MINISTERO DELLA DIFESA Modifiche al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di complessivi trentadue marescialli in servizio permanente da immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate, per l'anno 2020. (20E12426)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30-10-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Rettifica

Art. 1 Per i motivi citati nelle premesse l'art. 7, comma 2 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: "Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevede l'espletamento delle seguenti fasi:

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 emanato
dalla Direzione generale per il personale  militare  il  18  febbraio
2020 con il quale e' stato indetto il concorso pubblico,  per  titoli
ed esami, per il  reclutamento,  a  nomina  diretta,  di  complessivi
trentadue marescialli in servizio permanente da immettere  nel  ruolo
dei marescialli delle Forze armate, per l'anno 2020, pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale n. 18 del 3 marzo 2020  e modificato con il decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0383538 del 9 settembre  2020  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  concernente
"Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno economico  alle  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e  successive  disposizioni
attuative, convertito con modificazione dalla legge 5 marzo 2020,  n.
13, per effetto  del  quale,  tra  l'altro,  sono  state  sospese  le
procedure concorsuali in atto; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  "Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  "Misure
urgenti per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19"
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  recante  "Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
    Vista la lettera M_D MSTAT0043246 del 20 giugno 2020 con la quale
lo Stato Maggiore della marina militare ha chiesto  di  apportare  le
necessarie modifiche alla procedura concorsuale, indetta con  decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 al fine
di poter svolgere le prove e gli accertamenti nei  tempi  previsti  e
nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a  ridurre
il rischio da CoVID-19; 
    Ritenuto possibile accogliere tale richiesta, ai sensi del  comma
5, dell'art. 1 del citato decreto dirigenziale n.  M_D  GMIL  REG2020
0081590 del 18 febbraio 2020,  con  il  quale  e'  stato  indetto  il
concorso; 
    Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL  REG2020  0237187  del  16
giugno 2020, con cui gli e'  attribuita  la  delega  all'adozione  di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra  cui  i
provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di concorso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Per i motivi citati nelle premesse l'art. 7, comma 2 del  decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590  del  18  febbraio  2020  e'
cosi' modificato: 
    "Il concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  b)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a) prova scritta per la verifica  delle  qualita'  culturali  e
intellettive; 
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      d) prova orale; 
      e) valutazione dei titoli di merito."

Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse l'art. 8, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: "per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):

				Art. 2 
 
    Per i motivi citati nelle premesse l'art. 8, comma 1, lettera  b)
del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18  febbraio
2020 e' cosi' modificato: 
    "per il concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera
b): 
      1) commissione esaminatrice per la prova  scritta  di  verifica
delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale,  per  la
valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la   formazione   delle
graduatorie di merito; 
      2) commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      3) commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;"

Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse l'art. 12, comma 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: "I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni,

				Art. 3 
 
    Per i motivi citati nelle premesse l'art. 12, comma 1 del decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590  del  18  febbraio  2020  e'
cosi' modificato: 
    "I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a) saranno sottoposti, a cura delle  competenti  commissioni,
alle prove di verifica dell'efficienza fisica."

Art. 4 Per i motivi citati nelle premesse il punto 2.4 "COMMISSIONE PER LE PROVE DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA FISICA." e' abrogato.

				Art. 4 
 
    Per i motivi citati nelle premesse il punto 2.4 "COMMISSIONE  PER
LE PROVE DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA FISICA." e' abrogato.

Art. 5 Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.1.2 dell'Appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: "I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta

