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- Atto numero 22E08583 del 28-06-2022
CAMERA DEI DEPUTATI Concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di Documentarista della Camera dei deputati, con indirizzo giuridico e con indirizzo economico. (22E08583)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28-06-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di Documentarista della Camera dei deputati, con indirizzo giuridico e con indirizzo economico. (22E08583)
- Categoria: Organi costituzionali
- Ente: CAMERA DEI DEPUTATI
- Data: 28-06-2022
- Scadenza: 28-07-2022
Art. 1 Posti messi a concorso
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 166 del 15
giugno 2022, con la quale e' stato approvato il bando del pubblico
concorso, per esami, a 65 posti di Documentarista della Camera dei
deputati;
Visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti
del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11
aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022, con
la quale e' stata prevista, tra l'altro, la sospensione
dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo istitutivo
del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di
svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e
di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del
Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio
2021 e n. 165 del 15 giugno 2022, ha previsto, in via transitoria,
limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31
gennaio 2023, fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati
vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate
dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3,
nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura
assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e
del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle
Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti
del Parlamento, e dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei
dipendenti del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato l'accordo in tema di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019,
successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022;
Visti gli articoli 2, 7, 42, 47, 51, 52 e 53 del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21
dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti
stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a
decorrere dal 1° febbraio 2013;
Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000 , resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 165 del 15
giugno 2022, con la quale e' stato ulteriormente aggiornato il
cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019 e
aggiornato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del
5 maggio 2021;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un pubblico concorso, per esami, a 65 posti di
Documentarista della Camera dei deputati (codice C08), con indirizzo
giuridico e con indirizzo economico, con lo stato giuridico dei
dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure
di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle
deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 109 del 5 maggio 2021 e
n. 165 del 15 giugno 2022, disciplinato dalla deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il
trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.
2. I posti messi a concorso sono cosi' ripartiti: 50 posti per i
candidati che sostengono le prove per l'indirizzo giuridico, 15 posti
per i candidati che sostengono le prove per l'indirizzo economico. E'
consentita la partecipazione al concorso per uno solo degli indirizzi
previsti dal presente bando.
3. L'Amministrazione si riserva di assegnare il personale cosi'
assunto a qualsiasi Servizio e Ufficio, senza vincoli derivanti dalla
distinzione in indirizzi.
Art. 2 Riserva di posti
Art. 2
Riserva di posti
1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati e' riservato, per ciascuno degli indirizzi di cui
all'articolo 1, un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni
di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un
punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali
conseguiti dagli idonei.
2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati appartenente al secondo e al terzo livello, che abbia
maturato in tali livelli almeno cinque anni di anzianita', e'
altresi' riservato, per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo
1, un numero di posti pari ad un quinto delle assunzioni di cui
all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un
punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali
conseguiti dagli idonei.
Art. 3 Requisiti per l'ammissione al concorso
Art. 3
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso, per entrambi gli indirizzi, e'
necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a 40 anni. Il limite di eta' e' da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40°
anno;
c) laurea triennale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270, ovvero laurea di primo livello di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera. a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, e successive modificazioni, ovvero diploma universitario di cui
all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, di durata
triennale. Il possesso di titoli di laurea superiori da' comunque
diritto alla partecipazione al concorso. Qualora il titolo di
istruzione, fra quelli sopra indicati, sia stato conseguito
all'estero, esso e' considerato valido requisito per l'ammissione ove
sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della
normativa vigente, ad uno dei diplomi universitari di durata
triennale ovvero ad una delle lauree triennali o di primo livello
conseguite in Italia di cui al primo periodo;
d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle
mansioni professionali;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina
per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato B, anche se
siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione.
2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico
dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli
previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il
personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia,
indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di
ruolo dipendente della Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).
