- Home →
- Enti pubblici statali →
- Sezione Concorsi →
- Gazzetta Ufficiale n. 48 del 19-06-2018 →
- Atto numero 18E05827 del 19-06-2018
AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di quattro posti di funzionario, livello III, cod. FIII7. (Delibera n. 59/2018). (18E05827)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 19-06-2018
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di quattro posti di funzionario, livello III, cod. FIII7. (Delibera n. 59/2018). (18E05827)
- Categoria: Enti pubblici statali
- Ente: AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
- Data: 19-06-2018
- Scadenza: 18-08-2018
L'Autorita', nella sua riunione del 30 maggio 2018;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
che ha istituito, nell'ambito delle attivita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
481, l'Autorita' di regolazione dei trasporti (di seguito:
"Autorit ");
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili", avente come finalita' la promozione
dell'inserimento e della integrazione delle persone disabili nel
mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento
mirato;
Visto in particolare, l'art. 3, comma 1, della citata legge n. 68
del 1999, in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura
del sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50
dipendenti e il successivo art. 4 che prevede che la base di computo
per determinare il numero dei soggetti disabili da assumere, va
calcolata considerando esclusivamente i lavoratori occupati con
contratto di lavoro subordinato e con le esclusioni indicate dallo
stesso articolo;
Visto altresi' l'art. 18, comma 2 della citata legge n. 68 del
1999, in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati che
occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti sono tenuti a
riservare un posto agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che
siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero
in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali
cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti
grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi
della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
Visto il "Regolamento concernente il trattamento giuridico ed
economico del personale", approvato con delibera n. 4/2013 del 31
ottobre 2013, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014 di approvazione
della pianta organica dell'Autorita' aggiornata a seguito
dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 8,
del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita' approvato con delibera n. 61/2016 del 23
maggio 2016 modificato con delibera n. 131/2016 dell'8 novembre 2016
e, in particolare, l'art. 15 che disciplina la struttura
dell'Autorita';
Visto il "Codice etico dell'Autorit" adottato con la delibera
n. 58 del 22 luglio 2015;
Vista la Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali
per il reclutamento del personale delle Autorita' indipendenti
sottoscritta in data 9 marzo 2015 ai sensi dell'art. 22, comma 4, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto
2014, n. 114;
Vista la delibera n. 144/2017 del 15 dicembre 2017 con la quale
sono stati approvati il bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020;
Considerato che presso l'Autorita', alla data della presente
delibera, sono in servizio complessivamente n. 77 unita' di
personale, escluse le qualifiche cui il predetto obbligo di
assunzione non si applica e che, pertanto, in attuazione delle sopra
citate disposizioni della legge n. 68 del 1999, occorre procedere
all'assunzione di quattro unita' di lavoratori, di cui tre riservata
ai beneficiari di cui all'art. 1, comma 1 della medesima legge e una
riservata alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2 della
stessa o alle categorie a esse equiparate per legge;
Vista la convenzione tra l'Autorita' e l'Agenzia Piemonte Lavoro,
sottoscritta in data 22 marzo 2018, ai sensi dell'art. 11 della
citata legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente l'impegno da parte
dell'Autorita' di procedere all'assunzione delle quote d'obbligo
mediante concorso pubblico, riservato alle categorie protette di cui
alla citata legge, per il reclutamento di n. 4 unita' di personale di
ruolo a tempo indeterminato nella qualifica di funzionario FIII, con
inquadramento economico nel livello stipendiale FIII7, da assegnare
alla sede di Torino, di cui una unita' da assumere ai sensi dell'art.
