PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei. (21E13576)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 07-12-2021

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei. (21E13576)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • Data: 07-12-2021
  • Scadenza: 28-12-2021

Art. 1 Posti a concorso

IL PRESIDENTE 
             della Scuola nazionale dell'amministrazione 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato"; 
    Visto il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche", e in particolare  l'art.  28  concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, "Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi"; 
    Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, con legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  recante  "Misure
urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia",   e   in
particolare l'art. 24, comma 5 e seguenti, per il quale "Al  fine  di
reclutare personale dotato di  specifiche  professionalita'  tecniche
nei settori  della  tutela  e  della  valorizzazione  del  patrimonio
culturale e del  paesaggio,  l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale
tecnica, nel Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il
turismo avviene anche  per  corso-concorso  selettivo  di  formazione
bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che  si  avvale,
mediante  apposita  convenzione,  della  Scuola  dei  beni  e   delle
attivita'  culturali,  per  gli   aspetti   relativi   alle   materie
specialistiche, nonche' per i profili organizzativi e  logistici  del
concorso e del corso-concorso"; 
    Visto  il  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,  recante:
"Proroga  di   termini   previsti   da   disposizioni   legislative",
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e
in particolare l'art. 5, ai sensi del quale la  "Scuola  dei  beni  e
delle attivita' culturali" subentra in  tutti  i  rapporti  giuridici
alla Fondazione per gli studi universitari e di  perfezionamento  sul
turismo di cui all'art. 67 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    Visto lo  statuto  della  Fondazione  scuola  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e in particolare l'art. 2, comma 3, ai sensi  del
quale la Scuola opera, tra l'altro, come istituto di alta formazione,
attraverso un  corso  di  perfezionamento  internazionale  denominato
"Scuola  del  patrimonio",  al  fine  di  sviluppare  le   competenze
necessarie  alla  direzione  di  strutture  operanti  nella   tutela,
gestione, valorizzazione e promozione  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, "Regolamento recante riordino del sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135"; 
    Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009,  n.  178,  recante
"Riorganizzazione   della    Scuola    superiore    della    pubblica
amministrazione (SSPA) a norma dell'art. 24  della  legge  18  giugno
2009, n. 69", e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera a) ai sensi
del quale  la  SNA  svolge  "attivita'  di  formazione,  selezione  e
reclutamento dei dirigenti e funzionari  dello  Stato  in  base  alla
legislazione vigente"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche",  e  in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  "Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, "Regolamento recante l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi"; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  "Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  "Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo", e in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili"; 
    Vista la circolare del 24 luglio 1999 n. 6 del Dipartimento della
funzione pubblica "Applicazione dell'art. 20 della legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici"; 
    Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 "Misure  urgenti  per
il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della  giustizia",
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ed  in
particolare  l'art.  3,  comma  4-bis  introdotto  dalla   legge   di
conversione; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  "Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  "Codice  in
materia di protezione dei dati personali" come modificato dal decreto
legislativo  18  agosto  2018,  n.  101  recante  "Disposizioni   per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  "Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, "Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, "Regolamento concernente  il  riconoscimento  dei  titoli  di
studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n.
148"; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  "Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato",  ed  in
particolare l'art. 4, comma 45; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, "Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo"; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  "Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n, 98, "Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia"; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la convenzione stipulata in data 16 novembre  2020  tra  la
SNA e la Fondazione scuola dei beni e delle attivita'  culturali  che
disciplina  la  definizione  delle  modalita'  di  organizzazione   e
svolgimento del concorso e del corso-concorso selettivo di formazione
previsto, a decorrere dal 2020, dall'art. 24 del decreto-legge n. 104
del 2020, per  l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale  tecnica  nel
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo  nel
rispetto delle competenze della SNA e della Scuola; 
    Vista la nota del Segretariato generale  MiBACT  del  26  gennaio
2021, con la quale sono stati individuati la tipologia  e  il  numero
delle posizioni da bandire; 
    Visto il parere del  Consiglio  universitario  nazionale  del  15
aprile 2021  sulla  congruita'  delle  classi  di  laurea  magistrale
indicate per ciascuna figura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  per  l'ammissione
di settentacinque allievi al corso-concorso selettivo  di  formazione
per il reclutamento di cinquanta  dirigenti  di  seconda  fascia  del
Ministero della cultura per le seguenti professionalita': 
      Area A - Archivi e biblioteche: ventiquattro allievi ammessi al
corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di  sedici
dirigenti di seconda fascia; 
      Area B - Soprintendenze archeologia, belle  arti  e  paesaggio:
trentasei allievi ammessi al corso-concorso selettivo  di  formazione
per il reclutamento di ventiquattro dirigenti di seconda fascia; 
      Area C - Musei:  quindici  allievi  ammessi  al  corso-concorso
selettivo di  formazione  per  il  reclutamento  dieci  dirigenti  di
seconda fascia.

Art. 2 Collaborazione con la Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali

				Art. 2 
 
Collaborazione con la Fondazione scuola dei beni  e  delle  attivita'
                              culturali 
 
    1. Per gli aspetti relativi alle materie specialistiche,  nonche'
per  i  profili  organizzativi  e  logistici  del  concorso   e   del
corso-concorso, la Scuola nazionale  dell'amministrazione  (d'ora  in
avanti SNA), ai sensi dell'art. 24, comma  5,  del  decreto-legge  n.
104/2020 convertito con modificazioni dalla  legge  n.  126/2020,  si
avvale, mediante apposita convenzione, della  Fondazione  scuola  dei
beni e delle attivita' culturali.

