CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. (24E00017)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 09-01-2024

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. (24E00017)
  • Categoria: Enti pubblici
  • Ente: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 09-01-2024
  • Scadenza: 22-02-2024

Art. 1 Requisiti di ammissione

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
 
    Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo
art. 22; 
    Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 (1)  del  CNF  sui
corsi per l'iscrizione all'albo speciale ed in particolare  l'art.  2
che istituisce la Scuola superiore dell'Avvocatura per  cassazionisti
che opera mediante un Consiglio di sezione; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e l'art. 15  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
contenente adempimenti in  materia  di  certificati  e  dichiarazioni
sostitutive; 
    Indice  una  procedura  selettiva  per  l'ammissione   al   corso
propedeutico all'iscrizione  nell'albo  speciale  per  il  patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma  2,
della legge n. 247, del 31 dicembre 2012. 
 
                               Art. 1 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'albo  che
abbiano maturato  i  requisiti  previsti  dalla  legge  e  nei  commi
successivi. 
    2. Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi: 
      a) l'iscrizione all'albo ordinario o all'elenco speciale  degli
avvocati di enti pubblici da almeno otto anni; 
      b)  non  aver  riportato,  negli  ultimi  tre  anni,   sanzioni
disciplinari definitive interdittive; 
      c) non essere  soggetto,  al  momento  di  presentazione  della
domanda, a sospensione cautelare e non essere  sospeso  dall'albo  ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012; 
      d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i
criteri di cui al comma successivo; 
      e) di godere dei diritti civili e politici. 
    3. Ai fini dell'accesso al corso,  sono  criteri  alternativi  di
effettivita' nell'esercizio della professione ai sensi della  lettera
d) del comma precedente, avere patrocinato  con  mandato  nominativo,
negli ultimi quattro anni: 
      1) almeno dieci giudizi dinanzi a una Corte di appello  civile;
oppure, in alternativa; 
      2) almeno dieci giudizi dinanzi a una Corte di appello  penale;
oppure, in alternativa; 
      3) almeno dieci giudizi dinanzi  alle  giurisdizioni  di  primo
grado amministrative o contabili e tributarie di secondo grado. 
    4. Ai fini  del  raggiungimento  del  numero  minimo  di  giudizi
patrocinati di cui ai numeri  precedenti  sono  considerati  anche  i
giudizi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea o presso  la
Corte europea dei diritti dell'uomo. 
    5. Se non e' raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in
uno  dei  numeri  del  comma  3,  sono  computati  cumulativamente  e
promiscuamente  i  giudizi  patrocinati   nelle   giurisdizioni   ivi
contemplate e in quelle del comma 4. In tal caso, fermo  restando  il
patrocinio con mandato nominativo negli  ultimi  quattro  anni,  deve
essere rispettata una delle seguenti condizioni: 
      i. avere patrocinato dieci  giudizi  dei  quali  almeno  cinque
dinanzi a una Corte di appello civile; oppure, in alternativa 
      ii. avere patrocinato dieci giudizi  dei  quali  almeno  cinque
dinanzi a una Corte di appello penale; oppure, in alternativa 
      iii. avere patrocinato dieci giudizi dei  quali  almeno  cinque
dinanzi alle giurisdizioni di primo grado amministrative o  contabili
e tributarie di secondo grado. 
    6. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione. 
    7. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), b), c), d) ed  e)  e'  prodotta,  al  momento  della
presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni; il CNF si
riserva  la  facolta'  di  procedere  a  idonei  controlli  circa  la
veridicita'  del  contenuto  delle   stesse;   in   caso   di   falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli  articoli
483, 485, e 486 del codice penale. 
    8. I candidati sono ammessi  con  riserva  dell'accertamento  dei
requisiti prescritti. 
    9. Il CNF  puo'  disporre  in  ogni  momento,  con  provvedimento
motivato, l'esclusione dal corso per difetto dei requisiti prescritti
dal bando. 

(1) Cosi' come da ultimo modificato  con  delibera  del  CNF  del  14
    dicembre 2023.

