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- Atto numero 23E10011 del 12-09-2023
CAMERA DEI DEPUTATI Pubblico concorso, per esami, a dieci posti di Collaboratore tecnico addetto al reparto impianti e interventi elettrici della Camera dei deputati (D.P. 1° agosto 2023, n. 547). (23E10011)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 12-09-2023
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Pubblico concorso, per esami, a dieci posti di Collaboratore tecnico addetto al reparto impianti e interventi elettrici della Camera dei deputati (D.P. 1° agosto 2023, n. 547). (23E10011)
- Categoria: Organi costituzionali
- Ente: CAMERA DEI DEPUTATI
- Data: 12-09-2023
- Scadenza: 12-10-2023
Art. 1 Posti messi a concorso
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 1°
agosto 2023, con la quale e' stato approvato il bando del pubblico
concorso, per esami, a dieci posti di Collaboratore tecnico addetto
al reparto impianti e interventi elettrici della Camera dei deputati;
Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti
del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11
aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n.
30 del 28 marzo 2023, con la quale e' stata prevista, tra l'altro, la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo
istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia
di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del
personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei
dipendenti del Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio
2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, ha
previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di
reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino all'immissione in
ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione
dell'efficacia delle norme recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 2 e
dall'art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai
dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario
stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della
Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della
Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico
dei dipendenti del Parlamento, e dall'art. 2, comma 1, dello Statuto
unico dei dipendenti del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato l'accordo in tema di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019,
successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n.
30 del 28 marzo 2023;
Visti gli articoli 2, 7, 43, 44, 51, 52 e 53 del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21
dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti
stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a
decorrere dal 1° febbraio 2013;
Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000 , resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 28
marzo 2023, con la quale e' stato ulteriormente aggiornato il
cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019 e
aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del
5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un pubblico concorso, per esami, a dieci posti di
Collaboratore tecnico addetto al reparto impianti e interventi
elettrici della Camera dei deputati (C12), con lo stato giuridico dei
dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle procedure
di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle
deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n.
165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, disciplinato dalla
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e
con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.
Art. 2 Riserva di posti
Art. 2
Riserva di posti
1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati e' riservato un numero di posti pari a un decimo delle
assunzioni di cui all'art. 1 per coloro che risultino idonei e
riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei.
Art. 3 Requisiti per l'ammissione al concorso
Art. 3
Requisiti per l'ammissione
al concorso
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni. Il limite
di eta' e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del
compimento del 40° anno;
c) uno dei titoli di istruzione secondaria conseguito in un
istituto tecnico ovvero in un istituto professionale, di cui
all'allegato A. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato
conseguito all'estero, esso e' considerato requisito valido per
l'ammissione ove sia stato riconosciuto o dichiarato equipollente, ai
sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui
al primo periodo;
d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle
mansioni professionali;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina per
il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato C, anche se
siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e
del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei
vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli
previsti dal citato art. 8 del Regolamento di disciplina per il
personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia,
indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di
ruolo dipendente della Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).
Art. 4 Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza
Art. 4
Disposizioni sui requisiti per l'ammissione
e sui titoli di preferenza
1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli di
preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della
dichiarazione di riconoscimento o di equipollenza di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), fa fede la data di presentazione della richiesta
all'autorita' competente. I titoli di preferenza utili ai fini della
formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia
di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dall'art. 5, commi 4 e
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni, e dall'art. 3, comma 7, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e' autocertificato
dai candidati ai sensi dell'art. 5, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di
esclusione dal concorso previsti dal presente bando,
l'Amministrazione puo' disporre l'esclusione in ogni fase della
procedura, puo' non procedere alla chiamata in servizio, dandone
comunicazione agli interessati, ovvero puo' procedere alla
risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia gia' intervenuta
l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per
l'ammissione al concorso.
Art. 5 Domanda di partecipazione
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami", esclusivamente attraverso l'applicazione
disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it. raggiungibile anche dal
sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per accedere
all'applicazione i candidati devono essere in possesso di
un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale
(SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure
indicate nel sito spid.gov.it.
2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di invio della domanda di partecipazione sono attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al medesimo
comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il
termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilita' di ritirare
la domanda gia' inviata, mediante l'apposita funzionalita'
dell'applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un
ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da quelle previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di segreteria,
in nessun caso rimborsabile, pari a euro 10,00 (euro dieci/00),
attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate
nell'applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1, i candidati sono
chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 , n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'art. 76 del
citato decreto n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsita'
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilita', anche temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3, comma 1,
lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di
puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove
d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali
condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro
la data che verra' indicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" di cui all'art. 13
del presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel
periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i
candidati possono comunicarle secondo le modalita' indicate
nell'applicazione di cui al comma 1.
