AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi, di diciotto unita' di personale, di varie qualifiche. (Delibera n. 82/2018). (18E08639)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 04-09-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi, di diciotto unita' di personale, di varie qualifiche. (Delibera n. 82/2018). (18E08639)
  • Categoria: Enti pubblici statali
  • Ente: AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
  • Data: 04-09-2018
  • Scadenza: 03-11-2018
				IL PRESIDENTE 
 
L'autorita', nella sua riunione del 2 agosto 2018. 
    Visto l'art. 37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
che ha istituito, nell'ambito  delle  attivita'  di  regolazione  dei
servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre  1995,  n.
481,  l'autorita'  di  regolazione   dei   trasporti   (di   seguito:
"Autorita'"), come successivamente integrato e modificato; 
    Visto l'art. 2, comma 30, della suddetta legge n.  481  del  1995
che  consente  l'assunzione  di  dipendenti  con  contratto  a  tempo
determinato; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  "Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili", avente come finalita' la  promozione
dell'inserimento e della  integrazione  delle  persone  disabili  nel
mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato
e, in  particolare,  l'art.  3,  comma  1,  che  determina  le  quote
d'obbligo dei lavoratori disabili che i datori di lavoro  pubblici  e
privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze; 
    Visto  l'art.  22  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che, al comma 4, prevede che le autorita' amministrative indipendenti
gestiscano unitariamente le procedure concorsuali per il reclutamento
di personale, previa stipula di apposite convenzioni; 
    Visto il regolamento  concernente  il  trattamento  giuridico  ed
economico del personale, approvato con  delibera  n.  4/2013  del  31
ottobre 2013, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 18
che disciplina l'assunzione di personale a tempo determinato ai sensi
della sopra citata disposizione dell'art. 2, comma 30, della legge n.
481 del 1995; 
    Vista la delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014 di  approvazione
della   pianta   organica   dell'autorita'   aggiornata   a   seguito
dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 8,
del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169; 
    Visto  il  regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'autorita' approvato con delibera n. 61/2016 del 23
maggio 2016 e successive modificazioni; 
    Visto il codice etico dell'autorita' adottato con la delibera  n.
58 del 22 luglio 2015; 
    Vista la convenzione quadro in materia di  procedure  concorsuali
per  il  reclutamento  del  personale  delle  autorita'  indipendenti
sottoscritta in data 9 marzo 2015 ai sensi del sopra richiamato  art.
22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella
legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la delibera n. 144/2017 del 15 dicembre 2017 con  la  quale
sono stati approvati il bilancio di  previsione  2018  e  pluriennale
2018-2020; 
    Considerata l'esiguita',  a  fronte  delle  competenze  assegnate
all'autorita', del numero  di  dipendenti  di  ruolo  previsto  dalla
pianta organica della stessa, che comporta l'esigenza di disporre  di
ulteriori  unita'  di  personale  in  servizio  nelle  qualifiche  di
funzionario e di operativo, in possesso di requisiti rispondenti alle
esigenze organizzative degli uffici dell'autorita'; 
    Considerato che all'autorita' e' consentito, ai sensi  del  sopra
citato art. 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995, l'assunzione di
dipendenti con contratto a tempo determinato, richiamata dall'art. 18
del regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale,
per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio; 
    Ritenuto  pertanto  di  procedere  a  indire  una  procedura   di
selezione  pubblica  per  il  reclutamento  di   diciotto  unita'  di
personale, munito  di  specifiche  professionalita'  individuate  per
ciascun profilo di selezione,  da  assumere  con  contratto  a  tempo
determinato di cui  dodici  unita'  nella  qualifica  di  funzionario
articolati  in tre  profili,  quattro  unita'  nella   qualifica   di
operativo e due unita' nella qualifica  di  operativo  con  selezione
riservata alle categorie di cui all'art. 1 della citata legge  n.  68
del 1999; 
    Ritenuto di fissare in ventiquattro mesi la durata del  contratto
a tempo determinato, prorogabile per ulteriori dodici mesi in caso di
valutazione  positiva  del   dipendete   da   parte   del   dirigente
responsabile dell'ufficio di assegnazione; 
    Rilevato che sul piano di assunzione,  come  sopra  indicato,  e'
stata resa l'informativa preventiva alle organizzazioni sindacali, ai
sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del vigente  protocollo  per
le relazioni sindacali, nella riunione sindacale del 23 aprile 2018; 
    Tenuto conto delle osservazioni pervenute, in esito alla suddetta
informativa, dalle sopra citate organizzazioni  sindacali,  con  nota
del 24 aprile 2018 assunta al protocollo dell'autorita' n.  3344/2018
in pari data, rispetto alle quali risulta coerente il contenuto degli
avvisi di selezione allegati alla presente delibera; 
    Rilevato che nessuna  delle  autorita'  firmatarie  della  citata
convenzione quadro in materia di procedure concorsuali ha manifestato
interesse  ad  aderire   alla   procedura   di   selezione   pubblica
dell'autorita'  di  cui  alla  presenta  delibera   in   esito   alla
consultazione avviata, in esecuzione dell'art.  2  della  convenzione
medesima, con nota dell'autorita' n. 3299/2018 del 24 aprile 2018; 
    Considerato che gli oneri derivanti dall'adozione della  presente
delibera  trovano  copertura  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio
relativi alle spese del personale; 
su proposta del segretario generale 
 
                              Delibera: 
 
    1. E' indetta una selezione pubblica, per titoli  ed  esami,  per
l'assunzione a tempo determinato per la durata di ventiquattro  mesi,
prorogabile  per  ulteriori  dodici  mesi,  di  diciotto  unita'   di
personale, secondo i contingenti di seguito indicati: 
      A. Funzionario, livello di Funzionario III Cod. FIII7 -  dodici
unita', articolate in tre profili; 
      B. Operativo, livello di Assistente Cod. A4 -quattro unita'; 
      C. Operativo, livello di Vice Assistente Cod. VA3 - due unita',
riservata alle categorie protette di cui all'art. 1  della  legge  12
marzo 1999, n. 68; 
    2. sono approvati i relativi avvisi contenuti negli allegati  sub
A, sub B e sub C alla presente delibera che  ne  costituiscono  parte
integrante e sostanziale; 
    3. responsabile della procedura selettiva di cui al comma 1 e' il
dott.  Vincenzo  Accardo,  direttore  dell'ufficio  affari  generali,
amministrazione          e          personale          dell'autorita'
(v.accardo@autorita-trasporti.it - telefono 011 19212510); 
    4. la presente delibera e'  pubblicata,  unitamente  agli  avvisi
allegati, nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami" e sul sito web dell'autorita'. 
 
      Torino, 2 agosto 2018  
 
                                               Il Presidente: Camanzi

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
    determinato di dodici funzionari


    Art. 1.
    Posti disponibili

    1. E' indetta una selezione pubblica, per valutazione dei titoli
    e per esami, finalizzata all'assunzione a tempo determinato della
    durata di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi in
    caso di valutazione positiva da parte del dirigente responsabile
    dell'ufficio di assegnazione, di complessive dodici unita' di
    personale presso l'autorita' di regolazione dei trasporti, (di
    seguito: autorita'), ai sensi dell'art. 18 del regolamento sul
    trattamento giuridico ed economico dell'autorita' e dell'art. 2,
    comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, da inquadrare nella
    qualifica di funzionario III, cod. FIII7 secondo la seguente
    articolazione per profili:
    a) otto unita' nel profilo FD01 - funzionario area giuridica;
    b) due unita' nel profilo FD02 Funzionario area economico
    gestionale;
    c) due unita' nel profilo FD03 Funzionario area processi e
    gestione documentale digitale.
    2. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori e'
    disposta compatibilmente con le risorse finanziarie.

