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- Atto numero 18E00461 del 13-02-2018
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (18E00461) (Suppl. Ordinario n. 1)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 13-02-2018
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (18E00461) (Suppl. Ordinario n. 1)
- Categoria: Rettifiche
- Ente: CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
- Data: 13-02-2018
- Scadenza: 15-03-2018
Art. 1 Apertura dei termini
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA
PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO
Vista la delibera adottata dalla sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 28
novembre 2017;
Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante "Delega al Governo
per la riforma organica della magistratura onoraria e altre
disposizioni sui giudici di pace";
Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante
"Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,
n. 57", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 177 del 31 luglio 2017 ;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto
1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella
loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della
telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra
queste e i privati;
Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura
adottata nella seduta del 15 novembre 2017 con la quale sono stati
individuati, ai sensi dell'art. 32, comma 10 del decreto legislativo
13 luglio 2017, n. 116, i posti vacanti da pubblicare ai fini della
procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice
onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici
giudiziari di ogni singolo distretto;
Decreta:
Art. 1
Apertura dei termini
1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per
la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al
tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario
di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:
Ufficio del Giudice di pace di L'Aquila - due posti.
Art. 2 Requisiti per la nomina
Art. 2
Requisiti per la nomina
1. Possono partecipare alla procedura di selezione per
l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a
giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono
in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) essere di condotta incensurabile;
d) idoneita' fisica e psichica;
e) eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a
sessanta, con riferimento alla data della delibera di nomina del
Consiglio superiore della magistratura;
f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni.
2. Non puo' essere conferito l'incarico di giudice onorario di
pace e di vice procuratore onorario a coloro che:
a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della
riabilitazione;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza
personali;
c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione
piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
d) sono stati collocati in quiescenza;
e) hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non
consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;
f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato
onorario o e' stata disposta nei loro confronti la revoca
dell'incarico;
g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione al
tirocinio, salvo quanto previsto al comma 1, lettera e), e devono
permanere al momento della nomina.
Art. 3 Domanda telematica di partecipazione, modalita' e termine per la presentazione
Art. 3
Domanda telematica di partecipazione,
modalita' e termine per la presentazione
1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per
l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a
magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via
telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
"Concorsi ed esami".
Il candidato deve collegarsi al portale internet del Consiglio
superiore della magistratura "www.csm.it", seguendo il percorso
"magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso", per
accedere al portale dedicato al concorso, nel quale l'utente potra'
procedere a registrarsi. Nella home page sara' presente anche un
collegamento diretto al portale.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire:
codice fiscale;
posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec).
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l'apposito modulo (FORM), disponibile sul sito internet del Consiglio
superiore della magistratura dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello
stesso.
Dopo aver completato l'inserimento e la registrazione dei dati
personali, il sistema informatico notifichera' l'avvenuta ricezione
ed inviera' all'indirizzo di posta elettronica indicato una e-mail di
risposta contenente il codice di sicurezza ed il collegamento al link
per il completamento della "domanda di partecipazione alla procedura
di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento
della nomina a magistrato onorario".
Il candidato, collegandosi al link "domanda di partecipazione
alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del
conseguimento della nomina a magistrato onorario", completera' la
domanda inserendo i dati richiesti. Completata la fase di inserimento
dei dati, il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla
in calce e, unitamente a fotocopia di un documento di identita' in
corso di validita' ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato
PDF.
Per completare la procedura occorre inviare la domanda con la
seguente modalita': il candidato deve effettuare l'upload, sul sito,
della domanda scansionata; la ricevuta dell'avvenuta trasmissione
della domanda sara' disponibile dal momento in cui la domanda stessa
viene trasmessa. Nella ricevuta e' presente anche un "codice
identificativo". Tale codice identificativo deve essere salvato,
stampato e conservato a cura del candidato.
La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata
deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In
assenza di invio, la domanda e' irricevibile.
In caso di piu' invii, l'Amministrazione prendera' in
considerazione la domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permettera'
piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda.
Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico della
domanda saranno disponibili sul sito "www.csm.it" a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non presentate.
3. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di
selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o
spedite in modalita' diverse rispetto a quelle suindicate.
4. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445, e
successive modificazioni:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia,
c.a.p.);
e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello
di residenza;
f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita';
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
i) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
l) l'universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni;
m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimento penale;
p) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai
sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
q) di non versare nella causa di incompatibilita' prevista
dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13
luglio 2017, n. 116, e riportata all'art. 9 del presente decreto;
r) di non versare in alcuna delle altre cause di
incompatibilita' previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13
luglio 2017, n. 116, e riportate all'art. 9 del presente decreto,
nonche' di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilita'
eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del
decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente
procedura di selezione;
s) di non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' l'attivita' di negoziazione assistita, ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario
del tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo
ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali
attivita' entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di
nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito
territoriale.
5. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di
impegnarsi:
a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici
giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede
l'ufficio giudiziario presso il quale svolgera' le funzioni di
magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle
fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;
b) a non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' l'attivita' di negoziazione assistita, ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario
del tribunale presso il quale svolgera' le funzioni onorarie o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo
ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del
rapporto onorario;
c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti
dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si
svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario
presso il quale esercitera' le funzioni giudiziarie;
d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro
incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi
giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione
del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore
onorario ai sensi della presente procedura di selezione.
6. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di
cui all'art. 2 ed ai commi 4 e 5 del presente articolo, anche se
riferite a funzioni ed attivita' non esercitate, costituisce causa di
esclusione dell'aspirante o di inammissibilita' della domanda di
partecipazione alla procedura in oggetto.
7. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la
propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresi', i titoli di
preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in possesso
fra quelli elencati al successivo art. 4.
Art. 4 Titoli di preferenza e criteri di valutazione
Art. 4
Titoli di preferenza e criteri di valutazione
1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese
quelle onorarie, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6,
del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non puo' essere
nominato chi ha gia' svolto le funzioni di magistrato onorario per
piu' di quattro anni;
b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della
professione di avvocato;
c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della
professione di notaio;
d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio,
dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza
che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato
onorario;
f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni
inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con
qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli
uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98;
h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie
giuridiche;
i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio,
dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori
statali.
2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1
prevale, nell'ordine:
a) la maggiore anzianita' professionale o di servizio, con il
limite massimo di dieci anni di anzianita';
b) la minore eta' anagrafica;
c) il piu' elevato voto di laurea.
Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di
effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie
ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione
eventualmente gia' avvenuta dell'esercizio delle relative attivita' e
funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione
della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione
della graduatoria.
Per le attivita' e funzioni in corso di svolgimento deve essere
indicata come data finale quella di scadenza del termine di
presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di
concorso.
3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso
dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda
(FORM).
L'Amministrazione effettuera' idonei controlli anche a campione e
in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f)
e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.
I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i)
del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del
calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto
per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle
relative funzioni e attivita' e tenuto conto del limite previsto
dalla lettera a) del comma 2 che precede.
5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti
dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione
della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini
della formazione e definizione della graduatoria.
6. Le attivita' di "praticante procuratore legale" o di
"praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale
rogante" svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni
amministrative, nonche' quelle di "cultore della materia" ovvero di
"assistente" nelle universita' non costituiscono rispettivamente
"esercizio della professione di avvocato o di notaio", di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, e "insegnamento di materie giuridiche
nelle universita' o negli istituti superiori statali", di cui alle
lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere
valutate quali titoli di preferenza per la formazione della
graduatoria.
7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in
qualita' di delegati del Procuratore della Repubblica a norma
dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario) svolte "da personale in quiescenza da non piu' di due
anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di
ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che
frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione
per le professioni legali" non possono essere considerate titolo di
preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le
svolge lo status di magistrato onorario.
Art. 5 Procedura di ammissione al tirocinio
Art. 5
Procedura di ammissione al tirocinio
1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del
conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice
procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art.
1 del presente decreto sono presentate al presidente della Corte di
appello con le modalita' di cui all'art. 3 del presente bando.
