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- Atto numero 21E11071 del 08-10-2021
MINISTERO DELLA DIFESA Modifica del bando di reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare, per il 2022. (21E11071)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 08-10-2021
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Rettifica
- Allegati
Art. 1 L'art. 10 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0312176 del 6 luglio 2021, e' cosi' modificato: "1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore d'impiego "CEMM navale e CP" sono convocati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL VICE COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0312176 del 6
luglio 2021 emanato dalla direzione generale per il Personale
Militare (DGPM) di concerto con il Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 55 del
13 luglio 2021 , con il quale e' stato indetto, per il 2022, un bando
di reclutamento di 2.000 volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP 1) nella Marina militare;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173,
che ha modificato l'art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, con l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter;
Vista il foglio del 21 luglio 2021, dello Stato maggiore della
Marina, con il quale e' stato chiesto di modificare, nei termini ivi
indicati, il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo
Stato maggiore della Marina;
Tenuto conto che l'art. 1, comma 6 del citato decreto
interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0312176 del 6 luglio 2021,
prevede la possibilita' di apportare modifiche al bando di
reclutamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 -
registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1,
foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e
competenze della DGPM;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1033/2021 del 29
luglio 2021 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto, con cui all'ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale
vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, e'
stata conferita la delega all'adozione, di concerto con autorita' di
pari rango della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 gennaio
2021 - registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al n. 332
- relativo alla nomina del gen. D. Santella Lorenzo nell'incarico di
vice direttore generale della Direzione generale per il personale
militare;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. VDG
EI/2021/337 del 17 febbraio 2021 emanato dalla DGPM con cui, al vice
direttore della DGPM generale di Divisione Lorenzo Santella, e' stata
conferita la delega all'adozione, anche di concerto con autorita' di
pari rango del Corpo delle Capitanerie di Porto, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale
delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri;
Decreta:
Art. 1
L'art. 10 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0312176 del 6 luglio 2021, e' cosi' modificato:
"1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore
d'impiego "CEMM navale e CP" sono convocati per l'accertamento dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, attingendo
dalla graduatoria generale di cui al precedente art. 6, lettera b),
primo alinea, entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco:
3.600; per il 2° blocco: 3.600.
2. I candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma 3, lettere b),
c), d), e) e f)) del 1° blocco sono convocati per l'accertamento dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
il Centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona in via
delle Palombare 1, ovvero presso la Caserma Castrogiovanni, sita a
Taranto in via Cagni 2, attingendo dalle relative graduatorie di cui
al precedente art. 6, lettera b), secondo alinea, entro i seguenti
limiti:
a) per il settore d'impiego "CEMM sommergibilisti": 260;
b) per il settore d'impiego "Componente aeromobili": 350;
c) per il settore d'impiego "CEMM anfibi": 900;
d) per il settore d'impiego "CEMM palombari": 250;
e) per il settore d'impiego "CEMM incursori": 1.000.
3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella
convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni
successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in
caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato;
e) motivi di salute certificati da un medico appartenente al
Servizio sanitario nazionale.
Gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione
entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente
quello di prevista presentazione nelle ipotesi di cui alle precedenti
lettere a), b), c) e d), ovvero entro la data successiva al giorno di
mancata presentazione nell'ipotesi di cui alla lettera e), mediante
messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata
- all'indirizzo mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero
mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente
un account di posta elettronica - all'indirizzo
mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it compilando obbligatoriamente
il campo relativo all'oggetto e indicando il concorso al quale
partecipano. A tale messaggio dovra' essere allegata copia per
immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al
precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonche' la relativa
documentazione probatoria.
La nuova convocazione, che potra' avvenire solo ove compatibile
con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio di
posta elettronica inviato all'indirizzo fornito in fase di
accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalita' diverse da quella
sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili.
Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i settori
d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)
che, dopo essere risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase della
procedura di reclutamento, non si presentino alle fasi successive
previste per tali settori d'impiego e verranno convocati con il primo
incorporamento utile per il settore d'impiego "CEMM navale e CP",
qualora utilmente collocati nella relativa graduatoria.
4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di
cui al precedente comma 1, Mariscuola Taranto e' autorizzata a
convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive
graduatorie di cui all'art. 6, lettera b), per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, fino al raggiungimento dei posti
disponibili. Di tale procedura dovra' essere data tempestiva
comunicazione alla DGPM.
