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- Atto numero 19E11982 del 08-10-2019
SENATO DELLA REPUBBLICA Concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare. (19E11982)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 08-10-2019
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare. (19E11982)
- Categoria: Organi costituzionali
- Ente: SENATO DELLA REPUBBLICA
- Data: 08-10-2019
- Scadenza: 08-11-2019
Art. 1 Posti messi a concorso
IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 del testo unico delle norme regolamentari
dell'amministrazione riguardanti il personale del Senato della
Repubblica, d'ora in poi denominato testo unico;
Visto il regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica di
cui al decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre
2002, n. 9591, d'ora in poi denominato regolamento dei concorsi;
Vista la deliberazione n. 11 del 6 giugno 2019, con la quale il
Consiglio di Presidenza del Senato ha sospeso l'efficacia delle
disposizioni previste dall'accordo istitutivo del ruolo unico dei
dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle
procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza
sezione del ruolo unico del personale di futura assunzione, ed ha
conseguentemente autorizzato l'indizione di nuove procedure di
concorso secondo quanto previsto dal citato art. 12 del testo unico e
dal regolamento dei concorsi;
Visto in particolare l'art. 1, comma 3, della predetta
deliberazione n. 11/2019, il quale prevede che i dipendenti assunti
in esito alle procedure di concorso indette ai sensi dei commi 1 e 2
sono iscritti nella sezione del ruolo unico relativa
all'Amministrazione del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data 30
luglio 2019, recante il programma di reclutamento del personale del
Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato
della Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013, cui e' stata data
attuazione con il decreto del Presidente del Senato della Repubblica
del 31 luglio 2013, n. 12008, con i quali sono definiti i trattamenti
stipendiali per i dipendenti da assumere a decorrere dal 1° agosto
2013;
Considerato che, in conformita' a quanto previsto dall'art. 2,
comma 3, lettera g), del regolamento dei concorsi, e dall'art. 14,
comma 6, del testo unico, nonche' dall'art. 1, comma 2, della citata
deliberazione del Consiglio di Presidenza del 30 luglio 2019, il
bando stabilisce, tra i requisiti generali di ammissione, un limite
massimo di eta' e il conseguimento del prescritto titolo di studio
con un punteggio minimo,
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sessanta posti
di Coadiutore parlamentare, con il trattamento economico stabilito
dal decreto del Presidente del Senato della Repubblica n. 12008 del
31 luglio 2013, e lo stato giuridico stabilito dalle deliberazioni
del Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla data
dell'assunzione.
2. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art. 2,
comma 7, del regolamento dei concorsi. I candidati sono tenuti, a
pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a
richiederne in modo espresso la valutazione entro il giorno in cui
hanno inizio le prove orali.
3. A favore del personale di ruolo del Senato e' riservato un
numero di posti pari a un decimo delle assunzioni di cui al comma 1
per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale
almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.
4. E' sempre in facolta' dell'amministrazione adibire il
personale cosi' assunto a tutti i servizi ed uffici del Senato.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di scuola media superiore di
secondo grado che consenta l'accesso ai corsi di laurea presso
universita' italiane, conseguito con una votazione non inferiore a
39/60 o a 65/100, ovvero siano in possesso di titolo di studio
riconosciuto ovvero dichiarato equipollente al suddetto diploma, con
provvedimento dell'autorita' italiana competente; dal provvedimento
di riconoscimento ovvero dalla dichiarazione di equipollenza deve
risultare, altresi', a quale votazione prevista per il predetto
diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio
conseguito. Qualora il candidato, alla data di scadenza del termine
per l'invio della domanda di partecipazione al concorso, non sia in
possesso del provvedimento con la dichiarazione di equipollenza,
fara' fede la data di presentazione della richiesta all'autorita'
competente. Si prescinde dalla votazione minima richiesta, ma non dal
conseguimento dei predetti diplomi, per i candidati che siano in
possesso, alternativamente:
dei titoli universitari di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ed all'art. 3, comma 1,
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive
modificazioni ed integrazioni;
del diploma di laurea dell'ordinamento previgente (r.d. 30
settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni);
del diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19
novembre 1990, n. 341, di durata triennale;
di titolo universitario di durata almeno triennale conseguito
all'estero e dichiarato equipollente ai menzionati diplomi di laurea;
d) abbiano un'eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai
45 anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla mezzanotte
del giorno del compimento del 45° anno;
e) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle
mansioni per le quali il candidato concorre.
