data i certificati  in  argomento,
e' escluso dal concorso. 
    6. I candidati ammessi ai  recuperi  delle  prove  di  efficienza
fisica che in  sede  di  visita  medica  di  primo  accertamento  non
presentano i certificati di cui al comma 1, lettere  c)  e  d),  sono
esclusi dal concorso. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 15 Accertamento dell'idoneita' attitudinale

				Art. 15 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1. I candidati idonei all'accertamento di cui al precedente  art.
13  sono  sottoposti  all'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale,
della durata di due giorni, secondo  il  calendario  e  le  modalita'
comunicati con l'avviso di cui all'art. 11, comma 12. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti  e'  accertata  dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),  secondo  le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato  sul  sito  internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui  al  presente
articolo: 
      a) non possono essere consultati testi o altri  supporti  anche
informatici; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera d). 
    6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 16 Accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino

				Art. 16 
 
     Accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino 
 
    1. I candidati che conseguono l'idoneita' all'accertamento di cui
all'art. 15 sono convocati presso la scuola alpina della  Guardia  di
finanza di Predazzo (TN) per essere sottoposti dalla sottocommissione
di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), alla verifica  dell'idoneita'
al servizio di  soccorso  alpino,  mediante  avviso  disponibile  sul
portale  attivo  all'indirizzo  https://concorsi.gdf.gov.it_e  presso
l'ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    2. La fase selettiva consiste nel sostenimento di: 
      a) tre prove obbligatorie: "marcia in  montagna",  "arrampicata
in palestra di roccia" e "sci alpino in pista"; 
      b) una prova facoltativa: "discesa in corda doppia". 
    Per ciascuna prova e' consentito un solo tentativo. 
    3. Sono ammessi a  sostenere  la  prova  facoltativa  di  cui  al
precedente comma 2, lettera b) unicamente i candidati  che  l'abbiano
specificatamente richiesto all'atto della presentazione della domanda
di partecipazione al concorso. 
    4. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nelle
tabelle in allegato 5: 
      a) anche in una sola delle discipline  obbligatorie,  determina
la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso; 
      b) nella prova facoltativa, non incide  sulla  gia'  conseguita
idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 
    5. Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito,  ai
candidati risultati idonei alle prove di attitudine  al  servizio  di
soccorso alpino sono attribuiti, sulla base  della  somma  dei  punti
conseguiti  secondo  quanto  riportato  in  allegato  5,  i  seguenti
punteggi: 
      
 
           ===============================================
           |    Totale punti     |Punteggi utili ai fini |
           |  conseguiti nelle   |della graduatoria unica|
           |        prove        |       di merito       |
           +=====================+=======================+
           |          1          |          1,6          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          2          |          3,2          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          3          |          4,8          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          4          |          6,4          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          5          |           8           |
           +---------------------+-----------------------+
           |          6          |          9,6          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          7          |         11,2          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          8          |         12,8          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          9          |         14,4          |
           +---------------------+-----------------------+
           |         10          |          16           |
           +---------------------+-----------------------+
           |         11          |         17,6          |
           +---------------------+-----------------------+
           |         12          |         19,2          |
           +---------------------+-----------------------+
           |         13          |         20,8          |
           +---------------------+-----------------------+
           |         14          |         22,4          |
           +---------------------+-----------------------+
           |         15          |          24           |
           +---------------------+-----------------------+
 
