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- Atto numero 16E00066 del 12-01-2016
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (16E00066)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 12-01-2016
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (16E00066)
- Categoria: Enti pubblici statali
- Ente: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Data: 12-01-2016
- Scadenza: 26-02-2016
Art. 1 Requisiti di ammissione
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo
art. 22;
Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 del Consiglio
Nazionale Forense sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale ed in
particolare l'art. 2 che istituisce la Scuola Superiore
dell'Avvocatura per Cassazionisti che opera mediante un Consiglio di
Sezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive;
Ritenuta l'opportunita' di avvalersi per il supporto tecnico
informatico connesso alle procedure di selezione del Cineca Consorzio
Interuniversitario;
Indice
una procedura selettiva, per l'ammissione al corso propedeutico
all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge
n. 247, del 31 dicembre 2012.
Art. 1
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'Albo che
abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e precisati dal
successivo comma 2 e abbiano superato la prova di accesso di cui
all'art. 4 del presente Bando. Costituiscono requisito per
l'ammissione ai corsi:
a) l'iscrizione all'Albo da almeno otto anni;
b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni
disciplinari definitive interdittive;
c) non essere soggetto, al momento di presentazione della
domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall'Albo ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i
criteri di cui al comma successivo;
e) di godere dei diritti civili e politici.
Ai fini dell'accesso al corso, sono criteri di effettivita'
nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del comma
precedente:
1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci
giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile;
2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti
giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale;
3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti
giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e
contabili;
I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla prova di accesso. La documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) puo'
essere prodotta, al momento della presentazione della domanda,
attraverso autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive; il
Consiglio Nazionale Forense si riserva la facolta' di procedere a
idonei controlli circa la veridicita' del contenuto delle stesse; in
caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e dagli articoli 483, 485, e 486 del codice penale.
Le certificazioni relative al possesso dei requisiti di cui alla
lettera a), b), c) e d) dovranno obbligatoriamente pervenire in
originale con consegna diretta presso la Scuola Superiore
dell'Avvocatura, Piazza dell'Orologio n. 7, 00186 Roma, o tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno al momento dell'iscrizione ai
corsi. La mancata produzione di uno dei certificati richiesti non
consentira' l'iscrizione ai corsi stessi.
I candidati sono ammessi alla prova di accesso con riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti.
Il Consiglio Nazionale Forense puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per
difetto dei requisiti prescritti dal Bando.
Art. 2 Domanda e termini di presentazione
Art. 2
Domanda e termini di presentazione
La domanda di partecipazione alla prova di accesso deve essere
presentata esclusivamente via internet, utilizzando l'applicazione
informatica disponibile sul sito del Consiglio Nazionale Forense e
della Scuola Superiore dell'Avvocatura all'indirizzo web
www.corsicassazionisti.cnf.it seguendo le istruzioni ivi specificate.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda e' di
45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente
Bando nella Gazzetta Ufficiale, nei siti web del Consiglio Nazionale
Forense e della Scuola Superiore dell'Avvocatura.
Si considera prodotta nei termini la domanda di partecipazione
alla prova di accesso elaborata attraverso il form on-line e
pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC)
corsicassazionisti2016@pec.cnf.it entro le ore 23,59 ora italiana
dell'ultimo giorno utile.
A pena di inammissibilita', le domande devono contenere, oltre
all'indicazione delle generalita' del richiedente, comprensive del
domicilio professionale e dell'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC), la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti ai sensi dell'art. 1 e la specificazione della materia
sulla quale il candidato intende sostenere la prova di accesso di cui
al successivo art. 4. Tale scelta e' vincolante sia per la frequenza
al corso di cui al successivo art. 9, sia per la verifica finale di
cui al successivo art. 12.
La corretta compilazione della domanda richiede necessariamente
l'inserimento nel form on-line:
1) di un file PDF contenente un documento di identita' in corso
di validita' con firma leggibile;
2) della copia in PDF della ricevuta del versamento di € 60,00
(sessanta/00) sul conto corrente bancario n. 2072 , intestato a
Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, IBAN
IT63I0100503206000000002072, indicando nella causale "Contributo
partecipazione prova di accesso al corso Albo speciale", quale
contributo non rimborsabile, per la partecipazione alla prova di
accesso.
Nella domanda il candidato specifichera' altresi' se intende o
meno beneficiare dell'eventuale erogazione della borsa di studio di
cui al successivo art. 8. L'eventuale incompletezza della domanda di
ammissione o la sua non leggibilita' comporta l'automatica esclusione
alla prova di accesso.
