MINISTERO DELLA DIFESA Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione di quindici allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) al 129° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 14° corso AUFP. Anno 2022. (22E14889)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 25-11-2022

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione di quindici allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) al 129° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 14° corso AUFP. Anno 2022. (22E14889)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 25-11-2022
  • Scadenza: 25-12-2022

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici   impieghi   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, recante  "Elenco
delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non  idoneita'  ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento
e la valutazione ai fini dell'idoneita'"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  9   luglio   2009   concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di  polizia"  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n.  I,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014, con il
quale  e'  stata   approvata   la   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica  riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale  dei  vigili  del   fuoco"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, emanato in attuazione della legge 12 gennaio  2015,  n.
2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  "modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la  verifica  dei  parametri  fisici"  e  successive
modifiche e integrazioni, emanata ai sensi del precitato decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
della graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
    Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari  per
la somministrazione di profilassi vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17  maggio  2021
dello  Stato  maggiore  della  difesa,  concernente  i   reclutamenti
autorizzati  per  l'anno   2022   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2025 (legge di bilancio 2022); 
    Vista la lettera n. M_D ARM001 REG2022 0082098  l'8  agosto  2022
con la quale lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare  ha  chiesto
di indire per l'anno 2022 un concorso, per esami, per il reclutamento
quindici  allievi  ufficiali  piloti  di  complemento  (AUPC)  e   un
concorso, per titoli ed esami, per  il  reclutamento  di  complessivi
trenta allievi ufficiali in ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
normale e del ruolo speciale, dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1°  dicembre  2021,  foglio.  n.
3226 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per  l'ammissione
di quindici allievi ufficiali piloti di complemento  (AUPC)  al  129°
corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e,  per
titoli ed esami,  per  l'ammissione  di  complessivi  trenta  allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo  normale  e
del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 14° corso AUFP,  con
il numero dei posti di seguito indicati: 
      a) per  l'ammissione  al  129°  corso  quindici  posti  allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC); 
      b) per l'ammissione al 14° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata: 
        1) quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  normale  del   Corpo   sanitario   aeronautico
(C.S.A.r.n.); 
        2) tre posti  per  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  normale  del  Corpo  del   genio   aeronautico
(G.A.r.n.); 
        3) dodici posti per allievi ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  speciale  delle  armi  dell'Arma   aeronautica
(A.A.r.a.s.); 
        4) quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato (C.C.r.s.); 
        5) sette posti per allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del  genio   aeronautico
(G.A.r.s.), cosi' ripartiti: 
          tre per la categoria elettronica; 
          tre per la categoria infrastrutture e impianti; 
          uno per la categoria motorizzazione. 
    2. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo/corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data  di
approvazione della relativa  graduatoria  di  merito,  qualora  fosse
necessario soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse  alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari. 
    3. Qualora il  numero  dei  posti  a  concorso  venga  modificato
secondo le previsioni del precedente comma e del successivo comma  4,
sara' altresi' modificato il numero dei posti riservati ai sensi  del
successivo art. 2. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare  il  termine  di
presentazione delle domande del concorso (ferma restando la  prevista
data relativa al possesso  dei  requisiti,  titoli  di  merito  e  di
preferenza), in ragione di esigenze attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne  dara'
immediata  comunicazione  nel  portale  dei  concorsi   on-line   del
Ministero della difesa, che avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti   e   per   tutti   gli   interessati,   nonche'   nel   sito
www.aeronautica.difesa.it 
    5. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta Amministrazione della Difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,  nonche'  nel
sito www.aeronautica.difesa.it

Art. 2 Riserve di posti

				Art. 2 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Dei quindici posti per  l'ammissione  al  129°  corso  allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
a), due sono riservati al coniuge e ai figli  superstiti,  ovvero  ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se  unici  superstiti)
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio. 
    2. Dei quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera  b),  numero  1,  uno  e'  riservato  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari, ovvero ai figli superstiti, o ai  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    3. Dei tre posti  per  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico,  di  cui
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2, uno e' riservato ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari, ovvero ai figli superstiti, o ai  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    4. Dei dodici posti per allievi ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale  delle  armi  dell'aeronautica,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero  3,  tre  sono  riservati  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli superstiti, o  ai  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    5. Dei quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale  del  Corpo  di  commissariato,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera  b),  numero  4,  uno  e'  riservato  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari, ovvero ai figli superstiti o  ai  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    6. Dei sette posti per allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero  5,  due  sono  riservati  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari, ovvero ai figli superstiti, o ai  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito.

Art. 3 Requisiti

				Art. 3 
 
                              Requisiti 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
      a) hanno compiuto il: 
        diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato  il  giorno
di compimento del ventitreesimo anno di eta' alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, qualora si  partecipi  al
concorso per l'ammissione al 129° corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
        diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato  il  giorno
di compimento del trentottesimo anno di eta' alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, qualora si  partecipi  al
concorso per l'ammissione al 14° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre  l'arruolamento
volontario nell'aeronautica militare  espresso  dai  genitori  o  dal
genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore; 
      c) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      d) godono dei diritti civili e politici; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      h) se militare, non avere in atto un procedimento  disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso  con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il  fatto  non  sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,  pronunciata  ai  sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale; 
      i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      k)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) qualora partecipanti al concorso per  l'ammissione  al  129°
corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a): non sono  stati  espulsi  da  corsi  per
allievi ufficiali piloti di una delle Forze armate  o  dell'Arma  dei
carabinieri o dei Corpi armati dello Stato perche' giudicati inidonei
a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla
navigazione aerea o per motivi psico-fisici; 
      m) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per i quindici posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
a): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        2) per i quattro posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
b), numero 1): 
          laurea magistrale  in  medicina  e  chirurgia  (LM-41)  con
abilitazione all'esercizio della professione  di  medico  chirurgo  e
iscrizione all'albo dell'ordine dei medici; 
        3) per i tre posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b),
numero 2): 
          laurea magistrale in informatica (LM-18), laurea magistrale
in ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), laurea  magistrale  in
ingegneria informatica (LM  32)  e  laurea  magistrale  in  sicurezza
informatica (LM 66); 
        4) per i dodici posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 3): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni  per  l'ammissione  ai   corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        5) per i quattro posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
b), numero 4): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        6) per i sette posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b),
numero 5) secondo quanto indicato nella seguente tabella: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Saranno  altresi'  ritenute  valide  le  sole  lauree  magistrali
conseguite in territorio nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per  la
partecipazione al concorso indetto con il presente  decreto.  In  tal
caso i concorrenti dovranno  produrre  e  allegare  alla  domanda  di
candidatura la relativa documentazione  probante.  Per  i  titoli  di
laurea  e  i  diplomi  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
conseguiti all'estero,  invece,  e'  richiesta  la  dichiarazione  di
equipollenza ovvero di  equivalenza  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui  modulistica
e' disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  funzione  pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la  relativa  richiesta,  ovvero  i
soli titoli conseguiti  in  territorio  nazionale,  riconosciuti  per
legge o per  decreto  ministeriale  equipollenti  ad  uno  di  quelli
prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il  presente
decreto. Altresi', per il candidato gia' abilitato  alla  professione
in    territorio    nazionale    sara'     sufficiente     presentare
un'autocertificazione di iscrizione all'albo nazionale professionale. 
    In  entrambi  i  casi,  i  concorrenti   dovranno   all'atto   di
presentazione per la prima  prova  scritta,  consegnare  la  relativa
documentazione probante; 
      n) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come ufficiali  ausiliari  in  ferma  prefissata,
qualora partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  al  14°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera b). 
    2. Ai fini dell'ammissione al 129° corso allievi ufficiali piloti
di complemento o, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i
concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di
idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio  militare  per
l'ammissione ai corsi  di  pilotaggio  aereo  per  allievi  ufficiali
piloti di  complemento  dell'Aeronautica  militare.  Detta  idoneita'
sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli  10
e 12, del presente decreto. 
    3. Ai fini dell'ammissione al  14°  corso  allievi  ufficiali  in
ferma  prefissata  i  concorrenti  dovranno  essere  riconosciuti  in
possesso dei requisiti d'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al
servizio militare per la  nomina  a  ufficiale  in  ferma  prefissata
dell'Aeronautica militare. Detta idoneita'  sara'  accertata  con  le
modalita' indicate nei successivi  articoli  10  e  11  del  presente
decreto. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina    a    sottotenente    pilota    di    complemento     ovvero
tenente/sottotenente in ferma prefissata. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 4 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 4 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line  del
Ministero della difesa  (da  ora  in  poi  "portale"),  raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it area "siti di  interesse  e
approfondimenti", pagina "Concorsi e scuole militari", link "concorsi
on-line"     ovvero     collegandosi     direttamente     al     sito
"https://concorsi.difesa.it". 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo art.  5  le
successive comunicazioni inviate  dalla  Direzione  generale  per  il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi. 
    3. Per usufruire  dei  servizi  offerti  dal  portale,  ai  sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n.  76/2020,  i  concorrenti  dovranno
essere in  possesso  di  credenziali  rilasciate  da  un  gestore  di
identita' digitale nell'ambito  del  sistema  pubblico  di  identita'
digitale (SPID) o carta d'identita' elettronica (CIE). 
    4. La  progressiva  conclusione  degli  adeguamenti  sistemistici
necessari garantira' la  disponibilita'  di  tutte  le  modalita'  di
accesso sopraindicate, ivi compreso l'utilizzo della carta  nazionale
dei servizi (CNS), opzione, quest'ultima, ancora in fase di sviluppo.

