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- Atto numero 21E07405 del 29-06-2021
CAMERA DEI DEPUTATI Pubblico concorso, per esami, a dieci posti di Tecnico della Camera dei deputati. (21E07405)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29-06-2021
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Pubblico concorso, per esami, a dieci posti di Tecnico della Camera dei deputati. (21E07405)
- Categoria: Organi costituzionali
- Ente: CAMERA DEI DEPUTATI
- Data: 29-06-2021
- Scadenza: 29-07-2021
Art. 1 Posti messi a concorso
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 116 del 23
giugno 2021, con la quale e' stato approvato il bando del pubblico
concorso, per esami, a dieci posti di Tecnico della Camera dei
deputati;
Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle disposizioni in tema di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti
del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11
aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, con la quale e' stata prevista,
tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni
previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del
Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di
reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del
Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio
2021, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure
di reclutamento avviate entro il 30 novembre 2021, fino
all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei,
la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'art. 1, comma
3, dall'art. 2 e dall'art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede
l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento
giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio
di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza
del Senato della Repubblica, delle disposizioni in tema di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e
dall'art. 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del
Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato l'accordo in tema di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019,
successivamente modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021;
Visti gli articoli 2, 42, 47, 51, 52 e 53 del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21
dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti
stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a
decorrere dal 1° febbraio 2013;
Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000 , resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5
maggio 2021, con la quale e' stato aggiornato il cronoprogramma delle
procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un pubblico concorso, per esami, a dieci posti di
Tecnico della Camera dei deputati (codice C07), con lo stato
giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito
delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio
2021, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.
38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21
dicembre 2012.
Art. 2 Riserva di posti
Art. 2
Riserva di posti
1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati e' riservato un numero di posti pari ad un decimo delle
assunzioni di cui all'art. 1 per coloro che risultino idonei e
riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei.
2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati appartenente al secondo e terzo livello, che abbia maturato
in tali livelli almeno cinque anni di anzianita', e' riservato,
altresi', un numero di posti pari a un quinto delle assunzioni di cui
all'art. 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio
finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli
idonei.
Art. 3 Requisiti per l'ammissione al concorso
Art. 3
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a 40 anni. Il limite di eta' e' da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40°
anno;
c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati
ai sensi della normativa vigente di cui all'allegato A. Qualora il
titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso
e' considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato
equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa
vigente, a uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo;
d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle
mansioni professionali;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina per
il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato C, anche se
siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione;
g) abilitazione all'esercizio della professione di architetto
junior, prevista per l'iscrizione nella Sezione B, settore
Architettura, ovvero abilitazione all'esercizio della professione di
ingegnere junior, prevista per l'iscrizione nella Sezione B, settore
Ingegneria civile e ambientale o settore Ingegneria industriale, dei
relativi Albi Professionali, ovvero abilitazione a Sezione superiore
dei medesimi Albi.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e
del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei
vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli
previsti dal citato art. 8 del Regolamento di disciplina per il
personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia,
indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di
ruolo dipendente della Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).
Art. 4 Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza
Art. 4
Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di
preferenza
1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli di
preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), secondo periodo, fa fede la data di
presentazione della richiesta all'autorita' competente. I titoli di
preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e
dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui
all'art. 3, comma 1, e' autocertificato dai candidati ai sensi
dell'art. 5, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di
esclusione dal concorso previsti dal presente bando,
l'Amministrazione puo' disporre l'esclusione in ogni fase della
procedura, puo' non procedere alla chiamata in servizio, dandone
comunicazione agli interessati, ovvero puo' procedere alla
risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia gia' intervenuta
l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per
l'ammissione al concorso.
Art. 5 Domanda di partecipazione
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami",
esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo
concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della
Camera dei deputati camera.it. Per accedere all'applicazione i
candidati devono essere in possesso di un'identita' nell'ambito del
Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Chi ne fosse
sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure indicate nel sito
spid.gov.it.
2. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo e'
perentorio. La data e l'orario di invio della domanda di
partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al citato
comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non
permettera' piu' ne' la compilazione ne' l'invio della domanda di
partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione
nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 in prossimita' della
scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto
del tempo necessario per completare l'iter di compilazione e di invio
della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo
la propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il
candidato ha la possibilita' di ritirare la domanda gia' inviata,
mediante l'apposita funzionalita' dell'applicazione, e di presentarne
una nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui
al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da quelle previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di segreteria,
in nessun caso rimborsabile, pari a euro 10,00 (euro dieci/00),
attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate
nell'applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1 del presente
articolo, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del Testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445, il possesso dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli
che, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto n. 445 del 2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
6. I candidati in condizioni di disabilita', anche temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3, comma 1,
lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di
puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove
d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali
condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro
la data che verra' indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami" di cui all'art. 12, comma 1, del
presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel periodo
precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine
utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati
possono comunicarle secondo le modalita' indicate nell'applicazione
di cui al comma 1.
