CAMERA DEI DEPUTATI Concorso pubblico, per esami, a venti posti di Ragioniere della Camera dei deputati. (23E04183)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 04-04-2023

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, a venti posti di Ragioniere della Camera dei deputati. (23E04183)
  • Categoria: Organi costituzionali
  • Ente: CAMERA DEI DEPUTATI
  • Data: 04-04-2023
  • Scadenza: 03-05-2023

Art. 1 Posti messi a concorso

IL PRESIDENTE 
                      DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  31  del  28
marzo 2023, con la quale e' stato approvato  il  bando  del  concorso
pubblico, per esami, a venti posti di  Ragioniere  della  Camera  dei
deputati; 
    Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 
    Visti gli articoli 1,  3  e  4  delle  Disposizioni  in  tema  di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto  unico  dei  dipendenti
del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  32  dell'11
aprile 2019, come  modificata  dalle  deliberazioni  dell'Ufficio  di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.
30 del 28 marzo 2023, con la quale e' stata prevista, tra l'altro, la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni  previste  dall'Accordo
istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento  in  materia
di  svolgimento  congiunto  delle  procedure  di   reclutamento   del
personale e di iscrizione nella terza sezione  del  Ruolo  unico  dei
dipendenti del Parlamento; 
    Considerato,  in  particolare,  che   la   citata   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109  del  5  maggio
2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.  30  del  28  marzo  2023,  ha
previsto,  in  via  transitoria,  limitatamente  alle  procedure   di
reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino  all'immissione  in
ruolo dei candidati risultati  vincitori  o  idonei,  la  sospensione
dell'efficacia delle norme recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 2 e
dall'art. 4, comma 3, nella parte in cui  prevede  l'applicazione  ai
dipendenti di futura assunzione del  trattamento  giuridico  unitario
stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della
Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza  del  Senato  della
Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico
dei dipendenti del Parlamento, e dall'art. 2, comma 1, dello  Statuto
unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato  l'accordo  in  tema  di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati  assunti  ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi  della  citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11  aprile  2019,
successivamente  modificata  dalle  deliberazioni   dell'Ufficio   di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.
30 del 28 marzo 2023; 
    Visti gli articoli 2, 7, 42, 47, 51, 52 e 53 del Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati; 
    Visto l'art. 52,  comma  1,  lettera  a),  secondo  periodo,  del
Regolamento dei Servizi e del personale della  Camera  dei  deputati,
che, nello stabilire che possono  partecipare  ai  concorsi  pubblici
presso la Camera i cittadini italiani di eta' non inferiore a 18 anni
e non superiore a 40 anni, prevede altresi' che nei singoli bandi  di
concorso possano essere stabiliti limiti di eta' diversi in relazione
alla specifica natura della professionalita'; 
    Considerato  che  le  attivita'  proprie   della   qualifica   di
Ragioniere della  Camera  dei  deputati  richiedono  il  possesso  di
specifici requisiti professionali; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226  del  21
dicembre 2012,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  trattamenti
stipendiali dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati  assunti  a
decorrere dal 1° febbraio 2013; 
    Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del  personale
della Camera dei deputati, approvato con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva  con  decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio  1999,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n.  171
del 23 luglio 1999, e modificato con  deliberazione  dell'Ufficio  di
Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000 , resa esecutiva con decreto  del
Presidente della Camera dei deputati n.  1563  del  27  luglio  2000,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n.  178
del 1° agosto 2000 ; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  30  del  28
marzo 2023,  con  la  quale  e'  stato  ulteriormente  aggiornato  il
cronoprogramma  delle  procedure  concorsuali,   approvato   con   la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5  giugno  2019  e
aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del
5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a venti  posti  di
Ragioniere della Camera dei  deputati  (codice  C09),  con  lo  stato
giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati  assunti  a  esito
delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della  deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 109  del  5  maggio
2021, n. 165  del  15  giugno  2022  e  n.  30  del  28  marzo  2023,
disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del
5 giugno 2019, e con il  trattamento  economico  stabilito  ai  sensi
della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre
2012.

Art. 2 Riserva di posti

				Art. 2 
 
                          Riserva di posti 
 
    1. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati e' riservato un numero di  posti  pari  a  un  decimo  delle
assunzioni di cui all'art.  1  per  coloro  che  risultino  idonei  e
riportino un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. 
    2. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati appartenente al  secondo  e  al  terzo  livello,  che  abbia
maturato in  tali  livelli  almeno  cinque  anni  di  anzianita',  e'
altresi' riservato  un  numero  di  posti  pari  a  un  quinto  delle
assunzioni di cui all'art.  1  per  coloro  che  risultino  idonei  e
riportino un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei.