Art. 6 Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati
Art. 6
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione
e comunicazioni con i candidati
1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia
stata completata la procedura di invio della domanda di
partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, qualunque
cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, nonche'
dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere
per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Art. 7 Prove d'esame
Art. 7
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova
pratica professionale e in una prova orale.
2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale da
pregiudicare l'efficienza e la speditezza dello svolgimento della
procedura di concorso, la Commissione esaminatrice puo' decidere, su
proposta dell'Amministrazione, di far precedere le prove d'esame da
una prova selettiva che consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e
a correzione informatizzata, concernenti gli argomenti indicati
all'allegato B, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono
estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. La
mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso. La prova selettiva e' valutata partendo da base 60, con la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova
selettiva e' comunicato agli interessati mediante pubblicazione di
elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1.
3. Ove il numero delle domande di partecipazione non renda
possibile lo svolgimento contestuale della prova selettiva per tutti,
i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio,
effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio
delle convocazioni.
Art. 8 Prova scritta
Art. 8
Prova scritta
1. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva ai sensi
dell'art. 7, comma 2, l'ammissione alla prova scritta e' deliberata
al termine della prova selettiva. Sono ammessi alla prova scritta i
candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva,
si siano collocati entro 80° posto. Il predetto numero di 80 ammessi
puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex
aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'. L'elenco dei
candidati ammessi alla prova scritta e' pubblicato nell'applicazione
di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art. 13. La
pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova scritta
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la
proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 14. La mancata
presenza del candidato alla prova scritta, nel giorno, nell'ora e
nella sede stabiliti, comporta l'esclusione automatica dal concorso.
2. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a un
questionario composto da quattro quesiti a risposta aperta, di cui:
tre quesiti concernenti l'elettrotecnica generale e applicata agli
impianti elettrici di media e bassa tensione; un quesito concernente
la sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio e la
prevenzione dal rischio elettrico. Il tempo a disposizione e' di due
ore.
3. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova scritta, la
Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi
componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto
da quattro quesiti, e li sottopone al sorteggio dei candidati.
4. La prova scritta e' corretta in forma anonima ed e' valutata
in trentesimi. Sono ammessi alla prova pratica professionale, i
candidati che, riportando un punteggio pari almeno a 21/30, si siano
collocati entro il 40° posto. Il predetto numero di 40 ammessi puo'
essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo
all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'.
Art. 9 Prova pratica professionale
Art. 9
Prova pratica professionale
1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica
professionale e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 5,
comma 1, in conformita' all'art. 13. La pubblicazione dell'elenco
degli ammessi alla prova pratica professionale costituisce notifica a
tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo
decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi ai sensi dell'art. 14. La mancata presenza del candidato nel
giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione
automatica dal concorso.
2. La prova pratica professionale consiste nella verifica delle
capacita' del candidato di svolgere le attivita' operative richieste
alla professionalita' di Collaboratore tecnico addetto al reparto
impianti e interventi elettrici, in particolare con riferimento
all'esercizio, alla manutenzione, alla verifica e alla installazione
di impianti elettrici. Il tempo a disposizione per lo svolgimento
della prova pratica professionale e' determinato dalla Commissione
esaminatrice di cui all'art. 12. Per lo svolgimento della prova
pratica professionale, i candidati possono essere distribuiti in
turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio delle
convocazioni. Per lo svolgimento della prova pratica professionale la
Commissione esaminatrice individua tre distinte prove da sottoporre
al sorteggio dei candidati; tale procedura ha luogo per ciascun turno
di prova.
3. La prova pratica professionale e' valutata in trentesimi. Sono
ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio non
inferiore a 21/30.
Art. 10 Prova orale
Art. 10
Prova orale
1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e' pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art.
13. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la
proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 14.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell'aggiornamento professionale del
candidato nelle materie di cui all'allegato B, Parte III.
3. La prova orale e' valutata in trentesimi. Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a
21/30.
4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella
prova orale. L'elenco e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art.
5, comma 1.
Art. 11 Graduatoria finale
Art. 11
Graduatoria finale
1. Il punteggio finale di concorso e' costituito dalla media tra
il punteggio della prova scritta, il punteggio della prova pratica
professionale e il punteggio della prova orale.
2. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
di concorso.
3. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di punteggio,
dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine, i
candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti
comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a
parita' di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove
orali.
Art. 12 Commissione esaminatrice
Art. 12
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregare membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per
il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei
candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 13, commi 1
e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e
approva la graduatoria finale del concorso.
