MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquindici posti di personale non dirigenziale, area funzionale II, a tempo indeterminato, nei ruoli dell'Amministrazione della Difesa, per l'arsenale militare marittimo di Taranto. (22E14855)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 22-11-2022

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquindici posti di personale non dirigenziale, area funzionale II, a tempo indeterminato, nei ruoli dell'Amministrazione della Difesa, per l'arsenale militare marittimo di Taranto. (22E14855)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 22-11-2022
  • Scadenza: 22-12-2022

Art. 1 Posti messi a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                        del personale civile 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165 rubricato "Reclutamento del personale"; 
    Visto l'art. 35-quater del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 rubricato "Procedimento per l'assunzione  del  personale
non dirigenziale", introdotto dal decreto-legge 30  aprile  2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
recante "Misure per l'attuazione del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza in materia di pubblica  amministrazione  e  universita'  e
ricerca"; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
Razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo" e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e  in  particolare
l'art. 74, comma  7-ter,  secondo  cui,  tra  l'altro,  le  procedure
concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche  il  possesso
di  requisiti  specifici  e  di  competenze  trasversali  tecniche  e
attitudinali,  ivi  incluse  quelle  manageriali  per  le  qualifiche
dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare.  Le
predette procedure sono  svolte,  ove  possibile,  con  l'ausilio  di
strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di  societa'  e
professionalita'  specializzate  in  materia  di  reclutamento  e  di
selezione delle risorse umane; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Misure per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  in  materia
di pubblica amministrazione e universita' e ricerca"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686  concernente  "Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile  2020  in  materia   di   determinazione   dei   compensi   da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   "Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e  in  particolare
l'art. 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis  dell'art.  20  della
predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  "Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili" e, in particolare, l'art. 3 e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo  occupazionali  a  favore
delle categorie protette; 
    Atteso che in base a quanto  rappresentato  dal  Ministero  della
difesa con  riferimento  al  prospetto  informativo  riferito  al  31
dicembre 2021 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto
agli  obblighi  di  assunzione  di  personale   con   disabilita'   e
appartenente alle altre categorie protette - le quote di  riserva  di
cui all'art. 3 e all'art.  18  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68
risultano coperte; 
    Visto il decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  e  in  particolare
l'art.  3,  comma  4-bis,  concernente  i   disturbi   specifici   di
apprendimento; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le  disabilita',  concernente  le
modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con
disturbi specifici di  apprendimento  ai  sensi  dell'art.  3,  comma
4-bis, del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni",  come
modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  "Codice
dell'ordinamento militare", e in particolare gli articoli 678 e 1014; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il "Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246"; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
"Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
"Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica",  e   "Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25  maggio  2022,
recante  l'aggiornamento  del  "Protocollo  per  lo  svolgimento  dei
concorsi pubblici"; 
    Visto il nuovo sistema di classificazione  del  personale  civile
del Ministero della difesa; 
    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, recante la "Rideterminazione delle dotazioni  organiche
del personale civile di ruolo del Ministero della difesa"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  29  giugno  2016,  recante   la
ripartizione dei contingenti di  personale,  come  rideterminati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  22  gennaio  2013,
nelle  strutture  centrali  e  periferiche   in   cui   si   articola
l'amministrazione, distinti per profilo professionale; 
    Visto l'art.  11  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito con modificazioni con  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,
recante "Misure urgenti per il sostegno e il bilancio dell'economia",
che  autorizza  il  Ministero  della  difesa,  per  le  esigenze   di
funzionalita' e di compatibilita' ambientale  dell'Arsenale  militare
marittimo di Taranto, nei  limiti  della  dotazione  organica,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 2259-ter del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, di assumere,  per  il  triennio  2020-2022,  un
contingente complessivo di trecentoquindici unita' di  personale  non
dirigenziale con profili tecnico  mediante  corso-concorso  selettivo
speciale, bandito secondo  modalita'  disciplinate  con  decreto  del
Ministro della difesa di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa adottato  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione  in  data  20  luglio
2021, registrato alla Corte dei conti il 19  gennaio  2022,  relativo
alle modalita' di svolgimento del suddetto  corso-concorso  selettivo
speciale; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 29  marzo  2022,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale,  Serie
generale, n. 93  del  21  aprile  2022 ,  recante  "Autorizzazione  ad
avviare procedure di reclutamento ad assumere a  tempo  indeterminato
unita' di personale in favore di varie pubbliche amministrazioni, tra
le quali il Ministero della difesa"; 
    Ritenuto in attuazione di quanto previsto dal citato art. 11,  di
procedere all'assunzione  presso  l'Arsenale  militare  marittimo  di
Taranto di un contingente complessivo di trecentoquindici  unita'  di
personale non dirigenziale con profilo tecnico; 
    Considerate complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche
del personale nel  ruolo  del  Ministero  della  difesa  nei  profili
professionali di cui al presente corso-concorso; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un  corso-concorso  pubblico,  per  esami,  per  il
reclutamento di complessive trecentoquindici unita' di personale  non
dirigenziale  a  tempo   indeterminato,   da   inquadrare   nell'Area
funzionale II, fascia retributiva F2, nei profili sotto indicati  nei
ruoli  dell'Amministrazione  della  difesa,   da   impiegare   presso
l'Arsenale  militare  marittimo  di  Taranto,  secondo  la   seguente
ripartizione: 
 
         Codice ST45 - Assistente tecnico per l'informatica 
 
 
                             N. 7 unita' 
 
    Nell'ambito di indirizzi definiti, provvede  all'espletamento  di
compiti inerenti alla gestione  operativa  e  alla  manutenzione  del
sistema informatico locale, fornendo  supporto  agli  utenti  sia  in
ambito tecnico sia applicativo. A tal fine provvede al rilascio delle
abilitazioni agli utenti ad  accedere  alle  applicazioni,  gestisce,
monitora i malfunzionamenti e si occupa  degli  adempimenti  connessi
alla  sicurezza  IGT.  Fornisce  assistenza,  esegue  interventi   di
manutenzione e di potenziamento delle dotazioni informatiche. 
 