    Art. 2.
    Requisiti di ammissione

    1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei
    seguenti requisiti generali:
    a) diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di
    studi di durata non inferiore a quattro anni secondo l'ordinamento
    didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
    nelle discipline indicate nell'allegato 1/A in relazione al profilo
    per cui si concorre, o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero
    laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente,
    secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
    pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009 e
    successive modificazioni, conseguito con votazione non inferiore a
    105/110. Il titolo di studio conseguito all'estero e' valutato solo
    se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla
    competente autorita' italiana dalla quale risulti a quale titolo di
    studio italiano esso corrisponda;
    b) esperienza lavorativa remunerata, anche sotto forma di
    rimborso spese, e documentabile, maturata successivamente al
    conseguimento del titolo di studio di cui alla lettera a), di almeno
    tre anni nei settori di attivita' specificati nell'allegato 1/A in
    relazione al profilo per cui si concorre, effettuata: (i) presso
    istituzioni, amministrazioni pubbliche nazionali, internazionali o
    comunitarie o di altri stati membri dell'Unione europea; (ii) presso
    imprese pubbliche o private o studi professionali;
    c) conoscenza della lingua inglese di livello adeguato allo
    svolgimento dei compiti previsti nel profilo per cui si concorre;
    d) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato
    membro dell'Unione europea, ai sensi del decreto del Presidente dei
    Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con conoscenza
    della lingua italiana a livello di madre lingua;
    e) idoneita' fisica all'impiego da accertarsi da parte di enti
    pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con osservanza delle
    norme in materia di categorie protette;
    f) eta' non inferiore agli anni diciotto;
    g) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro
    Stato membro dell'Unione europea nello Stato di appartenenza o di
    provenienza).
    2. Le esperienze di cui al comma 1, lettera b), del presente
    articolo sono computabili solo se superiori a sei mesi continuativi e
    le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno.
    Ai fini del calcolo dell'esperienza lavorativa, nel caso in cui siano
    state svolte piu' attivita', anche in contesti lavorativi diversi, i
    relativi periodi potranno essere cumulati; tuttavia, qualora piu'
    attivita' siano state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai
    fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse.
    3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere
    posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
    presentazione della domanda di ammissione alla selezione; quelli
    indicati al comma 1, lettere d), e) e g), devono essere posseduti
    anche alla data dell'assunzione. Resta ferma la facolta'
    dell'autorita' di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo
    alla valutazione dei titoli e allo svolgimento della prova orale e
    all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo
    possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre
    l'esclusione dalla selezione o non dare seguito all'assunzione ovvero
    procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che
    risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.
    4. Non possono essere ammessi alla selezione ne' accedere
    all'impiego presso l'autorita' coloro che:
    a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
    b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego per
    persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o
    dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
    anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche
    economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
    documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabili o, comunque,
    con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende o enti privati
    per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento
    del dipendente;
    c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
    reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

    Art. 3.
    Presentazione della domanda
    di partecipazione alla selezione

    1. I candidati, per presentare la domanda di partecipazione,
    dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura:
    a) compilare telematicamente il modulo PDF editabile denominato
    "Domanda funzionario", che puo' essere scaricato dal sito web
    dell'autorita' all'indirizzo www.autorita-trasporti.it;
    b) salvare il modulo compilato, denominandolo con il proprio
    cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza
    interruzione;
    c) stampare e firmare su ogni pagina il modulo compilato;
    d) inviare la domanda mediante posta elettronica certificata,
    di seguito PEC, all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it
    allegando:
    i. il modulo salvato e denominato secondo le modalita' di cui
    alla lettera b);
    ii. il modulo stampato secondo le modalita' di cui alla
    lettera c);
    iii. una copia non autenticata di un documento di identita'
    in corso di validita'.
    2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla
    data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e
    scade improrogabilmente decorsi sessanta giorni da quello successivo
    alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    3. Ai fini della data di spedizione fara' fede la data e l'ora di
    invio all'indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta di
    avvenuta consegna generata dal sistema.
    4. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate
    secondo modalita' e tempistiche diverse da quelle indicate nel
    presente avviso.
    5. I candidati, a pena di esclusione, devono indicare nella
    domanda il profilo di preferenza:
    a) profilo FD01 - Funzionario area giuridica;
    b) profilo FD02 - Funzionario area economico gestionale;
    c) profilo FD023 - Funzionario area processi e gestione
    documentale digitale.
    6. Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' presentare una sola
    domanda e per un solo profilo.
    7. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai
    sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio
    necessario in relazione al proprio status. A tal fine, la domanda
    dovra' essere corredata da apposita certificazione rilasciata da
    competente struttura sanitaria pubblica dalla quale dovranno
    risultare in maniera specifica gli ausili necessari.
    8. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all'art.
    5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
    1994, n. 487 dovranno essere dichiarati nella domanda di
    partecipazione alla selezione; i titoli non espressamente dichiarati
    nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di
    formazione della graduatoria finale.
    9. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione
    alla selezione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di
    certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
    ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
    Repubblica n. 445/2000.
    10. L'autorita' si riserva di procedere ad idonei controlli sulla
    veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine
    ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli di studio da
    essi dichiarati.
    11. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
    incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o
    tempistiche diverse da quelle previste dal presente avviso.

    Art. 4.
    Comunicazioni relative alla selezione

    1. Tutte le comunicazioni relative alla selezione, comprese le
    date delle prove d'esame, i relativi esiti e le graduatorie avvengono
    esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell'autorita'
    all'indirizzo www.autorita-trasporti.it
    2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno valore di
    notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno
    presentato domanda di partecipazione alla selezione.
    3. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito
    alla selezione potranno essere trasmessi all'ufficio affari generali
    amministrazione e personale all'attenzione del direttore, Vincenzo
    Accardo, all'indirizzo pec: concorsi@pec.autorita-trasporti.it

    Art. 5.
    Esclusione dalla selezione

    1. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
    accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'autorita'
    puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
    procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.
    2. L'eventuale esclusione dalla selezione verra' comunicata agli
    interessati con provvedimento motivato.

    Art. 6
    Commissione per la selezione

    1. La commissione per la selezione e' unica per la procedura di
    selezione pubblica indetta con la delibera di cui il presente avviso
    costituisce allegato ed e' nominata con delibera dell'autorita' in
    data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle
    domande. Essa e' composta da due membri scelti tra i dirigenti di
    ruolo dell'autorita' e da un Presidente scelto tra magistrati
    amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti
    delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in
    quiescenza. La commissione per la selezione puo' essere integrata,
    con delibera dell'autorita', da ulteriori membri interni o esterni in
    relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla
    commissione per la selezione.
    2. Il Segretario, individuato tra i dipendenti di ruolo
    dell'autorita', e' nominato dall'autorita' su designazione della
    commissione per la selezione.

    Art. 7.
    Eventuale prova preselettiva

    1. Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione al
    singolo profilo siano superiori a:
    a) duecento per il profilo FD01 - Funzionario area giuridica;
    b) cento per ciascuno dei profili FD02 - Funzionario area
    economico gestionale e FD03 - Funzionario area processi e gestione
    documentale digitale,
    le prove di esame del singolo profilo sono precedute da una prova
    preselettiva, consistente nella soluzione, in tempi predeterminati,
    di quiz a risposta multipla vertenti sulle materie indicate
    nell'allegato 1/A in relazione al profilo per cui si concorre.
    2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva,
    l'autorita' puo' avvalersi dell'ausilio di societa' esterne
    qualificate in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio
    di apparecchiature elettroniche.
    3. La data e il luogo di svolgimento dell'eventuale prova
    preselettiva sono pubblicati sul sito web dell'autorita', con un
    preavviso di almeno quindici giorni. La mancata presentazione nel
    giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione dalla
    selezione.
    4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio
    per ogni partecipante, sono comunicati, nei termini e con le
    modalita' rese note ai candidati il giorno della prova stessa. Le
    predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti
    sia nei confronti dei candidati che hanno superato la prova
    preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli
    esclusi per mancato superamento della prova preselettiva.
    5. Sono ammessi alla prova scritta i primi:
    a) duecento candidati per il profilo FD01 - Funzionario area
    giuridica;
    b) cento candidati per ciascuno dei profili FD02 - Funzionario
    area economico gestionale e FD03 - Funzionario area processi e
    gestione documentale digitale,
    secondo l'ordine decrescente di punteggio conseguito, significando
    che verranno comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che
    avranno conseguito il medesimo punteggio del duecentesimo in
    graduatoria per il profilo FD01 - Funzionario area giuridica e del
    centesimo in graduatoria per ciascuno dei profili FD02 - Funzionario
    area economico gestionale e FD03 - Funzionario area processi e
    gestione documentale digitale;
    6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e' preso
    in considerazione per la formazione della graduatoria di merito della
    selezione.

