MINISTERO DELLA DIFESA Modifica del bando di reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare, per il 2022. (22E00320)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 21-01-2022

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Rettifica
  • Allegati

Art. 1 L'art. 10 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0312176 del 6 luglio 2021, e' cosi' modificato: "1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore d'impiego "CEMM navale e CP" sono convocati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                     IL VICE COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle Capitanerie di porto 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0312176 del 6
luglio 2021,  emanato  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare (DGPM) di concerto con il Comando generale del  Corpo  delle
capitanerie di  porto,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" -  n.  55
del 13 luglio 2021 , con il quale e' stato indetto, per  il  2022,  un
bando di reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di  un
anno (VFP 1) nella Marina militare e successiva modifica; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.  173,
che ha modificato l'art. 640 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, con l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter; 
    Visti i fogli del 30 settembre 2021 e del 29 ottobre 2021,  dello
Stato maggiore  della  marina,  con  i  quali  e'  stato  chiesto  di
modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento; 
    Ritenute condivisibili le proposte  di  modifica  avanzate  dallo
Stato maggiore della marina; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  6   del   citato   decreto
interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021  0312176  del  6  luglio  2021,
prevede  la  possibilita'  di  apportare  modifiche   al   bando   di
reclutamento; 
    Visto il decreto del Ministro  della  difesa  16  gennaio  2013 -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
    Visto il decreto dirigenziale in data 7 maggio 2020 -  registrato
alla Corte dei conti il 27 maggio 2020, al n. 1456 - con il quale  al
Dirigente dott. Alfredo Venditti e'  stato  conferito  l'incarico  di
vice direttore generale della Direzione  generale  per  il  personale
militare; 
    Visto l'art. 5 del  decreto  dirigenziale  n.  1033/2021  del  29
luglio 2021, emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto, che prevede, nel caso di assenza dell'Ammiraglio  ispettore
(CP) Antonio Basile, l'attribuzione della competenza all'adozione  di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale  militare   del   Corpo   delle   capitanerie   di   porto,
all'Ammiraglio ispettore (CP) Nunzio Martello; 
    Visti gli articoli 1 e 2 del decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL
REG2021 0433422 del 30 settembre 2021 emanato dalla DGPM con cui,  al
vice direttore della DGPM dirigente dott. Alfredo Venditti, e'  stata
conferita la delega all'adozione, anche di concerto con autorita'  di
pari rango del Corpo delle capitanerie di porto, di  taluni  atti  di
gestione amministrativa in  materia  di  reclutamento  del  personale
delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    L'art. 10 del  decreto  interdirigenziale  n.  M_D  GMIL  REG2021
0312176 del 6 luglio 2021, e' cosi' modificato: 
      "1. I candidati che partecipano esclusivamente per  il  settore
d'impiego "CEMM navale e CP" sono convocati  per  l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
la Caserma  Castrogiovanni,  sita  a  Taranto  in  via  Cagni  n.  2,
attingendo dalla graduatoria generale di cui al  precedente  art.  6,
lettera b), primo alinea, entro i limiti di seguito indicati: per  il
1° blocco: tremilaseicento; per il 2° blocco: tremilaseicento. 
      2. I candidati per i settori d'impiego delle Forze  speciali  e
Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
c), d), e) e f)) del 1° blocco sono convocati per l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
il Centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona  in  via
delle Palombare n. 1, ovvero presso la Caserma Castrogiovanni, sita a
Taranto in via Cagni n. 2, attingendo dalle relative  graduatorie  di
cui al precedente  art.  6,  lettera  b),  secondo  alinea,  entro  i
seguenti limiti: 
        a)  per  il   settore   d'impiego   "CEMM   sommergibilisti":
duecentosessanta; 
        b)  per  il  settore   d'impiego   "Componente   aeromobili":
trecentocinquanta; 
        c) per il settore d'impiego "CEMM anfibi": mille; 
        d)   per   il    settore    d'impiego    "CEMM    palombari":
duecentocinquanta; 
        e) per il settore d'impiego "CEMM incursori": mille. 