Art. 5 Domande di partecipazione

				Art. 5 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del  presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami".  Se  il
termine coincide con un giorno festivo,  questo  sara'  prorogato  al
primo giorno feriale successivo. 
    2. La domanda di partecipazione puo' essere  presentata  per  uno
soltanto dei ruoli/corpi di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1.
Tuttavia i candidati al concorso di cui alla lettera a) dello  stesso
comma devono necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei
requisiti rispettivamente previsti, un  solo  altro  ruolo/corpo  tra
quelli elencati alla  lettera  b)  per  cui  concorrere  in  caso  di
inidoneita' derivante dalla carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD. 
    3. I candidati che alla data di presentazione della domanda  sono
minorenni dovranno, a  pena  di  esclusione,  allegare  alla  stessa,
secondo  le  modalita'  descritte  ai  commi  successivi,  copia  per
immagini (file in formato pdf o jpeg) dell'atto di assenso  riportato
nell'allegato "A"  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    4. Nella domanda di partecipazione i candidati  indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali  comunicazioni
(se ne e' in possesso, anche il proprio domicilio digitale),  nonche'
tutte  le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione. 
    5. Il  sistema  informatico  salva  automaticamente  nel  proprio
profilo on-line una  bozza  della  candidatura  al  passaggio  a  una
successiva pagina della domanda, ferma la necessita'  di  completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti,  il  modulo
riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel  corretto
inserimento degli stessi. Al riguardo, i candidati, al momento  della
compilazione della domanda  di  partecipazione,  predispongono  copia
(file in formato pdf o jpeg con dimensione massima di 5 mb  per  ogni
allegato) dei documenti/autocertificazioni  che  intendono  o  devono
allegare (eventuale atto di assenso di cui  al  precedente  comma  1)
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione del possesso
dei requisiti e degli eventuali titoli di cui al successivo art.  13,
ovvero  quelle  attestanti  l'equiparazione  del  titolo  di   studio
posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche'  quelle  attestanti
eventuali titoli di preferenza. E' cura  del  candidato  assegnare  a
tali files il nome corrispondente al  certificato/attestazione  nello
stesso  contenute  (ad  es.:   atto_assenso.pdf,   titoli_merito.pdf,
equiparazione.pdf,  titoli_preferenza.pdf,  ecc.).   E'   onere   dei
concorrenti  fornire,  in   dette   autocertificazioni,   precise   e
dettagliate informazioni su ciascuno dei  titoli  posseduti  ai  fini
della  loro  corretta  valutazione   da   parte   della   commissione
esaminatrice e del conseguente accertamento degli  stessi,  ai  sensi
del successivo art. 13 del presente decreto. 
    6. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta  acquisizione.  Con  l'inoltro  della  candidatura   il
sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i  dati
inseriti  in  sede  di  compilazione.  Tale  ricevuta,   che   verra'
automaticamente salvata ed  eventualmente  aggiornata  a  seguito  di
integrazioni e/o modifica da parte dell'utente,  nell'area  personale
del profilo utente nella sezione "Concorsi", sara' sempre disponibile
per le esigenze del  concorrente  e  dovra'  essere  esibita  e,  ove
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 
    7. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima,
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  della   stessa.
Successivamente alla scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  dichiarazioni  integrative  o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda  stessa  gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 6. 
    8. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
congruo rispetto  a  quelli  di  mancata  operativita'  del  sistema.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel portale, nonche'  nel  sito  http://www.aeronautica.difesa.it/  -
secondo quanto previsto dal successivo art. 6.  In  tal  caso,  resta
comunque  invariata  all'iniziale  termine   di   scadenza   per   la
presentazione delle domande di cui al precedente  comma  1,  la  data
relativa al possesso dei  requisiti  di  partecipazione  indicata  al
precedente art. 3. 
    10. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    11. Con l'inoltro  telematico  della  domanda  con  le  modalita'
indicate nei precedenti commi del presente articolo, si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di  partecipazione  al  concorso  si   intenderanno   acquisiti.   Il
candidato,  oltre  a  manifestare  esplicitamente  il  consenso  alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e  che
sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in  quanto  il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini  della  valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445. 
    L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude  la
procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui
quali l'amministrazione effettuera'  la  verifica  del  possesso  dei
requisiti di  partecipazione  al  concorso,  nonche'  dei  titoli  di
preferenza o di riserva di posti. 
    Si  precisa,  al  riguardo,  che  l'accertamento  della  resa  di
dichiarazioni mendaci finalizzate  a  trarre  un  indebito  beneficio
comportera': 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione  dal   concorso   o   la   decadenza   a   seguito
dell'avvenuta incorporazione dell'interessato. 
    12. La Direzione generale per il personale militare o ente  dalla
stessa delegato  alla  gestione  del  concorso,  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 6 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 6 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
e' suddivisa in  un'area  pubblica  relativa  alle  comunicazioni  di
carattere  collettivo  (avvisi  di  modifica  del  bando,  diario  di
svolgimento della prova scritta, eventuali variazioni  dello  stesso,
calendari   di   svolgimento   degli    accertamenti    psico-fisici,
attitudinali e delle prove di efficienza  fisica,  ecc.),  e  un'area
privata nella quale saranno  rese  disponibili  le  comunicazioni  di
carattere personale. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati.  Le  eventuali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica,  posta  elettronica  certificata  (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda  di  partecipazione)  o  con
lettera raccomandata. 
    3. Successivamente al termine di scadenza  per  la  presentazione
delle domande, variazioni e/o  integrazioni  della  sola  domanda  di
partecipazione al concorso (limitatamente a quelle anagrafiche - come
variazioni della residenza o del recapito,  dell'indirizzo  di  posta
elettronica,   dell'eventuale   indirizzo   di   posta    elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile -  e  a
quelle relative alla propria posizione  giudiziaria  potranno  essere
inviate  mediante  messaggi  di  posta  elettronica   -   utilizzando
esclusivamente    un    account     di     PE     -     all'indirizzo
aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it - indicando il concorso al  quale
partecipano e allegando copia (file formato pdf o jpeg con dimensione
massima  di  5  mb)  di  un  documento  di  identita'  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato. Non verranno prese in  considerazione
comunicazioni prive della citata documentazione in allegato. 
    Non  saranno,  altresi',  prese  in   considerazione   variazioni
riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione dei titoli di riserva
o di preferenza, ancorche' posseduti entro i termini di  scadenza  di
cui al precedente art. 5, comma 1. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della  posta  in  ingresso  all'Accademia  aeronautica,
l'oggetto di tutte le  comunicazioni  inviate  dai  candidati  dovra'
essere preceduto dal codice "129°_AUPC AM_2022" qualora si  partecipi
al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), oppure dal codice
"14°_AUFP_AM_2022", qualora si partecipi al concorso di cui  all'art.
1, comma 1, lettera b).

Art. 7 Svolgimento del concorso e spese di viaggio

				Art. 7 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta; 
      b) accertamenti psico-fisici; 
      c)  accertamenti  attitudinali,  solo  per  i  partecipanti  al
concorso per l'ammissione al 14° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
      d) tirocinio  psicoattitudinale,  comportamentale  e  prova  di
lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 129° corso allievi ufficiali piloti  di  complemento,  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      e) valutazione dei titoli  di  merito  (soltanto  per  concorso
AUFP). 
    2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   e   in   corso   di   validita',   rilasciato    da
un'amministrazione pubblica. Per  quanto  concerne  le  modalita'  di
svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili,  le
disposizioni del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    3. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e  quindi
escluso dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma  6  e  per  l'eventuale
contestuale convocazione alle  prove  dell'esame  di  Stato.  Saranno
altresi' considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso  di
interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero  nel  corso  di
una delle  prove  concorsuali  rinunceranno,  senza  possibilita'  di
revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale. A tal
fine gli interessati dovranno far  pervenire,  tramite  messaggio  di
posta elettronica all'indirizzo indicati al precedente art. 5,  comma
3, un'istanza di nuova convocazione, controfirmata in caso di  minore
eta' dai/l genitori/e  esercenti/e  la  responsabilita'  genitoriale,
entro le ore 12,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente  a
quello  di  prevista  presentazione,   inviando   la   documentazione
probatoria e copie per immagine, ovvero in formato pdf o jpeg, di  un
documento d'identita' proprio, nonche' dei/l  genitori/e  ovvero  del
tutore esercente la responsabilita' genitoriale  in  caso  di  minore
eta',  in  corso  di  validita'  rilasciato   da   un'amministrazione
pubblica. La riconvocazione, la cui data non sara' piu'  modificabile
e che potra' essere disposta solo se compatibile con  il  periodo  di
svolgimento delle prove stesse,  avverra'  mediante  avviso  inserito
nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con messaggio di  posta  elettronica  o  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione). 
    4. I concorrenti rinviati a domanda  -  da  presentare  entro  il
termine perentorio di cui al precedente  art.  5,  comma  1  -  dalle
procedure concorsuali per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC) e per l'ammissione di allievi ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP) per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 259, comma 4 del
decreto-legge n. 34 del 19  maggio  2020  sosterranno  le  prove  non
ancora  svolte  nell'ambito  delle  procedure  del  presente   bando.
Altresi', le  risultanze  di  prove  e  accertamenti  precedentemente
svolti saranno valutate secondo  le  disposizioni  e  i  criteri  del
presente bando e  secondo  le  modalita'  che  saranno  indicate  con
apposita determinazione dirigenziale. 
    5. All'atto dell'approvazione delle  graduatorie  di  merito  dei
concorsi - indicativamente  entro  il  mese  di  marzo  2023  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), mentre per
il concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  b),
indicativamente entro il mese di aprile 2023 - tutti  i  concorrenti,
compresi quelli di sesso femminile per i  quali  la  positivita'  del
test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art.  580  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove  e  in  tutti  gli
accertamenti di cui al precedente comma 1. 
    6. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a), b), c) e d) nonche' quelle di vitto  e  alloggio  per  la
permanenza nelle sedi di  svolgimento,  a  esclusione  del  tirocinio
psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese  di  cui
al precedente comma 1, lettera d), sono a carico dei  concorrenti.  I
concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire  della  licenza
straordinaria per esami limitatamente ai  giorni  di  svolgimento  di
tali  fasi,  nonche'  al  tempo  strettamente   necessario   per   il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per  il  rientro  alla
sede di servizio. 
    7. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 8 Commissioni

				Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  scritta,  per  la
valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la   formazione   delle
graduatorie di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c)  la  commissione  per  il  tirocinio   psicoattitudinale   e
comportamentale e  per  la  prova  di  lingua  inglese,  solo  per  i
partecipanti al concorso  per  l'ammissione  al  129°  corso  allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui al precedente art.  1,  comma
1, lettera a); 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, solo per i
partecipanti al  concorso  per  l'ammissione  al  14°  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera b); 
      e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  dell'Aeronautica  militare  di   grado   non
inferiore a Colonnello in servizio permanente, presidente; 
      b) un ufficiale superiore  dell'Arma  aeronautica  in  servizio
permanente pilota, membro; 
      c) un ufficiale superiore  dell'Arma  aeronautica  ruolo  delle
armi in servizio permanente, membro; 
      d) un ufficiale superiore del Corpo del  genio  aeronautico  in
servizio permanente, membro; 
      e)  un  ufficiale  superiore   del   Corpo   di   commissariato
aeronautico in servizio permanente, membro; 
      f) un ufficiale superiore del Corpo  sanitario  aeronautico  in
servizio permanente, membro; 
      g) un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario
senza diritto di voto. 
    La  commissione  puo'  essere  integrata  con  l'intervento,   in
qualita' di membri aggiunti, di uno o piu' esperti civili o  militari
per le singole materie oggetto di esame, che hanno  diritto  di  voto
nelle sole materie per le quali sono aggiunti. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a) un ufficiale del Corpo  sanitario  aeronautico  in  servizio
permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario  aeronautico  in
servizio permanente, membri; 
      c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare, segretario senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni. 
    4.  La  commissione  per   il   tirocinio   psicoattitudinale   e
comportamentale e per la prova di lingua inglese di cui al precedente
comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) comandante dell'Accademia aeronautica, ovvero  un  ufficiale
di grado non inferiore  a  generale  di  brigata  aerea  in  servizio
permanente, presidente; 
      b)   comandante   del   corso,   capo    gruppo    osservazione
comportamentale, membro; 
      c) un ufficiale superiore in servizio permanente,  laureato  in
psicologia e abilitato all'esercizio della professione di psicologo o
un ufficiale dell'arma  Aeronautica  qualificato  per  le  "selezioni
speciali", capo gruppo psicoattitudinale, membro; 
      d)  un  ufficiale  del  ruolo   naviganti   normale   dell'Arma
aeronautica, membro; 
      e) uno  o  piu'  ufficiali  superiori  in  servizio  permanente
dell'Aeronautica militare, ovvero docenti civili, o funzionari  delle
amministrazioni pubbliche o estranei  alle  medesime,  esperti  della
lingua inglese, membri aggiunti per la prova di lingua; 
      f)  un  ufficiale  in  servizio   permanente   dell'Aeronautica
militare e un  insegnante  di  educazione  fisica  ovvero  istruttore
ginnico sportivo, membri aggiunti per le prove di  efficienza  fisica
in ambito sportivo; 
      g)   un   ufficiale   inferiore    in    servizio    permanente
dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto. 
    5. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  dell'Aeronautica  militare,  di  grado   non
inferiore a tenente colonnello, presidente; 
      b)   due   ufficiali   superiori   dell'Aeronautica   militare,
qualificati "periti in materia  di  selezione  attitudinale",  ovvero
psicologi  civili  dell'Amministrazione  della  Difesa,  appartenenti
all'area funzionale "III", membri; 
      c)   un   ufficiale   inferiore   dell'Aeronautica    militare,
segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali periti in
materia di selezione  attitudinale  e  di  sottufficiali  qualificati
aiuto  perito  selettore  dell'Aeronautica   militare,   nonche'   di
personale in servizio presso il Centro di selezione  dell'Aeronautica
militare per l'effettuazione della prova di efficienza fisica. 
    6. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di
cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: 
      a) un ufficiale del Corpo  sanitario  aeronautico  in  servizio
permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario  aeronautico  in
servizio permanente, membri; 
      c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare, segretario senza
diritto di voto. 
    Tali componenti dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 3.

