MINISTERO DELLA DIFESA Modifica del bando di reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare, per il 2022. (21E11071)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 08-10-2021

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Rettifica
  • Allegati

Art. 1 L'art. 10 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0312176 del 6 luglio 2021, e' cosi' modificato: "1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore d'impiego "CEMM navale e CP" sono convocati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                     IL VICE COMANDANTE GENERALE 
                del corpo delle capitanerie di porto 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0312176 del 6
luglio  2021  emanato  dalla  direzione  generale  per  il  Personale
Militare (DGPM) di concerto con il Comando generale del  Corpo  delle
capitanerie di  porto,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 55 del
13 luglio 2021 , con il quale e' stato indetto, per il 2022, un  bando
di reclutamento di 2.000 volontari in ferma  prefissata  di  un  anno
(VFP 1) nella Marina militare; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.  173,
che ha modificato l'art. 640 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, con l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter; 
    Vista il foglio del 21 luglio 2021, dello  Stato  maggiore  della
Marina, con il quale e' stato chiesto di modificare, nei termini  ivi
indicati, il bando di reclutamento; 
    Ritenute condivisibili le proposte  di  modifica  avanzate  dallo
Stato maggiore della Marina; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  6   del   citato   decreto
interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021  0312176  del  6  luglio  2021,
prevede  la  possibilita'  di  apportare  modifiche   al   bando   di
reclutamento; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
    Visto l'art. 1 del  decreto  dirigenziale  n.  1033/2021  del  29
luglio 2021 emanato dal Comando generale del Corpo delle  capitanerie
di porto, con cui all'ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale
vice Comandante generale del Corpo delle  capitanerie  di  porto,  e'
stata conferita la delega all'adozione, di concerto con autorita'  di
pari rango della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale militare del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa  in  data  20  gennaio
2021 - registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al n.  332
- relativo alla nomina del gen. D. Santella Lorenzo nell'incarico  di
vice direttore generale della Direzione  generale  per  il  personale
militare; 
    Visti gli  articoli  1  e  2  del  decreto  dirigenziale  n.  VDG
EI/2021/337 del 17 febbraio 2021 emanato dalla DGPM con cui, al  vice
direttore della DGPM generale di Divisione Lorenzo Santella, e' stata
conferita la delega all'adozione, anche di concerto con autorita'  di
pari rango del Corpo delle Capitanerie di Porto, di  taluni  atti  di
gestione amministrativa in  materia  di  reclutamento  del  personale
delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    L'art. 10 del  decreto  interdirigenziale  n.  M_D  GMIL  REG2021
0312176 del 6 luglio 2021, e' cosi' modificato: 
      "1. I candidati che partecipano esclusivamente per  il  settore
d'impiego "CEMM navale e CP" sono convocati  per  l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2,  attingendo
dalla graduatoria generale di cui al precedente art. 6,  lettera  b),
primo alinea, entro i limiti di seguito indicati: per il  1°  blocco:
3.600; per il 2° blocco: 3.600. 
    2. I candidati per i settori d'impiego  delle  Forze  speciali  e
Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
c), d), e) e f)) del 1° blocco sono convocati per l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
il Centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona  in  via
delle Palombare 1, ovvero presso la Caserma  Castrogiovanni,  sita  a
Taranto in via Cagni 2, attingendo dalle relative graduatorie di  cui
al precedente art. 6, lettera b), secondo alinea,  entro  i  seguenti
limiti: 
      a) per il settore d'impiego "CEMM sommergibilisti": 260; 
      b) per il settore d'impiego "Componente aeromobili": 350; 
      c) per il settore d'impiego "CEMM anfibi": 900; 
      d) per il settore d'impiego "CEMM palombari": 250; 
      e) per il settore d'impiego "CEMM incursori": 1.000. 