18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 e tre unita' da assumere ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della medesima legge;
Tentuto conto che sul piano di assunzione, mediante concorso
pubblico, di n. 4 funzionari ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 18
della legge n. 68 del 1999 e' stata resa l'informativa preventiva
alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 10, comma 1,
lettera c), del vigente protocollo per le relazioni sindacali, nella
riunione sindacale del 17 novembre 2017;
Considerato che nessuna delle Autorita' firmatarie della citata
Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali ha manifestato
interesse ad aderire alla procedura concorsuale dell'Autorita' di cui
alla presenta delibera in esito alla consultazione avviata, in
esecuzione dell'art. 2 della Convenzione medesima, con note
dell'Autorita' n. 1804/2018 del 9 marzo 2018 e n. 4132/2018 del 17
maggio 2018;
Considerato che gli oneri derivanti dall'adozione della presente
delibera trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio
relativi alle spese di reclutamento del personale;
Su proposta del Segretario generale;
Delibera:
1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, riservato
alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
articoli 1 e 18, per il reclutamento di quattro unita' di personale
di ruolo dell'Autorita' di regolazione dei trasporti da assumere a
tempo indeterminato nella qualifica di funzionario - livello
funzionario III - cod. FIII7;
2. E' approvato il relativo bando contenuto nell'allegato sub A
alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. Responsabile della procedura concorsuale di cui al comma 1 e'
il dott. Vincenzo Accardo, direttore dell'Ufficio affari generali,
amministrazione e personale dell'Autorita'
(v.accardo@autorita-trasporti.it - telefono 011 19212510);
4. la presente delibera e' pubblicata, unitamente al bando, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami" - e sul sito web dell'Autorita'.
Torino, 30 maggio 2018
Il Presidente: Camanzi
Allegato 1
Allegato A
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle
categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (articoli
1 e 18), per il reclutamento di n. 4 unita' di personale di ruolo
dell'autorita' di regolazione dei trasporti da assumere a tempo
indeterminato nella qualifica di funzionario - livello di
funzionario III, cod. FIII7.
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (di seguito: legge
n. 68/1999), per il reclutamento di complessive quattro unita' di
personale di ruolo dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, (di
seguito: Autorita'), da assumere a tempo indeterminato e da
inquadrare nella qualifica di funzionario - livello di funzionario
III, cod. FIII7.
Art. 2.
Riserve di posti
1. Nell'ambito del numero dei posti messi a concorso operano le
seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei
requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 3 del bando:
a) tre posti sono riservati ai candidati beneficiari di cui
all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999;
b) un posto e' riservato ai candidati che appartengono ad una
delle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999
(orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa
di lavoro, di guerra e di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche'
coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di
guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati,
il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981
n. 763, nonche' delle categorie previste dalla legge n. 407/98,
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e loro
congiunti, integrata da quanto previsto dalla legge n. 244/2007,
orfani o coniugi che sono morti per fatto di lavoro).
Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei
seguenti requisiti generali:
a) laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) ovvero
diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di
durata non inferiore a quattro anni secondo l'ordinamento didattico
previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il titolo
di studio conseguito all'estero e' valutato solo se corredato di una
dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita'
italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano esso
corrisponda;
b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con conoscenza
della lingua italiana a livello di madre lingua;
c) idoneita' fisica all'impiego da accertarsi da parte di
enti pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con osservanza
delle norme in materia di categorie protette;
d) eta' non inferiore agli anni diciotto;
e) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro
Stato membro dell'Unione europea nello Stato di appartenenza o di
provenienza).
2. Per la partecipazione al concorso, i candidati devono altresi'
essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2, della legge
n. 68/1999, presso un qualsiasi centro provinciale per l'Impiego, o
appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della
legge n. 68/1999 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano
deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio, ovvero in
conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali
cause, nonche' coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi
italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della
legge 26 dicembre 1981 n. 763, nonche' delle categorie previste dalla
legge n. 407/98, vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata e loro congiunti, integrata da quanto previsto dalla
legge n. 244/2007, orfani o coniugi che sono morti per fatto di
lavoro).
3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso; quelli
indicati al comma 1, lettere b), c) ed e), e al comma 2 devono essere
posseduti anche alla data dell'assunzione. Resta ferma la facolta'
dell'Autorita' di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo
allo svolgimento della prova scritta e della prova orale e
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo
possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre
l'esclusione dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che
risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.