Codice  ST47  -  Assistente  tecnico  per  i  sistemi  elettrici   ed
                          elettromeccanici 
 
 
                            N. 64 unita' 
 
    Esegue interventi tecnici su reti,  impianti,  apparecchiature  e
congegni elettrici sia per la produzione che per la trasformazione  e
distribuzione dell'energia elettrica. Esegue diagnosi  ed  interventi
tecnici di tipo meccanico ed elettromeccanico su macchine ed impianti
elettrici, su sistemi  o  sottosistemi  di  complessivi,  nonche'  su
schede elettroniche di apparecchiature elettromeccaniche collaborando
con le professionalita' superiori nella attuazione  degli  interventi
piu' sofisticati o riguardanti aspetti non ripetitivi. Rileva guasti,
anomalie e difetti, esegue prove  di  valutazione  sui  risultati  di
interventi effettuati. 
 
  Codice ST48 - Assistente tecnico per la cartografia e la grafica 
 
 
                             N. 4 unita' 
 
    Effettua disegni, sviluppi e calcoli di ogni tipo sulla  base  di
istruzioni specifiche utilizzando strumenti, sistemi e  programmi  di
grafica e di restituzione. Utilizzando i macchinari e le attrezzature
specifiche, effettua tutti i lavori di  composizione,  impaginazione,
prestampa, stampa,  litografia  e  rilegatura.  Effettua  fotografie,
riprese  cinematografiche  e  televisive  sulla  base  di  istruzioni
specifiche. Effettua il montaggio delle sequenze  realizzato  sia  su
formato analogico che digitale. Svolge mediante tecniche del  disegno
attivita'  specializzate  quali:  lavori  di  costruzione,  sviluppo,
trasformazione,  preparazione  ed  interpretazione  di   progetti   e
situazioni di stato del territorio, delle acque e della  terra.  Cura
ed esegue  la  restituzione,  la  riproduzione  interpretativa  e  la
valorizzazione  cartografica  dei  rilievi   geotopocartografici   ed
idrografici, la valorizzazione dei  rilievi  meteoceanografici  e  di
documentazione nautica ed aeronautica. Esegue disegni cartografici  e
calcoli nei vari campi geotopocartografici  e  nautici.  Effettua  la
preparazione  degli  originali  per  la  toponomastica  compresa   la
ricerca, la classificazione e il posizionamento dei vari toponimi. 
 
           Codice ST49 - Assistente tecnico chimico-fisico 
 
 
                            N. 13 unita' 
 
    Svolge l'attivita' di tecnico nelle officine, reparti, laboratori
chimici e fisici, nonche' in altri luoghi, ove  ritenuto  necessario.
Controlla lo stato d'uso, di conservazione, di efficacia  nonche'  la
scadenza dei materiali e lo stato della confezione e  della  custodia
per quei prodotti che presentino pericoli  generici  ovvero  pericoli
specifici di contaminazione. 
 
              Codice ST52 - Assistente tecnico nautico 
 
 
                            N. 15 unita' 
 
    Esegue, garantisce e controlla l'allestimento, la manutenzione  e
l'assetto delle sistemazioni tecniche e  marinaresche  portuali,  dei
bacini di carenaggio, dei galleggianti, dei fari e  dei  segnalamenti
marittimi. Opportunamente formato e abilitato, puo' svolgere mansioni
di  "Capo  pontone"   sui   pontoni   da   lavoro,   coordinando   le
professionalita' pari  o  inferiori  in  tutte  le  fasi  lavorative,
verificando periodicamente l'aggiornamento  delle  certificazioni  di
idoneita'  e  lo  stato  di  integrita'  di  tutte  le   attrezzature
marinaresche in uso. Puo'  utilizzare  i  mezzi  di  sollevamento  di
bordo, purche'  opportunamente  formato  ed  abilitato.  Puo'  essere
impiegato in attivita' subacquea purche'  in  possesso  del  previsto
brevetto/abilitazione, curando anche  le  operazioni  di  salvamento.
Svolge le mansioni di "capo barca  per  il  traffico  locale",  "capo
barca per il traffico nello Stato", "motorista abilitato",  "marinaio
autorizzato al traffico", "padrone marittimo  di  2ª  classe  per  il
traffico", "meccanico navale di 2ª classe" e "meccanico navale di  1ª
classe" purche' abbia superato gli esami previsti dal regolamento del
C.N., oppure, sia in possesso di attestato  dell'autorita'  marittima
locale  comprovante  il  superamento  degli  esami  previsti  per  il
conseguimento  del  corrispondente  titolo  professionale  marittimo.
Svolge    con    autonomia    esecutiva    attivita'     antincendio,
antinquinamento,  antifalla  coordinando  anche  professionalita'  di
livello inferiore.  Puo'  essere  addetto  al  servizio  dei  fari  e
segnalamenti marittimi, anche  con  eventuali  funzioni  di  reggente
purche' abbia superato il previsto tirocinio teorico pratico e sia in
possesso delle abilitazioni necessarie ad assumere  il  comando/guida
delle  imbarcazioni   e/o   dei   mezzi   terrestri   necessari   per
l'espletamento del servizio. 
 
Codice ST53 - Assistente tecnico per l'elettronica, l'optoelettronica
                       e le telecomunicazioni 
 
 
                            N. 48 unita' 
 
    Esegue  interventi  tecnici  usuali  relativi   all'allestimento,
installazione, conduzione,  revisione  e  manutenzione  di  circuiti,
apparati, sistemi ed impianti elettronici ed  attrezzature  metriche,
collaborando con le  professionalita'  superiori  nell'attuazione  di
quelli piu' sofisticati o riguardanti aspetti non ripetitivi, nonche'
nell'individuazione  e  nella  riparazione  di  guasti,   anche   con
sostituzione di pezzi. Esegue in campo ottico, rilievi, misurazioni e
prove di valutazione. Partecipa ai collaudi  funzionali  ed  utilizza
strumenti optoelettronici ed altre attrezzature complesse. Puo' anche
eseguire autonomamente interventi, perizie  ed  accertamenti  tecnici
specializzati ovvero collaudi funzionali  su  lavorazioni,  circuiti,
apparati, sistemi ed impianti elettronici,  attrezzature  metriche  e
"tempest". Controlla i risultati tecnici  e  la  funzionalita'  degli
interventi assicurandosi della  rispondenza  delle  lavorazioni  alle
norme ed alle compatibilita' standard. 
 