      3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti  nella
convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni
successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che  in
caso di: 
        a) eventi avversi di carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
        b) concomitante svolgimento di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
        c) eventi luttuosi per  la  perdita  del  coniuge,  genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
        d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato; 
        e) motivi di salute certificati da un medico appartenente  al
Servizio sanitario nazionale. 
      Gli  interessati   dovranno   inviare   un'istanza   di   nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale  (sabato  escluso)
antecedente quello di prevista presentazione  nelle  ipotesi  di  cui
alle precedenti lettere a),  b),  c)  e  d),  ovvero  entro  la  data
successiva al giorno di mancata  presentazione  nell'ipotesi  di  cui
alla lettera e), mediante messaggio di posta elettronica  certificata
-  utilizzando  esclusivamente  un  account  di   posta   elettronica
certificata - all'indirizzo mariscuola.taranto@postacert.difesa.it  -
ovvero  mediante  messaggio  di  posta  elettronica   -   utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica -   all'indirizzo
mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it         -         compilando
obbligatoriamente  il  campo  relativo  all'oggetto  e  indicando  il
concorso  al  quale  partecipano.  A  tale  messaggio  dovra'  essere
allegata copia per immagine  (file  in  formato  PDF)  di  un  valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello  Stato,
come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a),  nonche'  la
relativa documentazione probatoria. 
      La nuova convocazione, che potra' avvenire solo ove compatibile
con il periodo  di  svolgimento  degli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio  di
posta  elettronica  inviato  all'indirizzo   fornito   in   fase   di
accreditamento. 
      Non saranno ammesse istanze di  riconvocazione  non  rientranti
nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). 
      Inoltre, le istanze trasmesse con modalita' diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
      Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i  settori
d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c),  d),  e)  e  f)
che, dopo essere risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase  della
procedura di reclutamento, non si  presentino  alle  fasi  successive
previste per tali settori d'impiego e verranno convocati con il primo
incorporamento utile per il settore d'impiego  "CEMM  navale  e  CP",
qualora utilmente collocati nella relativa graduatoria. 
      4. In caso di prevedibile o  effettiva  mancata  copertura  dei
posti  disponibili  derivante  da  inidoneita'   o   rinuncia   degli
arruolandi di cui  al  precedente  comma  1,  Mariscuola  Taranto  e'
autorizzata a convocare un ulteriore numero  di  candidati,  compresi
nelle rispettive graduatorie di  cui  all'art.  6,  lettera  b),  per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  fino  al  raggiungimento
dei  posti  disponibili.  Di  tale  procedura  dovra'   essere   data
tempestiva comunicazione alla DGPM. 
      5. Tutti i convocati (di  sesso  sia  maschile  sia  femminile)
devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali  con
la seguente documentazione: 
        a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
        b) se concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90) -
eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque  giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici. 
        c)  la  seguente  documentazione,  formante   il   Protocollo
sanitario  unico  (PSU),  che  costituisce  l'elenco  omogeneo  delle
certificazioni  di   base   richieste   per   l'effettuazione   degli
accertamenti psico-fisici nell'ambito dell'iter di reclutamento quale
VFP  1  nell'Esercito,  nella  Marina  militare  e   nell'Aeronautica
militare: 
        originale o copia conforme dei  seguenti  certificati,  esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di  referto,  rilasciati
da  struttura  sanitaria  pubblica,   anche   militare,   o   privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale  (SSN)  in  data  non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici: 
          emocromo; 
          VES; 
          glicemia; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          bilirubinemia diretta e indiretta; 
          gamma GT; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          analisi delle urine con esame del sedimento; 
          markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs  Ag,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV; 
          ricerca anticorpi per HIV; 
          referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN;  in  caso  di
positivita' e' necessario  presentare  anche  il  referto  dell'esame
radiografico del torace in due proiezioni standard  antero-posteriore
e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa,  avvenuta
vaccinazione con BCG; 
          certificato  di  stato  di  buona  salute  che  attesti  la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di  patologie
rilevanti ai fini del reclutamento,  rilasciato  dal  proprio  medico
curante in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto  conformemente
all'allegato C al presente bando; 
        se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN  in  data
non anteriore a sei mesi rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici; 
      Qualora il  candidato  sia  in  possesso  della  Certificazione
sanitaria unica (CSU) di cui al  successivo  comma  8,  in  corso  di
validita' (un anno), attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter di reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare,  potra'  presentarla  in
sostituzione della documentazione prevista dal  Protocollo  sanitario
unico (PSU) di cui alla lettera c) del presente comma. 