5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la
seguente documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validita';
b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) -
eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario
unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo delle certificazioni
di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell'ambito dell'iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti certificati, esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs, anti
HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di
positivita' e' necessario presentare anche il referto dell'esame
radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore
e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta
vaccinazione con BCG;
certificato di stato di buona salute che attesti la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie
rilevanti ai fini del reclutamento, rilasciato dal proprio medico
curante in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto conformemente
all'allegato C al presente bando;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione
Sanitaria Unica (CSU) di cui al successivo comma 8, in corso di
validita' (1 anno), attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in
precedenti iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare, potra' presentarla in
sostituzione della documentazione prevista dal Protocollo Sanitario
Unico (PSU) di cui alla lettera c) del presente comma.
6. I candidati, gia' giudicati idonei agli accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina militare
nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici di cui al presente art., nell'ambito dei quali sono
stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, che non
sono ancora in possesso della certificazione sanitaria unica, non
dovranno produrre alcuna documentazione inerente referti ematochimici
e di chimica laboratoristica e dovranno presentare la seguente
documentazione:
verbale di notifica della precedente idoneita', comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici.
7. I candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e
componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma 3, lettere b),
c), d), e) e f)), ad integrazione di quanto indicato al precedente
comma 5 o comma 6, dovranno presentare:
a) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici,
corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici:
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno;
b) solo se gia' posseduto, necessariamente corredato da
supporto digitale (CD ROM), l'esame radiografico del torace in due
proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della
colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali
con relativo referto in originale, effettuato presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN
e rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero copia conforme
del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare. Detto esame dovra' essere
presentato nuovamente, qualora risultati idonei anche agli
accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, al
successivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica di cui
all'art. 14;
c) referto rilasciato (senza alcuna limitazione di scadenza
temporale) da struttura sanitaria militare, pubblica, o privata
accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il
dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
d) i candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e
componenti specialistiche dovranno esibire, per l'effettuazione delle
prove di efficienza fisica, originale o copia conforme del
certificato medico, con validita' annuale, attestante l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il
nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per
le prove di efficienza fisica previste per l'arruolamento nella
Marina militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di
presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria
pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico (o
struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dall'iter selettivo per il settore d'impiego richiesto e la
prosecuzione dell'iter concorsuale per il settore d'impiego "CEMM
navale e CP";
e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire
nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l'originale o la
copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90), eseguito presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione alle
prove di efficienza fisica.
8. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in
sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 5,
lettera c), la Certificazione Sanitaria Unica (CSU) in corso di
validita' (1 anno), attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in
precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell'Esercito, nella
Marina militare e nell'Aeronautica Militare. La CSU e' rilasciata dal
Presidente della Commissione medica a ciascun candidato risultato
"idoneo" al termine delle visite e degli accertamenti sanitari
concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale
certificazione, conforme al format in Allegato I al presente bando,
sara' valida e presentabile presso qualsiasi Centro di selezione e
reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, per i
reclutamenti quale VFP 1, entro l'arco temporale di un anno dal
rilascio e non potra' essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneita' di cui
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione
medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di salute
dell'interessato in un dato momento e, come tale, puo' indicare il
periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute, anche di
un anno, analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati
per l'attivita' sportiva. La validita' annuale della CSU non e'
relativa ai singoli referti presentati dall'interessato, rimanendo
gli stessi vincolati alla rispettiva validita' temporale, ma
all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla Commissione, che
tiene conto dell'insieme delle certificazioni prodotte e delle
risultanze delle visite mediche.
La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla Commissione nuovi esami e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della visita. In
tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un aggiornamento
della stessa.
Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovra'
ripetere ed esibire al successivo Centro di Selezione, tutta la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento.
I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validita'
della CSU.
Si ribadisce che il certificato medico attestante l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera di cui al
precedente comma 7, lettera d), nel caso di partecipazione all'iter
selettivo per le Forze speciali e componenti specialistiche e, per le
concorrenti di sesso femminile, l'originale o copia conforme del
referto del test di cui al precedente comma 5, lettera c) e comma 7,
lettera e), con rilascio in data non anteriore a cinque giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti, devono essere
comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU in corso di
validita'.
9. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa
visione della documentazione sanitaria, rinviera' i candidati a data
successiva ove rilevi cause di incompletezza della stessa.
I candidati rinviati a data successiva, qualora all'atto della
nuova convocazione risultino nuovamente:
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 5,
saranno esclusi dal concorso;
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 7,
saranno esclusi dall'iter selettivo per il richiesto settore
d'impiego nelle Forze speciali e componenti specialistiche e
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e
CP".