2. Ai fini della partecipazione al concorso, ai dipendenti del
Senato della Repubblica non e' richiesto il requisito di cui al comma
1, lettera d).
3. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che
diano titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria
in caso di parita' di punteggio debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per l'invio della domanda di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3.
4. L'amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
Art. 3 Domanda di partecipazione
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
con modalita' telematica, entro la data di scadenza indicata al comma
successivo, esclusivamente attraverso la specifica applicazione
informatica disponibile all'indirizzo concorsi.senato.it
raggiungibile anche dal sito istituzionale del Senato (senato.it).
Per accedere all'applicazione il candidato deve essere in possesso di
un'identita' nell'ambito del Sistema Pubblico di Identita' Digitale
(SPID). Qualora il candidato ne fosse sprovvisto puo' richiederla
secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it
2. La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18 (ora
italiana) del trentunesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
3. L'applicazione informatica di cui al comma 1 certifica la data
e l'orario di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa
il numero identificativo e, allo scadere del termine di cui al comma
2, non permettera' piu' ne' la compilazione ne' l'invio della domanda
di partecipazione. Qualora il termine di cui al precedente comma 2
non sia ancora scaduto, il candidato ha la possibilita' di ritirare
la domanda gia' inviata mediante l'apposita funzionalita' di
cancellazione dell'applicazione informatica, e di presentarne una
nuova effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al
successivo comma 6.
4. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della ricevuta, prodotta dal
sistema informatico, sulla quale saranno indicati il numero
identificativo di ricezione attribuito dall'applicazione informatica,
nonche' la data e l'ora di presentazione della domanda stessa.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
ed invio telematico di cui al comma 1.
6. A parziale copertura delle spese della procedura di concorso
e' richiesto il versamento di un contributo di segreteria, in nessun
caso rimborsabile, pari a euro 10,00 (euro dieci/00), attraverso il
sistema PagoPA, sulla base delle indicazioni riportate
nell'applicazione di cui al comma 1.
7. Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente
comma 2, il candidato ha l'obbligo di comunicare, utilizzando le
apposite funzionalita' dell'applicazione di cui al comma 1, qualunque
cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, dell'indirizzo
postale indicati nella domanda di partecipazione, nonche' il rinnovo
e/o la sostituzione del documento di identita' registrato nel sistema
SPID.
8. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da patologie
limitatrici dell'autonomia non incompatibili con l'idoneita' fisica
di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), nella domanda presentata per
via telematica dovra' fare esplicita richiesta dell'ausilio
necessario per la partecipazione alla prova preliminare e alle altre
prove di concorso in relazione alla patologia posseduta, nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle stesse al fine di consentire la tempestiva
predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare
partecipazione al concorso. La patologia dovra' inoltre essere
documentata mediante idonea certificazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da allegare alla
domanda telematica. Nel caso in cui le condizioni indicate nei
periodi precedenti siano intervenute successivamente allo scadere del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i
candidati possono segnalarle secondo le modalita' indicate
nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
9. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun
onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale o
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
10. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego in relazione
alle mansioni per le quali il candidato concorre, con particolare
riferimento a quelle dattilografiche;
f) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), con le prescritte dichiarazioni di equipollenza qualora i
titoli di studio siano stati conseguiti all'estero;
g) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state
pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione);
h) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e'
avviato il procedimento;
i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
l) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
11. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare la lingua -
scelta tra le seguenti: francese, tedesco o spagnolo - nella quale
intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera.
12. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso.
13. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove
o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
14. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 , n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel
caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato nella domanda
di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per le
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 4 Irricevibilita' delle domande
Art. 4
Irricevibilita' delle domande
1. Eventuali domande redatte o presentate al di fuori o in
aggiunta alle modalita' previste dal precedente art. 3 non saranno
prese in considerazione.
Art. 5 Cause di esclusione dal concorso
Art. 5
Cause di esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del titolo di studio secondo
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c);
d) che abbiano un'eta' inferiore a 18 anni o superiore a 45
anni, nel caso non siano dipendenti del Senato;
e) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in relazione
alle mansioni per le quali il candidato concorre.
2. Il candidato ricevera' notizia di determinazioni che lo
escludono dal concorso all'interno dell'apposita area riservata
dell'applicazione informatica di gestione della domanda di
partecipazione.
3. Tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato puo' disporre
l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di
concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data
di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'art. 3.
Art. 6 Commissione esaminatrice
Art. 6
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo
decreto, ai sensi dell'art. 3 del regolamento dei concorsi.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregare esaminatori esperti
per le prove facoltative di lingua.
3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in sottocommissioni, ai sensi dell'art.
3 del regolamento dei concorsi.
Art. 7 Diario della prova preliminare
Art. 7
Diario della prova preliminare
1. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami" del 14 gennaio 2020 viene data comunicazione del diario della
prova preliminare. Tale comunicazione assume valore di notifica a
tutti gli effetti.
2. Nella predetta Gazzetta Ufficiale puo' essere data
comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della
prova preliminare, in caso di eventuale rinvio.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la comunicazione
del diario della prova sara' data anche a mezzo dell'applicazione di
cui all'art. 3, comma 1.
4. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione
di irricevibilita' della domanda ovvero di esclusione dal concorso
sono tenuti a presentarsi per sostenere la suddetta prova,
all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella
citata Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1, muniti del documento
legale di identita' indicato nella domanda e della stampa su foglio
A4 della comunicazione di convocazione disponibile nella sezione
riservata dell'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1.
Sono esclusi i candidati sprovvisti del documento di identita'.
5. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione
esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.
Art. 8 Diario delle prove successive a quella preliminare
Art. 8
Diario delle prove successive a quella preliminare
1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta
Ufficiale di cui all'art. 7, comma 1. La comunicazione del diario
delle prove puo' avvenire anche a mezzo dell'applicazione di cui
all'art. 3, comma 1. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a
tutti gli effetti.
2. Le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o pubblicazione,
che a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1 - assumono
valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali
fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono
valore di notifica a tutti gli effetti, anche con riferimento alla
convocazione dei candidati a prove successive.
Art. 9 Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati
Art. 9
Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati
1 Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue
l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la
Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera
durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei
candidati ammessi alle prove orali e tecniche.
2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene mediante pubblicazione nell'applicazione di cui all'art. 3,
comma 1.
3. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 10 Prova preliminare
Art. 10
Prova preliminare
1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere la
prova preliminare consistente in 50 quesiti attitudinali a risposta
multipla. I predetti quesiti sono di carattere logico-matematico
(ragionamento numerico, ragionamento deduttivo) in numero di 20, e di
carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento
verbale, ragionamento critico-verbale) in numero di 30.
2. Per la predetta prova preliminare i candidati hanno a
disposizione sessanta minuti.
3. I quesiti oggetto della prova preliminare sono estratti da un
archivio, validato dalla Commissione esaminatrice, reso pubblico con
le modalita' di cui all'art. 7, comma 1, non oltre il ventesimo
giorno precedente la data di inizio della prova preliminare.
4. In sede di valutazione della prova preliminare, viene
attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece
sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o
plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
5. Per lo svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la
consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, ne'
l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie,
ivi compresi smartphone, smartwatch e tablet e similari. Non e'
consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione
esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata
esclusione dalla prova preliminare.