Art. 9 Prova scritta

				Art. 9 
 
                            Prova scritta 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto - a una  prova  scritta  a  cura  della
commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,
lettera  a),  che  avra'  luogo  presso  il   Centro   di   selezione
dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia  (Roma)  -
ingresso da via Tenente Colonnello Giovanni Di Trani, indicativamente
nei giorni 13 gennaio 2023 per i concorrenti di cui all'art. 1, comma
1, lettera a) ed il giorno 16 gennaio 2023 per i concorrenti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b) secondo un calendario che verra' reso
noto con le modalita' indicate al precedente  art.  6,  comma  1  del
presente decreto. 
    2. Tutti  i  concorrenti  che  hanno  presentato  la  domanda  di
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a),  e
b)  che  non  riceveranno  comunicazione   di   esclusione   dovranno
presentarsi nel giorno  previsto,  almeno  un'ora  prima  dell'inizio
della  prova  esibendo,  all'occorrenza,  il  messaggio  di  avvenuta
acquisizione della domanda ovvero copia  della  stessa  ottenuta  dal
concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 5, comma 6  del
presente decreto. Gli stessi dovranno inoltre avere al seguito  carta
d'identita'  o  altro  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita', rilasciato da un'amministrazione pubblica, nonche' portare
al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 
    Inoltre, qualora indicate  nella  domanda  di  partecipazione,  i
concorrenti interessati dovranno  consegnare  copia  delle  eventuali
pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di
cui al successivo art. 13,  nonche'  la  documentazione  probante  la
richiesta di attestazione di equipollenza o  equivalenza  di  cui  al
precedente art. 3, comma 1, lettera m) e quella relativa ai titoli di
preferenza. 
    3.  La  prova  consistera',  per   tutti   i   candidati,   nella
somministrazione  collettiva  e  standardizzata  di sessanta  quesiti
logico-deduttivi a risposta multipla. 
    Non e' prevista la pubblicazione di una banca  dati  dalla  quale
saranno estratti i questionari in quanto trattasi di quesiti di  tipo
logico-deduttivo e non culturali; saranno,  successivamente,  fornite
indicazioni utili al candidato ai fini della preparazione con  esempi
di    test     logico-     deduttivi,     pubblicate     sul     sito
"www.aeronautica.difesa.it"  indicativamente   a   partire   da   due
settimane prima dello svolgimento della prova stessa. 
    La prova avra' una durata non inferiore a trenta minuti. 
    4. La prova si svolgera' secondo  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo  logico-deduttivo  e
analitico,  volti  a  esplorare  le  capacita'  intellettive   e   di
ragionamento.  Prima   dell'inizio   della   prova   la   commissione
esaminatrice rendera' note ai concorrenti i tempi e le  modalita'  di
svolgimento della  prova  medesima.  Il  punteggio  conseguibile  per
ciascun concorrente e' di trenta punti attribuibili con  le  seguenti
modalita': 
    a) 0,5 (zero virgola cinque) per ogni risposta esatta; 
    b) 0,10 (meno zero virgola dieci)  per  ogni  risposta  errata  o
multipla; 
    c) 0 (zero) per ogni risposta non data. 
    I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova  contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.
14. 
    5. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione  del  numero
delle risposte fornite, formera' le graduatorie provvisorie  relative
alla sola  prova  scritta  distinte  per  concorso,  ruolo  e  Corpo,
categorie, al solo scopo di individuare  i  concorrenti  che  saranno
ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici  e  attitudinali,  di
cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 del presente decreto,  secondo
l'ordine della rispettiva graduatoria nei limiti numerici di  seguito
indicati: 
      a)  allievi  ufficiali  piloti  di   complemento:   centottanta
concorrenti; 
      b) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale  del
Corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n.): ventiquattro concorrenti; 
      c) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale  del
Corpo del genio eronautico (G.A.r.n.): diciotto concorrenti; 
      d) allievi ufficiali in ferma  prefissata  del  ruolo  speciale
delle Armi dell'aeronautica (A.A.r.a.s.): settantadue concorrenti; 
      e) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo   di   commissariato   Aeronautico   (C.C.r.s.):   ventiquattro
concorrenti; 
      f) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo del genio Aeronautico (G.A.r.s.): quarantadue  concorrenti,  di
cui: 
        diciotto per la categoria elettronica; 
        dodici per la categoria infrastrutture e impianti; 
        dodici per la categoria motorizzazione. 
    Saranno inoltre ammessi a  sostenere  i  successivi  accertamenti
psico-fisici  e  attitudinali  i  concorrenti  che  nella  rispettiva
graduatoria hanno  riportato  lo  stesso  punteggio  del  concorrente
classificatosi all'ultimo posto utile per  l'ammissione  ai  predetti
accertamenti. 
    6.  L'elenco  degli  ammessi,  il  calendario  con  i  giorni  di
convocazione e le modalita' di presentazione agli accertamenti di cui
al successivo art. 10 del presente decreto,  saranno  resi  noti  con
avviso inserito nell'area pubblica della  sezione  comunicazione  del
portale dei concorsi che avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti. L'esito e il  punteggio  conseguito  nella
prova  scritta,  saranno  resi  noti  nell'area  privata  di  ciascun
concorrente. 
    7. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito  della  prova
scritta, a partire dal quindicesimo giorno  successivo  a  quello  di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per  il  personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il
pubblico (tel.: 06/469136900; e-mail: urp@persomil.difesa.it)  ovvero
all'indirizzo mail aeroaccademia.concorsi@aeronautica.difesa.it 
    8. La Commissione esaminatrice, al  termine  dei  lavori,  dovra'
inviare,  per  il  tramite  dell'Accademia  aeronautica,  i  relativi
verbali alla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali.