    Art. 8.
    Punteggi per la valutazione dei titoli
    e per le prove di esame

    1. La procedura di selezione si articola nella valutazione dei
    titoli nonche' in una prova scritta e in una prova orale, vertenti
    sulle materie indicate, per ciascuna delle due prove, nei successivi
    articoli 10 e 11.
    2. La commissione per la selezione dispone complessivamente di
    100 punti, da attribuire come segue:
    a) fino ad un massimo di dieci punti per i titoli;
    b) fino ad un massimo di quarantacinque punti per la prova
    scritta;
    c) fino ad un massimo di quarantacinque punti per la prova
    orale, di cui sei riservati all'accertamento della conoscenza della
    lingua inglese.

    Art. 9
    Valutazione dei titoli e criteri

    1. La commissione per la selezione effettua la valutazione dei
    titoli secondo i criteri descritti di seguito:
    a) ulteriori titoli di studio, rispetto a quello richiesto per
    l'ammissione alla selezione, e abilitazioni, nelle discipline
    relative ai Settori di attivita' specificati nell'allegato 1/A in
    relazione al profilo per cui il candidato concorre: fino ad un
    massimo di quattro punti;
    b) ulteriori esperienze professionali rispetto a quella
    richiesta per l'ammissione alla selezione, maturate successivamente
    al conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
    lettera a), nei settori di attivita' specificati nell'allegato 1/A in
    relazione al profilo per cui il candidato concorre, consistenti in
    attivita' lavorativa remunerata, anche sotto forma di rimborso spese,
    svolta presso istituzioni, amministrazioni pubbliche nazionali,
    internazionali o comunitarie o di altri stati membri dell'Unione
    europea, imprese pubbliche o private o studi professionali: fino ad
    un massimo di sei punti. I periodi sono computabili solo se superiori
    a sei mesi continuativi; le frazioni di anno superiori a sei mesi
    sono arrotondate all'anno. Nel caso in cui siano state svolte piu'
    attivita' ed esperienze, contemporaneamente in contesti lavorativi
    diversi, si terra' conto di una sola di esse. L'attivita'
    professionale presso studi professionali sara' utilmente considerata
    solo se esercitata successivamente al conseguimento del titolo
    abilitativo.
    2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale
    e completo nella domanda puo' costituire causa di esclusione della
    valutazione dei singoli titoli.
    3. Nella valutazione dei titoli non saranno presi in
    considerazione quelli indicati dal candidato quali requisiti di
    ammissione.
    4. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo lo svolgimento
    della prova scritta da parte dei candidati e prima della valutazione
    della prova scritta da parte della Commissione per la selezione.

    Art. 10
    Prova scritta

    1. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono
    pubblicati sul sito web dell'autorita' con un preavviso di almeno
    quindici giorni.
    2. La prova scritta consiste in un elaborato nel quale il
    candidato fornisce risposte sintetiche a una pluralita' di quesiti
    posti sulle materie indicate nell'allegato 1/A in relazione al
    profilo per cui si concorre.
    3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono
    almeno ventotto punti nella prova scritta.

    Art. 11.
    Prova orale

    1. La data e il luogo di svolgimento della prova orale sono
    pubblicati sul sito web dell'autorita' con un preavviso di almeno
    venti giorni.
    2. La prova orale verte sulla conoscenza delle materie indicate
    nell'allegato 1/A in relazione al profilo per cui si concorre, oltre
    alla conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle applicazioni
    informatiche piu' diffuse.
    3. La prova orale e' finalizzata alla valutazione dell'idoneita'
    dei candidati con riguardo alle loro attitudini, capacita' e
    conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto al comma
    2.
    4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che
    conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa, dei
    quali almeno quattro punti attribuiti per l'accertamento del grado di
    conoscenza della lingua inglese.

    Art. 12.
    Graduatoria di merito e graduatoria finale

    1. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma dei punteggi
    ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e in
    quella orale.
    2. Sono considerati idonei i candidati che hanno superato la
    prova orale.
    3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
    giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
    esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
    preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
    Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve trasmettere a mezzo posta
    elettronica certificata all'indirizzo
    concorsi@pec.autorita-trasporti.it i relativi documenti in carta
    semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto
    dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli
    espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione
    erano gia' in possesso del candidato alla data di scadenza del
    termine utile per la presentazione della domanda stessa.
    4. La cmmissione per la selezione forma, in relazione a ciascun
    profilo, la graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente del
    punteggio complessivo conseguito dai candidati.
    5. A parita' di punteggio si applica l'art. 5, commi 4 e 5, del
    decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    6. Le graduatorie finali, redatte dalla commissione per la
    selezione, sono trasmesse all'autorita' e da questa approvata con
    apposita delibera, pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto
    della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
    7. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione
    dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
    l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in
    graduatoria, nel limite dei posti previsti nella presente selezione.
    8. L'autorita' si riserva la facolta' di utilizzare le
    graduatorie approvate per esigenze di assunzioni di personale a tempo
    determinato che dovessero manifestarsi entro tre anni
    dall'approvazione delle graduatorie stesse.

    Art. 13
    Assunzione e periodo di prova dei vincitori

    1. Ai candidati vincitori sara' comunicato dall'autorita',
    mediante PEC all'indirizzo indicato dal candidato, la data di
    assunzione in prova presso la sede di Torino e gli stessi dovranno
    manifestare la loro adesione entro cinque giorni dalla comunicazione.
    L'accettazione non puo' essere in alcun modo condizionata, pena la
    decadenza dal diritto all'assunzione.
    2. Il candidato vincitore della selezione che, senza giustificato
    motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'autorita'
    decade dal diritto all'assunzione.
    3. I vincitori della selezione disciplinata dal presente avviso,
    sono assunti a tempo determinato in prova presso la sede
    dell'autorita' a Torino, con riserva di accertamento dei requisiti
    prescritti, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla
    qualifica e al livello stipendiale indicati all'art. 1.
    4. L'assunzione e' condizionata dal compimento, con esito
    positivo, di un periodo di prova della durata di tre mesi a decorrere
    dal giorno di effettivo inizio del servizio ed e' prolungato per un
    periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato
    assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il periodo di prova
    e' valutato alla sua conclusione, in apposita relazione, dal
    dirigente responsabile dell'ufficio di assegnazione. Se concluso
    favorevolmente, il periodo di prova e' computato come servizio
    effettivo. Nell'ipotesi di esito sfavorevole viene dichiarata
    dall'autorita' la risoluzione del rapporto.
    5. L'autorita' ha facolta' di sottoporre a visita medica di
    controllo i vincitori della selezione per accertare il possesso del
    requisito di idoneita' fisica all'impiego.

    Art. 14.
    Trattamento dei dati personali

    1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali
    forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti
    a tal fine dall'autorita', saranno trattati ai soli fini
    dell'espletamento della selezione e, successivamente,
    all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti
    alla gestione del rapporto stesso.
    2. Il titolare del trattamento e' l'autorita' di regolazione dei
    trasporti, con sede in Torino, via Nizza n. 230, contattabile tramite
    la seguente pec: pec@pec.autorita-trasporti.it
    3. I dati personali sono trattati con modalita' manuali o
    informatiche. La conservazione in forma elettronica dei dati
    personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso
    controllato. La conservazione in forma cartacea dei dati personali
    avviene in luoghi non aperti ne' accessibili al pubblico.
    4. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
    potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le
    finalita' connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I
    dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli
    atti dell'autorita'.
    5. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non
    idonei in esito alla presente procedura saranno conservati sino alla
    scadenza dei termini per l'impugnazione dei provvedimenti di
    approvazione delle graduatorie finali che concludono il procedimento
    e, in caso di impugnazione dei citati provvedimenti, sino al
    passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari.
    Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del
    principio della minimizzazione. I dati personali relativi ai
    candidati che risulteranno idonei in esito alla presente procedura
    saranno conservati sino alla scadenza dei termini di validita' delle
    graduatorie e comunque, in caso di impugnazione dei provvedimenti di
    approvazione delle graduatorie finali, sino al passaggio in giudicato
    dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati
    personali saranno archiviati nel rispetto del principio della
    minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti
    in prova presso l'autorita' i dati personali saranno conservati sino
    alla cessazione del rapporto di lavoro con l'autorita' stessa.
    Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del
    principio della minimizzazione.
    6. E' possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
    dati personali e la rettifica in caso di inesattezze o la
    cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste dalla
    normativa o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
    opporsi al loro trattamento. Tuttavia, la mancata comunicazione di
    dati richiesti per le finalita' del trattamento, la cancellazione, la
    limitazione o l'opposizione al trattamento potrebbero comportare
    l'esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati
    comunicati. E' inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento
    la portabilita' dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati
    personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a
    livello informatico).
    7. E' possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in
    qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceita'
    del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e
    potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati
    sono stati comunicati.
    8. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
    giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo
    riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre
    reclamo alla competente autorita' di controllo.