         Codice ST54 - Assistente tecnico per le lavorazioni 
 
 
                            N. 74 unita' 
 
    Esegue, sulla base di istruzioni, disegni o documenti di massima,
interventi per la riparazione e ricostruzione di oggetti,  manufatti,
nonche' di parti in materiale metallico, non  metallico  e  plastico,
compresa la vetroresina utilizzando macchine  utensili  e  centri  di
lavoro a controllo numerico. Esegue,  se  in  possesso  del  relativo
brevetto di idoneita', ogni tipo di saldatura, taglio, ripristino  di
materiali, sulla base di  istruzioni  specifiche  o  disegni.  Esegue
lavorazioni per la sagomatura  a  caldo  e  a  freddo  di  tubolature
utilizzando macchine specifiche. 
 
Codice ST55 - Assistente tecnico per la motoristica, la  meccanica  e
                               le armi 
 
 
                            N. 90 unita' 
 
    Opera su motori endotermici  e  sui  relativi  ausili  meccanici,
controlla  la  loro  efficienza  compresa  l'automazione,   individua
difetti, guasti e anomalie, effettua le riparazioni, attua modifiche,
prove funzionali  e  controlli.  Cura  la  manutenzione  e  controlla
l'efficienza di motori e relativi  ausili  meccanici.  Provvede  alla
manovra di mezzi e macchinari complessi, di  gru  e  carri  ponte  da
terra e da bordo. Procede al controllo,  manutenzione  e  riparazione
dell'attrezzatura in uso.  Svolge  attivita'  specializzata  relativa
alla progettazione e al collaudo di opere,  manufatti  armi,  sistemi
d'arma e procedimenti. Assicura l'esatta applicazione ed il  previsto
spessore dei trattamenti superficiali, di vernici e sostanze chimiche
di protezione, sulle armi o parti di  esse.  Provvede  ad  effettuare
prove a fuoco, assistenza e manutenzione, sperimentazioni,  controlli
e collaudi di munizioni, armi o parti di esse. 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il cinquanta per cento dei posti e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente  e  anche   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno  completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  se  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    3. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in  applicazione
della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai  fini  della
formazione delle graduatorie finali di merito di  cui  al  successivo
art. 11 del presente bando di concorso. 
    4. E' garantita la pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per
l'accesso al lavoro, cosi' come previsto dal decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al corso-concorso sono richiesti  i  seguenti
requisiti, che devono essere posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione: 
      a. essere cittadino italiano; 
      b. eta' non inferiore ai diciotto anni di eta'; 
      c.  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:   diploma   di
istruzione secondaria di II grado di durata  quinquennale  conseguito
presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto; 
      d. idoneita' psico-fisica allo svolgimento delle  funzioni  dei
profili ST45, ST47, ST48, ST49, ST53, ST54 per i quali  si  concorre.
Tale requisito sara' accertato prima della fase di formazione; 
      e. idoneita' psico-fisica a svolgere lavori a bordo delle  navi
e dei galleggianti della Marina militare se si concorre per i profili
ST47, ST49, ST52, ST53, ST54, ST55. Tale  requisito  sara'  accertato
prima della fase di formazione; 
      f.  idoneita'  psico-fisica  speciale   per   frequenza   corso
palombari presso  il  Raggruppamento  subacquei  ed  incursori  della
Marina militare se si concorre per il profilo  ST52.  Tale  requisito
sara' accertato prima della fase di formazione; 
      g. idoneita' psico-fisica allo svolgimento  della  mansione  di
manovratore di gru di banchina/bacino se si concorre per  il  profilo
ST55. Tale requisito sara' accertato prima della fase di formazione; 
      h. disponibilita' a frequentare il corso  palombari  presso  il
Raggruppamento  subacquei  ed  incursori  della  Marina  militare   e
svolgere la mansione di operatore subacqueo palombaro se si  concorre
per il profilo ST52; 
      i. disponibilita' a svolgere la mansione di manovratore di  gru
di banchina/bacino del profilo se si concorre per il profilo ST55; 
      j. godimento dei diritti civili e politici; 
      k. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      l. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
oppure non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle  corrispondenti  disposizioni  di
legge e dei contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al
personale dei vari comparti; 
      m. non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      n. essere in possesso della  condotta  incensurabile  ai  sensi
dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      o. posizione regolare  nei  riguardi  degli  obblighi  di  leva
militari per i concorrenti di sesso  maschile  nati  prima  dell'anno
1986. 
    2. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare eventuali
cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego,
nonche' il possesso del  requisito  della  condotta  incensurabile  e
delle qualita' morali ai sensi dell'art. 35,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2010, n. 165. 
    3.  I  candidati  vengono  ammessi  alle  prove  concorsuali  con
riserva. Per difetto  dei  requisiti  prescritti  o  per  la  mancata
osservanza   dei    termini    stabiliti    dal    presente    bando,
l'amministrazione puo' disporre in  ogni  momento,  l'esclusione  dal
corso-concorso e la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente.

Art. 3 Procedura corso-concorso

				Art. 3 
 
 
                      Procedura corso-concorso 
 
 
    1. Il corso-concorso viene espletato in base  alla  procedura  di
seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: 
      a. una prova  preselettiva,  comune  ai  profili  professionali
messi a concorso, ai fini dell'ammissione  alla  prova  scritta,  che
l'amministrazione si riserva di svolgere se il numero  dei  candidati
che presentino domanda di  partecipazione  al  concorso  sia  pari  o
superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso; 
      b. una prova selettiva scritta, distinta per i profili messi  a
concorso, riservata  ai  candidati  che  abbiano  superato  la  prova
preselettiva di cui alla lettera a). Le commissioni esaminatrici, per
ciascuno dei profili messi a concorso, redigeranno la graduatoria  di
merito dei candidati idonei, in base al  punteggio  conseguito  nella
prova scritta, con indicazione degli ammessi alla successiva fase; 
      c. una fase successiva alla prova selettiva di cui alla lettera
b) di accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, ai  fini  della
formulazione  del  giudizio  di  idoneita'  psico-fisica  al  profilo
professionale per il quale si concorre  da  parte  delle  commissioni
medico-legali competenti, alla  quale  saranno  ammessi  i  candidati
secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui  alla  precedente
lettera  b)  fino  alla  concorrenza  di  un  numero   di   candidati
fisicamente idonei da ammettere  alla  fase  di  formazione  pari  al
numero dei posti da ricoprire  per  ciascun  profilo  maggiorato  del
venti per  cento.  Le  commissioni  esaminatrici,  per  ciascuno  dei
profili messi a concorso e  sulla  base  del  giudizio  di  idoneita'
emesso  dalle  competenti   commissioni   mediche,   redigeranno   la
graduatoria intermedia di merito dei candidati da ammettere alla fase
di formazione; 
      d. una fase di formazione, della durata complessiva di  quattro
mesi, distinta per i profili  professionali  messi  a  concorso,  con
valutazione finale, alla quale saranno ammessi  i  candidati  secondo
l'ordine  della  graduatoria  di  merito.  Alla  fase  di  formazione
obbligatoria sara' ammesso un numero di candidati pari al numero  dei
posti da ricoprire per  ciascun  profilo  maggiorato  del  venti  per
cento; 
      e.  una  prova  pratica,  per  ciascuno  dei  profili  messi  a
concorso, che dovra' essere sostenuta da coloro che avranno  superato
la verifica finale della fase di formazione; 
      f.  la  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata   dopo   lo
svolgimento della prova pratica.