Art. 10 Accertamenti psico-fisici

				Art. 10 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. Tutti i concorrenti idonei alla prova  di  cui  al  precedente
art. 9, comma 5, saranno  convocati  presso  l'Istituto  di  medicina
aerospaziale dell'aeronautica militare di Roma - via dei Frentani  n.
5 - per essere sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.
8, comma 1, lettera b), nel giorno e nell'ora  indicati  per  ciascun
concorrente nella comunicazione di cui al gia' citato art.  9,  comma
6, agli accertamenti psico-fisici indicativamente nei periodi: 
      a) per il concorso  per  l'ammissione  al  129°  corso  allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettera a), dal 30 gennaio al 6 febbraio 2023; 
      b) per il  concorso  per  l'ammissione  al  14°  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera b), i giorni 20, 21, 22, 23,  24  28  febbraio  e  i
giorni 1, 2, 3 marzo 2023; 
    Solo i partecipanti al concorso  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a)  saranno  sottoposti  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti  richiesti  dalla  normativa  vigente  per  l'idoneita'  ai
servizi di navigazione aerea per il pilotaggio militare. 
    2. I concorrenti all'atto della presentazione  presso  l'Istituto
di medicina aerospaziale dell'aeronautica militare di  Roma  dovranno
consegnare la seguente documentazione, in originale o in  copia  resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge: 
      a) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con il SSN (in quest'ultimo caso dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento), in data non anteriore a  tre  mesi
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
        1) determinazione degli anticorpi HIV; 
        2) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc  e  anti
HCV; 
        3) emocromo con formula leucocitaria; 
        4) VES; 
        5) glicemia; 
        6) creatininemia; 
        7) ALT, AST, GGT; 
        8) bilirubina totale e frazionata; 
        9) colesterolemia totale; 
        10) trigliceridemia; 
        11) esame delle urine; 
        12) attestazione del gruppo sanguigno; 
        13) test intradermico Mantoux (TST) o in alternativa il  test
interferon-gamma  (IGRA  test)   per   accertare   l'esposizione   al
microbatterio della tubercolosi. In caso di positivita'  al  test  di
Mantoux (TST) i candidati dovranno effettuare IGRA test. 
    E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa  conforme
secondo le modalita' previste dalla legge, del referto relativo  agli
esami effettuati, nei medesimi limiti  temporali  di  cui  sopra,  in
occasione di un precedente concorso presso  una  struttura  sanitaria
militare; 
      b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato "B"
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia. Tale certificato dovra' avere una data  di
rilascio  non  anteriore  ai  tre  mesi   rispetto   alla   data   di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      c) originale o copia conforme del certificato medico  in  corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera, ovvero per le discipline  sportive
riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del
18 febbraio 1982 ovvero per le  prove  indette  dal  Ministero  della
difesa per la partecipazione alle selezioni  per  l'arruolamento,  in
data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione  alle
prove,  rilasciato  da  un  medico  appartenente   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero  a  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata accreditata con il SSN e  che  esercita  in  tali  ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La  mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dal concorso; 
      d) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra il referto e le immagini di ecografia pelvica
effettuati presso struttura sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il SSN, in data non  anteriore  ai  tre  mesi
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      e) solo per i  concorrenti  per  i  posti  a  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) dovranno presentare anche: 
        ecocardiogramma  color  doppler,  comprensivo  di  referto  e
immagini eseguito entro i tre mesi  antecedenti  la  data  di  visita
medica; 
        tracciato    elettroencefalografico    standard     completo,
preferibilmente su supporto cartaceo, comprensivo di referto eseguito
entro i tre mesi antecedenti la data della visita medica; 
    3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati  di
cui al precedente comma 2 comportera'  l'esclusione  del  concorrente
dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    5. Le concorrenti che si troveranno in stato di gravidanza, e non
possono essere sottoposte agli accertamenti fisico-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo  n.
66 del 15 marzo 2010, sono ammesse d'ufficio, anche  in  deroga,  per
una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria di merito  di  cui  al
successivo  art.  14.  Fermo  restando  il  numero  delle  assunzioni
annualmente autorizzate, le candidate  rinviate  risultate  idonee  e
nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso
per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono  avviate
alla frequenza del primo corso di formazione  utile  in  aggiunta  ai
vincitori di concorso cui sono  state  rinviate.  Le  vincitrici  dei
concorsi rinviate  ai  sensi  del  presente  comma  sono  immesse  in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei  vincitori  del  concorso  per  il  quale  originariamente  hanno
presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono,  in
ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 
    6. La commissione di cui al precedente art. 8, comma  1,  lettera
b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo, necessari per l'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) disporra': 
        per i soli concorrenti di sesso  femminile,  l'esecuzione  di
test di gravidanza. In caso di  accertato  stato  di  gravidanza  non
potra' in  nessun  caso  procedere  agli  accertamenti  di  cui  alla
successiva alinea e si applichera' quanto previsto dal  comma  5  del
presente articolo; 
        per tutti i concorrenti, tranne quelli  per  cui  ricorre  il
caso di  cui  al  precedente  alinea,  l'effettuazione  del  seguente
protocollo diagnostico: 
          visita medica  generale  con  valutazione  dermatologica  e
antropometrica  (composizione  corporea,   forza   muscolare,   massa
metabolicamente attiva, peso, perimetro toracico e addominale, indice
di massa corporea, valutazione  morfofunzionale  degli  arti;  per  i
candidati ruolo naviganti inoltre: distanza vertice - glutei e glutei
ginocchia, distanza di presa funzionale); in tale sede la commissione
giudichera' altresi' inidoneo il candidato che  presenti  tatuaggi  e
altre  permanenti  alterazioni  volontarie  dell'aspetto  fisico  non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi  del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione  del  militare
di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche; 
          visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico,  ecg  di
base; 
          visita oculistica: valutazione della funzionalita'  visiva,
del  senso   cromatico,   della   visione   binoculare,   del   senso
stereoscopico, esame del segmento anteriore,  esame  della  motilita'
oculare, tonometria; 
          visita   otorinolaringoiatrica:   rinoscopia,    otoscopia,
faringoscopia,   controllo   apparato   masticatorio,    audiometria,
timpanogramma, test foniatrici; i concorrenti per i posti di  cui  al
precedente art. 1, comma 1,  lettera  a)  effettueranno  anche  esame
vestibolare; 
          visita   neurologica:   esame   obiettivo   neurologico   e
valutazione del tracciato elettroencefalografico di cui al precedente
comma 2, lettera e) (solo per i concorrenti per i  posti  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
          visita psichiatrica: test (MMPI - CRDA completo di allegati
A, B e C), colloquio e prove strumentali; 
          visita pneumologica: prove  di  funzionalita'  respiratoria
(solo per i concorrenti per i posti di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera a); 
          visita  ginecologica:  esame   obiettivo   ginecologico   e
valutazione dell'ecografia pelvica (referto e relative  immagini)  di
cui al precedente comma 2, lettera d); 
          ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze  stupefacenti
e  delle  sostanze  psicotrope  assunte  a  scopo  non   terapeutico:
amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici (in caso di
positivita', la commissione disporra'  l'effettuazione  sul  medesimo
campione  del  test  di   conferma,   ovvero   gascromatografia   con
spettrometria  di  massa,  da  effettuare  presso   altre   strutture
sanitarie); 
          visita per il controllo per l'abuso sistematico  di  alcool
in  base  all'anamnesi,  all'esame   obiettivo   generale   ed   alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT ed MCV).  In
caso di sospetta positivita' a tali verifiche, il  concorrente  sara'
sottoposto ad ulteriore indagine per la determinazione del livello di
CDT ematica - ricerca ematica della transferrina carboidrato  carente
- presso la stessa sede se compatibile con i tempi di esecuzione  (in
caso di positivita' la Commissione disporra' l'effettuazione del test
di  conferma  mediante  HPLC  -   cromatografia   liquida   ad   alta
prestazione) o sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto
attestante l'esito della CDT con eventuale test di conferma  mediante
HPLC in caso di positivita' che, il concorrente medesimo  avra'  cura
di effettuare, in proprio, presso una struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il Servizio sanitario nazionale; 
          ogni     ulteriore     indagine,     clinico-specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale,  ritenuta  utile  per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente,  ivi
compresi, (se non consegnati  dal  concorrente)  in  caso  di  dubbio
diagnostico,  eventuali  esami  radiografici  del   torace   in   due
proiezioni. Nel caso in cui  si  rendera'  necessario  sottoporre  il
concorrente   a    indagini    radiologiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la
dichiarazione  di  cui  all'allegato  "C",  che   costituisce   parte
integrante del presente  decreto.  Il  concorrente  ancora  minorenne
all'atto della presentazione  agli  accertamenti  psico-fisici  avra'
cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso  compilata  e
sottoscritta  in  conformita'  al  modello  riportato  nel   medesimo
allegato "C" che costituisce parte integrante del  presente  decreto,
per l'eventuale effettuazione del  predetto  esame  radiografico.  La
mancata   presentazione   di   detta    dichiarazione    determinera'
l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami radiologici; 
          dosaggio  enzimatico  del  glucosio   6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD). 
    7.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione del  protocollo  diagnostico  previsto  dal  bando,
secondo il modello riportato nell'allegato "D" che costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli
accertamenti  psico-fisici  avra'  cura  di  portare  al  seguito  la
dichiarazione di consenso  all'effettuazione  del  citato  protocollo
diagnostico, compilata  e  sottoscritta  in  conformita'  al  modello
riportato in  allegato  "D"  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto,  per  l'eventuale   effettuazione   del   predetto
protocollo   diagnostico.   La   mancata   presentazione   di   detta
dichiarazione  determinera'   l'impossibilita'   di   sottoporre   il
concorrente agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10,  comma
6, lettera b). 
    8. La Commissione di cui al precedente art. 8, comma  1,  lettera
b) dovra' accertare il  possesso  dei  requisiti  psico-fisici  sulla
scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle  infermita'  che
sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui  all'art.  582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  e
della vigente  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale  4  giugno  2014,
dovra' inoltre accertare il possesso dei seguenti  parametri  fisici:
composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva
nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art.  4,  comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015,  n.  207  nonche'  dalla  direttiva   tecnica   edizione   2016
dell'Ispettorato  generale  della  sanita'  militare,  citati   nelle
premesse. I predetti parametri  fisici  correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla  massa  metabolicamente  attiva
non sono accertati nei confronti del personale militare  in  servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare. 
    La Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera  b),
solo per i concorrenti che partecipano al concorso  per  l'ammissione
al 129° corso allievi ufficiali piloti  di  complemento,  di  cui  al
precedente art.  1,  comma  1,  lettera  a),  fermi  i  requisiti  di
idoneita' previsti dal precedente comma, dovra' accertare il possesso
dei requisiti psico-fisici sulla scorta del decreto  ministeriale  16
settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, e  del  vigente
elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea di  cui  all'art.  586  del
decreto del presidente della repubblica 15  marzo  2010,  n.  90.  Si
precisa che, per i concorrenti che  partecipano  al  concorso  per  i
posti di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a),  la  citata
norma prevede,  tra  l'altro,  il  possesso  dei  seguenti  specifici
requisiti visivi: 
      1)  visus  per  lontano  non  inferiore  a  10/10  per  occhio,
raggiungibile con correzione diottrica con visus naturale  minimo  di
8/10 per occhio; 
      2) e' tollerato il deficit rifrattivo indicato nella tabella  D
di cui al decreto ministeriale 6 ottobre del 2005 ( Gazzetta  Ufficiale
n. 248 del 24 ottobre 2005 ). 
    9.  I  concorrenti,  gia'  giudicati  idonei  agli   accertamenti
psico-fisici di  una  procedura  di  reclutamento  per  l'aeronautica
militare nei trecentosessantacinque giorni  antecedenti  la  data  di
presentazione  agli  accertamenti  di  cui  al   presente   articolo,
nell'ambito  dei  quali  sono  stati   sottoposti   ad   accertamenti
specialistici  e   strumentali,   dovranno   produrre   la   seguente
documentazione: 
      a) verbale di notifica della precedente idoneita',  comprensivo
del profilo sanitario assegnato; 
      b) referti degli esami previsti al precedente comma 2,  lettere
b), c) e d) - questi ultimi solo per i concorrenti di sesso femminile
-. 
    La Commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della sopracitata  documentazione,  sottoporra'  i  concorrenti  agli
accertamenti previsti o ritenuti necessari volti a valutare eventuali
elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto  previsto
dal precedente comma 8. 
    Per  i  soli  concorrenti  che  partecipano   al   concorso   per
l'ammissione al 129° corso allievi ufficiali piloti  di  complemento,
di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera  a),  la  Commissione
provvedera'  a  verificare  i  requisiti  psico-fisici  di   cui   al
precedente comma 8, se non precedentemente valutati. 
    10. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio  incondizionato  quali  ufficiali  piloti   di   complemento
dell'Aeronautica   militare   o   ufficiali   in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica  militare.  La   Commissione,   al   termine   degli
accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo
i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti,  sulla
base  delle  risultanze  della  visita  medica   generale   e   degli
accertamenti eseguiti, il profilo  sanitario  (solo  per  coloro  che
partecipano  al  concorso  per  l'ammissione  al  14°  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata) che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche'  degli  specifici  requisiti  psico-fisici
suindicati. 
    11. Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
      a) non  affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di  cui  all'art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  dalla
vigente   direttiva   tecnica   riguardante   l'accertamento    delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; 
      b) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione
al 129° corso allievi ufficiali piloti  di  complemento,  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), ritenuti altresi' non affetti
da  alcuna  delle  imperfezioni  e  infermita'  che  sono  causa   di
inidoneita' ai servizi di navigazione aerea secondo  quanto  previsto
dal decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive  modifiche  e
integrazioni - concernente l'elenco delle imperfezioni  e  infermita'
che sono causa di inidoneita'  ai  servizi  di  navigazione  aerea  e
criteri da adottare per  l'accertamento  e  la  valutazione  ai  fini
dell'idoneita' - e dall'art. 586 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
      c) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione
al 14° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), ritenuti altresi' in possesso
di un profilo somato-funzionale minimo: psiche (PS)  1;  costituzione
(CO) 2; apparato cardiocircolatorio  (AC)  2;  apparato  respiratorio
(AR)  2;  apparati  vari  (AV)  2;   apparato   osteo-artro-muscolare
superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare  inferiore  (LI)  2;
apparato  visivo  (VS)  2;  apparato   uditivo   (AU)   2.   Per   la
caratteristica   somato-funzionale    AV,    indipendentemente    dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1  della  legge  n.  109/2010,  citata  nelle  premesse.  I
candidati che saranno riconosciuti affetti dal  predetto  deficit  di
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione  e
responsabilizzazione, di cui all'allegato "E", che costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    12. Saranno giudicati inidonei i concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a) abuso di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia  o
assunzione  occasionale  o  saltuaria  di  droghe   o   di   sostanze
psicoattive; 
      b) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 15  e  16
del presente decreto; 
      c) malformazioni e infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale: 
        ufficiale pilota di complemento in ferma dodecennale; 
        ufficiale in ferma prefissata  dell'aeronautica  militare  (a
eccezione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV   qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4  sia  determinata  da  carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD). 
    Per i partecipanti al concorso  per  l'ammissione  al  14°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, il dosaggio  del  G6PD  verra'
