MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di cinquanta posti di personale di alta professionalita', area funzionale III, vari profili professionali, a tempo indeterminato. (21E13877)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 07-12-2021

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di cinquanta posti di personale di alta professionalita', area funzionale III, vari profili professionali, a tempo indeterminato. (21E13877)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
  • Data: 07-12-2021
  • Scadenza: 23-12-2021

Art. 1 Posti a concorso

IL CAPO DIPARTIMENTO 
           per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
 
    Visto l'art. 97, comma 4 della Costituzione, ai sensi  del  quale
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede  mediante
concorso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  contenente
le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
particolare, l'art. 62, che sostituisce l'art. 52 del citato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente "Norme a favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la  legge  quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
disabili; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente  "Norme  per  il
diritto al  lavoro  dei  disabili"  ed  il  relativo  regolamento  di
esecuzione di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333; 
    Atteso   che   dal   prospetto    informativo    del    Ministero
dell'istruzione riferito al 31 dicembre 2020  -  riepilogativo  della
situazione occupazionale rispetto  agli  obblighi  di  assunzione  di
personale  con  disabilita'  ed  appartenente  alle  altre  categorie
protette - le quote di riserva di cui agli  articoli  3  e  18  della
legge 12 marzo 1999, n.  68  risultano  coperte,  ferma  restando  la
verifica della copertura  delle  predette  quote  d'obbligo  all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante  "Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'economia"  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il "testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile  2016  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le
modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,
recante "Disposizioni per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale
alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il D.D.G. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale e'  stato
emanato  il  "regolamento  in  materia  di  rimborso  dei  costi   di
riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e
documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di  accesso
nell'ambito   dei   procedimenti   di   competenza   del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi  dell'art.
25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241"; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre  2006,  n.  305,   concernente   il   "regolamento   recante
identificazione dei dati sensibili  e  giudiziari  trattati  e  delle
relative  operazioni  effettuate   dal   Ministero   della   pubblica
istruzione"; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione"; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  "Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche'
in materia di processo civile" ed in particolare l'art. 32; 
    Vista la vigente disciplina di legge in materia  di  equipollenze
ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente  "Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile  2018  del  Ministro  della
funzione  pubblica,  recante   le   linee   guida   sulle   procedure
concorsuali; 
    Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla "Legge  di
contabilita' e finanza pubblica"; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione  nelle  pubbliche  amministrazioni"  e   successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza  degli  uffici  giudiziari"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto  il  decreto-legge  9   gennaio   2020,   n.   1,   recante
"Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della  ricerca",  convertito,  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
    Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare,  l'art.  2,  comma  1,
numeri 11) e 12) che, a seguito della modifica apportata dall'art. 1,
comma  2,  lettera  a)  del  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
istituisce   il   Ministero   dell'istruzione   ed    il    Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   "Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   167,   recante   "regolamento    concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'istruzione"; 
    Visto il decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure" e,  in  particolare,  l'art.  64,  comma
6-quater,  ai  sensi  del  quale  "Per  le  finalita'  di   sviluppo,
sperimentazione  e  messa  a  regime  dei  sistemi  e   delle   nuove
funzionalita' strumentali  di  gestione  amministrativa  e  contabile
finalizzate  a  rendere  piu'   efficiente   ed   efficace   l'azione
amministrativa e per potenziare le attivita' a supporto degli  uffici
scolastici regionali e degli uffici  centrali,  nonche'  al  fine  di
avviare tempestivamente le procedure  di  attuazione  e  monitoraggio
degli  interventi  del  PNRR  e  di  supportare   gli   enti   locali
nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero
dell'istruzione e' autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente  di  alta
professionalita' pari a cinquanta  unita',  da  inquadrare  nell'Area
III,  posizione  economica  F3.  Per  il  reclutamento  del  suddetto
contingente di personale, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato
a bandire, senza il previo svolgimento delle  previste  procedure  di
mobilita', apposite procedure concorsuali  pubbliche  per  titoli  ed
esame orale" secondo le modalita' individuate dalla medesima norma; 
    Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  recante
"Misure urgenti per il contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi
pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76; 
    Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica
e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021; 
    Visto  il  Piano  del  fabbisogno  del  personale  del  Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca  per
il  triennio   2020-2022,   adottato   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e  della  ricerca  n.
100 del 14 agosto 2020; 
    Visto il vigente  C.C.N.L.  del  personale  non  dirigente  delle
amministrazioni pubbliche comprese nel "Comparto funzioni centrali"; 
    Visto,  in  particolare,  il   contratto   collettivo   nazionale
integrativo   del   personale    non    dirigente    del    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  -  Quadriennio
2006/2009,  sottoscritto  il  22  luglio  2010  -  contratto  n.   1,
concernente  il  sistema  professionale  del  personale  delle   aree
funzionali; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e, in particolare, l'art.  249,  rubricato  "Semplificazione  e
svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica  delle  procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni"; 
    Considerata la disciplina normativa in materia  di  equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai  concorsi
pubblici; 
    Ritenuto di dover precisare che ai fini  del  presente  bando  si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di  durata
non inferiore a quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea  specialistica  (LS),  il  titolo  accademico,  di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 270/2004; per laurea
magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della  durata  di
cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio
2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011; 
    Ritenuto  necessario  procedere  all'indizione  di  un   concorso
pubblico,  per  titoli  ed  esame  orale,  per  il  reclutamento   di
complessive cinquanta unita' di personale di  alta  professionalita',
da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione  economica  F3  del
ruolo del Ministero dell'istruzione, in osservanza a quanto  disposto
dal citato art. 64, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29  luglio  2021,  n.
108, nel rispetto della  normativa  sul  reclutamento  del  personale
nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  18  giugno
2021, con cui lo scrivente e' stato nominato  Capo  del  Dipartimento
per  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  del  Ministero
dell'istruzione; 
    Considerato che e' vacante il posto di direttore  generale  della
Direzione per le risorse umane e finanziarie; 
    Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n.  300,  che  attribuisce  al  Capo  del  Dipartimento  compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli  ed  esame  orale,
per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di  complessive cinquanta
unita' di personale di alta professionalita', da inquadrare nell'Area
funzionale III, posizione economica  F3,  nei  profili  professionali
sottoindicati, da destinare al Ministero dell'istruzione, secondo  la
seguente ripartizione: 
       trentacinque unita' da inquadrare  nell'Area  funzionale  III,
posizione economica  F3,  profilo  di  funzionario  amministrativo  -
giuridico - contabile (codice concorso 01); 
      dieci unita' da inquadrare nell'Area funzionale III,  posizione
economica  F3,  profilo  di  funzionario  socio  -  organizzativo   -
gestionale (codice concorso 02); 
      cinque unita' da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione
economica F3, profilo di funzionario informatico - statistico (codice
concorso 03).