Art. 3 Requisiti per l'ammissione al concorso

				Art. 3 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore a 45  anni.  Il  limite  di  eta'  e'  da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45°
anno; 
      c) uno dei titoli di istruzione o eventuali  titoli  equiparati
ai sensi della normativa vigente di cui all'allegato  A.  Qualora  il
titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero,  esso
e' considerato  requisito  valido  per  l'ammissione  ove  sia  stato
equiparato  o  dichiarato  equipollente,  ai  sensi  della  normativa
vigente, a uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di  disciplina  per
il personale, il cui testo e' riportato  nell'allegato  C,  anche  se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione; 
      g) siano iscritti nella Sezione A o B  dell'Albo  professionale
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nella  Sezione
A o B del Registro dei revisori legali o nell'Albo professionale  dei
consulenti del  lavoro  oppure  abbiano  svolto,  successivamente  al
conseguimento del titolo di istruzione o eventuali titoli  equiparati
di cui al comma 1, lettera c), in modo documentabile, alle dipendenze
di datori di lavoro pubblici o privati, per almeno ventiquattro  mesi
nell'ultimo quinquennio, attivita'  riconducibili  a  quelle  di  cui
all'art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. 
    2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi  e
del personale  della  Camera  dei  deputati,  qualora  a  carico  dei
vincitori  risultino  sentenze   definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dal citato art. 8  del  Regolamento  di  disciplina  per  il
personale, anche se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,
indulto,  perdono  giudiziale  o   riabilitazione,   ovvero   qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il  Presidente  della  Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b).

Art. 4 Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza

				Art. 4 
 
                   Disposizioni sui requisiti per 
               l'ammissione e sui titoli di preferenza 
 
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli  di
preferenza utili, a parita'  di  punteggio,  nella  formazione  della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla  medesima  data  non  sia  ancora  in  possesso  della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui  all'art.  3,
comma 1, lettera c), fa fede la data di presentazione della richiesta
all'autorita' competente. I titoli di preferenza utili ai fini  della
formazione della graduatoria finale sono quelli definiti  in  materia
di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dall'art. 5, commi 4 e
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni, e dall'art. 3, comma 7,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. 
    2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di  cui
all'art.  3,  comma  1,  lettere  a),  b),  c),  e),  f)  e  g),   e'
autocertificato dai candidati ai sensi dell'art. 5, comma 5. 
    3. Il  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta l'esclusione dallo  stesso.  In  tutti  i  casi  di
esclusione   dal    concorso    previsti    dal    presente    bando,
l'Amministrazione puo'  disporre  l'esclusione  in  ogni  fase  della
procedura, puo' non procedere  alla  chiamata  in  servizio,  dandone
comunicazione  agli   interessati,   ovvero   puo'   procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego,  qualora  sia  gia'  intervenuta
l'assunzione in servizio. 
    4. I candidati sono ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso.

