BANCA D'ITALIA Concorsi pubblici per l'assunzione di sessantuno laureati con orientamento economico, a tempo indeterminato (24E06397)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 06-09-2024

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorsi pubblici per l'assunzione di sessantuno laureati con orientamento economico, a tempo indeterminato (24E06397)
  • Categoria: Enti pubblici
  • Ente: BANCA D'ITALIA
  • Data: 06-09-2024
  • Scadenza: 16-10-2024

Art. 1 Requisiti di partecipazione e di assunzione

Art. 1 
 
 
             Requisiti di partecipazione e di assunzione 
 
 
    La  Banca  d'Italia  indice  i  seguenti  concorsi  pubblici  per
l'assunzione a tempo indeterminato di: 
      A.   venti   Esperti   con   orientamento   nelle    discipline
economico-aziendali; 
      B.  quindici  Esperti   con   orientamento   nelle   discipline
economico-finanziarie; 
      C.   sei   Esperti   con    orientamento    nelle    discipline
economico-politiche, prevalentemente per le esigenze delle unita'  di
Analisi e ricerca economica territoriale della rete delle Filiali; 
      D. venti   Assistenti   con   orientamento   nelle   discipline
economiche. 
    Le persone  assunte  nel  segmento  di  Esperto  potranno  curare
attivita' di analisi e ricerca in ambito economico e  finanziario,  a
livello nazionale e/o territoriale, anche  al  fine  di  valutare  le
politiche pubbliche  in  materia;  svolgere  attivita'  di  carattere
ispettivo e altre attivita'  di  monitoraggio  e  supervisione  sugli
intermediari; partecipare, anche con  funzioni  di  coordinamento,  a
progetti a supporto dell'azione svolta dalla Banca d'Italia in ambito
nazionale  e  internazionale.  Le  persone  assunte  come  Assistenti
saranno  prevalentemente  adibite  a  compiti  di  tipo  operativo  a
supporto delle attivita' e dei progetti menzionati e  della  gestione
amministrativa delle Strutture. 
    Sono richiesti i seguenti requisiti: 
      1. per i concorsi di cui alle lettere A, B e C: 
        laurea magistrale/specialistica, conseguita con un  punteggio
di almeno 105/110 o votazione  equivalente,  in  una  delle  seguenti
classi: 
          scienze  economico-aziendali  (LM-77   o   84/S);   scienze
dell'economia (LM-56 o  64/S);  finanza  (LM-16  o  19/S);  relazioni
internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S);
altra laurea equiparata ad uno  dei  suddetti  titoli  ai  sensi  del
decreto interministeriale 9 luglio 2009 
    ovvero 
      diploma di laurea di "vecchio ordinamento", conseguito  con  un
punteggio di almeno 105/110 o votazione  equivalente,  in  una  delle
seguenti discipline: 
        economia e commercio; economia politica;  scienze  politiche;
scienze internazionali e  diplomatiche;  scienze  strategiche;  altra
laurea a esso equiparata o equipollente per legge. 
    Per il concorso di cui alla lettera D: 
      diploma di istruzione secondaria di  secondo  grado  di  durata
quinquennale 
    nonche' 
      laurea  triennale  in  una  delle  seguenti   classi:   scienze
dell'economia e della gestione aziendale (L-18);  scienze  economiche
(L-33); altra laurea equiparata per legge. 
    Per tutti i concorsi,  e'  consentita  la  partecipazione  a  chi
possiede titoli di  studio  conseguiti  all'estero  o  titoli  esteri
conseguiti in Italia, a condizione che siano riconosciuti equivalenti
a quelli sopraindicati  ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi. La richiesta di riconoscimento dell'equivalenza deve essere
tempestivamente  presentata  alla  Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  -  nelle  modalita'
previste dalla normativa vigente. 
    2. Cittadinanza  italiana,  di  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea o altra cittadinanza, secondo quanto  previsto  dall'art.  38
del decreto legislativo n. 165/2001. 
    3. Adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    4. Idoneita' fisica alle mansioni. 
    5. Godimento dei diritti civili e  politici.  I  cittadini  e  le
cittadine di uno Stato membro dell'Unione europea devono  godere  dei
diritti civili  e  politici  anche  nello  Stato  di  appartenenza  o
provenienza. Nel caso di cittadinanza di Paesi terzi di cui  all'art.
38 del decreto legislativo n. 165/2001 tale requisito si applica solo
in quanto compatibile. 
    6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell'Istituto (cfr. art. 9). 
    I requisiti di cui al punto 1 devono essere posseduti  alla  data
di  scadenza  stabilita   per   la   presentazione   della   domanda;
l'equivalenza del titolo di studio e del voto e gli  altri  requisiti
devono essere posseduti alla data di assunzione. 
    I  requisiti  richiesti  dal  presente  bando   potranno   essere
verificati  dalla  Banca  d'Italia  in   qualsiasi   momento,   anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso  e  all'eventuale
assunzione. 
    La Banca d'Italia dispone  l'esclusione  dal  concorso,  non  da'
seguito  all'assunzione  o  procede  alla  risoluzione  del  rapporto
d'impiego di coloro che  risultino  sprovvisti  di  uno  o  piu'  dei
requisiti previsti dal bando ovvero dei  titoli  dichiarati  ai  fini
della preselezione. Le eventuali difformita' riscontrate  rispetto  a
quanto  dichiarato  o  documentato  vengono  segnalate  all'Autorita'
giudiziaria.

