IL CAPO DIPARTIMENTO
per il sistema educativo di istruzione
e di formazione
Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
recante "Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti", e in particolare il comma 7;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 497, recante
"Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai
percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di
primo e secondo grado su posto comune", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34;
Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, ai sensi del quale, per i posti di insegnante tecnico pratico,
sino all'anno scolastico 2024/2025, rimangono fermi i requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuita' della gestione accademica" convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 1, comma 7,
ultimo periodo che dispone che "Nel periodo intercorrente tra la
sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della
sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni
all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono
altresi' partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e
procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia
richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con
riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando
il disposto dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95";
Ritenuto di dover modificare il decreto del Capo Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile
2020, n. 497 per consentire ai suindicati candidati di presentare
istanza di partecipazione alla procedura finalizzata all'accesso ai
percorsi di abilitazione all'insegnamento per i posti di insegnante
tecnico pratico, nelle more del conseguimento del titolo di accesso
alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente e con
riserva del superamento dell'esame di Stato;
Ritenuto a tal fine, di dover prorogare il termine finale di
presentazione dell'istanza di partecipazione, inizialmente indicato
nelle ore 23,59 del giorno 3 luglio 2020, fino alle ore 23,59 del
giorno 15 luglio 2020;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" e, in
particolare, l'art. 3 secondo il quale "A decorrere dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto
previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
il Consiglio superiore della pubblica istruzione - CSPI rende il
proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si
puo' prescindere dal parere";
Informate le organizzazioni sindacali;
Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale
per il personale scolastico;
Decreta:
Art. 1
1. Ferma restando la disciplina della procedura, per esami,
finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento
nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, di
cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 497, cui si fa
integralmente rinvio per tutto quanto non disposto con il presente
decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 7, ultimo periodo, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il medesimo decreto e' modificato
secondo le disposizioni seguenti, con salvezza di tutte le domande di
partecipazione nelle more pervenute.
2. All'art. 2, concernente i "Requisiti di ammissione", alla fine
del comma 4, e' aggiunto il periodo "I candidati esterni all'esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono, nelle more
del conseguimento del titolo di accesso alla classe di concorso ai
sensi della normativa vigente, presentare istanza di partecipazione
alla presente procedura concorsuale per i posti di insegnante tecnico
pratico, con riserva del superamento dell'esame di Stato.
3. All'art. 3, concernente "Domanda di partecipazione: termine e
modalita' di presentazione", alla fine del comma 6, lettera g), e'
inserito il seguente periodo "I candidati che concorrono per i posti
di insegnante tecnico pratico e per i quali ricorrono, al momento
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, le
condizioni di cui all'art. 1, comma 7, ultimo periodo del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dichiarano, oltre al titolo di
accesso alla classe di concorso, ai sensi della normativa vigente, in
corso di conseguimento, di presentare istanza con riserva del
superamento dell'esame di Stato".