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- Atto numero 23E12961 del 12-01-2024
CAMERA DEI DEPUTATI Pubblico concorso, per esami, a cento posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati (D.P. 21 dicembre 2023, n. 784) (23E12961)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 12-01-2024
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Pubblico concorso, per esami, a cento posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati (D.P. 21 dicembre 2023, n. 784) (23E12961)
- Categoria: Organi costituzionali
- Ente: CAMERA DEI DEPUTATI
- Data: 12-01-2024
- Scadenza: 26-02-2024
Art. 1 Posti messi a concorso
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 73 del 21
dicembre 2023, con la quale e' stato approvato il bando del pubblico
concorso, per esami, a cento posti di Assistente parlamentare della
Camera dei deputati;
Visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti
del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11
aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n.
30 del 28 marzo 2023, con la quale e' stata prevista, tra l'altro, la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo
istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia
di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del
personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei
dipendenti del Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio
2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, ha
previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di
reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino all'immissione in
ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione
dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3,
dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui
prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del
trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio
di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema
di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e
dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del
Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato l'accordo in tema di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019,
successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n.
30 del 28 marzo 2023;
Visti gli articoli 2, 7, 43, 44, 45, 49, 51, 52 e 53 del
Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21
dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti
stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a
decorrere dal 1° febbraio 2013;
Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000 , resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 28
marzo 2023, con la quale e' stato ulteriormente aggiornato il
cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019 e
aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del
5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022;
D E C R E T A:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un pubblico concorso, per esami, a cento posti di
Assistente parlamentare (codice C14), con lo stato giuridico dei
dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle procedure
di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n.
165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, disciplinato dalla
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e
con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso
Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a 40 anni. Il limite di eta' e' da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40°
anno;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora
il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero,
esso e' considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato
riconosciuto equivalente ovvero equipollente, ai sensi della
normativa vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo;
d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle
mansioni professionali dell'assistente parlamentare; a tal fine, il
candidato deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
capacita' visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10
complessivi;
funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore
all'80%;
funzione deambulatoria che non comporti l'ausilio di presidi
ortopedici;
normale funzionalita' degli arti superiori;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina
per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato B, anche se
siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione.
2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico
dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli
previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il
personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia,
indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di
ruolo dipendente della Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).
Art. 3 Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza
Art. 3
Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di
preferenza
1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli di
preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della
dichiarazione di equivalenza ovvero di equipollenza di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), secondo periodo, fa fede la data
di presentazione della richiesta all'autorita' competente. I titoli
di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale
sono quelli definiti in materia di concorsi pubblici dalla normativa
vigente alla data di scadenza del termine utile per l'invio delle
domande di partecipazione.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) e'
autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 4, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di
esclusione dal concorso previsti dal presente bando,
l'Amministrazione puo' disporre l'esclusione in ogni fase della
procedura, puo' non procedere alla chiamata in servizio, dandone
comunicazione agli interessati, ovvero puo' procedere alla
risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia gia' intervenuta
l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per
l'ammissione al concorso.
Art. 4 Domanda di partecipazione
Art. 4
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale,
esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo
concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della
Camera dei deputati camera.it. Per accedere all'applicazione i
candidati devono essere in possesso di un'identita' nell'ambito del
Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Chi ne fosse
sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure indicate nel sito
spid.gov.it.
2. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo e'
perentorio. La data e l'orario di invio della domanda di
partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al citato
comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non
permettera' piu' ne' la compilazione ne' l'invio della domanda di
partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione
nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo
in prossimita' della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1
e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di
compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il
termine di cui al comma 1 del presente articolo il candidato ha la
possibilita' di ritirare la domanda gia' inviata, mediante l'apposita
funzionalita' dell'applicazione, e di presentarne una nuova,
effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da quelle previste
al comma 1 del presente articolo non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di segreteria,
in nessun caso rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00),
attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate
nell'applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1 del presente
articolo, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del Testo Unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445, il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e) ed
f), consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto n.
445, le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilita', anche temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza ovvero in stato
di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le
prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto
dell'invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di
disabilita', ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di
puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di
mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al
concorso, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove stesse, e devono
documentare tali condizioni mediante idonea certificazione,
rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la
natura, da presentare entro la data che verra' indicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale di cui all'articolo 12, comma
1, del presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel
periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i
candidati possono segnalarle secondo le modalita' indicate
nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
7. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa
sulla conoscenza di una lingua straniera, ai sensi dell'articolo 9,
comma 4, devono indicarlo nella domanda di partecipazione.
Art. 5 Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati
Art. 5
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni
con i candidati
1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia
stata completata la procedura di invio della domanda di
partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1,
qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica nonche'
dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere
per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale o
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Art. 6 Prove d'esame
Art. 6
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in una prova selettiva, due prove scritte
e una prova orale.
Art. 7 Prova selettiva
Art. 7
Prova selettiva
1. La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla
e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui
all'allegato A, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono
estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice.
2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono
distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla
Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.
La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso.
3. La prova selettiva e' valutata partendo da base 60, con la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova
selettiva e' comunicato agli interessati mediante pubblicazione di
elenchi nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il tempo a
disposizione e' determinato dalla Commissione esaminatrice di cui
all'articolo 11.
Art. 8 Prove scritte
Art. 8
Prove scritte
1. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in
base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati
entro il 500° posto. Il predetto numero di 500 ammessi puo' essere
superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo
posto utile dell'elenco di idoneita'.
2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, in
conformita' all'articolo 12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco
degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli
effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai
sensi dell'articolo 13. La mancata presenza del candidato, anche
soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e
nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.