valutato  ai  soli  fini   dell'eventuale   successivo   impiego.   I
partecipanti al concorso  per  l'ammissione  al  129°  corso  allievi
ufficiali piloti di complemento, invece, che risulteranno affetti  da
carenza totale o parziale di G6PD, ai sensi dell'art. 586,  comma  1,
lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, saranno giudicati inidonei ai servizi di navigazione aerea  e,
pertanto,  saranno  ammessi  a  proseguire  l'iter  concorsuale   per
l'ammissione al 14° corso  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
relativo  al  ruolo/corpo  alternativo  indicato  nella  domanda   di
partecipazione; 
      d)  mancato  possesso  dei  parametri  fisici  correlati   alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente  attiva  rientranti  nei  valori  limite  di  cui  al
precedente comma 6, lettera b). Tale requisito non  sara'  nuovamente
accertato nei confronti dei candidati che siano militari in  servizio
all'atto degli accertamenti psicofisici, in  possesso  dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare, da portare al seguito. 
    13.  La  Commissione,  seduta  stante,  comunichera'  a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) o partecipanti al concorso per l'ammissione  al  129°  corso
allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma  1,
lettera a): 
        1) "idoneo al  proseguimento  dell'iter  concorsuale  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) del bando"; 
        2) "inidoneo quale allievo ufficiale  pilota  di  complemento
dell'Aeronautica militare", con indicazione del motivo; 
        3) "inidoneo all'ammissione all'Accademia  aeronautica  quale
allievo ufficiale pilota di complemento per carenza accertata, totale
o  parziale,  dell'enzima  G6PD,  ma  idoneo  a   proseguire   l'iter
concorsuale per il ruolo/corpo alternativo scelto. 
    I concorrenti giudicati non idonei, di cui ai punti  2  e  3  del
presente comma a), potranno produrre, improrogabilmente seduta stante
a  pena  di  inammissibilita',   specifica   istanza   di   ulteriori
accertamenti  psicofisici  alla  Commissione  per  gli   accertamenti
psico-fisici. La predetta istanza dovra' poi essere integrata con: 
      copia di un valido documento di identita'  (in  formato  pdf  o
jpeg  se  trasmesso  tramite  pec)  del  candidato,   rilasciato   da
un'Amministrazione pubblica; 
      copia di idonea  documentazione  (in  formato  pdf  o  jpeg  se
trasmessa tramite pec) rilasciata a riguardo da  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, relativa alle cause  che  hanno  determinato  il
giudizio di inidoneita'. 
    I suddetti documenti dovranno improrogabilmente  pervenire  entro
il  decimo  giorno  (inclusi  i  festivi)  successivo  alla  data  di
ricezione del suddetto giudizio di  inidoneita',  tramite  una  delle
seguenti modalita': 
      messaggio di posta elettronica certificata  (ove  indicata  dal
candidato) al seguente indirizzo: commisanappel@postacert.difesa.it 
      posta  raccomandata  urgente  a/r  con  prova  di  consegna   a
commissione  ulteriori   accertamenti   c/o   Commissione   sanitaria
d'appello A.M. - viale Piero Gobetti n. 6 A - cap 00185, Roma. 
    Per i concorrenti minorenni, la notifica relativa all'esito delle
visite mediche - ove non sia possibile effettuarla in sede di  visita
per  l'assenza  dei  genitori,  o  del  genitore  che   esercita   la
responsabilita' genitoriale o, in mancanza,  del  tutore  -  avverra'
tramite posta elettronica certificata o,  qualora  non  indicata  dal
candidato, mediante posta  raccomandata  urgente  a/r  con  prova  di
consegna.  I  suddetti  concorrenti  potranno  produrre  istanza   di
ulteriori accertamenti psicofisici  entro  il  giorno  seguente  alla
ricezione del giudizio di inidoneita', facendo pervenire la  predetta
istanza (firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori  o
dal genitore che esercita l'esclusiva responsabilita' genitoriale  o,
in mancanza, dal tutore), tramite  le  medesime  modalita'  di  invio
rappresentate nel precedente capoverso. 
    La predetta istanza dovra' poi  essere  integrata  da  copia,  in
formato pdf o jpeg, della seguente documentazione: 
      un valido documento di identita' di entrambi i genitori  o  del
genitore che esercita l'esclusiva responsabilita' genitoriale  o,  in
mancanza, del tutore; 
      idonea  documentazione  rilasciata  a  riguardo  da   struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio  sanitario  nazionale,  relativa  alle   cause   che   hanno
determinato il giudizio di inidoneita'. 
    Tale documentazione dovra' improrogabilmente pervenire  entro  il
decimo giorno (inclusi i festivi) successivo alla data  di  ricezione
del suddetto giudizio di inidoneita', mediante le medesime  modalita'
e gli indirizzi di trasmissione sopra rappresentati. 
    I concorrenti giudicati non idonei,  che  presentano  istanza  di
ulteriori accertamenti psicofisici, saranno  ammessi  con  riserva  a
sostenere i successivi accertamenti concorsuali. 
    La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui
all'art. 8, comma 1, lettera e del bando valutera' la  documentazione
inviata a supporto di  suddetta  istanza  e,  prima  di  emettere  il
giudizio definitivo, sottoporra' gli  interessati,  solo  qualora  lo
ritenga necessario,  a  ulteriori  accertamenti  sanitari  presso  la
Commissione sanitaria d'appello A.M. in - via dei Frentani n. 5 - cap
00185, Roma. 
    Non saranno prese in considerazione istanze prive della  prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. 
    In  caso  di  accoglimento  dell'istanza,   il   giudizio   circa
l'idoneita' psico-fisica sara' espresso  dalla  Commissione  per  gli
ulteriori accertamenti sanitari, di cui all'art. 8, comma 1,  lettera
e del bando. 
    La Commissione per gli  ulteriori  accertamenti  psicofisici,  al
termine della valutazione, comunichera' seduta stante al  concorrente
l'esito degli ulteriori accertamenti psicofisici, sottoponendogli  il
verbale per avvenuta notifica. Tale verbale verra'  quindi  trasmesso
per le successive azioni di competenza alla Direzione generale per il
personale militare. Il giudizio  espresso  da  detta  Commissione  e'
definitivo, pertanto, i concorrenti  giudicati  non  idonei  anche  a
seguito della valutazione sanitaria o  degli  ulteriori  accertamenti
sanitari disposti,  nonche'  quelli  che  rinunceranno  ai  medesimi,
saranno  esclusi  dal  concorso.  In  caso  di  mancato  accoglimento
dell'istanza,  i  concorrenti  ne  riceveranno  comunicazione   dalla
Direzione generale per il personale militare,  o  ente  dalla  stessa
delegato alla gestione del concorso; nell'occasione e' da  intendersi
confermato il giudizio di  inidoneita'  riportato  al  termine  degli
accertamenti psico-fisici. 
    Il predetto giudizio di idoneita' verra' espresso con riserva  di
effettuazione  di  ulteriori  indagini  strumentali,   cui   verranno
sottoposti  tutti  i  candidati  risultati  idonei  al  termine   del
tirocinio  psicoattitudinale,  comportamentale  e  prova  di   lingua
inglese finalizzate a escludere la sussistenza delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai  servizi  di  navigazione
aerea  secondo  quanto  previsto  dall'art.  586  del   decreto   del
Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  e  il  decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni. 
    Per tali finalita' i predetti concorrenti  saranno  sottoposti  a
cura della Commissione per gli accertamenti psico-fisici - nella sede
e nelle date che verranno comunicate  ai  candidati  mediante  avviso
pubblicato nel portale ai seguenti accertamenti: 
      per i soli concorrenti di sesso femminile: test di  gravidanza.
In caso di accertato stato di gravidanza non potra'  in  nessun  caso
procedere agli accertamenti  di  cui  alla  successiva  alinea  e  si
applichera' quanto previsto dal comma 5 del presente articolo; 
      per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il  caso
di cui alla  precedente  alinea:  risonanza  magnetica  nucleare  del
rachide in toto. 
    Gli interessati, all'atto della presentazione presso la struttura
sanitaria  delegata  dell'effettuazione  del   citato   accertamento,
dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato. 
    Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli
accertamenti psico-fisici dovra' essere accompagnato dai genitori (in
caso di assenza di un genitore dovra' essere debitamente compilato  e
sottoscritto il relativo modulo di delega consenso all'altro genitore
di  cui  all'allegato  B1)  o  da  chi  esercita  la  responsabilita'
genitoriale  o  dal  tutore  legale  per   la   compilazione   e   la
sottoscrizione, previa adeguata informazione, della dichiarazione  di
consenso per l'effettuazione del predetto  accertamento.  Sara'  cura
del  Presidente  della  Commissione  (o  dell'ufficiale  medico   suo
delegato o del medico che effettua l'accertamento presso la struttura
sanitaria delegata),  previa  adeguata  informazione,  assicurare  la
ricezione  della  dichiarazione  di  consenso  informato  debitamente
compilata e sottoscritta, per  l'eventuale  assenso  all'accertamento
diagnostico. 
    La mancata produzione della dichiarazione di  consenso  informato
debitamente compilata e sottoscritta determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il  concorrente  alle  citate  indagini,  con  conseguente
esclusione dal concorso dello stesso. 
    I  candidati  che,  nei  sei  mesi   antecedenti   la   data   di
convocazione, abbiano partecipato a precedente concorso per pilota in
AM, e  quindi  gia'  sottoposti  a  RMN  del  rachide  in  toto,  non
sosterranno nuovamente il suddetto accertamento. 
    All'esito dei  predetti  accertamenti,  la  Commissione  per  gli
accertamenti  psicofisici  esprimera'  nei   confronti   di   ciascun
concorrente uno dei seguenti giudizi: 
      idoneo  ai  servizi  di  navigazione  aerea  e  al   pilotaggio
militare; 
      inidoneo ai  servizi  di  navigazione  aerea  e  al  pilotaggio
militare, con indicazione del motivo. 
    I concorrenti giudicati non idonei, di cui al precedente  alinea,
ricevuta comunicazione del predetto esito (tramite posta  elettronica
certificata  o,  ove  non  indicata  dal  candidato,  mediante  posta
raccomandata urgente a/r con prova di consegna)  potranno  inoltrare,
improrogabilmente  entro  il  decimo  giorno  (inclusi   i   festivi)
successivo  alla  data  di  ricezione  del   suddetto   giudizio   di
inidoneita', specifica istanza di ulteriori accertamenti  psicofisici
(i concorrenti minorenni potranno esercitare  tale  facolta'  facendo
pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e vistata  da
entrambi  i  genitori  o  dal  genitore  che   esercita   l'esclusiva
responsabilita' genitoriale o, in mancanza dal  tutore)  tramite  una
delle seguenti modalita': 
      messaggio di posta elettronica certificata  (ove  indicata  dal
candidato) ai seguenti indirizzi: commisanappel@postacert.difesa.it 
      posta  raccomandata  urgente  a/r  con  prova  di  consegna   a
Commissione  ulteriori   accertamenti   c/o   Commissione   sanitaria
d'appello A.M. - viale Piero Gobetti n. 6 A - cap 00185, Roma. 
    Tale istanza dovra' contenere: 
      copia di un valido documento di identita'  (in  formato  pdf  o
jpeg se trasmesso tramite pec) del candidato (qualora  minorenne,  di
entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva  potesta'
o,  in  mancanza,  del  tutore),  rilasciato  da   un'amministrazione
pubblica; 
      copia di idonea  documentazione  (in  formato  pdf  o  jpeg  se
trasmessa tramite pec) rilasciata a riguardo da  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, relativa alle cause  che  hanno  determinato  il
giudizio di inidoneita'. 
    I concorrenti giudicati non idonei,  che  presentano  istanza  di
ulteriori accertamenti psicofisici, saranno  ammessi  con  riserva  a
sostenere i successivi accertamenti concorsuali. 
    La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui
all'art. 8, comma 1, lettera e) valutera' la documentazione inviata a
supporto di  suddetta  istanza  e,  prima  di  emettere  il  giudizio
definitivo, sottoporra' gli  interessati,  solo  qualora  lo  ritenga
necessario, a ulteriori accertamenti sanitari presso  la  Commissione
sanitaria d'appello A.M. in - via dei Frentani  n.  5  -  cap  00185,
Roma. 
    Non saranno prese in considerazione istanze prive della  prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. 
    In  caso  di  accoglimento  dell'istanza,   il   giudizio   circa
l'idoneita' psico-fisica sara' espresso  dalla  Commissione  per  gli
ulteriori accertamenti sanitari, di cui all'art. 8, comma 1,  lettera
e) del bando. 
    La Commissione per gli  ulteriori  accertamenti  psicofisici,  al
termine della valutazione, comunichera' seduta stante al  concorrente
l'esito degli ulteriori accertamenti psicofisici, sottoponendogli  il
verbale per avvenuta notifica. Tale verbale verra'  quindi  trasmesso
per le successive azioni di competenza alla Direzione generale per il
personale militare. 
    Il  giudizio  espresso  da  detta  Commissione   e'   definitivo,
pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori   accertamenti   sanitari
disposti,  nonche'  quelli  che  rinunceranno  ai  medesimi,  saranno
esclusi dal concorso. 
    In caso di mancato accoglimento dell'istanza,  i  concorrenti  ne
riceveranno comunicazione dalla Direzione generale per  il  personale
militare, o ente dalla stessa delegato alla  gestione  del  concorso;
nell'occasione e' da intendersi confermato il giudizio di inidoneita'
riportato al termine degli accertamenti psico-fisici. 
      b) I partecipanti al concorso per  l'ammissione  al  14°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        "idoneo  quale  allievo   ufficiale   in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica militare", con indicazione del profilo sanitario; 
        "inidoneo  quale  allievo  ufficiale  in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica militare", con indicazione del motivo. 
    I concorrenti giudicati non idonei, di cui al precedente  alinea,
potranno  produrre,  improrogabilmente  seduta  stante  a   pena   di
inammissibilita',  specifica  istanza   di   ulteriori   accertamenti
psicofisici alla Commissione per gli  accertamenti  psico-fisici.  La
predetta istanza dovra' poi essere integrata con: 
      copia di un valido documento di identita'  (in  formato  pdf  o
jpeg se trasmesso tramite pec) del candidato (qualora  minorenne,  di
entrambi  i  genitori  o  del  genitore  che   esercita   l'esclusiva
responsabilita' genitoriale o, in mancanza, del  tutore),  rilasciato
da un'Amministrazione pubblica; 
      copia di idonea  documentazione  (in  formato  pdf  o  jpeg  se
trasmessa tramite pec) rilasciata a riguardo da  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, relativa alle cause  che  hanno  determinato  il
giudizio di inidoneita'. 
    I suddetti documenti dovranno improrogabilmente  pervenire  entro
il  decimo  giorno  (inclusi  i  festivi)  successivo  alla  data  di
ricezione del suddetto giudizio di  inidoneita',  tramite  una  delle
seguenti modalita': 
      messaggio di posta elettronica certificata o pec (ove  indicata
dal         candidato)         al         seguente         indirizzo:
commisanappel@postacert.difesa.it 
      posta  raccomandata  urgente  a/r  con  prova  di  consegna   a
Commissione  ulteriori   accertamenti   c/o   Commissione   sanitaria
d'appello A.M. - viale Piero Gobetti n. 6 A - cap 00185, Roma. 
    Per i concorrenti minorenni, la notifica relativa all'esito delle
visite mediche - ove non sia possibile effettuarla in sede di  visita
per l'assenza dei genitori, o del genitore che  esercita  l'esclusiva
responsabilita' genitoriale o, in mancanza,  del  tutore  -  avverra'
tramite posta elettronica certificata o,  qualora  non  indicata  dal
candidato, mediante posta  raccomandata  urgente  a/r  con  prova  di
consegna.  I  suddetti  concorrenti  potranno  produrre  istanza   di
ulteriori accertamenti psicofisici  entro  il  giorno  seguente  alla
ricezione del giudizio di inidoneita', facendo pervenire la  predetta
istanza (firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori  o
dal genitore che esercita l'esclusiva responsabilita' genitoriale  o,
in mancanza, dal tutore), tramite  le  medesime  modalita'  di  invio
rappresentate nel precedente capoverso. 
    La predetta istanza dovra' poi essere  integrata  dalla  seguente
documentazione: 
      copia di un valido documento di identita'  (in  formato  pdf  o
jpeg se trasmesso tramite pec) di entrambi i genitori o del  genitore
che esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, del tutore; 
      copia di idonea  documentazione  (in  formato  pdf  o  jpeg  se
trasmessa tramite pec) rilasciata a riguardo da  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, relativa alle cause  che  hanno  determinato  il
giudizio di inidoneita'. 
    Tale documentazione dovra' improrogabilmente pervenire  entro  il
decimo giorno (inclusi i festivi) successivo alla data  di  ricezione
del suddetto giudizio di inidoneita', mediante le medesime  modalita'
e gli indirizzi di trasmissione sopra rappresentati. 
    I concorrenti giudicati non idonei,  che  presentano  istanza  di
ulteriori accertamenti psicofisici, saranno  ammessi  con  riserva  a
sostenere i successivi accertamenti concorsuali. La  Commissione  per
gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui all'art. 8,  comma  1,
lettera e) del bando valutera' la documentazione inviata  a  supporto
di suddetta istanza e, prima  di  emettere  il  giudizio  definitivo,
sottoporra' gli interessati, solo qualora lo  ritenga  necessario,  a
ulteriori  accertamenti  sanitari  presso  la  Commissione  sanitaria
d'appello A.M. in - via dei Frentani n. 5 - cap 00185, Roma. 
    Non saranno prese in considerazione istanze prive della  prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. 
    In  caso  di  accoglimento  dell'istanza,   il   giudizio   circa
l'idoneita' psico-fisica sara' espresso  dalla  Commissione  per  gli
ulteriori accertamenti sanitari, di cui all'art. 8, comma 1,  lettera
e del bando. 
    La Commissione per gli  ulteriori  accertamenti  psicofisici,  al
termine della valutazione, comunichera' seduta stante al  concorrente
l'esito degli ulteriori accertamenti psicofisici, sottoponendogli  il
verbale per avvenuta notifica. Tale verbale verra'  quindi  trasmesso
per le successive azioni di competenza alla Direzione generale per il
personale militare. Il giudizio  espresso  da  detta  Commissione  e'
definitivo, pertanto, i concorrenti  giudicati  non  idonei  anche  a
seguito della valutazione sanitaria o  degli  ulteriori  accertamenti
sanitari disposti,  nonche'  quelli  che  rinunceranno  ai  medesimi,
saranno  esclusi  dal  concorso.  In  caso  di  mancato  accoglimento
dell'istanza,  i  concorrenti  ne  riceveranno  comunicazione   dalla
Direzione generale per il personale militare,  o  ente  dalla  stessa
delegato alla gestione del concorso; nell'occasione e' da  intendersi
confermato il giudizio di  inidoneita'  riportato  al  termine  degli
accertamenti psico-fisici.