Art. 2 Riserve di posti e preferenze

				Art. 2 
 
                    Riserve di posti e preferenze 
 
    1.  In  materia  di  titoli  di  preferenza,  si   applicano   le
disposizioni previste dall'art. 5 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.  Si  applicano,  inoltre,   le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio  1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno
1998, n. 191, e di cui all'art. 73, comma 14,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. 
    2. In materia di riserve di posti, si applicano  le  disposizioni
di cui agli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678,  comma  9,  del
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  concernente  il  codice
dell'ordinamento militare, nei limiti  delle  rispettive  complessive
quote d'obbligo. 
    3. Le riserve di posti non possono superare  complessivamente  la
meta' dei posti messi a concorso. 
    4. Ai fini della compilazione  delle  graduatorie  definitive,  a
parita' di merito, vengono valutati i titoli di preferenza  ai  sensi
dell'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    5. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
50,  comma  1-quater,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 50,
comma  1-quinquies,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
    6. Costituisce titolo di preferenza, a parita'  di  titoli  e  di
merito, l'avere svolto con esito positivo lo stage presso gli  uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73,  comma  14,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    7. A parita' di merito e di titoli,  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    8. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione  dei  titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    9.  Gli  eventuali  titoli  di  riserva,  nonche'  i  titoli   di
preferenza, per poter essere oggetto di  valutazione,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    10. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza  sono  valutati
esclusivamente  all'atto   della   formulazione   delle   graduatorie
definitive. 
    11. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.

Art. 3 Requisiti di ammissione

				Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
      1. Per  l'ammissione  al  presente  concorso  e'  richiesto  il
possesso dei seguenti requisiti: 
      a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza  di  uno  Stato  diverso  da
quelli  appartenenti  all'Unione  europea,   qualora   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165; 
      b) eta' non inferiore a diciotto anni; 
      c)  idoneita'  fisica  all'impiego.  L'amministrazione  ha   la
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo  i  vincitori  di
concorso, in base alla normativa vigente; 
      d) godimento dei diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza; 
      e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      f) Diploma di laurea  (DL)  oppure  laurea  specialistica  (LS)
oppure laurea magistrale (LM), rilasciati da  Universita'  statali  e
non  statali  accreditate  dal  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, nelle classi  di  seguito  indicate,  in  ordine  a  ciascun
profilo professionale: 
 
   Codice 01 - Funzionario amministrativo - giuridico - contabile 
 
    Laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; LM-16  Finanza;
LM-56 Scienze dell'economia;  LM-62  Scienza  della  politica;  LM-63
Scienze    delle    pubbliche    amministrazioni;    LM-77    Scienze
economico-aziendali; 
    o laurea specialistica  (LS)  equiparata  ai  sensi  del  decreto
interministeriale  del  9  luglio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233; 
    oppure 
    Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), di cui all'art. 1
della legge 19 novembre  1990,  n.  341  equiparato  alle  suindicate
classi di lauree magistrali, ovvero titoli equipollenti tra le lauree
del vecchio ordinamento secondo la normativa vigente. 
 
     Codice 02 - Funzionario socio - organizzativo - gestionale 
 
    Laurea  magistrale  (LM)  in:  LM-16  Finanza;  LM-31  Ingegneria
gestionale; LM-50 Programmazione e gestione  dei  servizi  educativi;
LM-56 Scienze  dell'economia;  LM-57  Scienze  dell'educazione  degli
adulti    e    della    formazione    continua;     LM-77     Scienze
economico-aziendali;  LM-85  Scienze  Pedagogiche;   LM-87   Servizio
sociale e politiche sociali;  LM-88  Sociologia  e  ricerca  sociale;
LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education; 
    o laurea specialistica  (LS)  equiparata  ai  sensi  del  decreto
interministeriale  del  9  luglio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233; 
    oppure 
    Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), di cui all'art. 1
della legge 19 novembre  1990,  n.  341  equiparato  alle  suindicate
classi di lauree magistrali, ovvero titoli equipollenti tra le lauree
del vecchio ordinamento secondo la normativa vigente. 
 
          Codice 03 - Funzionario informatico - statistico 
 
    Laurea magistrale (LM) in: LM-17 Fisica; LM-18 Informatica; LM-32
Ingegneria   informatica;   LM-40   Matematica;    LM-66    Sicurezza
informatica; LM-82 Scienze  statistiche;  LM-83  Scienze  statistiche
attuariali e finanziarie; LM-91 Tecniche e  metodi  per  la  societa'
dell'informazione; 
    o laurea specialistica  (LS)  equiparata  ai  sensi  del  decreto
interministeriale  del  9  luglio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233; 
    oppure 
    Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), di cui all'art. 1
della legge 19 novembre  1990,  n.  341  equiparato  alle  suindicate
classi di lauree magistrali, ovvero titoli equipollenti tra le lauree
del vecchio ordinamento secondo la normativa vigente. 
      g) dottorato di ricerca nei seguenti ambiti: 
 
   Codice 01 - Funzionario amministrativo - giuridico - contabile 
 
    materie giuspubblicistiche, materie  economiche,  contabilita'  e
bilancio, management pubblico, scienze politiche; 
 
     Codice 02 - Funzionario socio - organizzativo - gestionale 
 
    materie economiche, management pubblico,  pedagogia,  sociologia,
organizzazione  pubblica  e  gestionale,  metodi   quantitativi   per
l'economia, analisi dei dati e analisi delle politiche pubbliche; 
 