Art. 2 Domanda e termini di presentazione

				Art. 2 
 
                 Domanda e termini di presentazione 
 
    1. La domanda di partecipazione e' presentata  esclusivamente  in
modalita'   telematica   utilizzando    l'applicazione    informatica
disponibile sul sito del CNF e della Scuola superiore dell'Avvocatura
all'indirizzo   web   www.corsicassazionisti.cnf.it    seguendo    le
istruzioni ivi specificate. 
    2. Il termine di scadenza per la presentazione della  domanda  e'
fissato al giorno 22 febbraio 2024. 
    3. E' prodotta nei termini la domanda di partecipazione elaborata
attraverso  il  form  on-line  e  pervenuta  alla  casella  di  posta
elettronica certificata (PEC) corsicassazionisti@pec.cnf.it entro  le
ore  23,59,  ora  italiana,   dell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione. 
    4. La domanda contiene  la  specificazione  della  materia  sulla
quale il candidato intende  frequentare  il  corso.  Tale  scelta  e'
vincolante sia per la frequenza al corso di cui al successivo art. 6,
sia per la verifica finale di cui al successivo art. 9. 
    5.   La   corretta   compilazione    della    domanda    richiede
necessariamente l'inserimento nel form on-line di  tutti  i  seguenti
documenti in formato elettronico (.pdf): 
      1) file pdf contenente un documento di identita'  in  corso  di
validita'; 
      2) file pdf della copia di  ricevuta  del  versamento  di  euro
750,00 (euro settecentocinquanta/00) sul conto corrente  bancario  n.
2072, intestato a Fondazione scuola superiore  dell'Avvocatura,  IBAN
IT63I0100503206000000002072,   indicando   la   causale   "Contributo
partecipazione   corso   albo   speciale"   quale   contributo    non
rimborsabile, per la partecipazione al corso, ai sensi del successivo
art. 4. 
    6. Nella domanda il candidato  specifica,  altresi',  se  intende
beneficiare dell'eventuale erogazione della borsa di studio di cui al
successivo art. 5. 
    7. L'incompletezza della domanda  di  ammissione  o  la  sua  non
leggibilita' comporta l'automatica esclusione dal corso.

Art. 3 Ammessi ai corsi

				Art. 3 
 
                          Ammessi ai corsi 
 
    1. L'elenco degli ammessi e' pubblicato sul sito web  del  CNF  e
sul sito della Scuola superiore dell'Avvocatura. 
    2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  suddetto
elenco, gli ammessi  fanno  pervenire  via  pec  la  scansione  della
certificazione originale  dei  documenti  relativi  al  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 1 del presente bando.

Art. 4 Quota di partecipazione

				Art. 4 
 
                       Quota di partecipazione 
 
    1. La quota di partecipazione al corso e' fissata in euro  750,00
(euro settecentocinquanta/00) quale contributo non rimborsabile.

Art. 5 Borse di studio

				Art. 5 
 
                           Borse di studio 
 
    1. E' prevista  l'attribuzione  di  numero  10  borse  di  studio
ciascuna del valore di euro 1.000,00 (euro  mille/00),  a  titolo  di
concorso nella copertura delle spese di partecipazione al corso. 
    2. Il conferimento delle borse di studio e'  disposto  in  favore
dei candidati che hanno partecipato ad almeno  2/3  (due  terzi)  del
corso, tenuto conto del reddito. 
    3. Sono esclusi dal beneficio della borsa di studio gli  iscritti
al corso che hanno domicilio professionale in Roma.

