MINISTERO DELLA DIFESA Modifiche al concorso per le accademie militari delle Forze armate, anno accademico 2020-2021. (20E08481)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 04-08-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Rettifica

Art. 1 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 4 dell'art. 6 "Svolgimento dei concorsi" del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituiti dal seguente: "4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami" - n. 102 del 27 dicembre 2019 , con il quale sono stati indetti
i concorsi, per esami, per l'ammissione  di  allievi  ufficiali  alla
prima classe dei corsi normali delle  Accademie  militare,  navale  e
aeronautica per l'anno accademico 2020-2021 - integrato  dal  decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0042221 del 29  gennaio  2020  -  in
particolare l'art. 1, comma 4; 
    Visto il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  concernente
"Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno economico  alle  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e  successive  disposizioni
attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto  del
quale, tra l'altro, sono state sospese le  procedure  concorsuali  in
atto; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  "Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" e in particolare  l'art.  87,  convertito
con legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19"  e
successive disposizioni attuative; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19"  e,   in   particolare,   l'art.   259,   convertito,   con
modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Visti i decreti dirigenziali n. M_D GMIL REG2020  0177604  del  6
maggio 2020 e n. M_D GMIL REG2020 0274848 del 13 luglio  2020  con  i
quali  sono   state   apportate   modifiche   al   predetto   decreto
interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019; 
    Viste le note del 23 luglio 2020 e  n.  152/6-11-2019  U  del  17
luglio  2020  con  le  quali,  rispettivamente,  lo  Stato   maggiore
dell'Aeronautica e il  Comando  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri
hanno chiesto di apportare le  necessarie  ulteriori  modifiche  alle
procedure   concorsuali,    indette    con    il    citato    decreto
interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e gia' modificate con
i parimenti citati decreti dirigenziali n. M_D GMIL  REG2020  0177604
del 6 maggio 2020 e n. M_D GMIL REG2020 0274848 del 13  luglio  2020,
al fine di poter svolgere le prove  e  gli  accertamenti  non  ancora
svolti nei tempi previsti e nel rispetto delle norme e  delle  misure
di sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19; 
    Ritenuto pertanto necessario accogliere tali richieste; 
    Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL  REG2020  0237187  del  16
giugno 2020,  con  cui  al  Gen.  B.  Lorenzo  Santella,  quale  vice
direttore della Direzione generale  per  il  personale  militare,  e'
attribuita  la  delega  all'adozione  di  taluni  atti  di   gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale  delle  Forze
armate  e  dell'Arma  dei  Carabinieri,  tra  cui   i   provvedimenti
attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Per i motivi citati  nelle  premesse,  il  comma  4  dell'art.  6
"Svolgimento dei concorsi" del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 e' integralmente sostituiti dal seguente: 
    "4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  d)
prevedera'  l'espletamento  delle  seguenti  fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di preselezione; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c)  prova  scritta  di   conoscenza   della   lingua   italiana
(eventualmente somministrata in lingua tedesca per i  concorrenti  in
possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui al precedente art.  1,
comma 2, lettera d); 
      d) accertamenti psicofisici; 
      e) accertamenti attitudinali; 
      f) prova di conoscenza della lingua inglese; 
      g) prova orale su materie indicate nell'appendice al bando; 
      h) tirocinio.".

Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse, la lettera d) del comma 1 dell'art. 7 "Commissioni" del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituita dalla seguente: "d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d):

				Art. 2 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, la lettera  d)  del  comma  1
dell'art. 7 "Commissioni" del decreto interdirigenziale n. 29/1D  del
16 dicembre 2019 e' integralmente sostituita dalla seguente: 
      "d) per il concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d): 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova  scritta  di  conoscenza  della
lingua italiana (compresi gli eventuali questionari somministrati  in
lingua tedesca), per la prova orale, per la prova di conoscenza della
lingua inglese e per la formazione della graduatoria; 
        2) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        4) una o piu' commissioni per gli accertamenti attitudinali; 
        5) la commissione per la valutazione  dei  frequentatori  del
tirocinio.".

Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 17 "Prova di conoscenza della lingua inglese e prove facoltative di ulteriore lingua straniera" del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: "1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i

				Art. 3 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 17
"Prova di conoscenza della lingua  inglese  e  prove  facoltative  di
ulteriore lingua straniera" del decreto  interdirigenziale  n.  29/1D
del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: 
    "1. Le prove  di  lingua  straniera  sono  previste  in  tutti  i
concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  con  le  seguenti
modalita': 
      prova  di  conoscenza  della  lingua  inglese:  tale  prova  e'
obbligatoria in tutti concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e
verra' effettuata secondo le modalita' specificate nelle appendici al
bando; 
      per il solo concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera:
tale prova potra' essere sostenuta in lingue straniere a  scelta  del
candidato tra quelle indicate nell'appendice al bando. 
    2.  La  prova  facoltativa  potra'  essere  sostenuta  dai   soli
concorrenti  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    3. La prova orale facoltativa, della durata massima di 15 minuti,
si svolgera' con le seguenti modalita': 
      breve colloquio di carattere generale, anche  finalizzato  alla
presentazione del candidato; 
      lettura di un brano di senso compiuto,  sintesi  e  valutazione
personale; 
      conversazione  guidata,  che  abbia  come  spunto   il   brano,
finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di  espressioni
di uso quotidiano e formule comuni."

Art. 4 Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 7 della sezione 2 "Prova di conoscenza della lingua inglese" dell'appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: "2.7. Prova di conoscenza della lingua inglese (art. 17 del

				Art. 4 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 7 della  sezione
2  "Prova  di  conoscenza  della   lingua   inglese"   dell'appendice
Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n.  29/1D  del  16
dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: 
      "2.7. Prova di conoscenza della lingua  inglese  (art.  17  del
bando). 
    La prova di conoscenza della lingua inglese sara' somministrata a
tutti i concorrenti al termine  della  prova  scritta  di  conoscenza
della lingua italiana, di cui al precedente paragrafo 3, a cura della
competente  commissione,   mediante   la   somministrazione   di   un
questionario a risposta multipla composto da 40 quesiti.  Il  livello
medio  previsto  di  conoscenza  della  lingua  inglese  e'  B1,  con
eventuali domande anche di livello B2 e di livello C1. 
    La prova avra' una durata di 20 minuti. Il punteggio della  prova
sara' calcolato attribuendo 0,75 punti per  ogni  risposta  esatta  e
-0,15 punti  per  ogni  risposta  errata  o  multipla.  Alla  mancata
risposta non corrispondera' alcun punteggio. La prova  si  intendera'
superata  se  i  concorrenti  avranno  riportato  una  votazione  non
inferiore a 18/30."

Art. 5 Per i motivi citati nelle premesse, la sezione 2 "Svolgimento del concorso" dell'appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituita dalla seguente:

				Art. 5 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, la sezione 2 "Svolgimento del
concorso"   dell'appendice   Arma   dei   Carabinieri   del   decreto
interdirigenziale n. 29/1D del  16  dicembre  2019  e'  integralmente
sostituita dalla seguente: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Per effetto della presente rimodulazione della successione  delle
prove, la numerazione dei paragrafi  della  sezione  2  non  e'  piu'
cronologica.

Art. 6 Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 6 della sezione 2 "Prova di conoscenza della lingua inglese" dell'appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: "2.6. Prova di conoscenza della lingua inglese (art. 17 del

				Art. 6 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 6 della  sezione
2 "Prova di conoscenza della lingua inglese" dell'appendice Arma  dei
Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D  del  16  dicembre
2019 e' integralmente sostituito dal seguente: 
      "2.6. Prova di conoscenza della lingua  inglese  (art.  17  del
bando). 
    I concorrenti idonei al termine degli  accertamenti  attitudinali
saranno sottoposti alla prova obbligatoria di conoscenza della lingua
inglese. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si  presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti, sara'  considerato  rinunciatario  e
quindi escluso dal concorso,  salvo  quanto  riportato  nell'art.  6,
comma 7 del bando. 
    Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche  concernenti
la sede di svolgimento della prova di conoscenza della  lingua  sara'
reso noto, con le modalita' di cui all'art. 6,  comma  9  del  bando,
indicativamente a partire dal 14 maggio 2020. 
    La prova consistera' in una  prova  scritta,  la  cui  durata  e'
fissata in non meno di 40 minuti, che prevede la somministrazione  di
non meno di 30 quesiti a risposta multipla. Al  termine  della  prova
scritta sara' assegnata ad ogni candidato una votazione  espressa  in
trentesimi, calcolata attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta  e
0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata. Supereranno la
prova e saranno ammessi al prosieguo del  concorso  i  candidati  che
conseguiranno una votazione minima di 18/30. 
    La votazione  finale  cosi'  ottenuta  determinera'  per  ciascun
candidato  l'attribuzione  di   un   punteggio   incrementale   cosi'
ripartito: 
      a) da 18/30 a 21/30: punti 0,5; 
      b) da 22/30 a 24/30: punti 1; 
      c) da 25/30 a 27/30: punti 1,5; 
      d) da 28/30 a 30/30: punti 2. 
    Il mancato superamento dell'accertamento della  conoscenza  della
lingua inglese non preclude, comunque, il prosieguo del concorso."

