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- Atto numero 21E13877 del 07-12-2021
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di cinquanta posti di personale di alta professionalita', area funzionale III, vari profili professionali, a tempo indeterminato. (21E13877)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 07-12-2021
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di cinquanta posti di personale di alta professionalita', area funzionale III, vari profili professionali, a tempo indeterminato. (21E13877)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
- Data: 07-12-2021
- Scadenza: 23-12-2021
Art. 1 Posti a concorso
IL CAPO DIPARTIMENTO
per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Visto l'art. 97, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, contenente
le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, l'art. 62, che sostituisce l'art. 52 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il "regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna" e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente "Norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili" ed il relativo regolamento di
esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333;
Atteso che dal prospetto informativo del Ministero
dell'istruzione riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della
situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di
personale con disabilita' ed appartenente alle altre categorie
protette - le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte, ferma restando la
verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
"Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le
modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
"Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi";
Visto il D.D.G. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale e' stato
emanato il "regolamento in materia di rimborso dei costi di
riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e
documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso
nell'ambito dei procedimenti di competenza del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art.
25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241";
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, concernente il "regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica
istruzione";
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche'
in materia di processo civile" ed in particolare l'art. 32;
Vista la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze
ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente "Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della
funzione pubblica, recante le linee guida sulle procedure
concorsuali;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla "Legge di
contabilita' e finanza pubblica";
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante
"Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della ricerca", convertito, con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 2, comma 1,
numeri 11) e 12) che, a seguito della modifica apportata dall'art. 1,
comma 2, lettera a) del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
istituisce il Ministero dell'istruzione ed il Ministero
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166, recante "Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 167, recante "regolamento concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'istruzione";
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure" e, in particolare, l'art. 64, comma
6-quater, ai sensi del quale "Per le finalita' di sviluppo,
sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove
funzionalita' strumentali di gestione amministrativa e contabile
finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace l'azione
amministrativa e per potenziare le attivita' a supporto degli uffici
scolastici regionali e degli uffici centrali, nonche' al fine di
avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio
degli interventi del PNRR e di supportare gli enti locali
nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero
dell'istruzione e' autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di alta
professionalita' pari a cinquanta unita', da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto
contingente di personale, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato
a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di
mobilita', apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed
esame orale" secondo le modalita' individuate dalla medesima norma;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante
"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76;
Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica
e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021;
Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca per
il triennio 2020-2022, adottato con decreto del Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
100 del 14 agosto 2020;
Visto il vigente C.C.N.L. del personale non dirigente delle
amministrazioni pubbliche comprese nel "Comparto funzioni centrali";
Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale
integrativo del personale non dirigente del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 - contratto n. 1,
concernente il sistema professionale del personale delle aree
funzionali;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e, in particolare, l'art. 249, rubricato "Semplificazione e
svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni";
Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata
normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 270/2004; per laurea
magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di
cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio
2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011;
Ritenuto necessario procedere all'indizione di un concorso
pubblico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di
complessive cinquanta unita' di personale di alta professionalita',
da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F3 del
ruolo del Ministero dell'istruzione, in osservanza a quanto disposto
dal citato art. 64, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, nel rispetto della normativa sul reclutamento del personale
nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno
2021, con cui lo scrivente e' stato nominato Capo del Dipartimento
per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero
dell'istruzione;
Considerato che e' vacante il posto di direttore generale della
Direzione per le risorse umane e finanziarie;
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che attribuisce al Capo del Dipartimento compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale,
per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive cinquanta
unita' di personale di alta professionalita', da inquadrare nell'Area
funzionale III, posizione economica F3, nei profili professionali
sottoindicati, da destinare al Ministero dell'istruzione, secondo la
seguente ripartizione:
trentacinque unita' da inquadrare nell'Area funzionale III,
posizione economica F3, profilo di funzionario amministrativo -
giuridico - contabile (codice concorso 01);
dieci unita' da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione
economica F3, profilo di funzionario socio - organizzativo -
gestionale (codice concorso 02);
cinque unita' da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione
economica F3, profilo di funzionario informatico - statistico (codice
concorso 03).
