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- Atto numero 21E05575 del 18-05-2021
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Riapertura dei termini e aumento dei posti del concorso, per esame, a trecento posti di notaio. (21E05575)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 18-05-2021
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Rettifica
Art. 1 Posti a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
degli affari interni
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche,
"Ordinamento del notariato e degli archivi notarili";
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, di
approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio
1913, n. 89, "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili";
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche,
"Norme per il conferimento dei posti notarili";
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive
modifiche, "Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro";
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, "Modificazioni
alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di
notaio";
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, "Norme complementari
sull'ordinamento del notariato";
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, "Modificazioni all'ordinamento
del notariato e degli archivi notarili";
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, "Modifica delle norme
concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi
per esame per la nomina a notaio";
Vista la legge 18 maggio 1973, n. 239, "Nuove disposizioni in
materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili";
Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574, "Norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica
Amministrazione e nei procedimenti giudiziari", in relazione con il
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modifiche, "Norme di attuazione dello Statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego";
Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990, "Adeguamento delle
aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle
variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo";
Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n.
405, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di handicap";
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, "Regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
marzo 1995, "Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
Amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, "Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in
materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per
l'assegnazione di sedi notarili";
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475,
"Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso
le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della
pratica forense e notarile, ai sensi dell'art. 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in
materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice
dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, "Norme in
materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale,
nonche' in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'art. 7,
comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto l'art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69, "Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
nonche' in materia di processo civile";
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233, "Disposizioni in materia
di concorso notarile";
Visto l'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,
"Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'art.
14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, "Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, "Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo";
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, "Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese";
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16
settembre 2014, "Determinazione delle modalita' di versamento dei
contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi da 600 a 603, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147";
Visto l'art. 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
Visto il decreto dirigenziale 3 dicembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami" - n. 97 del 10 dicembre 2019 , con il quale e'
stato indetto il concorso a trecento posti di notaio;
Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2020, con il quale e'
stata costituita la Direzione generale degli affari interni, cui sono
state assegnate le competenze della soppressa Direzione generale
della giustizia civile con riguardo, tra l'altro, al reparto
notariato e all'organizzazione del concorso notarile;
Visto lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19, dichiarato dal
Governo il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato sino al 31
luglio 2021 in forza del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che confermano, rispettivamente,
sino al 30 aprile 2021 e sino al 31 luglio 2021 le previsioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021,
in quanto non espressamente derogate;
Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, in forza del quale e'
consentito lo svolgimento delle prove selettive dei concorsi banditi
dalle pubbliche amministrazioni nei soli casi in cui sia prevista la
partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per
ogni sessione o sede di prova;
Rilevato che l'emergenza sanitaria in atto ha comportato un
reiterato differimento delle prove di esame;
Rilevato che, a causa delle medesime ragioni emergenziali, nel
corso dell'anno 2020 non e' stato bandito alcun concorso per la
copertura di posti di notaio,
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono aumentati di cento unita' i posti di notaio messi a
concorso in relazione al bando di cui al decreto dirigenziale del 3
dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 97 del 10
dicembre 2019 , per un totale complessivo di quattrocento posti di
notaio.
Art. 2 Riapertura termini
Art. 2
Riapertura termini
1. Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso indetto con decreto dirigenziale 3
dicembre 2019 di cui in premessa.
Art. 3 Requisiti per l'ammissione
Art. 3
Requisiti per l'ammissione
1. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda, dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e
5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni,
e non devono aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente
decreto.
2. E' altresi' necessario che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda, gli aspiranti non siano stati
dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi per esami a posti
di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge
18 giugno 2009, n. 69. Equivalgono a dichiarazione di inidoneita'
l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e
l'annullamento di una prova da parte della commissione.
Art. 4 Presentazione della domanda: termini e modalita'
Art. 4
Presentazione della domanda: termini e modalita'
1. La domanda di ammissione al concorso - corredata di marca da
bollo del valore di euro 16,00, ai sensi dell'art. 1 della legge 25
maggio 1970, n. 358 - deve essere presentata o spedita al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al luogo
di residenza dell'aspirante, previa compilazione della domanda
telematica di cui al successivo comma 4, entro il termine perentorio
di giorni trenta decorrenti dal 31 maggio 2021.