Art. 11 Accertamenti attitudinali

				Art. 11 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, i soli concorrenti
partecipanti al  concorso  per  l'ammissione  al  14°  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al  precedente  art.  1,
comma  1,  lettera   b),   giudicati   idonei   saranno   sottoposti,
indicativamente i giorni 21, 22, 23, 24, 28 febbraio e i giorni 1, 2,
3 marzo  2023  -  presso  il  Centro  di  selezione  dell'Aeronautica
militare di Guidonia (Roma) - a cura  della  commissione  di  cui  al
precedente  art.  8,  comma   1,   lettera   d)   agli   accertamenti
attitudinali, consistenti nello svolgimento di  una  serie  di  prove
(esercizi fisici, test, questionari, prove di performance, intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari  per  un  positivo  inserimento  nella  Forza
armata e nello specifico ruolo. Tale  valutazione  -  svolta  con  le
modalita' che sono indicate nelle apposite "Norme  per  la  selezione
attitudinale, comportamentale e dell'efficienza fisica dei  candidati
partecipanti ai  concorsi  dell'Aeronautica  militare",  emanate  dal
Comando scuole dell'Aeronautica militare/3ª  Regione  aerea,  vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti -  si  articola  nelle
seguenti aree d'indagine, a  loro  volta  suddivise  negli  specifici
indicatori attitudinali: 
      efficienza fisica: 
        verra' valutata l'efficienza fisica e l'attitudine, in ambito
sportivo,  necessaria  allo  svolgimento   delle   future   attivita'
addestrative  previste  nella  carriera  di  ufficiale   tramite   lo
svolgimento dei seguenti esercizi: 
          a) corsa piana di 1000 metri; 
          b) addominali; 
          c) piegamenti sulle braccia; 
      efficienza intellettiva: 
        verra' valutata tramite la  somministrazione  individuale  (o
collettiva) di uno  o  piu'  test  intellettivi  e/o  attitudinali  a
risposta multipla di tipologia individuata, a cura della commissione,
tra  le  seguenti:  abilita'   matematica;   ragionamento   astratto;
efficienza  mentale;   ragionamento   numerico/matematico;   abilita'
visuo/spaziale; trattamento informazioni e ragionamento  verbale.  La
prova  potra'  essere  somministrata  in  maniera  informatizzata   e
includere test di tipo adattivo; 
      giudizio psicoattitudinale: 
        verra' effettuato tramite un colloquio individuale  e  una  o
piu'  prove  di  gruppo   (intervista/conferenza)   integrati   dalle
risultanze di eventuali questionari di personalita'. 
    Le modalita' di dettaglio  circa  la  presentazione  al  suddetto
centro, lo svolgimento degli esercizi e dei test, la loro valutazione
e i comportamenti da tenere in  caso  di  infortunio  sono  riportate
nell'allegato "F"  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    2. La  commissione,  sulla  scorta  dei  criteri  di  valutazione
indicati nel citato allegato  "F",  comunichera',  seduta  stante,  a
ciascun  concorrente   l'esito   degli   accertamenti   attitudinali,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo   quale   allievo   ufficiale   in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica militare"; 
      "non  idoneo  quale  allievo  ufficiale  in  ferma   prefissata
dell'Aeronautica militare" con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso.

Art. 12 Tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese

				Art. 12 
 
Tirocinio  psicoattitudinale,  comportamentale  e  prova  di   lingua
                               inglese 
 
    1.  Per  i  soli  concorrenti  partecipanti   al   concorso   per
l'ammissione al 129° corso allievi ufficiali piloti  di  complemento,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) l'idoneita', sotto il  profilo
psicoattitudinale   e   comportamentale,   sara'   accertata    dalla
commissione di cui al precedente art. 8,  comma  1,  lettera  c),  ai
sensi delle "Norme per la selezione attitudinale,  comportamentale  e
dell'efficienza  fisica  dei  candidati  partecipanti   ai   concorsi
dell'Aeronautica    militare"    emanate    dal    Comando     scuole
dell'Aeronautica  militare/3ª   Regione   aerea,   vigenti   all'atto
dell'effettuazione del tirocinio. I candidati  saranno  convocati  al
tirocinio  a  essi   riservato,   presso   l'Accademia   aeronautica,
indicativamente dal 13 al 20 febbraio e dal 21 al  28  febbraio  2023
secondo le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 1. 
    2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in  piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare  il
referto del test di gravidanza (su sangue o  urine)  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  entro   i   cinque   giorni
calendariali antecedenti alla  data  di  presentazione  al  tirocinio
psicoattitudinale e  comportamentale.  La  mancata  presentazione  di
detta documentazione determinera' l'esclusione della concorrente  dal
tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. In caso  di  accertato
stato  di  gravidanza  la  concorrente  non  potra'  in  nessun  caso
procedere al  tirocinio  psicoattitudinale  e  comportamentale  e  si
applichera' quanto previsto dal precedente art. 10, comma 5. 
    Se  all'atto  della  presentazione  al  tirocinio  o  durante  il
tirocinio stesso dovessero insorgere  per  taluni  concorrenti  dubbi
sulla  persistenza  della   idoneita'   psicofisica   precedentemente
riconosciuta,  per  eventi  frattanto   verificatisi,   e'   facolta'
dell'Accademia aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione
della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento
di indagini e conseguente espressione di parere  medico-legale  circa
la persistenza dell'idoneita' medesima. 
    3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti: 
      a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di  vita  interna
dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica; 
      b) effettueranno un programma di attivita', di cui all'allegato
"G", inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e  delle
qualita' richieste dall'art. 646 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66 per la futura nomina a ufficiale  pilota  di  complemento
dell'Aeronautica militare; 
      c) fruiranno di vitto e alloggio a carico  dell'Amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio; 
      d) sosterranno una prova tesa ad accertare la conoscenza  della
lingua inglese a cura del Centro di formazione  Aviation  english  di
Loreto che consistera' in: 
        un test di reading di quaranta quesiti a  risposta  multipla.
Il test si intendera' superato al raggiungimento del punteggio minimo
di 18/30 (ventiquattro  risposte  esatte  su  quaranta).  A  ciascuna
risposta esatta corrispondera' un punteggio positivo (+ 0,75)  mentre
a ciascuna risposta errata (o multipla) e alla mancata  risposta  non
corrispondera' alcun punteggio. I concorrenti giudicati inidonei  per
il mancato raggiungimento del punteggio minimo sopra indicato (18/30)
saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso; 
        un test orale con valutazione di listening e speaking. 
    La votazione sara' espressa in trentesimi per ogni singolo test e
il voto finale si otterra' dalla  media  aritmetica  delle  votazioni
riportate nelle  due  prove  sopracitate.  La  prova  di  inglese  si
intendera' superata al raggiungimento del punteggio totale minimo  di
18/30. 
    4. Durante il tirocinio  i  frequentatori  saranno  ulteriormente
selezionati  sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle   attivita'
programmate. 
    5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che: 
      a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi  minimi  indicati
nel citato allegato "G"; 
      b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      c) matureranno assenze, anche non  continuative,  che  superano
complessivamente  un  terzo  della  durata  del  tirocinio  medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le  giornate  in
cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte
a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel  computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura  sanitaria,
compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia aeronautica, a  seguito
di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti. 
    6. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti  che,
al termine dello stesso, saranno giudicati  idonei  dalla  competente
commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti  in  ogni  singola  prova  che  determinera'  il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.