          Codice 03 - Funzionario informatico - statistico 
 
    management pubblico, informatica, big  data,  statistica,  metodi
quantitativi  per  l'economia,  analisi  dei  dati  e  analisi  delle
politiche pubbliche. 
      h) conoscenza della lingua inglese pari almeno  al  livello  B2
del Quadro comune europeo di riferimento. 
    Si ritengono equipollenti a quelli suindicati i titoli di  studio
e i titoli accademici post-laurea conseguiti, nelle medesime materie,
all'estero e riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sara' cura
del  candidato   dimostrare   la   suddetta   equipollenza   mediante
l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosce. 
    Nel caso  in  cui  il  titolo  conseguito  all'estero  sia  stato
riconosciuto   equivalente,   il    candidato    dovra'    dimostrare
l'equivalenza  stessa  mediante  l'indicazione  degli   estremi   del
provvedimento che la riconosce. 
    Qualora l'equivalenza del titolo straniero non sia  stata  ancora
dichiarata, il candidato sara'  ammesso  con  riserva  alle  fasi  di
concorso, purche' sia stata attivata la  procedura  per  l'emanazione
della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo
n. 165 del  30  marzo  2001.  In  questo  caso  il  candidato  dovra'
dimostrare  l'avvio  della  procedura  indicando,  nella  domanda  di
partecipazione, gli estremi relativi all'avvenuta presentazione della
richiesta di riconoscimento. 
    La procedura di equivalenza dovra' essere attivata anche nel caso
in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione
ad altro concorso. 
    I titoli di studio e/o i titoli accademici post-laurea conseguiti
all'estero sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso,
solo se siano stati dichiarati equipollenti entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda o  se  entro  il
predetto termine sia stata presentata istanza  di  riconoscimento  di
equivalenza che ne consenta l'ammissione condizionata. 
    La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
(www.funzionepubblica.gov.it). 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo,  nonche'  coloro  che  siano
stati interdetti  dai  pubblici  uffici,  siano  stati  destituiti  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti  per  aver
conseguito  la  nomina  o  l'assunzione  mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,  ovvero  licenziati
ai sensi della vigente normativa di legge e/o  contrattuale,  nonche'
coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata  in
giudicato per reati che costituiscono un  impedimento  all'assunzione
presso una pubblica amministrazione. 
    3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai
fini  dell'accesso  ai  posti  nella  pubblica  amministrazione,   e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana,  il
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini  della
Repubblica  italiana,  fatta  eccezione  per  la  titolarita'   della
cittadinanza. 
    4. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso.

Art. 4 Esclusione dal concorso

				Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. In caso di difetto dei requisiti di  ammissione,  nonche'  per
l'eventuale mancata osservanza dei termini  perentori  stabiliti  nel
presente bando, l'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale
di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con
provvedimento  del  direttore  generale  per  le  risorse   umane   e
finanziarie. 
    2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.

Art. 5 Pubblicazione del bando. Termine e modalita' di presentazione della domanda

				Art. 5 
 
                 Pubblicazione del bando. Termine e 
              modalita' di presentazione della domanda 
 
    1. Il presente bando viene pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  e
sulla     piattaforma     digitale     disponibile      all'indirizzo
https://reclutamento.istruzione.it,  raggiungibile  anche  dal   sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione. 
    2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per  via
telematica, attraverso il  sistema  pubblico  di  identita'  digitale
(SPID), compilando l'apposito modulo  elettronico  disponibile  sulla
piattaforma digitale di cui al comma  1.  Per  la  partecipazione  al
concorso, il candidato deve essere in possesso  di  un  indirizzo  di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. 
    3.  I  candidati  possono   presentare   istanza   on   line   di
partecipazione al concorso mediante il sistema di  cui  al  comma  2,
entro le ore 12,00 del 23 dicembre 2021 .Sono accettate esclusivamente
ed indifferibilmente le domande inviate entro detto termine. 
    4. Al fine di evitare  un'eccessiva  concentrazione  nell'accesso
alla piattaforma di cui al comma 1, in prossimita' della scadenza del
termine di cui al comma 3 e tenuto anche conto del  tempo  necessario
per completare l'iter di compilazione e di  invio  della  domanda  di
partecipazione,  si  raccomanda  di  inviare  per  tempo  la  propria
candidatura nelle modalita' indicate dal comma 2. 
    5.  La  data   di   presentazione   online   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere  del  termine  ultimo  per  la  presentazione,  non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    6. La presentazione della domanda per via telematica  costituisce
modalita' esclusiva di partecipazione alla procedura,  ai  sensi  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
    7. E' possibile presentare domanda di partecipazione in ordine ad
uno soltanto tra i profili professionali indicati all'art. 1.