Art. 3 Requisiti di ammissione

				Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
requisiti di seguito indicati. 
a) Titolo di studio: 
1) Area A - Archivi e biblioteche. 
    E' richiesto il possesso dei  requisiti  previsti  da  una  delle
seguenti alternative A) o B): 
      alternativa A): 
        1.1.1 laurea magistrale  in  archivistica  e  biblioteconomia
(LM-5) ovvero laurea specialistica o diploma  di  laurea,  conseguito
secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,  equiparati   dal   decreto
ministeriale 9 luglio 2009 alla laurea magistrale in  archivistica  e
biblioteconomia (LM-5)  ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi
pubblici, ovvero titolo di studio equivalente  o  equipollente  anche
conseguito all'estero; 
    e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti: 
        1.1.2a) dottorato  di  ricerca,  o  master  universitario  di
secondo  livello  (120  CFU  conseguiti  al  termine  di  un   master
universitario di secondo livello di durata biennale o di  due  master
universitari di secondo livello di  durata  annuale),  o  diploma  di
specializzazione conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
27 aprile  2018,  n.  80,  ovvero  titolo  di  studio  equivalente  o
equipollente anche conseguito all'estero; 
    oppure, 
        1.1.2b)   se   dipendente   di    ruolo    delle    pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito
dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la  presentazione  delle
domande di ammissione al concorso: cinque anni di  servizio  maturati
nelle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  svolti  in  posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto  il  possesso  della
laurea; 
      alternativa B): 
        1.2.1 laurea specialistica o magistrale,  ovvero  diploma  di
laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento  didattico  previgente  al
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,  n.  509,  ovvero
titolo  di  studio  equivalente  o  equipollente   anche   conseguito
all'estero; 
      e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti: 
        1.2.2a)  dottorato  di  ricerca  o  master  universitario  di
secondo  livello  (120  CFU  conseguiti  al  termine  di  un   master
universitario di secondo livello di durata biennale o di  due  master
universitari  di  secondo  livello  di  durata  annuale)  in  materie
attinenti   all'archivistica,   alla   biblioteconomia,    ai    beni
archivistici e librari, ovvero diploma di specializzazione conseguito
presso le scuole di specializzazione in beni archivistici e  librari,
ovvero diploma rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e
diplomatica istituite presso gli Archivi  di  Stato,  ovvero  diploma
rilasciato  dalla  Scuola  Vaticana  di  paleografia,  diplomatica  e
archivistica  al  termine  del   corso   biennale   di   paleografia,
diplomatica  e  archivistica  o  al  termine  del  corso  annuale  di
archivistica o  dalla  Scuola  Vaticana  di  biblioteconomia,  ovvero
titolo  di  studio  equivalente  o  equipollente   anche   conseguito
all'estero; 
      oppure, 
        1.2.2b)   se   dipendente   di    ruolo    delle    pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito
dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la  presentazione  delle
domande di ammissione al concorso: cinque anni di  servizio  maturati
nelle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  svolti  in  posizioni
funzionali attinenti all'ambito dei beni archivistici e  librari  per
l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il  possesso   della   laurea.
L'attinenza delle mansioni in concreto  svolte  all'ambito  dei  beni
archivistici  e  librari  deve   essere   comprovabile   con   idonea
documentazione (contratto di lavoro, ordini di servizio, etc.). 
2) Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. 
    E' richiesto il possesso dei  requisiti  previsti  da  una  delle
seguenti alternative A) o B): 
      alternativa A): 
        2.1.1. laurea magistrale appartenente a  una  delle  seguenti
classi: 
          LM-1 - Antropologia culturale ed etnologia; 
          LM-2 - Archeologia; 
          LM-3 - Architettura del paesaggio; 
          LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura; 
          LM-48   -   Pianificazione   territoriale   urbanistica   e
ambientale; 
          LM-89 - Storia dell'arte; 
          LM-10 - Conservazione dei beni architettonici e ambientali; 
          LM-11 - Scienze per la conservazione dei beni culturali; 
          LMR-02 - Conservazione e restauro dei beni culturali, 
      ovvero laurea specialistica o  diploma  di  laurea,  conseguito
secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,  equiparati   dal   decreto
ministeriale 9 luglio 2009 alle lauree magistrali sopra  elencate  ai
fini  della  partecipazione  ai  concorsi  pubblici,  ovvero  diploma
rilasciato dalle scuole di alta formazione e di studio  dell'Istituto
centrale per il restauro,  dell'Opificio  delle  pietre  dure,  della
Scuola per  il  restauro  del  mosaico  di  Ravenna  e  dell'Istituto
centrale per la patologia del libro equiparato al diploma  di  laurea
magistrale a  ciclo  unico  in  Conservazione  e  restauro  dei  beni
culturali (LMR-02) dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017,  ovvero
titolo  di  studio  equivalente  o  equipollente   anche   conseguito
all'estero; 
      e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti: 
        2.1.2a) dottorato  di  ricerca,  o  master  universitario  di
secondo  livello  (120  CFU  conseguiti  al  termine  di  un   master
universitario di secondo livello di durata biennale o di  due  master
universitari di secondo livello di  durata  annuale),  o  diploma  di
specializzazione conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
27  aprile  2018  n.  80,  ovvero  titolo  di  studio  equivalente  o
equipollente anche conseguito all'estero; 
      oppure: 
        2.1.2b)   se   dipendente   di    ruolo    delle    pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito
dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la  presentazione  delle
domande di ammissione al concorso: cinque anni di  servizio  maturati
nelle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  svolti  in  posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto  il  possesso  della
laurea; 
      alternativa B): 
        2.2.1. laurea specialistica o magistrale, ovvero  diploma  di
laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento  didattico  previgente  al
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,  n.  509,  ovvero
titolo  di  studio  equivalente  o  equipollente   anche   conseguito
all'estero; 
      e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti: 