    6. All'atto del sostenimento dell'accertamento dell'idoneita'  al
servizio di soccorso  alpino,  i  candidati  devono  presentare  alla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) - pena la non
ammissione del concorrente all'accertamento in argomento e, pertanto,
l'esclusione dal concorso - un certificato in corso di validita',  in
originale o in copia conforme, di  idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera o  per  altro  sport  di  cui  alla
tabella B  allegata  al  decreto  ministeriale  18  febbraio  1982  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  rilasciato   da   medici
specializzati in medicina dello sport appartenenti  alla  Federazione
medico sportiva italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio sanitario  nazionale  in  cui  esercitano
medici in qualita' di specializzati in medicina dello sport,  qualora
non piu' valido quello  prodotto  in  sede  di  prove  di  efficienza
fisica. 
    7. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di cui al comma  2,  i  candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione, un test di gravidanza di data  non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata  e',
allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di  gravidanza  a  cura
dell'amministrazione. 
    8. Il Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7,  comma
1, lettera e) provvede: 
      a) al differimento a una data non successiva al 15 aprile  2020
delle concorrenti che, sulla base dei certificati  prodotti  o  degli
accertamenti svolti, risultano positive al  test  di  gravidanza  non
potendo procedere all'effettuazione delle prove di cui al comma  2  e
dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio ai sensi  dell'art.  3,
comma  2,  del  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,  e
successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono escluse  dal
concorso, se alla richiamata data, persista lo  stato  di  temporaneo
impedimento; 
      b)  all'eventuale  differimento,  con   giudizio   motivato   e
insindacabile, a una data non successiva al limite temporale  di  cui
alla precedente lettera a), del candidato che: 
        1) impossibilitato a presentarsi nel  giorno  di  svolgimento
delle prove di cui al comma 2, consegni o faccia pervenire entro tale
data idonea certificazione medica  attestante  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti o  uno  stato  di  temporanea  indisposizione.
Detta   documentazione   puo'   essere,   in   alternativa,   inviata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsoSAGF2019@pec.gdf.it A tale fine, fa fede  la  data  riportata
sulla "ricevuta di avvenuta  accettazione"  purche'  in  presenza  di
"ricevuta di avvenuta consegna"; 
        2) si infortuni prima o durante l'espletamento di  una  delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    9. Durante il periodo delle prove,  tutti  i  candidati  dovranno
munirsi,  per  esigenze  legate  allo  svolgimento  delle   attivita'
previste, di vestiario e di attrezzatura tecnica adeguata,  riportata
in allegato 6. 
    10. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono  esclusi
dal concorso. 
    11. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 17 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali

				Art. 17 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                del candidato alle prove concorsuali 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica,   l'accertamento    dell'idoneita'    attitudinale    e
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  di   soccorso   alpino,
previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13,  15  e  16,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici  di  espletamento   delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui
all'art. 7, comma 1, hanno facolta' -  su  istanza  dell'interessato,
esclusivamente  per  documentate  cause  di   forza   maggiore -   di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel  rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse.  L'istanza,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsoSAGF2019@pec.gdf.it 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenti  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 18 Valutazione dei titoli

				Art. 18 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
come integrata a mente del comma 4, lettera a), del medesimo art.  7,
procede,   nei   confronti    dei    candidati    risultati    idonei
all'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino di cui
all'art. 16, alla valutazione dei titoli secondo quanto riportato  in
allegato 7. 
    2. Tali titoli sono ritenuti validi se  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne  attesta
il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di  cui  all'art.  6,
comma 2.

Art. 19 Graduatoria unica di merito

				Art. 19 
 
                     Graduatoria unica di merito 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
predispone la graduatoria unica di merito. 
    2. Sono iscritti  nella  graduatoria  unica  di  merito,  secondo
l'ordine di punteggio di merito complessivo, i candidati che  abbiano
conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le  fasi  concorsuali  di
cui all'art. 1, comma 3. 
    3. Il punteggio di merito complessivo e' determinato dalla  somma
aritmetica dei  punti  conseguiti,  secondo  quanto  riportato,  agli
articoli 11, 12, 16 e 18: 
      a) alla prova scritta; 
      b) alle prove di efficienza fisica; 
      c) alle prove per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nel
soccorso alpino; 
      d) alla valutazione dei titoli. 
    4. I concorrenti per i posti riservati di cui all'art.  1,  comma
2,  non  beneficiano  di  tale  riserva   laddove   risultino   privi
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore. In tal caso,  gli
stessi sono comunque  iscritti  nella  graduatoria  unica  di  merito
nell'ordine del punteggio conseguito. 
    La  riserva  di  posti  sara'  soddisfatta  conteggiando  tra   i
beneficiari della stessa anche i concorrenti che,  nella  graduatoria
unica di merito, si collochino gia' in  posizione  utile  per  essere
nominati vincitori. 
    Qualora i predetti posti riservati non possano  essere  ricoperti
per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento
agli altri candidati iscritti nella graduatoria unica di merito. 
    5. A parita' di merito, si osservano - per  quanto  compatibili -
le norme di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme  di
cui al successivo comma 5 del predetto decreto. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione  che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 6, comma 2. 
    6. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza viene  approvata  la  graduatoria  unica  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che risultino  compresi
nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva  di
posti di cui all'art. 1, comma 2. 
    7. Tale graduatoria  e'  resa  nota  con  avviso  pubblicato  sul
portale  attivo  all'indirizzo  https://concorsi.gdf.gov.it_e  presso
l'ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.