				Art. 5 
 
    Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.1.2  dell'Appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020  0081590
del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: 
      "I concorrenti, ai quali non sia stata  comunicata  la  mancata
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta
sede, muniti di un documento di riconoscimento in corso di  validita'
rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato  e  della   ricevuta
generata  dal  sistema  informatico  al  momento  dell'inoltro  della
domanda di partecipazione che dovra' essere esibita e, ove richiesto,
consegnata al personale preposto. La mancata presentazione presso  la
sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la  presentazione  in
ritardo, ancorche' dovuta a  cause  di  forza  maggiore,  comportera'
l'irrevocabile  esclusione  dal  concorso,  salvo   quanto   previsto
all'art. 1, comma 7 ovvero all'art. 7, comma 5 del bando. 
    Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in
quanto applicabili, le disposizioni  dell'art.  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riportate tra  gli
allegati del bando di concorso. Non e' ammessa  la  consultazione  di
vocabolari, dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di
computer e  di  qualsiasi  apparecchiatura/supporto  informatico,  di
apparecchi telefonici  o  ricetrasmittenti.  L'inosservanza  di  tali
prescrizioni nonche' delle  disposizioni  emanate  dalla  commissione
esaminatrice comporta l'esclusione dalla prova. 
    La correzione della prova scritta per la verifica delle  qualita'
culturali e intellettive sara' effettuata con  l'ausilio  di  sistemi
informatizzati.  Ai  concorrenti  verra'  attribuito   un   punteggio
espresso in trentesimi in relazione al numero di rispose esatte,  con
le seguenti modalita': 
      punti 0,3/30 per ogni risposta esatta; 
      punti 0/30 per ogni risposta errata, multipla, non data. 
    La prova scritta, a cui sara' attribuito un punteggio massimo  di
30/30, si intendera' superata, salvi i  contingentamenti  di  seguito
illustrati per l'ammissione alla fase  successiva,  se  il  candidato
avra' raggiunto la valutazione minima di 18/30. 
    Ultimata la correzione della prova scritta per la verifica  delle
qualita' culturali e intellettive, la commissione esaminatrice, sulla
base dei punteggi conseguiti  dai  concorrenti  nella  stessa  prova,
provvedera' a formare tre distinte graduatorie provvisorie,  una  per
ciascuna delle categorie/specialita'/abilitazioni di cui al paragrafo
1.1, al solo fine di individuare  i  concorrenti  da  ammettere  agli
accertamenti dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale. 
    L'esito della prova sara' reso noto ai concorrenti  il  giorno  e
nell'ora che sara' stata indicata dal  presidente  della  commissione
esaminatrice. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Gli esiti della prova
scritta per la  verifica  delle  qualita'  culturali  e  intellettive
saranno inseriti nell'area pubblica della sezione  comunicazioni  del
portale dei concorsi. Detti risultati saranno, inoltre,  consultabili
nei siti www.marina.difesa.it e www.difesa.it."

Art. 6 Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.1.3 dell'Appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: "In base al punteggio conseguito nelle graduatorie di cui al precedente paragrafo 3.1.2, i concorrenti saranno ammessi,

				Art. 6 
 
    Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.1.3  dell'Appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020  0081590
del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: 
      "In base al punteggio conseguito nelle graduatorie  di  cui  al
precedente  paragrafo   3.1.2,   i   concorrenti   saranno   ammessi,
indicativamente a novembre 2020, ai successivi  accertamenti  per  le
idoneita' psico-fisica e attitudinale, di cui agli articoli 10  e  11
del bando, nei limiti numerici appresso indicati: 
        per i posti di cui al paragrafo 1.1, lettera a):  quarantotto
concorrenti; 
        per i posti di cui al paragrafo  1.1,  lettera  b):  ventotto
concorrenti; 
        per i posti di cui al paragrafo  1.1,  lettera  c):  diciotto
concorrenti. 
    Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi  accertamenti  i
concorrenti che  nelle  predette  graduatorie  avranno  riportato  lo
stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso. 
    L'esito della prova e  il  calendario  degli  ammessi  alla  fase
successiva  saranno  resi  noti,  indicativamente  nei  dieci  giorni
successivi all'ultima sessione di prove, con  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti per tutti i candidati, con le  modalita'  stabilite
all'art. 5 del bando,  nei  siti  internet  www.difesa.it/concorsi  e
www.marina.difesa.it.  Informazioni  in  merito  potranno,   inoltre,
essere chieste alla Direzione generale per il  personale  militare  -
Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186,  00143
Roma (tel. 06517051012)."

Art. 7 Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.3 "ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' ATTITUDINALE (art. 11 del bando)." dell'Appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: "Contestualmente all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,