    3. I candidati che non si presentano nei  tempi  stabiliti  nella
convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni
successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che  in
caso di: 
      a) eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
      b) concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
      c) eventi  luttuosi  per  la  perdita  del  coniuge,  genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
      d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato; 
      e) motivi di salute certificati da un  medico  appartenente  al
Servizio sanitario nazionale. 
    Gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione
entro le ore 13,00 del giorno feriale  (sabato  escluso)  antecedente
quello di prevista presentazione nelle ipotesi di cui alle precedenti
lettere a), b), c) e d), ovvero entro la data successiva al giorno di
mancata presentazione nell'ipotesi di cui alla lettera  e),  mediante
messaggio   di   posta   elettronica   certificata   -    utilizzando
esclusivamente  un   account   di   posta   elettronica   certificata
- all'indirizzo     mariscuola.taranto@postacert.difesa.it     ovvero
mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando  esclusivamente
un     account     di     posta      elettronica      - all'indirizzo
mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it compilando obbligatoriamente
il campo relativo  all'oggetto  e  indicando  il  concorso  al  quale
partecipano. A  tale  messaggio  dovra'  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato PDF) di un valido  documento  di  identita'
rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  come  definito  al
precedente  art.  3,  comma  4,  lettera  a),  nonche'  la   relativa
documentazione probatoria. 
    La nuova convocazione, che potra' avvenire solo  ove  compatibile
con il periodo  di  svolgimento  degli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio  di
posta  elettronica  inviato  all'indirizzo   fornito   in   fase   di
accreditamento. 
    Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti  nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). 
    Inoltre, le istanze trasmesse con  modalita'  diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    Non saranno considerati rinunciatari i candidati  per  i  settori
d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c),  d),  e)  e  f)
che, dopo essere risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase  della
procedura di reclutamento, non si  presentino  alle  fasi  successive
previste per tali settori d'impiego e verranno convocati con il primo
incorporamento utile per il settore d'impiego  "CEMM  navale  e  CP",
qualora utilmente collocati nella relativa graduatoria. 
    4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui al precedente  comma  1,  Mariscuola  Taranto  e'  autorizzata  a
convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive
graduatorie  di  cui  all'art.  6,  lettera  b),  per  l'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica,  fino  al  raggiungimento   dei   posti
disponibili.  Di  tale  procedura  dovra'  essere   data   tempestiva
comunicazione alla DGPM. 
    5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali  con  la
seguente documentazione: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b)  se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90)  -
eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque  giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici. 
      c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario
unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo  delle  certificazioni
di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell'ambito dell'iter di  reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare: 
        originale o copia conforme dei  seguenti  certificati,  esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di  referto,  rilasciati
da  struttura  sanitaria  pubblica,   anche   militare,   o   privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale  (SSN)  in  data  non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici: 
        emocromo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        bilirubinemia diretta e indiretta; 
        gamma GT; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        analisi delle urine con esame del sedimento; 
        markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs, anti
HBc e anti HCV; 
        ricerca anticorpi per HIV; 
      referto test intradermico Mantoux o  Quantiferon  in  data  non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN;  in  caso  di
positivita' e' necessario  presentare  anche  il  referto  dell'esame
radiografico del torace in due proiezioni standard  antero-posteriore
e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa,  avvenuta
vaccinazione con BCG; 
      certificato  di  stato  di  buona   salute   che   attesti   la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di  patologie
rilevanti ai fini del reclutamento,  rilasciato  dal  proprio  medico
curante in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto  conformemente
all'allegato C al presente bando; 
      se concorrenti di sesso femminile, originale o  copia  conforme
del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN  in  data
non anteriore a sei mesi rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici; 
    Qualora  il  candidato  sia  in  possesso  della   Certificazione
Sanitaria Unica (CSU) di cui al  successivo  comma  8,  in  corso  di
validita' (1 anno),  attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter di reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare,  potra'  presentarla  in
sostituzione della documentazione prevista dal  Protocollo  Sanitario
Unico (PSU) di cui alla lettera c) del presente comma. 
