ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Prova di idoneita' per l'anno 2019 per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. (Provvedimento n. 78). (19E13203)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29-10-2019

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Prova di idoneita' per l'anno 2019 per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. (Provvedimento n. 78). (19E13203)
  • Categoria: Enti pubblici statali
  • Ente: ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
  • Data: 29-10-2019
  • Scadenza: 05-12-2019

Art. 1 Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 
    Vista  la  legge  12  agosto  1982,  n.  576  e   le   successive
disposizioni modificative ed integrative; 
    Visto  il  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   e
successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il  Codice  delle
assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il
registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo  accessorio,
e riassicurativi e l'art. 110, che attribuisce all'Istituto il potere
di determinare le modalita' di svolgimento della prova  di  idoneita'
per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni del registro  di
cui all'art. 109, comma 2, lettere a) o b); 
    Visto  il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con  modifiche  nella
legge n. 135 del 7 agosto  2012  che  ha  disposto  l'istituzione  di
IVASS; 
    Visto il regolamento IVASS n.  40  del  2  agosto  2018,  recante
disposizioni   in   materia   di   distribuzione    assicurativa    e
riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in  materia
di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209  -
Codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 84
e 85; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9
agosto 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2019, con cui e' stata determinata la misura  del  contributo  dovuto
all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di  idoneita'  di
cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n.  209  del  2005
per la sessione d'esame 2019; 
    Ravvisata la necessita' di indire  una  prova  di  idoneita'  per
l'anno 2019 per l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro di  cui
all'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
           Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. E'  indetta  per  l'anno  2019  una  prova  di  idoneita'  per
l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro di  cui  all'art.  109,
comma  2,  del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,   n.   209.
(Provvedimento n. 89 del 9 ottobre 2019). 
    2. Sono ammessi a sostenere la prova coloro che: 
      a) alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda, siano in possesso del titolo  di  studio  non  inferiore  al
diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a  seguito  di
corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal  corso
annuale  previsto  per  legge  o  di  un  titolo  di  studio   estero
equipollente; 
      b) abbiano provveduto  al  pagamento  del  contributo  previsto
dall'art. 336, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209.

Art. 2 Presentazione della domanda di ammissione

				Art. 2 
 
 
              Presentazione della domanda di ammissione 
 
 
    1. A pena  di  esclusione,  il  candidato  dovra'  presentare  la
domanda di ammissione alla prova di idoneita' esclusivamente  in  via
telematica,  entro  la  data  di  scadenza  indicata  al   comma   3,
utilizzando  l'applicazione  informatica  accessibile   all'indirizzo
www.ivass.it Non sono ammesse altre forme di produzione  o  di  invio
delle domande di partecipazione alla prova di idoneita'. 
    2. La data di presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla
prova e' certificata dal sistema  informatico.  Dopo  il  termine  di
scadenza indicato al comma 3, il sistema  non  permettera'  l'accesso
ne'  l'invio  della  domanda.  Al  fine   di   evitare   un'eccessiva
concentrazione negli accessi all'applicazione  in  prossimita'  della
scadenza del termine, si raccomanda vivamente di presentare per tempo
la domanda, tenuto anche conto del tempo  necessario  per  completare
l'iter di iscrizione. 
    3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica a
partire dalle ore 12,00 del 30 ottobre 2019 ed entro il termine delle
ore 12,00 del 5 dicembre 2019. 
    4.  Nella  domanda  di  ammissione  alla  prova  di  idoneita'  i
candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  e  con  le
responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto: 
      a) cognome e nome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) comune di residenza e relativo indirizzo; 
      e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero  telefonico,
per eventuali comunicazioni; 
      f) estremi di un documento di identita' in corso di validita'; 
      g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del
conseguimento e dell'Istituto presso il quale  e'  stato  conseguito,
completa di sede e relativo indirizzo; 
      h) il codice identificativo numerico di 14 cifre e la  data  di
emissione di una marca da bollo di euro 16,00, marca che il candidato
non dovra' esibire il giorno della prova ma che  avra'  l'obbligo  di
conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine di  decadenza
previsto   per   l'accertamento   da    parte    dell'amministrazione
finanziaria; 
      i) la prova di idoneita' alla quale  intendono  partecipare  ai
fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del registro e precisamente: 
        modulo  assicurativo  per   l'esercizio   dell'attivita'   di
intermediazione assicurativa (l'esame  verte  sulle  materie  di  cui
all'allegato 5 - Sezione 1, del Regolamento IVASS n. 40 del 2  agosto
2018); 
        modulo  riassicurativo  per  l'esercizio  dell'attivita'   di
intermediazione riassicurativa (l'esame,  riservato  a  chi  e'  gia'
idoneo all'esercizio dell'attivita' assicurativa, verte sulle materie
di cui all'allegato 5 - Sezione 2, del Regolamento IVASS n. 40 del  2
agosto 2018; 
        modulo  assicurativo   e   riassicurativo   per   l'esercizio
dell'attivita' di  intermediazione  assicurativa  e/o  riassicurativa
(l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezioni 1  e  2,
del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018). 
        La scelta del modulo attiene al  tipo  di  attivita'  che  si
intende esercitare (attivita' assicurativa - attivita' riassicurativa
- attivita' assicurativa e riassicurativa) e  non  alla  sezione  del
registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi. 
    5. Al termine della procedura  di  presentazione  della  domanda,
l'applicazione informatica attribuira' alla domanda stessa il  numero
identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova
e dal numero di protocollo. Tale  numero  dovra'  essere  citato  per
qualsiasi successiva  comunicazione.  A  conferma  del  completamento
dell'iter di inserimento della  domanda,  l'applicazione  informatica
inviera', tramite posta elettronica, il modulo di domanda  riportante
gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato dal
candidato in fase di registrazione al portale. Per avere certezza  di
aver concluso validamente la procedura di iscrizione,  si  raccomanda
vivamente di verificare  di  aver  ricevuto  la  predetta  e-mail  di
conferma. 
    6. La ricezione di tale comunicazione non equivale ad  ammissione
a  sostenere  la  prova  di  idoneita',  poiche'  occorre  procedere,
successivamente alla conclusione della procedura  di  iscrizione,  al
pagamento del contributo di cui all'art. 3.