Art. 5 Domanda di partecipazione

				Art. 5 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del  trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi  ed  esami"  -  esclusivamente  attraverso   l'applicazione
disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it raggiungibile anche  dal
sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per  accedere
all'applicazione  i  candidati   devono   essere   in   possesso   di
un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico di  identita'  digitale
(SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure
indicate nel sito spid.gov.it. 
    2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di   invio   della   domanda   di   partecipazione   sono   attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine  di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio  della  domanda  di  partecipazione.  Al  fine   di   evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di  cui  al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al  medesimo
comma 1 e tenuto anche conto  del  tempo  necessario  per  completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo  la  propria  candidatura.  Entro  il
termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilita' di ritirare
la  domanda   gia'   inviata,   mediante   l'apposita   funzionalita'
dell'applicazione,  e  di  presentarne  una  nuova,  effettuando   un
ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al  comma  1.  Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da  quelle  previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
in nessun caso rimborsabile,  pari  a  euro  10,00  (euro  dieci/00),
attraverso il  sistema  PagoPA,  seguendo  le  indicazioni  riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    5. Tramite l'applicazione di cui al comma  1,  i  candidati  sono
chiamati ad autocertificare, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
Testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 , n. 445, il possesso  dei  requisiti  dichiarati  nella
domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'art. 76 del
citato decreto n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsita'
negli atti e l'uso di atti falsi sono  puniti  ai  sensi  del  codice
penale e delle leggi speciali in materia. 
    6. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3, comma  1,
lettera d), ovvero in avanzato stato di  gravidanza  o  in  stato  di
puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante  le  prove
d'esame, devono  comunicare  l'esigenza  stessa  all'atto  dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo  di  disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo  stato  di  puerperio,  al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la  regolare  partecipazione  al  concorso,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento  delle  prove  stesse,  e  devono   documentare   tali
condizioni mediante idonea certificazione,  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da  presentare  entro
la data che verra' indicata nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - di cui all'art. 12
del presente bando. Nel  caso  in  cui  le  condizioni  indicate  nel
periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del
termine  utile  per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione,   i
candidati  possono  comunicarle   secondo   le   modalita'   indicate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    7. I candidati  affetti  da  invalidita'  riconosciuta  uguale  o
superiore  all'80  per  cento  sono  esentati  dall'eventuale   prova
selettiva e sono direttamente ammessi alle prove scritte e alla prova
pratica, previa presentazione di idonea documentazione comprovante il
grado di invalidita', da allegare alla domanda di partecipazione.  Ai
fini dell'esenzione dalla prova selettiva, fa fede la  documentazione
inviata dai candidati entro lo scadere del termine utile per  l'invio
della domanda di partecipazione. Nel caso in cui tale condizione  sia
accertata  successivamente  allo  scadere  del  predetto  termine,  i
candidati  possono  comunicarla   secondo   le   modalita'   indicate
nell'applicazione di cui al comma 1. Ai sensi del presente comma, per
idonea documentazione deve  intendersi  il  verbale  di  accertamento
dell'invalidita'  rilasciato  dall'INPS  ovvero,  per   i   casi   di
invalidita' accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010 , il verbale
della Commissione medica  dell'azienda  sanitaria  locale  competente
ovvero  il  provvedimento  di  accertamento  adottato  dall'autorita'
giurisdizionale competente, recanti l'indicazione  della  percentuale
di invalidita' riconosciuta.

Art. 6 Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati

				Art. 6 
 
        Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione 
                   e comunicazioni con i candidati 
 
    1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere  istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione. 
    2.  Il  candidato  deve  comunicare,  utilizzando   le   apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, qualunque
cambiamento   dell'indirizzo   di    posta    elettronica,    nonche'
dell'indirizzo postale  indicati  nella  domanda  di  partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun  onere
per la mancata possibilita' di invio, la  dispersione  o  il  mancato
recapito  di  comunicazioni  al  candidato  dipendenti  da   mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore.

Art. 7 Prove d'esame

				Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova pratica,
e in una prova orale. 
    2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale  da
pregiudicare l'efficienza e la  speditezza  dello  svolgimento  della
procedura di concorso, la Commissione esaminatrice puo' decidere,  su
proposta dell'Amministrazione, di far precedere le prove  d'esame  da
una prova selettiva che consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e
a correzione informatizzata, concernenti le materie e  gli  argomenti
di cui all'allegato  B,  Parte  I.  I  quesiti  oggetto  della  prova
selettiva sono estratti da un archivio,  validato  dalla  Commissione
esaminatrice. La mancata presenza del candidato nel giorno,  nell'ora
e nella sede stabiliti per la prova selettiva  comporta  l'esclusione
automatica dal concorso. La prova selettiva e' valutata  partendo  da
base 60, con la sottrazione di 1 punto per  ogni  risposta  errata  o
plurima e di  0,8  punti  per  ogni  risposta  omessa.  Il  punteggio
riportato  nella  prova  selettiva  e'  comunicato  agli  interessati
mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di  cui  all'art.
5, comma 1. 
    3. Ove il  numero  delle  domande  di  partecipazione  non  renda
possibile lo svolgimento contestuale della prova selettiva per tutti,
i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante  sorteggio,
effettuato dalla Commissione esaminatrice, della  lettera  di  inizio
delle convocazioni.