4. Non possono essere ammessi al concorso ne' accedere
all'impiego presso l'Autorita' coloro che:
a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche
economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabili o, comunque,
con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende o enti privati
per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento
del dipendente;
c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 4.
Presentazione della domanda di partecipazione al concorso
1. I candidati, per presentare la domanda di partecipazione,
dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura:
a) compilare telematicamente il modulo PDF editabile denominato
"Domanda", che puo' essere scaricato dal sito web dell'Autorita'
all'indirizzo www.autorita-trasporti.it
b) salvare il modulo compilato, denominandolo con il proprio
cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza
interruzione;
c) stampare e firmare su ogni pagina il modulo compilato;
d) inviare la domanda mediante posta elettronica certificata,
di seguito PEC, all'indirizzo
concorsi@pec.autorita-trasporti.it allegando:
i. il modulo salvato e denominato secondo le modalita' di cui
alla lettera b);
ii. il modulo stampato secondo le modalita' di cui alla
lettera c);
iii. una copia non autenticata di un documento di identita'
in corso di validita'.
2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e
scade improrogabilmente decorsi sessanta giorni da quello successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ai fini della data di spedizione fara' fede la data e l'ora di
invio all'indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta di
avvenuta consegna generata dal sistema.
4. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate
secondo modalita' e tempistiche diverse da quelle indicate nel
presente bando.
5. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai
sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio status. A tal fine, la domanda
dovra' essere corredata da apposita certificazione rilasciata da
competente struttura sanitaria pubblica dalla quale dovranno
risultare in maniera specifica gli ausili necessari.
6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all'art.
5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 dovranno essere dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso; i titoli non espressamente dichiarati
nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di
formazione della graduatoria finale.
7. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al
concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione
o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000.
8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o
tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando.
9. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal test di
preselezione, di cui al successivo art. 8, l'Autorita' verifica la
validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e
limitatamente ai candidati che lo hanno superato.
Art. 5.
Comunicazioni relative al concorso
1. Tutte le comunicazioni relative al concorso, comprese le date
delle prove d'esame, i relativi esiti e le graduatorie avvengono
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell'Autorita'
all'indirizzo www.autorita-trasporti.it
2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno
presentato domanda di partecipazione al concorso.
3. Eventuali comunicazioni individuali sono effettuate tramite
PEC all'indirizzo indicato dal candidato.
4. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito
alla procedura concorsuale potranno essere trasmessi all'Ufficio
affari generali amministrazione e personale all'attenzione del
direttore, Vincenzo Accardo, all'indirizzo PEC:
concorsi@pec.autorita-trasporti.it
Art. 6.
Esclusione dal concorso
1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Autorita'
puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti
richiesti.
2. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata agli
interessati con provvedimento motivato.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso pubblico e' composta
da tre esperti di provata competenza, che non siano componenti
dell'organo di vertice dell'Autorita' e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali.
2. Il Presidente e i Componenti sono nominati dall'Autorita' e
scelti tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, Avvocati
dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori
universitari, anche in quiescenza. La commissione esaminatrice puo'
essere integrata, con delibera dell'Autorita', da membri esterni in
relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla
commissione esaminatrice.
3. Il segretario, che puo' essere individuato anche tra i
dipendenti dell'Autorita', e' nominato dall'Autorita' su designazione
della commissione esaminatrice.
Art. 8.
Eventuale prova preselettiva
1. Nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano
superiori a cinquanta volte il numero dei posti, le prove concorsuali
sono precedute da una prova preselettiva, consistente nella
soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla
vertenti sulle materie indicate nel successivo art. 11.
2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva,
l'Autorita' puo' avvalersi dell'ausilio di societa' esterne
qualificate in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio
di apparecchiature elettroniche.
3. La data e il luogo di svolgimento dell'eventuale prova
preselettiva sono pubblicati sul sito web dell'Autorita', con un
preavviso di almeno quindici giorni. La mancata presentazione nel
giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione dalla
procedura concorsuale.