Art. 3 Pagamento del contributo per la partecipazione alla prova: modalita' e termini

				Art. 3 
 
 
Pagamento del contributo per la partecipazione alla prova:  modalita'
                              e termini 
 
 
    1. Per poter essere ammesso a sostenere la prova, il candidato e'
tenuto ad effettuare il pagamento del contributo di euro 70  mediante
accesso al sistema PagoPA, avuto presente quanto segue: 
      l'avviso di pagamento PagoPA precompilato  e'  scaricabile  dal
sito internet  https://portalecasse.popso.it/portale-casse/#/ivass/ie
digitando il  proprio  codice  fiscale  e  il  numero  identificativo
univoco di cui al comma 5 dell'art. 2; 
      l'avviso puo'  essere  pagato  presso  tutti  i  Prestatori  di
servizio di pagamento (PSP) abilitati al servizio di  PagoPA  con  le
modalita'  specifiche  riportate  nello   stesso   avviso.   L'elenco
aggiornato  dei  PSP  abilitati  e'  disponibile  sul  sito  internet
dell'AGID                                               all'indirizzo
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare 
    2. Il pagamento deve essere effettuato a partire dalle  ore  8,00
del giorno 21 dicembre 2019 e, entro e non oltre, le  ore  24,00  del
giorno 24 gennaio 2020.

Art. 4 Procedura di ammissione alla prova

				Art. 4 
 
 
                 Procedura di ammissione alla prova 
 
 
    1. I candidati che avranno ultimato la procedura di registrazione
della domanda prevista dall'art. 2 e pagato il contributo nei termini
previsti dall'art. 3 sono ammessi a sostenere la prova di  idoneita'.
Tale informazione sara' disponibile nella pagina personale di ciascun
candidato. 
    2. Il  giorno  della  prova,  all'atto  dell'identificazione,  ai
candidati verra' richiesto  di  confermare  quanto  dichiarato  nella
domanda di  partecipazione  mediante  sottoscrizione  di  un'apposita
dichiarazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in
corso di validita'. 
    3. L'ammissione all'esame avverra' con la piu' ampia  riserva  di
accertamento da parte dell'Istituto -  in  qualsiasi  momento,  anche
successivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei  requisiti
di partecipazione richiesti dal presente provvedimento  e  dichiarati
dal candidato. 
    4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare -
mediante compilazione della sezione "disabilit "dell'applicazione -
la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili  per  lo  svolgimento
delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'.  A
tal fine i candidati devono attestare di  essere  stati  riconosciuti
disabili mediante dichiarazione da rendere secondo  lo  schema  della
sezione  "disabilit" .  I  candidati  disabili  possono,  per   ogni
evenienza, prendere contatto con il Servizio  vigilanza  condotta  di
mercato dell'IVASS. 
    5.  Qualora  l'IVASS  riscontri  la  non  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal candidato,  procedera'  all'annullamento  della  prova
dallo stesso sostenuta. 
    6. Ogni variazione  di  recapito  dovra'  essere  tempestivamente
comunicata  all'IVASS,  mediante  posta  elettronica,   all'indirizzo
esame.intermediari@ivass.it 
    7.  L'IVASS  non  assume  alcuna  responsabilita'  nel  caso   di
dispersione di comunicazioni dipendente  da  inesatta  o  non  chiara
trascrizione  dei  dati  anagrafici  o  del  recapito  da  parte  del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione  della  variazione  di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali
o  informatici  non  imputabili  all'Istituto   stesso   o   comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5 Cause di esclusione

				Art. 5 
 
 
                         Cause di esclusione 
 
 
    1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova  di  idoneita'  i
candidati ammessi che: 
      a) alla data di presentazione della domanda di  ammissione  non
siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2; 
      b) il giorno dello svolgimento  dell'esame  non  esibiscano  un
documento di riconoscimento in corso  di  validita'  o  rifiutino  di
sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla  domanda  di
partecipazione.