Art. 2 Riserve di posti e preferenze
Art. 2
Riserve di posti e preferenze
1. In materia di titoli di preferenza, si applicano le
disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Si applicano, inoltre, le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191, e di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
2. In materia di riserve di posti, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice
dell'ordinamento militare, nei limiti delle rispettive complessive
quote d'obbligo.
3. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
4. Ai fini della compilazione delle graduatorie definitive, a
parita' di merito, vengono valutati i titoli di preferenza ai sensi
dell'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
5. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 50,
comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
6. Costituisce titolo di preferenza, a parita' di titoli e di
merito, l'avere svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
7. A parita' di merito e di titoli, ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
8. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
9. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di
preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.
10. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all'atto della formulazione delle graduatorie
definitive.
11. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.
Art. 3 Requisiti di ammissione
Art. 3
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da
quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
b) eta' non inferiore a diciotto anni;
c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha la
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente;
d) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
f) Diploma di laurea (DL) oppure laurea specialistica (LS)
oppure laurea magistrale (LM), rilasciati da Universita' statali e
non statali accreditate dal Ministero dell'universita' e della
ricerca, nelle classi di seguito indicate, in ordine a ciascun
profilo professionale:
Codice 01 - Funzionario amministrativo - giuridico - contabile
Laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza;
LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienza della politica; LM-63
Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze
economico-aziendali;
o laurea specialistica (LS) equiparata ai sensi del decreto
interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233;
oppure
Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), di cui all'art. 1
della legge 19 novembre 1990, n. 341 equiparato alle suindicate
classi di lauree magistrali, ovvero titoli equipollenti tra le lauree
del vecchio ordinamento secondo la normativa vigente.
Codice 02 - Funzionario socio - organizzativo - gestionale
Laurea magistrale (LM) in: LM-16 Finanza; LM-31 Ingegneria
gestionale; LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi;
LM-56 Scienze dell'economia; LM-57 Scienze dell'educazione degli
adulti e della formazione continua; LM-77 Scienze
economico-aziendali; LM-85 Scienze Pedagogiche; LM-87 Servizio
sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale;
LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education;
o laurea specialistica (LS) equiparata ai sensi del decreto
interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233;
oppure
Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), di cui all'art. 1
della legge 19 novembre 1990, n. 341 equiparato alle suindicate
classi di lauree magistrali, ovvero titoli equipollenti tra le lauree
del vecchio ordinamento secondo la normativa vigente.
Codice 03 - Funzionario informatico - statistico
Laurea magistrale (LM) in: LM-17 Fisica; LM-18 Informatica; LM-32
Ingegneria informatica; LM-40 Matematica; LM-66 Sicurezza
informatica; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche
attuariali e finanziarie; LM-91 Tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione;
o laurea specialistica (LS) equiparata ai sensi del decreto
interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233;
oppure
Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), di cui all'art. 1
della legge 19 novembre 1990, n. 341 equiparato alle suindicate
classi di lauree magistrali, ovvero titoli equipollenti tra le lauree
del vecchio ordinamento secondo la normativa vigente.
g) dottorato di ricerca nei seguenti ambiti:
Codice 01 - Funzionario amministrativo - giuridico - contabile
materie giuspubblicistiche, materie economiche, contabilita' e
bilancio, management pubblico, scienze politiche;
Codice 02 - Funzionario socio - organizzativo - gestionale
materie economiche, management pubblico, pedagogia, sociologia,
organizzazione pubblica e gestionale, metodi quantitativi per
l'economia, analisi dei dati e analisi delle politiche pubbliche;
Codice 03 - Funzionario informatico - statistico
management pubblico, informatica, big data, statistica, metodi
quantitativi per l'economia, analisi dei dati e analisi delle
politiche pubbliche.
h) conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2
del Quadro comune europeo di riferimento.
Si ritengono equipollenti a quelli suindicati i titoli di studio
e i titoli accademici post-laurea conseguiti, nelle medesime materie,
all'estero e riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sara' cura
del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante
l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosce.
Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia stato
riconosciuto equivalente, il candidato dovra' dimostrare
l'equivalenza stessa mediante l'indicazione degli estremi del
provvedimento che la riconosce.
Qualora l'equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora
dichiarata, il candidato sara' ammesso con riserva alle fasi di
concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione
della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001. In questo caso il candidato dovra'
dimostrare l'avvio della procedura indicando, nella domanda di
partecipazione, gli estremi relativi all'avvenuta presentazione della
richiesta di riconoscimento.
La procedura di equivalenza dovra' essere attivata anche nel caso
in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione
ad altro concorso.
I titoli di studio e/o i titoli accademici post-laurea conseguiti
all'estero sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso,
solo se siano stati dichiarati equipollenti entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda o se entro il
predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento di
equivalenza che ne consenta l'ammissione condizionata.
La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
(www.funzionepubblica.gov.it).
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano
stati interdetti dai pubblici uffici, siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver
conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziati
ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonche'
coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in
giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione
presso una pubblica amministrazione.
3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai
fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 4 Esclusione dal concorso
Art. 4
Esclusione dal concorso
1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonche' per
l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, l'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale
di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con
provvedimento del direttore generale per le risorse umane e
finanziarie.
2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.
Art. 5 Pubblicazione del bando. Termine e modalita' di presentazione della domanda
Art. 5
Pubblicazione del bando. Termine e
modalita' di presentazione della domanda
1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" e
sulla piattaforma digitale disponibile all'indirizzo
https://reclutamento.istruzione.it, raggiungibile anche dal sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione.
2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per via
telematica, attraverso il sistema pubblico di identita' digitale
(SPID), compilando l'apposito modulo elettronico disponibile sulla
piattaforma digitale di cui al comma 1. Per la partecipazione al
concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
3. I candidati possono presentare istanza on line di
partecipazione al concorso mediante il sistema di cui al comma 2,
entro le ore 12,00 del 23 dicembre 2021 .Sono accettate esclusivamente
ed indifferibilmente le domande inviate entro detto termine.
4. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso
alla piattaforma di cui al comma 1, in prossimita' della scadenza del
termine di cui al comma 3 e tenuto anche conto del tempo necessario
per completare l'iter di compilazione e di invio della domanda di
partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria
candidatura nelle modalita' indicate dal comma 2.
5. La data di presentazione online della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
6. La presentazione della domanda per via telematica costituisce
modalita' esclusiva di partecipazione alla procedura, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
7. E' possibile presentare domanda di partecipazione in ordine ad
uno soltanto tra i profili professionali indicati all'art. 1.
Art. 6 Contenuto della domanda di partecipazione
Art. 6
Contenuto della domanda di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome;
b) la data, il Comune, la Provincia e l'eventuale Stato estero
di nascita, nonche' il codice fiscale;
c) l'indirizzo di residenza (via, numero civico, Comune, codice
di avviamento postale) e di domicilio, ove diverso dalla residenza;
d) il numero telefonico, l'indirizzo di posta elettronica
ordinaria (PEO), nonche' l'indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) intestato al candidato, presso cui saranno inviate le
comunicazioni relative allo svolgimento della procedura concorsuale,
con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
successive variazioni ed anche al fine dello svolgimento eventuale
della prova orale in sedi decentrate;
e) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea o dei requisiti di cui all'art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato
godimento dei diritti civili e politici;
g) l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
h) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per
i cittadini soggetti a tale obbligo;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente
normativa di legge e/o contrattuale;
j) l'idoneita' fisica all'impiego;
k) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
l) il profilo professionale per il quale concorre, tra quelli
indicati all'art. 1 del presente bando;
m) il titolo di studio posseduto (LM, LS, DL) tra quelli
previsti per l'ammissione al concorso dal presente bando, l'esatta
indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato, la data di
conseguimento dello stesso, la votazione conseguita, di cui chiede la
valutazione, ove superiore a 105/110, ai sensi del successivo art.
11, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di
equipollenza o la dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli di
studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito
all'estero, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 del presente
bando o gli estremi relativi all'avvenuta presentazione della
richiesta di riconoscimento;
n) il dottorato di ricerca posseduto, con l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato, la data di conseguimento dello
stesso, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di
equipollenza o la dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli di
studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito
all'estero, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 del presente
bando o gli estremi relativi all'avvenuta presentazione della
richiesta di riconoscimento;
o) la conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2
del Quadro comune europeo di riferimento;
p) l'eventuale conoscenza di un'ulteriore lingua straniera,
pari almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento,
scelta tra quelle ufficiali dell'Unione europea, nella quale intende
sostenere la prova facoltativa orale;
q) gli ulteriori titoli di studio e accademici, tra quelli
indicati dal successivo art. 11, che saranno oggetto di valutazione
da parte della commissione esaminatrice, con indicazione della
materia o disciplina;
r) i titoli di carriera e di servizio e/o i tirocini, tra
quelli indicati dal successivo art. 11, che saranno oggetto di
valutazione da parte della commissione esaminatrice, con indicazione
degli elementi oggetto di valutazione, ed in particolare: il datore
di lavoro, l'ufficio, l'inquadramento giuridico, la data di inizio e
fine del rapporto di lavoro; il tipo di attivita', il settore
disciplinare, l'amministrazione o l'organismo presso cui si e' svolto
il tirocinio curriculare o extracurriculare e la materia;
s) l'eventuale diritto alle riserve e/o di essere in possesso
dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 2 del presente
bando;
t) di essere a conoscenza di dover permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo inderogabilmente non inferiore a
cinque anni ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
u) l'eventuale necessita', in relazione alla propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento
della prova orale;
v) di essere consapevole che eventuali richieste di accesso
agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dal Ministero
dell'istruzione previa informativa ai titolari di tutti gli atti
oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del
candidato;
w) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e
delle condizioni di ammissione al concorso, nonche' di aver letto e
compreso l'informativa sulla privacy presente sulla piattaforma di
presentazione della domanda, di cui all'art. 5, comma 1 e richiamata
all'art. 16 del presente bando;
x) di autorizzare il titolare ed il responsabile al trattamento
dei dati personali, secondo le modalita' e nei limiti della
sopracitata informativa sulla privacy, del regolamento 27 aprile
2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio cd.
"GDPR" e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche'
all'utilizzo, da parte del Ministero dell'istruzione e
dell'affidatario del servizio, del proprio indirizzo di Posta
elettronica certificata (PEC) presso il quale saranno eseguite tutte
le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti alla
procedura selettiva, nonche' dei propri indirizzi di Posta
elettronica ordinaria (PEO) e del proprio recapito telefonico,
indicati in domanda.
2. L'amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita
degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non
veritiere. La mancata esclusione da ognuna delle fasi concorsuali non
costituisce, in ogni caso, requisito della regolarita', ne' sana
l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
3. Il candidato dovra' tempestivamente comunicare
all'amministrazione, utilizzando le apposite funzionalita' della
piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, ogni eventuale variazione
dell'indirizzo di posta elettronica (PEC e PEO), nonche'
dell'indirizzo di residenza e/o di domicilio che sia intervenuta
successivamente all'inoltro della domanda. Con le stesse modalita',
il candidato dovra' tempestivamente comunicare eventuali, ulteriori,
variazioni relative ai dati dichiarati nella domanda di
partecipazione. Non saranno in alcun modo modificabili,
successivamente allo scadere del termine utile per la presentazione
della domanda, i dati concernenti i requisiti di ammissione al
concorso, di cui all'art. 3, nonche' i dati relativi ai titoli di
preferenza e di riserva, di cui all'art. 2 del presente bando.
4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte o
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telematici, per altre cause non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa o per cause di forza maggiore.
5. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto
prescritto nel presente bando di concorso.
6. Per le richieste di assistenza legate alla procedura
concorsuale, il candidato dovra' utilizzare, esclusivamente e previa
completa compilazione, l'apposito modulo presente nella home page
della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1.
7. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra
indicate non potranno essere prese in considerazione.