    Art. 15.
    Pari opportunita'

    1. E' garantita pari opportunita' tra uomini e donne nello
    sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche
    ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Allegato 2

  1. 	Allegato B 

    Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
    determinato di quattro operativi


    Art. 1.
    Posti disponibili

    1. E' indetta una selezione pubblica, per valutazione dei titoli
    e per esami, finalizzata all'assunzione a tempo determinato della
    durata di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi in
    caso di valutazione positiva da parte del dirigente responsabile
    dell'ufficio di assegnazione, di complessive quattro unita' di
    personale presso l'autorita' di regolazione dei trasporti, (di
    seguito: autorita'), ai sensi dell'art. 18 del regolamento sul
    trattamento giuridico ed economico dell'autorita' e dell'art. 2,
    comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, da inquadrare nella
    qualifica di operativo assistente, cod. A4 nel profilo OD01
    operativo.
    2. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori e'
    disposta compatibilmente con le risorse finanziarie.

    Art. 2.
    Requisiti di ammissione

    1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei
    seguenti requisiti generali:
    a) diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito
    con votazione non inferiore a 80/100, ovvero di 48/60 in caso di
    diploma conseguito secondo il precedente sistema di votazione
    espresso in sessantesimi. Il titolo di studio conseguito all'estero
    e' valutato se corredato di una dichiarazione di equipollenza
    rilasciata dalla competente autorita' italiana dalla quale risulti a
    quale titolo di studio italiano esso corrisponda;
    b) esperienza lavorativa remunerata, anche sotto forma di
    rimborso spese, e documentabile, di almeno tre anni, maturata
    successivamente al conseguimento del diploma di cui alla lettera a)
    nei settori di attivita' specificati nell'allegato 1/B, effettuata:
    (i) presso istituzioni, amministrazioni pubbliche nazionali,
    internazionali o comunitarie o di altri stati membri dell'Unione
    europea; (ii) presso imprese pubbliche o private o studi
    professionali, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2;
    c) conoscenza della lingua inglese;
    d) conoscenza e capacita' nell'uso degli strumenti informatici;
    e) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato
    membro dell'Unione europea, ai sensi del decreto del Presidente dei
    Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con conoscenza
    della lingua italiana a livello di madre lingua;
    f) idoneita' fisica all'impiego da accertarsi da parte di enti
    pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con osservanza delle
    norme in materia di categorie protette;
    g) eta' non inferiore agli anni diciotto;
    h) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro
    Stato membro dell'Unione europea nello Stato di appartenenza o di
    provenienza).
    2. Qualora il candidato sia in possesso, oltre che del requisito
    di cui al comma 1, lettera a), anche di diploma di laurea (DL)
    conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a
    quattro anni secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto
    ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea magistrale (LM) o
    laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal
    decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
    ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
    e l'innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni, il
    requisito dell'esperienza utile ai fini dell'ammissione alla
    procedura di selezione e' ridotto ad almeno un anno, maturato
    successivamente al conseguimento del diploma di laurea di cui al
    presente comma. Il titolo di studio conseguito all'estero e' valutato
    solo se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata
    dalla competente autorita' italiana dalla quale risulti a quale
    titolo di studio italiano esso corrisponda.
    3. Le esperienze di cui ai commi 1, lettera b), e 2 del presente
    articolo sono computabili solo se superiori a sei mesi continuativi e
    le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno.
    Ai fini del calcolo dell'esperienza lavorativa, nel caso in cui siano
    state svolte piu' attivita', anche in contesti lavorativi diversi, i
    relativi periodi potranno essere cumulati; tuttavia, qualora piu'
    attivita' siano state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai
    fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse.
    4. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere
    posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
    presentazione della domanda di ammissione alla selezione; quelli
    indicati al comma 1, lettere e), f) e h), devono essere posseduti
    anche alla data dell'assunzione. Resta ferma la facolta'
    dell'autorita' di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo
    alla valutazione dei titoli e allo svolgimento della prova orale e
    all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo
    possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre
    l'esclusione dalla selezione o non dare seguito all'assunzione ovvero
    procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che
    risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.
    5. Non possono essere ammessi alla selezione ne' accedere
    all'impiego presso l'autorita' coloro che:
    a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
    b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego per
    persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o
    dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
    anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche
    economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
    documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabili o, comunque,
    con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende o enti privati
    per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento
    del dipendente;
    c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
    reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

    Art. 3.
    Presentazione della domanda
    di partecipazione alla selezione

    1. I candidati, per presentare la domanda di partecipazione,
    dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura:
    a) compilare telematicamente il modulo PDF editabile denominato
    "Domanda operativo", che puo' essere scaricato dal sito web
    dell'autorita' all'indirizzo www.autorita-trasporti.it
    b) salvare il modulo compilato, denominandolo con il proprio
    cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza
    interruzione;
    c) stampare e firmare su ogni pagina il modulo compilato;
    d) inviare la domanda mediante posta elettronica certificata,
    di seguito PEC, all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it
    allegando:
    i. il modulo salvato e denominato secondo le modalita' di cui
    alla lettera b);
    ii. il modulo stampato secondo le modalita' di cui alla
    lettera c);
    iii. una copia non autenticata di un documento di identita'
    in corso di validita'.
    2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla
    data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e
    scade improrogabilmente decorsi sessanta giorni da quello successivo
    alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    3. Ai fini della data di spedizione fara' fede la data e l'ora di
    invio all'indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta di
    avvenuta consegna generata dal sistema.
    4. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate
    secondo modalita' e tempistiche diverse da quelle indicate nel
    presente avviso.
    5. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai
    sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio
    necessario in relazione al proprio status. A tal fine, la domanda
    dovra' essere corredata da apposita certificazione rilasciata da
    competente struttura sanitaria pubblica dalla quale dovranno
    risultare in maniera specifica gli ausili necessari.
    6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all'art.
    5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
    1994, n. 487 dovranno essere dichiarati nella domanda di
    partecipazione alla selezione; i titoli non espressamente dichiarati
    nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di
    formazione della graduatoria finale.
    7. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione
    alla selezione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di
    certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
    ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
    Repubblica n. 445/2000.
    8. L'Autorita' si riserva di procedere ad idonei controlli sulla
    veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine
    ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli di studio da
    essi dichiarati.
    9. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
    incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o
    tempistiche diverse da quelle previste dal presente avviso.

    Art. 4.
    Comunicazioni relative alla selezione

    1. Tutte le comunicazioni relative alla selezione, comprese le
    date delle prove d'esame, i relativi esiti e le graduatorie avvengono
    esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell'autorita'
    all'indirizzo www.autorita-trasporti.it
    2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno valore di
    notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno
    presentato domanda di partecipazione alla selezione.
    3. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito
    alla selezione potranno essere trasmessi all'ufficio affari generali
    amministrazione e personale all'attenzione del direttore, Vincenzo
    Accardo, all'indirizzo pec: concorsi@pec.autorita-trasporti.it

    Art. 5.
    Esclusione dalla selezione

    1. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
    accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'autorita'
    puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
    procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.
    2. L'eventuale esclusione dalla selezione verra' comunicata agli
    interessati con provvedimento motivato.

    Art. 6.
    Commissione per la selezione

    1. La commissione per la selezione e' unica per la procedura di
    selezione pubblica indetta con la delibera di cui il presente avviso
    costituisce allegato ed e' nominata con delibera dell'autorita' in
    data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle
    domande. Essa e' composta da due membri scelti tra i dirigenti di
    ruolo dell'autorita' e da un Presidente scelto tra magistrati
    amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti
    delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in
    quiescenza. La commissione per la selezione puo' essere integrata,
    con delibera dell'autorita', da ulteriori membri interni o esterni in
    relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla
    commissione per la selezione.
    2. Il Segretario, individuato tra i dipendenti di ruolo
    dell'autorita', e' nominato dall'autorita' su designazione della
    commissione per la selezione.