Art. 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalita'

				Art. 4 
 
 
Pubblicazione del bando e  presentazione  della  domanda.  Termini  e
                              modalita' 
 
 
    1. Il presente bando sara' pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami".
Sara' altresi' sul portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet
https://www.inpa.gov.it - e sul sito ufficiale  del  Ministero  della
difesa. 
    2. La domanda puo' essere presentata per uno dei codici  concorso
di cui al precedente art. 1. Il candidato dovra' inviare  la  domanda
di  ammissione  al  concorso  esclusivamente  per   via   telematica,
autenticandosi  con  SPID/CIE/CNS/eIDAS,  compilando  il  format   di
candidatura   sul   portale   "inPA",    disponibile    all'indirizzo
"https://www.inpa.gov.it" e previa registrazione del candidato  sullo
stesso portale. Per la partecipazione al concorso il  candidato  deve
essere in possesso di un indirizzo di posta  elettronica  certificata
(PEC) a lui intestato o un domicilio digitale. La  registrazione,  la
compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati
entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo  a
quello  della  pubblicazione  del  presente  bando   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". Tale termine e' perentorio e sono accettate esclusivamente  e
indifferibilmente  le  domande  inviate  prima  dello  scadere  dello
stesso. 
    3.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta scaricabile,  al  termine  della  procedura  di  invio,  dal
portale inPA che, allo scadere del suddetto  termine  ultimo  per  la
presentazione della domanda, non  permette  piu',  improrogabilmente,
l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio  della  domanda  di
partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso  di
piu'  invii  della  domanda  di  partecipazione,  si   terra'   conto
unicamente della domanda di partecipazione  inviata  cronologicamente
per   ultima,   intendendosi   le    precedenti    integralmente    e
definitivamente revocate e private d'effetto. Per  la  partecipazione
al  concorso  deve  essere  effettuato,  a  pena  di  esclusione,  il
versamento della quota di  partecipazione  di  euro  10,00  (dieci/00
euro) sulla base delle indicazioni riportate sul portale  "inPA".  Il
versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro
il termine di scadenza di cui al comma 2. Il contributo di ammissione
non e' rimborsabile. 
    4. E' ammessa la partecipazione per un solo profilo professionale
tra quelli inseriti a bando. 
    5. Nell'apposito format di presentazione  della  domanda,  tenuto
conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in  tal  modo
autocertificati ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  28  dicembre  2000 ,  n.  445,  i  candidati  devono
dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione: 
      a. il cognome e il nome, la  data,  il  luogo  di  nascita,  la
cittadinanza e, se cittadini  italiani  nati  all'estero,  il  comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto  l'atto
di nascita; 
      b. il codice fiscale; 
      c. la residenza, con l'esatta indicazione del numero di  codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla  residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento  postale,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
variazioni, nonche' il recapito telefonico e  il  recapito  di  posta
elettronica   certificata,   con   l'impegno   di    far    conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni; 
      d. il godimento dei diritti civili e politici; 
      e. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      f. di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1,  lettera  d),
del testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      g. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      h. di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      i. di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva; 
      j. di essere in possesso della condotta incensurabile ai  sensi
dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      k. il possesso del titolo di  studio  di  cui  all'art.  2  del
presente bando; 
      l.  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 12 del presente bando; 
      m. l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui all'art. 1 del presente bando; 
      n. il codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, per cui si
intende partecipare; 
      o. di aver preso  visione  e  di  accettare  in  modo  pieno  e
incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del  bando,
ivi incluso l'art. 16 "Trattamento dei dati personali"; 
      p. di essere consapevole che, in caso di  assunzione,  sussiste
l'obbligo di permanenza nella sede di Taranto di almeno cinque  anni,
come previsto dall'art. 11 del decreto-legge 14 agosto 2020, n,  104,
convertito con modificazioni con  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,
recante "Misure urgenti per il sostegno e il bilancio dell'economia"; 
      q. per i profili ST47, ST49, ST52, ST53, ST54, ST55, di  essere
consapevoli che le mansioni previste prevedono di svolgere  lavori  a
bordo delle navi/galleggianti della Marina militare; 
      r. per il profilo ST52, di essere disponibili a frequentare  il
corso palombari presso il Raggruppamento subacquei ed incursori della
Marina militare e a  svolgere  la  mansione  di  operatore  subacqueo
palombaro; 
      s. per il profilo ST55, di essere  disponibili  a  svolgere  la
mansione di manovratore di gru di banchina/bacino; 
    6. I candidati  dovranno  inoltre  dichiarare  esplicitamente  di
possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente  bando.  I
titoli non espressamente dichiarati nella domanda  di  ammissione  al
concorso non saranno presi in considerazione. 
    7. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione  delle  proprie  necessita'  che  andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita  dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL  di  riferimento  o  da
equivalente struttura pubblica. La concessione  e  l'assegnazione  di
ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a   insindacabile
giudizio  della  commissione   esaminatrice,   sulla   scorta   della
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno  il  50%  del  tempo
assegnato per la prova. Tutta  la  documentazione  di  supporto  alla
dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale "inPA"  durante
la fase di inoltro candidatura  quando  richiesto;  i  file  dovranno
essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione  non
consentira'  a  Formez  PA  di  fornire  adeguatamente   l'assistenza
richiesta. 
    8.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi, dovranno essere documentate  con  certificazione  medica,
che sara' valutata dalla commissione esaminatrice, la cui  decisione,
sulla  scorta  della  documentazione  sanitaria   che   consenta   di
quantificare  il  tempo   aggiuntivo   ritenuto   necessario,   resta
insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo  caso
la    documentazione    potra'    essere    inviata     all'indirizzo
protocollo@pec.formez.it 
    9.  I  candidati  con   diagnosi   di   disturbi   specifici   di
apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita  richiesta,  in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi  aggiuntivi  necessari  in
funzione delle proprie esigenze che  dovranno  essere  opportunamente
documentate ed esplicitate  con  apposita  dichiarazione  resa  dalla
commissione medico-legale dell'ASL di riferimento  o  da  equivalente
struttura  pubblica.  L'adozione  delle   richiamate   misure   sara'
determinata a insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice,
sulla scorta della  documentazione  esibita  e  comunque  nell'ambito
delle modalita' individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. 
    10. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il  50%  del
tempo assegnato per la prova. Tutta  la  documentazione  di  supporto
alla dichiarazione resa dovra' essere  caricata  sul  portale  "inPA"
durante la fase di  inoltro  candidatura  quando  richiesto;  i  file
dovranno  essere  in  formato  pdf.  Il  mancato  inoltro   di   tale
documentazione non consentira' a Formez PA di  fornire  adeguatamente
l'assistenza richiesta. 
    11. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%,  non  e'  tenuto  a  sostenere  la  prova
preselettiva ed e' ammesso alle  prove  scritte,  previo  inserimento
della dichiarazione del proprio  stato  di  invalidita'  in  apposito
spazio   disponibile   sul   format   elettronico,   nonche'   previa
presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e'
affetto ed il  grado  di  invalidita'.  Detta  documentazione  dovra'
essere presentata con le stesse modalita' e gli stessi termini di cui
ai periodi precedenti. 
    12.  Il  Ministero  della  difesa  effettuera'  controlli   sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni  rese   dai   candidati   utilmente
collocati in graduatoria. Qualora il controllo  accerti  la  falsita'
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara'  escluso  dalla
selezione, ferme restando le sanzioni penali  previste  dall'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    13. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di
reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di  regolarita',
ne' sana l'eventuale irregolarita' della domanda di partecipazione al
concorso. 
    14.  Formez  PA  e   l'amministrazione   interessata   non   sono
responsabili in caso di  smarrimento  o  di  mancato  recapito  delle
proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente
da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal  candidato  circa  il
proprio recapito, oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento del predetto recapito rispetto a  quello  indicato  nella
domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili  a  terzi,  a  caso
fortuito o forza maggiore. 
    15. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate  o
inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso. 
    16. Per  le  richieste  di  assistenza  legate  alla  domanda  di
partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa
lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form di  assistenza  presente
sul portale "inPA".  Non  e'  garantita  la  soddisfazione  entro  il
termine  di  scadenza  previsto  per   l'invio   della   domanda   di
partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti  il
medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita'  differenti  da
quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione. 
    17. Ogni  comunicazione  concernente  il  concorso,  compreso  il
calendario della prova scritta e il  relativo  esito,  e'  effettuata
attraverso Portale "inPA",  sul  sito  del  Ministero  della  difesa,
all'indirizzo        www.difesa.it         e         sul         sito
http://riqualificazione.formez.it. Data e luogo di svolgimento  della
prova scritta sono resi disponibili  sul  sito  del  Ministero  della
difesa, all'indirizzo www.difesa.it, sul portale "InPA"  e  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it