        2.2.2a)  dottorato  di  ricerca  o  master  universitario  di
secondo  livello  (120  CFU  conseguiti  al  termine  di  un   master
universitario di secondo livello di durata biennale o di  due  master
universitari  di  secondo  livello  di  durata  annuale)  in  materie
attinenti al patrimonio culturale, ovvero diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione  di  cui  al  decreto
ministeriale  31  gennaio  2006  n.  147,  ovvero  titolo  di  studio
equivalente o equipollente anche conseguito all'estero; 
      oppure, 
        2.2.2b)   se   dipendente   di    ruolo    delle    pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito
dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la  presentazione  delle
domande di ammissione al concorso: cinque anni di  servizio  maturati
nelle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  svolti  in  posizioni
funzionali  attinenti  all'ambito  del   patrimonio   culturale   per
l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il  possesso   della   laurea.
L'attinenza  delle  mansioni  in  concreto  svolte   all'ambito   del
patrimonio   culturale   deve   essere   comprovabile   con    idonea
documentazione (contratto di lavoro, ordini di servizio, etc.). 
3) Area C - Musei. 
    E' richiesto il possesso dei  requisiti  previsti  da  una  delle
seguenti alternative A) o B): 
      alternativa A): 
        3.1.1. laurea magistrale appartenente a  una  delle  seguenti
classi: 
          LM-1 - Antropologia culturale ed etnologia; 
          LM-2 - Archeologia; 
          LM-3 - Architettura del paesaggio; 
          LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura; 
          LM-76 - Scienze economiche per l'ambiente e la cultura; 
          LM-89 - Storia dell'arte, 
      ovvero laurea specialistica o  diploma  di  laurea,  conseguito
secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,  equiparati   dal   decreto
ministeriale 9 luglio 2009 alle lauree magistrali sopra  elencate  ai
fini della partecipazione ai  concorsi  pubblici,  ovvero  titolo  di
studio equivalente o equipollente anche conseguito all'estero; 
      e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti: 
        3.1.2a) dottorato  di  ricerca,  o  master  universitario  di
secondo  livello  (120  CFU  conseguiti  al  termine  di  un   master
universitario di secondo livello di durata biennale o di  due  master
universitari di secondo livello di  durata  annuale),  o  diploma  di
specializzazione conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
27 aprile  2018,  n.  80,  ovvero  titolo  di  studio  equivalente  o
equipollente anche conseguito all'estero; 
      oppure, 
        3.1.2b)   se   dipendente   di    ruolo    delle    pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito
dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la  presentazione  delle
domande di ammissione al concorso: cinque anni di  servizio  maturati
nelle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  svolti  in  posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto  il  possesso  della
laurea; 
      alternativa B): 
        3.2.1. laurea specialistica o magistrale, ovvero  diploma  di
laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento  didattico  previgente  al
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,  n.  509,  ovvero
titolo  di  studio  equivalente  o  equipollente   anche   conseguito
all'estero; 
      e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti: 
        3.2.2a)  dottorato  di  ricerca  o  master  universitario  di
secondo  livello  (120  CFU  conseguiti  al  termine  di  un   master
universitario di secondo livello di durata biennale o di  due  master
universitari  di  secondo  livello  di  durata  annuale)  in  materie
attinenti al patrimonio culturale, ovvero diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione  di  cui  al  decreto
ministeriale 31  gennaio  2006,  n.  147,  ovvero  titolo  di  studio
equivalente o equipollente conseguito all'estero; 
      oppure, 
        3.2.2b)   se   dipendente   di    ruolo    delle    pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito
dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la  presentazione  delle
domande di ammissione al concorso: cinque anni di  servizio  maturati
nelle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  svolti  in  posizioni
funzionali  attinenti  all'ambito  del   patrimonio   culturale   per
l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il  possesso   della   laurea.
L'attinenza  delle  mansioni  in  concreto  svolte   all'ambito   del
patrimonio   culturale   deve   essere   comprovabile   con    idonea
documentazione (contratto di lavoro, ordini di servizio, etc.). 
b) Cittadinanza italiana. 
c)  Idoneita'  fisica  alla  frequenza  del  corso-concorso  e   allo
svolgimento delle  funzioni  proprie  del  dirigente.  La  Fondazione
scuola dei beni e delle attivita' culturali si riserva la facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del  concorso  in
base alla normativa vigente. 
d) Godimento dei diritti civili  e  politici.  Non  sono  ammessi  al
concorso coloro  che  sono  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo,  nonche'  coloro  che  sono  stati  destituiti  o  dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento o decaduti  dall'impiego  statale  ai  sensi
dell'art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  o
licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa  o  delle
disposizioni  contrattuali  disciplinanti  la  materia,  o  per  aver
conseguito l'impiego  o  sottoscritto  il  contratto  individuale  di
lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con  mezzi
fraudolenti. 
    2. I titoli di studio di cui al  comma  1  conseguiti  all'estero
presso  universita'  e  istituti  di  istruzione  universitaria  sono
considerati validi per l'ammissione al concorso  se  sono  dichiarati
equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo  la
normativa vigente. 
    3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall'art. 4,  comma  2,  del  presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    4. Non sono ammessi al concorso i  dipendenti  della  SNA,  della
Fondazione  scuola  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
Ministero della cultura che abbiano avuto responsabilita'  diretta  o
abbiano  comunque   partecipato   alle   attivita'   preparatorie   o
all'organizzazione della presente procedura. 
    5. La verifica in ordine a quanto previsto dai  commi  precedenti
e' effettuata dalla Fondazione scuola  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali che, per difetto dei requisiti, puo' disporre in  qualsiasi
momento l'esclusione del candidato  dal  concorso  con  provvedimento
motivato.

