MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Differimento delle date di espletamento delle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense e del termine della presentazione delle domande di partecipazione - sessione 2020. (20E13055)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 10-11-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Diario

Art. 1 L'espletamento delle prove scritte nelle date indicate nell'art. 3 del decreto ministeriale 14 settembre 2020 e' differito alle date che saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 98 del 18 dicembre 2020.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2020, pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 72 del 15  settembre  2020 ,
con cui e' stata indetta, per l'anno 2020, la sessione dell'esame  di
Stato per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  forense
presso le sedi delle Corti  di  appello  di  Ancona,  Bari,  Bologna,
Brescia, Cagliari,  Caltanissetta,  Campobasso,  Catania,  Catanzaro,
Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano,  Napoli,  Palermo,
Perugia, Potenza, Reggio Calabria,  Roma,  Salerno,  Torino,  Trento,
Trieste, Venezia e presso la  Sezione  distaccata  di  Bolzano  della
Corte  di  appello  di  Trento,   nonche'   fissati   le   date   per
l'espletamento delle prove scritte, le modalita' di svolgimento delle
prove e i termini per la presentazione delle  domande  da  parte  dei
candidati; 
    Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7  ottobre  2020,  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
    Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6,  recante  "Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19",  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n.  19  del  2020  ad  eccezione  dell'articolo  3,  comma  6-bis,  e
dell'articolo 4; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  "Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19"; 
    Visto il decreto-legge 30 luglio 2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"; 
    Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125,  recante  "Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre  2020,  recante  "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19""; 
    Ritenuto che, in forza dell'art. 1, comma 9, lett. z), del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 3  novembre  2020,
sono sospese le prove scritte degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Visto  il  parere  del  9  novembre  2020  del  Comitato  tecnico
scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione  Civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui l'accesso di
centinaia o di  migliaia  di  candidati  presso  le  sedi  di  esame,
l'asserita impossibilita'  di  prevenire  assembramenti  e  la  lunga
durata  prevista  per  le  prove  di  esame,   costituiscono,   nella
contingenza attuale  della  epidemia,  fattori  di  criticita'  molto
rilevanti che sconsigliano  l'espletamento  delle  prove  nelle  date
programmate del 15, 16 e 17 dicembre 2020; 
    Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica,  il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale e della loro gravita'  non  consentono,
nell'attuale quadro emergenziale, di individuare la data  in  cui  le
prove possano essere espletate con adeguati standards  di  sicurezza,
per cui si rende necessario rinviare l'indicazione del calendario  di
esame ad una successiva pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale; 
    Ritenuta la opportunita' di differire, fermo restando il disposto
di cui all'art. 19, comma 4, del  regio  decreto  legge  27  novembre
1933, n. 1578, anche il termine per la presentazione  delle  domande,
modificando l'art. 3 e 4, comma 1,  del  bando  indetto  con  decreto
ministeriale 14 settembre 2020 ; 
    Ritenuto che, conseguentemente, va differita anche  la  data  del
successivo decreto ministeriale con  cui  regolare  le  modalita'  di
accesso  alle  sedi  di  esame  al  fine  di  contenere  il   rischio
epidemiologico; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    L'espletamento delle prove scritte nelle date indicate  nell'art.
3 del decreto ministeriale 14 settembre 2020 e' differito  alle  date
che saranno indicate nella  Gazzetta  Ufficiale - 4ª Serie speciale  n.
98 del 18 dicembre 2020 .

Art. 2 L'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 14 settembre 2020 e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 4, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, la domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per via telematica, con le modalita' indicate ai successivi numeri da 3 a 6,

				Art. 2 
 
 
    L'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 14 settembre 2020  e'
sostituito dal seguente: "Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.
19, comma 4, del regio decreto legge 27 novembre 1933,  n.  1578,  la
domanda di partecipazione  all'esame  deve  essere  inviata  per  via
telematica, con le modalita' indicate ai successivi numeri da 3 a  6,
entro il giorno 12 febbraio 2021".

Art. 3 L'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 14 settembre 2020 e' sostituito dal seguente: "Con successivo decreto ministeriale, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 21 del 16 marzo 2021, saranno individuate eventuali misure disciplinanti l'accesso e la permanenza alle sedi concorsuali, al fine di garantire

				Art. 3 
 
 
    L'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 14 settembre 2020  e'
sostituito dal seguente: "Con successivo  decreto  ministeriale,  che
sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale - 4ª Serie speciale  n.  21
del 16 marzo 2021 , saranno individuate eventuali misure disciplinanti
l'accesso e la permanenza alle sedi concorsuali, al fine di garantire
il rispetto delle vigenti disposizioni volte a prevenire il  contagio
da Covid-19". 
 
      Roma, 10 novembre 2020 
 
                                                Il Ministro: Bonafede

Torna su