Art. 5 Commissioni esaminatrici e sottocommissioni

				Art. 5 
 
 
             Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 
 
 
    1.  L'amministrazione   nomina   le   commissioni   esaminatrici,
competenti per ciascun profilo  di  cui  alla  procedura  concorsuale
sulla base dei criteri previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le  commissioni  esaminatrici  sono
competenti per l'espletamento della prova scritta, della  valutazione
dell'idoneita'  fisica,  della   valutazione   delle   attivita'   di
formazione, nonche' della  prova  pratica  e  della  valutazione  dei
titoli, ai fini della formulazione delle graduatorie di merito  delle
diverse fasi e finali. Alle commissioni esaminatrici  possono  essere
aggregati membri aggiuntivi per la  valutazione  delle  conoscenze  e
competenze  linguistiche,  informatiche  e  digitali,  nonche'  delle
competenze attitudinali. 
    2. L'amministrazione, per esigenze di funzionalita'  e  celerita'
della procedura concorsuale, potra' nominare sottocommissioni, in cui
suddividere le commissioni esaminatrici. 
    3. Le commissioni  esaminatrici  e  le  sottocommissioni  possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la  tracciabilita'  delle  comunicazioni,  secondo  la
normativa vigente.

Art. 6 Prova preselettiva

				Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. L'amministrazione si riserva la facolta' di far  precedere  le
prove  selettive  da  una  prova  preselettiva,  comune  ai   profili
professionali messi a concorso, qualora le domande di  partecipazione
siano superiori a venti volte il numero dei posti messi a concorso. 
    2. La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in un  test  di
sessanta domanda a risposta multipla, da risolvere in  60  minuti,  e
avra'  ad   oggetto   la   cultura   generale   e   il   ragionamento
logico-deduttivo. Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a
risposta multipla,  l'amministrazione  puo'  avvalersi  di  operatori
specializzati nel settore. Le commissioni esaminatrici  provvederanno
alla validazione dei suddetti quesiti. 
    3. Ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, i
candidati portatori di  handicap  affetti  da  invalidita'  uguale  o
superiore all'80%, ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del
bando,  non  sono  tenuti   a   sostenere   la   prova   preselettiva
eventualmente effettuata. 
    4. La prova si svolge anche in sedi decentrate ed  esclusivamente
con  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali,  garantendo
comunque l'adozione  di  soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la
pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la  sicurezza  delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della  normativa
in materia di protezione  dei  dati  personali  e  nel  limite  delle
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. 
    5. Data e luogo di svolgimento della prova preselettiva sono resi
disponibili  sul  sito  del  Ministero  della  difesa,  all'indirizzo
www.difesa.it     - sul     portale     "InPA"     e     sul     sito
http://riqualificazione.formez.it/ - almeno venti  giorni  prima  del
suo svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a  tutti
gli effetti. 
    6. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    7. La prova preselettiva sara' valutata  assegnando  il  seguente
punteggio: 
    punti 1 per ogni risposta esatta; 
    punti -0,33 per ogni risposta errata; 
    punti 0 per ogni risposta omessa. 
    Il  punteggio  della  prova  preselettiva   non   concorre   alla
formazione del punteggio  finale  nella  graduatoria  di  merito  del
concorso. 
    8. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove  preselettive
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'
e della ricevuta  di  invio  della  domanda  rilasciata  dal  sistema
informatico. L'assenza dalla sede di svolgimento  della  prova  nella
data e nell'ora stabilita per qualsiasi  causa,  anche  se  dovuta  a
forza maggiore, e la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte  della  situazione  epidemiologica  comporta
l'esclusione dal concorso. 
    9. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno  a
disposizione  una  postazione  informatica.  Al  termine  del   tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura  ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva  il
candidato puo' correggere le risposte gia' date. 
    10. La correzione degli  elaborati  da  parte  delle  commissioni
avviene con  modalita'  che  assicurano  l'anonimato  del  candidato,
utilizzando  strumenti  digitali.  Una  volta  terminate   tutte   le
correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni,  si
procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono
essere svolte con modalita' digitali. 
    11. Durante la prova i candidati  non  possono  introdurre  nella
sede di esame carta da scrivere,  pubblicazioni,  vocabolari,  testi,
appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri  dispositivi
mobili  idonei  alla  memorizzazione  o  trasmissione  dati  o   allo
svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare  tra  loro.
In  caso  di  violazione  di   tali   disposizioni   le   commissioni
esaminatrici dispone l'immediata esclusione dal corso-concorso. 
    12. In  caso  di  svolgimento  della  prova  preselettiva,  sara'
ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari dieci volte  i
posti messi a concorso. Tale numero potra' essere superiore  in  caso
di candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile in ordine di
graduatoria. 
    13. Gli esiti della prova  preselettiva  saranno  pubblicati  sul
sito del Ministero della difesa, all'indirizzo  www.difesa.it  -  sul
portale "InPA" e  sul  sito  http://riqualificazione.formez.it.  Tale
pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Art. 7 Prova scritta, redazione della graduatoria provvisoria di merito e ammissione alla fase di accertamento dell'idoneita' fisica