Art. 13 Valutazione dei titoli di merito

				Art. 13 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a) provvedera'  alla  valutazione  dei  titoli  di  merito
dichiarati  nelle  domande  di  partecipazione  o  in   dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  eventualmente  allegate  alle
domande stesse, dai suddetti concorrenti che saranno risultati idonei
al termine delle prove e degli  accertamenti  di  cui  ai  precedenti
articoli 9, 10 e 11 , assegnando ai  medesimi  dei  punteggi  per  il
possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi  2
e 3. 
    2. Per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al
14° corso allievi ufficiali in ferma prefissata  (AUFP),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b): 
      a) per gli ausiliari del  ruolo  normale  del  Corpo  sanitario
aeronautico, fino a un massimo di 5 punti cosi' ripartiti: 
        1) titoli di studio  universitari  posseduti  in  aggiunta  a
quelli  prescritti  quali  requisiti  di  ammissione  al  concorso  e
pubblicazioni (fino a punti 5): 
          dottorato di ricerca in  ambito  medico-chirurgico:  (punti
0,50); 
          specializzazioni di  particolare  interesse  per  la  Forza
armata: ortopedia e traumatologia anestesia, rianimazione  e  terapia
intensiva e del  dolore,  chirurgia  generale,  chirurgia  vascolare,
malattie  infettive  e  tropicali,  psichiatria,  medicina  legale  e
medicina del lavoro (punti 4); 
          altre   specializzazioni   medico-chirurgiche:   igiene   e
medicina  preventiva,  patologia  clinica   e   biochimica   clinica,
otorinolaringoiatria,  fisiatria,   oftalmologia,   radiodiagnostica,
malattie   dell'apparato   cardiovascolare,   neurologia;    medicina
d'urgenza-emergenza e ginecologia e ostetricia (punti 2); 
          altre specializzazioni  non  specificate  nelle  precedenti
alinee (punti 1,30); 
          corsi di perfezionamento universitario o equiparati in area
medico-chirurgica e master di 2° livello in  area  medico-chirurgica,
post-lauream (punti 1); 
          corsi   professionali   ad   elevata   valenza   operativa,
certificati ed in corso di validita' (PHTLS, AMLS, ALS,  ACLS,  ATLS,
PTC, TCCC, MIMMS): punti 0,3 per ogni corso, fino a un massimo di 1,8
complessivamente; 
          pubblicazioni  edite  a  stampa  (solo  se  indicate  nella
domanda), di carattere tecnico o scientifico su  argomenti  attinenti
al servizio che il concorrente sara'  chiamato  a  prestare  dopo  la
nomina, che siano riportate  su  riviste  scientifiche  nazionali  ed
estere, con esclusione delle tesi di  laurea  e  di  specializzazione
(punti da 0,20 a 1). La valutazione delle pubblicazioni dovra' essere
adeguatamente motivata in relazione all'originalita' della produzione
stessa,  all'importanza   della   rivista   (impact   factor),   alla
continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori. Per  quelle  prodotte
in  collaborazione  la  valutabilita'  della  singola   pubblicazione
avverra' attribuendo un punteggio percentualmente ridotto in funzione
del numero degli autori del lavoro; 
        2) altri titoli (fino a punti 2): 
          per ogni semestre di servizio prestato alle  dipendenze  di
servizi pubblici di  emergenza  e  accettazione  sanitaria  (servizio
urgenza/emergenza 118): punti 1; 
          per ogni semestre di servizio prestato alle  dipendenze  di
strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50; 
          per ogni semestre di servizio prestato alle  dipendenze  di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti 0,50; 
      b) per gli ausiliari del ruolo  normale  del  Corpo  del  genio
aeronautico, fino a un massimo di 10 punti cosi' ripartiti: 
        1) titoli accademici e  tecnici,  fino  a  punti  6  come  di
seguito specificato: 
          per  ogni  diploma  di  specializzazione   afferente   alla
professionalita' richiesta per il per il concorso, punti 2 (due); 
          per ogni master afferente alla  professionalita'  richiesta
per il concorso, punti 1 (uno); 
          per   ogni   dottorato   di    ricerca    afferente    alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti 3 (tre); 
          ciascun      corso/certificazione      afferente       alla
professionalita' richiesta, da  valutare  a  cura  della  commissione
esaminatrice, fino a punti 1 (uno); 
        2) altri titoli fino a punti 4 (quattro): 
          pubblicazioni  edite  a  stampa  (solo  se  indicate  nella
domanda), di carattere tecnico o scientifico, su argomenti  attinenti
al servizio che il concorrente sara'  chiamato  a  prestare  dopo  la
nomina, che siano riportate  su  riviste  scientifiche  nazionali  ed
estere, con esclusione delle tesi di laurea  e  di  specializzazione,
punti da 0,20 a 1 per ciascuna pubblicazione.  La  valutazione  della
pubblicazione  dovra'  essere  adeguatamente  motivata  in  relazione
all'originalita'  della  produzione  stessa,   all'importanza   della
rivista (impact factor), alla continuita' ed ai contenuti dei singoli
lavori. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita'  della
singola   pubblicazione    avverra'    attribuendo    un    punteggio
percentualmente ridotto in  funzione  del  numero  degli  autori  del
lavoro; 
          per ogni semestre di servizio prestato alle  dipendenze  di
pubbliche amministrazioni, enti pubblici o Forze armate: punti 0,50; 
      c) per gli ausiliari del ruolo speciale fino a un massimo di 10
punti, cosi' ripartiti: 
        1) titoli di  studio  posseduti  oltre,  oltre  al  requisito
richiesto per la partecipazione  alla  specifica  categoria,  massimo
punti 7: 
          per il possesso di ciascuna laurea, punti 2 (non cumulabili
con quelli attribuiti al successivo alinea qualora  la  laurea  e  la
laurea magistrale appartengano allo stesso ciclo di studi); 
          per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3; 
          per il possesso di master universitario di I livello, punti
1; 
          per il possesso di  master  universitario  di  II  livello,
punti 1; 
        2) altri titoli, massimo punti 3: 
          per il possesso del brevetto di  pilota  d'aeroplano  o  di
aliante, punti 1; 
          per il possesso del diploma  conseguito  presso  l'Istituto
dell'opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.), punti 1; 
          per  il  corso  di  cultura  e   meteorologia   aeronautica
rilasciato dall'A.A.A. di Brindisi in collaborazione  con  l'I.T.S.N.
"Carnaro", se conseguito  fino  a  dicembre  2009  o  rilasciato  dal
Centro/Gruppo di volo a vela, se conseguito dal gennaio  2010,  punti
0,5. 
        Solo per le armi dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.): 
          per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1; 
          per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5; 
          per il possesso del  brevetto  di  paracadutista  militare,
punti 1; 
          per il possesso del brevetto di  paracadutista  A.N.P.d.I.,
punti 0,5. 
        Solo per infrastrutture ed impianti: 
          ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento  post-laurea
in settore attinente concluso, organizzato dall'Universita' ai  sensi
dell'art. 6, comma 2, punto c) della legge n. 341/1990 o  dagli  enti
paritetici ai sensi dell'art. 51 della legge n. 81/2008 e  successive
modificazioni ed integrazioni: punti 0,25; 
          ciascun  corso/certificazione  in  informatica,  topografia
GIS, AUTOCAD concluso con esame finale: punti 0,15; 
          attivita'  lavorativa   nello   specifico   settore   delle
costruzioni presso enti pubblici e/o privati per un periodo  maggiore
o uguale a dodici  mesi  (frazionabile  fino  ad  un  massimo  di tre
periodi della durata di quattro mesi ciascuno): 
          punti 1 per periodi maggiori  o  uguali  a  dodici  mesi  e
inferiori a diciotto mesi; 
          punti 2 per periodi maggiori o uguali  a  diciotto  mesi  e
inferiori a ventiquattro mesi; 
          punti 3 per periodi maggiori o uguali a ventiquattro mesi. 
        Solo per motorizzazione: 
          ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento  post-laurea
di logistica e trasporti: 0,25; 
          attivita' lavorativa nello specifico  settore  logistica  e
trasporti e/o manutenzione automezzi presso enti pubblici e/o privati
per un periodo maggiore o uguale a dodici mesi (frazionabile fino  ad
un massimo di tre periodi della durata di quattro mesi ciascuno): 
          punti 1 per periodi maggiori  o  uguali  a  dodici  mesi  e
inferiori a diciotto mesi; 
          punti 2 per periodi maggiori o uguali  a  diciotto  mesi  e
inferiori a ventiquattro mesi; 
          punti tre per periodi  maggiori  o  uguali  a  ventiquattro
mesi. 
    2. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella  stessa.  E'  onere  dei   concorrenti   fornire   informazioni
dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
precedente comma 1, ai fini della loro corretta valutazione da  parte
della  commissione  esaminatrice.  Qualora  sul  modello  di  domanda
on-line  l'area  relativa  alla  descrizione  dei  titoli  di  merito
posseduti fosse insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera
dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla  domanda
delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nell'art. 5, comma 4  del  presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
resource locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione per la prova  scritta  di  cui  al
precedente art. 9, comma 2 del presente decreto.

Art. 14 Graduatorie di merito

				Art. 14 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a), al termine della valutazione  dei  titoli  di  merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito: 
      a) per l'ammissione al 129° corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento (AUPC), di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),  a  valle
degli esiti delle ulteriori indagini strumentali (risonanza magnetica
nucleare del rachide in toto); 
      b) per l'ammissione al 14° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale,  del   Corpo   sanitario
aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1; 
      c) per l'ammissione al 14° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale,  del  Corpo  del   genio
aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2); 
      d) per l'ammissione al 14° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale,  delle  armi  dell'Arma
aeronautica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3; 
      e) per l'ammissione al 14° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di commissariato,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4); 
      f) per l'ammissione al 14° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   genio
aeronautico - specialita' elettronica, di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera b), numero 5), primo alinea; 
      g) per l'ammissione al 14° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   genio
aeronautico - specialita' infrastrutture e impianti, di cui  all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 5), secondo alinea; 
      h) per l'ammissione al 14° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   genio
aeronautico - specialita' motorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), numero 5), terzo alinea; 
    2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno  formulate
come di seguito specificato: 
      a) per l'ammissione al 129° corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento (AUPC), di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a)  le
graduatorie di  merito  saranno  formate  dalla  somma  dei  punteggi
conseguiti dai candidati nelle seguenti prove: 
        1) prova scritta; 
        2) prova di lingua inglese; 
      b) per l'ammissione al 14° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), le graduatorie di
merito saranno  formate  dalla  somma  dei  punteggi  conseguiti  dai
candidati nelle seguenti prove: 
        1) prova scritta; 
        2) valutazione dei titoli di merito. 
    3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: 
      a) delle riserve di posti previste  dall'art.  2  del  presente
decreto; 
      b) a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande,  sempreche'  siano  stati  dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva da
consegnare all'atto della presentazione alla prima prova  scritta  di
cui all'art. 9. A parita' o in assenza di titoli di preferenza  sara'
preferito  il  concorrente  piu'  giovane  d'eta',  in   applicazione
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Le graduatorie di merito  saranno  approvate  dalla  Direzione
generale  per  il  personale  militare  e  pubblicate  nel   Giornale
Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami". Inoltre esse saranno pubblicate nel portale  dei
concorsi e a puro titolo informativo, nel sito www.difesa.it 
    5. Se si verifica la disponibilita' di posti per insufficienza di
concorrenti idonei per uno o piu' ruoli, arma/corpi e  categorie,  la
Direzione generale per il personale militare si riserva  la  facolta'
di devolvere in  tutto  o  in  parte  detti  posti  ad  altro  ruolo,
arma/corpo  e  categoria,  su  indicazione   dello   Stato   maggiore
dell'Aeronautica.

Art. 15 Svolgimento del 129° corso allievi ufficiali piloti di complemento e nomina

				Art. 15 
 
Svolgimento del 129° corso allievi ufficiali piloti di complemento  e
                               nomina 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di  merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a), saranno ammessi al
corso di pilotaggio  aereo  sotto  riserva  dell'accertamento,  anche
successivo all'ammissione,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del
presente decreto.  Gli  ammessi  riceveranno,  secondo  le  modalita'
previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a  presentarsi  per
assumere servizio presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli (NA). 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente
alla convocazione per causa di forza maggiore,  comunicata  entro  la
data di  prevista  presentazione  presso  l'Accademia  aeronautica  e
riconosciuta dalla stessa, potra' essere concessa una  proroga  della
data di presentazione che, comunque,  non  potra'  superare  i  sette
giorni. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di  fotografia  e  della  tessera  sanitaria.  Gli   stessi   saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento dei  requisiti  di  idoneita'  al  servizio  militare  e
saranno sottoposti  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  Patria  e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo  scopo  di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario secondo le  modalita'  definite  nella  direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione  di
profilassi vaccinali  al  personale  militare,  allegata  al  decreto
interministeriale 16 maggio 2018. 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo  i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati  dal  congedo  saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, a cura della Direzione  generale  per  il  personale
militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione  al
corso in qualita' di allievo ufficiale pilota  di  complemento.  Allo
scopo l'Accademia aeronautica, al termine dei primi  quindici  giorni
di corso, dovra' fornire alle competenti  divisioni  della  Direzione
generale per il personale  militare  gli  elenchi  dettagliati  degli
allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    5.    Nel     perseguimento     dell'economicita'     dell'azione
amministrativa, l'Accademia aeronautica potra'  convocare,  oltre  ai
vincitori del concorso, ulteriori concorrenti idonei secondo l'ordine
della relativa graduatoria di  merito  fino  a  un  massimo  di  otto
unita'.  All'atto  della  presentazione  in  Accademia  i   precitati
ulteriori concorrenti convocati contrarranno una ferma volontaria  di
durata non superiore a quella del  corso  per  il  conseguimento  del
brevetto di pilota. Resta salva  la  possibilita'  di  convocare  per
l'inizio del corso, un  numero  di  concorrenti  pari  a  quello  dei
candidati che non si sono presentati alla convocazione in  Accademia.
Questi  ultimi  saranno  considerati  rinunciatari  ed  esclusi   dal
concorso.   Parimenti,   l'Accademia   potra'   convocare   ulteriori
concorrenti idonei in sostituzione di quelli che, entro sette  giorni
a decorrere da  quello  successivo  alla  data  di  presentazione  in
Accademia,  saranno  dimessi  o  rinunceranno  all'ammissione  ovvero
saranno giudicati inidonei dall'Accademia aeronautica  per  il  ruolo
naviganti  speciale  e  non  incorporati.  La  convocazione  avverra'
secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando quanto  stabilito  in
merito alle riserve di posti dall'art. 2, comma 1 del bando. 
    Gli  ulteriori  concorrenti  idonei  convocati  in  aggiunta   ai
vincitori che,  pur  avendo  conseguito  il  brevetto  di  pilota  di
aeroplano presso le Scuole di  volo  dell'Aeronautica  militare,  non
rientreranno   nei   posti   disponibili,   saranno   automaticamente
prosciolti dalla ferma volontaria contratta  e  rinviati  al  proprio
domicilio senza alcuna ulteriore  formalita'.  Qualora,  invece,  gli
stessi dovessero subentrare a seguito di  mancato  conseguimento  del
brevetto di pilota da parte dei vincitori, la ferma  volontaria  gia'
contratta dovra' essere rideterminata e sottoscritta  nella  prevista
ferma di anni dodici. 
    6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di aprile  2023,  si
svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II,  capo
III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66 citato nelle premesse: 
      a) gli ammessi  al  corso,  inclusi  i  militari  in  servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed  ai  regolamenti
militari,  con  il  grado  di  aviere  allievo  ufficiale  pilota  di
complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una  ferma  di
dodici anni, decorrente dalla data  di  inizio  del  corso  suddetto.
Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  ferma  saranno  considerati
rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo  e  rinviati
dall'Accademia   aeronautica   al   proprio   domicilio   ovvero   al
reparto/ente presso il quale prestavano servizio; 
      b)  al  fine  di  salvaguardare  i  criteri  di  efficienza  ed
economicita'  dell'A.D.,  i  vincitori  che  abbiano  precedentemente
frequentato e interrotto "a domanda" il corso  per  il  conseguimento
del brevetto  di  pilota  di  aeroplano,  riprenderanno  la  fase  di
selezione al volo a seguito dell'effettuazione di  tre  riprese  volo
ove siano trascorsi meno di dodici mesi  dalla  data  di  svolgimento
dell'ultimo  volo,   applicando   quanto   previsto   dal   programma
addestrativo vigente, nel caso in cui quest'ultimo non  abbia  subito
modifiche in relazione ai profili e contenuti delle missioni di volo.
Nel caso in cui siano trascorsi piu' di dodici  mesi  dalla  data  di
svolgimento  dell'ultimo   volo   verra'   applicato   il   programma
addestrativo vigente per intero; 
      c) gli stessi saranno promossi aviere scelto al compimento  del
terzo mese di servizio e sergente pilota di complemento all'atto  del
conseguimento del brevetto di  pilota  di  aeroplano.  Qualora  detto
brevetto sia stato conseguito in precedenti reclutamenti, il grado di
sergente pilota sara' conferito all'atto dell'incorporamento; 
      d) al termine dei corsi, i sergenti pilota di  complemento  che
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto
di pilota militare e gli esami teorici  conseguiranno,  se  giudicati
idonei ad assumere il grado,  la  nomina  a  sottotenente  pilota  di
complemento conferita  con  decreto  di  nomina  del  Ministro  della
difesa, e saranno impiegati secondo le esigenze  dell'Amministrazione
della Difesa. 
    7. La Direzione generale per il personale militare,  su  proposta
del comandante dell'Accademia aeronautica, ha facolta'  di  espellere
dal corso gli allievi che, per motivi psicofisici o per  mancanza  di
attitudine al pilotaggio aereo o  per  motivi  disciplinari,  saranno
ritenuti non  pienamente  idonei  a  proseguire  i  corsi  stessi.  I
suddetti frequentatori perderanno la qualifica di  allievo  ufficiale
pilota di complemento e saranno prosciolti, a  cura  della  Direzione
generale per il personale militare, dalla ferma dodecennale contratta
all'inizio del corso. 
    Agli allievi, gia' militari, che non conseguiranno  la  nomina  a
sottotenente pilota di complemento o che comunque non termineranno il
corso di formazione ai sensi degli articoli 599 e 600 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  saranno  applicate
le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 868,  961
e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    8. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o  che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado  di  sottotenente  di
complemento,  pur  avendo  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota  militare.  In  tale  qualita'  saranno  tenuti  a  prestare
servizio con il grado di sergente di complemento per  un  periodo  di
sei anni, decorrente dalla data di inizio  del  corso  di  pilotaggio
aereo. 
    9.  Agli  allievi  ufficiali,  una  volta   incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    10. Durante il periodo di frequenza del corso agli  allievi  gia'
in servizio  competono  gli  assegni  del  grado  rivestito  all'atto
dell'ammissione.

