- Home →
- Amministrazioni centrali →
- Sezione Concorsi →
- Gazzetta Ufficiale n. 97 del 07-12-2021 →
- Atto numero 21E13576 del 07-12-2021
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei. (21E13576)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 07-12-2021
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei. (21E13576)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Data: 07-12-2021
- Scadenza: 28-12-2021
Art. 1 Posti a concorso
IL PRESIDENTE
della Scuola nazionale dell'amministrazione
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 28 concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi";
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", e in
particolare l'art. 24, comma 5 e seguenti, per il quale "Al fine di
reclutare personale dotato di specifiche professionalita' tecniche
nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, l'accesso alla qualifica dirigenziale
tecnica, nel Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione
bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che si avvale,
mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle
attivita' culturali, per gli aspetti relativi alle materie
specialistiche, nonche' per i profili organizzativi e logistici del
concorso e del corso-concorso";
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante:
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative",
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e
in particolare l'art. 5, ai sensi del quale la "Scuola dei beni e
delle attivita' culturali" subentra in tutti i rapporti giuridici
alla Fondazione per gli studi universitari e di perfezionamento sul
turismo di cui all'art. 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto lo statuto della Fondazione scuola dei beni e delle
attivita' culturali e in particolare l'art. 2, comma 3, ai sensi del
quale la Scuola opera, tra l'altro, come istituto di alta formazione,
attraverso un corso di perfezionamento internazionale denominato
"Scuola del patrimonio", al fine di sviluppare le competenze
necessarie alla direzione di strutture operanti nella tutela,
gestione, valorizzazione e promozione dei beni e delle attivita'
culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, "Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135";
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante
"Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA) a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno
2009, n. 69", e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera a) ai sensi
del quale la SNA svolge "attivita' di formazione, selezione e
reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla
legislazione vigente";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 1,
comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, "Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
aprile 2018, n. 80, "Regolamento recante l'individuazione, ai sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che
rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente
della seconda fascia";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo", e in particolare l'art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili";
Vista la circolare del 24 luglio 1999 n. 6 del Dipartimento della
funzione pubblica "Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici";
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per
il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia",
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ed in
particolare l'art. 3, comma 4-bis introdotto dalla legge di
conversione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in
materia di protezione dei dati personali" come modificato dal decreto
legislativo 18 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di
studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n.
148";
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ed in
particolare l'art. 4, comma 45;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, "Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n, 98, "Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia";
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Vista la convenzione stipulata in data 16 novembre 2020 tra la
SNA e la Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali che
disciplina la definizione delle modalita' di organizzazione e
svolgimento del concorso e del corso-concorso selettivo di formazione
previsto, a decorrere dal 2020, dall'art. 24 del decreto-legge n. 104
del 2020, per l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica nel
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo nel
rispetto delle competenze della SNA e della Scuola;
Vista la nota del Segretariato generale MiBACT del 26 gennaio
2021, con la quale sono stati individuati la tipologia e il numero
delle posizioni da bandire;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 15
aprile 2021 sulla congruita' delle classi di laurea magistrale
indicate per ciascuna figura;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione
di settentacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione
per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia del
Ministero della cultura per le seguenti professionalita':
Area A - Archivi e biblioteche: ventiquattro allievi ammessi al
corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di sedici
dirigenti di seconda fascia;
Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio:
trentasei allievi ammessi al corso-concorso selettivo di formazione
per il reclutamento di ventiquattro dirigenti di seconda fascia;
Area C - Musei: quindici allievi ammessi al corso-concorso
selettivo di formazione per il reclutamento dieci dirigenti di
seconda fascia.
Art. 2 Collaborazione con la Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali
Art. 2
Collaborazione con la Fondazione scuola dei beni e delle attivita'
culturali
1. Per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonche'
per i profili organizzativi e logistici del concorso e del
corso-concorso, la Scuola nazionale dell'amministrazione (d'ora in
avanti SNA), ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto-legge n.
104/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, si
avvale, mediante apposita convenzione, della Fondazione scuola dei
beni e delle attivita' culturali.
Art. 3 Requisiti di ammissione
Art. 3
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
requisiti di seguito indicati.
a) Titolo di studio:
1) Area A - Archivi e biblioteche.