      6.  I  candidati,  gia'  giudicati  idonei  agli   accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina  militare
nei   trencentosessantacinque   giorni   antecedenti   la   data   di
presentazione agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  presente
articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, che non sono ancora  in  possesso  della
Certificazione  sanitaria  unica,  non   dovranno   produrre   alcuna
documentazione   inerente   referti   ematochimici   e   di   chimica
laboratoristica e dovranno presentare la seguente documentazione: 
        verbale di notifica della precedente  idoneita',  comprensivo
del profilo sanitario assegnato; 
        se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) -  eseguito  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici. 
      7. I candidati per i settori d'impiego delle Forze  speciali  e
componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
c), d), e) e f)), ad integrazione di quanto  indicato  al  precedente
comma 5 o comma 6, dovranno presentare: 
        a)  originale   o   copia   conforme   dei   seguenti   esami
ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN  in  data
non anteriore a sei mesi rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici, 
          TSH; 
          FT3/FT4; 
          elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina; 
          PT, PTT e fibrinogeno; 
        b) solo  se  gia'  posseduto,  necessariamente  corredato  da
supporto digitale (CD ROM), l'esame radiografico del  torace  in  due
proiezioni, del rachide in toto  sotto  carico  con  reticolo,  della
colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e  dei  seni  paranasali
con  relativo  referto  in  originale,  effettuato  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN
e rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero  copia  conforme
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una  struttura  sanitaria  militare.  Detto   esame   dovra'   essere
presentato  nuovamente,   qualora   risultati   idonei   anche   agli
accertamenti attitudinali e  alle  prove  di  efficienza  fisica,  al
successivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica di  cui
all'art. 14; 
        c) referto rilasciato (senza alcuna limitazione  di  scadenza
temporale) da  struttura  sanitaria  militare,  pubblica,  o  privata
accreditata con il SSN, di  analisi  di  laboratorio  concernente  il
dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD); 
        d) i candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e
componenti specialistiche dovranno esibire, per l'effettuazione delle
prove  di  efficienza  fisica,  originale  o   copia   conforme   del
certificato medico, con  validita'  annuale,  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera  e  per  il
nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982  ovvero  per
le prove di  efficienza  fisica  previste  per  l'arruolamento  nella
Marina militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di
presentazione alle prove, rilasciato da un medico  appartenente  alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata con il SSN  ovvero  da  un  medico  (o
struttura  sanitaria  pubblica  o  privata)  autorizzato  secondo  le
normative nazionali e regionali e che  esercita  in  tali  ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La  mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dall'iter  selettivo  per  il  settore  d'impiego  richiesto   e   la
prosecuzione dell'iter concorsuale per  il  settore  d'impiego  "CEMM
navale e CP"; 
        e)  inoltre,  i  concorrenti  di  sesso  femminile,  dovranno
esibire  nuovamente,  in  sede  di  prove   di   efficienza   fisica,
l'originale o la copia conforme del referto del test di gravidanza  -
in quanto lo stato di gravidanza costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare  (ai   sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90), eseguito  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN  in  data  non
anteriore a cinque giorni rispetto a  quella  di  presentazione  alle
prove di efficienza fisica. 
      8. I candidati che ne sono in possesso, potranno  produrre,  in
sostituzione della documentazione  di  cui  al  precedente  comma  5,
lettera c), la Certificazione  sanitaria  unica  (CSU)  in  corso  di
validita' (un anno), attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter  di  reclutamento  quale  VFP1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare. La CSU e' rilasciata dal
Presidente della Commissione medica  a  ciascun  candidato  risultato
"idoneo" al  termine  delle  visite  e  degli  accertamenti  sanitari
concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale
certificazione, conforme al format in Allegato I al  presente  bando,
sara' valida e presentabile presso qualsiasi Centro  di  selezione  e
reclutamento  delle  Forze  armate,  a  livello  interforze,  per   i
reclutamenti quale VFP 1, entro  l'arco  temporale  di  un  anno  dal
rilascio e non potra' essere prorogata. 