Art. 16 Svolgimento del 14° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) e nomina

				Art. 16 
 
Svolgimento del 14°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
                           (AUFP) e nomina 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di  merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g)
e h) saranno ammessi al corso, sotto riserva dell'accertamento, anche
successivo all'ammissione,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita'  indicate
al precedente art. 6, comma 1, l'invito a  presentarsi  per  assumere
servizio presso l'Accademia aeronautica in Pozzuoli (NA). 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente
alla convocazione per causa di forza maggiore,  comunicata  entro  la
data di  prevista  presentazione  presso  l'Accademia  aeronautica  e
riconosciuta dalla stessa, potra' essere concessa una  proroga  della
data di presentazione che, comunque,  non  potra'  superare  i  sette
giorni. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di fotografia, della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti
a visita di incorporamento volta ad  accertare  il  mantenimento  dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle
vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla  normativa  sanitaria  in
ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A  tal  fine,
all'atto    dell'incorporamento,    allo     scopo     di     evitare
iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario secondo le  modalita'  definite  nella  direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione  di
profilassi vaccinali  al  personale  militare,  allegata  al  decreto
interministeriale 16 maggio 2018. 
    4. All'atto dell'ammissione al corso i militari gia' in  servizio
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della Direzione generale per il personale militare. 
    La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al  corso
in qualita' di allievi ufficiali in ferma  prefissata  ausiliari  del
ruolo normale o speciale dell'Aeronautica militare. 
    Allo scopo l'Accademia aeronautica, al termine dei primi quindici
giorni di corso, fornira' alle competenti divisioni  della  Direzione
generale per il personale militare,  gli  elenchi  dettagliati  degli
allievi gia' in servizio e di quelli richiamati dal congedo. 
    5. Il corso, con presumibile inizio nel mese di giugno  2023,  si
svolgera' con le  modalita'  previste  dal  decreto  ministeriale  26
settembre 2002. Gli ammessi conseguiranno  la  qualifica  di  allievi
ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del  Corpo
sanitario aeronautico o del Corpo del genio  aeronautico  ovvero  dei
ruoli speciali delle armi dell'Arma aeronautica dei corpi e categorie
dell'Aeronautica  militare.  Essi  dovranno   contrarre   una   ferma
volontaria di trenta mesi a  decorrere,  per  tutti,  dalla  data  di
inizio del corso e, in qualita' di allievi, saranno assoggettati alle
leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale
ferma saranno considerati  rinunciatari  all'ammissione  al  corso  e
rinviati dall'Accademia aeronautica al proprio  domicilio  ovvero  al
reparto/ente presso il quale prestavano servizio. 
    6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata  durante  il  corso
compete il trattamento economico previsto per gli  allievi  ufficiali
dell'Accademia  aeronautica.  Gli  allievi  che  dimostrano  di   non
possedere il complesso delle qualita' e delle  attitudini  necessarie
per bene assolvere le funzioni del grado o che si  rendono  colpevoli
di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale  ovvero
che non frequentano almeno un terzo delle  lezioni,  saranno  dimessi
dal corso previa  determinazione  della  Direzione  generale  per  il
personale militare. 
    Agli allievi, gia' militari, che non  termineranno  il  corso  di
formazione ai  sensi  degli  articoli  599  e  600  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  saranno  applicate
le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 868,  961
e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    7. Gli allievi che supereranno gli esami di  fine  corso  saranno
nominati, rispettivamente: 
      a) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico; 
      b) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo del genio aeronautico; 
      c)  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale delle armi dell'Arma aeronautica; 
      d)  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo di commissariato aeronautico; 
      e)  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo del genio aeronautico. 
    8. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in  prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di  riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In  caso  di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati  ufficiali  e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato  tutti  gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.  Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare. 
    9. Durante la frequenza del corso e  durante  l'espletamento  del
servizio da ufficiale in  ferma  prefissata  saranno  concessi  dalla
Forza armata - a seguito della ricezione delle relative domande degli
interessati trasmesse dagli enti/reparti di appartenenza  -  i  nulla
osta al transito in altre Forze armate o Corpi  armati  dello  Stato,
nonche' nella polizia di Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria
e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche
amministrazioni, solo nei  casi  di  immediata  instaurazione  di  un
rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di  una
ferma volontaria al  termine  della  quale,  senza  partecipazione  a
ulteriore concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente. 
    10. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il  personale   militare,   su   richiesta   dello   Stato   maggiore
dell'Aeronautica, puo' rinviare il collocamento in congedo sino a  un
massimo di  sei  mesi  per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
o in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio
nazionale. 
    11. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere: 
      a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   Direzione
generale per il personale militare su richiesta dello Stato  maggiore
dell'Aeronautica,  secondo  le   modalita'   previste   dal   decreto
ministeriale 30 settembre 2005; 
      b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di  sei  mesi,  su
proposta  dello  Stato  maggiore  dell'Aeronautica  e   previo   loro
consenso, per consentire l'impiego  ovvero  la  proroga  dell'impiego
nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio  nazionale
ovvero in concorso con le forze  di  polizia  per  il  controllo  del
territorio nazionale. 
    12.  Agli  allievi  ufficiali,  una  volta  incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    13. Durante il periodo di frequenza del corso agli  allievi  gia'
in servizio  competono  gli  assegni  del  grado  rivestito  all'atto
dell'ammissione. 
    14.  Se  alcuni  dei  posti  rimarranno  scoperti  per  rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, l'Accademia  aeronautica  avra'
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di  idonei  al  corso
secondo l'ordine delle  rispettive  graduatorie  di  merito  fino  al
settimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.

Art. 17 Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati

				Art. 17 
 
         Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare o ente dalla stessa  delegato  alla  gestione  del  concorso
provvedera' a chiedere alle amministrazioni  pubbliche  e  agli  enti
competenti  la  conferma  di  quanto  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione  al  concorso  e   nelle   dichiarazioni   sostitutive
eventualmente sottoscritte dai vincitori del  concorso  medesimo,  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  se  dal  controllo  di  cui  al
precedente comma  emerge  la  non  veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento  nell'Aeronautica  militare
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  Corpo
armato dello Stato.

Art. 18 Esclusioni

				Art. 18 
 
                             Esclusioni 
 
    1. I concorrenti che risultano in difetto anche di  uno  soltanto
dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso allievi  ufficiali
piloti di complemento dell'Aeronautica militare e  allievi  ufficiali
in ferma prefissata dell'Aeronautica  militare  saranno  esclusi  con
provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare. 
    2.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a ufficiale  in  ferma  prefissata,  se  il  difetto  dei  prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.

Art. 19 Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento

				Art. 19 
 
   Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento 
 
    1. I sottotenenti piloti di complemento, dopo aver  maturato  due
anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per  l'avanzamento  e,
se idonei, promossi al grado di tenente ai sensi dell'art.  1243  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse. 
    2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della
ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi
dell'art. 1797 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  citato
nelle premesse. 
    3. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma  dodecennale,  se
in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  potranno   partecipare   a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in
servizio permanente effettivo ai  sensi  dell'art.  667  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.

Art. 20 Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata

				Art. 20 
 
    Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata 
 
    1. I  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  dei  ruoli
speciali  delle  armi  dell'Aeronautica,  dei   corpi   e   categorie
dell'Aeronautica  militare  sono  valutati   per   l'avanzamento   ad
anzianita' al grado superiore  al  compimento  del  secondo  anno  di
permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza. 
    2. Gli ufficiali in  ferma  prefissata  possono  partecipare,  in
relazione al titolo di studio posseduto e se  sono  in  possesso  dei
requisiti  indicati  dal  relativo  bando,   ai   concorsi   per   il
reclutamento di: 
      a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce  titolo  valutabile  ai  fini  della   formazione   delle
graduatorie di merito.

Art. 21 Disposizioni per i militari

				Art. 21 
 
                     Disposizioni per i militari 
 
    1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei  corsi  presso  le
accademie, i concorrenti gia'  alle  armi  e  quelli  richiamati  dal
congedo, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  933  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a  cura
della  Direzione  generale  per  il  personale  militare,  ai   sensi
dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4  del
suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  La  cancellazione
avra' effetto dalla data di ammissione  in  qualita'  di  allievo  ai
corsi regolari. A tal fine, gli Istituti forniranno, al  termine  dei
ripianamenti, alle competenti divisioni della Direzione generale  per
il personale militare gli elenchi dettagliati  dei  concorrenti  gia'
alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al  corso.  Agli
allievi  provenienti  dagli  ufficiali,  dai  sottufficiali   e   dai
volontari in servizio permanente  espulsi  o  dimessi  dai  corsi  si
applicheranno le disposizioni di cui al combinato disposto degli art.
868, 961 e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. I comandi di reparto/ente presso i quali prestano  servizio  i
concorrenti alle  armi  risultati  vincitori  del  concorso  dovranno
trasmettere, entro quindici giorni dalla  richiesta  da  parte  degli
enti  competenti,  la  copia  resa  conforme  secondo  le   modalita'
stabilite  dalla  legge  dello  stato  di  servizio  o   del   foglio
matricolare  e  tutti  i  documenti  personali  aggiornati  di   ogni
variazione, compresa quella  relativa  all'ammissione  in  Accademia,
senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti  il
trattamento economico.

Art. 22 Trattamento dei dati personali

				Art. 22 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti  e-mail:  rpd@difesa.it  -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c)    la    finalita'    del    trattamento    e'    costituita
dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio  e  trova  la  sua
base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, con  particolare  riferimento
agli articoli da 1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
autorita' di controllo, con sede in  piazza  Venezia  n.  11 -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 17 novembre 2022  
 
                                     Il direttore generale: Vittiglio

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    ATTO DI ASSENSO
    PER L'ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)

    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

  1. 	Allegato B 

    CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA

    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

  1. 	Allegato B1 

    MODULO DI DELEGA CONSENSO ALL'ALTRO GENITORE.

    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

  1. 	Allegato C 

    INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

  1. 	Allegato D 

    PROTOCOLLO DIAGNOSTICO


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

  1. 	Allegato E 

    DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7

  1. 	Allegato F 

    ACCERTAMENTI ATTITUDINALI


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 8

  1. 	Allegato G 

    TIROCINIO PSICOATTITUDINALE E COMPORTAMENTALE


    Parte di provvedimento in formato grafico

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