    Art. 7.
    Eventuale prova preselettiva

    1. Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione
    siano superiori a cento, le prove di esame sono precedute da una
    prova preselettiva, consistente nella soluzione, in tempi
    predeterminati, di quiz a risposta multipla vertenti sulle materie
    indicate nell'allegato 1/B.
    2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva,
    l'autorita' puo' avvalersi dell'ausilio di societa' esterne
    qualificate in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio
    di apparecchiature elettroniche.
    3. La data e il luogo di svolgimento dell'eventuale prova
    preselettiva sono pubblicati sul sito web dell'autorita', con un
    preavviso di almeno quindici giorni. La mancata presentazione nel
    giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione dalla
    selezione.
    4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio
    per ogni partecipante, sono comunicati, nei termini e con le
    modalita' rese note ai candidati il giorno della prova stessa. Le
    predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti
    sia nei confronti dei candidati che hanno superato la prova
    preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli
    esclusi per mancato superamento della prova preselettiva.
    5. Sono ammessi alla prova scritta i primi cento candidati
    secondo l'ordine decrescente di punteggio conseguito, significando
    che verranno comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che
    avranno conseguito il medesimo punteggio del centesimo in
    graduatoria.
    6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e' preso
    in considerazione per la formazione della graduatoria di merito della
    selezione.

    Art. 8.
    Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame

    1. La procedura di selezione si articola nella valutazione dei
    titoli nonche' in una prova scritta e in una prova orale, vertenti
    sulle materie indicate, per ciascuna delle due prove, nei successivi
    articoli 10 e 11.
    2. La commissione per la selezione dispone complessivamente di
    100 punti, da attribuire come segue:
    a) fino ad un massimo di 10 punti per i titoli;
    b) fino ad un massimo di 45 punti per la prova scritta;
    c) fino ad un massimo di 45 punti per la prova orale.

    Art. 9.
    Valutazione dei titoli e criteri

    1. La commissione per la selezione effettua la valutazione dei
    titoli secondo i criteri descritti di seguito:
    a) ulteriori titoli di studio, rispetto a quello richiesto per
    l'ammissione alla selezione: fino ad un massimo complessivo di 4
    punti;
    b) ulteriori esperienze professionali rispetto a quella
    richiesta per l'ammissione alla selezione, maturate successivamente
    al conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
    lettera a), o all'art. 2, comma 2, nei Settori di attivita'
    specificati nell'alegato 1/B, consistenti in attivita' lavorativa
    remunerata, anche sotto forma di rimborso spese, svolta presso
    istituzioni, amministrazioni pubbliche nazionali, internazionali o
    comunitarie o di altri stati membri dell'Unione europea, imprese
    pubbliche o private o studi professionali: fino ad un massimo di 6
    punti. I periodi sono computabili solo se superiori a sei mesi
    continuativi; le frazioni di anno superiori a sei mesi sono
    arrotondate all'anno. Nel caso in cui siano state svolte piu'
    attivita' ed esperienze, contemporaneamente in contesti lavorativi
    diversi, si terra' conto di una sola di esse.
    2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale
    e completo nella domanda puo' costituire causa di esclusione della
    valutazione dei singoli titoli.
    3. Nella valutazione dei titoli non saranno presi in
    considerazione quelli indicati dal candidato quali requisiti di
    ammissione.
    4. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo lo svolgimento
    della prova scritta da parte dei candidati e prima della valutazione
    della prova scritta da parte della Commissione per la selezione.

    Art. 10
    Prova scritta

    1. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono
    pubblicati sul sito web dell'autorita' con un preavviso di almeno
    quindici giorni.
    2. La prova scritta consiste in un elaborato nel quale il
    candidato fornisce risposte sintetiche a una pluralita' di quesiti
    posti sulle materie indicate nell'Allegato 1/B.
    3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno
    28 punti nella prova scritta.

    Art. 11.
    Prova orale

    1. La data e il luogo di svolgimento della prova orale sono
    pubblicati sul sito web dell'autorita' con un preavviso di almeno
    venti giorni.
    2. La prova orale verte sulla conoscenza delle materie indicate
    materie indicate nell'allegato 1/B, oltre alla conoscenza della
    lingua inglese e dell'uso degli strumenti informatici.
    3. La prova orale e' finalizzata alla valutazione dell'idoneita'
    dei candidati con riguardo alle loro attitudini, capacita' e
    conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto al comma
    2.
    4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che
    conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa.

    Art. 12.
    Graduatoria di merito e graduatoria finale

    1. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma dei punteggi
    ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e in
    quella orale.
    2. Sono considerati idonei i candidati che hanno superato la
    prova orale.
    3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
    giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
    esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
    preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
    Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve trasmettere a mezzo posta
    elettronica certificata all'indirizzo
    concorsi@pec.autorita-trasporti.it i relativi documenti in carta
    semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto
    dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli
    espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione
    erano gia' in possesso del candidato alla data di scadenza del
    termine utile per la presentazione della domanda stessa.
    4. La Commissione per la selezione forma la graduatoria di
    merito, seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
    conseguito dai candidati.
    5. A parita' di punteggio si applica l'art. 5, commi 4 e 5, del
    decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    6. La graduatoria finale, redatta dalla commissione per la
    selezione, e' trasmessa all'autorita' e da questa approvata con
    apposita delibera, pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto
    della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
    7. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione
    dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
    l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in
    graduatoria, nel limite dei posti previsti nella presente selezione.
    8. L'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare la
    graduatoria approvata per esigenze di assunzioni a tempo determinato
    che dovessero manifestarsi entro tre anni dall'approvazione della
    graduatoria stessa.

    Art. 13.
    Assunzione e periodo di prova dei vincitori

    1. Ai candidati vincitori sara' comunicato dall'autorita',
    mediante PEC all'indirizzo indicato dal candidato, la data di
    assunzione in prova presso la sede di Torino e gli stessi dovranno
    manifestare la loro adesione entro cinque giorni dalla comunicazione.
    L'accettazione non puo' essere in alcun modo condizionata, pena la
    decadenza dal diritto all'assunzione.
    2. Il candidato vincitore della selezione che, senza giustificato
    motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'autorita'
    decade dal diritto all'assunzione.
    3. I vincitori della selezione disciplinata dal presente avviso,
    sono assunti a tempo determinato in prova presso la sede
    dell'autorita' a Torino, con riserva di accertamento dei requisiti
    prescritti, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla
    qualifica e al livello stipendiale indicati all'art. 1.
    4. L'assunzione e' condizionata dal compimento, con esito
    positivo, di un periodo di prova della durata di tre mesi a decorrere
    dal giorno di effettivo inizio del servizio ed e' prolungato per un
    periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato
    assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il periodo di prova
    e' valutato alla sua conclusione, in apposita relazione, dal
    dirigente responsabile dell'ufficio di assegnazione. Se concluso
    favorevolmente, il periodo di prova e' computato come servizio
    effettivo. Nell'ipotesi di esito sfavorevole viene dichiarata
    dall'autorita' la risoluzione del rapporto.
    5. L'Autorita' ha facolta' di sottoporre a visita medica di
    controllo i vincitori della selezione per accertare il possesso del
    requisito di idoneita' fisica all'impiego.

    Art. 14.
    Trattamento dei dati personali

    1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali
    forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti
    a tal fine dall'autorita', saranno trattati ai soli fini
    dell'espletamento della selezione e, successivamente,
    all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti
    alla gestione del rapporto stesso.
    2. Il titolare del trattamento e' l'autorita' di regolazione dei
    trasporti, con sede in Torino, via Nizza n. 230, contattabile tramite
    la seguente pec: pec@pec.autorita-trasporti.it
    3. I dati personali sono trattati con modalita' manuali o
    informatiche. La conservazione in forma elettronica dei dati
    personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso
    controllato. La conservazione in forma cartacea dei dati personali
    avviene in luoghi non aperti ne' accessibili al pubblico.
    4. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
    potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le
    finalita' connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I
    dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli
    atti dell'autorita'.
    5. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non
    idonei in esito alla presente procedura saranno conservati sino alla
    scadenza dei termini per l'impugnazione dei provvedimenti di
    approvazione delle graduatorie finali che concludono il procedimento
    e, in caso di impugnazione dei citati provvedimenti, sino al
    passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari.
    Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del
    principio della minimizzazione. I dati personali relativi ai
    candidati che risulteranno idonei in esito alla presente procedura
    saranno conservati sino alla scadenza dei termini di validita' delle
    graduatorie e comunque, in caso di impugnazione dei provvedimenti di
    approvazione delle graduatorie finali, sino al passaggio in giudicato
    dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati
    personali saranno archiviati nel rispetto del principio della
    minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti
    in prova presso l'autorita' i dati personali saranno conservati sino
    alla cessazione del rapporto di lavoro con l'autorita' stessa.
    Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del
    principio della minimizzazione.
    6. E' possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
    dati personali e la rettifica in caso di inesattezze o la
    cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste dalla
    normativa o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
    opporsi al loro trattamento. Tuttavia, la mancata comunicazione di
    dati richiesti per le finalita' del trattamento, la cancellazione, la
    limitazione o l'opposizione al trattamento potrebbero comportare
    l'esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati
    comunicati. E' inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento
    la portabilita' dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati
    personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a
    livello informatico).
    7. E' possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in
    qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceita'
    del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e
    potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati
    sono stati comunicati.
    8. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
    giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo
    riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre
    reclamo alla competente autorita' di controllo.