Art. 7 Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 7 della sezione 2 "Prova facoltativa di ulteriore lingua straniera" dell'appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' abrogato.

				Art. 7 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 7 della  sezione
2 "Prova facoltativa di ulteriore  lingua  straniera"  dell'appendice
Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n.  29/1D  del  16
dicembre 2019 e' abrogato.

Art. 8 Per i motivi citati nelle premesse, i paragrafi 2 e 5 della sezione 4 "Commissione esaminatrice" dell'appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: "4.2. Commissione esaminatrice.

				Art. 8 
 
    Per i motivi citati nelle premesse,  i  paragrafi  2  e  5  della
sezione  4  "Commissione  esaminatrice"   dell'appendice   Arma   dei
Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D  del  16  dicembre
2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: 
      "4.2. Commissione esaminatrice. 
    La  commissione  esaminatrice  per  la  valutazione  della  prova
scritta di preselezione, per la prova  scritta  di  conoscenza  della
lingua italiana, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per
la prova orale e per la formazione della graduatoria di merito  sara'
composta da: 
      un ufficiale di grado non  inferiore  a  Generale  di  Brigata,
presidente; 
      due ufficiali superiori, membri; 
      due  qualificati  esperti,  civili  o  militari,   di   materie
letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di conoscenza  della
lingua italiana; 
      un qualificato esperto, civile o militare, di  lingua  tedesca,
membro aggiunto per la  prova  scritta  di  conoscenza  della  lingua
italiana, per la valutazione dei questionari svolti in lingua tedesca
(solo qualora dovessero essere presenti questionari svolti in  lingua
tedesca); 
      non meno di due qualificati esperti, civili o militari,  membri
aggiunti per la  prova  orale,  rispettivamente,  di  matematica,  di
storia contemporanea e dell'Arma dei Carabinieri, di geografia  e  di
costituzione e cittadinanza italiana; 
          un ufficiale di grado non inferiore a capitano,  ovvero  un
dipendente civile  dell'Amministrazione  della  Difesa,  appartenente
alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    (Omissis). 
      4.5. Commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    La commissione per gli accertamenti attitudinali  sara'  composta
dal seguente personale in servizio al Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei Carabinieri: 
      un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      un ufficiale con qualifica di "perito selettore  attitudinale",
membro; 
      un ufficiale "psicologo", membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni  di   segretario.   Detta
commissione  si  avvarra'  del  supporto   tecnico-specialistico   di
ulteriori ufficiali con qualifica di "perito selettore  attitudinale"
e di "psicologo" dell'Arma dei Carabinieri. 
    Qualora esigenze organizzative,  di  celerita'  e  speditezza  lo
rendessero necessario, potranno essere nominate piu' commissioni  per
gli accertamenti attitudinali."

Art. 9 Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso della sezione 5 "Graduatoria di merito e ammissione al corso" dell'appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: "Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio

				Art. 9 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il  secondo  capoverso  della
sezione  5  "Graduatoria   di   merito   e   ammissione   al   corso"
dell'appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale  n.
29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: 
      "Detta  graduatoria  sara'   formata   secondo   il   punteggio
risultante dalla somma dei punti  riportati  da  ciascun  concorrente
nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta  di  conoscenza
della lingua italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova di
conoscenza della lingua inglese, nella prova orale e nel tirocinio." 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 24 luglio 2020  
 
                                 Il vice direttore generale: Santella

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