7. I candidati affetti da invalidita' riconosciuta uguale o
superiore all'80 per cento sono esentati dall'eventuale prova
selettiva di cui all'art. 7, comma 2, del presente bando e sono
direttamente ammessi alle prove scritte, previa presentazione di
idonea documentazione comprovante il grado di invalidita', da
allegare alla domanda di partecipazione. Ai fini dell'esenzione dalla
prova selettiva, fa fede la documentazione inviata dai candidati
entro lo scadere del termine utile per l'invio della domanda di
partecipazione. Nel caso in cui tale condizione sia accertata
successivamente allo scadere del predetto termine, i candidati
possono comunicarla secondo le modalita' indicate nell'applicazione
di cui al comma 1. Ai sensi del presente comma, per idonea
documentazione deve intendersi il verbale di accertamento
dell'invalidita' rilasciato dall'INPS ovvero, per i casi di
invalidita' accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010 , il verbale
della Commissione medica dell'azienda sanitaria locale competente
ovvero il provvedimento di accertamento adottato dall'autorita'
giurisdizionale competente, recanti l'indicazione della percentuale
di invalidita' riconosciuta.
Art. 6 Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati
Art. 6
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione
e comunicazioni con i candidati
1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia
stata completata la procedura di invio della domanda di
partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, qualunque
cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, nonche'
dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere
per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Art. 7 Prove d'esame
Art. 7
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale.
2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale da
pregiudicare l'efficienza e la speditezza dello svolgimento della
procedura di concorso, la Commissione esaminatrice puo' decidere, su
proposta dell'Amministrazione, di far precedere le prove d'esame da
una prova selettiva che consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e
a correzione informatizzata, concernenti le materie e gli argomenti
di cui all'allegato B, parte I. I quesiti oggetto della prova
selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione
esaminatrice. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati
sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato
dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle
convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora
e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione
automatica dal concorso. La prova selettiva e' valutata partendo da
base 60 con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata e di
0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella
prova selettiva e' comunicato agli interessati mediante pubblicazione
di elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1.
Art. 8 Prove scritte
Art. 8
Prove scritte
1. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva ai sensi
dell'art. 7, comma 2, l'ammissione alle prove scritte e' deliberata
al termine della medesima prova selettiva. Sono ammessi alle prove
scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova
selettiva, si siano collocati entro il 100° posto. Il predetto numero
di 100 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati
risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita',
nonche' i candidati ammessi ai sensi dell'art. 5, comma 7. L'elenco
dei candidati ammessi alle prove scritte e' pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art.
12. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la
proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 13. La mancata
presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte
previste, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta
l'esclusione automatica dal concorso.
2. Le prove scritte sono due:
a) la prima consiste nella risposta a un questionario composto
da 6 quesiti a risposta aperta, nelle materie e negli argomenti di
cui all'allegato B, parte I. Il tempo a disposizione e' di 5 ore;
b) la seconda consiste nella risposta a un questionario
composto da 3 quesiti inerenti a un progetto di intervento sulle
strutture di un edificio con riferimento alle materie e agli
argomenti di cui all'allegato B, parte I. Il tempo a disposizione e'
di 5 ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione
esaminatrice puo' stabilire che la stessa sia redatta mediante
utilizzo di un personal computer con tastiera italiana.
4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la
Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi
componenti, per la prova di cui alla lettera a) del comma 2,
predispone tre questionari, ognuno dei quali composto da 6 quesiti, e
li sottopone al sorteggio dei candidati. Per quanto riguarda la prova
di cui alla lettera b) del comma 2, la Commissione esaminatrice,
sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre
questionari, ognuno dei quali composto da 3 quesiti, inerenti a tre
diversi progetti di intervento sulle strutture di un edificio, e li
sottopone al sorteggio dei candidati.
5. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
6. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.
Art. 9 Prova orale
Art. 9
Prova orale
1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e' pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art.
12. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la
proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 13.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del
candidato nelle materie e negli argomenti indicati nell'allegato B,
parte II. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e
nella traduzione di un breve testo di contenuto tecnico scritto in
lingua, che costituisce la base per il colloquio.
3. La prova orale e' valutata in trentesimi. Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a
21/30.
4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto della prova in lingua inglese, da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella
prova orale. L'elenco e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art.
5, comma 1.
Art. 10 Graduatoria finale
Art. 10
Graduatoria finale
1. Il punteggio finale di concorso e' costituito dalla media tra
il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova
orale.
2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di punteggio,
dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine, i
candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti
comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a
parita' di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove
orali.