E' richiesto il possesso dei requisiti previsti da una delle
seguenti alternative A) o B):
alternativa A):
1.1.1 laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia
(LM-5) ovvero laurea specialistica o diploma di laurea, conseguito
secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equiparati dal decreto
ministeriale 9 luglio 2009 alla laurea magistrale in archivistica e
biblioteconomia (LM-5) ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici, ovvero titolo di studio equivalente o equipollente anche
conseguito all'estero;
e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti:
1.1.2a) dottorato di ricerca, o master universitario di
secondo livello (120 CFU conseguiti al termine di un master
universitario di secondo livello di durata biennale o di due master
universitari di secondo livello di durata annuale), o diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 aprile 2018, n. 80, ovvero titolo di studio equivalente o
equipollente anche conseguito all'estero;
oppure,
1.1.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito
dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso: cinque anni di servizio maturati
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della
laurea;
alternativa B):
1.2.1 laurea specialistica o magistrale, ovvero diploma di
laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero
titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito
all'estero;
e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti:
1.2.2a) dottorato di ricerca o master universitario di
secondo livello (120 CFU conseguiti al termine di un master
universitario di secondo livello di durata biennale o di due master
universitari di secondo livello di durata annuale) in materie
attinenti all'archivistica, alla biblioteconomia, ai beni
archivistici e librari, ovvero diploma di specializzazione conseguito
presso le scuole di specializzazione in beni archivistici e librari,
ovvero diploma rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e
diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato, ovvero diploma
rilasciato dalla Scuola Vaticana di paleografia, diplomatica e
archivistica al termine del corso biennale di paleografia,
diplomatica e archivistica o al termine del corso annuale di
archivistica o dalla Scuola Vaticana di biblioteconomia, ovvero
titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito
all'estero;
oppure,
1.2.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito
dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso: cinque anni di servizio maturati
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, svolti in posizioni
funzionali attinenti all'ambito dei beni archivistici e librari per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea.
L'attinenza delle mansioni in concreto svolte all'ambito dei beni
archivistici e librari deve essere comprovabile con idonea
documentazione (contratto di lavoro, ordini di servizio, etc.).
2) Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
E' richiesto il possesso dei requisiti previsti da una delle
seguenti alternative A) o B):
alternativa A):
2.1.1. laurea magistrale appartenente a una delle seguenti
classi:
LM-1 - Antropologia culturale ed etnologia;
LM-2 - Archeologia;
LM-3 - Architettura del paesaggio;
LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura;
LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale;
LM-89 - Storia dell'arte;
LM-10 - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
LM-11 - Scienze per la conservazione dei beni culturali;
LMR-02 - Conservazione e restauro dei beni culturali,
ovvero laurea specialistica o diploma di laurea, conseguito
secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equiparati dal decreto
ministeriale 9 luglio 2009 alle lauree magistrali sopra elencate ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ovvero diploma
rilasciato dalle scuole di alta formazione e di studio dell'Istituto
centrale per il restauro, dell'Opificio delle pietre dure, della
Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna e dell'Istituto
centrale per la patologia del libro equiparato al diploma di laurea
magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni
culturali (LMR-02) dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017, ovvero
titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito
all'estero;
e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti:
2.1.2a) dottorato di ricerca, o master universitario di
secondo livello (120 CFU conseguiti al termine di un master
universitario di secondo livello di durata biennale o di due master
universitari di secondo livello di durata annuale), o diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 aprile 2018 n. 80, ovvero titolo di studio equivalente o
equipollente anche conseguito all'estero;
oppure:
2.1.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito
dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso: cinque anni di servizio maturati
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della
laurea;
alternativa B):
2.2.1. laurea specialistica o magistrale, ovvero diploma di
laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero
titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito
all'estero;
e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti:
2.2.2a) dottorato di ricerca o master universitario di
secondo livello (120 CFU conseguiti al termine di un master
universitario di secondo livello di durata biennale o di due master
universitari di secondo livello di durata annuale) in materie
attinenti al patrimonio culturale, ovvero diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto
ministeriale 31 gennaio 2006 n. 147, ovvero titolo di studio
equivalente o equipollente anche conseguito all'estero;
oppure,
2.2.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito
dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso: cinque anni di servizio maturati
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, svolti in posizioni
funzionali attinenti all'ambito del patrimonio culturale per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea.