Art. 2 Domanda di partecipazione e termine per la presentazione

				Art. 2 
 
 
      Domanda di partecipazione e termine per la presentazione 
 
 
    La domanda deve essere presentata  entro  il  termine  perentorio
delle ore 16,00 del  16  ottobre  2024  (ora  italiana),  utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile  sul  sito  internet  della
Banca d'Italia all'indirizzo  www.bancaditalia.it  Non  sono  ammesse
altre forme di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    La data di presentazione della domanda e' attestata  dal  sistema
informatico che, allo scadere del termine di  cui  al  comma  1,  non
permettera' piu' l'accesso  e  l'invio  della  domanda.  Per  evitare
un'eccessiva concentrazione degli accessi all'applicazione a  ridosso
della scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con
qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario  per
completare l'iter di registrazione propedeutico alla candidatura. 
    E' consentita la partecipazione a uno solo dei  concorsi  di  cui
all'art. 1. Se si avanza domanda di partecipazione  per  piu'  di  un
concorso,  la  Banca  d'Italia  prende  in  considerazione   l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data
di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico. 
    Non  sono  tenute  in  considerazione   e   comportano,   quindi,
l'esclusione dal concorso  le  candidature  dalle  quali  risulti  il
mancato  possesso  di  uno  o  piu'  requisiti  prescritti   per   la
partecipazione al concorso. In tali casi, la Banca d'Italia  comunica
il provvedimento di esclusione. 
    La Banca d'Italia non assume responsabilita'  per  il  mancato  o
ritardato recapito di comunicazioni che sia da  imputare  a  disguidi
postali o telematici, all'indicazione nella  domanda  on-line  di  un
indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva  segnalazione
del cambiamento di indirizzo. 
    Il giorno della prima prova dovra' essere confermato il  possesso
dei   requisiti   dichiarati   nella   domanda   di    partecipazione
sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione  di  un
documento di  identita'  (cfr.  art.  7).  Le  dichiarazioni  rese  e
sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine penale in  caso
di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art.  76  del
decreto. 
    Coloro che, in relazione alla specifica condizione di disabilita'
(art. 20, legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1, legge n. 68/1999),  a
disturbi dell'apprendimento (DSA)  o  ad  altre  situazioni  tutelate
dalla legge, hanno necessita'  di  strumenti  di  ausilio  e/o  tempi
aggiuntivi  ovvero  di  misure  di  carattere  organizzativo  per  la
partecipazione alle prove  dovranno  farne  richiesta  compilando  il
"Quadro  A"  dell'applicazione.  La  Banca  d'Italia   valutera'   la
richiesta  esclusivamente  sulla  base  del  nesso  causale  tra   la
situazione dichiarata nel "Quadro A" e le modalita' di svolgimento di
ciascuna  prova.  Qualora  la   Banca   d'Italia   riscontri,   anche
successivamente, la non veridicita' di  quanto  dichiarato  disporra'
l'esclusione  dal  concorso,  non  dara'  seguito  all'assunzione   o
procedera' alla risoluzione del  rapporto  di  impiego  eventualmente
instaurato. 
    Per i concorsi di cui alle lettere A, B e C, le persone candidate
con invalidita' uguale  o  superiore  all'80%  potranno  chiedere  di
essere esonerate dall'eventuale test  preselettivo  (art.  20,  comma
2-bis, legge n. 104/1992) compilando il "Quadro B" dell'applicazione.
I medici della Banca d'Italia valuteranno  la  richiesta  sulla  base
della documentazione comprovante il riconoscimento  dell'invalidita',
che  dovra'  essere  presentata  dalle  persone  interessate  con  le
modalita' e nei termini che verranno successivamente comunicati, pena
la decadenza dal beneficio.  Qualora  la  Banca  d'Italia  riscontri,
anche  successivamente,  l'insussistenza  del  titolo  al  beneficio,
disporra' l'esclusione dal concorso, non dara' seguito all'assunzione
o procedera' alla risoluzione del rapporto di  impiego  eventualmente
instaurato. 
    I nominativi di coloro che vengono ammessi alla prima prova  sono
resi disponibili alle persone interessate  sul  sito  internet  della
Banca d'Italia,  all'indirizzo  www.bancaditalia.it  almeno  quindici
giorni prima della data prevista per la prova. 
    L'ammissione alle prove avviene con  la  piu'  ampia  riserva  in
ordine al possesso dei  requisiti  di  partecipazione  richiesti  dal
bando.

