CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (18E00461) (Suppl. Ordinario n. 1)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 13-02-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (18E00461) (Suppl. Ordinario n. 1)
  • Categoria: Rettifiche
  • Ente: CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
  • Data: 13-02-2018
  • Scadenza: 15-03-2018

Art. 1 Apertura dei termini

			IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA 
         PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO 
 
    Vista  la  delibera  adottata  dalla  sezione  autonoma   per   i
magistrati onorari del Consiglio  giudiziario  nell'adunanza  del  28
novembre 2017; 
    Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante "Delega al  Governo
per  la  riforma  organica  della  magistratura  onoraria   e   altre
disposizioni sui giudici di pace"; 
    Visto il decreto legislativo 13  luglio  2017,  n.  116,  recante
"Riforma organica della magistratura onoraria  e  altre  disposizioni
sui giudici di  pace,  nonche'  disciplina  transitoria  relativa  ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28  aprile  2016,
n. 57", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 177 del 31 luglio 2017 ; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande  di  concorso   presso   le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  "Testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
Codice dell'amministrazione digitale; 
    Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della  legge  7  agosto
1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore  efficienza  nella
loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso  della
telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra
queste e i privati; 
    Vista la delibera  del  Consiglio  superiore  della  magistratura
adottata nella seduta del 15 novembre 2017 con la  quale  sono  stati
individuati, ai sensi dell'art. 32, comma 10 del decreto  legislativo
13 luglio 2017, n. 116, i posti vacanti da pubblicare ai  fini  della
procedura di  ammissione  al  tirocinio  e  della  nomina  a  giudice
onorario di pace ed  a  vice  procuratore  onorario  per  gli  uffici
giudiziari di ogni singolo distretto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Apertura dei termini 
 
 
    1. Sono aperti i termini per la presentazione delle  domande  per
la partecipazione alla procedura di  selezione  per  l'ammissione  al
tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a  giudice  onorario
di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari: 
      Ufficio del Giudice di pace di L'Aquila - due posti.

Art. 2 Requisiti per la nomina

				Art. 2 
 
 
                       Requisiti per la nomina 
 
 
    1.  Possono  partecipare  alla   procedura   di   selezione   per
l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento  della  nomina  a
giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che  sono
in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) essere di condotta incensurabile; 
      d) idoneita' fisica e psichica; 
      e) eta' non inferiore a  ventisette  anni  e  non  superiore  a
sessanta, con riferimento alla data  della  delibera  di  nomina  del
Consiglio superiore della magistratura; 
      f) laurea in  giurisprudenza  conseguita  a  seguito  di  corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni. 
    2. Non puo' essere conferito l'incarico di  giudice  onorario  di
pace e di vice procuratore onorario a coloro che: 
      a) hanno riportato condanne per delitti non colposi  o  a  pena
detentiva   per   contravvenzioni,   salvi    gli    effetti    della
riabilitazione; 
      b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza
personali; 
      c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori  alla  sanzione
piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza; 
      d) sono stati collocati in quiescenza; 
      e)  hanno  svolto  per  piu'  di  quattro   anni,   anche   non
consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie; 
      f)  non  sono  stati  confermati  nell'incarico  di  magistrato
onorario  o  e'  stata  disposta  nei  loro   confronti   la   revoca
dell'incarico; 
      g) non hanno una condotta incensurabile  di  cui  all'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni. 
    3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine per la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  al
tirocinio, salvo quanto previsto al comma 1,  lettera  e),  e  devono
permanere al momento della nomina.

Art. 3 Domanda telematica di partecipazione, modalita' e termine per la presentazione