Art. 4 Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso

				Art. 4 
 
     Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso 
 
    1. Il presente bando viene pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". E'
altresi' disponibile tramite apposito  link  sui  siti  istituzionali
della SNA, del Ministero della cultura, della Fondazione  scuola  dei
beni e delle attivita' culturali. 
    2. La domanda di ammissione al concorso  deve  essere  presentata
esclusivamente   per   via   telematica   attraverso    il    portale
https://candidatureconcorsi.it utilizzando  il  sistema  pubblico  di
identita' digitale (SPID), compilando l'apposito modulo  elettronico,
previa registrazione del candidato. Il candidato puo' presentare  una
sola domanda di partecipazione al corso-concorso, scegliendo una  tra
le tre aree di cui all'art. 1 del presente bando e nella domanda deve
essere specificata l'area per la quale  intende  concorrere.  Per  la
partecipazione al concorso, il candidato deve essere in  possesso  di
un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui  intestato.
La registrazione, la compilazione e  l'invio  on-line  della  domanda
devono essere completati entro il ventunesimo giorno, decorrente  dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami". Qualora  il  termine  di  scadenza  per  l'invio
on-line della domanda cada in un giorno  festivo,  il  termine  sara'
prorogato al primo giorno  successivo  non  festivo.  Sono  accettate
esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate  entro  le  ore
23,59,59 di detto termine. La data di presentazione della domanda  di
partecipazione   al   concorso   e'   certificata   dall'applicazione
informatica presente sul portale che, allo scadere del termine  utile
per la presentazione, non consente piu'  l'accesso  e  l'invio  della
domanda. Il sistema rilascia la ricevuta di  avvenuta  iscrizione  al
concorso  che  il  candidato  deve  stampare  e  presentare  all'atto
dell'identificazione il giorno della prova preselettiva o della prova
scritta  ove  la  preselezione  non  abbia  luogo.  Ai   fini   della
partecipazione al concorso, in caso di piu' invii,  si  terra'  conto
unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. 
    3.  Nell'apposito  modulo  elettronico  di  presentazione   della
domanda,   il   candidato   deve   dichiarare,   sotto   la   propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome, il nome e il codice fiscale; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) di essere cittadino italiano; 
      d) il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice  di
avviamento postale), con l'impegno di far  conoscere  tempestivamente
le eventuali variazioni; 
      e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  oppure  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      f) di essere in possesso del titolo  o  dei  titoli  di  studio
previsti per ciascuna area dall'art. 3,  comma  1,  lettera  a),  del
presente bando; per  ciascun  titolo  dichiarato  il  candidato  deve
indicare l'universita' o l'istituzione che lo ha rilasciato e la data
del conseguimento, e le altre eventuali informazioni utili a valutare
l'attinenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera  a),  punti  1.2.2a),
2.2.2a),  3.2.2a);  se  il  titolo  di  studio  e'  stato  conseguito
all'estero, il candidato deve indicare gli estremi del  provvedimento
con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto  equipollente  al
corrispondente titolo italiano; qualora il candidato non  sia  ancora
in possesso della dichiarazione di  equipollenza/equivalenza,  dovra'
comunicare nella domanda di partecipazione al  concorso  la  data  di
presentazione  della  richiesta  alla  competente  autorita',   fermo
restando che  il  provvedimento  di  equipollenza/equivalenza  dovra'
essere  trasmesso  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it ai fini dell'inserimento in
graduatoria  e  dell'assunzione  dopo  il  superamento  di   concorso
pubblico; 
      g) di essere/non essere  dipendente  di  ruolo  della  pubblica
amministrazione e, in particolare del Ministero della cultura; 
      h) ove applicabile  ai  fini  del  possesso  dei  requisiti  di
ammissione, il candidato che sia dipendente di ruolo delle  pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito
dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la  presentazione  delle
domande di ammissione al concorso dichiara il possesso dei  requisiti
previsti all'art. 3; 
      i)  di   essere   fisicamente   idoneo   alla   frequenza   del
corso-concorso  e  allo  svolgimento  delle  funzioni   proprie   del
dirigente; 
      l) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono  stati
concessi   amnistia,   indulto,   condono   o   perdono   giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione)
e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero; 
      m) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico
ai sensi della normativa e delle disposizioni  contrattuali  vigenti,
di  non  aver  conseguito  l'impiego  o  sottoscritto  il   contratto
individuale di lavoro  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o,