    6.  I  candidati,  gia'  giudicati   idonei   agli   accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina  militare
nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici di cui al presente  art.,  nell'ambito  dei  quali  sono
stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, che non
sono ancora in possesso della  certificazione  sanitaria  unica,  non
dovranno produrre alcuna documentazione inerente referti ematochimici
e di  chimica  laboratoristica  e  dovranno  presentare  la  seguente
documentazione: 
      verbale di notifica della precedente idoneita', comprensivo del
profilo sanitario assegnato; 
      se concorrenti di sesso femminile, originale o  copia  conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) -  eseguito  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN in data non anteriore a 5  giorni  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici. 
    7. I candidati per i settori d'impiego  delle  Forze  speciali  e
componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
c), d), e) e f)), ad integrazione di quanto  indicato  al  precedente
comma 5 o comma 6, dovranno presentare: 
      a) originale o copia conforme dei seguenti esami  ematochimici,
corredati di referto, rilasciati  da  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN  in  data  non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici: 
        TSH; 
        FT3/FT4; 
        elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina; 
        PT, PTT e fibrinogeno; 
      b)  solo  se  gia'  posseduto,  necessariamente  corredato   da
supporto digitale (CD ROM), l'esame radiografico del  torace  in  due
proiezioni, del rachide in toto  sotto  carico  con  reticolo,  della
colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e  dei  seni  paranasali
con  relativo  referto  in  originale,  effettuato  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN
e rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero  copia  conforme
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una  struttura  sanitaria  militare.  Detto   esame   dovra'   essere
presentato  nuovamente,   qualora   risultati   idonei   anche   agli
accertamenti attitudinali e  alle  prove  di  efficienza  fisica,  al
successivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica di  cui
all'art. 14; 
      c) referto rilasciato (senza  alcuna  limitazione  di  scadenza
temporale) da  struttura  sanitaria  militare,  pubblica,  o  privata
accreditata con il SSN, di  analisi  di  laboratorio  concernente  il
dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD); 
      d) i candidati per i settori d'impiego delle Forze  speciali  e
componenti specialistiche dovranno esibire, per l'effettuazione delle
prove  di  efficienza  fisica,  originale  o   copia   conforme   del
certificato medico, con  validita'  annuale,  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera  e  per  il
nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982  ovvero  per
le prove di  efficienza  fisica  previste  per  l'arruolamento  nella
Marina militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di
presentazione alle prove, rilasciato da un medico  appartenente  alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata con il SSN  ovvero  da  un  medico  (o
struttura  sanitaria  pubblica  o  privata)  autorizzato  secondo  le
normative nazionali e regionali e che  esercita  in  tali  ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La  mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dall'iter  selettivo  per  il  settore  d'impiego  richiesto   e   la
prosecuzione dell'iter concorsuale per  il  settore  d'impiego  "CEMM
navale e CP"; 
      e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno  esibire
nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l'originale  o  la
copia conforme del referto del test di  gravidanza  -  in  quanto  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare  (ai   sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90), eseguito  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN  in  data  non
anteriore a cinque giorni rispetto a  quella  di  presentazione  alle
prove di efficienza fisica. 
    8. I candidati che ne sono in  possesso,  potranno  produrre,  in
sostituzione della documentazione  di  cui  al  precedente  comma  5,
lettera c), la Certificazione  Sanitaria  Unica  (CSU)  in  corso  di
validita' (1 anno),  attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter  di  reclutamento  quale  VFP1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica Militare. La CSU e' rilasciata dal
Presidente della Commissione medica  a  ciascun  candidato  risultato
"idoneo" al  termine  delle  visite  e  degli  accertamenti  sanitari
concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale
certificazione, conforme al format in Allegato I al  presente  bando,
sara' valida e presentabile presso qualsiasi Centro  di  selezione  e
reclutamento  delle  Forze  armate,  a  livello  interforze,  per   i
reclutamenti quale VFP 1, entro  l'arco  temporale  di  un  anno  dal
rilascio e non potra' essere prorogata. 
