Art. 1 Per i motivi citati nelle premesse l'art. 7, comma 2 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: "Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare il 18 febbraio
2020 con il quale e' stato indetto il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di complessivi
trentadue marescialli in servizio permanente da immettere nel ruolo
dei marescialli delle Forze armate, per l'anno 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 3 marzo 2020 e modificato con il decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0383538 del 9 settembre 2020 della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente
"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive disposizioni
attuative, convertito con modificazione dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, per effetto del quale, tra l'altro, sono state sospese le
procedure concorsuali in atto;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Vista la lettera M_D MSTAT0043246 del 20 giugno 2020 con la quale
lo Stato Maggiore della marina militare ha chiesto di apportare le
necessarie modifiche alla procedura concorsuale, indetta con decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 al fine
di poter svolgere le prove e gli accertamenti nei tempi previsti e
nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre
il rischio da CoVID-19;
Ritenuto possibile accogliere tale richiesta, ai sensi del comma
5, dell'art. 1 del citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0081590 del 18 febbraio 2020, con il quale e' stato indetto il
concorso;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16
giugno 2020, con cui gli e' attribuita la delega all'adozione di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra cui i
provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di concorso;
Decreta:
Art. 1
Per i motivi citati nelle premesse l'art. 7, comma 2 del decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e'
cosi' modificato:
"Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e
intellettive;
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
d) prova orale;
e) valutazione dei titoli di merito."
Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse l'art. 8, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: "per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
Art. 2
Per i motivi citati nelle premesse l'art. 8, comma 1, lettera b)
del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio
2020 e' cosi' modificato:
"per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b):
1) commissione esaminatrice per la prova scritta di verifica
delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale, per la
valutazione dei titoli di merito e per la formazione delle
graduatorie di merito;
2) commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
3) commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;"
Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse l'art. 12, comma 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: "I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni,
Art. 3
Per i motivi citati nelle premesse l'art. 12, comma 1 del decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e'
cosi' modificato:
"I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a) saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni,
alle prove di verifica dell'efficienza fisica."
Art. 4 Per i motivi citati nelle premesse il punto 2.4 "COMMISSIONE PER LE PROVE DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA FISICA." e' abrogato.
Art. 4
Per i motivi citati nelle premesse il punto 2.4 "COMMISSIONE PER
LE PROVE DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA FISICA." e' abrogato.
Art. 5 Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.1.2 dell'Appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: "I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta
Art. 5
Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.1.2 dell'Appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590
del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato:
"I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta
sede, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della ricevuta
generata dal sistema informatico al momento dell'inoltro della
domanda di partecipazione che dovra' essere esibita e, ove richiesto,
consegnata al personale preposto. La mancata presentazione presso la
sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in
ritardo, ancorche' dovuta a cause di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto
all'art. 1, comma 7 ovvero all'art. 7, comma 5 del bando.
Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in
quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riportate tra gli
allegati del bando di concorso. Non e' ammessa la consultazione di
vocabolari, dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di
computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di
apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. L'inosservanza di tali
prescrizioni nonche' delle disposizioni emanate dalla commissione
esaminatrice comporta l'esclusione dalla prova.
La correzione della prova scritta per la verifica delle qualita'
culturali e intellettive sara' effettuata con l'ausilio di sistemi
informatizzati. Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio
espresso in trentesimi in relazione al numero di rispose esatte, con
le seguenti modalita':
punti 0,3/30 per ogni risposta esatta;
punti 0/30 per ogni risposta errata, multipla, non data.
La prova scritta, a cui sara' attribuito un punteggio massimo di
30/30, si intendera' superata, salvi i contingentamenti di seguito
illustrati per l'ammissione alla fase successiva, se il candidato
avra' raggiunto la valutazione minima di 18/30.
Ultimata la correzione della prova scritta per la verifica delle
qualita' culturali e intellettive, la commissione esaminatrice, sulla
base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella stessa prova,
provvedera' a formare tre distinte graduatorie provvisorie, una per
ciascuna delle categorie/specialita'/abilitazioni di cui al paragrafo
1.1, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere agli
accertamenti dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale.
L'esito della prova sara' reso noto ai concorrenti il giorno e
nell'ora che sara' stata indicata dal presidente della commissione
esaminatrice. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Gli esiti della prova
scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive
saranno inseriti nell'area pubblica della sezione comunicazioni del
portale dei concorsi. Detti risultati saranno, inoltre, consultabili
nei siti www.marina.difesa.it e www.difesa.it."