comunque, con mezzi fraudolenti; in caso contrario il candidato  deve
indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; 
      n) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito, danno luogo a preferenza; in materia di titoli  di
preferenza si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art.  3,
comma 7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come  modificato
dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191,  e  di  cui
all'art. 73, comma 14, del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito con modificazioni dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98  e
dall'art. 16-octies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.  I
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del  termine  di
presentazione della domanda; 
      o) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico,  il  recapito  di  posta  elettronica  certificata
presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al  concorso,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
variazioni; 
      p) di  essere  portatore/portatrice  di  handicap  e  di  avere
necessita', ai sensi della legge n. 104/1992,  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi per lo  svolgimento  delle  prove  concorsuali;  e'  fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c) del presente bando. 
    La documentazione inerente alla condizione di handicap rilasciata
dalla competente commissione medica dovra' essere trasmessa  a  mezzo
posta         elettronica          certificata          all'indirizzo
corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it entro il termine  di  venti
giorni successivi alla data di  scadenza  della  presentazione  delle
domande di partecipazione  al  concorso,  unitamente  alla  specifica
autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  sensibili.   Gli   ausili
richiesti dovranno essere specificati nella domanda; 
      q) di aver diritto ad essere esonerato dal sostenere  la  prova
preselettiva (art. 20, comma 2-bis, legge n. 104/1992), eventualmente
prevista, stante  il  riconoscimento  dello  stato  di  portatore  di
handicap e  di  una  percentuale  di  invalidita'  pari  o  superiore
all'ottanta  per  cento;  e'  fatto  comunque  salvo   il   requisito
dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  c)  del
presente bando. 
    La documentazione  inerente  al  riconoscimento  dello  stato  di
handicap e di un grado di invalidita' uguale o superiore  all'ottanta
per cento, rilasciata dalle competenti  commissioni  mediche,  dovra'
essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata  all'indirizzo
corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it entro il termine  di  venti
giorni successivi alla data di  scadenza  della  presentazione  delle
domande di partecipazione  al  concorso,  unitamente  alla  specifica
autorizzazione al trattamento dei dati sensibili; 
      r) di  aver  versato  il  contributo  di  segreteria  stabilito
dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00
euro secondo le modalita' indicate nel portale per  la  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso; 
      s) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al regolamento  europeo  (UE)  n.
2016/679, del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  del
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
    4. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente bando. 
    5. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute  dalla  prova
preselettiva di cui al successivo art. 6, la  Fondazione  scuola  dei
beni e delle attivita' culturali verifica la validita' delle  domande
solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai  candidati
ammessi, per punteggio, alla successiva  prova  scritta.  La  mancata
esclusione dalla prova preselettiva non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana  le
irregolarita' della domanda stessa. 
    6. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445  le  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di
ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento  della  prima
delle prove scritte di cui all'art. 7 del presente bando,  e  avranno
valore  di  autocertificazione;  nel  caso  di  falsita'  in  atti  e
dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto n. 445/2000. 
    7. La Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali  non
e'  responsabile  in  caso  di   smarrimento   delle   comunicazioni,
dipendente da  inesatte  o  incomplete  dichiarazioni  da  parte  del
candidato circa il proprio recapito,  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello  indicato
nella domanda o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Ministro della cultura di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione ai sensi dell'art. 24, comma 7 del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
    2.  La  commissione  esaminatrice  puo'  essere   articolata   in
sottocommissioni ai sensi dell'art 10, comma 6 del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44 convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Art. 6 Prova preselettiva