L'attinenza delle mansioni in concreto svolte all'ambito del
patrimonio culturale deve essere comprovabile con idonea
documentazione (contratto di lavoro, ordini di servizio, etc.).
3) Area C - Musei.
E' richiesto il possesso dei requisiti previsti da una delle
seguenti alternative A) o B):
alternativa A):
3.1.1. laurea magistrale appartenente a una delle seguenti
classi:
LM-1 - Antropologia culturale ed etnologia;
LM-2 - Archeologia;
LM-3 - Architettura del paesaggio;
LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura;
LM-76 - Scienze economiche per l'ambiente e la cultura;
LM-89 - Storia dell'arte,
ovvero laurea specialistica o diploma di laurea, conseguito
secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equiparati dal decreto
ministeriale 9 luglio 2009 alle lauree magistrali sopra elencate ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ovvero titolo di
studio equivalente o equipollente anche conseguito all'estero;
e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti:
3.1.2a) dottorato di ricerca, o master universitario di
secondo livello (120 CFU conseguiti al termine di un master
universitario di secondo livello di durata biennale o di due master
universitari di secondo livello di durata annuale), o diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 aprile 2018, n. 80, ovvero titolo di studio equivalente o
equipollente anche conseguito all'estero;
oppure,
3.1.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito
dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso: cinque anni di servizio maturati
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della
laurea;
alternativa B):
3.2.1. laurea specialistica o magistrale, ovvero diploma di
laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero
titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito
all'estero;
e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti:
3.2.2a) dottorato di ricerca o master universitario di
secondo livello (120 CFU conseguiti al termine di un master
universitario di secondo livello di durata biennale o di due master
universitari di secondo livello di durata annuale) in materie
attinenti al patrimonio culturale, ovvero diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto
ministeriale 31 gennaio 2006, n. 147, ovvero titolo di studio
equivalente o equipollente conseguito all'estero;
oppure,
3.2.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito
dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso: cinque anni di servizio maturati
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, svolti in posizioni
funzionali attinenti all'ambito del patrimonio culturale per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea.
L'attinenza delle mansioni in concreto svolte all'ambito del
patrimonio culturale deve essere comprovabile con idonea
documentazione (contratto di lavoro, ordini di servizio, etc.).
b) Cittadinanza italiana.
c) Idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo
svolgimento delle funzioni proprie del dirigente. La Fondazione
scuola dei beni e delle attivita' culturali si riserva la facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in
base alla normativa vigente.
d) Godimento dei diritti civili e politici. Non sono ammessi al
concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o decaduti dall'impiego statale ai sensi
dell'art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o
licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle
disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, o per aver
conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di
lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi
fraudolenti.
2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all'estero
presso universita' e istituti di istruzione universitaria sono
considerati validi per l'ammissione al concorso se sono dichiarati
equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la
normativa vigente.
3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall'art. 4, comma 2, del presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. Non sono ammessi al concorso i dipendenti della SNA, della
Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali e del
Ministero della cultura che abbiano avuto responsabilita' diretta o
abbiano comunque partecipato alle attivita' preparatorie o
all'organizzazione della presente procedura.
5. La verifica in ordine a quanto previsto dai commi precedenti
e' effettuata dalla Fondazione scuola dei beni e delle attivita'
culturali che, per difetto dei requisiti, puo' disporre in qualsiasi
momento l'esclusione del candidato dal concorso con provvedimento
motivato.