Art. 6 Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.1.3 dell'Appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: "In base al punteggio conseguito nelle graduatorie di cui al precedente paragrafo 3.1.2, i concorrenti saranno ammessi,
Art. 6
Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.1.3 dell'Appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590
del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato:
"In base al punteggio conseguito nelle graduatorie di cui al
precedente paragrafo 3.1.2, i concorrenti saranno ammessi,
indicativamente a novembre 2020, ai successivi accertamenti per le
idoneita' psico-fisica e attitudinale, di cui agli articoli 10 e 11
del bando, nei limiti numerici appresso indicati:
per i posti di cui al paragrafo 1.1, lettera a): quarantotto
concorrenti;
per i posti di cui al paragrafo 1.1, lettera b): ventotto
concorrenti;
per i posti di cui al paragrafo 1.1, lettera c): diciotto
concorrenti.
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i
concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo
stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso.
L'esito della prova e il calendario degli ammessi alla fase
successiva saranno resi noti, indicativamente nei dieci giorni
successivi all'ultima sessione di prove, con valore di notifica a
tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalita' stabilite
all'art. 5 del bando, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e
www.marina.difesa.it. Informazioni in merito potranno, inoltre,
essere chieste alla Direzione generale per il personale militare -
Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143
Roma (tel. 06517051012)."
Art. 7 Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.3 "ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' ATTITUDINALE (art. 11 del bando)." dell'Appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: "Contestualmente all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
Art. 7
Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.3 "ACCERTAMENTO
DELL'IDONEITA' ATTITUDINALE (art. 11 del bando)." dell'Appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590
del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato:
"Contestualmente all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
i candidati, compresi quelli ammessi con riserva ai sensi del
precedente paragrafo 3.2, saranno sottoposti, a cura della competente
commissione a una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari all'arruolamento
in qualita' di maresciallo della Marina militare con il grado di Capo
di 3ª classe. Tale valutazione, che sara' svolta con le modalita'
indicate nelle "Norme per la selezione attitudinale nel concorso
marescialli della Marina militare", edite dal Comando scuole della
Marina e, con riferimento, alla pubblicazione SMM-RESTAV-001 recante
"Profili attitudinali del personale della Marina militare", edita
dallo Stato Maggiore della Marina, entrambe vigenti all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera' in specifici
indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:
area stile di pensiero;
area emozioni e relazioni;
area produttivita' e competenze gestionali;
area motivazionale.
A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori:
punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame;
punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La commissione assegnera', a ciascun concorrente, un punteggio di
livello attitudinale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella
sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di
intervista attitudinale individuale. Tale punteggio sara' diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi.
Al termine dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale la
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il
giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il candidato
riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a
quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.
Il giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, e'
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio incrementale
utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito."
Art. 8 Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.4 "PROVE DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA FISICA (art. 12 del bando)." dell'Appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' abrogato.
Art. 8
Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.4 "PROVE DI
VERIFICA DELL'EFFICIENZA FISICA (art. 12 del bando)." dell'Appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590
del 18 febbraio 2020 e' abrogato.
Art. 9 Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.5 "DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE AGLI ACCERTAMENTI DELL'IDONEITA' PSICO-FISICA, ATTITUDINALE E ALLE PROVE DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA FISICA (articoli 10, 11 e 12 del bando)." dell'Appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18
Art. 9
Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.5 "DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE AGLI ACCERTAMENTI DELL'IDONEITA'
PSICO-FISICA, ATTITUDINALE E ALLE PROVE DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA
FISICA (articoli 10, 11 e 12 del bando)." dell'Appendice Marina
militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18
febbraio 2020 e' cosi' modificato:
"3.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE AGLI
ACCERTAMENTI DELL'IDONEITA' PSICO-FISICA E ATTITUDINALE (articoli 10
e 11 bando).
I concorrenti convocati presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona per essere sottoposti agli accertamenti
dell'idoneita' psicofisica, all'atto della presentazione, dovranno
produrre i seguenti documenti in originale o in copia resa conforme
nei termini di legge, effettuati (a meno di diversa indicazione e a
eccezione di quello del gruppo sanguigno e del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio del G6PD) in data non anteriore
ai sei mesi precedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici:
referto delle analisi del sangue concernente:
emocromo completo con formula leucocitaria;
azotemia;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
attestazione del gruppo sanguigno;
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali delle epatiti: anti-HAV (IgM ed IgG), HbsAg,
anti-HBs, anti-HBc e anti-HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi
dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello
rinvenibile tra gli allegati al bando. Tale certificato dovra' avere
una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale enzimatica.