6. La correzione del foglio-risposte viene effettuata
automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve
essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite
in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte
dei candidati puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul
foglio-risposte non e' consentito effettuare correzioni. Dopo
l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per
nessun motivo. Il mancato annerimento di caselle a campo obbligato
necessario per la correzione comporta l'annullamento automatico della
prova corrispondente.
7. Sono ammessi alla prova tecnica di dattilografia i candidati
che si sono classificati fino al 1000° posto in ordine di
graduatoria. Il predetto numero di mille ammessi potra' essere
superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo
posto utile della graduatoria.
8. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre a
formare il punteggio complessivo.
Art. 11 Prova tecnica di idoneita' dattilografica
Art. 11
Prova tecnica di idoneita' dattilografica
1. I candidati ammessi ai sensi dell'art. 10, comma 7, sostengono
la prova tecnica di idoneita' dattilografica - della durata di cinque
minuti - consistente nella copiatura di un testo avente lunghezza
compresa tra le 1340 e le 1360 battute, mediante l'utilizzo di un
apposito programma di video scrittura, appositamente predisposto, con
personal computer dotato di tastiera italiana. I candidati effettuano
due tentativi, uno immediatamente successivo all'altro; ai fini del
punteggio si tiene conto soltanto del migliore risultato conseguito.
E' prevista l'esenzione dall'effettuazione della prova di
dattilografia per i candidati che abbiano superato la prova
preliminare e che siano dipendenti dell'Amministrazione del Senato
per l'espletamento di mansioni dattilografiche a contratto.
2. La guida rapida all'utilizzo del programma informatico di
video scrittura di cui al comma 1 e' pubblicata nel sito
concorsi.senato.it al fine di consentire ai candidati di prenderne
visione prima della prova.
3. Alla prova tecnica di idoneita' dattilografica viene
attribuito un punteggio massimo di 30 punti. La Commissione
esaminatrice, nella sua prima riunione, stabilisce i criteri di
valutazione della prova. La correzione degli elaborati della prova
tecnica di dattilografia puo' essere effettuata automaticamente con
supporti elettronici.
4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che abbiano
conseguito un punteggio minimo di 18 punti nel migliore dei due
elaborati e si siano classificati fino al 500° posto in ordine di
graduatoria. Il predetto numero di 500 ammessi potra' essere superato
per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto
utile della graduatoria.
5. Non concorrono al computo della cifra di 500 di cui al comma 4
i candidati dipendenti dell'Amministrazione del Senato per
l'espletamento di mansioni dattilografiche a contratto che abbiano
superato la prova preliminare.
6. Il punteggio conseguito nella prova tecnica di idoneita'
dattilografica non concorre a formare il punteggio complessivo.
Art. 12 Prove scritte
Art. 12
Prove scritte
1. Le prove scritte sono:
a) risposta a 10 quesiti sulla storia d'Italia dal 1861 ai
giorni nostri;
b) risposta a 10 quesiti sull'ordinamento costituzionale
italiano;
c) traduzione in italiano, senza l'ausilio di vocabolario, di
uno o piu' testi nella lingua inglese.
2. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta il candidato
avra' a disposizione tre ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non
potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, ne'
supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie, ivi compresi
smartphone, smartwatch e tablet e similari. Non e' consentito ai
candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra
loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra
disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della
prova, comportera' l'immediata esclusione dal concorso. La
Commissione puo' disporre l'eventuale consultazione di testi messi a
disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni.
4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio
massimo di 20 punti. Le prove scritte si intendono superate se il
candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42
punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna singola
prova.
Art. 13 Prove orali e tecniche
Art. 13
Prove orali e tecniche
1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere le prove orali e tecniche di cui al comma 2.
2. Le prove orali e tecniche sono le seguenti:
a) storia d'Italia dal 1861 ai giorni nostri;
b) ordinamento costituzionale italiano;
c) lettura e traduzione di un brano scritto nella lingua
inglese, che costituisce la base per successive domande e per una
conversazione;
d) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma
"Microsoft ® Excel";
e) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma
"Microsoft ® Word".