Art. 11 Commissione esaminatrice
Art. 11
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per
il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei
candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 12; forma
gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la
graduatoria finale del concorso.
Art. 12 Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"
Art. 12
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"
1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi
per sostenere le prove scritte nel giorno, nell'ora e nella sede che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami" del 28 settembre 2021 , muniti del documento di
riconoscimento, in corso di validita', indicato nella domanda di
partecipazione e dell'avviso di convocazione che sara' disponibile
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" saranno indicate:
le informazioni inerenti al diario delle prove scritte; le
informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati
ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della
medesima prova orale; l'eventuale richiesta della documentazione
necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione.
2. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi
dell'art. 7, comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto
comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per
sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami" del 28 settembre 2021 , muniti del documento di
riconoscimento, in corso di validita', indicato nella domanda di
partecipazione e dell'avviso di convocazione che sara' disponibile
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" saranno altresi'
pubblicate le informazioni sull'eventuale richiesta della
documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per
l'ammissione, nonche' sulla data entro la quale dovra' essere
presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 6. nella Gazzetta Ufficiale -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" del secondo venerdi' successivo
all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data
a partire dalla quale sara' disponibile l'elenco dei candidati
ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle
medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione
dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni
inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami" e nell'applicazione di cui
all'art. 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti
e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli
effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.
Art. 13 Ricorsi
Art. 13
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento
per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei
deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n.
243 del 19 ottobre 2009 , alla Commissione giurisdizionale per il
personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76, 00186
Roma. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni dalla data di
ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.
Art. 14 Accesso agli atti del concorso
Art. 14
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'art. 7 del
Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera
dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti
amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere inviata
alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.
Art. 15 Informazioni relative al concorso
Art. 15
Informazioni relative al concorso
1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'art. 5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
Art. 16 Dati personali
Art. 16
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione
della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della
procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi
che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo
svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la Camera
dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di
partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati
nelle modalita' e nei casi ivi stabiliti, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione
particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.
Art. 17 Assunzione dei vincitori
Art. 17
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneita' fisica
all'impiego.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle
dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e,
qualora emerga la non veridicita' di quanto autocertificato, il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente
all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e
sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il
periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido a tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario generale, e' corrisposta un'indennita' pari a due
mensilita' del trattamento economico goduto durante il periodo di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato
rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere
dalla data di approvazione.
Roma, 23 giugno 2021
Il Presidente: Fico
La Segretaria generale: Pagano
Allegato 1
Allegato A
TITOLI DI ISTRUZIONE PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Laurea triennale L-7 (Ingegneria civile e ambientale), L-9
(Ingegneria industriale), L-17 (Scienze dell'architettura), L-23
(Scienze e tecniche dell'edilizia), ovvero corrispondente laurea di
primo livello, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, ovvero corrispondente diploma universitario triennale di cui
all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, secondo il decreto
ministeriale 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale n. 44 del 22 febbraio 2012, ovvero altro titolo che
da' accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B,
settore Architettura, ovvero nella Sezione B, settore Ingegneria
civile e ambientale o settore Ingegneria industriale, dei relativi
Albi professionali.
Allegato 2
Allegato B
MATERIE E ARGOMENTI OGGETTO DELL'EVENTUALE PROVA SELETTIVA, DELLE
PROVE SCRITTE E DELLA PROVA ORALE
Parte I
Prova selettiva (eventuale), prima e seconda prova scritta
Tecnologia dei materiali per l'edilizia e l'ingegneria civile e
industriale
Tecniche di rappresentazione grafica degli elaborati
progettuali
Diagnosi, progettazione e certificazione energetica degli
edifici
Impianti elettrici
Impianti termotecnici
Tecniche di manutenzione e di recupero degli edifici
Parte II
Prova orale
Le materie e gli argomenti oggetto dell'eventuale prova selettiva
e delle prove scritte, a cui si aggiungono:
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per
l'edilizia e le infrastrutture per la progettazione e il facility
management (BIM - Building Information Modeling); strumenti
elettronici per la redazione della documentazione tecnica relativa
alle procedure di selezione dei contraenti;
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alla sicurezza dei
cantieri e alla prevenzione incendi;
normativa edilizia e urbanistica;
elementi di diritto costituzionale;
lingua inglese (lettura e traduzione di un breve testo di
contenuto tecnico scritto in lingua, che costituisce la base per il
colloquio).
Allegato 3
Allegato C
ART. 8 del REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER IL PERSONALE
(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990).
Art. 8.
Si puo' incorrere nella destituzione, previo procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del
titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498
del Codice penale, per delitti contro la moralita' pubblica ed il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice
penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n.
75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto,
truffa e appropriazione indebita.
Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento
disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.