    Art. 15.
    Pari opportunita'

    1. E' garantita pari opportunita' tra uomini e donne nello
    sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro
    qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Allegato 3

  1. 	Allegato C 

    Procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata alle
    categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999,
    n. 68, per la copertura a tempo determinato di due operativi.

    Art. 1.
    Posti disponibili

    1. In adempimento del rispetto delle quote d'obbligo in materia
    di assunzioni obbligatorie derivanti dall'assunzione di personale a
    tempo determinato e' indetta una selezione pubblica, per valutazione
    dei titoli e per esami, riservata alle categorie protette di cui
    all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al
    lavoro dei disabili" (di seguito: legge n. 68/1999), finalizzata
    all'assunzione a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi,
    prorogabile per ulteriori dodici mesi in caso di valutazione positiva
    da parte del dirigente responsabile dell'ufficio di assegnazione, di
    complessive due unita' di personale presso l'Autorita' di regolazione
    dei trasporti, (di seguito: Autorita'), ai sensi dell'art. 18 del
    regolamento sul trattamento giuridico ed economico dell'autorita' e
    dell'art. 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, da
    inquadrare nella qualifica di operativo vice assistente, cod. VA3 nel
    profilo OD02 operativo riservato.
    2. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori e'
    disposta compatibilmente con le risorse finanziarie.

    Art. 2.
    Requisiti di ammissione

    1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei
    seguenti requisiti generali:
    a) diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il titolo di
    studio conseguito all'estero e' valutato se corredato di una
    dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita'
    italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano esso
    corrisponda;
    b) iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2, della
    legge n. 68/1999, presso un qualsiasi centro provinciale per
    l'impiego;
    c) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato
    membro dell'Unione europea, ai sensi del decreto del Presidente dei
    Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con conoscenza
    della lingua italiana a livello di madre lingua;
    d) idoneita' fisica all'impiego da accertarsi da parte di enti
    pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con osservanza delle
    norme in materia di categorie protette;
    e) eta' non inferiore agli anni diciotto;
    f) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro
    Stato membro dell'Unione europea nello Stato di appartenenza o di
    provenienza).
    2. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere
    posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
    presentazione della domanda di ammissione alla selezione; quelli
    indicati al comma 1, lettere b), c), d) e f), devono essere posseduti
    anche alla data dell'assunzione. Resta ferma la facolta'
    dell'autorita' di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo
    alla valutazione dei titoli e allo svolgimento della prova orale e
    all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo
    possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre
    l'esclusione dalla selezione o non dare seguito all'assunzione ovvero
    procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che
    risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.
    3. Non possono essere ammessi alla selezione ne' accedere
    all'impiego presso l'autorita' coloro che:
    a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
    b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego per
    persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o
    dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
    anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche
    economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
    documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabili o, comunque,
    con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende o enti privati
    per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento
    del dipendente;
    c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
    reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

    Art. 3.
    Presentazione della domanda
    di partecipazione alla selezione

    1. I candidati, per presentare la domanda di partecipazione,
    dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura:
    a) compilare telematicamente il modulo PDF editabile denominato
    "Domanda operativo riservato", che puo' essere scaricato dal sito web
    dell'autorita' all'indirizzo www.autorita-trasporti.it
    b) salvare il modulo compilato, denominandolo con il proprio
    cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza
    interruzione;
    c) stampare e firmare su ogni pagina il modulo compilato;
    d) inviare la domanda mediante posta elettronica certificata,
    di seguito PEC, all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it
    allegando:
    i. il modulo salvato e denominato secondo le modalita' di cui
    alla lettera b);
    ii. il modulo stampato secondo le modalita' di cui alla
    lettera c);
    iii. una copia non autenticata di un documento di identita'
    in corso di validita'.
    2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla
    data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e
    scade improrogabilmente decorsi sessanta giorni da quello successivo
    alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    3. Ai fini della data di spedizione fara' fede la data e l'ora di
    invio all'indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta di
    avvenuta consegna generata dal sistema.
    4. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate
    secondo modalita' e tempistiche diverse da quelle indicate nel
    presente avviso.
    5. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai
    sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio
    necessario in relazione al proprio status. A tal fine, la domanda
    dovra' essere corredata da apposita certificazione rilasciata da
    competente struttura sanitaria pubblica dalla quale dovranno
    risultare in maniera specifica gli ausili necessari.
    6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all'art.
    5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
    1994, n. 487 dovranno essere dichiarati nella domanda di
    partecipazione alla selezione; i titoli non espressamente dichiarati
    nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di
    formazione della graduatoria finale.
    7. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione
    alla selezione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di
    certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
    ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
    Repubblica n. 445/2000.
    8. L'Autorita' si riserva di procedere ad idonei controlli sulla
    veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine
    ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli di studio da
    essi dichiarati.
    9. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
    incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o
    tempistiche diverse da quelle previste dal presente avviso.

    Art. 4.
    Comunicazioni relative alla selezione

    1. Tutte le comunicazioni relative alla selezione, comprese le
    date delle prove d'esame, i relativi esiti e le graduatorie avvengono
    esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell'autorita'
    all'indirizzo www.autorita-trasporti.it
    2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno valore di
    notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno
    presentato domanda di partecipazione alla selezione.
    3. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito
    alla selezione potranno essere trasmessi all'ufficio affari generali
    amministrazione e personale all'attenzione del direttore, Vincenzo
    Accardo, all'indirizzo PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it

    Art. 5.
    Esclusione dalla selezione

    1. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
    accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'autorita'
    puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
    procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.
    2. L'eventuale esclusione dalla selezione verra' comunicata agli
    interessati con provvedimento motivato.

    Art. 6.
    Commissione per la selezione

    1. La Commissione per la selezione e' unica per la procedura di
    selezione pubblica indetta con la delibera di cui il presente avviso
    costituisce allegato ed e' nominata con delibera dell'autorita' in
    data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle
    domande. Essa e' composta da due membri scelti tra i dirigenti di
    ruolo dell'autorita' e da un Presidente scelto tra magistrati
    amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti
    delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in
    quiescenza. La commissione per la selezione puo' essere integrata,
    con delibera dell'autorita', da ulteriori membri interni o esterni in
    relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla
    commissione per la selezione.
    2. Il segretario, individuato tra i dipendenti di ruolo
    dell'autorita', e' nominato dall'autorita' su designazione della
    commissione per la selezione.

    Art. 7.
    Eventuale prova preselettiva

    1. Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione
    siano superiori a cento, le prove di esame sono precedute da una
    prova preselettiva, consistente nella soluzione, in tempi
    predeterminati, di quiz a risposta multipla vertenti sulle materie
    indicate nell'allegato 1/C.
    2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva,
    l'autorita' puo' avvalersi dell'ausilio di societa' esterne
    qualificate in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio
    di apparecchiature elettroniche.
    3. La data e il luogo di svolgimento dell'eventuale prova
    preselettiva sono pubblicati sul sito web dell'autorita', con un
    preavviso di almeno quindici giorni. La mancata presentazione nel
    giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione dalla
    selezione.
    4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio
    per ogni partecipante, sono comunicati, nei termini e con le
    modalita' rese note ai candidati il giorno della prova stessa. Le
    predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti
    sia nei confronti dei candidati che hanno superato la prova
    preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli
    esclusi per mancato superamento della prova preselettiva.
    5. Sono ammessi alla prova scritta i primi cento candidati
    secondo l'ordine decrescente di punteggio conseguito, significando
    che verranno comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che
    avranno conseguito il medesimo punteggio del centesimo in
    graduatoria.
    6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e' preso
    in considerazione per la formazione della graduatoria di merito della
    selezione.