Art. 7 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
Art. 7
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. Il candidato diversamente abile deve specificare, nella
domanda di partecipazione al concorso, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della
prova orale. Lo stato di disabilita' dovra' essere attestato da
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale
dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e
trasmessa, utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di
cui all'art. 5, comma 1, entro un congruo termine e comunque non
oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la
disabilita' determina in funzione della prova di concorso.
2. Il candidato, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, prende visione dell'informativa sulla
privacy di cui all'art. 6, comma 1, lettera w) ed autorizza il
titolare ed il responsabile al trattamento dei dati concernenti
l'eventuale presenza di disabilita', anche temporanee (categorie
particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR).
3. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi,
ai candidati che ne hanno fatto richiesta, e' determinata ad
insindacabile giudizio delle commissioni esaminatrici sulla scorta
della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico
caso.
4. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi
richiesti, non consentira' all'amministrazione di organizzarsi per
tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
5. Le situazioni di disabilita' sopravvenute e accertate
successivamente alla data di scadenza prevista al comma 1, che
potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi,
dovranno essere adeguatamente documentate con le stesse modalita'
sopraindicate e tempestivamente comunicate entro un congruo termine
antecedente allo svolgimento della prova orale; tali richieste
saranno sottoposte alla valutazione delle commissioni esaminatrici.
Art. 8 Comunicazioni ai candidati e diario della prova orale
Art. 8
Comunicazioni ai candidati e diario della prova orale
1. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario della prova orale ed il relativo esito, e' effettuata
attraverso la piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1.
2. La data ed il luogo di svolgimento della prova orale saranno
resi disponibili, nelle modalita' sopra indicate, almeno dieci giorni
prima dello svolgimento della prova medesima. I candidati sono tenuti
a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel
luogo indicati o, nel caso di svolgimento della prova in
videoconferenza, a collegarsi alla piattaforma predisposta, nel
giorno e nell'ora indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
3. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai
risultati delle fasi concorsuali di ciascun candidato saranno
accessibili sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1,
all'interno dell'area riservata predisposta.
Art. 9 Commissioni esaminatrici e sottocommissioni
Art. 9
Commissioni esaminatrici e sottocommissioni
1. Con successivo provvedimento del direttore generale per le
risorse umane e finanziarie, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in
conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata una
commissione esaminatrice competente per ciascun codice di concorso di
cui all'art. 1 del presente bando, ai sensi della normativa vigente
in tema di procedure concorsuali.
2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario di ciascuna
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. Ciascuna commissione esaminatrice puo' essere integrata in
ogni momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese, o
in un'ulteriore lingua straniera indicata dal candidato per la prova
facoltativa orale, e da uno o piu' componenti esperti di informatica.
4. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari
a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.
Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. Le
commissioni e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneita' dei
criteri di valutazione. Le commissioni definiscono in una seduta
plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e
vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di
valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero
dell'istruzione contestualmente alla graduatoria finale.
5. Le commissioni e le eventuali sottocommissioni possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica e/o mediante
strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
Art. 10 Procedura concorsuale
Art. 10
Procedura concorsuale
1. La procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di
concorso di cui all'art. 1, si articola nelle seguenti fasi:
valutazione dei titoli - punteggio massimo attribuibile: 10/10;
prova orale - punteggio massimo attribuibile: 30/30.
2. La votazione complessiva e' determinata sommando il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova
orale. Il concorso si intende superato se la votazione complessiva
non e' inferiore a ventotto punti.
3. La sede di svolgimento della prova orale verra' resa nota
mediante apposito avviso, da pubblicarsi sulla piattaforma di cui
all'art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima della data stabilita
per lo svolgimento delle stesse.
4. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di
espletamento della prova orale verranno definite dalle commissioni e
fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sulla
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1.
5. L'ammissione a ciascuna fase concorsuale avviene con la piu'
ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando.
6. La prova orale potra' svolgersi in sedi decentrate e/o in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei
partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita'.