Art. 20 Ammissione al corso di formazione

				Art. 20 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 5, i concorrenti dichiarati  vincitori  sono
ammessi al corso di formazione in  qualita'  di  allievi  finanzieri,
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla  quale
sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da  parte
del dirigente  il  Servizio  sanitario  del  reparto  di  istruzione,
avvalendosi,  se  necessario,  del  supporto  tecnico  nonche'  delle
strutture del Centro di reclutamento della  Guardia  di  finanza,  al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine delle  graduatorie,  per  ricoprire  i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio  del
corso di formazione, tra  i  concorrenti  precedentemente  dichiarati
vincitori. 
    3. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al  corso
di formazione, gia' in servizio nelle  Forze  armate  o  di  polizia,
perdono, all'atto dell'ammissione al corso, rispettivamente, il grado
e la qualifica e devono consegnare all'Istituto di istruzione  presso
il  quale  sono  stati  convocati  per  la  frequenza  dell'attivita'
addestrativa, copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  comando/ente  di
provenienza, se  sottufficiali/graduati  o  personale  di  qualifiche
corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni devono recare gli estremi della
presa in carico da parte del comando/ente di appartenenza. 
    4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori
puo' essere utilizzata per  l'ammissione  ad  analoghi  e  successivi
corsi  nei  termini  previsti  dall'art.  7,  comma  4,  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
    5. Il Comando generale della Guardia di finanza  ha  facolta'  di
avviare i candidati di cui al  comma  4,  nei  limiti  dei  posti  in
programmazione, al successivo corso di formazione. 
    6. L'ammissione dei candidati al corso di formazione  di  cui  al
comma  5  e'  subordinata  al  superamento  della  visita  medica  di
incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma  dell'atto  di
arruolamento, da  parte  del  dirigente  il  Servizio  sanitario  del
reparto di istruzione. Quest'ultimo,  nello  svolgimento  dei  propri
lavori, si avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture  del
Centro di reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al  fine
di  verificare  il  mantenimento  dell'idoneita'  psico-fisica  degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 13. 
    7. I concorrenti, convocati  dal  Centro  di  reclutamento  della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 6, devono presentare i certificati  e  il  test  (se  di  sesso
femminile)  previsti  all'art.  13,  secondo  le  modalita'  all'uopo
stabilite. 
    8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    9. Agli allievi finanzieri ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

Art. 21 Mancata presentazione al corso di formazione

				Art. 21 
 
            Mancata presentazione al corso di formazione 
 
    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunziatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di  forza  maggiore,  devono
essere comunicati  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
tn1000000p@pec.gdf.it  al  massimo  entro  il  terzo  giorno   solare
successivo all'inizio del corso. 
    Il Comandante  della  scuola  alpina  della  Guardia  di  finanza
provvede a valutare le dichiarate cause impeditive ed eventualmente a
stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di  assenza
maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio  d'autorita'
dal  corso,  secondo  le  disposizioni  vigenti.  Le  decisioni  sono
comunicate al candidato dal Comando della scuola alpina della Guardia
di finanza di Predazzo (TN). 
    3. Nel caso in cui il  ritardo  si  protragga  per  oltre novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato  e'   rinviato   alla
frequenza del corso successivo a quello  di  cessazione  della  causa
impeditiva.

Art. 22 Spese per la partecipazione al concorso

				Art. 22 
 
               Spese per la partecipazione al concorso 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione  alle  prove  del  concorso,  sono  a   carico   degli
aspiranti. 
    2. Ai candidati dichiarati vincitori della  procedura  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
reparto di istruzione per  la  frequenza  del  corso  di  formazione,
secondo le disposizioni vigenti.

Art. 23 Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a finanziere e assegnazione alle sedi di servizio

				Art. 23 
 
Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a finanziere e
                 assegnazione alle sedi di servizio 
 
    1. Durante la frequenza del corso di formazione di  cui  all'art.
20, i frequentatori percepiscono il  trattamento  economico  come  da
norme amministrative in vigore. 
    2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei  mesi  dalla  data  di
arruolamento,   se   giudicati   idonei   da   apposita   Commissione
esaminatrice,  sono  promossi  finanzieri  con   determinazione   del
Comandante generale della Guardia di finanza. 
    3.   Ultimata   la   formazione   di   base   e   conseguita   la
specializzazione  di  tecnico  di  soccorso  alpino   (S.A.G.F.),   i
finanzieri saranno destinati presso le stazioni del  soccorso  alpino
in relazione alle complessive e contingenti esigenze organiche  e  di
servizio  del  comparto.  In  merito,  attesa  la  peculiarita'   che
caratterizza i compiti del personale  dello  specifico  comparto,  ai
fini   dell'impiego,   l'amministrazione    potra'    tenere    conto
dell'eventuale pregressa conoscenza del territorio di provenienza.  A
tal fine, posta la prioritaria necessita' di garantire un omogeneo  e
funzionale  ripianamento  dei  presidi  specialistici  su  tutto   il
territorio nazionale, i militari interessati  potranno  anche  essere
assegnati presso  la  regione  geografica  d'origine  propria  o  del
coniuge, ovvero quella limitrofa.