Art. 8 Prove scritte e prova pratica

				Art. 8 
 
                    Prove scritte e prova pratica 
 
    1. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva ai  sensi
dell'art. 7, comma 2, l'ammissione alle prove scritte  e  alla  prova
pratica e' deliberata al termine della prova selettiva. Sono  ammessi
alle prove scritte e alla prova pratica i candidati che, in  base  al
punteggio riportato nella prova selettiva, si siano  collocati  entro
il 120º posto. Il predetto numero di 120 ammessi puo' essere superato
per ricomprendervi i candidati risultati ex  aequo  all'ultimo  posto
utile dell'elenco di idoneita', nonche' i candidati ammessi ai  sensi
dell'art. 5, comma 7.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove
scritte e alla prova pratica e' pubblicato nell'applicazione  di  cui
all'art. 5, comma 1, in conformita'  all'art.  12.  La  pubblicazione
dell'elenco degli ammessi alle prove scritte  e  alla  prova  pratica
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell'elenco medesimo decorre il  termine  di  trenta  giorni  per  la
proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 13.  La  mancata
presenza del candidato, anche soltanto a una delle  prove  scritte  e
alla prova pratica  previste,  nel  giorno,  nell'ora  e  nella  sede
stabiliti, comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    2. Le prove scritte e la prova pratica sono le seguenti: 
      a)  la  prima  prova  scritta  consiste  nella  risposta  a  un
questionario composto da tre quesiti a risposta aperta,  di  cui:  un
quesito concernente il diritto civile e commerciale (Libri IV e V del
codice civile), un quesito concernente il diritto amministrativo e un
quesito concernente il diritto tributario. Il tempo a disposizione e'
di quattro ore; 
      b) la seconda  prova  scritta  consiste  nella  risposta  a  un
questionario composto da due quesiti a risposta aperta,  di  cui:  un
quesito concernente questioni di contabilita' di Stato e  un  quesito
concernente questioni di ragioneria generale e applicata. Il tempo  a
disposizione e' di quattro ore; 
      c) la terza prova, di carattere  pratico,  che  si  svolge  con
l'utilizzo di personal computer  con  tastiera  italiana  su  sistema
operativo Windows (versione 10), consiste nell'elaborazione  di  dati
mediante   l'uso   del   programma   Excel   (versione   2019)    e/o
nell'applicazione di funzioni avanzate  del  medesimo  programma.  Il
tempo a disposizione e' determinato dalla Commissione esaminatrice di
cui all'art. 11. 
    3. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte,  la
Commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali  composto,
rispettivamente, da tre quesiti, per la prova di cui alla lettera  a)
del comma 2 e da due quesiti, per la prova di cui alla lettera b) del
comma 2 e li sottopone al sorteggio dei candidati. Per lo svolgimento
della  prova  pratica  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2,  la
Commissione esaminatrice individua tre distinte prove  da  sottoporre
al sorteggio dei candidati; tale procedura ha luogo per ciascun turno
di prova, nell'ipotesi in cui la prova medesima abbia luogo ai  sensi
del comma 4, secondo periodo, del presente articolo. 
    4.  Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  la  Commissione
esaminatrice puo' stabilire che  le  stesse  siano  redatte  mediante
utilizzo di un  personal  computer  con  tastiera  italiana.  Per  lo
svolgimento della prova pratica di cui alla lettera c) del comma 2, i
candidati potranno essere distribuiti in turni  successivi,  mediante
sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice,  della  lettera
di inizio delle convocazioni. 
    5. Le prove scritte e  la  prova  pratica  sono  corrette  previo
abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati  di
ciascun candidato. 
    6.  Le  prove  scritte  e  la  prova  pratica  sono  valutate  in
trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che  conseguono
un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno  di  18/30  in
ciascuna prova scritta e nella prova pratica.

Art. 9 Prova orale

				Art. 9 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art.
12. La pubblicazione  dell'elenco  degli  ammessi  alla  prova  orale
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell'elenco medesimo decorre il  termine  di  trenta  giorni  per  la
proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 13. 
    2. La prova orale consiste in un colloquio teso a  completare  la
valutazione della preparazione  e  dell'aggiornamento  culturale  del
candidato nelle materie di cui all'allegato B, Parte  III.  La  prova
orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione  di
un breve testo scritto in lingua, che  costituisce  la  base  per  il
colloquio. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto della prova  in  lingua  inglese,  da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    5. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova orale. L'elenco e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art.
5, comma 1.

Art. 10 Graduatoria finale

				Art. 10 
 
                         Graduatoria finale 
 
    1. Il punteggio finale di concorso e' costituito dalla media  tra
il punteggio medio delle prove scritte e della prova  pratica,  e  il
punteggio della prova orale. 
    2. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il  punteggio
di concorso. 
    3. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di  punteggio,
dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. A  tal  fine,  i
candidati ammessi alla prova  orale  devono  presentare  i  documenti
comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla  preferenza  a
parita' di punteggio entro il giorno in cui  hanno  inizio  le  prove
orali.