Art. 11 Valutazione dei titoli
Art. 11
Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli precede la prova orale. Il punteggio
da attribuire ai titoli e' espresso in decimi. Sono ammessi alla
prova orale tutti i candidati che avranno riportato una votazione
minima pari a 7/10. Ove il numero di candidati con votazione minima
di 7/10 sia inferiore a quattro volte il numero dei posti messi a
concorso, per ciascun profilo, saranno ammessi alla prova orale, nel
rispetto dell'ordine della votazione attribuita, un numero di
candidati fino al raggiungimento del numero pari a quattro volte i
posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque ammessi i
candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso
risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di cui al presente bando e devono essere
dichiarati nella domanda di ammissione. I titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno presi
in considerazione.
3. Le commissioni valutano solo i titoli completi di tutte le
informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione al
concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
4. Ciascuna commissione esaminatrice puo' richiedere integrazioni
documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai titoli
dichiarati.
5. Sono oggetto di valutazione i titoli accademici e di studio
(massimo 4 punti) e i titoli di carriera e di servizio (massimo 6
punti) elencati nella seguente tabella. I titoli valutabili non
possono superare il valore massimo complessivo di punti 10, secondo
la seguente ripartizione:
6. I titoli accademici e di studio sono valutabili esclusivamente
se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, universita'
non statali legalmente riconosciute, nonche' istituzioni formative
pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, costituite anche in consorzio
ovvero, ove si tratti di titoli di studio stranieri, se riconosciuti
equivalenti secondo la normativa vigente.
7. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, in
aggiunta ai criteri individuati nella tabella di cui sopra, si
applicano i seguenti principi:
a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e'
valutato quello piu' favorevole al candidato;
c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali
di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, di
consulenza o di collaborazione professionale, saranno valutati, in
carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in
carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.
8. Gli elenchi dei candidati, stilati per ciascun codice di
concorso di cui all'art. 1, con l'indicazione del punteggio
conseguito e dell'ammissione alla prova orale, vengono resi
disponibili sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 12 Prova orale
Art. 12
Prova orale
1. La prova orale e' valutata in trentesimi e si intende superata
con un punteggio non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
2. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli
elenchi degli ammessi alla medesima prova, ed il diario recante
l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento o, nel
caso di svolgimento della prova in videoconferenza, delle modalita'
di collegamento, sara' pubblicato, per ciascuno dei codici di
concorso di cui all'art. 1, sulla piattaforma di cui all'art. 5,
comma 1, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
3. La prova orale, distinta per codice di concorso, consiste in
un colloquio interdisciplinare, nell'ambito del quale potranno essere
discussi con il candidato anche casi pratici, ed e' volta ad
accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati
sulle seguenti materie:
Codice 01- Funzionario amministrativo - giuridico - contabile
Diritto costituzionale; diritto amministrativo (con particolare
riferimento al procedimento amministrativo, alla disciplina del
lavoro pubblico, alle diverse responsabilita' dei dipendenti
pubblici, alla disciplina degli appalti, al codice del processo
amministrativo); contabilita' pubblica; politica economica; economia
politica; elementi di scienza delle finanze; elementi di diritto
penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica
amministrazione; elementi di diritto dell'Unione europea;
organizzazione del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni
scolastiche.
Codice 02 - Funzionario socio - organizzativo - gestionale.
Elementi di economia politica; elementi di scienza delle inanze;
elementi di diritto pubblico; tipologie e modelli organizzativi;
teorie manageriali, della conoscenza e dell'apprendimento
organizzativo; teorie del cambiamento organizzativo e project
management; pratiche di gestione organizzativa e descrizioni di
ruoli, funzioni e strutture nonche' degli strumenti idonei per la
descrizione di modelli e processi nella pubblica amministrazione;
principi di pedagogia, sociologia e psicologia dell'educazione e
dell'apprendimento; osservazione e progettazione educativa;
conoscenza delle metodologie di progettazione e organizzazione degli
interventi socioeducativi; organizzazione del Ministero
dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche.
