Art. 1 Per i motivi citati nelle premesse, la lettera e), comma 1, dell'art. 7 e la lettera a), comma 2, dell'art. 8 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, sono eliminate.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche ed
integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare", e successive modifiche ed
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la "Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco", a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante "modalita'
tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici",
emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra
l'altro, disposizioni per il reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare, emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2
luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 54 del 14
luglio 2020 , e successive modifiche, con il quale sono stati indetti
i concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni,
dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo
di commissariato dell'Esercito;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate";
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Vista la legge 18 dicembre 2020, n. 176 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante
"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021, recante "ulteriori disposizioni attuative" del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74 e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante "ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il f. n. M_D E0012000 REG2021 0068423 del 31 marzo 2021,
con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, alla luce
dell'evoluzione dello scenario epidemiologico da Covid-19 ha chiesto,
nell'ambito delle previsioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
di apportare una modifica al sopracitato decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, volta allo snellimento della
procedura concorsuale, prevedendo l'eliminazione delle prove
di efficienza fisica e di conseguenza del certificato per l'attivita'
sportiva agonistica necessario per sostenere le medesime;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0074136 del 17
febbraio 2021, con il quale gli e' stata attribuita la delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri, tra cui provvedimenti attuativi, modificativi ed
integrativi di bandi di concorso;
Decreta:
Art. 1
Per i motivi citati nelle premesse, la lettera e), comma 1,
dell'art. 7 e la lettera a), comma 2, dell'art. 8 del decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, sono
eliminate.
Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse, l'art. 12 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' sostituito dal presente: "1. I concorrenti, che nella prova scritta di cultura tecnico - professionale hanno riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno
Art. 2
Per i motivi citati nelle premesse, l'art. 12 del decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e'
sostituito dal presente:
"1. I concorrenti, che nella prova scritta di cultura tecnico -
professionale hanno riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno
sottoposti agli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 13
del presente bando e all'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 14.
Le prove e gli accertamenti di cui sopra avranno luogo presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di
Foligno, secondo il calendario di convocazione che sara' reso noto
nell'avviso di cui al precedente art. 10, comma 5.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
2. I soli concorrenti non in servizio dovranno esibire i seguenti
documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge:
a) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale, con data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella
di presentazione, relativo al risultato della ricerca dei markers
virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del
concorrente dal concorso;
b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato G,
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal
proprio medico di fiducia di cui all'art. 25, della legge 23 dicembre
1978 n. 833, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio
non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
c) referto, rilasciato da una struttura sanitaria, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per
anticorpi HIV, in data non anteriore a giorni sessanta rispetto alla
data di presentazione per gli accertamenti. La mancata presentazione
di tale referto comportera' l'esclusione del concorrente dal
concorso;
d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale, con data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella
di presentazione, relativo al risultato dell'intradermoreazione di
Mantoux o in alternativa, relativo al risultato del test Quantiferon,
e, per i positivi, Rx del torace in due proiezioni. I positivi alla
intradermoreazione di Mantoux, oltre l'Rx del torace in due
proiezioni, dovranno produrre comunque il referto del risultato del
test Quantiferon;
e) i concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o
ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre copia delle
relative cartelle cliniche che saranno acquisite agli atti, quale
parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari del
concorrente e, pertanto, non saranno restituite.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al
precedente comma 2, le concorrenti di sesso femminile dovranno
presentare i seguenti documenti:
a) le sole concorrenti non in servizio: referto attestante
l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale entro i sessanta giorni precedenti la data di
presentazione. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato entro i cinque giorni
precedenti la data di presentazione alle prove medesime, presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte
(al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 13, comma
2) al test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di detto
stato. Infatti l'accertato stato di gravidanza impedira' alla
concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e
produrra' l'effetto indicato al successivo art. 13, comma 6.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge.
4. Tutti i concorrenti, compresi quelli in servizio, devono
inoltre presentarsi muniti di un referto, rilasciato in data non
anteriore ad un mese antecedente la visita da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, attestante l'analisi delle urine per la ricerca
dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamina,
metanfetamina, MDMA e metadone in accordo con il provvedimento
Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il provvedimento del
18 settembre 2008. Resta impregiudicata la facolta' per
l'Amministrazione di sottoporre a drug-test i vincitori dei concorsi
di cui al precedente art. 1.
5. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2, 3 e
4 del presente articolo, dovra' essere consegnata al personale del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM -
Ufficio reclutamento e concorsi che, con l'ausilio di personale
medico del Servizio sanitario del Centro di selezione e di
reclutamento nazionale dell'Esercito, verifichera' la validita' delle
certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo
per ciascuno apposito verbale. I concorrenti che per l'inizio degli
accertamenti sanitari non siano in possesso anche di uno solo dei
suddetti documenti sanitari, con l'eccezione dell'esame radiografico
e - per il personale femminile - del test di gravidanza, non saranno
ammessi agli accertamenti sanitari e quindi esclusi dal concorso.
Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali
il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione
del provvedimento di cui al successivo art. 13, comma 6, del presente
bando.".
Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1. dell'art. 13, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' sostituito dal seguente: "1. I concorrenti saranno sottoposti, sempre presso il Centro predetto, a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma
Art. 3
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1. dell'art. 13, del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e'
sostituito dal seguente:
"1. I concorrenti saranno sottoposti, sempre presso il Centro
predetto, a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma
2, lettera b), ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quali
ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale delle armi o del
Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere.".
Art. 4 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1, dell'art. 16, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' sostituito dal presente: "1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, la graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione
Art. 4
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1, dell'art. 16, del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e'
sostituito dal presente:
"1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, la graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione
esaminatrice in base alla somma dei punteggi riportati dai
concorrenti in ciascuna delle prove d'esame (compresa la prova di
conoscenza della lingua inglese), nella valutazione dei titoli. La
graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, sara' approvata con decreto dirigenziale. Nel decreto di
approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. Se un
concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette
categorie di riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevale su quella prevista a favore
della categoria dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti
dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra,
potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di
merito.".
Art. 5 Per i motivi citati nelle premesse, l'allegato H del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' eliminato. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Art. 5
Per i motivi citati nelle premesse, l'allegato H del decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e'
eliminato.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente.
Roma, 22 aprile 2021
Il vice direttore generale: Santella