Art. 6 Articolazione della prova di idoneita'

				Art. 6 
 
 
               Articolazione della prova di idoneita' 
 
 
    1. La prova di idoneita' consta di un esame  scritto,  articolato
in un questionario a risposta multipla e a scelta singola. 
    2. L'esame per il modulo  assicurativo  verte  sulle  materie  di
seguito elencate, meglio specificate  nella  tabella  A  allegata  al
presente provvedimento che  contiene  anche  i  relativi  riferimenti
normativi: 
      a)  diritto  delle   assicurazioni,   inclusa   la   disciplina
regolamentare emanata dall'IVASS; 
      b) disciplina della previdenza complementare; 
      c) disciplina dell'attivita' di agenzia e di mediazione; 
      d) tecnica assicurativa; 
      e) disciplina della tutela del consumatore; 
      f) nozioni di diritto privato; 
      g)  nozioni  di  diritto  tributario  riguardanti  la   materia
assicurativa e la previdenza complementare. 
    3. L'esame per il modulo riassicurativo verte  sulle  materie  di
seguito  elencate,  meglio  indicate  nella  tabella  B  allegata  al
presente  provvedimento  che  contiene   anche   taluni   riferimenti
normativi: 
      a) disciplina del contratto di riassicurazione e  tipologie  di
riassicurazione; 
      b) tecnica riassicurativa. 
    4. L'esame per il  modulo  assicurativo  e  riassicurativo  verte
sulle materie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 7 Data e luogo dell'esame

				Art. 7 
 
 
                       Data e luogo dell'esame 
 
 
    1. La data, il  luogo  e  l'orario  dell'esame  saranno  indicati
almeno  sessanta  giorni  antecedenti  la  data   dello   svolgimento
dell'esame e pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".  Nel  caso  in  cui
circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare
lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione dell'avviso,
la notizia del  rinvio  e  l'indicazione  della  data,  del  luogo  e
dell'orario dell'esame  viene  prontamente  diffusa  mediante  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami". Tali comunicazioni assumono  valore  di
notifica a tutti gli effetti di legge. 
    2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul  sito
internet dell'IVASS, all'indirizzo www.ivass.it  L'IVASS  non  assume
responsabilita' in ordine alla diffusione  di  informazioni  inesatte
riguardanti l'esame da parte di fonti non autorizzate.

Art. 8 Svolgimento dell'esame

				Art. 8 
 
 
                       Svolgimento dell'esame 
 
 
    1. I candidati, i quali non siano stati esclusi  dalla  prova  di
idoneita' ai sensi dell'art. 5,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  sono
ammessi a sostenere l'esame e sono tenuti a presentarsi  nel  giorno,
nel luogo e nell'orario stabiliti ai sensi dell'art. 7. 
    2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento  dell'esame
e' comunicato dalla commissione prima del suo inizio. 
    3. Per lo svolgimento dell'esame non e' ammessa la  consultazione
di  testi,  vocabolari  o  dizionari,  ne'  l'utilizzo  di   telefoni
cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici  o  cartacei  di
qualsiasi specie. 
    L'inosservanza  di  tali  disposizioni,  nonche'  di  ogni  altra
disposizione  stabilita  dalla  commissione   esaminatrice   per   lo
svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del candidato
dalla prova. 
    4. L'esame e'  corretto  in  forma  anonima,  esclusivamente  con
l'ausilio  di  tecnologia  informatica  e  si  intende  superato  dai
candidati  che  abbiano  riportato  una  votazione  non  inferiore  a
sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del  punteggio
per  ciascuna  risposta  esatta,  omessa,  errata  o  multipla   sono
comunicati prima dell'inizio della prova.

Art. 9 Esito dell'esame

				Art. 9 
 
 
                          Esito dell'esame 
 
 
    1. L'esito dell'esame e' reso disponibile per  ciascun  candidato
mediante accesso al  sito  internet  dell'IVASS,  previo  inserimento
delle  credenziali   personali   assegnate   durante   la   fase   di
registrazione di cui all'art.  2.  Tale  modalita'  di  comunicazione
assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
    2. L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul  proprio
sito internet, la data a far  tempo  dalla  quale  ciascun  candidato
potra', con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame.