				Art. 6 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. Nel caso in cui il numero di  domande  di  partecipazione  sia
pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si
svolge, presso sedi decentrate o con modalita' da  remoto  attraverso
l'utilizzo  di  strumenti   informatici   e   digitali,   una   prova
preselettiva per determinare l'ammissione dei  candidati  alle  prove
scritte. 
    2. Con avviso da pubblicarsi  in  data  11  febbraio  2022  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami" - n. 12 dell'11 febbraio 2022 ,  e'  data  notizia
riguardante la pubblicazione del calendario e le sedi di  svolgimento
dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. I  candidati  che  non  ricevono  dalla
Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali  comunicazione
di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto  avviso,
muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento  in  corso  di
validita': carta di identita', passaporto, patente di guida,  patente
nautica,  libretto  di  pensione,  patentino  di  abilitazione   alla
conduzione  di   impianti   termici,   porto   d'armi,   tessera   di
riconoscimento, purche' munita di fotografia e di timbro o  di  altra
segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello  Stato.
L'avviso e' pubblicato almeno quindici giorni  prima  della  data  di
svolgimento della prova. 
    3. La mancata presentazione nel  giorno,  ora  e  sedi  stabiliti
comporta l'esclusione dal concorso. 
    4. Il candidato, portatore di handicap ed affetto da  invalidita'
uguale o superiore all'ottanta per cento non e' tenuto a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista. 
    5. La prova preselettiva consiste in un test composto da sessanta
quesiti a risposta multipla comprendenti: 
      quesiti tecnici di ruolo, differenziati per ciascuna delle  tre
aree del  corso-concorso,  sui  seguenti  temi:  principi,  storia  e
politiche  della  tutela  e  della  valorizzazione   del   patrimonio
culturale  di  settore,  anche  in   riferimento   alle   convenzioni
internazionali; organizzazione e processi di  lavoro  caratterizzanti
degli istituti di settore;  principi  e  contesti  operativi  per  la
ricerca, la formazione e  l'educazione  al  patrimonio  culturale  di
settore (14); 
      quesiti di logica (10); 
      quesiti di diritto amministrativo (5); 
      quesiti di diritto del patrimonio culturale (5); 
      quesiti di diritto dell'Unione europea (2); 
      quesiti di diritto privato (4); 
      quesiti di economia delle amministrazioni pubbliche (5); 
      quesiti di management pubblico (6); 
      quesiti   di    trasformazione    digitale    della    pubblica
amministrazione (4); 
      quesiti di lingua inglese - livello B2 QCER (5). 
    6. Sono ammessi alle prove scritte: 
      per l'Area A - Archivi e biblioteche: i candidati  classificati
nella   graduatoria   relativa   alla   medesima   area   entro    il
centoquarantaquattresimo posto (corrispondente a sei volte il  numero
degli allievi ammessi al corso-concorso per l'Area A) e  i  candidati
che riportano  lo  stesso  punteggio  del  candidato  collocatosi  al
centoquarantaquattresimo posto; 
      per  l'Area  B  -  Soprintendenze  archeologia,  belle  arti  e
paesaggio: i candidati classificati nella graduatoria  relativa  alla
medesima area entro il duecentosedicesimo posto (corrispondente a sei
volte il numero degli allievi ammessi al corso-concorso per l'Area B)
e i  candidati  che  riportano  lo  stesso  punteggio  del  candidato
collocatosi al duecentosedicesimo posto; 
      per  l'Area  C  -  Musei:  i   candidati   classificati   nella
graduatoria relativa alla medesima area entro  il  novantesimo  posto
(corrispondente a sei  volte  il  numero  degli  allievi  ammessi  al
corso-concorso per l'Area C) e i candidati che  riportano  lo  stesso
punteggio del candidato collocatosi al novantesimo posto. 
    7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del punteggio finale di merito. 
    8.  Nell'avviso  di  cui  al  comma  2  sono  fornite   ulteriori
istruzioni  circa   le   modalita'   di   svolgimento   della   prova
preselettiva. Nel medesimo avviso  sono  determinati  i  punteggi  da
attribuire alle  risposte  fornite  dai  candidati  in  relazione  ai
quesiti  somministrati,  incluso  l'eventuale  punteggio  minimo   da
ottenere, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, nell'ambito dei
quattordici quesiti tecnici di ruolo. 
    9.  Durante  la  prova  preselettiva,  i  candidati  non  possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti, libri, codici, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
telefoni  cellulari  e   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono  comunicare
tra  di  loro.  In  caso  di  violazione  di  tali  disposizioni   la
commissione esaminatrice e/o  il  comitato  di  vigilanza  deliberano
l'immediata esclusione dal concorso. 
    10. Al termine della correzione  di  tutti  i  test,  svolta  con
l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata  la  graduatoria
dei candidati. 
    11. L'elenco dei  candidati  ammessi  alle  prove  scritte  e  il
relativo     calendario     sono     pubblicati      sul      portale
https://candidatureconcorsi.it 
    12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude  alla
Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali l'adozione  di
provvedimenti di esclusione dal concorso a  seguito  di  accertamenti
esperibili  in  qualunque   momento   della   procedura   concorsuale
relativamente al possesso dei  requisiti  per  la  partecipazione  al
concorso.