Art. 4 Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso
Art. 4
Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso
1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". E'
altresi' disponibile tramite apposito link sui siti istituzionali
della SNA, del Ministero della cultura, della Fondazione scuola dei
beni e delle attivita' culturali.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica attraverso il portale
https://candidatureconcorsi.it utilizzando il sistema pubblico di
identita' digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico,
previa registrazione del candidato. Il candidato puo' presentare una
sola domanda di partecipazione al corso-concorso, scegliendo una tra
le tre aree di cui all'art. 1 del presente bando e nella domanda deve
essere specificata l'area per la quale intende concorrere. Per la
partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di
un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda
devono essere completati entro il ventunesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami". Qualora il termine di scadenza per l'invio
on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara'
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate
esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore
23,59,59 di detto termine. La data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dall'applicazione
informatica presente sul portale che, allo scadere del termine utile
per la presentazione, non consente piu' l'accesso e l'invio della
domanda. Il sistema rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione al
concorso che il candidato deve stampare e presentare all'atto
dell'identificazione il giorno della prova preselettiva o della prova
scritta ove la preselezione non abbia luogo. Ai fini della
partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra' conto
unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
3. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere cittadino italiano;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di
avviamento postale), con l'impegno di far conoscere tempestivamente
le eventuali variazioni;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio
previsti per ciascuna area dall'art. 3, comma 1, lettera a), del
presente bando; per ciascun titolo dichiarato il candidato deve
indicare l'universita' o l'istituzione che lo ha rilasciato e la data
del conseguimento, e le altre eventuali informazioni utili a valutare
l'attinenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punti 1.2.2a),
2.2.2a), 3.2.2a); se il titolo di studio e' stato conseguito
all'estero, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento
con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente al
corrispondente titolo italiano; qualora il candidato non sia ancora
in possesso della dichiarazione di equipollenza/equivalenza, dovra'
comunicare nella domanda di partecipazione al concorso la data di
presentazione della richiesta alla competente autorita', fermo
restando che il provvedimento di equipollenza/equivalenza dovra'
essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata
corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it ai fini dell'inserimento in
graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso
pubblico;
g) di essere/non essere dipendente di ruolo della pubblica
amministrazione e, in particolare del Ministero della cultura;
h) ove applicabile ai fini del possesso dei requisiti di
ammissione, il candidato che sia dipendente di ruolo delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito
dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso dichiara il possesso dei requisiti
previsti all'art. 3;
i) di essere fisicamente idoneo alla frequenza del
corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del
dirigente;
l) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione)
e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero;
m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico
ai sensi della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti,
di non aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto
individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o,
comunque, con mezzi fraudolenti; in caso contrario il candidato deve
indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
n) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito, danno luogo a preferenza; in materia di titoli di
preferenza si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e di cui
all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e
dall'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. I
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda;
o) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, il recapito di posta elettronica certificata
presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso,
con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
variazioni;
p) di essere portatore/portatrice di handicap e di avere
necessita', ai sensi della legge n. 104/1992, di ausili e/o tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali; e' fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c) del presente bando.
La documentazione inerente alla condizione di handicap rilasciata
dalla competente commissione medica dovra' essere trasmessa a mezzo
posta elettronica certificata all'indirizzo
corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it entro il termine di venti
giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica
autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Gli ausili
richiesti dovranno essere specificati nella domanda;
q) di aver diritto ad essere esonerato dal sostenere la prova
preselettiva (art. 20, comma 2-bis, legge n. 104/1992), eventualmente
prevista, stante il riconoscimento dello stato di portatore di
handicap e di una percentuale di invalidita' pari o superiore
all'ottanta per cento; e' fatto comunque salvo il requisito
dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del
presente bando.
La documentazione inerente al riconoscimento dello stato di
handicap e di un grado di invalidita' uguale o superiore all'ottanta
per cento, rilasciata dalle competenti commissioni mediche, dovra'
essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it entro il termine di venti
giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica
autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
r) di aver versato il contributo di segreteria stabilito
dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00
euro secondo le modalita' indicate nel portale per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
s) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) n.
2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
4. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente bando.
5. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova
preselettiva di cui al successivo art. 6, la Fondazione scuola dei
beni e delle attivita' culturali verifica la validita' delle domande
solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati
ammessi, per punteggio, alla successiva prova scritta. La mancata
esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le
irregolarita' della domanda stessa.
6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni rese nella domanda di
ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento della prima
delle prove scritte di cui all'art. 7 del presente bando, e avranno
valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto n. 445/2000.