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5,
sottoporra' i candidati a una visita medica generale preliminare,
propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali
elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto
dal successivo comma 10.
La medesima commissione disporra' quindi l'esecuzione dei
sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e
dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
f) visita odontoiatrica;
g) valutazione dell'apparato locomotore;
h) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale del candidato, da effettuare anche presso altre
strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli
accertamenti psico-fisici giudichera' inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o lesivi
del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del
militare o siano possibile indice di personalita' abnorme (che verra'
valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con
appropriati test psicodiagnostici).
10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i
candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno
volti a verificare, fra l'altro, il possesso dei parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla
massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui
all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla Direttiva tecnica
dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della
Sanita' Militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei
coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto
salvo quanto specificato al successivo comma 8 e all'art. 19, comma
3.
11. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione
formulera' un giudizio di idoneita' quale VFP 1 nella Marina Militare
con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla
direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014,
ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento.
La carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD,
indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica
somato-funzionale AV-EI, non puo' essere motivo di inidoneita', nei
confronti dei candidati per il settore d'impiego "CEMM navale e CP",
a mente dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle
premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini
della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al
coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD
non definito".
12. I candidati, gia' giudicati idonei agli accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina Militare
nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente art.,
nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, ovvero i candidati che sono in possesso
della CSU, previa esibizione della stessa, saranno sottoposti ai
seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi che siano
motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente
comma 10:
accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e
dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
visita medica generale, nell'ambito della quale saranno
giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le
caratteristiche di cui al precedente comma 9 e verra' definito il
profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa
vigente, sulla base delle risultanze del verbale sanitario esibito
dagli interessati e delle eventuali integrazioni ritenute necessarie
in sede di accertamenti.
La commissione ha, tuttavia, facolta' di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del
giudizio di idoneita', qualora ritenuti necessari per una migliore
valutazione psico-fisica del concorrente.
Inoltre, i candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1,
comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1
agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli
accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno
essere sottoposti al successivo accertamento dell'idoneita'
psico-fisica specifica di cui all'art. 14.
Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate
incombenze, comunichera' a ciascun candidato esaminato ?con
determinazione del presidente - l'esito degli accertamenti
psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) se concorrenti per i settori d'impiego "CEMM navale e CP":
"idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare";
"inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare".
b) se concorrenti per i settori d'impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche della Marina Militare:
"idoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego
xxx";
"idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare" e "inidoneo a
proseguire l' iter selettivo per il settore d'impiego xxx";
"inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare".
I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina Militare ma
inidonei nel richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche proseguiranno l'iter concorsuale nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP".
13. I candidati dichiarati inidonei potranno avanzare ricorso
giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla
data di notifica del provvedimento di non idoneita'.
14. Per le inidoneita' relative agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente art., inoltre, e' data facolta' di avanzare, entro
quindici giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento,
motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello e'
disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del
Ministero della difesa - da allegare necessariamente (come file in
formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da
inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un
messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente
un account di posta elettronica, all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo
relativo all'oggetto - corredata di copia per immagine (file in
formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie
riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in
questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneita'.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati per abuso di alcool e per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate o carenti della
predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili.
Le istanze di riesame dei provvedimenti di inidoneita' nel
richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti
specialistiche, presentate dai candidati risultati comunque idonei
quali VFP 1 nella Marina Militare, comporteranno la sospensione
dell'incorporamento nel settore d'impiego "CEMM navale e CP" fino
alla conclusione del procedimento di riesame.
15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni,
interessa la Commissione medica centrale presso l'Ispettorato di
Sanita' della Marina Militare, che provvedera' a convocare il
candidato al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti
psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel
caso di confermata inidoneita', il candidato sara' escluso dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalla stessa
Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a
Taranto in via Cagni 2, per il completamento degli accertamenti dei
requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei e collocati
utilmente nella graduatoria generale di merito saranno incorporati
con il primo incorporamento utile, assumendone la decorrenza
giuridica.".
Art. 2 L'allegato A del decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0312176 del 6 luglio 2021 e' sostituito con quello accluso al presente decreto.