Art. 6 Organizzazione del corso

				Art. 6 
 
                      Organizzazione del corso 
 
    1. Il corso ha ad oggetto le seguenti materie: 
      a) diritto processuale civile; 
      b) diritto processuale penale; 
      c) giustizia amministrativa; 
      d) giustizia costituzionale; 
      e) orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori. 
    2. La sede del corso e' in Roma. 
    3. Il corso ha durata di cento ore, in  ragione,  di  regola,  di
dieci ore a settimana.  Le  lezioni  si  svolgono  ordinariamente  il
venerdi' pomeriggio e il sabato mattina. 
    4. Il corso si articola in  un  modulo  comune  e  in  un  modulo
specialistico, quest'ultimo scelto dall'iscritto, ognuno dei quali si
terra' nelle materie  del  diritto  processuale  civile,  oppure  nel
diritto processuale penale, oppure nella giustizia amministrativa. 
    5. Il modulo  comune,  di  venti  ore,  ha  prevalente  carattere
teorico e ha ad oggetto il diritto  processuale  civile,  il  diritto
processuale  penale,  la  giustizia  costituzionale  e  la  giustizia
amministrativa. 
    6. I tre moduli specialistici di ottanta ore ciascuno,  hanno  ad
oggetto, rispettivamente, il diritto processuale civile, la giustizia
amministrativa, il diritto processuale penale; in  ciascuno  dei  tre
moduli vengono  trattati  altresi'  gli  orientamenti  recenti  delle
giurisdizioni superiori e i profili di giustizia costituzionale. 
    7.  Nell'ambito  dei  moduli  specialistici  di  cui   al   comma
precedente  sono  previste  prevalentemente  esercitazioni  pratiche,
consistenti  nella  redazione  di  atti  giudiziari  destinati   alla
correzione e discussione in aula. 
    8. Le lezioni possono essere organizzate anche  con  modalita'  a
distanza, secondo le indicazioni individuate dalla Fondazione  Scuola
superiore dell'Avvocatura.

Art. 7 Lezioni decentrate

				Art. 7 
 
                         Lezioni decentrate 
 
    1.  Per  agevolare  la  partecipazione  al  corso,  le   lezioni,
preferibilmente nell'ambito del modulo specialistico di cui  all'art.
6, comma 6, possono tenersi presso gli ordini distrettuali, anche con
modalita' a distanza. 
    2. A  tal  fine,  sulla  base  del  numero  e  della  provenienza
geografica degli iscritti, il CNF individua le  sedi  di  svolgimento
delle lezioni  decentrate.  Le  sedi  di  svolgimento  delle  lezioni
decentrate sono  scelte  tenendo  conto  dell'esigenza  di  garantire
uniformita' didattica, efficienza organizzativa e agevolazione  della
partecipazione  dei  candidati  anche  secondo  la  loro  provenienza
geografica. 
    3. Le sedi individuate e le date delle lezioni decentrate saranno
tempestivamente    comunicate    agli    iscritti.    Successivamente
all'individuazione delle sedi, gli iscritti comunicano  il  luogo  in
cui intendono frequentare le lezioni  decentrate.  Sulla  base  delle
adesioni, sono attivate le singole sedi.

Art. 8 Docenti

				Art. 8 
 
                               Docenti 
 
    1. L'insegnamento di ciascuna materia e'  affidato  a  professori
universitari in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati iscritti
nell'Albo speciale  per  il  patrocinio  dinanzi  alle  giurisdizioni
superiori o magistrati, anche a riposo.

Art. 9 Verifica finale di idoneita'

				Art. 9 
 
                    Verifica finale di idoneita' 
 