Art. 4 Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza
Art. 4
Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di
preferenza
1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli di
preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione delle
graduatorie finali, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all'articolo
3, comma 1, lettera c), terzo periodo, fa fede la data di
presentazione della richiesta all'autorita' competente. I titoli di
preferenza utili ai fini della formazione delle graduatorie finali
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e
dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui
all'articolo 3, comma 1, e' autocertificato dai candidati ai sensi
dell'articolo 5, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di
esclusione dal concorso previsti dal presente bando,
l'Amministrazione puo' disporre l'esclusione in ogni fase della
procedura, puo' non procedere alla chiamata in servizio, dandone
comunicazione agli interessati, ovvero puo' procedere alla
risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia gia' intervenuta
l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per
l'ammissione al concorso.
Art. 5 Domanda di partecipazione
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, esclusivamente attraverso
l'applicazione disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it,
raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati
camera.it. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico di
identita' digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla
secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it. Nella domanda di
partecipazione il candidato deve indicare l'indirizzo prescelto ai
sensi dell'articolo 1, comma 2.
2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di invio della domanda di partecipazione sono attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al medesimo
comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il
termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilita' di ritirare
la domanda gia' inviata, mediante l'apposita funzionalita'
dell'applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un
ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da quelle previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di segreteria,
in nessun caso rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00),
attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate
nell'applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1, i candidati sono
chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 , n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76
del citato decreto n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilita', anche temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di
puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove
d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali
condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro
la data che verra' indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale di cui all'articolo 13, comma 1, del presente bando. Nel
caso in cui le condizioni indicate nel periodo precedente siano
intervenute successivamente allo scadere del termine utile per
l'invio della domanda di partecipazione, i candidati possono
comunicarle secondo le modalita' indicate nell'applicazione di cui al
comma 1.
7. I candidati affetti da invalidita' riconosciuta uguale o
superiore all'80% sono esentati dalla prova selettiva e sono
direttamente ammessi alle prove scritte, previa presentazione di
idonea documentazione comprovante il grado di invalidita', da
allegare alla domanda di partecipazione. Ai fini dell'esenzione dalla
prova selettiva, fa fede la documentazione inviata dai candidati
entro lo scadere del termine utile per l'invio della domanda di
partecipazione. Nel caso in cui tale condizione sia accertata
successivamente allo scadere del predetto termine, i candidati
possono comunicarla secondo le modalita' indicate nell'applicazione
di cui al comma 1. Ai sensi del presente comma, per idonea
documentazione deve intendersi il verbale di accertamento
dell'invalidita' rilasciato dall'INPS ovvero, per i casi di
invalidita' accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010 , il verbale
della Commissione medica dell'azienda sanitaria locale competente
ovvero il provvedimento di accertamento adottato dall'autorita'
giurisdizionale competente, recanti l'indicazione della percentuale
di invalidita' riconosciuta.
8. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non piu' di due lingue straniere, ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, devono indicarlo nella domanda di
partecipazione.
Art. 6 Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati
Art. 6
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni
con i candidati
1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia
stata completata la procedura di invio della domanda di
partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1,
qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, nonche'
dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere
per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Art. 7 Prove d'esame
Art. 7
Prove d'esame
1. Gli esami consistono, per entrambi gli indirizzi, in una prova
selettiva, in tre prove scritte e in una prova orale.
Art. 8 Prova selettiva
Art. 8
Prova selettiva
1. La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla
e a correzione informatizzata concernenti, per entrambi gli
indirizzi, il testo della Costituzione della Repubblica italiana e il
testo del Regolamento della Camera dei deputati. I quesiti oggetto
della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla
Commissione esaminatrice.
2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono
distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla
Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.
La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso.
3. La prova e' valutata, partendo da base 60, con la sottrazione
di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni
risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva e'
comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 9 Prove scritte
Art. 9
Prove scritte
1. L'ammissione alle prove scritte, per ciascun indirizzo, e'
deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi a sostenere
le prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato
nella prova selettiva, si siano collocati, per l'indirizzo giuridico,
entro il 300° posto e, per l'indirizzo economico, entro il 90° posto.