    Art. 8.
    Punteggi per la valutazione dei titoli
    e per le prove di esame

    1. La procedura di selezione si articola nella valutazione dei
    titoli nonche' in una prova scritta e in una prova orale, vertenti
    sulle materie indicate, per ciascuna delle due prove, nei successivi
    articoli 10 e 11.
    2. La commissione per la selezione dispone complessivamente di
    100 punti, da attribuire come segue:
    a) fino ad un massimo di 10 punti per i titoli;
    b) fino ad un massimo di 45 punti per la prova scritta;
    c) fino ad un massimo di 45 punti per la prova orale.

    Art. 9.
    Valutazione dei titoli e criteri

    1. La Commissione per la selezione effettua la valutazione dei
    titoli secondo i criteri descritti di seguito:
    a) ulteriori titoli di studio, rispetto a quello richiesto per
    l'ammissione alla selezione: fino ad un massimo complessivo di 4
    punti;
    b) esperienze professionali, maturate successivamente al
    conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
    lettera a), nei Settori di attivita' specificati nell'allegato 1/C,
    consistenti in attivita' lavorativa remunerata, anche sotto forma di
    rimborso spese, svolta presso istituzioni, amministrazioni pubbliche
    nazionali, internazionali o comunitarie o di altri stati membri
    dell'Unione europea, imprese pubbliche o private o studi
    professionali: fino ad un massimo di 6 punti. I periodi sono
    computabili solo se superiori a sei mesi continuativi; le frazioni di
    anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno. Nel caso in cui
    siano state svolte piu' attivita' ed esperienze, contemporaneamente
    in contesti lavorativi diversi, si terra' conto di una sola di esse.
    2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale
    e completo nella domanda puo' costituire causa di esclusione della
    valutazione dei singoli titoli.
    3. Nella valutazione dei titoli non saranno presi in
    considerazione quelli indicati dal candidato quali requisiti di
    ammissione.
    4. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo lo svolgimento
    della prova scritta da parte dei candidati e prima della valutazione
    della prova scritta da parte della commissione per la selezione.

    Art. 10
    Prova scritta

    1. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono
    pubblicati sul sito web dell'autorita' con un preavviso di almeno
    quindici giorni.
    2. La prova scritta consiste in un elaborato nel quale il
    candidato fornisce risposte sintetiche a una pluralita' di quesiti
    sulle materie indicate nell'allegato 1/C.
    3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno
    28 punti nella prova scritta.

    Art. 11.
    Prova orale

    1. La data e il luogo di svolgimento della prova orale sono
    pubblicati sul sito web dell'autorita' con un preavviso di almeno
    venti giorni.
    2. La prova orale verte sulla conoscenza delle materie indicate
    materie indicate nell'allegato 1/C, oltre alla conoscenza della
    lingua inglese e dell'uso degli strumenti informatici.
    3. La prova orale e' finalizzata alla valutazione dell'idoneita'
    dei candidati con riguardo alle loro attitudini, capacita' e
    conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto al comma
    2.
    4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che
    conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa.

    Art. 12.
    Graduatoria di merito e graduatoria finale

    1. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma dei punteggi
    ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e in
    quella orale.
    2. Sono considerati idonei i candidati che hanno superato la
    prova orale.
    3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
    giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
    esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
    preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
    Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve trasmettere a mezzo posta
    elettronica certificata all'indirizzo
    concorsi@pec.autorita-trasporti.it i relativi documenti in carta
    semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto
    dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli
    espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione
    erano gia' in possesso del candidato alla data di scadenza del
    termine utile per la presentazione della domanda stessa.
    4. La commissione per la selezione forma la graduatoria di
    merito, seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
    conseguito dai candidati.
    5. A parita' di punteggio si applica l'art. 5, commi 4 e 5, del
    decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    6. La graduatoria finale, redatta dalla commissione per la
    selezione, e' trasmessa all'autorita' e da questa approvata con
    apposita delibera, pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto
    della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
    7. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione
    dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
    l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in
    graduatoria, nel limite dei posti previsti nella presente selezione.
    8. L'autorita' si riserva la facolta' di utilizzare la
    graduatoria approvata per esigenze di assunzione di personale a tempo
    determinato che dovessero manifestarsi entro tre anni
    dall'approvazione della graduatoria stessa.

    Art. 13.
    Assunzione e periodo di prova dei vincitori

    1. Ai candidati vincitori sara' comunicato dall'autorita',
    mediante PEC all'indirizzo indicato dal candidato, la data di
    assunzione in prova presso la sede di Torino e gli stessi dovranno
    manifestare la loro adesione entro cinque giorni dalla comunicazione.
    L'accettazione non puo' essere in alcun modo condizionata, pena la
    decadenza dal diritto all'assunzione.
    2. Il candidato vincitore della selezione che, senza giustificato
    motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'autorita'
    decade dal diritto all'assunzione.
    3. I vincitori della selezione disciplinata dal presente avviso,
    sono assunti a tempo determinato in prova presso la sede
    dell'autorita' a Torino, con riserva di accertamento dei requisiti
    prescritti, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla
    qualifica e al livello stipendiale indicati all'art. 1.
    4. L'assunzione e' condizionata dal compimento, con esito
    positivo, di un periodo di prova della durata di tre mesi a decorrere
    dal giorno di effettivo inizio del servizio ed e' prolungato per un
    periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato
    assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il periodo di prova
    e' valutato alla sua conclusione, in apposita relazione, dal
    dirigente responsabile dell'ufficio di assegnazione. Se concluso
    favorevolmente, il periodo di prova e' computato come servizio
    effettivo. Nell'ipotesi di esito sfavorevole viene dichiarata
    dall'autorita' la risoluzione del rapporto.
    5. L'Autorita' ha facolta' di sottoporre a visita medica di
    controllo i vincitori della selezione per accertare il possesso del
    requisito di idoneita' fisica all'impiego.

    Art. 14.
    Trattamento dei dati personali

    1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali
    forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti
    a tal fine dall'Autorita', saranno trattati ai soli fini
    dell'espletamento della selezione e, successivamente,
    all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti
    alla gestione del rapporto stesso.
    2. Il titolare del trattamento e' l'autorita' di regolazione dei
    trasporti, con sede in Torino, via Nizza n. 230, contattabile tramite
    la seguente pec: pec@pec.autorita-trasporti.it
    3. I dati personali sono trattati con modalita' manuali o
    informatiche. La conservazione in forma elettronica dei dati
    personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso
    controllato. La conservazione in forma cartacea dei dati personali
    avviene in luoghi non aperti ne' accessibili al pubblico.
    4. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
    potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le
    finalita' connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I
    dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli
    atti dell'autorita'.
    5. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non
    idonei in esito alla presente procedura saranno conservati sino alla
    scadenza dei termini per l'impugnazione dei provvedimenti di
    approvazione delle graduatorie finali che concludono il procedimento
    e, in caso di impugnazione dei citati provvedimenti, sino al
    passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari.
    Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del
    principio della minimizzazione. I dati personali relativi ai
    candidati che risulteranno idonei in esito alla presente procedura
    saranno conservati sino alla scadenza dei termini di validita' delle
    graduatorie e comunque, in caso di impugnazione dei provvedimenti di
    approvazione delle graduatorie finali, sino al passaggio in giudicato
    dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati
    personali saranno archiviati nel rispetto del principio della
    minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti
    in prova presso l'autorita' i dati personali saranno conservati sino
    alla cessazione del rapporto di lavoro con l'autorita' stessa.
    Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del
    principio della minimizzazione.
    6. E' possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
    dati personali e la rettifica in caso di inesattezze o la
    cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste dalla
    normativa o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
    opporsi al loro trattamento. Tuttavia la mancata comunicazione di
    dati richiesti per le finalita' del trattamento, la cancellazione, la
    limitazione o l'opposizione al trattamento potrebbero comportare
    l'esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati
    comunicati. E' inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento
    la portabilita' dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati
    personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a
    livello informatico).
    7. E' possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in
    qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceita'
    del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e
    potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati
    sono stati comunicati.
    8. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
    giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo
    riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre
    reclamo alla competente autorita' di controllo.