3. A ciascuna delle prove orali e tecniche e' attribuito un
punteggio massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il
candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 35
punti e non meno di 6 punti in ciascuna prova.
4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una o piu'
prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti:
francese, tedesco, spagnolo.
5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve
testo scritto, che costituisce la base per successive domande e per
una conversazione.
Art. 14 Graduatoria finale
Art. 14
Graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e'
determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove scritte,
orali e tecniche, ivi comprese quelle facoltative.
2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita'
di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali
devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che
diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
l'invio della domanda di partecipazione al concorso. La
documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve
essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun
candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del presente bando.
Art. 15 Accertamenti sanitari
Art. 15
Accertamenti sanitari
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti
a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione
al fine di accertare l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle
specifiche mansioni professionali richieste.
Art. 16 Assunzione dei vincitori
Art. 16
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione
indicati loro dall'Amministrazione del Senato della Repubblica,
secondo la normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa
documentazione, valuta - in relazione alla gravita' del reato, al
tempo trascorso e alla condotta successiva - se vi sia compatibilita'
con lo svolgimento di attivita' al servizio dell'Istituto
parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nella carriera dei Coadiutori parlamentari con il trattamento
economico stabilito dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza
del Senato della Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013, cui e' stata
data attuazione con decreto del Presidente del Senato n. 12008 del 31
luglio 2013, e lo stato giuridico stabilito dalle deliberazioni del
Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla data dell'assunzione.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell'art. 15 del testo unico delle norme regolamentari
dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della
Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se
hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il
periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo
e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di
conferma in ruolo il periodo di esperimento e' valutato a tutti gli
effetti come servizio di ruolo.
Art. 17 Ricorsi
Art. 17
Ricorsi
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 18 del
regolamento dei concorsi - alla Commissione contenziosa del Senato
della Repubblica, il cui indirizzo postale e' il seguente: corso
Rinascimento, 40 - 00186 Roma. I ricorsi devono essere proposti, a
pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione,
anche a mezzo di affissione, dei provvedimenti che si ritengono
lesivi; a tal fine fara' fede la data del timbro postale di invio.
Art. 18 Accesso agli atti del concorso
Art. 18
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso, ai sensi dell'art. 16 del regolamento
dei concorsi, se abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale
per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti,
collegato al documento al quale e' chiesto l'accesso. A tal fine
possono inviare la relativa richiesta alla segreteria della
Commissione esaminatrice.
2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al
termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e
speditezza della procedura stessa.
3. Per quanto non previsto dal predetto art. 16 del regolamento
dei concorsi, si rinvia al regolamento per l'accesso ai documenti
amministrativi del Senato della Repubblica, approvato con
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 14 del 6 giugno 2019 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186, del 9
agosto 2019 .
Art. 19 Dati personali
Art. 19
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
conservati presso il Servizio del personale del Senato della
Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso
ed ai sensi del regolamento del Senato della Repubblica sul
trattamento dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 221 del 22 settembre 2006 , e ai sensi del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Titolare del trattamento dei dati personali e' l'Amministrazione del
Senato della Repubblica. I medesimi dati possono essere, altresi',
comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di
elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di
concorso.
2 All'atto della compilazione della domanda di partecipazione il
candidato dovra' prendere visione dell'informativa resa ai sensi
dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 e dovra' fornire il
proprio consenso, anche con specifico riferimento ai dati di cui agli
articoli 9 e 10 del richiamato regolamento (UE) 2016/679. Il
conferimento dei dati personali e' da considerarsi obbligatorio ai
fini della partecipazione alla procedura di concorso.
Art. 20 Informazioni
Art. 20
Informazioni
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati
possono consultare l'applicazione informatica disponibile
all'indirizzo concorsi.senato.it nonche' il sito internet del Senato
della Repubblica (in particolare, la pagina "Concorsi" della sezione
"Amministrazione").
Roma, 30 settembre 2019
Il Presidente: Alberti Casellati