    La CSU non costituisce certificato medico  di  idoneita'  di  cui
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione
medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e  di  salute
dell'interessato in un dato momento e, come tale,  puo'  indicare  il
periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute,  anche  di
un anno, analogamente alla durata dei certificati  medici  rilasciati
per l'attivita' sportiva. La  validita'  annuale  della  CSU  non  e'
relativa ai singoli referti  presentati  dall'interessato,  rimanendo
gli  stessi  vincolati  alla  rispettiva  validita'   temporale,   ma
all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla Commissione,  che
tiene  conto  dell'insieme  delle  certificazioni  prodotte  e  delle
risultanze delle visite mediche. 
    La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico: 
      a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione  ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa); 
      b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario,   sottoponendo   alla   Commissione    nuovi    esami    e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a  proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti; 
      c) ne sia provvisto ma sia considerato dal  medico  esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito  di  visita  generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo  del  candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della  visita.  In
tal  caso,  una  eventuale  revisione  del  profilo   sanitario   non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un  aggiornamento
della stessa. 
    Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU  in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP  1
nelle Forze armate. In  caso  di  smarrimento,  il  candidato  dovra'
ripetere ed esibire al  successivo  Centro  di  Selezione,  tutta  la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. 
    I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere  comunque  misurati  in
occasione di ogni singolo concorso,  a  prescindere  dalla  validita'
della CSU. 
    Si ribadisce che il  certificato  medico  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera  di  cui  al
precedente comma 7, lettera d), nel caso di  partecipazione  all'iter
selettivo per le Forze speciali e componenti specialistiche e, per le
concorrenti di sesso femminile,  l'originale  o  copia  conforme  del
referto del test di cui al precedente comma 5, lettera c) e comma  7,
lettera e), con rilascio  in  data  non  anteriore  a  cinque  giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti,  devono  essere
comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU in  corso  di
validita'. 
    9.  La  Commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,  presa
visione della documentazione sanitaria, rinviera' i candidati a  data
successiva ove rilevi cause di incompletezza della stessa. 
    I candidati rinviati a data successiva,  qualora  all'atto  della
nuova convocazione risultino nuovamente: 
      sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 5,
saranno esclusi dal concorso; 
      sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 7,
saranno  esclusi  dall'iter  selettivo  per  il   richiesto   settore
d'impiego  nelle  Forze  speciali  e  componenti   specialistiche   e
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e
CP". 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della documentazione  sanitaria  elencata  nel  precedente  comma  5,
sottoporra' i candidati a una  visita  medica  generale  preliminare,
propedeutica ai successivi accertamenti, volta a  valutare  eventuali
elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto  previsto
dal successivo comma 10. 
    La  medesima  commissione  disporra'  quindi   l'esecuzione   dei
sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali: 
      a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) inquadramento psicodiagnostico  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica; 
      e) accertamenti volti alla  verifica  dell'abuso  di  alcool  e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      f) visita odontoiatrica; 
      g) valutazione dell'apparato locomotore; 
      h)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso  l'esame  radiologico)
ritenuta  utile  per  consentire  adeguata  valutazione   clinica   e
medico-legale  del  candidato,  da  effettuare  anche  presso   altre
strutture sanitarie. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  la  commissione  per  gli
accertamenti  psico-fisici  giudichera'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o lesivi
del decoro  dell'uniforme  o  della  dignita'  della  condizione  del
militare o siano possibile indice di personalita' abnorme (che verra'
valutata  nel  corso  della  prevista  visita  psichiatrica   e   con
appropriati test psicodiagnostici). 