Art. 10 Commissione esaminatrice

				Art. 10 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  commissione  esaminatrice  della  prova  di  idoneita'  e'
nominata dall'IVASS con proprio provvedimento, una volta  scaduto  il
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  ammissione.  Nel
provvedimento viene altresi' nominato un supplente per ciascuna delle
categorie di componenti di cui al comma 2. 
    2. La commissione e' composta da: 
      a) almeno un direttore dell'IVASS con funzioni di Presidente; 
      b) almeno un esperto o specialista dell'IVASS; 
      c)  almeno  due  docenti  universitari  in  materie   tecniche,
giuridiche,  economiche  e  finanziarie  rilevanti  per   l'esercizio
dell'attivita',  uno  dei  quali  scelto  nell'ambito  di  una   rosa
sufficientemente  ampia  di  nomi   indicati   congiuntamente   dalle
principali associazioni di categoria. 
    3. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti
dell'IVASS. 
    4. Il Presidente della commissione esaminatrice,  ove  necessario
in ragione delle esigenze di celerita'  connesse  all'elevato  numero
dei  candidati,  puo',  prima  dello  svolgimento  della   prova   di
idoneita', suddividere la commissione in due o piu' sottocommissioni,
tra  le  quali  ripartire  i  compiti  previsti  per   l'espletamento
dell'esame.

Art. 11 Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati

				Art. 11 
 
 
    Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 si  informano
i candidati che il trattamento dei dati personali da essi  forniti  o
comunque acquisiti a tal fine dall'IVASS  e'  finalizzato  unicamente
all'espletamento della prova di idoneita'. Il  conferimento  di  tali
dati  e'  necessario  per  valutare  i  requisiti  di  partecipazione
all'esame;  la  loro  mancata  indicazione   puo'   precludere   tale
valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. 
    Titolare del trattamento dei dati e' l'IVASS - via del  Quirinale
21, 00187 Roma Italia  (e-mail:  divisione.organizzazione@ivass.it  -
PEC: ivass@pec.ivass.it - centralino:  +39  06.421331).  Responsabile
della protezione dei dati (art. 37, paragrafo 7 del RGPD) e'  Massimo
Francescangeli  -  via  del  Quirinale  21,   00187   Roma   (e-mail:
massimo.francescangeli@ivass.it - PEC: ivass@pec.ivass.it). 
    I servizi di elaborazione di dati  strumentali  allo  svolgimento
della prova  di  idoneita'  per  l'iscrizione  nel  registro  saranno
forniti da una societa' esterna che verra' selezionata a  seguito  di
gara  pubblica  e  che  agira'  in  qualita'  di   responsabile   del
trattamento ai  sensi  del  regolamento  UE  2016/679.  L'informativa
concernente la denominazione del Responsabile del trattamento  verra'
fornita, una volta completata la  procedura  di  gara,  con  apposita
successiva comunicazione sul sito istituzionale dell'IVASS. 
    I dati e le informazioni raccolti dall'IVASS  saranno  da  questo
trattati con modalita' prevalentemente informatiche e telematiche. Il
relativo trattamento, in particolare, sara' effettuato per  il  tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i  dati  e
le informazioni sono stati raccolti. 
    I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  da
collaboratori dell'istituto o delle  imprese  espressamente  nominate
come responsabili del trattamento. Al di fuori di  queste  ipotesi  i
dati non saranno comunicati a terzi ne'  diffusi,  se  non  nei  casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
    I dati idonei a rivelare lo stato di salute  dei  candidati  sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti  dalle  leggi  nn.
104/1992 e 68/1999 e dal decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487/1994. 
    I   suddetti   dati   possono   essere   comunicati   ad    altre
amministrazioni pubbliche ai fini di verifica  di  quanto  dichiarato
dai  candidati  ovvero  negli  altri  casi  previsti   da   leggi   e
regolamenti. 
    Gli interessati hanno il diritto  di  chiedere  al  titolare  del
trattamento  l'accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o   la
cancellazione degli stessi o la limitazione del  trattamento  che  li
riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del RGPD). 
    L'apposita  istanza  all'IVASS  e'  presentata   contattando   il
responsabile della protezione dei dati presso l'istituto. 
    Gli  interessati  che  ritengono  che  il  trattamento  dei  dati
personali a loro riferiti avvenga in violazione  di  quanto  previsto
dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al  Garante  per
la protezione dei dati personali,  come  previsto  dall'art.  77  del
regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del regolamento). 
    Il presente  provvedimento  e'  pubblicato,  anche  in  forma  di
comunicato, nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e  per
esteso nel  Bollettino  Ufficiale  e  nel  sito  internet  dell'IVASS
all'indirizzo www.ivass.it 
 
      Roma, 9 ottobre 2019  
 
                                        Il Consigliere                
                        (ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS) 
                                            Cesari

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