IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'Ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare", e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556
del 23 aprile 2021, cosi' come modificato con il decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2021 0264624 del 3 giugno 2021, con il quale sono
stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di
sei allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) della Marina
militare al 20° corso AUPC e per l'ammissione di complessivi
centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina
militare, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi
della Marina militare, al 22° e 23° corso AUFP, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 4 maggio 2021 ;
Vista la lettera n. M_D MSTAT0052523 del 21 giugno 2021, con la
quale lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto, allo scopo di
conseguire gli obiettivi di reclutamento 2021, di incrementare il
numero delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici per il
Corpo del Genio della Marina - specialita' armi navali, il Corpo
Sanitario Militare Marittimo, il Corpo di Commissariato Militare
Marittimo e per il Corpo di Stato Maggiore;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0291987 del 21
giugno 2021 relativo alla modifica dell'art. 9 del precitato decreto
interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021,
cosi' come modificato con il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0264624 del 3 giugno 2021;
Considerato che, a causa di un refuso relativo alla presenza del
termine "incrementale" nell'articolo 1 del decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2021 0291987 del 21 giugno 2021, occorre procedere
all'abrogazione dello stesso decreto;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0074136 del 17 febbraio 2021, con il quale gli e' stata attribuita la
delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma
dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e
integrativi dei bandi di concorso,
Decreta:
Art. 1
Per i motivi indicati nelle premesse, l'art. 9, comma 8 del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021,
citato nelle premesse, e' cosi' modificato:
"Art. 9. (Prove scritte). - (Omissis)
8. Al termine delle prove scritte la commissione esaminatrice
individuera' i concorrenti da convocare agli accertamenti
psico-fisici di cui al successivo art. 10, nei limiti numerici di
seguito indicati, per il concorso AUFP formando le graduatorie
provvisorie relative alla sola prova scritta di ragionamento logico
distinte per concorso, ruolo, Corpo e specialita', mentre per il
concorso AUPC formando la graduatoria secondo il punteggio risultante
dalla somma della votazione riportata nella prova scritta di
ragionamento logico e del voto conseguito nella prova di conoscenza
della lingua inglese:
(Omissis)
b) per l'ammissione al 22° e 23° corso allievi ufficiali in
ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:
(Omissis)
6) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), secondo
alinea, 5 (cinque);
(Omissis)
10) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), secondo alinea, 8 (otto);
11) per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5, (otto);
(Omissis)
c) per l'ammissione al 22° e 23° corso allievi ufficiali in
ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
1) per il Corpo di Stato Maggiore, di cui all'art. 1, comma
1, lettera c), numero 1), 146 (centoquarantasei);
2) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), 8 (otto);
3) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), primo alinea, 12
(dodici);
(Omissis)
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i
concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
(Omissis)"