    10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici  i
candidati dovranno essere riconosciuti esenti: 
      a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli  accertamenti  psico-fisici  saranno
volti a verificare, fra l'altro, il  possesso  dei  parametri  fisici
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva rientranti  nei  valori  limite  di  cui
all'art. 587 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma  1,  lettera  c)  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla Direttiva  tecnica
dello  Stato  Maggiore  della  Difesa -  Ispettorato  Generale  della
Sanita' Militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 
      b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente; 
      c) da patologie per le quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo comma 8 e all'art.  19,  comma
3. 
    11. Al termine degli  accertamenti  psico-fisici  la  commissione
formulera' un giudizio di idoneita' quale VFP 1 nella Marina Militare
con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla
direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno  2014,
ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento.
La  carenza  accertata,  totale   o   parziale,   dell'enzima   G6PD,
indipendentemente  dal  coefficiente  assegnato  alla  caratteristica
somato-funzionale AV-EI, non puo' essere motivo di  inidoneita',  nei
confronti dei candidati per il settore d'impiego "CEMM navale e  CP",
a mente dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata  nelle
premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  ai  fini
della definizione della caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  al
coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit  di  G6PD
non definito". 
    12.  I  candidati,  gia'  giudicati  idonei   agli   accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina  Militare
nei   trecentosessantacinque   giorni   antecedenti   la   data    di
presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente art.,
nell'ambito  dei  quali  sono  stati   sottoposti   ad   accertamenti
specialistici e strumentali, ovvero i candidati che sono in  possesso
della CSU, previa esibizione  della  stessa,  saranno  sottoposti  ai
seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi  che  siano
motivo di inidoneita' ai sensi  di  quanto  previsto  dal  precedente
comma 10: 
      accertamenti  volti  alla  verifica  dell'abuso  di  alcool   e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      visita  medica  generale,  nell'ambito  della   quale   saranno
giudicati inidonei i candidati  che  presentino  tatuaggi  aventi  le
caratteristiche di cui al precedente comma 9  e  verra'  definito  il
profilo  sanitario  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla   normativa
vigente, sulla base delle risultanze del  verbale  sanitario  esibito
dagli interessati e delle eventuali integrazioni ritenute  necessarie
in sede di accertamenti. 
    La commissione ha, tuttavia, facolta' di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o  strumentali  utili  alla  definizione  del
giudizio di idoneita', qualora ritenuti necessari  per  una  migliore
valutazione psico-fisica del concorrente. 
    Inoltre, i candidati per i settori d'impiego di cui  all'art.  1,
comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei  quali  VFP  1
agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei  anche  agli
accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno
essere   sottoposti   al   successivo   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica di cui all'art. 14. 
    Detta  commissione,  delegata   dalla   DGPM   alle   sopracitate
incombenze,  comunichera'  a   ciascun   candidato   esaminato   ?con
determinazione   del   presidente   - l'esito   degli    accertamenti
psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno  dei
seguenti giudizi: 
    a) se concorrenti per i settori d'impiego "CEMM navale e CP": 
      "idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare"; 
      "inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare". 
    b) se concorrenti per i settori d'impiego delle Forze speciali  e
Componenti specialistiche della Marina Militare: 
      "idoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore  d'impiego
xxx"; 
      "idoneo quale VFP  1  nella  Marina  Militare"  e  "inidoneo  a
proseguire l' iter selettivo per il settore d'impiego xxx"; 
      "inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare". 
    I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina Militare ma
inidonei nel richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e
Componenti  specialistiche  proseguiranno  l'iter   concorsuale   nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP". 
    13. I candidati dichiarati  inidonei  potranno  avanzare  ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  del  Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00), rispettivamente  entro sessanta  e centoventi  giorni  dalla
data di notifica del provvedimento di non idoneita'. 