2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal
presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio
superiore della magistratura adottata ai sensi dell'art. 32, comma 7,
del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di
ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a
giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non piu'
di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di
ammissione al tirocinio, sul sito "www.csm.it" del Consiglio
superiore della magistratura sara' pubblicata per ogni ufficio
oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria
di tutti gli aspiranti che hanno partecipano alla procedura
selettiva.
4. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario provvede ad istruire le domande di ammissione al
tirocinio e, a tal fine, acquisisce d'ufficio:
a) il certificato penale;
b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il tribunale dove e' compreso il comune di
residenza dell'aspirante;
c) il rapporto informativo rilasciato dal prefetto del comune
di residenza dell'aspirante;
d) il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine
degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante
svolga la professione forense o la funzione di notaio.
5. Tenuto conto dei principi di economicita', efficienza ed
efficacia che regolano l'azione amministrativa, la sezione autonoma
per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario potra' procedere
preliminarmente al completamento dell'istruttoria di un numero di
domande pari al triplo dei posti pubblicati per ogni singolo ufficio
giudiziario e comunque non meno di dieci.
6. Acquisiti i documenti ed i pareri di cui al precedente comma
5, la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario provvede alla valutazione dei requisiti dichiarati dagli
aspiranti, redige la graduatoria sulla base dei titoli di preferenza
e dei criteri indicati dall'art. 4 e formula, per ogni ufficio
giudiziario, le motivate proposte di ammissione al tirocinio.
7. Le proposte di ammissione al tirocinio formulate dalla sezione
autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovranno
essere espressamente motivate sui seguenti punti:
a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti
oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio
2017, n. 116;
b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente
che non potranno essere proposte per la nomina persone che non
abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte
del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso
revocate;
c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto
dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche
dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente e a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali
a carico degli aspiranti.
Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato o
di notaio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario, nella redazione delle proposte, dovra' tenere conto dei
pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di appartenenza.
8. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui
all'art. 3, comma 1, del presente bando, la sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvedera' a
trasmettere le proposte ed i relativi atti al Consiglio superiore
della magistratura per la successiva ammissione al tirocinio degli
aspiranti.
9. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per
ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti
pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del
presente decreto aumentato della meta' ed eventualmente arrotondato
per unita' superiore.
Provvede, altresi', ad inviare la delibera di ammissione al
tirocinio al presidente della Corte di appello il quale provvedera' a
darne tempestiva comunicazione all'interessato.
Art. 6 Documenti da allegare alla domanda
Art. 6
Documenti da allegare alla domanda
1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve
scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in
formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:
a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato
onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore
di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente
pubblico o privato;
b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo
dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita', in corso di validita', del sottoscrittore.
Art. 7 Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio
Art. 7
Procedura di annullamento o di revoca
della domanda di ammissione al tirocinio
1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti
vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione
al tirocinio per non piu' di tre uffici giudiziari.
2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di
cui al presente decreto, in caso di piu' invii della domanda,
l'Amministrazione prendera' in considerazione quella inviata per
ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116
del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario
possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione
alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla medesima
delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui ai posti
indicati dall'art. 1 del presente bando, per un solo distretto di
Corte di appello.
Le eventuali domande successivamente presentate per uffici di
altri distretti, individuati dalla medesima delibera del Consiglio
superiore della magistratura di cui ai posti indicati dall'art. 1 del
presente bando, ove non revocate, precludono la valutazione della
domanda relativa al presente bando.
4. L'aspirante che intenda proporre domanda per uffici giudiziari
di un diverso distretto di Corte di appello dovra' procedere alla
revoca della domanda avanzata in relazione al presente bando. Solo
previa revoca di tale domanda l'aspirante potra' partecipare alla
procedura di selezione di diverso distretto.
5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o piu'
distretti di Corte di appello si considerano inesistenti.
A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate
successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di
registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della
domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente
domanda.
Art. 8 Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario
Art. 8
Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario
1. L'aspirante ammesso al tirocinio dovra' svolgere, ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un
periodo di tirocinio della durata di sei mesi.
Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:
a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel
cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al
quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio;
b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della
Repubblica presso la quale e' istituito l'ufficio di collaborazione
del procuratore della Repubblica in relazione al quale e' stata
disposta l'ammissione al tirocinio.
2. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli
uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio
superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori
tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di
elevato prestigio professionale.
Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato
collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali
affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti
per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.
3. Il tirocinio, oltre che nell'attivita' svolta presso gli
uffici giudiziari, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e
con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30
ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel
quadro delle attivita' di formazione iniziale della magistratura
onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della
formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto
art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonche' su
materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.
4. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da
magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la
formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si
articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica.
I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti
magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle
attivita' formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre
attivita' teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della
magistratura.
5. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata,
sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata
documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e
delle altre attivita' pratiche svolte, redige e trasmette alla
sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun
magistrato onorario.
6. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore,
comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati
affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati,
esaminato il rapporto di cui al comma 5 redatto dalla struttura della
formazione decentrata, formula un parere sull'idoneita'
dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun
ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la
graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata
sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.
7. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la
graduatoria di cui al comma 6 che precede e la documentazione
allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento
dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun
ufficio giudiziario.
8. La suddetta graduatoria conserva efficacia per i due anni
successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della
magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti
negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.
Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della
magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari
idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi
vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro
della giustizia di cui al successivo comma 10 e la scadenza del
termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma.
9. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al
precedente comma 6 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico
nell'ufficio in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al
tirocinio a norma dell'art. 5, comma 9, del presente decreto possono
essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in
distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella
medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura
relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art.
1 del presente bando e risultate vacanti.
In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una
graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza
indicati nell'art. 4 del presente decreto.
Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il
Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari
idonei al conferimento dell'incarico.
10. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice
onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.
Art. 9 Incompatibilita' (art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)
Art. 9
Incompatibilita' (art. 5 del decreto legislativo
13 luglio 2017, n. 116)
1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo
spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte
degli enti territoriali, nonche' i deputati e i consiglieri
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione
religiosa;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni
precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che svolgono abitualmente attivita' professionale per
conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o
societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la
parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo
grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente
tale attivita' nel circondario in cui il giudice di pace esercita le
funzioni giudiziarie.
2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare
le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel
circondario del tribunale nel quale esercitano la professione
forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro
associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci
della societa' tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione
civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini
entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria
attivita' professionale nell'ambito di societa' o associazioni tra
professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato
onorario nel circondario del tribunale nel quale la societa' o
l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di
incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per
i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi
e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie.
3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni
di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense
presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale
ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non
possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti
svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.
Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri
dell'associazione professionale e ai soci della societa' tra
professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai
conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il
primo grado.
4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela
fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio
o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio
giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle
parti dell'unione civile.
5. Il magistrato onorario non puo' ricevere, assumere o mantenere
incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che
si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
Art. 10 Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura
Art. 10
Informazioni disponibili sul sito
del Consiglio superiore della magistratura
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di
selezione saranno disponibili all'indirizzo internet "www.csm.it",
alla voce "magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso".
In particolare saranno disponibili:
a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno
partecipato alla presente procedura selettiva;
b) il punteggio riportato dai singoli candidati;
c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;
d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della
magistratura di ammissione al tirocinio;
e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della
magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.
Art. 11 Trattamento dei dati personali
Art. 11
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario competente e presso il Consiglio superiore della
magistratura, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al
decreto di nomina.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente
procedura, pena l'esclusione dalla selezione.
3. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche e ai soggetti interessati dal procedimento
per la nomina.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
5. Il Consiglio superiore della magistratura e la sezione
autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario
territorialmente competente sono responsabili del trattamento dei
dati personali.
Art. 12 Disposizioni finali
Art. 12
Disposizioni finali
1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso
rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione salvo quanto previsto
all'art. 2, comma 1, lettera e), e devono permanere al momento della
nomina.
2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od
integrazioni documentali ne' consente regolarizzazioni o integrazioni
documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della
domanda.
Entro i termini di presentazione della domanda la
regolarizzazione od integrazione della domanda e' consentita
unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso
il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.
L'Aquila, 30 novembre 2017
Il Presidente: Francabandera