Art. 3 Test preselettivo

				Art. 3 
 
 
                          Test preselettivo 
 
 
    Per i concorsi di cui alle lettere A, B e C 
    La Banca d'Italia si riserva  la  facolta'  di  procedere  a  una
preselezione  mediante  test  nel  caso  in   cui   le   domande   di
partecipazione siano superiori alle 3.500 unita'. 
    Il test preselettivo e' articolato  in  due  sezioni  finalizzate
all'accertamento della conoscenza: 
      1. delle materie previste nei programmi allegati; 
      2. della lingua inglese. 
    Alla prima sezione viene attribuito  fino  a  un  massimo  di  65
punti; alla seconda fino a un massimo di 35 punti. 
    Alla predisposizione e allo svolgimento  dei  test  sovrintendono
Comitati nominati dalla Banca d'Italia. 
    Il test preselettivo e' corretto in forma anonima. I  criteri  di
attribuzione del punteggio per ciascuna  risposta  esatta,  omessa  o
errata vengono comunicati prima dell'inizio della prova. 
    Le persone partecipanti sono classificate in  ordine  decrescente
in base al punteggio complessivo del test risultante dalla somma  dei
punteggi conseguiti nelle due sezioni. Vengono chiamate  a  sostenere
la prova scritta di cui all'art. 6 le  persone  classificatesi  nelle
prime: 
      500 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera A -
ovvero fino  all'80%  dei  presenti,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore, se i presenti sono in numero pari  o  inferiore  a  500  -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; 
      375 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera B -
ovvero fino  all'80%  dei  presenti,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore, se i presenti sono in numero pari  o  inferiore  a  375  -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; 
      150 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera C -
ovvero fino  all'80%  dei  presenti,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore, se i presenti sono in numero pari  o  inferiore  a  150  -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. 
    Il risultato conseguito nel test preselettivo, con  l'indicazione
dell'eventuale ammissione alla prova scritta nonche' della data e del
luogo di  svolgimento  della  stessa,  viene  reso  disponibile  alla
persona  interessata  sul  sito   internet   della   Banca   d'Italia
www.bancaditalia.it a partire dal giorno indicato in occasione  dello
svolgimento del test. Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni
effetto di legge. 
    Il punteggio conseguito nel test preselettivo non  concorre  alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della  graduatoria
di merito (cfr. art. 8).

