Art. 1 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell'art. 6 "Svolgimento dei concorsi" del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, e' integralmente sostituito dal seguente: "1. Nell'ambito di ciascun concorso e' previsto lo svolgimento
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5
febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 13 del 14
febbraio 2020 , con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami,
per l'ammissione di complessivi 297 giovani ai licei annessi alle
Scuole militari di Esercito, Marina e Aeronautica per l'anno
scolastico 2020-2021 - integrato con modifiche dal decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0118275 del 12 marzo 2020 - in
particolare l'art. 1, comma 4;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente
"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive disposizioni
attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del
quale, tra l'altro, sono state sospese le procedure concorsuali in
atto;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 87, convertito
con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e
successive disposizioni attuative;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni
con legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0243028 in data
19 giugno 2020 con il quale sono state apportate modifiche al citato
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020;
Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2020 0126989 del 31 luglio
2020, con la quale lo Stato maggiore dell'Esercito ha chiesto di
apportare ulteriori modifiche alla procedura concorsuale indetta con
il citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5
febbraio 2020, al fine di poter svolgere le prove e gli accertamenti
nei tempi previsti e nel rispetto delle norme e delle misure di
sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19;
Ritenuto pertanto, necessario accogliere tale richiesta;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16
giugno 2020, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale vice
direttore della Direzione generale per il personale militare, e'
attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze
armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti
attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso;
Decreta:
Art. 1
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell'art. 6
"Svolgimento dei concorsi" del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, e' integralmente sostituito dal
seguente:
"1. Nell'ambito di ciascun concorso e' previsto lo svolgimento
delle seguenti prove e accertamenti:
prova di cultura generale;
accertamenti sanitari;
accertamenti attitudinali;
prove di educazione fisica.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi
muniti, a pena di esclusione, della carta di identita' o di altro
documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di
validita', rilasciato da un'Amministrazione pubblica. Per quanto
concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), la prova di educazione fisica sara' svolta prima degli
accertamenti attitudinali, ai quali seguiranno, infine, gli
accertamenti sanitari.".
Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 7 dell'art. 11 "Prove di educazione fisica" del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 e' integralmente sostituito dal seguente: "1. I concorrenti ammessi alle prove di educazione fisica saranno
Art. 2
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 7 dell'art. 11
"Prove di educazione fisica" del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 e' integralmente sostituito dal
seguente:
"1. I concorrenti ammessi alle prove di educazione fisica saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera d), alle prove di cui ai successivi commi 5 e 6.
(Omissis).
7. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovra' subire
interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima
dell'inizio della prima prova, idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla competente commissione ai fini dell'eventuale
differimento dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo
stesso modo, i concorrenti che, prima dell'inizio della prova,
accusano un'indisposizione dovranno farlo immediatamente presente
alla commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente (che,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), si
identifica con il dirigente del Servizio sanitario del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto),
adottera' le conseguenti determinazioni. L'eventuale riconvocazione
verra' comunicata ove possibile, direttamente all'interessato, ovvero
mediante avviso inserito nell'area privata della sezione
comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con messaggio
di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione). Di tale
riconvocazione verra' data comunicazione per iscritto al/i genitore/i
esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati
ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. La
riconvocazione non potra' essere in alcun caso successiva al settimo
giorno (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) al 14 settembre 2020) a decorrere dal giorno seguente la data
originariamente prevista per l'effettuazione delle prove di
educazione fisica. In ogni caso, non saranno prese in considerazione
istanze di differimento o di ripetizione della prova che perverranno
da parte di concorrenti che hanno portato comunque a compimento la
prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che intendono
ritirarsi nel corso della prova, dovranno rilasciare apposita
dichiarazione scritta. Di tale circostanza verra' data comunicazione
al/i genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di educazione
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a
causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 6. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.".
Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell'art. 14 "Graduatorie di merito" del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, e' integralmente sostituito dal seguente: "1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti di cui
Art. 3
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell'art. 14
"Graduatorie di merito" del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0057599 del 5 febbraio 2020, e' integralmente sostituito dal
seguente:
"1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti di cui
al precedente art. 6, comma 1, compresi coloro i quali sono stati
ammessi a partecipare al concorso con riserva, nei casi previsti dal
precedente art. 4, comma 10, lettera f) e che dovranno documentare
tempestivamente e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni
dell'anno scolastico prevista per l'Istituto di provenienza il
superamento dell'esame integrativo (mediante dichiarazione
sostitutiva da presentare con le modalita' e dai soggetti sopra
indicati), saranno iscritti, a cura della commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera a), in distinte graduatorie
secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato
da ciascuno nelle prove di educazione fisica e di quello riportato
nella prova di cultura generale. Tale media ponderale verra'
calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove di educazione
fisica per il coefficiente 0,2 al quale verra' aggiunto il voto
riportato nella prova di cultura generale. Al fine di esprimere il
punteggio in decimi, la media ponderale cosi' ottenuta verra' divisa
per 1,2.
I concorrenti (compresi quelli che devono superare l'esame
integrativo) che, sebbene collocati in posizione utile nella
graduatoria di merito, non avranno ancora comunicato o conseguito
l'idoneita' alla classe successiva, saranno convocati alla frequenza
dei corsi presso le scuole militari soltanto dopo aver conseguito e
immediatamente comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla
frequenza della classe successiva. In caso, invece, di esito negativo
alla valutazione scolastica finale, gli stessi saranno esclusi dal
concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui all'art.
2, comma 1, lettera b). Coloro i quali hanno concluso l'anno
scolastico con valutazioni inferiori a sei decimi ma comunque ammessi
alla classe successiva ai sensi dell'ordinanza del Ministro
dell'istruzione 16 maggio 2020, citata nelle premesse, saranno
soggetti a un piano di apprendimento individualizzato a cura della
scuola di assegnazione. Se tale piano fosse stato gia' avviato e
ancora non concluso presso la scuola di provenienza lo stesso sara'
concluso a cura della scuola di assegnazione.
Le convocazioni alle scuole dei vincitori di concorso potranno
avvenire, se necessario, per gruppi.".
Art. 4 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 4 dell'art. 15 "Ammissione alle scuole" del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 e' integralmente sostituito dal seguente: "4. In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione di vincitori alla scuola di assegnazione verificatasi entro i primi
Art. 4
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 4 dell'art. 15
"Ammissione alle scuole" del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0057599 del 5 febbraio 2020 e' integralmente sostituito dal seguente:
"4. In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione di
vincitori alla scuola di assegnazione verificatasi entro i primi
trenta giorni dalla data di inizio del corso, la Direzione generale
per il personale militare, per il tramite degli enti delegati di
Forza armata, si riserva di disporre l'ammissione di altrettanti
concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. Se
i concorrenti cosi' convocati in data successiva all'ultima utile non
dovessero presentarsi, saranno convocati ulteriori concorrenti
idonei. Rinunce al prosieguo del corso intervenute dopo
l'incorporamento e successivamente alla predetta data ultima non
saranno ripianate.
Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
tale evenienza puo' determinare la modifica della sede
provvisoriamente assegnata.
I giovani ammessi alle scuole militari saranno sottoposti a un
protocollo sanitario di incorporamento volto ad accertare l'assenza
di contagio da COVID-19. Coloro i quali risultassero invece positivi
a tale accertamento, saranno rinviati per un massimo di un mese per
consentire loro di riacquisire l'idoneita' sanitaria.".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2020
Il vice direttore generale: Santella