Art. 6 Contenuto della domanda di partecipazione

				Art. 6 
 
              Contenuto della domanda di partecipazione 
 
    1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve  dichiarare,
sotto la propria responsabilita': 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) la data, il Comune, la Provincia e l'eventuale Stato  estero
di nascita, nonche' il codice fiscale; 
      c) l'indirizzo di residenza (via, numero civico, Comune, codice
di avviamento postale) e di domicilio, ove diverso dalla residenza; 
      d) il  numero  telefonico,  l'indirizzo  di  posta  elettronica
ordinaria (PEO), nonche' l'indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC)  intestato  al  candidato,  presso  cui  saranno   inviate   le
comunicazioni relative allo svolgimento della procedura  concorsuale,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
successive variazioni ed anche al fine  dello  svolgimento  eventuale
della prova orale in sedi decentrate; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea o dei requisiti di  cui  all'art.  38  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      f) il godimento dei diritti civili e politici  nello  Stato  di
appartenenza  o  di  provenienza,  ovvero  le  ragioni  del   mancato
godimento dei diritti civili e politici; 
      g) l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      h) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per
i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      i) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per  aver  conseguito  la  nomina  o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da
nullita'  insanabile,  ovvero  licenziato  ai  sensi  della   vigente
normativa di legge e/o contrattuale; 
      j) l'idoneita' fisica all'impiego; 
      k)  le  eventuali  condanne  penali  riportate  o  sentenze  di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale  dichiarazione  deve  essere  resa
anche se negativa; 
      l) il profilo professionale per il quale concorre,  tra  quelli
indicati all'art. 1 del presente bando; 
      m) il titolo di  studio  posseduto  (LM,  LS,  DL)  tra  quelli
previsti per l'ammissione al concorso dal  presente  bando,  l'esatta
indicazione  dell'Universita'  che  lo  ha  rilasciato,  la  data  di
conseguimento dello stesso, la votazione conseguita, di cui chiede la
valutazione, ove superiore a 105/110, ai sensi  del  successivo  art.
11, nonche'  gli  estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento  di
equipollenza o la dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli  di
studio richiesti, qualora il titolo di studio  sia  stato  conseguito
all'estero, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 del presente
bando  o  gli  estremi  relativi  all'avvenuta  presentazione   della
richiesta di riconoscimento; 
      n) il dottorato di ricerca posseduto, con l'esatta  indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato, la data di conseguimento dello
stesso, nonche' gli estremi del provvedimento  di  riconoscimento  di
equipollenza o la dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli  di
studio richiesti, qualora il titolo di studio  sia  stato  conseguito
all'estero, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 del presente
bando  o  gli  estremi  relativi  all'avvenuta  presentazione   della
richiesta di riconoscimento; 
      o) la conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2
del Quadro comune europeo di riferimento; 
      p) l'eventuale conoscenza  di  un'ulteriore  lingua  straniera,
pari almeno al livello B2 del Quadro comune europeo  di  riferimento,
scelta tra quelle ufficiali dell'Unione europea, nella quale  intende
sostenere la prova facoltativa orale; 
      q) gli ulteriori titoli di  studio  e  accademici,  tra  quelli
indicati dal successivo art. 11, che saranno oggetto  di  valutazione
da  parte  della  commissione  esaminatrice,  con  indicazione  della
materia o disciplina; 
      r) i titoli di carriera e  di  servizio  e/o  i  tirocini,  tra
quelli indicati dal  successivo  art.  11,  che  saranno  oggetto  di
valutazione da parte della commissione esaminatrice, con  indicazione
degli elementi oggetto di valutazione, ed in particolare:  il  datore
di lavoro, l'ufficio, l'inquadramento giuridico, la data di inizio  e
fine del rapporto  di  lavoro;  il  tipo  di  attivita',  il  settore
disciplinare, l'amministrazione o l'organismo presso cui si e' svolto
il tirocinio curriculare o extracurriculare e la materia; 
      s) l'eventuale diritto alle riserve e/o di essere  in  possesso
dei titoli di preferenza di cui al precedente  art.  2  del  presente
bando; 
      t) di essere a conoscenza di  dover  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo inderogabilmente  non  inferiore  a
cinque  anni  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  5-bis,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      u)  l'eventuale   necessita',   in   relazione   alla   propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento
della prova orale; 
      v) di essere consapevole che  eventuali  richieste  di  accesso
agli atti da parte  dei  partecipanti  saranno  evase  dal  Ministero
dell'istruzione previa informativa ai  titolari  di  tutti  gli  atti
oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del
candidato; 
      w) di aver preso visione di tutti  gli  articoli  del  bando  e
delle condizioni di ammissione al concorso, nonche' di aver  letto  e
compreso l'informativa sulla privacy presente  sulla  piattaforma  di
presentazione della domanda, di cui all'art. 5, comma 1 e  richiamata
all'art. 16 del presente bando; 
      x) di autorizzare il titolare ed il responsabile al trattamento
dei  dati  personali,  secondo  le  modalita'  e  nei  limiti   della
sopracitata informativa sulla  privacy,  del  regolamento  27  aprile
2016, n. 2016/679/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  cd.
"GDPR" e del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  nonche'
all'utilizzo,   da   parte   del    Ministero    dell'istruzione    e
dell'affidatario  del  servizio,  del  proprio  indirizzo  di   Posta
elettronica certificata (PEC) presso il quale saranno eseguite  tutte
le comunicazioni urgenti  e  le  notifiche  personali  inerenti  alla
procedura  selettiva,  nonche'  dei   propri   indirizzi   di   Posta
elettronica  ordinaria  (PEO)  e  del  proprio  recapito  telefonico,
indicati in domanda. 
    2. L'amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti  alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle  conseguenze  sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi  compresa  la  perdita
degli eventuali benefici conseguiti sulla base di  dichiarazioni  non
veritiere. La mancata esclusione da ognuna delle fasi concorsuali non
costituisce, in ogni caso,  requisito  della  regolarita',  ne'  sana
l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 
    3.    Il    candidato    dovra'    tempestivamente     comunicare
all'amministrazione,  utilizzando  le  apposite  funzionalita'  della
piattaforma di cui all'art. 5, comma  1,  ogni  eventuale  variazione
dell'indirizzo  di   posta   elettronica   (PEC   e   PEO),   nonche'
dell'indirizzo di residenza e/o  di  domicilio  che  sia  intervenuta
successivamente all'inoltro della domanda. Con le  stesse  modalita',
il candidato dovra' tempestivamente comunicare eventuali,  ulteriori,
variazioni   relative   ai   dati   dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione.   Non   saranno   in   alcun    modo    modificabili,
successivamente allo scadere del termine utile per  la  presentazione
della domanda, i  dati  concernenti  i  requisiti  di  ammissione  al
concorso, di cui all'art. 3, nonche' i dati  relativi  ai  titoli  di
preferenza e di riserva, di cui all'art. 2 del presente bando. 
    4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  nel  caso
di dispersione e/o ritardata ricezione  da  parte  dei  candidati  di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte  o
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione  del
cambiamento del recapito indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telematici, per altre cause non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa o per cause di forza maggiore. 
    5. Non sono considerate valide le domande inviate  con  modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine  suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto  rispetto  a  quanto
prescritto nel presente bando di concorso. 
    6.  Per  le  richieste  di  assistenza  legate   alla   procedura
concorsuale, il candidato dovra' utilizzare, esclusivamente e  previa
completa compilazione, l'apposito modulo  presente  nella  home  page
della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1. 
    7. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra
indicate non potranno essere prese in considerazione.