      La CSU non costituisce certificato medico di idoneita'  di  cui
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione
medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e  di  salute
dell'interessato in un dato momento e, come tale,  puo'  indicare  il
periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute,  anche  di
un anno, analogamente alla durata dei certificati  medici  rilasciati
per l'attivita' sportiva. La  validita'  annuale  della  CSU  non  e'
relativa ai singoli referti  presentati  dall'interessato,  rimanendo
gli  stessi  vincolati  alla  rispettiva  validita'   temporale,   ma
all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla Commissione,  che
tiene  conto  dell'insieme  delle  certificazioni  prodotte  e  delle
risultanze delle visite mediche. 
      La  CSU  verra'  rilasciata  al  candidato  che  in   sede   di
accertamento psico-fisico: 
        a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di  prima  presentazione
ad un concorso o in caso di smarrimento della stessa); 
        b) ne sia provvisto  ma  abbia  richiesto  la  revisione  del
profilo  sanitario,  sottoponendo  alla  Commissione  nuovi  esami  e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a  proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti; 
        c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito  di  visita  generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo  del  candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della  visita.  In
tal  caso,  una  eventuale  revisione  del  profilo   sanitario   non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un  aggiornamento
della stessa. 
      Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire  la  CSU
in occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP
1 nelle Forze armate. In caso di  smarrimento,  il  candidato  dovra'
ripetere ed esibire al  successivo  Centro  di  selezione,  tutta  la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. 
      I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare
e massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati  in
occasione di ogni singolo concorso,  a  prescindere  dalla  validita'
della CSU. 
      Si ribadisce che il certificato medico  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera  di  cui  al
precedente comma 7, lettera d), nel caso di  partecipazione  all'iter
selettivo per le Forze speciali e componenti specialistiche e, per le
concorrenti di sesso femminile,  l'originale  o  copia  conforme  del
referto del test di cui al precedente comma 5, lettera c) e comma  7,
lettera e), con  rilascio  in  data  non  anteriore  a cinque  giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti,  devono  essere
comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU in  corso  di
validita'. 
      9. La commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,  presa
visione della documentazione sanitaria, rinviera' i candidati a  data
successiva ove rilevi cause di incompletezza della stessa. 
      I candidati rinviati a data successiva, qualora all'atto  della
nuova convocazione risultino nuovamente: 
        sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al  comma
5, saranno esclusi dal concorso; 
        sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al  comma
7, saranno esclusi  dall'iter  selettivo  per  il  richiesto  settore
d'impiego  nelle  Forze  speciali  e  componenti   specialistiche   e
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e
CP". 
      La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione  sanitaria  elencata  nel  precedente  comma  5,
sottoporra' i candidati a una  visita  medica  generale  preliminare,
propedeutica ai successivi accertamenti, volta a  valutare  eventuali
elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto  previsto
dal successivo comma 10. 
      La  medesima  commissione  disporra'  quindi  l'esecuzione  dei
sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali: 
        a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
        b) visita oculistica; 
        c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione  di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica; 
        e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso  di  alcool  e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
        f) visita odontoiatrica; 
        g) valutazione dell'apparato locomotore; 
        h) ogni ulteriore  indagine  (compreso  l'esame  radiologico)
ritenuta  utile  per  consentire  adeguata  valutazione   clinica   e
medico-legale  del  candidato,  da  effettuare  anche  presso   altre
strutture sanitarie. 
      In sede di  visita  medica  generale  la  commissione  per  gli
accertamenti  psico-fisici  giudichera'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o lesivi
del decoro  dell'uniforme  o  della  dignita'  della  condizione  del
militare o siano possibile indice di personalita' abnorme (che verra'
valutata  nel  corso  della  prevista  visita  psichiatrica   e   con
appropriati test psicodiagnostici). 