Art. 4 Preselezione per titoli

				Art. 4 
 
 
                       Preselezione per titoli 
 
 
    Per il concorso di cui alla lettera D 
    La Banca d'Italia si riserva  la  facolta'  di  procedere  a  una
preselezione per titoli nel caso in cui le domande di  partecipazione
al concorso siano superiori alle 1.500 unita'. In tal caso, la  Banca
d'Italia provvedera' alla formazione di una  graduatoria  preliminare
redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono
essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione
della domanda (16 ottobre 2024): 
      diploma di istruzione secondaria di  secondo  grado  di  durata
quinquennale con voto rientrante nelle seguenti classi  (o  titolo  e
voto equivalenti): 
        da 60/100 a 69/100 ovvero da 36/60 a 41/60 punti 1,00; 
        da 70/100 a 79/100 ovvero da 42/60 a 47/60 punti 2,00; 
        da 80/100 a 89/100 ovvero da 48/60 a 53/60 punti 3,00; 
        da 90/100 a 97/100 ovvero da 54/60 a 58/60 punti 4,00; 
        da 98/100 a 100/100 e lode ovvero da 59/60  a  60/60  e  lode
punti 5,00; 
      laurea triennale con voto rientrante nelle seguenti  classi  (o
titolo e voto equivalenti): 
        da 66/110 a 75/110 ovvero da 60/100 a 68/100 punti 0,75; 
        da 76/110 a 84/110 ovvero da 69/100 a 76/100 punti 2,25; 
        da 85/110 a 89/110 ovvero da 77/100 a 81/100 punti 3,75; 
        da 90/110 a 94/110 ovvero da 82/100 a 85/100 punti 5,25; 
        da 95/110 a 99/110 ovvero da 86/100 a 90/100 punti 6,75; 
        da 100/110 a 103/110 ovvero da 91/100 a 94/100 punti 8,25; 
        da 104/110 a 106/110 ovvero da 95/100 a 96/100 punti 9,75; 
        da 107/110 a 109/110 ovvero da 97/100 a 99/100 punti 11,25; 
        da 110/110 a 110/110 e lode ovvero da  100/100  a  100/100  e
lode punti 12,75. 
    Ai fini  della  determinazione  del  punteggio,  viene  preso  in
considerazione un solo diploma di istruzione  secondaria  di  secondo
grado e un solo titolo  di  laurea  triennale  utili  ai  fini  della
partecipazione al concorso. In caso  di  possesso,  oltre  che  della
laurea triennale, anche di una  laurea  magistrale/specialistica,  ai
fini della determinazione  del  punteggio  della  preselezione  viene
comunque preso in  considerazione  il  solo  punteggio  della  laurea
triennale. In caso di possesso di una laurea di vecchio  ordinamento,
viene preso in considerazione, ai medesimi  fini,  il  voto  di  tale
titolo. 
    La graduatoria preliminare e' formata in  ordine  decrescente  di
punteggio, attribuito unicamente  sulla  base  di  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione. 
    Vengono  convocate  a  sostenere  la  prova  scritta  di  cui  al
successivo  art.  6  le  persone  classificatesi  nelle  prime  1.500
posizioni nonche' le eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. 
    Il risultato conseguito da ciascuna  persona  nella  preselezione
per titoli, con l'indicazione dell'eventuale  ammissione  alla  prova
scritta, viene reso  accessibile  esclusivamente  sul  sito  internet
della  Banca   d'Italia,   all'indirizzo   www.bancaditalia.it   Tale
comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge. 
    Il punteggio conseguito ai fini della preselezione per titoli non
concorre  alla  formazione  del  punteggio  utile   ai   fini   della
graduatoria di merito (cfr. art. 8).