    1. La verifica finale di idoneita' ha luogo in  Roma,  a  cadenza
annuale, nella data individuata dal Consiglio di sezione. 
    2. Requisito obbligatorio per l'ammissione alla  verifica  finale
e' la compiuta frequenza di almeno 2/3 (due terzi) delle lezioni. 
    3. Con proprio provvedimento  il  CNF  nomina,  su  proposta  del
Consiglio di  sezione  della  Scuola  superiore  dell'Avvocatura,  la
Commissione per la verifica finale  di  idoneita',  che  deve  essere
composta da  quindici  componenti  effettivi  e  quindici  supplenti,
scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all'albo speciale per il
patrocinio   dinanzi   alle   giurisdizioni   superiori,   professori
universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla
Corte di cassazione, anche in quiescenza, o magistrati del  Consiglio
di Stato, anche in quiescenza. Designa, altresi', il presidente e due
vicepresidenti. La Commissione opera attraverso tre  sottocommissioni
composte da cinque membri ciascuna liberamente scelti  tra  i  membri
effettivi e supplenti, senza vincolo di compresenza all'interno della
sottocommissione di membri rappresentativi  delle  singole  categorie
professionali contemplate dall'art.  22,  comma  2,  della  legge  n.
247/2012. 
    4. La verifica si articola  in  una  prova  scritta,  consistente
nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia
penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato. 
    5.   Il   Consiglio   di   sezione   della    Scuola    superiore
dell'Avvocatura, in caso  di  straordinarieta'  e  di  urgenza,  puo'
deliberare che la prova  scritta  di  cui  al  comma  precedente  sia
sostituita da un colloquio orale  da  svolgersi  in  via  telematica,
secondo  le  modalita'  individuate  dalla  medesima   delibera.   Il
colloquio di cui al periodo precedente, della durata di non  meno  di
trenta minuti, consiste nella discussione di un tema assegnato  dalla
commissione, avente per oggetto una contestazione  giudiziale,  nella
quale il candidato dimostri la propria preparazione e l'attitudine al
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. 
    6.  La  Commissione  potra'  specificare   e   dettagliare,   con
deliberazione da adottare prima della prova, i criteri di valutazione
indicati nell'art. 9 del  regolamento  e  nel  comma  successivo  del
presente articolo. 
    7. Nella valutazione degli  esiti  della  prova,  la  Commissione
tiene conto della maturita' del candidato,  dell'apprendimento  delle
materie oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza  delle
tecniche  di  redazione  degli  atti  di  patrocinio   dinanzi   alle
giurisdizioni superiori. 
    8. Il giudizio formulato dalla  Commissione,  previa  motivazione
sulla base dei criteri individuati dal  regolamento  e  dal  bando  e
specificati  dalla  medesima   Commissione,   e'   di   idoneita'/non
idoneita'. 
    9. La durata della prova scritta, comunque non inferiore a cinque
ore e non superiore a sette, e' determinata dalla Commissione.

Art. 10 Elenco ammessi

				Art. 10 
 
                           Elenco ammessi 
 
    1. Con provvedimento del Presidente del CNF e' approvato l'elenco
degli  aventi  diritto   alla   presentazione   della   domanda   per
l'iscrizione nell'albo speciale davanti alle giurisdizioni superiori.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

				Art. 11 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1.  Il  CNF,  in  attuazione  del  regolamento   generale   sulla
protezione dei dati personali dell'Unione europea (GDPR reg. (UE)  n.
2016/679) e della disciplina collegata, si  impegna  a  utilizzare  i
dati  personali  forniti  dal  candidato  per  l'espletamento   della
procedura selettiva e per fini istituzionali.

Art. 12 Responsabile del procedimento

				Art. 12 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
    1. Ai sensi della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento e' l'avv.
Cesare             Bugiani,             indirizzo              e-mail
corsicassazionisti@consiglionazionaleforense.it

Art. 13 Pubblicita'

				Art. 13 
 
                             Pubblicita' 
 
    Del presente bando sara' data pubblicita' mediante  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del CNF e  sul  sito
della Scuola superiore dell'Avvocatura.

Art. 14 Norme finali e di rinvio

				Art. 14 
 
                      Norme finali e di rinvio 
 
    1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato  nel  presente
bando, si rinvia alle norme stabilite dal regolamento CNF n. 1 del 20
novembre 2015 (2) , sui corsi per l'iscrizione  all'albo  speciale  e
alle leggi vigenti in materia di ordinamento forense. 
    2. Resta impregiudicata per il CNF  la  facolta'  di  revocare  o
annullare il presente  bando,  di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di sospendere l'ammissione dei candidati alla  frequenza
del corso in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili.  In  tal  caso,  il  CNF  provvedera'  a  darne  formale
comunicazione mediante avviso sui siti istituzionali. 
    3.  Nel  caso  in  cui   il   CNF   eserciti   la   potesta'   di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  degli
stessi sostenute per la partecipazione al corso. 
    4. Il CNF si riserva altresi' la facolta',  nel  caso  di  eventi
avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a  un
rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e  nei  giorni
previsti per l'espletamento delle  prove  concorsuali,  di  prevedere
sessioni di recupero delle prove stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato
avviso  sul  sito  del  CNF  e  su  quello  della  Scuola   superiore
dell'Avvocatura definendone le modalita'. Il citato avviso ha  valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    5. Il presente bando e' acquisito al protocollo. 

(2) Cosi' come da ultimo modificato  con  delibera  del  CNF  del  14
    dicembre 2023

Torna su