				Art. 7 
 
 
Prova scritta, redazione della graduatoria provvisoria  di  merito  e
     ammissione alla fase di accertamento dell'idoneita' fisica 
 
 
    1.  La  fase  selettiva  scritta,  distinta  per   ogni   profilo
professionale, si  articola  in  una  prova  volta  a  verificare  il
possesso delle  competenze  coerenti  con  il  profilo  professionale
oggetto  del  bando  e  a  verificare  l'attitudine   del   candidato
all'espletamento delle funzioni del profilo  professionale  descritto
nell'art. 1 del  bando,  mediante  la  somministrazione  di  sessanta
domande con risposte a scelta  multipla,  da  risolvere  in  sessanta
minuti, per un punteggio massimo attribuibile di trenta punti. 
    2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i quesiti  teorici
della prova scritta vertono sulle seguenti materie a carattere comune
per tutti i profili: 
      legislazione e normativa per la prevenzione degli infortuni  ed
igiene del lavoro; 
      ordinamento del Ministero della difesa; 
      nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze  della
pubblica amministrazione; 
    e sulle seguenti materie a carattere specialistico in riferimento
ai seguenti profili concorsuali: 
  
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    3. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: + 0,50 punti; 
      mancata risposta: 0 punti; 
      risposta errata: -0,10 punti. 
    4. La prova scritta si intende superata con una votazione  minima
di 21/30 (ventuno/trentesimi). 
    5. La prova si svolge anche in sedi decentrate esclusivamente con
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali,  garantendo  comunque
l'adozione di soluzioni tecniche che ne  assicurino  la  pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle  comunicazioni
e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia  di
protezione dei dati personali e nel limite delle  pertinenti  risorse
disponibili a legislazione vigente. 
    6. Data e luogo di svolgimento  della  prova  scritta  sono  resi
disponibili  sul  sito  del  Ministero  della  difesa,  all'indirizzo
www.difesa.it    -    sul    portale    "InPA"     e     sul     sito
http://riqualificazione.formez.it - almeno quindici giorni prima  del
suo svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a  tutti
gli effetti. 
    7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    8. I candidati devono presentarsi puntualmente  nella  sede,  nel
giorno  e   all'ora   stabilita,   con   un   valido   documento   di
riconoscimento, il  codice  fiscale  e  la  ricevuta  rilasciata  dal
sistema informatico  al  momento  della  compilazione  on-line  della
domanda. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita per qualsiasi  causa,  anche  se  dovuta  a  forza
maggiore, e la violazione delle misure per  la  tutela  della  salute
pubblica  a   fronte   della   situazione   epidemiologica   comporta
l'esclusione dal concorso. 
    9. Eventuali indicazioni specifiche  sulla  prova  sono  definite
dalla commissione esaminatrice e comunicate mediante pubblicazione di
un  avviso  sul  sito  del  Ministero  della  difesa,   all'indirizzo
www.difesa.it    -    sul    portale    "InPA"     e     sul     sito
http://riqualificazione.formez.it 
    10. I candidati ammessi a sostenere  la  prova  scritta  hanno  a
disposizione  una  postazione  informatica.  Al  termine  del   tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura  ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva  il
candidato puo' correggere le risposte gia' date. 
    11. La correzione degli  elaborati  da  parte  delle  commissioni
avviene con  modalita'  che  assicurano  l'anonimato  del  candidato,
utilizzando  strumenti  digitali.  Una  volta  terminate   tutte   le
correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni,  si
procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono
essere svolte con modalita' digitali. 
    12. Durante la prova i candidati  non  possono  introdurre  nella
sede di esame carta da scrivere,  pubblicazioni,  vocabolari,  testi,
appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri  dispositivi
mobili  idonei  alla  memorizzazione  o  trasmissione  dati  o   allo
svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare  tra  loro.
In  caso  di  violazione  di   tali   disposizioni   le   commissioni
esaminatrici dispone l'immediata esclusione dal corso-concorso. 
    13. Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a
concorso, redigeranno la graduatoria provvisoria di merito in base al
punteggio conseguito  nella  prova  scritta,  con  indicazione  degli
ammessi  alla  fase  selettiva  di  accertamento  dei  requisiti   di
idoneita'  fisica  cui  all'art.  8.  Sono  ammessi  alla   fase   di
accertamento dei requisiti fisici i candidati che  abbiano  riportato
una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi) fino a selezionare
un numero massimo di candidati fisicamente idonei da  ammettere  alla
fase di formazione pari al numero dei posti da ricoprire,  maggiorato
del venti per cento o superiore in caso di candidati  collocatisi  ex
aequo all'ultimo posto utile in ordine  di  graduatoria,  nei  limiti
delle risorse finanziarie disponibili. 
    14. Gli  esiti  delle  prove  saranno  pubblicati  sul  sito  del
Ministero della difesa, all'indirizzo  www.difesa.it  -  sul  portale
"InPA"   e   sul   sito    http://riqualificazione.formez.it.    Tale
pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
    15. Ai candidati ammessi alla fase di accertamento dei  requisiti
di idoneita' fisica che  prima  dell'avvio  rinuncino  esplicitamente
alla stessa o che siano dichiarati decaduti o che, durante la  stessa
fase di accertamento, risulteranno fisicamente non idonei, subentrano
gli idonei non ammessi risultanti dalla  graduatoria  provvisoria  di
merito. Saranno, inoltre, esclusi dal corso coloro  i  quali  non  si
presentino alla fase  di  accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'
fisica senza giustificato motivo.