Art. 13 Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"
Art. 13
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"
1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi
per sostenere la prova scritta nel giorno, nell'ora e nella sede che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 82 del 27
ottobre 2023 , muniti del documento di riconoscimento, in corso di
validita', indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di
convocazione che sara' disponibile nell'applicazione di cui all'art.
5, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" saranno indicate: le
informazioni inerenti al diario della prova scritta, le informazioni
inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla
prova pratica professionale; le informazioni inerenti al diario della
medesima prova pratica professionale; le informazioni inerenti alla
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le
informazioni inerenti al diario della medesima prova orale;
l'eventuale richiesta della documentazione necessaria
all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonche' la data
entro la quale dovra' essere presentata la certificazione, rilasciata
da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 6.
2. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi
dell'art. 7, comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto
comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per
sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 82 del 27 ottobre 2023 ,
muniti del documento di riconoscimento, in corso di validita',
indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di
convocazione che sara' disponibile nell'applicazione di cui all'art.
5, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" saranno altresi'
pubblicate le informazioni sull'eventuale richiesta della
documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per
l'ammissione, nonche' sulla data entro la quale dovra' essere
presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 6. Nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" del
secondo venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva
saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sara' disponibile
l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta; le informazioni
inerenti al diario della medesima prova scritta; le informazioni
inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla
prova pratica professionale; le informazioni inerenti al diario della
medesima prova pratica professionale; le informazioni inerenti alla
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le
informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" e
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, assumono valore di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore
di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai
singoli candidati.
Art. 14 Ricorsi
Art. 14
Ricorsi
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento per la tutela
giurisdizionale concernente i dipendenti della Camera dei deputati,
disponibile nel sito istituzionale della Camera dei deputati
camera.it e consultabile anche attraverso l'applicazione pubblicata
all'indirizzo concorsi.camera.it, avverso i provvedimenti della
procedura di concorso e' proponibile ricorso alla Commissione
giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, via del
Seminario n. 76 - 00186 Roma.
2. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni dalla data di
ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.
Art. 15 Accesso agli atti del concorso
Art. 15
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'art. 7 del
Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera
dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti
amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere inviata
alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.
Art. 16 Informazioni relative al concorso
Art. 16
Informazioni relative al concorso
1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'art. 5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
Art. 17 Dati personali
Art. 17
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione
della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della
procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi
che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo
svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la Camera
dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di
partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati
nelle modalita' e nei casi ivi stabiliti, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione
particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.
Art. 18 Assunzione dei vincitori
Art. 18
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneita' fisica
all'impiego, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d).
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle
dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e,
qualora emerga la non veridicita' di quanto autocertificato, il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente
all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti a un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e
sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il
periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido a tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario generale, e' corrisposta un'indennita' pari a due
mensilita' del trattamento economico goduto durante il periodo di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato
rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere
dalla data di approvazione.
Roma, 1° agosto 2023
Il Presidente: Fontana
Il Segretario generale: Castaldi
Allegato 1
Allegato A
Titoli di istruzione secondaria
Diploma di perito industriale elettrotecnico
Diploma di perito industriale per l'elettrotecnica e automazione
Diploma di tecnico delle industrie elettriche
Diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
Diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo
"elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica"
Diploma di istituto professionale settore industria e artigianato
indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica", opzione: apparati,
impianti e servizi tecnici industriali e civili
Diploma di istituto professionale indirizzo "manutenzione e
assistenza tecnica" percorsi con codice ateco c-33, riparazione
manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature, e codice
ateco f.43.2, installazione di impianti elettrici idraulici e altri
lavori di costruzione
Allegato 2
Allegato B
Prove d'esame
Parte I
Prova selettiva (eventuale)
Elettrotecnica generale ed applicata agli impianti elettrici di
media e bassa tensione
Sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio e la
prevenzione dal rischio elettrico, e primo soccorso
Parte II
Prova scritta
Elettrotecnica generale ed applicata agli impianti elettrici di
media e bassa tensione
Sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio e la
prevenzione dal rischio elettrico
Parte III
Prova orale
Elettrotecnica generale ed applicata agli impianti elettrici di
media e bassa tensione
Sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio e la
prevenzione dal rischio elettrico, e primo soccorso
Elementi di ordinamento della Repubblica italiana
Allegato 3
Allegato C
Articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale
(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19
febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n.
850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990).
Art. 8
Si puo' incorrere nella destituzione, previo procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del
titolo I del libro II del codice penale; ovvero per delitto di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498
del codice penale, per delitti contro la moralita' pubblica ed il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice
penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n.
75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto,
truffa e appropriazione indebita.
Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento
disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.