7. La Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali non
e' responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni,
dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del
candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato
nella domanda o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Art. 5 Commissione esaminatrice
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Ministro della cultura di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione ai sensi dell'art. 24, comma 7 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2. La commissione esaminatrice puo' essere articolata in
sottocommissioni ai sensi dell'art 10, comma 6 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44 convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
Art. 6 Prova preselettiva
Art. 6
Prova preselettiva
1. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia
pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si
svolge, presso sedi decentrate o con modalita' da remoto attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, una prova
preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle prove
scritte.
2. Con avviso da pubblicarsi in data 11 febbraio 2022 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami" - n. 12 dell'11 febbraio 2022 , e' data notizia
riguardante la pubblicazione del calendario e le sedi di svolgimento
dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono dalla
Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali comunicazione
di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso,
muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di
validita': carta di identita', passaporto, patente di guida, patente
nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessera di
riconoscimento, purche' munita di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato.
L'avviso e' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di
svolgimento della prova.
3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sedi stabiliti
comporta l'esclusione dal concorso.
4. Il candidato, portatore di handicap ed affetto da invalidita'
uguale o superiore all'ottanta per cento non e' tenuto a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista.
5. La prova preselettiva consiste in un test composto da sessanta
quesiti a risposta multipla comprendenti:
quesiti tecnici di ruolo, differenziati per ciascuna delle tre
aree del corso-concorso, sui seguenti temi: principi, storia e
politiche della tutela e della valorizzazione del patrimonio
culturale di settore, anche in riferimento alle convenzioni
internazionali; organizzazione e processi di lavoro caratterizzanti
degli istituti di settore; principi e contesti operativi per la
ricerca, la formazione e l'educazione al patrimonio culturale di
settore (14);
quesiti di logica (10);
quesiti di diritto amministrativo (5);
quesiti di diritto del patrimonio culturale (5);
quesiti di diritto dell'Unione europea (2);
quesiti di diritto privato (4);
quesiti di economia delle amministrazioni pubbliche (5);
quesiti di management pubblico (6);
quesiti di trasformazione digitale della pubblica
amministrazione (4);
quesiti di lingua inglese - livello B2 QCER (5).
6. Sono ammessi alle prove scritte:
per l'Area A - Archivi e biblioteche: i candidati classificati
nella graduatoria relativa alla medesima area entro il
centoquarantaquattresimo posto (corrispondente a sei volte il numero
degli allievi ammessi al corso-concorso per l'Area A) e i candidati
che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al
centoquarantaquattresimo posto;
per l'Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio: i candidati classificati nella graduatoria relativa alla
medesima area entro il duecentosedicesimo posto (corrispondente a sei
volte il numero degli allievi ammessi al corso-concorso per l'Area B)
e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato
collocatosi al duecentosedicesimo posto;
per l'Area C - Musei: i candidati classificati nella
graduatoria relativa alla medesima area entro il novantesimo posto
(corrispondente a sei volte il numero degli allievi ammessi al
corso-concorso per l'Area C) e i candidati che riportano lo stesso
punteggio del candidato collocatosi al novantesimo posto.
7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del punteggio finale di merito.
8. Nell'avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori
istruzioni circa le modalita' di svolgimento della prova
preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi da
attribuire alle risposte fornite dai candidati in relazione ai
quesiti somministrati, incluso l'eventuale punteggio minimo da
ottenere, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, nell'ambito dei
quattordici quesiti tecnici di ruolo.
9. Durante la prova preselettiva, i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, codici, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare
tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione esaminatrice e/o il comitato di vigilanza deliberano
l'immediata esclusione dal concorso.
10. Al termine della correzione di tutti i test, svolta con
l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata la graduatoria
dei candidati.
11. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e il
relativo calendario sono pubblicati sul portale
https://candidatureconcorsi.it
12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alla
Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali l'adozione di
provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti
esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale
relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al
concorso.
Art. 7 Prove d'esame
Art. 7
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale.