Art. 7 Prove d'esame

				Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale.

Art. 8 Prove scritte

				Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    1. La prima prova scritta, comune alle tre  aree,  e'  diretta  a
verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle  materie
giuridiche  ed  economiche  applicate   all'ambito   del   patrimonio
culturale (diritto costituzionale,  diritto  amministrativo,  diritto
del  patrimonio  culturale,  diritto  dell'Unione  europea,  economia
politica,  politica   economica,   economia   delle   amministrazioni
pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pubbliche)  e
alle relative procedure, l'attitudine al ragionamento  giuridico,  la
capacita' di impostare analisi critiche di problemi  complessi  e  la
capacita' di sintesi nel proporre soluzioni argomentate,  sulla  base
di un dossier distribuito ai candidati. Il dossier contiene documenti
in lingua italiana e in lingua inglese e potrebbe riferirsi a casi di
studio; la traccia prevede anche una specifica  domanda  a  cui  deve
essere fornita risposta in lingua inglese (livello atteso  B2  QCER).
E'  facolta'  della  commissione  definire  le   dimensioni   massime
dell'elaborato. 
    2. La seconda prova scritta e' volta a verificare le conoscenze e
le competenze dei candidati negli ambiti che caratterizzano  ciascuna
delle tre aree  e  la  loro  capacita'  di  formulare  valutazioni  e
proposte argomentate, in un'ottica di  raggiungimento  dei  risultati
complessivi, in  relazione  a  problemi  e  processi  attinenti  alle
attivita' proprie  di  ciascuna  delle  tre  aree,  come  di  seguito
specificato: 
      Area  A  -  Archivi  e  biblioteche:  tutela,  conservazione  e
valorizzazione,  anche  al  fine  della   pubblica   fruizione,   del
patrimonio bibliografico, dei beni librari e dei  beni  archivistici,
nonche' degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato; 
      Area B - Soprintendenze archeologia, belle  arti  e  paesaggio:
tutela e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione,  dei
beni  di  interesse  archeologico,  dei  beni   storici,   artistici,
demoetnoantropologici,  sia  materiali  che  immateriali,  dei   beni
architettonici e del paesaggio; 
      Area C - Musei: tutela e valorizzazione, anche  al  fine  della
pubblica fruizione, di musei, parchi archeologici, aree archeologiche
e altri luoghi della cultura. 
    La prova consiste nella redazione di un elaborato, sulla base  di
un dossier distribuito ai candidati. Il dossier contiene documenti in
lingua italiana e in lingua inglese e la traccia  prevede  anche  una
specifica domanda a  cui  deve  essere  fornita  risposta  in  lingua
inglese (livello atteso  B2  QCER).  E'  facolta'  della  commissione
definire le dimensioni massime dell'elaborato. 
    3. Le prove scritte si  svolgono  anche  mediante  l'utilizzo  di
strumentazione e procedure informatiche e possono tenersi anche nella
medesima data e in sedi decentrate,  tenendo  conto  di  esigenze  di
tutela  della  salute,  fermo  restando  la  contemporaneita'   dello
svolgimento per tutti i candidati ammessi. Il calendario delle  prove
e' reso noto con il medesimo avviso di  cui  all'art.  6,  comma  11,
recante l'elenco dei nominativi dei candidati che hanno  superato  la
prova preselettiva.  Il  calendario  e'  pubblicato  almeno  quindici
giorni prima della data di inizio delle prove scritte e ha valore  di
notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alle prove  scritte
sono  tenuti  a  presentarsi  muniti  di   uno   dei   documenti   di
riconoscimento in corso di validita' indicati all'art.  6,  comma  2,
del presente bando. La mancata presentazione nel giorno, ora  e  sede
stabiliti  per  ciascuna  prova  scritta  comporta  l'esclusione  dal
concorso. 
    4. I candidati non possono introdurre nella sede di  esame  testi
di legge, carta da  scrivere,  appunti  manoscritti,  libri,  codici,
pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi  mobili  idonei
alla  memorizzazione  o  alla  trasmissione  di  dati,  ne'   possono
comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione  esaminatrice  o  il  comitato  di  vigilanza  deliberano
l'immediata esclusione dal concorso. 
    5. La commissione esaminatrice e  le  sottocommissioni  procedono
alla valutazione delle prove scritte anche mediante sedute svolte  in
modalita' telematica, secondo procedure che garantiscano principi  di
anonimato nella correzione delle prove  nonche'  la  sicurezza  e  la
tracciabilita' delle comunicazioni. 
    6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla  prova  orale  i
candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi  in
ciascuna prova scritta. 
    7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo messaggio di posta elettronica certificata con  l'indicazione
delle votazioni riportate in ciascuna delle prove  scritte.  L'avviso
per la presentazione alla prova  orale  e'  recapitato  ai  candidati
almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.

Art. 9 Prova orale

				Art. 9 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale puo' essere svolta anche in  videoconferenza  e
consiste in un colloquio diretto ad accertare nel candidato: 
      a) il possesso di adeguate conoscenze nelle discipline indicate
nell'art. 8 del bando e afferenti all'area professionale prescelta; 
      b) il possesso di adeguate conoscenze  in  tema  di  tecnologie
digitali,   competenze   in   ordine   all'uso    delle    tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  ai  fini   gestionali   e
competenze  digitali  volte  a  favorire  processi   di   innovazione
amministrativa  e   di   trasformazione   digitale   della   pubblica
amministrazione; 
      c) le capacita'  organizzative  e  manageriali  in  rapporto  a
specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale. 
    2. La verifica della  conoscenza  della  lingua  inglese  avviene
attraverso una conversazione che ne accerti il livello (B2 QCER). 
    3. I candidati sostengono la prova orale dopo  aver  esibito  uno
dei documenti  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'  indicati
all'art. 6, comma 2, del presente bando. 
    4.  Superano  la  prova  orale  i  candidati  che  conseguono  un
punteggio di almeno settanta centesimi. 
    5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della commissione  esaminatrice,  e'  affisso  nella  sede
d'esame se l'esame si  svolge  in  presenza  o  e'  pubblicato  sulla
bacheca  del   portale   utilizzato   se   l'esame   si   svolge   in
videoconferenza.