Art. 7 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

				Art. 7 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
    1.  Il  candidato  diversamente  abile  deve  specificare,  nella
domanda di partecipazione al concorso, la  richiesta  di  ausili  e/o
tempi aggiuntivi eventualmente necessari  per  lo  svolgimento  della
prova orale. Lo stato  di  disabilita'  dovra'  essere  attestato  da
apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione   medico   legale
dell'A.S.L. di riferimento o  da  struttura  pubblica  equivalente  e
trasmessa, utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di
cui all'art. 5, comma 1, entro un  congruo  termine  e  comunque  non
oltre i venti giorni successivi alla data  di  scadenza  del  termine
utile  per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la
disabilita' determina in funzione della prova di concorso. 
    2. Il candidato, al momento della presentazione della domanda  di
partecipazione al concorso,  prende  visione  dell'informativa  sulla
privacy di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  w)  ed  autorizza  il
titolare ed il  responsabile  al  trattamento  dei  dati  concernenti
l'eventuale presenza  di  disabilita',  anche  temporanee  (categorie
particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR). 
    3. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi,
ai  candidati  che  ne  hanno  fatto  richiesta,  e'  determinata  ad
insindacabile giudizio delle commissioni  esaminatrici  sulla  scorta
della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico
caso. 
    4.  Il  mancato  inoltro  di  tale  documentazione,   nei   tempi
richiesti, non consentira' all'amministrazione  di  organizzarsi  per
tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    5.  Le  situazioni  di  disabilita'  sopravvenute   e   accertate
successivamente alla data  di  scadenza  prevista  al  comma  1,  che
potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi  aggiuntivi,
dovranno essere adeguatamente documentate  con  le  stesse  modalita'
sopraindicate e tempestivamente comunicate entro un  congruo  termine
antecedente  allo  svolgimento  della  prova  orale;  tali  richieste
saranno sottoposte alla valutazione delle commissioni esaminatrici.

Art. 8 Comunicazioni ai candidati e diario della prova orale

				Art. 8 
 
        Comunicazioni ai candidati e diario della prova orale 
 
    1.  Ogni  comunicazione  concernente  il  concorso,  compreso  il
calendario della prova orale ed  il  relativo  esito,  e'  effettuata
attraverso la piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. 
    2. La data ed il luogo di svolgimento della prova  orale  saranno
resi disponibili, nelle modalita' sopra indicate, almeno dieci giorni
prima dello svolgimento della prova medesima. I candidati sono tenuti
a presentarsi, senza altro preavviso,  nel  giorno,  nell'ora  e  nel
luogo  indicati  o,  nel  caso  di   svolgimento   della   prova   in
videoconferenza,  a  collegarsi  alla  piattaforma  predisposta,  nel
giorno e nell'ora indicati. Tale pubblicazione ha valore di  notifica
a tutti gli effetti. 
    3. Le informazioni personali  relative  allo  svolgimento  ed  ai
risultati  delle  fasi  concorsuali  di  ciascun  candidato   saranno
accessibili sulla piattaforma digitale di cui all'art.  5,  comma  1,
all'interno dell'area riservata predisposta.

Art. 9 Commissioni esaminatrici e sottocommissioni

				Art. 9 
 
             Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 
 
    1. Con successivo provvedimento del  direttore  generale  per  le
risorse umane e finanziarie, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  ed  in
conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma  3,  lettera  e),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  sara'  nominata  una
commissione esaminatrice competente per ciascun codice di concorso di
cui all'art. 1 del presente bando, ai sensi della  normativa  vigente
in tema di procedure concorsuali. 
    2. Per supplire ad eventuali temporanee  assenze  od  impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del  segretario  di  ciascuna
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. Ciascuna commissione esaminatrice  puo'  essere  integrata  in
ogni momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese, o
in un'ulteriore lingua straniera indicata dal candidato per la  prova
facoltativa orale, e da uno o piu' componenti esperti di informatica. 
    4.  Le  commissioni  esaminatrici  possono  essere  suddivise  in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti  pari
a quello delle commissioni originarie e di  un  segretario  aggiunto.
Per  ciascuna  sottocommissione  e'  nominato   un   presidente.   Le
commissioni e  le  sottocommissioni  garantiscono  l'omogeneita'  dei
criteri di valutazione. Le  commissioni  definiscono  in  una  seduta
plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione  omogenei  e
vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di
valutazione sono pubblicati  sul  sito  istituzionale  del  Ministero
dell'istruzione contestualmente alla graduatoria finale. 
    5.  Le  commissioni  e  le  eventuali  sottocommissioni   possono
svolgere  i  propri  lavori  in  modalita'  telematica  e/o  mediante
strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza  e  la
tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Art. 10 Procedura concorsuale

				Art. 10 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. La procedura  concorsuale,  in  ordine  a  ciascun  codice  di
concorso di cui all'art. 1, si articola nelle seguenti fasi: 
      valutazione dei titoli - punteggio massimo attribuibile: 10/10; 
      prova orale - punteggio massimo attribuibile: 30/30. 
    2. La votazione complessiva e' determinata sommando il  punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova
orale. Il concorso si intende superato se  la  votazione  complessiva
non e' inferiore a ventotto punti. 
    3. La sede di svolgimento della  prova  orale  verra'  resa  nota
mediante apposito avviso, da pubblicarsi  sulla  piattaforma  di  cui
all'art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima della  data  stabilita
per lo svolgimento delle stesse. 
    4.  Ulteriori   comunicazioni   concernenti   le   modalita'   di
espletamento della prova orale verranno definite dalle commissioni  e
fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da  pubblicarsi  sulla
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. 
    5. L'ammissione a ciascuna fase concorsuale avviene con  la  piu'
ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti  di  partecipazione
previsti dal bando. 
    6. La prova orale potra' svolgersi  in  sedi  decentrate  e/o  in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa,   l'identificazione   dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'.