    14. Per le inidoneita' relative agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente art., inoltre, e' data facolta'  di  avanzare,  entro
quindici giorni dalla data di notifica  del  relativo  provvedimento,
motivata  e  documentata  istanza  di  riesame,  il  cui  modello  e'
disponibile  nel  portale  dei  concorsi  e  nel  sito  internet  del
Ministero della difesa - da allegare necessariamente  (come  file  in
formato PDF) a un  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  da
inviare, utilizzando esclusivamente un account di  posta  elettronica
certificata,  all'indirizzo  persomil@postacert.difesa.it  o   a   un
messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente
un     account     di      posta      elettronica,      all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it, compilando  obbligatoriamente  il  campo
relativo all'oggetto - corredata  di  copia  per  immagine  (file  in
formato  PDF)  della  certificazione  sanitaria  rilasciata  da   una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con  il  SSN,  attestante  l'assenza   delle   imperfezioni/patologie
riscontrate  in  occasione  degli  accertamenti  dei   requisiti   in
questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di  un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione  dello
Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneita'. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati  per  abuso  di  alcool  e  per  l'uso,  anche
saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria  e/o  del  documento  di  identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    Le istanze  di  riesame  dei  provvedimenti  di  inidoneita'  nel
richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e   Componenti
specialistiche, presentate dai candidati  risultati  comunque  idonei
quali VFP 1  nella  Marina  Militare,  comporteranno  la  sospensione
dell'incorporamento nel settore d'impiego "CEMM  navale  e  CP"  fino
alla conclusione del procedimento di riesame. 
    15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa la Commissione  medica  centrale  presso  l'Ispettorato  di
Sanita'  della  Marina  Militare,  che  provvedera'  a  convocare  il
candidato  al  fine  di  sottoporlo  all'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso di  confermata  inidoneita',  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalla  stessa
Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita  a
Taranto in via Cagni 2, per il completamento degli  accertamenti  dei
requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei  e  collocati
utilmente nella graduatoria generale di  merito  saranno  incorporati
con  il  primo  incorporamento  utile,  assumendone   la   decorrenza
giuridica.".

Art. 2 L'allegato A del decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0312176 del 6 luglio 2021 e' sostituito con quello accluso al presente decreto.

				Art. 2 
 
L'allegato A del decreto interdirigenziale M_D GMIL  REG2021  0312176
del 6 luglio 2021  e'  sostituito  con  quello  accluso  al  presente
                              decreto. 
 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 22 settembre 2021  
 
                                           Il vice direttore generale 
                                            per il personale militare 
                                                   Santella           
    Il vice comandante generale 
del Corpo delle capitanerie di porto 
             Basile

Allegato 1

  1. 	Allegato 

    Valutazione dei titoli di merito

    1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui
    all'art. 6 del bando, sommando tra loro i punteggi dei seguenti
    titoli di merito:
    a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
    secondaria di primo grado:
    eccellente, ovvero voto di 10/10: punti 4,5;
    ottimo, ovvero voto di 9/10: punti 4;
    distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
    buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
    sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
    b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio:
    1) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile
    con i successivi punti 2), 3), 4), 5) e 6): punti 12;
    2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il
    punteggio di cui al precedente punto 1)) e con i successivi punti 3),
    4), 5) e 6): punti 10;
    3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
    (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
    punti 1) e 2) e con i punti 5) e 6): punti 5, con incremento di punti
    0,075 per ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 8;
    4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
    (quinquennale) conseguito presso Istituto Tecnico, settore
    tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica articolazione
    costruzione del mezzo ad indirizzo costruzioni navali ovvero Istituto
    Tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica
    articolazione conduzione del mezzo indirizzo Capitani o Macchinisti,
    non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2) e
    con i punti 5) e 6): punti 1,5;
    5) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
    (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo
    architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
    punti 1), 2), 3) e 4) e con il punto 6): punti 4;
    6) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di
    qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai
    precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3;
    c) patente di guida civile:
    1) categorie B: punti 1,
    2) categorie BE, C1/C, D1/D, D1E/DE non cumulabile con il
    punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,5;
    Il possesso della patente categoria A non costituisce titolo di
    merito.