      10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti  psico-fisici
i candidati dovranno essere riconosciuti esenti: 
        a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli  accertamenti  psico-fisici  saranno
volti a verificare, fra l'altro, il  possesso  dei  parametri  fisici
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva rientranti  nei  valori  limite  di  cui
all'art. 587 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma  1,  lettera  c)  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla direttiva  tecnica
dello  Stato  maggiore  della  difesa -  Ispettorato  generale  della
sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 
        b)   da   altre   patologie   ritenute   incompatibili    con
l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente; 
        c) da patologie per le quali e' prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo comma 8 e all'art.  19,  comma
3. 
      11. Al termine degli accertamenti psico-fisici  la  commissione
formulera' un giudizio di idoneita' quale VFP 1 nella Marina militare
con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla
direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno  2014,
ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento.
La  carenza  accertata,  totale   o   parziale,   dell'enzima   G6PD,
indipendentemente  dal  coefficiente  assegnato  alla  caratteristica
somato-funzionale AV-EI, non puo' essere motivo di  inidoneita',  nei
confronti dei candidati per il settore d'impiego "CEMM navale e  CP",
a mente dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata  nelle
premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  ai  fini
della definizione della caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  al
coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit  di  G6PD
non definito". 
      12.  I  candidati,  gia'  giudicati  idonei  agli  accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina  militare
nei   trecentossessantacinque   giorni   antecedenti   la   data   di
presentazione agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  presente
articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, ovvero i candidati che sono in  possesso
della CSU, previa esibizione  della  stessa,  saranno  sottoposti  ai
seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi  che  siano
motivo di inidoneita' ai sensi  di  quanto  previsto  dal  precedente
comma 10: 
        accertamenti volti  alla  verifica  dell'abuso  di  alcool  e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
        visita  medica  generale,  nell'ambito  della  quale  saranno
giudicati inidonei i candidati  che  presentino  tatuaggi  aventi  le
caratteristiche di cui al precedente comma 9  e  verra'  definito  il
profilo  sanitario  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla   normativa
vigente, sulla base delle risultanze del  verbale  sanitario  esibito
dagli interessati e delle eventuali integrazioni ritenute  necessarie
in sede di accertamenti. 
      La commissione ha, tuttavia,  facolta'  di  disporre  ulteriori
esami clinici, di laboratorio o strumentali  utili  alla  definizione
del  giudizio  di  idoneita',  qualora  ritenuti  necessari  per  una
migliore valutazione psico-fisica del concorrente. 
      Inoltre, i candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1,
comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei  quali  VFP  1
agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei  anche  agli
accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno
essere   sottoposti   al   successivo   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica di cui all'art. 14. 
      Detta  commissione,  delegata  dalla  DGPM   alle   sopracitate
incombenze,  comunichera'  a  ciascun   candidato   esaminato -   con
determinazione   del   presidente -   l'esito   degli    accertamenti
psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno  dei
seguenti giudizi: 
        a) se concorrenti per i settori d'impiego "CEMM navale e CP": 
          "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare"; 
          "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
        b)  se  concorrenti  per  i  settori  d'impiego  delle  Forze
speciali e componenti specialistiche della Marina militare: 
          "idoneo  a  proseguire  l'iter  selettivo  per  il  settore
d'impiego xxx"; 
          "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare"  e  "inidoneo  a
proseguire l' iter selettivo per il settore d'impiego xxx"; 
          "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
      I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina  militare
ma inidonei nel richiesto settore d'impiego delle  Forze  speciali  e
componenti  specialistiche  proseguiranno  l'iter   concorsuale   nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP". 
      13. I candidati dichiarati inidonei potranno  avanzare  ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(per il quale e' dovuto -  ai  sensi  della  normativa  vigente -  il
contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro  sessanta
e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento  di  non
idoneita'. 