4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio
per ogni partecipante, sono comunicati, nei termini e con le
modalita' rese note ai candidati il giorno della prova stessa. Le
predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti
sia nei confronti dei candidati che hanno superato la prova
preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli
esclusi per mancato superamento della prova preselettiva.
5. Sono ammessi alle prove scritte i primi duecento candidati
secondo l'ordine decrescente di punteggio conseguito, significando
che verranno comunque ammessi alle prove scritte tutti coloro che
avranno conseguito il medesimo punteggio del duecentesimo in
graduatoria.
6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e' preso
in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del
concorso.
Art. 9.
Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8, il concorso
pubblico si articola nella valutazione dei titoli nonche' in una
prova scritta e in una prova orale, vertenti sulle materie indicate,
per ciascuna delle due prove, nei successivi articoli 11 e 12.
2. La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100
punti, da attribuire come segue:
a) fino ad un massimo di 10 punti per i titoli;
b) fino ad un massimo di 45 punti per la prova scritta;
c) fino ad un massimo di 45 punti per la prova orale.
Art. 10.
Valutazione dei titoli e criteri
1. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli
secondo i criteri descritti di seguito:
a) titoli di studio e abilitazioni, fino ad un massimo
complessivo di 3 punti;
b) esperienze professionali, maturate successivamente al
conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a), consistenti in attivita' lavorativa retribuita svolta
presso istituzioni, amministrazioni pubbliche nazionali,
internazionali o comunitarie o di altri Stati membri dell'Unione
europea, imprese pubbliche o private o studi professionali: fino ad
un massimo di 7 punti. I periodi sono computabili solo se superiori a
sei mesi continuativi; le frazioni di anno superiori a sei mesi sono
arrotondate all'anno. Nel caso in cui siano state svolte piu'
attivita' ed esperienze, contemporaneamente in contesti lavorativi
diversi, si terra' conto di una sola di esse. L'attivita'
professionale presso studi professionali sara' utilmente considerata
solo per i candidati in possesso del relativo titolo abilitativo.
2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale
e completo nella domanda puo' costituire causa di esclusione della
valutazione dei singoli titoli.
3. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo lo svolgimento
della prova scritta da parte dei candidati e prima della valutazione
della prova scritta da parte della commissione.
Art. 11.
Prova scritta
1. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono
pubblicati sul sito web dell'Autorita' con un preavviso di almeno
quindici giorni.
2. La prova scritta consiste in un elaborato in cui sono fornite
risposte sintetiche a una pluralita' di quesiti sulle seguenti
materie:
a) diritto amministrativo;
b) diritto pubblico dei trasporti;
c) elementi di contabilita' dello Stato, degli enti pubblici e
delle Autorita' indipendenti;
d) elementi di diritto dell'Unione europea;
e) sistema di finanziamento delle Autorita' indipendenti, con
particolare riferimento all'Autorita' di regolazione dei trasporti;
f) ruolo e attivita' istituzionali delle Autorita'
indipendenti, con particolare riferimento all'Autorita' di
regolazione dei trasporti.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno
27 punti nella prova critta.
Art. 12.
Prova orale
1. La data e il luogo di svolgimento della prova orale sono
pubblicati sul sito web dell'Autorita' con un preavviso di almeno
venti giorni.
2. La prova orale verte sulla conoscenza delle materie indicate
nel precedente Art. 11, oltre alla conoscenza della lingua inglese e
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse.
3. La prova orale e' finalizzata alla valutazione dell'idoneita'
dei candidati con riguardo alle loro attitudini, capacita' e
conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto al comma
2.
4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che
conseguono la votazione di almeno 27 punti nella prova stessa.
Art. 13.
Graduatoria di merito e graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma dei punteggi
ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e in
quella orale.
2. Sono considerati idonei i candidati che hanno superato la
prova orale.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve trasmettere a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo
concorsi@pec.autorita-trasporti.it i relativi documenti in carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso
erano gia' in possesso del candidato alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda stessa.
4. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito,
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito
dai candidati, con l'indicazione del titolo di riserva posseduto dal
candidato.