    d) aver svolto per almeno dodici mesi servizio militare, a
    qualunque titolo e senza demerito, nelle Forze Armate: punti 1,5;
    e) iscrizione al personale marittimo di cui all'art. 114 del
    codice della navigazione: punti 1.
    f) conoscenza certificata della lingua inglese: massimo punti
    3 (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata
    al "Common European Framework of Reference for languages - CEFR" e,
    in caso di piu' certificazioni conseguite nel tempo, verra'
    considerato solo il livello piu' alto conseguito. Sono assegnabili
    punti 3 per il livello C2, punti 2 per il livello C1, punti 1 per il
    livello B2, punti 0,5 per il livello B1. Le certificazioni della
    conoscenza della lingua inglese saranno ritenute valide solo se
    rilasciate da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR.
    g) conoscenza certificata delle lingue straniere arabo (in
    tutte le declinazioni), russo, cinese, pashtun, farsi, curdo, idiomi
    africani: massimo punti 5 (la certificazione del livello di
    conoscenza deve essere correlata al "Common European Framework of
    Reference for languages - CEFR" e, in caso di piu' certificazioni
    conseguite nel tempo, verra' considerato solo il livello piu' alto
    conseguito. Sono assegnabili punti 5 per il livello C2, punti 4 per
    il livello C1, punti 3 per il livello B2, punti 2 per il livello B1,
    punti 1 per il livello A2). Le certificazioni della conoscenza della
    lingua saranno ritenute valide solo se rilasciate da un ente
    certificatore riconosciuto dal MIUR.
    Solo per la partecipazione per i settori di impiego incursori e
    palombari saranno, inoltre, valutati i seguenti ulteriori titoli:
    h) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale
    o internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido),
    indipendentemente dal livello posseduto: punti 1;
    i) brevetto di paracadutismo sotto controllo militare,
    rilasciato dall'A.N.P.d'I.: punti 1.
    Solo per la partecipazione per il settore di impiego Componente
    aeromobili sara', inoltre, valutato il seguente ulteriore titolo:
    j) possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di
    secondo grado di durata quinquennale valido per l'iscrizione
    all'universita' conseguito presso:
    1) liceo scientifico o istituto tecnico in uno dei seguenti
    indirizzi, punti 1:
    elettronica ed elettrotecnica;
    informatica e telecomunicazioni;
    2) istituto tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti
    e logistica in una delle seguenti articolazioni, punti 1,5, non
    cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera b), numero
    4):
    costruzione del mezzo, opzione costruzioni aeronautiche;
    conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo
    navigazione aerea;
    conduzione del mezzo, opzione assistenza alla navigazione
    aerea.
    2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi
    validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in
    corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la
    presentazione delle domande.
    L'omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine
    (file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso dei
    titoli di merito dichiarati nella domanda - limitatamente alla
    documentazione di cui al precedente comma 1 non rilasciata da
    pubbliche amministrazioni, cosi' come precisato nell'art. 4, comma 4
    del bando di reclutamento - comportera' la mancata valutazione dei
    relativi titoli.
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
    in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
    del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
    modificazioni.
    4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
    candidato piu' giovane d'eta'.
    5. Per i candidati per il settore d'impiego delle Forze speciali
    e componenti specialistiche giudicati inidonei alle prove di
    efficienza fisica ovvero agli accertamenti dell'idoneita'
    psico-fisica specifica, che proseguiranno l'iter concorsuale nel
    settore d'impiego "CEMM navale e CP", saranno collocati nella
    relativa graduatoria con il punteggio di merito previsto per tale
    settore senza considerare titoli di merito aggiuntivi, di cui al
    comma 1, lettere f), g), h) e i) previsti solo per il settore
    d'impiego Forze speciali e componenti specialistiche richiesto.

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