      14. Per le inidoneita' relative agli accertamenti  psico-fisici
di cui al presente articolo, inoltre, e' data facolta'  di  avanzare,
entro  quindici  giorni  dalla  data   di   notifica   del   relativo
provvedimento, motivata e documentata  istanza  di  riesame,  il  cui
modello e' disponibile nel portale dei concorsi e nel  sito  internet
del Ministero della difesa - da allegare necessariamente  (come  file
in formato PDF) a un messaggio di posta  elettronica  certificata  da
inviare, utilizzando esclusivamente un account di  posta  elettronica
certificata,  all'indirizzo  persomil@postacert.difesa.it  o   a   un
messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente
un     account     di      posta      elettronica,      all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it - compilando obbligatoriamente  il  campo
relativo all'oggetto - corredata  di  copia  per  immagine  (file  in
formato  PDF)  della  certificazione  sanitaria  rilasciata  da   una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con  il  SSN,  attestante  l'assenza   delle   imperfezioni/patologie
riscontrate  in  occasione  degli  accertamenti  dei   requisiti   in
questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di  un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione  dello
Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneita'. 
      Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati  per  abuso  di  alcool  e  per  l'uso,  anche
saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria  e/o  del  documento  di  identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili. 
      Le istanze di riesame  dei  provvedimenti  di  inidoneita'  nel
richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e   componenti
specialistiche, presentate dai candidati  risultati  comunque  idonei
quali VFP 1  nella  Marina  militare,  comporteranno  la  sospensione
dell'incorporamento nel settore d'impiego "CEMM  navale  e  CP"  fino
alla conclusione del procedimento di riesame. 
      15. La DGPM, in sede di  riesame,  valutate  le  motivazioni  e
preso  atto  della  certificazione  presentata,  ove  sussistano   le
condizioni,  interessa  la   Commissione   medica   centrale   presso
l'Ispettorato di sanita' della Marina  militare,  che  provvedera'  a
convocare il candidato al fine  di  sottoporlo  all'accertamento  dei
requisiti psico-fisici. 
      Il giudizio riportato in quest'ultima sede e'  definitivo.  Nel
caso di  confermata  inidoneita',  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalla  stessa
Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita  a
Taranto in via Cagni n. 2, per il  completamento  degli  accertamenti
dei  requisiti  psico-fisici.  I  candidati  riconosciuti  idonei   e
collocati utilmente nella  graduatoria  generale  di  merito  saranno
incorporati  con  il  primo  incorporamento  utile,  assumendone   la
decorrenza giuridica.".

Art. 2 L'allegato A del decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0312176 del 6 luglio 2021 e' sostituito con quello accluso al presente decreto. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

				Art. 2 
 
    L'allegato A  del  decreto  interdirigenziale  M_D  GMIL  REG2021
0312176 del 6  luglio  2021  e'  sostituito  con  quello  accluso  al
presente decreto. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 1° dicembre 2021  
 
                                           Il Vice direttore generale 
                                            per il personale militare 
                                                     Venditti         
    Il Vice comandante generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto 
             Martello

Allegato 1

  1. 	Allegato A 
    1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui
    all'art. 6 del bando, sommando tra loro i punteggi dei seguenti
    titoli di merito:
    a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
    secondaria di primo grado:
    eccellente, ovvero voto di 10/10: punti 4,5;
    ottimo, ovvero voto di 9/10: punti 4;
    distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
    buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
    sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
    b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio:
    1) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile
    con i successivi punti 2), 3), 4), 5) e 6): punti 12;
    2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il
    punteggio di cui al precedente punto 1)) e con i successivi punti 3),
    4), 5) e 6): punti 10;
    3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
    (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
    punti 1) e 2) e con i punti 5) e 6): punti 5, con incremento di punti
    0,075 per ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 8;
    4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
    (quinquennale) conseguito presso Istituto tecnico, settore
    tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica articolazione
    costruzione del mezzo ad indirizzo costruzioni navali ovvero Istituto
    tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica
    articolazione conduzione del mezzo indirizzo capitani o macchinisti,
    non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2) e
    con i punti 5) e 6): punti 1,5;
    5) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
    (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo
    architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
    punti 1), 2), 3) e 4) e con il punto 6): punti 4;
    6) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di
    qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai
    precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3;
    c) patente di guida civile:
    1) categorie B: punti 1,
    2) categorie BE, C1/C, D1/D, D1E/DE non cumulabile con il
    punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,5;
    Il possesso della patente categoria A non costituisce titolo di
    merito.