Art. 8 Prove scritte
Art. 8
Prove scritte
1. La prima prova scritta, comune alle tre aree, e' diretta a
verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie
giuridiche ed economiche applicate all'ambito del patrimonio
culturale (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto
del patrimonio culturale, diritto dell'Unione europea, economia
politica, politica economica, economia delle amministrazioni
pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pubbliche) e
alle relative procedure, l'attitudine al ragionamento giuridico, la
capacita' di impostare analisi critiche di problemi complessi e la
capacita' di sintesi nel proporre soluzioni argomentate, sulla base
di un dossier distribuito ai candidati. Il dossier contiene documenti
in lingua italiana e in lingua inglese e potrebbe riferirsi a casi di
studio; la traccia prevede anche una specifica domanda a cui deve
essere fornita risposta in lingua inglese (livello atteso B2 QCER).
E' facolta' della commissione definire le dimensioni massime
dell'elaborato.
2. La seconda prova scritta e' volta a verificare le conoscenze e
le competenze dei candidati negli ambiti che caratterizzano ciascuna
delle tre aree e la loro capacita' di formulare valutazioni e
proposte argomentate, in un'ottica di raggiungimento dei risultati
complessivi, in relazione a problemi e processi attinenti alle
attivita' proprie di ciascuna delle tre aree, come di seguito
specificato:
Area A - Archivi e biblioteche: tutela, conservazione e
valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, del
patrimonio bibliografico, dei beni librari e dei beni archivistici,
nonche' degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato;
Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio:
tutela e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, dei
beni di interesse archeologico, dei beni storici, artistici,
demoetnoantropologici, sia materiali che immateriali, dei beni
architettonici e del paesaggio;
Area C - Musei: tutela e valorizzazione, anche al fine della
pubblica fruizione, di musei, parchi archeologici, aree archeologiche
e altri luoghi della cultura.
La prova consiste nella redazione di un elaborato, sulla base di
un dossier distribuito ai candidati. Il dossier contiene documenti in
lingua italiana e in lingua inglese e la traccia prevede anche una
specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua
inglese (livello atteso B2 QCER). E' facolta' della commissione
definire le dimensioni massime dell'elaborato.
3. Le prove scritte si svolgono anche mediante l'utilizzo di
strumentazione e procedure informatiche e possono tenersi anche nella
medesima data e in sedi decentrate, tenendo conto di esigenze di
tutela della salute, fermo restando la contemporaneita' dello
svolgimento per tutti i candidati ammessi. Il calendario delle prove
e' reso noto con il medesimo avviso di cui all'art. 6, comma 11,
recante l'elenco dei nominativi dei candidati che hanno superato la
prova preselettiva. Il calendario e' pubblicato almeno quindici
giorni prima della data di inizio delle prove scritte e ha valore di
notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alle prove scritte
sono tenuti a presentarsi muniti di uno dei documenti di
riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 6, comma 2,
del presente bando. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede
stabiliti per ciascuna prova scritta comporta l'esclusione dal
concorso.
4. I candidati non possono introdurre nella sede di esame testi
di legge, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici,
pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei
alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono
comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano
l'immediata esclusione dal concorso.
5. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni procedono
alla valutazione delle prove scritte anche mediante sedute svolte in
modalita' telematica, secondo procedure che garantiscano principi di
anonimato nella correzione delle prove nonche' la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni.
6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i
candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in
ciascuna prova scritta.
7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo messaggio di posta elettronica certificata con l'indicazione
delle votazioni riportate in ciascuna delle prove scritte. L'avviso
per la presentazione alla prova orale e' recapitato ai candidati
almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.
Art. 9 Prova orale
Art. 9
Prova orale
1. La prova orale puo' essere svolta anche in videoconferenza e
consiste in un colloquio diretto ad accertare nel candidato:
a) il possesso di adeguate conoscenze nelle discipline indicate
nell'art. 8 del bando e afferenti all'area professionale prescelta;
b) il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie
digitali, competenze in ordine all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione ai fini gestionali e
competenze digitali volte a favorire processi di innovazione
amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica
amministrazione;
c) le capacita' organizzative e manageriali in rapporto a
specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale.
2. La verifica della conoscenza della lingua inglese avviene
attraverso una conversazione che ne accerti il livello (B2 QCER).
3. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno
dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati
all'art. 6, comma 2, del presente bando.
4. Superano la prova orale i candidati che conseguono un
punteggio di almeno settanta centesimi.