5. A parita' di punteggio si applica l'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La graduatoria finale, redatta dalla commissione esaminatrice
e' trasmessa all'Autorita' e da questa approvata con apposita
delibera, pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della
normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
7. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in
graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, ferme restando le
riserve di legge specificate all'art. 2 del presente bando di
concorso.
8. L'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare la
graduatoria approvata per esigenze che dovessero manifestarsi entro
tre anni dall'approvazione.
Art. 14.
Assunzione e periodo di prova dei vincitori
1. Ai candidati vincitori sara' comunicato dall'Autorita',
mediante PEC all'indirizzo indicato dal candidato, la data di
assunzione in prova presso la sede di Torino e gli stessi dovranno
manifestare la loro adesione entro cinque giorni dalla comunicazione.
L'accettazione non puo' essere in alcun modo condizionata, pena la
decadenza dal diritto all'assunzione. All'atto dell'accettazione
dell'assunzione, il candidato vincitore assume l'impegno a rispettare
il codice etico dell'Autorita'.
2. Il candidato vincitore del concorso che, senza giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Autorita'
decade dal diritto all'assunzione.
3. I vincitori del concorso disciplinato dal presente bando, sono
assunti a tempo indeterminato in prova presso la sede dell'Autorita'
a Torino, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con
la qualifica e il trattamento economico relativi alla qualifica
indicata all'art. 1 e previo accertamento dell'idoneita' psico-fisica
all'impiego e allo svolgimento delle mansioni previste per il profilo
per cui si concorre.
4. Al personale di cui al comma 1 si applicano, per quanto
riguarda lo svolgimento del periodo di prova, gli articoli 14, 23 e
24 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico
del personale dell'Autorita'.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali
forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a
tal fine dall'Autorita', saranno trattati ai soli fini
dell'espletamento del concorso e, successivamente, all'instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il titolare del trattamento e' l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, con sede in Torino, via Nizza n. 230, contattabile tramite
pec@pec.autorita-trasporti.it
3. Il responsabile della protezione dati e' il dott. Roberto
Gandiglio contattabile tramite la seguente mail:
privacy@autorita-trasporti.it
4. I dati personali sono trattati con modalita' manuali o
informatiche. La conservazione in forma elettronica dei dati
personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso
controllato. La conservazione in forma cartacea dei dati personali
avviene in luoghi non aperti ne' accessibili al pubblico.
5. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le
finalita' connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I
dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli
atti dell'Autorita'.
6. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non
idonei in esito alla procedura concorsuale saranno conservati sino
alla scadenza dei termini per l'impugnazione del provvedimento di
approvazione della graduatoria finale che conclude il procedimento e,
in caso di impugnazione del citato provvedimento, sino al passaggio
in giudicato del relativo provvedimento giudiziario. Successivamente
i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della
minimizzazione. I dati personali relativi ai candidati che
risulteranno idonei in esito alla procedura concorsuale saranno
conservati sino alla scadenza dei termini di validita' della
graduatoria e comunque, in caso di impugnazione del provvedimento di
approvazione della graduatoria finale, sino al passaggio in giudicato
del relativo provvedimento giudiziario. Successivamente i dati
personali saranno archiviati nel rispetto del principio della
minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti
in prova presso l'Autorita' i dati personali saranno conservati sino
alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Autorita' stessa.
Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del
principio della minimizzazione.
7. E' possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifica in caso di inesattezze o la
cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste dalla
normativa o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento. Tuttavia la mancata comunicazione di
dati richiesti per le finalita' del trattamento, la cancellazione, la
limitazione o l'opposizione al trattamento potrebbero comportare
l'esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati
comunicati. E' inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento
la portabilita' dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati
personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a
livello informatico).
8. E' possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceita'
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e
potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati
sono stati comunicati.
9. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre
reclamo alla competente Autorita' di controllo.
Art. 16.
Pari opportunita'
1. E' garantita pari opportunita' tra uomini e donne nello
sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro
qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.