Codice 03 - Funzionario informatico - statistico
Elementi di diritto pubblico; teoria e tecniche di campionamento
statistico; indagini statistiche e tecniche di somministrazione dei
questionari; statistiche ufficiali; statistica descrittiva e
indicatori statistici; metodi statistici esplorativi per l'analisi
dei dati; statistica inferenziale; metodi statistici multivariati e
data science; metodi statistici per big data e strutture complesse di
dati; statistica computazionale e packages statistici; data-driven e
statistical learning; metodi statistici per l'analisi delle serie
storiche e per la previsione; metodi e modelli statistici per la
valutazione del sistema scolastico e, in particolare, per l'analisi
dei dati collegati al settore dell'istruzione; social network
analysis; norme in materia di amministrazione digitale, e-government
e dematerializzazione; sistemi informatici con particolare
riferimento ad architetture applicative, basi di dati, data mining e
cloud computing; architetture di reti e dei sistemi di comunicazione,
con particolare riferimento alle connesse tematiche di sicurezza;
ciclo di vita del software, pratiche di modellazione, sviluppo del
software; sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla data
privacy; tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione
dei processi di business; organizzazione del Ministero
dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche.
4. Nell'ambito della prova orale, in ordine a tutti i profili
professionali, sara' oggetto di accertamento la conoscenza della
normativa in materia di protezione dei dati personali e della
normativa in materia di trasparenza, prevenzione e repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.
5. Nell'ambito della prova orale, inoltre, sara' oggetto di
verifica la conoscenza della lingua inglese in un grado non inferiore
al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di
riferimento, nonche' la verifica della conoscenza delle tecnologie
informatiche e delle competenze digitali volte a favorire processi di
innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della
pubblica amministrazione.
6. Per i soli candidati che hanno richiesto di svolgere la prova
facoltativa di lingua straniera, verra' accertata la conoscenza
dell'eventuale altra lingua straniera, ulteriore alla lingua inglese,
tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in
un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro
comune europeo di riferimento.
7. La prova orale si svolgera' in presenza, salvo che la
situazione epidemiologica e le disposizioni di contenimento del
contagio non lo consentano. In tal caso, la prova potra' svolgersi in
videoconferenza, come previsto dall'art. 10, comma 6 del presente
bando.
8. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e
all'ora stabiliti con un valido documento di riconoscimento in corso
di validita'. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova o il
mancato collegamento in videoconferenza nella data e nell'ora
stabilite, ancorche' dovuta a forza maggiore, e la violazione delle
misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica comporteranno l'esclusione dal concorso.
9. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno,
ora e sede stabiliti per la prova orale, o nel caso di mancato
collegamento alla videoconferenza nel giorno e nell'ora stabiliti,
per gravi e certificati motivi di salute, la commissione esaminatrice
fissa una nuova data, non oltre l'ultimo giorno previsto per
l'effettuazione della prova orale da parte di tutti i candidati,
dandone comunicazione all'interessato. L'ulteriore mancata
presentazione del candidato comporta l'esclusione automatica dal
concorso.
10. Ciascuna commissione, prima dell'inizio di ogni sessione
della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati
per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a
ciascun candidato con estrazione a sorte.
11. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di
ogni seduta, ciascuna commissione esaminatrice forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato
che, sottoscritto dal presidente e dal segretario di ciascuna
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede
d'esame e pubblicato sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5,
comma 1.
12. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di
espletamento della prova verranno definite da ciascuna commissione e
fornite ai candidati mediante l'avviso di cui al comma 2.
Art. 13 Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito
Art. 13
Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito
1. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei punteggi
conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova orale.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui e' stata data comunicazione dei
risultati della prova orale, il candidato che intende far valere i
titoli di riserva e /o di preferenza elencati nell'art. 2 del
presente bando, gia' espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso, deve trasmettere, utilizzando le apposite
funzionalita' della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, i
relativi documenti in carta semplice ovvero le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione
sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli
di cui all'art. 5, comma 4, n. 18) del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'amministrazione che ha emesso il
provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di
emissione.
3. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare
il possesso dei titoli di riserva e di preferenza alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
4. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando.
5. Sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei
titoli e nella prova orale sono formate le graduatorie definitive di
merito. Il direttore generale per le risorse umane e finanziarie, al
termine dei lavori delle commissioni esaminatrici, riconosciuta la
regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,
le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei nelle prove
concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il direttore generale per
le risorse umane e finanziarie dichiara vincitori del concorso i
candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto
conto delle riserve di posti e, a parita' di merito e di titoli, dei
titoli di preferenza di cui all'art. 2.