				Art. 7 
 
    Per i motivi citati nelle premesse  il  punto  3.3  "ACCERTAMENTO
DELL'IDONEITA' ATTITUDINALE  (art.  11  del  bando)."  dell'Appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020  0081590
del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: 
      "Contestualmente all'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
i candidati,  compresi  quelli  ammessi  con  riserva  ai  sensi  del
precedente paragrafo 3.2, saranno sottoposti, a cura della competente
commissione a  una  serie  di  prove  (test,  questionari,  prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti  necessari  all'arruolamento
in qualita' di maresciallo della Marina militare con il grado di Capo
di 3ª classe. Tale valutazione, che sara'  svolta  con  le  modalita'
indicate nelle "Norme per  la  selezione  attitudinale  nel  concorso
marescialli della Marina militare", edite dal  Comando  scuole  della
Marina e, con riferimento, alla pubblicazione SMM-RESTAV-001  recante
"Profili attitudinali del personale  della  Marina  militare",  edita
dallo  Stato  Maggiore  della  Marina,  entrambe   vigenti   all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti, si  articolera'  in  specifici
indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine: 
      area stile di pensiero; 
      area emozioni e relazioni; 
      area produttivita' e competenze gestionali; 
      area motivazionale. 
    A ciascuno degli indicatori  attitudinali  verra'  attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera', a ciascun concorrente, un punteggio di
livello attitudinale  sulla  scorta  dei  punteggi  attribuiti  nella
sintesi psicologica dei test e dei  punteggi  assegnati  in  sede  di
intervista attitudinale individuale.  Tale  punteggio  sara'  diretta
espressione  degli  elementi  preponderanti  emergenti  dai   diversi
momenti valutativi. 
    Al  termine  dell'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale   la
commissione esprimera' un giudizio di  idoneita'  o  inidoneita'.  Il
giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il  candidato
riporti un punteggio di  livello  attitudinale  globale  inferiore  a
quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica. 
    Il  giudizio,  comunicato  seduta  stante  agli  interessati,  e'
definitivo e non  comporta  attribuzione  di  punteggio  incrementale
utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito."

Art. 8 Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.4 "PROVE DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA FISICA (art. 12 del bando)." dell'Appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' abrogato.

				Art. 8 
 
    Per i motivi  citati  nelle  premesse  il  punto  3.4  "PROVE  DI
VERIFICA DELL'EFFICIENZA FISICA (art. 12 del bando)."  dell'Appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020  0081590
del 18 febbraio 2020 e' abrogato.

Art. 9 Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.5 "DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE AGLI ACCERTAMENTI DELL'IDONEITA' PSICO-FISICA, ATTITUDINALE E ALLE PROVE DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA FISICA (articoli 10, 11 e 12 del bando)." dell'Appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18

				Art. 9 
 
    Per i motivi citati nelle premesse il punto  3.5  "DOCUMENTAZIONE
DA  PRESENTARE  PER  L'AMMISSIONE  AGLI  ACCERTAMENTI  DELL'IDONEITA'
PSICO-FISICA, ATTITUDINALE E ALLE PROVE DI  VERIFICA  DELL'EFFICIENZA
FISICA (articoli 10, 11  e  12  del  bando)."  dell'Appendice  Marina
militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del  18
febbraio 2020 e' cosi' modificato: 
      "3.5  DOCUMENTAZIONE  DA  PRESENTARE  PER   L'AMMISSIONE   AGLI
ACCERTAMENTI DELL'IDONEITA' PSICO-FISICA E ATTITUDINALE (articoli  10
e 11 bando). 
    I concorrenti convocati  presso  il  Centro  di  selezione  della
Marina militare di Ancona per  essere  sottoposti  agli  accertamenti
dell'idoneita' psicofisica, all'atto  della  presentazione,  dovranno
produrre i seguenti documenti in originale o in copia  resa  conforme
nei termini di legge, effettuati (a meno di diversa indicazione  e  a
eccezione di quello del gruppo sanguigno e del referto di analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio del G6PD) in data  non  anteriore
ai sei mesi precedenti la data  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici: 
      referto delle analisi del sangue concernente: 
      emocromo completo con formula leucocitaria; 
      azotemia; 
      VES; 
      glicemia; 
      creatininemia; 
      trigliceridemia; 
      colesterolemia totale e frazionata; 
      transaminasemia (GOT e GPT); 
      bilirubinemia diretta e indiretta; 
      gamma GT; 
      attestazione del gruppo sanguigno; 
      analisi delle urine con esame del sedimento; 
      markers virali delle epatiti: anti-HAV  (IgM  ed  IgG),  HbsAg,
anti-HBs, anti-HBc e anti-HCV; 
      ricerca anticorpi per HIV; 
      certificato  rilasciato  dal  medico  di  fiducia   (ai   sensi
dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello
rinvenibile tra gli allegati al bando. Tale certificato dovra'  avere
una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; 
      ai soli fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto  di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio  6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  eseguito  sulle  emazie  ed
espresso in termini di percentuale enzimatica. 
    I concorrenti di sesso femminile, in  aggiunta  a  quanto  sopra,
dovranno consegnare anche: 
      referto attestante l'esito del  test  di  gravidanza,  mediante
analisi  su  sangue  o  urine,  effettuato  entro  i  cinque   giorni
antecedenti la data di presentazione per l'effettuazione delle  prove
di verifica dell'efficienza fisica; 
      ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro  i  sei
mesi   precedenti   dal   giorno   stabilito   per    l'effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 
    L'accertato stato di gravidanza  impedira'  alle  concorrenti  di
essere   sottoposte   all'accertamento   dell'efficienza   fisica   e
comportera' quanto previsto all'art. 10, comma 4 del bando. 
    I   concorrenti   gia'    giudicati    idonei    all'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica   nei   trecentossessantacinque   giorni
antecedenti la data di presentazione presso il  Centro  di  selezione
della Marina militare nell'ambito di un concorso della  stessa  Forza
armata, dovranno anche esibire  il  relativo  verbale  contenente  il
giudizio finale dell'accertamento. 
    I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN.
In quest'ultimo caso, oltre al referto, dovra' essere  consegnata  in
originale,  o  in  copia  resa  conforme  nei   termini   di   legge,
l'attestazione, rilasciata dalla struttura privata, che  la  medesima
e' accreditata con  il  SNN  per  il  rilascio  del  referto  di  cui
trattasi. 
    Tutti  i  concorrenti  dovranno,  altresi',  consegnare  apposita
dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del  protocollo
diagnostico, nonche' la dichiarazione di  ricevuta  informazione  sui
protocolli vaccinali previsti per  il  personale  militare,  entrambe
rinvenibili tra gli allegati al bando. 
    I concorrenti che non  presenteranno  i  suddetti  documenti  non
saranno  ammessi  a   sostenere   gli   accertamenti   dell'idoneita'
psico-fisica/attitudinale  e  saranno  esclusi  dal  concorso,  fatta
eccezione  dell'attestazione  del  gruppo   sanguigno,   dell'analisi
completa  delle  urine  e  del  referto  di  analisi  di  laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD. Quest'ultimo dovra' comunque essere
prodotto dai vincitori del  concorso,  all'atto  della  presentazione
presso la Scuola sottufficiali della Marina militare."