Art. 5 Convocazioni

				Art. 5 
 
 
                            Convocazioni 
 
 
    Il calendario, il luogo e le modalita' di svolgimento della prima
prova di  ciascun  concorso  (eventuale  test  preselettivo  o  prova
scritta in assenza di test preselettivo) vengono  resi  noti  tramite
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario  rinviare  lo  svolgimento  della  prima  prova  dopo   la
pubblicazione del calendario, la  notizia  del  rinvio  e  del  nuovo
calendario viene prontamente diffusa mediante avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
    Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili anche
sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it  La  Banca
d'Italia non assume responsabilita'  in  ordine  alla  diffusione  di
informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.

Art. 6 Commissioni e prove di concorso

				Art. 6 
 
 
                   Commissioni e prove di concorso 
 
 
    La Banca d'Italia  nomina,  per  ciascuno  dei  concorsi  di  cui
all'art. 1, una Commissione  con  l'incarico  di  sovrintendere  alle
prove d'esame, che si svolgono a  Roma  e  consistono  in  una  prova
scritta e in una prova orale. 
Per i concorsi di cui alle lettere A, B e C 
    La prova scritta prevede lo  svolgimento  di  quattro  quesiti  a
risposta sintetica sulle  materie  indicate  nei  programmi  allegati
nonche' di un breve elaborato  in  lingua  inglese  su  argomenti  di
attualita'. La durata complessiva della prova verra' stabilita  dalla
Commissione fino a un massimo di 5 ore. 
    I quesiti, che possono anche avere per oggetto l'esame di un caso
pratico, devono essere scelti tra quelli proposti dalla  Commissione,
secondo quanto specificamente  indicato  in  ciascuno  dei  programmi
allegati. 
    Nella  valutazione  dei  quesiti  la  Commissione   verifica   le
conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali  al  caso
specifico);  la  capacita'  di  sintesi;  l'attinenza  alla   traccia
(pertinenza,  completezza);  la  chiarezza   espressiva   (proprieta'
linguistica, correttezza espositiva);  la  capacita'  di  argomentare
(sviluppo     critico     delle     questioni,     qualita'     delle
considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione  dell'elaborato
in inglese, la Commissione verifica il livello  di  conoscenza  della
lingua in relazione a un suo utilizzo come strumento di lavoro. 
    Per lo svolgimento della prova scritta  e'  consentito  l'uso  di
calcolatrici elettroniche non programmabili e di tavole  statistiche;
e'  inoltre  consentita  la  consultazione  di  testi  normativi  non
commentati ne' annotati, esclusivamente in  forma  cartacea.  Non  e'
consentita la consultazione delle  disposizioni  delle  Autorita'  di
vigilanza  e  della  UIF  ne'  dei  principi  contabili  nazionali  e
internazionali; non sono inoltre  consultabili  manuali,  appunti  di
ogni genere, dizionari di lingua inglese. Il giorno  della  prova  la
Commissione  potra'  indicare  eventuale  ulteriore   materiale   non
consentito in relazione ai contenuti dei quesiti. 
    La Commissione  procede  alla  valutazione  delle  prove  scritte
garantendone l'anonimato, anche mediante sedute svolte  in  modalita'
telematica. Vengono valutate esclusivamente le prove  di  coloro  che
abbiano svolto tutti e quattro i quesiti, secondo le indicazioni  del
programma. 
    I quattro quesiti sono valutati fino a un massimo  di  60  punti,
attribuendo a ognuno fino a un massimo  di  15  punti.  La  prova  e'
superata da coloro che ottengono un punteggio di almeno  9  punti  in
ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla prova orale coloro
che abbiano conseguito in uno dei quattro  quesiti  un  punteggio  di
almeno 6 punti, purche' il punteggio complessivo non sia inferiore  a
36 punti. 
    L'elaborato in lingua inglese e' corretto  solo  per  coloro  che
hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo nei  quesiti,  secondo
quanto previsto dal comma  precedente,  ed  e'  valutato  fino  a  un
massimo di 3 punti. 
Per il concorso di cui alla lettera D 
    La prova scritta prevede lo svolgimento di tre quesiti a risposta