Art. 2
L'allegato A del decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0312176
del 6 luglio 2021 e' sostituito con quello accluso al presente
decreto.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2021
Il vice direttore generale
per il personale militare
Santella
Il vice comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Basile
Allegato 1
Allegato
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui
all'art. 6 del bando, sommando tra loro i punteggi dei seguenti
titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
eccellente, ovvero voto di 10/10: punti 4,5;
ottimo, ovvero voto di 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile
con i successivi punti 2), 3), 4), 5) e 6): punti 12;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il
punteggio di cui al precedente punto 1)) e con i successivi punti 3),
4), 5) e 6): punti 10;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1) e 2) e con i punti 5) e 6): punti 5, con incremento di punti
0,075 per ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 8;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quinquennale) conseguito presso Istituto Tecnico, settore
tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica articolazione
costruzione del mezzo ad indirizzo costruzioni navali ovvero Istituto
Tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica
articolazione conduzione del mezzo indirizzo Capitani o Macchinisti,
non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2) e
con i punti 5) e 6): punti 1,5;
5) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1), 2), 3) e 4) e con il punto 6): punti 4;
6) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3;
c) patente di guida civile:
1) categorie B: punti 1,
2) categorie BE, C1/C, D1/D, D1E/DE non cumulabile con il
punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,5;
Il possesso della patente categoria A non costituisce titolo di
merito.
d) aver svolto per almeno dodici mesi servizio militare, a
qualunque titolo e senza demerito, nelle Forze Armate: punti 1,5;
e) iscrizione al personale marittimo di cui all'art. 114 del
codice della navigazione: punti 1.
f) conoscenza certificata della lingua inglese: massimo punti
3 (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata
al "Common European Framework of Reference for languages - CEFR" e,
in caso di piu' certificazioni conseguite nel tempo, verra'
considerato solo il livello piu' alto conseguito. Sono assegnabili
punti 3 per il livello C2, punti 2 per il livello C1, punti 1 per il
livello B2, punti 0,5 per il livello B1. Le certificazioni della
conoscenza della lingua inglese saranno ritenute valide solo se
rilasciate da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR.
g) conoscenza certificata delle lingue straniere arabo (in
tutte le declinazioni), russo, cinese, pashtun, farsi, curdo, idiomi
africani: massimo punti 5 (la certificazione del livello di
conoscenza deve essere correlata al "Common European Framework of
Reference for languages - CEFR" e, in caso di piu' certificazioni
conseguite nel tempo, verra' considerato solo il livello piu' alto
conseguito. Sono assegnabili punti 5 per il livello C2, punti 4 per
il livello C1, punti 3 per il livello B2, punti 2 per il livello B1,
punti 1 per il livello A2). Le certificazioni della conoscenza della
lingua saranno ritenute valide solo se rilasciate da un ente
certificatore riconosciuto dal MIUR.
Solo per la partecipazione per i settori di impiego incursori e
palombari saranno, inoltre, valutati i seguenti ulteriori titoli:
h) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale
o internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido),
indipendentemente dal livello posseduto: punti 1;
i) brevetto di paracadutismo sotto controllo militare,
rilasciato dall'A.N.P.d'I.: punti 1.
Solo per la partecipazione per il settore di impiego Componente
aeromobili sara', inoltre, valutato il seguente ulteriore titolo:
j) possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale valido per l'iscrizione
all'universita' conseguito presso:
1) liceo scientifico o istituto tecnico in uno dei seguenti
indirizzi, punti 1:
elettronica ed elettrotecnica;
informatica e telecomunicazioni;
2) istituto tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti
e logistica in una delle seguenti articolazioni, punti 1,5, non
cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera b), numero
4):
costruzione del mezzo, opzione costruzioni aeronautiche;
conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo
navigazione aerea;
conduzione del mezzo, opzione assistenza alla navigazione
aerea.
2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi
validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in
corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
L'omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine
(file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso dei
titoli di merito dichiarati nella domanda - limitatamente alla
documentazione di cui al precedente comma 1 non rilasciata da
pubbliche amministrazioni, cosi' come precisato nell'art. 4, comma 4
del bando di reclutamento - comportera' la mancata valutazione dei
relativi titoli.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
5. Per i candidati per il settore d'impiego delle Forze speciali
e componenti specialistiche giudicati inidonei alle prove di
efficienza fisica ovvero agli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica specifica, che proseguiranno l'iter concorsuale nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP", saranno collocati nella
relativa graduatoria con il punteggio di merito previsto per tale
settore senza considerare titoli di merito aggiuntivi, di cui al
comma 1, lettere f), g), h) e i) previsti solo per il settore
d'impiego Forze speciali e componenti specialistiche richiesto.