Art. 11 Commissione esaminatrice

				Art. 11 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Camera dei deputati. 
    2. La Commissione esaminatrice puo'  aggregarsi  membri  esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso. 
    3. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati  per
il corretto  svolgimento  delle  prove  e  dispone  l'esclusione  dei
candidati che contravvengono alle  stesse;  determina  i  criteri  di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire  le  comunicazioni  relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 12, commi 1
e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali  e
approva la graduatoria finale del concorso.

Art. 12 Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"

				Art. 12 
 
  Diari d'esame e avvisi pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale della 
     Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" 
 
    1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non  abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono  presentarsi
per sostenere le  prove  scritte  e  la  prova  pratica  nel  giorno,
nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  -
n. 38 del 19 maggio 2023 , muniti del documento di riconoscimento,  in
corso di  validita',  indicato  nella  domanda  di  partecipazione  e
dell'avviso di convocazione che sara'  disponibile  nell'applicazione
di cui all'art. 5, comma 1. Nella medesima  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - saranno
indicate: le informazioni inerenti al diario delle  prove  scritte  e
della prova pratica;  le  informazioni  inerenti  alla  pubblicazione
dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;  le  informazioni
inerenti al diario della medesima prova orale; l'eventuale  richiesta
della documentazione necessaria all'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione, nonche' la data entro la quale dovra' essere presentata
la certificazione, rilasciata da  struttura  sanitaria  pubblica,  ai
sensi dell'art. 5, comma 6. 
    2. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi
dell'art.  7,  comma  2,  i  candidati  che  non   abbiano   ricevuto
comunicazione di  esclusione  dal  concorso  devono  presentarsi  per
sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e  nella  sede  che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 38 del 19  maggio  2023 ,
muniti del  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di  validita',
indicato  nella  domanda   di   partecipazione   e   dell'avviso   di
convocazione che sara' disponibile nell'applicazione di cui  all'art.
5, comma  1.  Nella  medesima  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" -  saranno  altresi'
pubblicate   le   informazioni   sull'eventuale    richiesta    della
documentazione  necessaria   all'accertamento   dei   requisiti   per
l'ammissione,  nonche'  sulla  data  entro  la  quale  dovra'  essere
presentata  la  certificazione,  rilasciata  da  struttura  sanitaria
pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma  6.  Nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  -
del secondo  venerdi'  successivo  all'ultima  giornata  della  prova
selettiva saranno pubblicate: la data a  partire  dalla  quale  sara'
disponibile l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e  alla
prova pratica; le informazioni  inerenti  al  diario  delle  medesime
prove scritte e della prova pratica; le  informazioni  inerenti  alla
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;  le
informazioni inerenti al diario della medesima prova orale. 
    3. Tutte le  informazioni  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e
nell'applicazione di cui all'art. 5,  comma  1,  assumono  valore  di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con  valore
di notifica a tutti gli  effetti,  da  comunicazioni  individuali  ai
singoli candidati.

Art. 13 Ricorsi

				Art. 13 
 
                               Ricorsi 
 
    1.  Avverso  i  provvedimenti  della  procedura  di  concorso  e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2,  del  Regolamento
per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti  della  Camera  dei
deputati,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  della   Repubblica
italiana - Serie  generale  -  n.  243  del  19  ottobre  2009 ,  alla
Commissione  giurisdizionale  per  il  personale  della  Camera   dei
deputati, via del  Seminario,  n.  76,  00186  Roma.  Il  ricorso  e'
proponibile  entro  trenta  giorni  dalla  data  di   ricezione   del
provvedimento, ovvero dalla data di  pubblicazione  nell'applicazione
di cui all'art. 5, comma 1, degli elenchi degli ammessi  o  di  altro
provvedimento di carattere generale.

Art. 14 Accesso agli atti del concorso

				Art. 14 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'art.  7  del
Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della  Camera
dei  deputati  e  dal  Regolamento   per   l'accesso   ai   documenti
amministrativi  della  Camera  dei  deputati,  pubblicati  nel   sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta  deve  essere  inviata
alla segreteria  della  Commissione  esaminatrice,  all'indirizzo  di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.