2. La domanda si considera formulata in tempo utile anche se
spedita al suddetto Procuratore della Repubblica, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra
stabilito: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti le
cui domande sono state presentate o spedite oltre il termine sopra
indicato o con modalita' diverse.
4. La domanda telematica di partecipazione al concorso deve
essere redatta compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito
internet del Ministero della giustizia, "www.giustizia.it", alla voce
"Strumenti/Concorsi, esami, selezioni e assunzioni".
5. La procedura di compilazione e invio telematico deve essere
completata entro il termine di scadenza del bando.
6. Il modulo sara' disponibile dal 31 maggio 2021 e fino alla
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
7. Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico non
permette piu' ne' l'accesso ne' l'invio del modulo.
8. Dopo il completamento della procedura di inserimento dei dati
e l'invio del modulo, il sistema informatico comunica l'avvenuta
ricezione della domanda di partecipazione, fornendo un file (ricevuta
in formato .pdf) che contiene il codice identificativo - comprensivo
del codice a barre - attribuito dal sistema; tale codice deve essere
stampato e conservato a cura del candidato, nonche' esibito per
facilitare le procedure di identificazione per la partecipazione alle
prove scritte.
9. L'aspirante deve stampare la domanda (contenuta nel file
"domanda in formato pdf"), apporvi in calce una marca da euro 16,00,
allegarvi le quietanze di cui al successivo comma 14 e consegnarla,
entro il termine di scadenza del bando, alla Procura della Repubblica
competente in relazione al luogo di residenza; deve infine firmarla
con sottoscrizione autenticata. Il funzionario della Procura che
provvede alla ricezione, verificata la regolarita' formale della
domanda, procede alla validazione e alla trasmissione della domanda
cartacea al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di
giustizia - Direzione generale degli affari interni - Reparto
notariato, via Arenula, 70 - 00186, Roma.
10. In alternativa, l'aspirante deve stampare la domanda, apporre
la marca da euro 16,00 in calce alla stessa, firmarla con
sottoscrizione autenticata e spedirla a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, con allegate le quietanze di cui al successivo comma
14, alla Procura della Repubblica suddetta.
11. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto
dall'Ufficio postale accettante.
12. A pena di esclusione dal concorso, le domande presentate per
la validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o
modifiche rispetto a quelle inserite telematicamente. Nel caso di
inserimento di piu' domande nel sistema informatico e' ritenuta
valida quella inserita per ultima.
13. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (comune, provincia, indirizzo e
C.A.P.);
e) i numeri telefonici di reperibilita';
f) l'indirizzo completo di recapito, inteso come luogo ove
desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, ove
diverso da quello di residenza;
g) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato
membro dell'Unione europea;
h) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista
medesima;
i) di non aver riportato condanne penali;
j) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o
inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
k) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della
laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, rilasciato o
confermato da una universita' italiana, con l'esatta menzione della
data e dell'universita' in cui il titolo e' stato conseguito, oppure
il possesso di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della
legge 11 luglio 2002, n. 148;
l) il compimento, entro il termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso, della prescritta pratica
notarile, con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio
notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa e' stata
effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica
notarile ridotta, ovvero il conseguimento della idoneita' in un
concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;
m) l'inesistenza di difetti che importino inidoneita'
all'esercizio delle funzioni notarili;
n) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza - ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 - di essere assistiti durante le prove scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi;
o) gli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
posseduti non oltre la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
14. Alla domanda i candidati devono allegare:
a) quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di
cui all'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per l'ammissione
agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle
professioni, di importo pari ad euro 49,58 (stabilito dall'art. 2,
terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 21 dicembre 1990). Tale versamento dovra' essere effettuato
presso un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un
istituto di credito ovvero presso Poste Italiane S.p.A., secondo
quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237, con le modalita' di versamento previste dal decreto dirigenziale
del 9 dicembre 1997 (in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n.