Art. 11 Valutazione dei titoli

				Art. 11 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La valutazione dei titoli precede la prova orale. Il punteggio
da attribuire ai titoli e' espresso  in  decimi.  Sono  ammessi  alla
prova orale tutti i candidati che  avranno  riportato  una  votazione
minima pari a 7/10. Ove il numero di candidati con  votazione  minima
di 7/10 sia inferiore a quattro volte il numero  dei  posti  messi  a
concorso, per ciascun profilo, saranno ammessi alla prova orale,  nel
rispetto  dell'ordine  della  votazione  attribuita,  un  numero   di
candidati fino al raggiungimento del numero pari a  quattro  volte  i
posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque  ammessi  i
candidati che hanno conseguito un  punteggio  uguale  al  piu'  basso
risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 
    2. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando e devono  essere
dichiarati nella domanda di ammissione. I  titoli  non  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno  presi
in considerazione. 
    3. Le commissioni valutano solo i titoli  completi  di  tutte  le
informazioni  necessarie  per  la  valutazione,  sulla   base   delle
dichiarazioni rese dal  candidato  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000. 
    4. Ciascuna commissione esaminatrice puo' richiedere integrazioni
documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai  titoli
dichiarati. 
    5. Sono oggetto di valutazione i titoli accademici  e  di  studio
(massimo 4 punti) e i titoli di carriera e  di  servizio  (massimo  6
punti) elencati nella  seguente  tabella.  I  titoli  valutabili  non
possono superare il valore massimo complessivo di punti  10,  secondo
la seguente ripartizione: 
    6. I titoli accademici e di studio sono valutabili esclusivamente
se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, universita'
non statali legalmente riconosciute,  nonche'  istituzioni  formative
pubbliche  o  private,  autorizzate  e/o  accreditate  dal  Ministero
dell'universita' e  della  ricerca,  costituite  anche  in  consorzio
ovvero, ove si tratti di titoli di studio stranieri, se  riconosciuti
equivalenti secondo la normativa vigente. 
    7. Per la valutazione dei titoli di carriera e  di  servizio,  in
aggiunta ai criteri  individuati  nella  tabella  di  cui  sopra,  si
applicano i seguenti principi: 
      a) le  frazioni  di  anno  sono  valutate  in  ragione  mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni; 
      b) in caso di servizi o rapporti di  lavoro  contemporanei,  e'
valutato quello piu' favorevole al candidato; 
      c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini  temporali
di inizio e fine  di  ciascun  rapporto  di  lavoro  subordinato,  di
consulenza o di collaborazione professionale,  saranno  valutati,  in
carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del  mese;  in
carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno. 
    8. Gli elenchi dei  candidati,  stilati  per  ciascun  codice  di
concorso  di  cui  all'art.  1,  con  l'indicazione   del   punteggio
conseguito  e  dell'ammissione  alla  prova   orale,   vengono   resi
disponibili sulla piattaforma digitale di cui all'art.  5,  comma  1.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 12 Prova orale

				Art. 12 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale e' valutata in trentesimi e si intende superata
con un punteggio non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 
    2. L'avviso di convocazione per la prova  orale,  contenente  gli
elenchi degli ammessi alla  medesima  prova,  ed  il  diario  recante
l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento o, nel
caso di svolgimento della prova in videoconferenza,  delle  modalita'
di  collegamento,  sara'  pubblicato,  per  ciascuno  dei  codici  di
concorso di cui all'art. 1, sulla  piattaforma  di  cui  all'art.  5,
comma 1, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento.  Tale  avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    3. La prova orale, distinta per codice di concorso,  consiste  in
un colloquio interdisciplinare, nell'ambito del quale potranno essere
discussi con  il  candidato  anche  casi  pratici,  ed  e'  volta  ad
accertare la preparazione e la capacita' professionale dei  candidati
sulle seguenti materie: 
 
    Codice 01- Funzionario amministrativo - giuridico - contabile 
 
    Diritto costituzionale; diritto amministrativo  (con  particolare
riferimento  al  procedimento  amministrativo,  alla  disciplina  del
lavoro  pubblico,  alle  diverse   responsabilita'   dei   dipendenti
pubblici, alla disciplina  degli  appalti,  al  codice  del  processo
amministrativo); contabilita' pubblica; politica economica;  economia
politica; elementi di scienza  delle  finanze;  elementi  di  diritto
penale, con particolare  riferimento  ai  reati  contro  la  pubblica
amministrazione;   elementi   di   diritto    dell'Unione    europea;
organizzazione del  Ministero  dell'istruzione  e  delle  istituzioni
scolastiche. 
 
     Codice 02 - Funzionario socio - organizzativo - gestionale. 
 
    Elementi di economia politica; elementi di scienza delle  inanze;
elementi di diritto  pubblico;  tipologie  e  modelli  organizzativi;
teorie   manageriali,   della   conoscenza    e    dell'apprendimento
organizzativo;  teorie  del  cambiamento  organizzativo   e   project
management; pratiche  di  gestione  organizzativa  e  descrizioni  di
ruoli, funzioni e strutture nonche' degli  strumenti  idonei  per  la
descrizione di modelli e  processi  nella  pubblica  amministrazione;
principi di pedagogia,  sociologia  e  psicologia  dell'educazione  e
dell'apprendimento;   osservazione   e    progettazione    educativa;
conoscenza delle metodologie di progettazione e organizzazione  degli
interventi    socioeducativi;    organizzazione     del     Ministero
dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche. 
 