5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della commissione esaminatrice, e' affisso nella sede
d'esame se l'esame si svolge in presenza o e' pubblicato sulla
bacheca del portale utilizzato se l'esame si svolge in
videoconferenza.
Art. 10 Graduatorie
Art. 10
Graduatorie
1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in
ciascuna delle due prove scritte e il voto riportato nella prova
orale.
2. Le graduatorie di merito relative alle tre aree del concorso
sono predisposte dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine
derivante dal punteggio finale conseguito da ciascun candidato.
3. Le graduatorie finali sono approvate con provvedimento del
direttore generale organizzazione del Ministero della cultura. Nel
decreto di approvazione trovano applicazione le disposizioni sui
titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dall'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'art.
73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le graduatorie sono
pubblicate sul portale https://candidatureconcorsi.it - della
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati che
sono risultati vincitori del concorso, essendosi utilmente collocati:
nei primi ventiquattro posti della graduatoria relativa
all'Area A - Archivi e biblioteche;
nei primi trentasei posti della graduatoria relativa all'Area B
- Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio;
nei primi quindici posti della graduatoria relativa all'Area C
- Musei.
5. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente
del Ministero della cultura, in possesso dei titoli richiesti per
l'accesso al corso-concorso, e' pari nel massimo al 10 per cento dei
posti per ciascuna delle aree del corso-concorso, cosi' come previsto
dall'art. 24, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020 , n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 11 Termini per la presentazione dei titoli di preferenza
Art. 11
Termini per la presentazione dei titoli di preferenza
1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza, elencati all'art. 12 del presente bando, avendoli
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso,
deve far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it le relative
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei
documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art.
6, comma 2 del presente bando. Nella dichiarazione sostitutiva il
candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui all'art.
12, comma 1, lettera t) e comma 3, lettera a), l'amministrazione che
ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e
la data di emissione. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare
il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
Art. 12 Titoli di preferenza
Art. 12
Titoli di preferenza
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione
della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita' di
merito, hanno preferenza:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione;
t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
u) gli invalidi ed i mutilati civili;
v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto- legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 13 Adempimenti dei vincitori
Art. 13
Adempimenti dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono
comunicazione relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio
del corso-concorso. Gli stessi, entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, devono
presentare o far pervenire a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it una
dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai
sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti
e qualita' personali suscettibili di modifica, autocertificati nella
domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a
norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, la Fondazione scuola dei beni e delle
attivita' culturali ha facolta' di effettuare idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le
conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci.
Art. 14 Trattamento dei dati personali
Art. 14
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi
del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
e utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e del
successivo corso-concorso.
2. La comunicazione dei dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Il trattamento dei dati e' effettuato anche con modalita'
informatiche e puo' essere affidato dalla Fondazione scuola dei beni
e delle attivita' culturali ad una societa' specializzata.
4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
della Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali (Roma,
via del Collegio Romano n. 27; email:
privacy@fondazionescuolapatrimonio.it; pec:
scuoladelpatrimonio@pec.it).
Art. 15 Svolgimento del corso-concorso
Art. 15
Svolgimento del corso-concorso
1. Il corso-concorso e' coordinato dalla SNA d'intesa con la
Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali e ha la durata
massima di dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione
presso il Ministero della cultura, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio. I programmi del corso forniscono ai
partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo
posseduto per l'accesso al corso-concorso. Durante la partecipazione
al corso-concorso e nel periodo di applicazione e' corrisposta una
borsa di studio a carico della Fondazione Scuola dei beni e delle
attivita' culturali. Agli allievi del corso-concorso e' corrisposto,
a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico
complessivo in godimento, senza alcun trattamento di missione.
2. Il corso-concorso si svolge secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,
come modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e dall'art. 24 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104.
3. La Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del
concorso ai fini della valutazione dell'idoneita' fisica alla
frequenza del corso-concorso, in base alla normativa vigente.
Art. 16 Norme di salvaguardia
Art. 16
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, e le disposizioni in materia di accesso
alla qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.
2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente bando e' trasmesso all'ufficio del bilancio e per il
riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza
del Consiglio dei ministri per il visto di competenza ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 15 novembre 2021
Il Presidente: Severino