293 del 17 dicembre 1997 - Serie generale) e dalla circolare del
Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione
centrale per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (in
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998), indicando il codice
tributo "729T". Allo scopo si precisa che per "Codice Ufficio" si
intende quello dell'Ufficio delle entrate relativo al domicilio
fiscale del candidato. Sono esenti dal pagamento di questa tassa
coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la
nomina a notaio;
b) quietanza comprovante l'avvenuto versamento del complessivo
importo di euro 51,55 a titolo di tassa di concorso e di contributo
alle spese di concorso, di cui all'art. 1 della legge 25 maggio 1970,
n. 358. Tale versamento dovra' essere effettuato con le seguenti
modalita' alternative:
1. bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT40L0760114500001020171912, intestato alla Tesoreria
provinciale dello Stato di Viterbo, indicando nella causale "Concorso
notaio anno 2019 - capo XI cap. 2413 articolo 16";
2. bollettino postale sul conto corrente postale n.
1020171912 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di
Viterbo, indicando nella causale "Concorso notaio anno 2019 - capo XI
cap. 2413 articolo 16";
3. versamento in conto entrate tesoro, capo XI cap. 2413
articolo 16, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale
dello Stato.
15. Gli aspiranti residenti all'estero hanno facolta' di
presentare o far pervenire la domanda, comprensiva delle quietanze di
cui al comma precedente, al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma.
16. Gli aspiranti portatori di handicap che abbiano fatto
richiesta di assistenza per lo svolgimento delle prove scritte, ai
sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
devono altresi' allegare alla domanda di partecipazione apposita
certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria.
17. Ai fini dell'autenticazione, la sottoscrizione in calce alla
domanda puo' essere apposta dal candidato in presenza del dipendente
addetto alla ricezione, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
18. Nell'ipotesi di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o di sottoscrizione apposta non in presenza del
dipendente addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce alla
domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario
comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti
statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale
prestano servizio.
19. Ogni cambiamento di indirizzo o recapito deve essere
comunicato al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari
di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Reparto
notariato, via Arenula, 70 - 00186, Roma, con lettera raccomandata o
mezzo equivalente. La comunicazione produce effetto dal momento in
cui essa perviene al suddetto ufficio.
20. I candidati che si trovino all'estero possono assolvere gli
adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorita' consolari, ai sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
21. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla
domanda, ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Art. 5 Cause di non ammissione al concorso
Art. 5
Cause di non ammissione al concorso
1. Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non siano in possesso di uno o piu' tra i
requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando;
b) coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in
cinque precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi
successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n.
69. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove scritte, equivale ad inidoneita'. Produce inoltre gli stessi
effetti dell'inidoneita' l'annullamento di una prova da parte della
commissione;
c) coloro le cui domande per la partecipazione siano state
presentate o spedite oltre il termine di scadenza di presentazione
della domanda;
d) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari;
e) coloro i quali abbiano inviato la domanda di partecipazione
direttamente al Ministero della giustizia.
2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore
generale degli affari interni puo' disporre l'esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove sia
accertata la mancanza di uno o piu' requisiti di ammissione al
concorso stesso, nonche' per la mancata osservanza dei termini
perentori stabiliti nel presente bando.
3. L'esclusione dal concorso sara' comunicata all'interessato con
provvedimento motivato.
Art. 6 Domande gia' presentate
Art. 6
Domande gia' presentate
1. Le domande di partecipazione al concorso di cui al decreto
dirigenziale 3 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" -
n. 97 del 10 dicembre 2019 , gia' presentate nei termini, mantengono
la loro validita'.
2. Per coloro che hanno gia' presentato la domanda entro il
termine originariamente fissato nel bando del 3 dicembre 2019, i
requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 sono valutati con
riferimento alla data di scadenza di detto termine.
3. I candidati che hanno gia' presentato la domanda di
partecipazione al concorso non sono tenuti ad alcun ulteriore
adempimento in forza del presente decreto.
4. L'eventuale presentazione di una nuova domanda sostituira' a
tutti gli effetti quella gia' presentata.
Art. 7 Diario delle prove scritte
Art. 7
Diario delle prove scritte
1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per
sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle
stesse, secondo quanto sara' indicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 58
del 23 luglio 2021 .
2. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Art. 8 Disposizioni finali
Art. 8
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono
invariate le originarie disposizioni di cui al bando indetto con
decreto dirigenziale 3 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami" - n. 97 del 10 dicembre 2019, che si intendono qui
integralmente riportate.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 6, i requisiti per
l'ammissione al concorso devono essere posseduti entro il termine di
scadenza della presentazione delle domande.
Roma, 17 maggio 2021
Il direttore generale: Mimmo