Art. 10 Per i motivi citati nelle premesse i primi due capoversi del punto 3.6 "PROVA ORALE (art. 13 del bando)." dell'Appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 sono cosi' modificati: "I concorrenti risultati idonei alle prove psico-fisica e

				Art. 10 
 
    Per i motivi citati nelle premesse  i  primi  due  capoversi  del
punto 3.6 "PROVA ORALE (art. 13 del  bando)."  dell'Appendice  Marina
militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del  18
febbraio 2020 sono cosi' modificati: 
      "I concorrenti  risultati  idonei  alle  prove  psico-fisica  e
attitudinale  saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  sugli
argomenti previsti  dal  programma  di  seguito  riportato.  In  tale
occasione dovranno consegnare al personale preposto un  plico  chiuso
contenente la documentazione relativa ai titoli di  merito  posseduti
di cui al successivo paragrafo 4. 
    Tale prova avra' luogo presso il Centro di selezione della Marina
di Ancona, indicativamente nel mese di dicembre 2020."

Art. 11 Per i motivi citati nelle premesse il punto 5 "GRADUATORIE FINALI DI MERITO (art. 15 del bando)." dell'Appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: "La commissione esaminatrice, di cui al precedente paragrafo

				Art. 11 
 
    Per i motivi citati nelle premesse il punto 5 "GRADUATORIE FINALI
DI MERITO (art. 15 del bando)." dell'Appendice  Marina  militare  del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020
e' cosi' modificato: 
      "La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  paragrafo
2.1, formera' la graduatoria finale di merito  secondo  l'ordine  dei
punteggi conseguiti dai candidati idonei sommando: 
        a)  il  punteggio  conseguito  nella  prova  scritta  per  la
verifica delle qualita' culturali e intellettive; 
        b) il punteggio riportato nella prova orale; 
        c) il punteggio attribuito ai titoli dei merito. 
    Nella redazione delle graduatorie  finali  di  merito  la  stessa
commissione terra' conto delle riserve di posti di cui al  precedente
paragrafo 1.3. 
    Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara'  data
la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui
all'art. 15, comma 2 del bando. In caso di  ulteriore  parita'  sara'
data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'."

Art. 12 Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate le originarie disposizioni del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio modificato con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0383538 del 9 settembre 2020 citati in premessa. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla

				Art. 12 
 
    Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono  invariate
le originarie disposizioni del decreto dirigenziale M_D GMIL  REG2020
0081590 del 18 febbraio modificato con decreto  dirigenziale  n.  M_D
GMIL REG2020 0383538 del 9 settembre 2020 citati in premessa. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 26 ottobre 2020  
 
                                 Il vice direttore generale: Santella

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