sintetica sulle materie indicate nel programma allegato nonche' di un
breve elaborato in lingua inglese  su  argomenti  di  attualita'.  La
durata complessiva della prova  verra'  stabilita  dalla  Commissione
fino a un massimo di quattro ore. 
    I quesiti, che possono anche avere per oggetto l'esame di un caso
pratico, devono essere scelti tra quelli proposti dalla  Commissione,
secondo quanto specificamente indicato nel programma allegato. 
    Nella  valutazione  dei  quesiti  la  Commissione   verifica   le
conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali  al  caso
specifico);  la  capacita'  di  sintesi;  l'attinenza  alla   traccia
(pertinenza,  completezza);  la  chiarezza   espressiva   (proprieta'
linguistica, correttezza espositiva);  la  capacita'  di  argomentare
(sviluppo     critico     delle     questioni,     qualita'     delle
considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione  dell'elaborato
in inglese, la Commissione verifica il livello  di  conoscenza  della
lingua in relazione a un suo utilizzo come strumento di lavoro. 
    Per lo svolgimento della prova scritta  e'  consentito  l'uso  di
calcolatrici elettroniche non programmabili e di tavole  statistiche;
e'  inoltre  consentita  la  consultazione  di  testi  normativi  non
commentati ne' annotati, esclusivamente in  forma  cartacea.  Non  e'
consentita la consultazione delle  disposizioni  delle  Autorita'  di
vigilanza  e  della  UIF  ne'  dei  principi  contabili  nazionali  e
internazionali; non sono inoltre  consultabili  manuali,  appunti  di
ogni genere, dizionari di lingua inglese. Il giorno  della  prova  la
Commissione  potra'  indicare  eventuale  ulteriore   materiale   non
consentito in relazione ai contenuti dei quesiti. 
    La Commissione  procede  alla  valutazione  delle  prove  scritte
garantendone l'anonimato, anche mediante sedute svolte  in  modalita'
telematica. Vengono valutate esclusivamente le prove  di  coloro  che
abbiano svolto tutti e tre i  quesiti,  secondo  le  indicazioni  del
programma. 
    I tre quesiti sono valutati  fino  a  un  massimo  di  60  punti,
attribuendo a ognuno fino a un massimo  di  20  punti.  La  prova  e'
superata da coloro che ottengono un punteggio di almeno 12  punti  in
ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla prova orale coloro
che abbiano conseguito in uno dei tre quesiti un punteggio di  almeno
9 punti, purche' il punteggio complessivo  non  sia  inferiore  a  36
punti. 
    L'elaborato in lingua inglese e' corretto  solo  per  coloro  che
hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo nei  quesiti,  secondo
quanto previsto dal comma  precedente,  ed  e'  valutato  fino  a  un
massimo di 3 punti. 
Per tutti i concorsi 
    La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla  somma
dei due punteggi  utili  (quesiti  sulle  materie  del  programma  ed
elaborato in lingua inglese). 
    I risultati della prova scritta, con l'indicazione dell'eventuale
ammissione alla prova orale e della  data  di  convocazione,  vengono
resi disponibili alle persone  interessate  esclusivamente  sul  sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale  comunicazione
ha valore di notifica a ogni effetto di legge. 
    La prova orale consiste in un colloquio  sulle  materie  indicate
nel programma e in una conversazione in lingua inglese. 
    Il colloquio  tende  ad  accertare  le  conoscenze  tecniche,  la
capacita' espositiva, la capacita' di cogliere le interrelazioni  tra
gli argomenti, la capacita' di ragionamento e di giudizio critico. La
conversazione in lingua inglese e' volta a verificare il  livello  di
conoscenza della lingua in relazione a un suo utilizzo come strumento
di lavoro. 
    La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un  punteggio
massimo di 60 punti ed e'  superata  da  coloro  che  conseguono  una
votazione di almeno 36 punti. 
    I risultati della prova orale vengono resi accessibili a ciascuna
persona  interessata  sul  sito   internet   della   Banca   d'Italia
www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha valore di notifica  a  ogni
effetto di legge.