          Codice 03 - Funzionario informatico - statistico 
 
    Elementi di diritto pubblico; teoria e tecniche di  campionamento
statistico; indagini statistiche e tecniche di  somministrazione  dei
questionari;  statistiche   ufficiali;   statistica   descrittiva   e
indicatori statistici; metodi statistici  esplorativi  per  l'analisi
dei dati; statistica inferenziale; metodi statistici  multivariati  e
data science; metodi statistici per big data e strutture complesse di
dati; statistica computazionale e packages statistici; data-driven  e
statistical learning; metodi statistici  per  l'analisi  delle  serie
storiche e per la previsione; metodi  e  modelli  statistici  per  la
valutazione del sistema scolastico e, in particolare,  per  l'analisi
dei  dati  collegati  al  settore  dell'istruzione;  social   network
analysis; norme in materia di amministrazione digitale,  e-government
e   dematerializzazione;   sistemi   informatici   con    particolare
riferimento ad architetture applicative, basi di dati, data mining  e
cloud computing; architetture di reti e dei sistemi di comunicazione,
con particolare riferimento alle  connesse  tematiche  di  sicurezza;
ciclo di vita del software, pratiche di  modellazione,  sviluppo  del
software; sicurezza dei dati, con particolare riferimento  alla  data
privacy; tecniche e metodi di dematerializzazione e  digitalizzazione
dei   processi   di   business;    organizzazione    del    Ministero
dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche. 
    4. Nell'ambito della prova orale, in ordine  a  tutti  i  profili
professionali, sara' oggetto  di  accertamento  la  conoscenza  della
normativa in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  della
normativa in materia di trasparenza, prevenzione e repressione  della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. 
    5. Nell'ambito della  prova  orale,  inoltre,  sara'  oggetto  di
verifica la conoscenza della lingua inglese in un grado non inferiore
al livello di competenza B2  di  cui  al  Quadro  comune  europeo  di
riferimento, nonche' la verifica della  conoscenza  delle  tecnologie
informatiche e delle competenze digitali volte a favorire processi di
innovazione  amministrativa  e  di  trasformazione   digitale   della
pubblica amministrazione. 
    6. Per i soli candidati che hanno richiesto di svolgere la  prova
facoltativa di  lingua  straniera,  verra'  accertata  la  conoscenza
dell'eventuale altra lingua straniera, ulteriore alla lingua inglese,
tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del  candidato,  in
un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui  al  Quadro
comune europeo di riferimento. 
    7. La  prova  orale  si  svolgera'  in  presenza,  salvo  che  la
situazione epidemiologica  e  le  disposizioni  di  contenimento  del
contagio non lo consentano. In tal caso, la prova potra' svolgersi in
videoconferenza, come previsto dall'art. 10,  comma  6  del  presente
bando. 
    8. I candidati  devono  presentarsi  nella  sede,  nel  giorno  e
all'ora stabiliti con un valido documento di riconoscimento in  corso
di validita'. L'assenza dalla sede di svolgimento della  prova  o  il
mancato  collegamento  in  videoconferenza  nella  data  e   nell'ora
stabilite, ancorche' dovuta a forza maggiore, e la  violazione  delle
misure per la tutela della salute pubblica a fronte della  situazione
epidemiologica comporteranno l'esclusione dal concorso. 
    9. Nel caso di mancata presentazione del  candidato  nel  giorno,
ora e sede stabiliti per la  prova  orale,  o  nel  caso  di  mancato
collegamento alla videoconferenza nel giorno  e  nell'ora  stabiliti,
per gravi e certificati motivi di salute, la commissione esaminatrice
fissa  una  nuova  data,  non  oltre  l'ultimo  giorno  previsto  per
l'effettuazione della prova orale da  parte  di  tutti  i  candidati,
dandone   comunicazione    all'interessato.    L'ulteriore    mancata
presentazione del  candidato  comporta  l'esclusione  automatica  dal
concorso. 
    10. Ciascuna commissione,  prima  dell'inizio  di  ogni  sessione
della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli  candidati
per ciascuna delle materie di esame; tali  quesiti  sono  proposti  a
ciascun candidato con estrazione a sorte. 
    11. Le sedute della prova orale sono  pubbliche.  Al  termine  di
ogni seduta, ciascuna commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato
che,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario  di  ciascuna
commissione, e' affisso nel  medesimo  giorno  nell'albo  della  sede
d'esame e pubblicato sulla piattaforma digitale di  cui  all'art.  5,
comma 1. 
    12.  Ulteriori  comunicazioni   concernenti   le   modalita'   di
espletamento della prova verranno definite da ciascuna commissione  e
fornite ai candidati mediante l'avviso di cui al comma 2.

Art. 13 Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito

				Art. 13 
 
Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito 
 
    1.  Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla  somma  dei   punteggi
conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova orale. 
    2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui e'  stata  data  comunicazione  dei
risultati della prova orale, il candidato che intende  far  valere  i
titoli di riserva  e  /o  di  preferenza  elencati  nell'art.  2  del
presente  bando,  gia'  espressamente  dichiarati  nella  domanda  di
ammissione al concorso, deve  trasmettere,  utilizzando  le  apposite
funzionalita' della  piattaforma  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  i
relativi documenti in carta semplice ovvero le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente
della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Nella  dichiarazione
sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i  titoli
di cui all'art. 5, comma 4, n. 18) del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'amministrazione che ha emesso  il
provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la  data  di
emissione. 
    3. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive  deve  risultare
il possesso dei titoli di  riserva  e  di  preferenza  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    4. Non sono valutati  titoli  di  riserva  e  preferenza  la  cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    5. Sulla base  dei  punteggi  conseguiti  nella  valutazione  dei
titoli e nella prova orale sono formate le graduatorie definitive  di
merito. Il direttore generale per le risorse umane e finanziarie,  al
termine dei lavori delle commissioni  esaminatrici,  riconosciuta  la
regolarita'  del  procedimento  del  concorso,  approva  con  proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,
le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei  nelle  prove
concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il direttore  generale  per
le risorse umane e finanziarie  dichiara  vincitori  del  concorso  i
candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  di  merito,  tenuto
conto delle riserve di posti e, a parita' di merito e di titoli,  dei
titoli di preferenza di cui all'art. 2. 
    6. Le graduatorie di merito, unitamente a  quelle  dei  vincitori
del concorso, sono pubblicate, per ciascun codice di concorso di  cui
all'art. 1, sulla piattaforma digitale di cui all'art.  5,  comma  1,
disponibile     all'indirizzo     https://reclutamento.istruzione.it,
raggiungibile   anche   dal   sito   istituzionale   del    Ministero
dell'istruzione. Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di  pubblicazione  di  detto
avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14 Costituzione del rapporto di lavoro