I concorrenti di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovranno consegnare anche:
referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante
analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni
antecedenti la data di presentazione per l'effettuazione delle prove
di verifica dell'efficienza fisica;
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro i sei
mesi precedenti dal giorno stabilito per l'effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
L'accertato stato di gravidanza impedira' alle concorrenti di
essere sottoposte all'accertamento dell'efficienza fisica e
comportera' quanto previsto all'art. 10, comma 4 del bando.
I concorrenti gia' giudicati idonei all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica nei trecentossessantacinque giorni
antecedenti la data di presentazione presso il Centro di selezione
della Marina militare nell'ambito di un concorso della stessa Forza
armata, dovranno anche esibire il relativo verbale contenente il
giudizio finale dell'accertamento.
I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN.
In quest'ultimo caso, oltre al referto, dovra' essere consegnata in
originale, o in copia resa conforme nei termini di legge,
l'attestazione, rilasciata dalla struttura privata, che la medesima
e' accreditata con il SNN per il rilascio del referto di cui
trattasi.
Tutti i concorrenti dovranno, altresi', consegnare apposita
dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo
diagnostico, nonche' la dichiarazione di ricevuta informazione sui
protocolli vaccinali previsti per il personale militare, entrambe
rinvenibili tra gli allegati al bando.
I concorrenti che non presenteranno i suddetti documenti non
saranno ammessi a sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica/attitudinale e saranno esclusi dal concorso, fatta
eccezione dell'attestazione del gruppo sanguigno, dell'analisi
completa delle urine e del referto di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD. Quest'ultimo dovra' comunque essere
prodotto dai vincitori del concorso, all'atto della presentazione
presso la Scuola sottufficiali della Marina militare."
Art. 10 Per i motivi citati nelle premesse i primi due capoversi del punto 3.6 "PROVA ORALE (art. 13 del bando)." dell'Appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 sono cosi' modificati: "I concorrenti risultati idonei alle prove psico-fisica e
Art. 10
Per i motivi citati nelle premesse i primi due capoversi del
punto 3.6 "PROVA ORALE (art. 13 del bando)." dell'Appendice Marina
militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18
febbraio 2020 sono cosi' modificati:
"I concorrenti risultati idonei alle prove psico-fisica e
attitudinale saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli
argomenti previsti dal programma di seguito riportato. In tale
occasione dovranno consegnare al personale preposto un plico chiuso
contenente la documentazione relativa ai titoli di merito posseduti
di cui al successivo paragrafo 4.
Tale prova avra' luogo presso il Centro di selezione della Marina
di Ancona, indicativamente nel mese di dicembre 2020."
Art. 11 Per i motivi citati nelle premesse il punto 5 "GRADUATORIE FINALI DI MERITO (art. 15 del bando)." dell'Appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: "La commissione esaminatrice, di cui al precedente paragrafo
Art. 11
Per i motivi citati nelle premesse il punto 5 "GRADUATORIE FINALI
DI MERITO (art. 15 del bando)." dell'Appendice Marina militare del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020
e' cosi' modificato:
"La commissione esaminatrice, di cui al precedente paragrafo
2.1, formera' la graduatoria finale di merito secondo l'ordine dei
punteggi conseguiti dai candidati idonei sommando:
a) il punteggio conseguito nella prova scritta per la
verifica delle qualita' culturali e intellettive;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) il punteggio attribuito ai titoli dei merito.
Nella redazione delle graduatorie finali di merito la stessa
commissione terra' conto delle riserve di posti di cui al precedente
paragrafo 1.3.
Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara' data
la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui
all'art. 15, comma 2 del bando. In caso di ulteriore parita' sara'
data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'."
Art. 12 Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate le originarie disposizioni del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio modificato con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0383538 del 9 settembre 2020 citati in premessa. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
Art. 12
Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le originarie disposizioni del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020
0081590 del 18 febbraio modificato con decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2020 0383538 del 9 settembre 2020 citati in premessa.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2020
Il vice direttore generale: Santella