3. Le prove scritte sono due:
a) la prima prova consiste nella risposta a un questionario,
composto da quattro quesiti a risposta aperta, di cui due concernenti
Elementi di diritto costituzionale; uno concernente Elementi di
diritto parlamentare e uno concernente la Storia d'Italia dal 1861 ad
oggi. Il tempo a disposizione e' di tre ore;
b) la seconda prova consiste nella risposta a un questionario,
composto da quattro quesiti a risposta aperta, di cui uno concernente
la materia Sicurezza nei luoghi di lavoro; uno concernente la materia
Prevenzione incendi; uno concernente la materia Primo soccorso e uno
concernente Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale. Il
tempo a disposizione e' di tre ore.
4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la
Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi
componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto
da quattro quesiti e li sottopone al sorteggio dei candidati.
5. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
6. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.
Art. 9 Prova orale
Art. 9
Prova orale
1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e' pubblicato
nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, in conformita'
all'articolo 12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi
alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data
di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta
giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi
dell'articolo 13.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del
candidato nelle materie di cui all'allegato A, Parte III. La prova
orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di
un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il
colloquio.
3. La prova orale e' valutata in trentesimi. Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a
21/30.
4. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa
sulla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera tra quelle indicate
nell'allegato A, Parte II. La prova orale facoltativa consiste nella
lettura e nella traduzione di un breve testo scritto nella lingua
prescelta, che costituisce la base per il colloquio. Alla prova
facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,20.
5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera, da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella
prova orale e nell'eventuale prova facoltativa. L'elenco e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 10 Graduatoria finale
Art. 10
Graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il
punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
orale facoltativa.
3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
di concorso.
4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto, a
parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 3,
comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono
presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano
luogo alla preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui
hanno inizio le prove orali.
Art. 11 Commissione esaminatrice
Art. 11
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per
il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei
candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 12,
commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi
concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.
Art. 12 Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
Art. 12
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 29 del 9 aprile 2024 ,
muniti del documento di riconoscimento, in corso di validita',
indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di
convocazione che sara' disponibile nell'applicazione di cui
all'articolo 4, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale saranno pubblicate, altresi', le informazioni sull'eventuale
richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei
requisiti per l'ammissione, nonche' sulla data entro la quale dovra'
essere presentata la certificazione, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 6.
2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del secondo
venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno
pubblicate: la data a partire dalla quale sara' disponibile l'elenco
dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al
diario delle medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le
informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale e nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1,
assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere
sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da
comunicazioni individuali ai singoli candidati.
Art. 13 Ricorsi
Art. 13
Ricorsi
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la
tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 243 del 19
ottobre 2009 e disponibile nel sito istituzionale della Camera dei
deputati camera.it, avverso i provvedimenti della procedura di
concorso e' proponibile ricorso alla Commissione giurisdizionale per
il personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76,
00186 Roma. In alternativa, il ricorso e' proponibile all'indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC)
tutelagiurisdizionale@certcamera.it.
2. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni dalla data di
ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione
nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.
Art. 14 Accesso agli atti del concorso
Art. 14
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'articolo 7
del Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della
Camera dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti
amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere inviata
alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.
Art. 15 Informazioni relative al concorso
Art. 15
Informazioni relative al concorso
1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 4,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
Art. 16 Dati personali
Art. 16
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del Personale, Area reclutamento, della Camera dei deputati,
ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura,
nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la Camera
dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di
partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati
nelle modalita' e nei casi ivi stabiliti, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione
particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.
Art. 17 Assunzione dei vincitori
Art. 17
Assunzione dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono
apposito avviso e sono sottoposti a visita medica al fine di
accertare il possesso del requisito, ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera d), dell'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle
specifiche mansioni professionali richieste.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle
dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e,
qualora emerga la non veridicita' di quanto autocertificato, il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente
all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e
sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il
periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido a tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario generale, e' corrisposta un'indennita' pari a due
mensilita' del trattamento economico goduto durante il periodo di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato
rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere
dalla data di approvazione.
Roma, 21 dicembre 2023
Il Presidente:
FONTANA
Il Segretario generale:
CASTALDI
Allegato 1
Allegato
MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME
Parte I
Prova selettiva
Quesiti attitudinali relativi alla comprensione verbale e al
ragionamento verbale
Sicurezza nei luoghi di lavoro*
Primo soccorso*
Prevenzione incendi*
Lingua inglese
*[si puo' fare riferimento alle seguenti fonti: decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Titoli I, II, III, V, VII e
allegati IV, XXIX e XXX), nel testo vigente; tecniche di primo
soccorso sanitario, ad es. Tecniche di Primo Soccorso Sanitario -
Manuale esecutore 2012 a cura del Ministero dell'Interno -
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della
Difesa civile]
Parte II
Prove scritte
Prima Prova (questionario composto da 4 quesiti a risposta
aperta):
Elementi di diritto costituzionale
Elementi di diritto parlamentare
Storia d'Italia dal 1861 ad oggi
Seconda Prova (questionario composto da 4 quesiti a risposta
aperta):
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Prevenzione incendi
Primo soccorso
Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale
Parte III
Prova orale
Elementi di diritto costituzionale
Storia d'Italia dal 1861 ad oggi
Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale
Competenze informatiche e web di base
Lingua inglese
Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa:
Francese
Spagnolo
Tedesco
Russo
Portoghese
Cinese
Arabo
Allegato 2
Allegato
ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE
(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990).
ART. 8
Si puo' incorrere nella destituzione, previo procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del
titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498
del Codice penale, per delitti contro la moralita' pubblica ed il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice
penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n.
75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto,
truffa ed appropriazione indebita.
Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento
disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.