Art. 8 Accertamento dell'idoneita' fisica, graduatoria intermedia di merito e ammissione alla fase di formazione

				Art. 8 
 
 
Accertamento dell'idoneita' fisica, graduatoria intermedia di  merito
                e ammissione alla fase di formazione 
 
 
    1. Al fine di essere ammessi  alla  fase  di  formazione  di  cui
all'art. 9, i candidati saranno sottoposti ad  accertamenti  sanitari
volti al  riconoscimento  delle  necessarie  idoneita'  psico-fisiche
distinte per i profili  per  cui  si  concorre,  volti  ad  accertare
l'idoneita' al profilo di  pertinenza,  ad  opera  delle  commissioni
medico-legali competenti, che si pronunceranno con apposito giudizio.
La   valutazione   di   idoneita'   psico-fisica   non   da'    luogo
all'attribuzione del punteggio. 
    2. Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi  a
concorso,  sulla  base  del  giudizio  di  idoneita'   emesso   dalle
competenti commissioni mediche, redigeranno la graduatoria intermedia
di merito dei candidati fisicamente idonei da ammettere alla fase  di
formazione.  Sono  ammessi  alla  fase  di  formazione  i   candidati
fisicamente idonei nel numero massimo di partecipanti pari al  numero
dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento o superiore in
caso di candidati collocatisi ex  aequo  all'ultimo  posto  utile  in
ordine di graduatoria. Gli esiti della selezione  saranno  pubblicati
sul sito del Ministero della difesa,  all'indirizzo  www.difesa.it  -
sul portale "InPA" e sul sito http://riqualificazione.formez.it. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
    3. Ai candidati ammessi alla fase di formazione di cui all'art. 9
che prima dell'avvio rinuncino esplicitamente alla stessa o che siano
dichiarati decaduti, subentrano gli  idonei  non  ammessi  risultanti
dalla graduatoria intermedia di merito. Saranno, inoltre, esclusi dal
corso coloro i quali  non  si  presentino  all'avvio  della  fase  di
formazione senza giustificato motivo.

Art. 9 Fase di formazione

				Art. 9 
 
 
                         Fase di formazione 
 
 
    1. La fase di formazione, che e' parte integrante della procedura
corso-concorsuale, cui sono tenuti a partecipare tutti gli ammessi di
cui  all'art.  8,  ha  carattere  pratico-applicativo  e  una  durata
complessiva di quattro mesi,  articolata  in  orario  giornaliero  di
durata  non  superiore  all'orario  previsto  dal  vigente   C.C.N.L.
L'attivita' di formazione  dovra'  essere  svolta  presso  l'Arsenale
militare marittimo di Taranto, sotto forma di stage finalizzato  alla
realizzazione  di  un  project  work.  La  frequenza   dell'attivita'
formativa e' obbligatoria e non potra' essere inferiore all'80% delle
ore programmate, a pena di esclusione. 
    2. Al termine delle attivita' di formazione  saranno  svolti  gli
esami  pratici  finali,  distinti  per  ogni  profilo  professionale,
valutati   dalle   commissioni   esaminatrici,   che    comporteranno
l'attribuzione  di  un  punteggio  massimo  di  trenta  punti.   Tale
punteggio contribuira' alla determinazione del punteggio  complessivo
delle graduatorie finali della procedura corso-concorsuale. 
    3. Sono ammessi alla prova pratica finale i candidati che abbiano
regolarmente frequentato l'80% delle  ore  complessive  di  attivita'
formativa e che abbiano  conseguito  un  punteggio  di  almeno  21/30
(ventuno/trentesimi)   nelle   eventuali   prove    teoriche-pratiche
intermedie che l'amministrazione si riserva di espletare  durante  la
fase di formazione.

Art. 10 Trattamento economico durante la frequenza della fase formativa

				Art. 10 
 
 
   Trattamento economico durante la frequenza della fase formativa 
 
 
    1. Ai partecipanti alla fase di formazione  e'  corrisposta,  per
tutta la  sua  durata,  una  borsa  di  studio,  il  cui  importo  e'
determinato in 1.201,91 euro lordi mensili.

Art. 11 Prova pratica finale e stesura delle graduatorie finali di merito

				Art. 11 
 
 
  Prova pratica finale e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
 
    1. L'avviso di convocazione  per  la  prova  pratica  finale,  il
diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui  si
svolgera' (per ciascun profilo  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
presente bando), e' pubblicata sul sito del Ministero  della  difesa,
all'indirizzo  www.difesa.it,  sul  portale   "InPA"   e   sul   sito
http://riqualificazione.formez.it/ - almeno venti  giorni  prima  del
suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2. La prova pratica finale, distinta  per  ciascuno  dei  profili
messi a concorso, consiste in una prova d'arte volta ad accertare  la
preparazione e la capacita' professionale dei  candidati  nell'ambito
delle aree tematiche oggetto di formazione e correlate alle  mansioni
da svolgere in caso di assunzione. 
    3. Alla prova pratica finale e' assegnato un punteggio massimo di
30 punti e la prova si intendera' superata se e' stato  raggiunto  il
punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi). 
    4.  All'esito  positivo  della  prova  pratica,  le   commissioni
esaminatrici stileranno per ogni profilo professionale la graduatoria
finale  di  merito,  sulla  base  dei  punteggi   della   graduatoria
intermedia di merito di cui all'art. 8 e della prova  pratica  finale
della fase di formazione e  valutando  le  riserve  e  gli  eventuali
titoli di preferenza e precedenza.