I predetti numeri di ammessi possono essere superati, per entrambi
gli indirizzi, per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo
all'ultimo posto utile degli elenchi di idoneita', nonche' i
candidati ammessi ai sensi dell'articolo 5, comma 7.
2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte per ciascun
indirizzo e' pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5,
comma 1, in conformita' all'articolo 13. La pubblicazione dell'elenco
degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli
effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai
sensi dell'articolo 14. La mancata presenza del candidato, anche
soltanto a una delle prove scritte previste nel giorno, nell'ora e
nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.
3. Le prove scritte per l'indirizzo giuridico sono:
a) la prima prova consiste nella risposta a due quesiti, di
cui: un quesito concernente la storia d'Italia dal 1848 ad oggi e un
quesito concernente il diritto privato o il diritto amministrativo, a
scelta del candidato. Il tempo a disposizione e' di quattro ore;
b) la seconda prova a carattere teorico-pratico, consiste nella
redazione di un appunto o di una sintesi su una questione concernente
il diritto costituzionale. Per la redazione dell'appunto o della
sintesi sara' messa a disposizione dei candidati, su supporto
digitale, una base informativa precostituita. La ricerca e
l'elaborazione dei dati contenuti nei documenti comportano l'utilizzo
di programmi di videoscrittura e di gestione di fogli di calcolo. Il
tempo a disposizione e' di quattro ore;
c) la terza prova consiste nella redazione di una sintesi nella
lingua inglese, senza l'ausilio del vocabolario, di un testo redatto
nella medesima lingua, riguardante argomenti di carattere giuridico.
Il tempo a disposizione e' di tre ore.
4. Le prove scritte per l'indirizzo economico sono:
a) la prima prova consiste nella risposta a due quesiti, di
cui: un quesito concernente l'economia politica e un quesito
concernente il diritto costituzionale. Il tempo a disposizione e' di
quattro ore;
b) la seconda prova a carattere teorico-pratico, consiste nella
redazione di un appunto o di una sintesi su una questione concernente
la politica economica. Per la redazione dell'appunto o della sintesi
sara' messa a disposizione dei candidati, su supporto digitale, una
base informativa precostituita. La ricerca e l'elaborazione dei dati
contenuti nei documenti comportano l'utilizzo di programmi di
videoscrittura e di gestione di fogli di calcolo. Il tempo a
disposizione e' di quattro ore;
c) la terza prova consiste nella redazione di una sintesi nella
lingua inglese, senza l'ausilio del vocabolario, di un testo redatto
nella medesima lingua, riguardante argomenti di carattere economico.
Il tempo a disposizione e' di tre ore.
5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la
Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi
componenti, predispone tre tracce per ciascuna delle materie oggetto
delle prove di cui alle lettere a) e b) dei commi 3 e 4, nonche' tre
testi per la prova in lingua inglese di cui alla lettera c) dei commi
3 e 4 e li sottopone al sorteggio dei candidati.
6. Per lo svolgimento della prima e della terza prova scritta, la
Commissione esaminatrice puo' stabilire che le stesse siano redatte
mediante l'utilizzo di programmi di videoscrittura .
7. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
8. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.
Art. 10 Prova orale
Art. 10
Prova orale
1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale per ciascun
indirizzo e' pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5,
comma 1, in conformita' all'articolo 13. La pubblicazione dell'elenco
degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli
effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai
sensi dell'articolo 14.
2. La prova orale consiste, per entrambi gli indirizzi, in un
colloquio teso a completare, per ciascun indirizzo, la valutazione
della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato nelle
materie di cui all'allegato A, Parte III. La prova orale in lingua
inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo
scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.
3. La prova orale e' valutata in trentesimi. Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a
21/30.
4. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non piu' di due lingue straniere tra quelle
indicate nell'allegato A, Parte III. La prova orale facoltativa
consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto
nelle lingue prescelte, che costituisce la base per il colloquio.
Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo
di 0,20 punti per ogni lingua.