6. Le graduatorie di merito, unitamente a quelle dei vincitori
del concorso, sono pubblicate, per ciascun codice di concorso di cui
all'art. 1, sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1,
disponibile all'indirizzo https://reclutamento.istruzione.it,
raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero
dell'istruzione. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 14 Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 14
Costituzione del rapporto di lavoro
1. La vincita del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato nel ruolo del Ministero dell'istruzione, nei profili
professionali indicati all'art. 1, area III, posizione economica F3,
ai sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente.
3. I vincitori vengono assegnati nella sede di servizio sulla
base della posizione nella graduatoria di merito e delle preferenze
espresse all'atto dello scorrimento della graduatoria. Ai sensi
dell'art. 14 del CCNL Funzioni centrali triennio 2016-2018, i
vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi.
4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell'art. 35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.
Art. 15 Accesso agli atti del concorso
Art. 15
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale nel rispetto della normativa vigente. Le
richieste vanno inoltrate, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it .
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali
richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno
evase dal Ministero dell'istruzione previa informativa ai titolari di
tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura concorsuale.
3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione
attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti
stessi sono preordinati.
4. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
5. L'amministrazione puo' disporre il differimento al fine di
assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 16 Trattamento dei dati personali
Art. 16
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio cd. "GDPR" e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii., i dati personali
forniti dai candidati sono raccolti e trattati dal Ministero
dell'istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione per le risorse umane e finanziarie e dal
CINECA, in qualita' di soggetto responsabile del trattamento, presso
la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le domande
di partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della
gestione della procedura concorsuale. I dati personali forniti dai
vincitori del concorso sono successivamente raccolti e trattati
presso una banca dati automatizzata del Ministero dell'istruzione -
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali -
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, viale
Trastevere, 76/A - 00153 Roma, per l'eventuale successiva
instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero
dell'istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione per le risorse umane e finanziarie, con sede
in viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, al quale ci si potra'
rivolgere per esercitare i diritti degli interessati al seguente
recapito: dgruf@postacert.istruzione.it .
3. Il CINECA - Consorzio interuniversitario, con sede in via
Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), e' responsabile del
trattamento dei dati, per nomina del titolare.
4. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) del Ministero
dell'istruzione e' contattabile al seguente indirizzo e-mail:
rpd@istruzione.it .
5. I dati verranno trattati con modalita', prevalentemente,
informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da
collaboratori del titolare o del responsabile del trattamento e non
saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali
vigenti in tema di pubblicita' e trasparenza dei dati.
6. I dati personali trattati sono quelli contenuti nella domanda
di partecipazione e nei documenti ad essa allegati e, in particolare:
dati comuni, categorie particolari di dati e dati personali relativi
a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
contenuti nelle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000.
7. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti allo
svolgimento del concorso, ivi compresi soggetti terzi, nonche' alle
strutture del Ministero dell'istruzione ed alle amministrazioni
pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
8. I dati personali raccolti e trattati verranno conservati per
il tempo necessario alle attivita' suindicate, ed in ogni caso per il
tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali del
Ministero dell'istruzione o per gli adempimenti previsti da norme di
legge o regolamento.
9. Il Ministero dell'istruzione puo' acquisire informazioni, per
lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, da banche dati
internazionali e nazionali. Le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati sono conformi alle disposizioni contenute nel
regolamento UE 679/2016.
10. Il conferimento dei dati di cui al comma 6 e' obbligatorio
per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal
concorso.
11. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE 2016/679, in
particolare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del citato
regolamento, il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, il diritto
di limitare il trattamento per motivi illegittimi, il diritto alla
portabilita' dei dati e di opposizione al trattamento degli stessi,
nonche' il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento
stesso.
12. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'istruzione, viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma,
indirizzo e - mail: dgruf@postacert.istruzione.it .
Roma, 29 novembre 2021
Il Capo Dipartimento: Greco