Art. 12 Titoli di preferenza e precedenze

				Art. 12 
 
 
                  Titoli di preferenza e precedenze 
 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      a. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e. gli orfani di guerra; 
      f. gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      g. gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h. i feriti in combattimento; 
      i. gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra e anche i capi di famiglia numerosa; 
      j.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l. i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      p.  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q. coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s. gli invalidi e i mutilati civili; 
      t. i militari volontari  delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. I titoli di preferenza di cui al  precedente  comma  1  devono
essere posseduti al termine di scadenza per  la  presentazione  della
domanda  ed  essere  espressamente  dichiarati   nella   domanda   di
ammissione alle prove concorsuali. 
    3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in  cui  ha  sostenuto  la  prova  pratica
finale con esito positivo, il candidato  che  intende  far  valere  i
titoli di preferenza elencati  al  comma  1  del  presente  articolo,
avendoli espressamente dichiarati  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso, deve far pervenire, a mezzo posta  elettronica  certificata
all'indirizzo    persociv@postacert.difesa.it    -    le     relative
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e  47  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,
accompagnate dalla copia  fotostatica  non  autenticata  di  uno  dei
documenti di riconoscimento in corso di validita' tra quelli previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    4. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 13 Approvazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito

				Art. 13 
 
 
    Approvazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito 
 
 
    1.  Le  graduatorie  finali   di   merito,   per   ogni   profilo
professionale    di    cui    all'art.    1,    saranno     approvate
dall'amministrazione  e  pubblicate  sul  sito  del  Ministero  della
difesa, all'indirizzo www.difesa.it - sul portale "InPA" e  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it. L'avviso  relativo  alla  avvenuta
approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie sara'  pubblicato
altresi' nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami". La pubblicazione avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    2. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso  effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul  portale  "InPA",  sul
sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della
difesa, all'indirizzo www.difesa.it. Tale pubblicazione avra'  valore
di notifica a tutti gli effetti. 
    3. Avverso la graduatoria finale di merito e' ammesso ricorso  in
sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del  Lazio
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data.

Art. 14 Comunicazione dell'esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro

				Art. 14 
 
 
Comunicazione dell'esito del concorso e costituzione del rapporto  di
                               lavoro 
 
 
    1. Ai candidati vincitori e' data  comunicazione  dell'esito  del
concorso. Con riferimento a ciascuna graduatoria finale di  merito  i
candidati selezionati sono destinati all'Arsenale militare  marittimo
di Taranto. 
    2. I candidati dichiarati vincitori del  concorso  sono  assunti,
con riserva di controllare il possesso dei  requisiti  dichiarati  in
domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro  a
tempo indeterminato, secondo la  disciplina  prevista  dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione  in
servizio, per l'assunzione  nell'Area  II,  posizione  economica  F2,
presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto.

Art. 15 Accesso agli atti

				Art. 15 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2. Ai candidati che sostengono la prova preselettiva e  la  prova
scritta  e'  consentito,  mediante  l'apposito  portale   disponibile
all'indirizzo  https://formez.concorsismart.it/  -_accedere  per  via
telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    3. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
presente procedura, il candidato dichiara di essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai  titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 
    4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili on-line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare la quota prevista dal "regolamento per l'accesso  ai
documenti formati o detenuti da Formez  PA  e  a  quelli  oggetto  di
pubblicazione" disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
secondo le modalita' ivi previste. All'atto  del  versamento  occorre
indicare la causale "accesso  agli  atti  -  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di
trecentoquindici  unita'  di  personale  non  dirigenziale  a   tempo
indeterminato,  da  inquadrare  nell'area   funzionale   II,   fascia
retributiva F2, nel profilo di  assistente  tecnico,  nei  ruoli  del
personale civile del Ministero  della  difesa,  da  impiegare  presso
l'Arsenale di Taranto". La  ricevuta  dell'avvenuto  versamento  deve
essere esibita al momento della presentazione presso la  sede  Formez
PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

				Art. 16 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura  di  selezione  saranno  trattati  esclusivamente  per   le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e  per  le
successive   attivita'   inerenti   all'eventuale   procedimento   di
assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo  necessario  connesso
alla gestione della  procedura  selettiva  e  delle  graduatorie,  in
archivi  informatici/cartacei  per  i   necessari   adempimenti   che
competono  alle  commissioni   esaminatrici   e   all'amministrazione
destinataria del presente bando di concorso in ordine alle  procedure
selettive e assunzionali, nonche' per adempiere a specifici  obblighi
imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati  e'  obbligatorio  e  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in questione saranno  trattati  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5. Il titolare del  trattamento  dei  dati  e'  l'amministrazione
destinataria del  presente  bando  di  concorso,  nella  persona  del
direttore generale del personale pro  tempore.  Il  responsabile  del
trattamento e' Formez PA, con sede legale e amministrativa  in  viale
Marx n. 15 - 00137 Roma e, per esso,  il  dirigente  della  Direzione
reclutamento. Incaricati del trattamento  sono  le  persone  preposte
alla procedura di selezione  individuate  da  Formez  PA  nell'ambito
della procedura medesima. 
    6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento ovvero dal presente bando. 
    7. I dati personali potranno essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. Le graduatorie, approvate dagli organi competenti  in
esito alla selezione verranno diffuse  mediante  pubblicazione  nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza   e   non   eccedenza,   attraverso   il   sito   internet
http://riqualificazione.formez.it    e/o    attraverso    il     sito
istituzionale del Ministero della difesa nel procedimento selettivo. 
    8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento  UE  n.  2016/679,  i  diritti  previsti  dagli
articoli 15  e  seguenti  dello  stesso:  l'accesso  ai  propri  dati
personali, la rettifica o la cancellazione dei dati,  la  limitazione
del  trattamento,  la  portabilita'  dei   dati,   l'opposizione   al
trattamento. L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di
proporre reclamo all'Autorita' garante per  la  protezione  dei  dati
personali.

Art. 17 Norme di salvaguardia

				Art. 17 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto conto della  specialita'  della  procedura  e  della
necessita'  della  uniformita'   della   stessa   -   la   disciplina
regolamentare   in   materia   di    concorsi    dell'amministrazione
destinataria del presente bando. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4. Resta ferma la facolta' del Ministero della difesa di disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
      Roma, 15 novembre 2022 
 
                                   p. Il direttore generale in S.V.   
                                   Il vice direttore generale civile  
                                                Marchesi

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