Art. 3 Commissione
Art. 3
Commissione
La Commissione competente a predisporre e valutare le prove di
accesso e' composta da almeno 5 membri, scelti tra membri del
Consiglio Nazionale Forense, avvocati iscritti all'Albo speciale per
il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori
universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, e
magistrati addetti alla Corte di Cassazione o al Consiglio di Stato,
anche a riposo.
La Commissione e' nominata con successivo provvedimento del
Consiglio Nazionale Forense.
Art. 4 Prova di accesso
Art. 4
Prova di accesso
La prova consiste in un test a risposta multipla, comprendente 36
domande complessive cosi' ripartite:
a) 12 domande cosi' suddistinte: 3 di diritto processuale
civile, 3 di diritto processuale penale, 3 di giustizia
amministrativa e 3 di giustizia costituzionale;
b) 24 domande in una delle seguenti materie, a scelta del
candidato: diritto processuale civile, diritto processuale penale,
giustizia amministrativa.
Ai fini del superamento della prova e' necessario rispondere
correttamente ad almeno due terzi delle domande.
Art. 5 Data della prova
Art. 5
Data della prova
La prova di accesso si terra' a Roma venerdi' 8 aprile 2016;
ulteriori indicazioni sull'ora e sul luogo verranno comunicati sul
sito istituzionale del Consiglio Nazionale forense e su quello della
Scuola Superiore dell'Avvocatura.
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno
essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validita', pena la non ammissione alle prove.
Art. 6 Ammessi ai corsi
Art. 6
Ammessi ai corsi
Con provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense
sono approvati gli atti concorsuali e dichiarati gli ammessi al
corso, con il relativo punteggio da ciascuno conseguito.
L'elenco degli ammessi verra' pubblicato sul sito web del
Consiglio Nazionale Forense e sul sito della Scuola Superiore
dell'Avvocatura.
Dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi decorre il
termine per eventuali impugnative.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto elenco,
gli ammessi devono effettuare l'iscrizione al corso eseguendo il
pagamento di cui al successivo art. 7 e far pervenire in originale i
documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del
presente Bando con consegna diretta presso la Scuola Superiore
dell'Avvocatura, Piazza dell'Orologio n. 7, 00186 Roma, o tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 7 Quota di partecipazione
Art. 7
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al corso e' fissata in euro 500,00
(cinquecento/00).
Art. 8 Borse di studio
Art. 8
Borse di studio
E' prevista l'attribuzione di borse di studio sino al numero
massimo di 20, di Euro 1.500 cadauna, a titolo di concorso nella
copertura delle spese di partecipazione al corso.
Il conferimento delle borse di studio e' disposto in favore degli
ammessi che abbiano riportato il miglior risultato nel superamento
della prova di cui all'art. 5, tenuto conto del reddito, con
particolare riferimento agli iscritti non aventi domicilio
professionale a Roma.
Art. 9 Organizzazione del corso
Art. 9
Organizzazione del corso
Il corso ha ad oggetto le seguenti materie:
a) diritto processuale civile;
b) diritto processuale penale;
c) giustizia amministrativa;
d) giustizia costituzionale;
e) orientamenti recenti delle Giurisdizioni Superiori.
La sede del corso e' in Roma.
Il corso ha durata di 100 ore, in ragione, di regola, di dieci
ore a settimana. Le lezioni si svolgono ordinariamente il venerdi'
pomeriggio ed il sabato mattina.
Il corso si articola in un modulo comune ed in un modulo
specialistico, scelto dall'iscritto.
Il modulo comune, di 20 ore, ha prevalente carattere teorico e ha
ad oggetto il diritto processuale civile, il diritto processuale
penale e la giustizia amministrativa.
I tre moduli specialistici di 80 ore ciascuno, hanno ad oggetto,
rispettivamente, il diritto processuale civile, la giustizia
amministrativa, il diritto processuale penale; in ciascuno dei tre
moduli vengono trattati altresi' orientamenti recenti delle
giurisdizioni superiori e profili di giustizia costituzionale.
Nell'ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente
sono previste prevalentemente esercitazioni pratiche, consistenti
nella redazione di atti giudiziari destinati alla correzione e
discussione in aula.
I corsi si svolgeranno preferibilmente nei mesi di giugno, luglio
e settembre.
Le lezioni possono essere organizzate anche con modalita' a
distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio Nazionale
Forense che le comunichera' attraverso la Fondazione Scuola Superiore
dell'Avvocatura.
Art. 10 Lezioni decentrate
Art. 10
Lezioni decentrate
Una parte delle lezioni, non superiore ad un terzo, per agevolare
la partecipazione al corso e preferibilmente nell'ambito del modulo
specialistico di cui all'art. 9, comma 6, puo' tenersi presso gli
Ordini distrettuali, anche con modalita' a distanza.