Art. 24 Sito internet, informazioni utili e modalita' di notifica

				Art. 24 
 
      Sito internet, informazioni utili e modalita' di notifica 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it 
    2. Laddove non  diversamente  disciplinato  dal  presente  bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso  saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente   mediante   l'invio   di    apposite    comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica  certificata  utilizzato  da  ogni
candidato per la registrazione al  portale  di  cui  all'art.  3  del
presente bando di concorso.

Art. 25 Trattamento dei dati personali

				Art. 25 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento  europeo  (UE)
2016/679  (di  seguito  RGPD)  si   rendono   agli   interessati   le
informazioni relative al trattamento dei dati  personali  forniti  in
sede di partecipazione al concorso  o,  comunque,  acquisiti  a  tale
scopo. 
    2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento dei dati personali e'  il  Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n.  51,
che puo' essere contattato agli  indirizzi  e-mail  urp@gdf.it  o  di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it 
    Il "punto di contatto" del titolare e' il Centro di  reclutamento
della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia,  via  delle
Fiamme  Gialle,   n.   18/22 -   e-mail:   rm0300001@gdf.it   - posta
elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it 
      b) il responsabile della protezione dei dati designato  per  il
Corpo della  guardia  di  finanza  puo'  essere  contatto  al  numero
06/442236053  o  agli  indirizzi  e-mail  rpd@gdf.it   o   di   posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it 
      c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai  fini
della valutazione dei requisiti  di  partecipazione  e  del  possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente  determinazione,  pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; 
      d) il trattamento dei dati personali: 
        1) e' finalizzato: 
          (a)  allo  svolgimento  delle  procedure  di  selezione   e
all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano  base  giuridica
nel  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni e integrazioni e, in particolare, nell'art. 7, comma 2,
del medesimo decreto; 
          (b) alla tutela degli interessi dell'amministrazione presso
le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 
        2) e' limitato a quanto "necessario per  l'esecuzione  di  un
compito d'interesse pubblico" (art. 6, paragrafo 1,  lettera  e,  del
RGPD) e, relativamente alle "categorie particolari di dati personali"
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per  l'assolvimento
degli obblighi "in materia di diritto del lavoro" (art. 9,  paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica  nelle  leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli  e  alle  carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera'  anche
i dati relativi a condanne penali e reati  di  cui  all'art.  10  del
RGPD; 
        3) avverra' a cura dei soggetti appositamente  autorizzati  e
istruiti, ivi compresi quelli facenti  parte  delle  sottocommissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati  automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati  e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo  3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
    Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a  terzi  e  anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 
        4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati, mettendo in atto  le  misure  tecniche  e
organizzative adeguate per garantire  il  rispetto  dei  principi  di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della  finalita',
di minimizzazione  dei  dati,  di  esattezza,  di  limitazione  della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole  in
materia di protezione dei dati personali, previste  dal  RGPD  e  dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
        5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o  regolamento  e  comunicati  alle  amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  e   alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito  positivo  del  concorso,  ai  soggetti  competenti  in
materia previdenziale; 
        6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a  un
paese terzo o a una  organizzazione  internazionale  ai  sensi  delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e  4,  del
RGPD; 
      e) la conservazione dei dati personali  avverra'  nel  rispetto
della disciplina in tema di scarto  dei  documenti  d'archivio  delle
pubbliche  amministrazioni  e  relative  disposizioni  attuative   e,
comunque, sino al conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  per  le
quali i dati sono trattati; 
      f) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo. 
    3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita'  di  interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: 
      a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere  la  rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    L'esercizio dei  predetti  diritti  potra'  avvenire  presentando
istanza, anche  telematica,  al  "punto  di  contatto"  del  titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza); 
      b) diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali. 
        Roma, 11 novembre 2019 
 
                                     Il comandante generale: Zafarana

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