    Art. 15.
    Pari opportunita'

    1. E' garantita pari opportunita' tra uomini e donne nello
    sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro
    qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Allegato 4

  1. 	Allegato 1/A 

    PROFILI FUNZIONARIO

    Otto unita' nel profilo FD01 funzionario area giuridica.
    Titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'avviso.
    Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi
    di durata non inferiore a quattro anni secondo l'ordinamento
    didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
    in giurisprudenza, o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero
    laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente,
    secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
    pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009 e
    successive modificazioni, conseguito con votazione non inferiore a
    105/110.
    Settori di attivita' di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b) e 9,
    comma 1, lettera b) dellavviso.
    a) esperienza nel campo del diritto amministrativo e del diritto
    dell'Unione europea, con particolare riferimento alle problematiche
    giuridiche proprie delle competenze delle Autorita' indipendenti e ai
    procedimenti sanzionatori delle pubbliche amministrazioni;
    b) concorrenza e regolazione dei servizi, incluso l'accesso alle
    infrastrutture e la determinazione di prezzi e tariffe;
    c) contenzioso amministrativo;
    d) tematiche afferenti ai contratti pubblici;
    e) tematiche afferenti al pubblico impiego e al trattamento
    giuridico ed economico del personale;
    f) trattamento di reclami, istanze e segnalazioni presentate da
    utenti o passeggeri in tema di violazioni dei diritti di passeggeri,
    utenti o consumatori;
    g) valutazione dei casi di criticita' idonei all'avvio di
    procedimenti sanzionatori di competenza delle autorita' indipendenti;
    h) vigilanza, anche con riferimento ai procedimenti ispettivi,
    sul rispetto delle disposizioni adottate da autorita' indipendenti
    e/o attivita' svolta in relazione al suddetto settore;
    i) tematiche afferenti al trasporto pubblico locale, ai livelli
    di qualita' del servizio, alle carte dei servizi;
    j) tematiche relative ai diritti, anche di natura risarcitoria,
    che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi
    pubblici e delle relative infrastrutture.
    Materie di cui agli articoli 10, comma 2 e 11, comma 2 dell'avviso.
    a) diritto amministrativo;
    b) diritto dell'Unione europea;
    c) diritto pubblico dei trasporti;
    d) elementi di diritto costituzionale;
    e) elementi di diritto civile;
    f) elementi di diritto processuale civile e amministrativo;
    g) diritto dei consumatori;
    h) ruolo e attivita' istituzionali delle autorita' indipendenti,
    con particolare riferimento all'autorita' di regolazione dei
    trasporti.
    Due unita' nel profilo FD02 funzionario economico gestionale.
    Titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'avviso
    Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi
    di durata non inferiore a quattro anni secondo l'ordinamento
    didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
    in economia e commercio, o titolo equipollente ai sensi di legge,
    ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS)
    equipollente, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
    Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9
    luglio 2009 e successive modificazioni, conseguito con votazione non
    inferiore a 105/110.
    Settori di attivita' di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b) e 9,
    comma 1, lettera b) dell'avviso.
    a) tematiche afferenti alle entrate tributarie e relativo
    contenzioso;
    b) ispezioni in ambito tributario;
    c) redazione e analisi di bilancio;
    d) controllo di gestione;
    e) revisione contabile.
    Materie di cui agli articoli 10, comma 2 e 11, comma 2 dell'avviso.
    a) diritto tributario;
    b) contabilita' dello Stato, degli enti pubblici e delle
    autorita' indipendenti;
    c) contabilita' e bilancio civilistico;
    d) diritto amministrativo;
    e) elementi di diritto commerciale;
    f) elementi di diritto dell'Unione europea;
    g) sistema di finanziamento delle autorita' indipendenti, con
    particolare riferimento all'autorita' di regolazione dei trasporti;
    h) controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche;
    i) ruolo e attivita' istituzionali delle Autorita' indipendenti,
    con particolare riferimento all'autorita' di regolazione dei
    trasporti.
    Due unita' nel profilo FD03 funzionario area processi e gestione
    documentale digitale.
    Titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'avviso.
    Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi
    di durata non inferiore a quattro anni secondo l'ordinamento
    didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
    in scienze archivistiche e librarie o ingegneria gestionale o beni
    culturali o discipline umanistiche e diploma di archivistica,
    paleografia e diplomatica o titolo equipollente ai sensi di legge,
    ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS)
    equipollente, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
    Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9
    luglio 2009 e successive modificazioni, conseguito con votazione non
    inferiore a 105/110.
    Settori di attivita' di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b) e 9,
    comma 1, lettera b) dell'avviso.
    a) analisi e gestione documentale;
    b) analisi e disegno dei processi aziendali;
    c) realizzazione di workflow;
    d) analisi data set aziendali.
    Materie di cui agli articoli 10, comma 2 e 11, comma 2 dell'avviso.
    a) elementi di archivistica generale;
    b) gestione dell'archivio in formazione: attivita' e strumenti;
    c) codice dell'amministrazione digitale;
    d) regolamento eIDAS
    e) sicurezza informatica;
    f) gestione di banche dati (DBMS);
    g) riprogettazione dei processi aziendali in ottica BPM (Business
    Process Modeling) e automazione dei flussi di lavoro;
    h) tecniche per la digitalizzazione dei documenti analogici e
    sistemi di storage management;
    i) formati elettronici, linguaggio XML e modulistica digitale;
    j) metodi e strumenti per la produzione e la trasmissione dei
    documenti informatici;
    k) tecniche di sottoscrizione digitale;
    l) gestione informatica dei documenti e archiviazione digitale;
    m) sistemi informativi e software di descrizione archivistica;
    n) ruolo e attivita' istituzionali delle autorita' indipendenti,
    con particolare riferimento all'autorita' di regolazione dei
    trasporti.

Allegato 5

  1. 	Allegato 1/B 

    OPERATIVO

    Quattro unita' profilo OD01 operativo.
    Settori di attivita' di cui all'articolo 2, commi 1, lett. b), e 2, e
    all'articolo 9, comma 1, lett. b) dell'avviso.
    a) protocollazione e gestione documentale;
    b) attivita' di segreteria;
    c) contratti pubblici;
    d) gestione del personale;
    e) trattamento di reclami, istanze e segnalazioni presentate da
    utenti o passeggeri in tema di violazioni dei diritti di passeggeri,
    utenti o consumatori;
    f) trasporto pubblico locale, livelli di qualita' del servizio,
    carte dei servizi;
    g) infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali,
    autostradali, interporti e relativi servizi di trasporto.
    Materie di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2 dell'avviso.
    a) elementi di diritto amministrativo.
    b) elementi di diritto dell'Unione europea;
    c) elementi di diritto costituzionale;
    d) elementi di diritto civile;
    e) elementi di diritto pubblico dei trasporti;
    f) elementi di contabilita' dello Stato, degli enti pubblici e
    delle autorita' indipendenti;
    g) codice dell'amministrazione digitale;
    h) ruolo e attivita' istituzionali delle autorita' indipendenti,
    con particolare riferimento all'autorita' di regolazione dei
    trasporti.

Allegato 6

  1. 	Allegato 1/C 

    OPERATIVO RISERVATO

    Due unita' profilo OD02 operativo riservato.
    Riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi
    dell'art. 1, comma 3, della legge n. 68/1999.
    Settori di attivita' di cui all'art. 9, comma 1, lettera b)
    dell'avviso
    a) protocollazione e gestione documentale;
    b) attivita' di segreteria;
    c) contratti pubblici;
    d) gestione del personale;
    e) trattamento di reclami, istanze e segnalazioni presentate da
    utenti o passeggeri in tema di violazioni dei diritti di passeggeri,
    utenti o consumatori;
    f) trasporto pubblico locale, livelli di qualita' del servizio,
    carte dei servizi;
    g) infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali,
    autostradali, interporti e relativi servizi di trasporto.
    Materie di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2 dell'avviso.
    a) elementi di diritto amministrativo;
    b) elementi di diritto dell'Unione europea;
    c) elementi di diritto pubblico dei trasporti;
    d) elementi di contabilita' dello Stato, degli enti pubblici e
    delle autorita' indipendenti;
    e) codice dell'amministrazione digitale;
    f) ruolo e attivita' istituzionali delle autorita' indipendenti,
    con particolare riferimento all'autorita' di regolazione dei
    trasporti.

Torna su