Art. 10 Graduatorie

				Art. 10 
 
                             Graduatorie 
 
    1. Il punteggio finale da  attribuire  al  candidato  al  termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti  riportati  in
ciascuna delle due prove scritte e  il  voto  riportato  nella  prova
orale. 
    2. Le graduatorie di merito relative alle tre aree  del  concorso
sono predisposte  dalla  commissione  esaminatrice  secondo  l'ordine
derivante dal punteggio finale conseguito da ciascun candidato. 
    3. Le graduatorie finali sono  approvate  con  provvedimento  del
direttore generale organizzazione del Ministero  della  cultura.  Nel
decreto di approvazione  trovano  applicazione  le  disposizioni  sui
titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  dall'art.  3,
comma 7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come  modificato
dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'art.
73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le  graduatorie  sono
pubblicate  sul  portale   https://candidatureconcorsi.it   -   della
pubblicazione  viene  dato  avviso  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati che
sono risultati vincitori del concorso, essendosi utilmente collocati: 
      nei  primi  ventiquattro  posti  della   graduatoria   relativa
all'Area A - Archivi e biblioteche; 
      nei primi trentasei posti della graduatoria relativa all'Area B
- Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio; 
      nei primi quindici posti della graduatoria relativa all'Area  C
- Musei. 
    5. La percentuale dei posti da riservare al personale  dipendente
del Ministero della cultura, in possesso  dei  titoli  richiesti  per
l'accesso al corso-concorso, e' pari nel massimo al 10 per cento  dei
posti per ciascuna delle aree del corso-concorso, cosi' come previsto
dall'art. 24, comma 10, del decreto-legge 14  agosto  2020 ,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 11 Termini per la presentazione dei titoli di preferenza

				Art. 11 
 
        Termini per la presentazione dei titoli di preferenza 
 
    1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza,  elencati  all'art.  12  del  presente  bando,   avendoli
espressamente dichiarati nella domanda  di  ammissione  al  concorso,
deve  far  pervenire,   a   mezzo   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it  le  relative
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e  47  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,
accompagnate dalla copia  fotostatica  non  autenticata  di  uno  dei
documenti di riconoscimento in corso di validita'  indicati  all'art.
6, comma 2 del presente bando.  Nella  dichiarazione  sostitutiva  il
candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui all'art.
12, comma 1, lettera t) e comma 3, lettera a), l'amministrazione  che
ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e
la data di emissione. Dalle dichiarazioni sostitutive deve  risultare
il possesso dei titoli  di  preferenza  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione della  domanda  di  ammissione  al
concorso.

Art. 12 Titoli di preferenza

				Art. 12 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai  fini  della  compilazione
della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita'  di
merito, hanno preferenza: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      l)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      n) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      r)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      s) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione; 
      t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      u) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      v) i militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto- legge 24 giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    3. A parita' di merito e di  titoli  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione  dei  titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art.  3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 13 Adempimenti dei vincitori

				Art. 13 
 
                      Adempimenti dei vincitori 
 
    1.  I  candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso   ricevono
comunicazione relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio
del corso-concorso.  Gli  stessi,  entro  il  termine  perentorio  di
quindici giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, devono
presentare o far pervenire  a  mezzo  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo      corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it      una
dichiarazione, sottoscritta sotto la propria  responsabilita'  ed  ai
sensi degli articoli 38, 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,  fatti
e qualita' personali suscettibili di modifica, autocertificati  nella
domanda di ammissione al concorso, non  hanno  subito  variazioni;  a
norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, la Fondazione scuola dei beni  e  delle
attivita' culturali ha facolta' di effettuare idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicita' delle  predette  dichiarazioni  con  le
conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

				Art. 14 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai  sensi
del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
e utilizzati esclusivamente per  le  finalita'  del  concorso  e  del
successivo corso-concorso. 
    2. La comunicazione  dei  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Il trattamento dei dati  e'  effettuato  anche  con  modalita'
informatiche e puo' essere affidato dalla Fondazione scuola dei  beni
e delle attivita' culturali ad una societa' specializzata. 
    4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere  ai  dati  che  lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi
illegittimi. Tali diritti possono essere fatti valere  nei  confronti
della Fondazione scuola dei beni e delle attivita'  culturali  (Roma,
via      del      Collegio      Romano      n.       27;       email:
privacy@fondazionescuolapatrimonio.it;                           pec:
scuoladelpatrimonio@pec.it).

Art. 15 Svolgimento del corso-concorso

				Art. 15 
 
                   Svolgimento del corso-concorso 
 
    1. Il corso-concorso e' coordinato  dalla  SNA  d'intesa  con  la
Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali e ha la durata
massima di dodici mesi, comprensivi di  un  periodo  di  applicazione
presso  il  Ministero  della  cultura,  nell'ambito  degli   ordinari
stanziamenti  di  bilancio.  I  programmi  del  corso  forniscono  ai
partecipanti  una  formazione  complementare   rispetto   al   titolo
posseduto per l'accesso al corso-concorso. Durante la  partecipazione
al corso-concorso e nel periodo di applicazione  e'  corrisposta  una
borsa di studio a carico della Fondazione Scuola  dei  beni  e  delle
attivita' culturali. Agli allievi del corso-concorso e'  corrisposto,
a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico
complessivo in godimento, senza alcun trattamento di missione. 
    2. Il corso-concorso si svolge secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004,  n.  272,
come  modificato  dall'art.  7  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e dall'art. 24 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104. 
    3. La Fondazione scuola dei beni e delle attivita'  culturali  ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i  vincitori  del
concorso  ai  fini  della  valutazione  dell'idoneita'  fisica   alla
frequenza del corso-concorso, in base alla normativa vigente.

Art. 16 Norme di salvaguardia

				Art. 16 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
successive modificazioni, e le disposizioni  in  materia  di  accesso
alla qualifica di dirigente di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 
    2.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    Il presente bando e' trasmesso all'ufficio del bilancio e per  il
riscontro di regolarita'  amministrativo-contabile  della  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  per  il  visto  di  competenza  ed  e'
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami". 
      Roma, 15 novembre 2021  
 
                                              Il Presidente: Severino

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