Art. 7 Identificazione per la partecipazione alle prove

				Art. 7 
 
 
          Identificazione per la partecipazione alle prove 
 
 
    Per sostenere  le  prove,  occorre  essere  muniti  di  carta  di
identita' o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art.
35 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445/2000.  Coloro
che non sono in possesso della cittadinanza  italiana  devono  essere
muniti di un documento di identita' equipollente. Il  documento  deve
essere in corso di validita' secondo le previsioni  di  legge.  Viene
escluso chi non e'  in  grado  di  esibire  un  valido  documento  di
identita'.

Art. 8 Graduatorie

				Art. 8 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    Il punteggio complessivo  delle  persone  idonee  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nella  prova  scritta  e  nella
prova orale. 
    Per ottenere l'idoneita'  e'  necessario  conseguire  i  punteggi
minimi previsti per le prove di cui all'art. 6. 
    Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l'ordine
decrescente di punteggio complessivo. 
    La Banca d'Italia approva le graduatorie finali sulla base  delle
graduatorie di merito; qualora piu' persone risultino in posizione di
ex aequo, viene data preferenza alla persona piu' giovane. 
    La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di  mancata
presa di servizio da parte delle persone  classificate  in  posizione
utile all'assunzione, si riserva  la  facolta'  di  coprire  i  posti
rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  le
graduatorie finali dei concorsi entro tre anni dalla rispettiva  data
di approvazione. 
    Le graduatorie finali delle  persone  classificate  in  posizione
utile all'assunzione vengono pubblicate sul sito internet della Banca
d'Italia www.bancaditalia.it  Tale  pubblicazione  assume  valore  di
notifica a  ogni  effetto  di  legge.  Per  tutelare  la  privacy,  i
nominativi delle persone idonee, classificate in posizione non  utile
all'assunzione, verranno pubblicati solo in caso  di  utilizzo  delle
graduatorie.

Art. 9 Autocertificazioni richieste per l'assunzione

				Art. 9 
 
 
            Autocertificazioni richieste per l'assunzione 
 
 
    Ai fini dell'assunzione dovra' essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione,  secondo
le modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui  all'art.
1, punto 6 (compatibilita' con  le  funzioni  da  svolgere  in  Banca
d'Italia),  sara'  richiesto  di   rendere   dichiarazioni   relative
all'eventuale  sussistenza  di  condanne  penali,  di   sentenze   di
applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a  misure  di
sicurezza o di  carichi  pendenti.  Saranno  oggetto  di  valutazione
discrezionale  tutte  le  sentenze  di  condanna  anche  in  caso  di
intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono
giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena e beneficio  della
non menzione, nonche' i procedimenti penali pendenti.