    d) aver svolto per almeno dodici mesi servizio militare, a
    qualunque titolo e senza demerito, nelle Forze armate: punti 1,5;
    e) iscrizione al personale marittimo di cui all'art. 114 del
    Codice della navigazione: punti 1.
    f) conoscenza certificata della lingua inglese: massimo punti 3
    (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al
    "Common European Framework of Reference for languages - CEFR" e, in
    caso di piu' certificazioni conseguite nel tempo, verra' considerato
    solo il livello piu' alto conseguito. Sono assegnabili punti 3 per il
    livello C2, punti 2 per il livello C1, punti 1 per il livello B2,
    punti 0,5 per il livello B1. Le certificazioni della conoscenza della
    lingua inglese saranno ritenute valide solo se rilasciate da un ente
    certificatore riconosciuto dal MIUR.
    g) conoscenza certificata delle lingue straniere arabo (in
    tutte le declinazioni), russo, cinese, pashtun, farsi, curdo, idiomi
    africani: massimo punti 5 (la certificazione del livello di
    conoscenza deve essere correlata al "Common European Framework of
    Reference for languages - CEFR" e, in caso di piu' certificazioni
    conseguite nel tempo, verra' considerato solo il livello piu' alto
    conseguito. Sono assegnabili punti 5 per il livello C2, punti 4 per
    il livello C1, punti 3 per il livello B2, punti 2 per il livello B1,
    punti 1 per il livello A2). Le certificazioni della conoscenza della
    lingua saranno ritenute valide solo se rilasciate da un ente
    certificatore riconosciuto dal MIUR.
    Solo per la partecipazione per i settori di impiego incursori e
    palombari saranno, inoltre, valutati i seguenti ulteriori titoli:
    h) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o
    internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido),
    indipendentemente dal livello posseduto: punti 1;
    i) brevetto di paracadutismo sotto controllo militare,
    rilasciato dall'A.N.P.d'I.: punti 1.
    Solo per la partecipazione per il settore di impiego componente
    aeromobili sara', inoltre, valutato il seguente ulteriore titolo:
    j) possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di
    secondo grado di durata quinquennale valido per l'iscrizione
    all'universita' conseguito presso:
    1) liceo scientifico o istituto tecnico in uno dei seguenti
    indirizzi, punti 1:
    elettronica ed elettrotecnica;
    informatica e telecomunicazioni;
    2) istituto tecnico, settore tecnologico ad indirizzo
    trasporti e logistica in una delle seguenti articolazioni, punti 1,5,
    non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera b),
    numero 4):
    costruzione del mezzo, opzione costruzioni aeronautiche;
    conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo
    navigazione aerea;
    conduzione del mezzo, opzione assistenza alla navigazione
    aerea.
    2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi
    validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in
    corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la
    presentazione delle domande.
    L'omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine
    (file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso dei
    titoli di merito dichiarati nella domanda - limitatamente alla
    documentazione di cui al precedente comma 1 non rilasciata da
    Pubbliche amministrazioni, cosi' come precisato nell'art. 4, comma 4
    del bando di reclutamento - comportera' la mancata valutazione dei
    relativi titoli.
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
    in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
    del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
    modificazioni.
    4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
    candidato piu' giovane d'eta'.
    5. Per i candidati per il settore d'impiego delle Forze speciali
    e componenti specialistiche giudicati inidonei alle prove di
    efficienza fisica ovvero agli accertamenti dell'idoneita'
    psico-fisica specifica, che proseguiranno l'iter concorsuale nel
    settore d'impiego "CEMM navale e CP", saranno collocati nella
    relativa graduatoria con il punteggio di merito previsto per tale
    settore senza considerare titoli di merito aggiuntivi di cui al comma
    1, lettere h), i) e j) previsti solo per il settore d'impiego Forze
    speciali e componenti specialistiche richiesto.

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