				Art. 14 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1.   La   vincita   del   concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare   un   contratto   individuale   di   lavoro,   finalizzato
all'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo   pieno   e
indeterminato nel ruolo del Ministero  dell'istruzione,  nei  profili
professionali indicati all'art. 1, area III, posizione economica  F3,
ai sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente. 
    3. I vincitori vengono assegnati nella  sede  di  servizio  sulla
base della posizione nella graduatoria di merito e  delle  preferenze
espresse all'atto  dello  scorrimento  della  graduatoria.  Ai  sensi
dell'art.  14  del  CCNL  Funzioni  centrali  triennio  2016-2018,  i
vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi. 
    4. I vincitori devono permanere nella sede di prima  destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni,  a  norma  dell'art.  35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    5.  Se  un  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.

Art. 15 Accesso agli atti del concorso

				Art. 15 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale nel rispetto della normativa vigente.  Le
richieste vanno inoltrate,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata
(PEC), all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it . 
    2. Con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, il candidato dichiara di essere consapevole  che  eventuali
richieste di accesso agli atti  da  parte  dei  partecipanti  saranno
evase dal Ministero dell'istruzione previa informativa ai titolari di
tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura concorsuale. 
    3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990,  n.
241 e  conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  3  del  decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60,  l'accesso  alla  documentazione
attinente ai lavori  concorsuali  e'  consentito  in  relazione  alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini  gli  atti
stessi sono preordinati. 
    4. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    5. L'amministrazione puo' disporre il  differimento  al  fine  di
assicurare la riservatezza dei lavori della  commissione,  la  tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

				Art. 16 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016,  n.  2016/679/UE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  cd.  "GDPR"  e  del   decreto
legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  ss.mm.ii.,  i  dati  personali
forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e  trattati  dal   Ministero
dell'istruzione - Dipartimento per le risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali - Direzione per le risorse  umane  e  finanziarie  e  dal
CINECA, in qualita' di soggetto responsabile del trattamento,  presso
la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate  le  domande
di partecipazione al concorso e sono utilizzati ai  soli  fini  della
gestione della procedura concorsuale. I dati  personali  forniti  dai
vincitori del  concorso  sono  successivamente  raccolti  e  trattati
presso una banca dati automatizzata del Ministero  dell'istruzione  -
Dipartimento per  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  -
Direzione  generale  per  le  risorse  umane  e  finanziarie,   viale
Trastevere,  76/A  -   00153   Roma,   per   l'eventuale   successiva
instaurazione del rapporto di lavoro. 
    2.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  e'  il   Ministero
dell'istruzione - Dipartimento per le risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali - Direzione per le risorse umane e finanziarie, con  sede
in viale Trastevere, 76/A  -  00153  Roma,  al  quale  ci  si  potra'
rivolgere per esercitare i  diritti  degli  interessati  al  seguente
recapito: dgruf@postacert.istruzione.it . 
    3. Il CINECA - Consorzio  interuniversitario,  con  sede  in  via
Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), e' responsabile  del
trattamento dei dati, per nomina del titolare. 
    4. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) del  Ministero
dell'istruzione  e'  contattabile  al  seguente   indirizzo   e-mail:
rpd@istruzione.it . 
    5. I  dati  verranno  trattati  con  modalita',  prevalentemente,
informatiche  e  telematiche,  esclusivamente  dal  personale  e   da
collaboratori del titolare o del responsabile del trattamento  e  non
saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal  diritto
nazionale o dell'Unione europea,  ivi  inclusi  gli  obblighi  legali
vigenti in tema di pubblicita' e trasparenza dei dati. 
    6. I dati personali trattati sono quelli contenuti nella  domanda
di partecipazione e nei documenti ad essa allegati e, in particolare:
dati comuni, categorie particolari di dati e dati personali  relativi
a condanne penali e  ai  reati  o  a  connesse  misure  di  sicurezza
contenuti nelle dichiarazioni  rese  dal  candidato  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000. 
    7. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
a coloro che sono direttamente  preposti  a  funzioni  inerenti  allo
svolgimento del concorso, ivi compresi soggetti terzi,  nonche'  alle
strutture  del  Ministero  dell'istruzione  ed  alle  amministrazioni
pubbliche  interessate   alla   posizione   giuridico-economica   dei
candidati. 
    8. I dati personali raccolti e trattati verranno  conservati  per
il tempo necessario alle attivita' suindicate, ed in ogni caso per il
tempo  occorrente  all'esecuzione  dei  compiti   istituzionali   del
Ministero dell'istruzione o per gli adempimenti previsti da norme  di
legge o regolamento. 
    9. Il Ministero dell'istruzione puo' acquisire informazioni,  per
lo svolgimento dei  propri  compiti  istituzionali,  da  banche  dati
internazionali e nazionali. Le modalita'  del  trattamento  cui  sono
destinati i  dati  sono  conformi  alle  disposizioni  contenute  nel
regolamento UE 679/2016. 
    10. Il conferimento dei dati di cui al comma  6  e'  obbligatorio
per  il  candidato  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti   di
partecipazione. Il mancato  adempimento  determina  l'esclusione  dal
concorso. 
    11. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE  2016/679,  in
particolare, ai  sensi  degli  articoli  15  e  seguenti  del  citato
regolamento, il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, il  diritto
di limitare il trattamento per motivi illegittimi,  il  diritto  alla
portabilita' dei dati e di opposizione al trattamento  degli  stessi,
nonche' il diritto di proporre reclamo al Garante per  la  protezione
dei dati  personali,  come  previsto  dall'art.  77  del  regolamento
stesso. 
    12. Tali diritti possono essere fatti valere  nei  confronti  del
Ministero dell'istruzione,  viale  Trastevere,  76/A  -  00153  Roma,
indirizzo e - mail: dgruf@postacert.istruzione.it . 
      Roma, 29 novembre 2021  
 
                                          Il Capo Dipartimento: Greco

Torna su