Art. 10 Nomina e assegnazione

				Art. 10 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    Le  persone  classificate  in  posizione   utile   all'assunzione
dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora  non  abbiano  gia'
provveduto nella domanda on-line - un indirizzo di posta  elettronica
certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto  di  legge,
le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina  e  assegnazione
ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC  e'
indispensabile per avviare il procedimento di assunzione. 
    La Banca d'Italia procede all'assunzione delle persone  utilmente
classificate che non abbiano tenuto comportamenti  incompatibili  con
le funzioni  da  svolgere  nell'Istituto  e  siano  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 1. Esse sono nominate in prova come: 
      Esperto al 1° livello stipendiale, per i concorsi di  cui  alle
lettere A, B e C; 
      Assistente, per il concorso di cui alla lettera D. 
    Al termine del periodo di prova della  durata  di  sei  mesi,  se
riconosciute idonee, le persone nominate conseguono la conferma della
nomina con la stessa decorrenza di quella in prova;  nell'ipotesi  di
esito sfavorevole, il periodo di prova e'  prorogato,  per  una  sola
volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego di coloro che non sono  in  possesso  della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni  di
legge in materia di accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  gli  enti
pubblici. 
    Le persone nominate in prova devono prendere servizio  presso  la
sede di lavoro  cui  sono  assegnate  entro  il  termine  comunicato;
eventuali proroghe del termine sono concesse  solo  per  giustificati
motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina  o,  in  mancanza  di
giustificati motivi, non prendono servizio entro il termine, decadono
dalla nomina. 
    Per il concorso di cui alla lettera D, le  persone  nominate  non
possono avanzare domanda di trasferimento prima che  siano  trascorsi
tre  anni  di   permanenza   nella   residenza   assegnata   all'atto
dell'assunzione.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

				Art. 11 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi della  normativa  europea  e  nazionale  in  materia  di
privacy, si informa che i dati forniti sono trattati, anche in  forma
automatizzata,  per  le  finalita'  di  gestione   del   concorso   e
dell'eventuale procedimento di nomina e  assunzione.  Per  chi  viene
assunto, il trattamento proseguira' per le  finalita'  inerenti  alla
gestione del rapporto di lavoro. 
    Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in  caso
di rifiuto a fornire i dati, la Banca d'Italia procede all'esclusione
dal concorso o non da' corso all'assunzione. 
    I dati idonei a rivelare lo stato di salute  delle  persone  sono
trattati per l'adempimento degli obblighi  previsti  dalle  leggi  n.
104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 9  del  presente  bando
sono trattati per l'accertamento del requisito di assunzione relativo
alla  compatibilita'   dei   comportamenti   tenuti   dalle   persone
interessate con le funzioni da svolgere nell'Istituto, secondo quanto
previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia. 
    I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato o negli altri  casi
previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati anche alle
societa' - in qualita' di Responsabili del trattamento -  di  cui  la
Banca si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso  (es.
attivita' di sorveglianza alle prove). 
    Coloro che hanno fornito i dati hanno il diritto  di  accesso  ai
dati personali e gli altri diritti riconosciuti  dalla  legge  tra  i
quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei  dati,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il  blocco  di
quelli trattati in violazione della  legge,  nonche'  il  diritto  di
opporsi  in  tutto  o  in  parte,  per  motivi  legittimi,  al   loro
trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Titolare del trattamento - Banca d'Italia - Servizio  Organizzazione,
via Nazionale n. 91, Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it). 
    Il Responsabile della protezione dei dati per la  Banca  d'Italia
puo' essere contattato presso via  Nazionale  n.  91,  Roma  (e-mail:
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it). 
    Per le violazioni della vigente disciplina in materia di  privacy
e' possibile rivolgersi, in qualita' di Autorita'  di  controllo,  al
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n.  11,
Roma.

Art. 12 Responsabile del procedimento

				Art. 12 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    L'Unita'  organizzativa  responsabile  del  procedimento  e'   il
Servizio Gestione del personale della Banca d'Italia. Il responsabile
del procedimento e' il Capo pro tempore di tale Servizio o,  in  caso
di assenza o impedimento, il Vice Capo pro tempore. 
    Roma, 27 agosto 2024 
 
                                     Il Direttore generale: Signorini

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