A tal fine, sulla base del numero e della provenienza geografica
degli iscritti, il Consiglio Nazionale Forense individua le sedi di
svolgimento delle lezioni decentrate.
Le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate saranno scelte
tenendo conto dell'esigenza di garantire uniformita' didattica,
efficienza organizzativa ed agevolazione della partecipazione dei
candidati anche secondo la loro provenienza geografica.
Le sedi individuate e le date delle lezioni decentrate saranno
tempestivamente comunicate agli iscritti.
Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui
intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle
adesioni, sono attivate le singole sedi.
Art. 11 Docenti
Art. 11
Docenti
L'insegnamento di ciascuna materia e' affidato a professori
universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati
iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori o magistrati, anche a riposo.
Art. 12 Verifica finale di idoneita'
Art. 12
Verifica finale di idoneita'
La verifica finale di idoneita' ha luogo in Roma, a cadenza
annuale, con data individuata dal Consiglio di Sezione.
Requisito obbligatorio per l'ammissione alla verifica finale e'
la compiuta frequenza di almeno 2/3 delle lezioni.
Con proprio provvedimento il Consiglio Nazionale Forense nomina,
su proposta del Consiglio di Sezione della Scuola Superiore
dell'Avvocatura, la Commissione per la verifica finale di idoneita',
che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici
supplenti, scelti tra membri del Consiglio Nazionale Forense,
avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie
giuridiche e magistrati addetti alla Corte di Cassazione o al
Consiglio di Stato. La Commissione opera attraverso tre
sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna.
La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella
scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia
penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato.
La Commissione potra' specificare e dettagliare, con
deliberazione da adottare prima della prova scritta, i criteri di
valutazione indicati nell'art. 9 del Regolamento e nel comma
successivo del presente articolo.
Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione tiene
conto della maturita' del candidato, dell'apprendimento delle materie
oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche
di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori.
Il giudizio formulato dalla Commissione, previa motivazione sulla
base dei criteri individuati dal Regolamento e dal Bando e
specificati dalla medesima Commissione, sara' di idoneita'/non
idoneita'.
La durata della prova scritta, comunque non inferiore a 5 ore e
non superiore a 7, sara' determinata dalla Commissione.
Art. 13 Elenco ammessi
Art. 13
Elenco ammessi
Con provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense
e' approvato l'elenco degli aventi diritto alla presentazione della
domanda per l'iscrizione nell'albo speciale davanti alle
giurisdizioni superiori.
Art. 14 Trattamento dei dati personali
Art. 14
Trattamento dei dati personali
Il Consiglio Nazionale Forense, in attuazione del decreto
legislativo n. 196/2003, si impegna ad utilizzare i dati personali
forniti dal candidato per l'espletamento della procedura selettiva e
per fini istituzionali.
La partecipazione alla prova di accesso comporta, nel rispetto
dei principi di cui al decreto legislativo n. 196/2003, espressione
di tacito consenso alla pubblicazione sul sito del Consiglio
Nazionale Forense e sul sito della Scuola Superiore dell'Avvocatura.
Art. 15 Responsabile del procedimento
Art. 15
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni, il Responsabile del procedimento e' il Dott. Roberto
Strippoli indirizzo mail corsicassazionisti2016@cnf.it.
Art. 16 Pubblicita'
Art. 16
Pubblicita'
Del presente bando sara' data pubblicita' mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del Consiglio
Nazionale Forense e sul sito della Scuola Superiore dell'Avvocatura.
Art. 17 Norme finali e di rinvio
Art. 17
Norme finali e di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle norme stabilite dal Regolamento Consiglio
Nazionale Forense n. 1 del 20 novembre 2015, sui corsi per
l'iscrizione all'Albo speciale e alle leggi vigenti in materia di
ordinamento forense.
Resta impregiudicata per il Consiglio Nazionale Forense la
facolta' di revocare o annullare il presente bando, di sospendere o
rinviare le prove concorsuali, di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili. In tal caso, il Consiglio Nazionale
Forense provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso sui
siti istituzionali.
Nel caso in cui il Consiglio Nazionale Forense eserciti la
potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non
sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali
spese degli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni
concorsuali.
Il Consiglio Nazionale Forense si riserva altresi', la facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso sul sito del Consiglio Nazionale Forense
e su quello della Scuola Superiore dell'Avvocatura definendone le
modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti gli interessati.
Il presente bando sara' acquisito al protocollo.