5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera, da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella
prova orale e nell'eventuale prova facoltativa. L'elenco e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 11 Graduatorie finali
Art. 11
Graduatorie finali
1. Sono formate due graduatorie, distinte per indirizzo. Per
ciascuna graduatoria, il punteggio complessivo e' costituito dalla
media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della
prova orale.
2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
orale facoltativa.
3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
di concorso.
4. Nella formazione delle graduatorie finali si tiene conto della
riserva di posti di cui all'articolo 2, nonche', a parita' di
punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A
tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i
documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla
preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio
le prove orali.
Art. 12 Commissione esaminatrice
Art. 12
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per
il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei
candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi
concorsuali e approva le graduatorie finali del concorso.
Art. 13 Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
Art. 13
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 21 ottobre 2022 ,
muniti del documento di riconoscimento, in corso di validita',
indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di
convocazione che sara' disponibile nell'applicazione di cui
all'articolo 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale saranno pubblicate, altresi', le informazioni sull'eventuale
richiesta di documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti
per l'ammissione, nonche' sulla data entro la quale dovra' essere
presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del secondo
venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno
pubblicate: la data a partire dalla quale sara' disponibile l'elenco
dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al
diario delle medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le
informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale e nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1,
assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere
sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da
comunicazioni individuali ai singoli candidati.
Art. 14 Ricorsi
Art. 14
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera
dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale,
n. 243 del 19 ottobre 2009 , alla Commissione giurisdizionale per il
personale della Camera dei deputati, Via del Seminario, n. 76, 00186
Roma. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni dalla data di
ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.
Art. 15 Accesso agli atti del concorso
Art. 15
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'articolo 7
del Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della
Camera dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti
amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere inviata
alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.
Art. 16 Informazioni relative al concorso
Art. 16
Informazioni relative al concorso
1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
Art. 17 Dati personali
Art. 17
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del Personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione
della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della
procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi
che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo
svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del
trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la Camera
dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di
partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati
nelle modalita' e nei casi ivi stabiliti, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione
particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.
Art. 18 Assunzione dei vincitori
Art. 18
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneita' fisica
all'impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d).
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle
dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e,
qualora emerga la non veridicita' di quanto autocertificato, il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente
all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e
sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il
periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido a tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario generale, e' corrisposta un'indennita' pari a due
mensilita' del trattamento economico goduto durante il periodo di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato
rinnovato.
6. Le graduatorie finali rimangono aperte per 36 mesi a decorrere
dalla data di approvazione.
Roma, 15 giugno 2022
Il Presidente: Fico
Il Segretario Generale: Castaldi
Allegato 1
Allegato A
MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME
Parte I
Prova selettiva
Indirizzo giuridico e indirizzo economico:
Costituzione della Repubblica italiana
Regolamento della Camera dei deputati
Parte II
Prove scritte
Indirizzo giuridico:
Storia d'Italia dal 1848 ad oggi
Diritto privato o diritto amministrativo
Diritto costituzionale
Lingua inglese
Indirizzo economico:
Economia politica
Diritto costituzionale
Politica economica
Lingua inglese
Parte III
Prova orale
Indirizzo giuridico:
Storia d'Italia dal 1848 ad oggi
Diritto costituzionale
Diritto parlamentare
Diritto dell'Unione europea
Diritto privato o diritto amministrativo
Lingua inglese
Indirizzo economico:
Storia d'Italia dal 1848 ad oggi
Diritto costituzionale o diritto parlamentare
Economia politica
Politica economica
Statistica
Lingua inglese
Indirizzo giuridico e indirizzo economico
Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa
Francese
Tedesco
Spagnolo
Russo
Portoghese
Cinese
Arabo
Allegato 2
Allegato B
ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE
(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)
Art. 8.
Si puo' incorrere nella destituzione, previo procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del
titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498
del Codice penale, per delitti contro la moralita' pubblica ed il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice
penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n.
75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto,
truffa e appropriazione indebita.
Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento
disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.