Art. 15 Informazioni relative al concorso

				Art. 15 
 
                  Informazioni relative al concorso 
 
    1. Tutte le informazioni relative alle fasi  della  procedura  di
concorso saranno pubblicate  nell'applicazione  di  cui  all'art.  5,
comma 1, disponibile all'indirizzo  concorsi.camera.it  raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

Art. 16 Dati personali

				Art. 16 
 
                           Dati personali 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del Personale, Ufficio per il reclutamento e  la  formazione
della  Camera  dei  deputati,  ai  soli  fini  della  gestione  della
procedura di concorso e possono essere comunicati  a  soggetti  terzi
che  forniscono  specifici  servizi  elaborativi   strumentali   allo
svolgimento  della  medesima  procedura,  nominati  Responsabili  del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). 
    2. Il titolare del trattamento dei dati personali  e'  la  Camera
dei deputati. 
    3. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della  partecipazione  al  concorso.  All'atto   della   domanda   di
partecipazione,  il  candidato  esprime  il   proprio   consenso   al
trattamento dei dati personali di cui  al  comma  1.  Il  trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali  e  i  dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo  III  del  GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  lo  riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare  i  propri  dati
nelle modalita' e nei casi  ivi  stabiliti,  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla  sua  situazione
particolare. Tali diritti possono essere  fatti  valere  inviando  la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo  di  posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.

Art. 17 Assunzione dei vincitori

				Art. 17 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
    1. I vincitori del  concorso  ricevono  apposito  avviso  e  sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne  l'idoneita'  fisica
all'impiego, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d). 
    2. L'Amministrazione si riserva  di  effettuare  controlli  sulle
dichiarazioni  rese  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  e,
qualora emerga la  non  veridicita'  di  quanto  autocertificato,  il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art.  76  del
Testo Unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  vincitori  sono  chiamati  in  servizio  condizionatamente
all'esito favorevole degli  accertamenti  medici  e  all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti. 
    4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti a un  periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di  un  altro  anno,  e
sono confermati in ruolo se superano  la  prova  stessa.  Durante  il
periodo di prova essi hanno  i  doveri  e  i  diritti  e  godono  del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo. 
    5. Al termine  del  periodo  di  prova,  il  Segretario  generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido  a  tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario  generale,  e'  corrisposta  un'indennita'  pari   a   due
mensilita' del trattamento economico goduto  durante  il  periodo  di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova  sia  stato
rinnovato. 
    6. La graduatoria finale rimane aperta per 36  mesi  a  decorrere
dalla data di approvazione. 
      Roma, 28 marzo 2023 
 
                                               Il Presidente: Fontana 
Il Segretario generale: Castaldi

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    TITOLI DI ISTRUZIONE PER
    L'AMMISSIONE AL CONCORSO

    Laurea triennale in Scienze dell'economia e della gestione
    aziendale (L-18) ovvero laurea triennale in Scienze economiche
    (L-33), di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
    ovvero corrispondente laurea di primo livello di cui all'art. 3,
    comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
    509, e successive modificazioni, ovvero corrispondente diploma
    universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
    di durata triennale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale
    11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2012,
    ovvero di altro titolo che da' accesso all'esame di Stato per
    l'iscrizione nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
    contabili.

Allegato 2

  1. 	Allegato B 

    MATERIE OGGETTO DELLE
    PROVE D'ESAME

    Parte I
    Prova selettiva (eventuale)

    Diritto civile e ragioneria (Codice civile, Libro IV - Titoli I e
    II [da art. 1173 a art. 1469-bis]; Libro V - Titolo II [da art. 2082
    a art. 2134; da art. 2214 a art. 2220], Titolo V [da art. 2421 a art.
    2429]);
    Contabilita' di Stato (Legge n. 196 del 2009, ivi compreso
    allegato 1).

    Parte II
    Prove scritte

    Diritto civile e commerciale (Codice civile, Libri IV e V);
    Diritto amministrativo;
    Diritto tributario;
    Contabilita' di Stato;
    Ragioneria generale e applicata.

    Parte III
    Prova orale

    Contabilita' di Stato;
    Ragioneria generale e applicata;
    Diritto amministrativo;
    Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
    Elementi di diritto costituzionale;
    Lingua inglese.

Allegato 3

  1. 	Allegato C 

    ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI
    DISCIPLINA PER IL PERSONALE

    (Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19
    febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
    Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con
    deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
    esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n.
    850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di
    Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del
    Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990).

    Art. 8.

    Si puo' incorrere nella destituzione, previo procedimento
    disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro
    la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel Capo IV del
    Titolo I del Libro II del Codice penale; ovvero per delitto di
    peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro
    la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498
    del Codice penale, per delitti contro la moralita' pubblica ed il
    buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice
    penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n.
    75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto,
    truffa e appropriazione indebita.
    Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento
    disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la
    interdizione perpetua dai pubblici uffici.

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