				Art. 3 
 
 
                Domanda telematica di partecipazione, 
              modalita' e termine per la presentazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione alle procedure di  selezione  per
l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento  della  nomina  a
magistrato  onorario  deve  essere  inviata  esclusivamente  per  via
telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
"Concorsi ed esami". 
    Il candidato deve collegarsi al portale  internet  del  Consiglio
superiore  della  magistratura  "www.csm.it",  seguendo  il  percorso
"magistratura - magistratura  onoraria  -  bandi  di  concorso",  per
accedere al portale dedicato al concorso, nel quale  l'utente  potra'
procedere a registrarsi. Nella home  page  sara'  presente  anche  un
collegamento diretto al portale. 
    Per effettuare la registrazione, occorre inserire: 
      codice fiscale; 
      posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec). 
    La domanda  di  partecipazione  deve  essere  redatta  compilando
l'apposito modulo (FORM), disponibile sul sito internet del Consiglio
superiore della magistratura dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla  data  di  scadenza  dello
stesso. 
    Dopo aver completato l'inserimento e la  registrazione  dei  dati
personali, il sistema informatico notifichera'  l'avvenuta  ricezione
ed inviera' all'indirizzo di posta elettronica indicato una e-mail di
risposta contenente il codice di sicurezza ed il collegamento al link
per il completamento della "domanda di partecipazione alla  procedura
di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del  conseguimento
della nomina a magistrato onorario". 
    Il candidato, collegandosi al  link  "domanda  di  partecipazione
alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del
conseguimento della nomina a  magistrato  onorario",  completera'  la
domanda inserendo i dati richiesti. Completata la fase di inserimento
dei dati, il candidato deve salvare la domanda,  stamparla,  firmarla
in calce e, unitamente a fotocopia di un documento  di  identita'  in
corso di validita' ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato
PDF. 
    Per completare la procedura occorre inviare  la  domanda  con  la
seguente modalita': il candidato deve effettuare l'upload, sul  sito,
della domanda scansionata;  la  ricevuta  dell'avvenuta  trasmissione
della domanda sara' disponibile dal momento in cui la domanda  stessa
viene  trasmessa.  Nella  ricevuta  e'  presente  anche  un   "codice
identificativo". Tale  codice  identificativo  deve  essere  salvato,
stampato e conservato a cura del candidato. 
    La procedura di invio della domanda  nella  modalita'  suindicata
deve essere completata entro il termine di  scadenza  del  bando.  In
assenza di invio, la domanda e' irricevibile. 
    In  caso  di   piu'   invii,   l'Amministrazione   prendera'   in
considerazione la domanda inviata per ultima. 
    Allo scadere dei termini, il sistema informatico non  permettera'
piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda. 
    Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico  della
domanda saranno disponibili sul sito "www.csm.it" a  decorrere  dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
    2.  Le  domande  di  partecipazione  prive  della  sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non presentate. 
    3. Non sono ammessi a  partecipare  alla  presente  procedura  di
selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o
spedite in modalita' diverse rispetto a quelle suindicate. 
    4. L'aspirante  deve  dichiarare  nella  domanda,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n.  445,  e
successive modificazioni: 
      a) il proprio cognome e nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,   provincia,
c.a.p.); 
      e) il  luogo  ove  desidera  ricevere  eventuali  comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso  da  quello
di residenza; 
      f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita'; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      i) di avere l'idoneita' fisica e psichica; 
      l) l'universita' presso la quale e' stata conseguita la  laurea
in giurisprudenza a seguito di  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni; 
      m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o  a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza; 
      n) di non avere precedenti giudiziari  tra  quelli  iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      o)  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere   sottoposto   a
procedimento penale; 
      p) di non essere mai stato  revocato  o  non  confermato  nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai
sensi dell'art. 43 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento); 
      q) di non versare  nella  causa  di  incompatibilita'  prevista
dall'art. 5, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  del  13
luglio 2017, n. 116, e riportata all'art. 9 del presente decreto; 
      r)  di  non  versare   in   alcuna   delle   altre   cause   di
incompatibilita' previste dall'art. 5 del decreto legislativo del  13
luglio 2017, n. 116, e riportate all'art.  9  del  presente  decreto,
nonche' di  impegnarsi  a  rimuovere  le  cause  di  incompatibilita'
eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla  comunicazione  del
decreto di  nomina  a  magistrato  onorario,  di  cui  alla  presente
procedura di selezione; 
      s) di non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme  di
cui al  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  e  successive
modificazioni, nonche'  l'attivita'  di  negoziazione  assistita,  ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  132,  convertito  con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  nel  circondario
del tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi  nel  medesimo
ambito territoriale e di impegnarsi a  cessare  l'esercizio  di  tali
attivita' entro trenta giorni  dalla  comunicazione  del  decreto  di
nomina a magistrato onorario ove siano  svolte  nel  medesimo  ambito
territoriale. 
    5.  Nella  domanda  stessa   l'aspirante   deve   dichiarare   di
impegnarsi: 
      a) a non esercitare la professione forense  presso  gli  uffici
giudiziari  compresi  nel  circondario  del  tribunale  ove  ha  sede
l'ufficio giudiziario  presso  il  quale  svolgera'  le  funzioni  di
magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle
fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici; 
      b) a non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle  forme  di
cui al  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  e  successive
modificazioni, nonche'  l'attivita'  di  negoziazione  assistita,  ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  132,  convertito  con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  nel  circondario
del tribunale presso  il  quale  svolgera'  le  funzioni  onorarie  o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi  nel  medesimo
ambito territoriale e a non assumere tali  incarichi  nel  corso  del
rapporto onorario; 
      c) a non ricevere, assumere  o  mantenere  incarichi  conferiti
dall'autorita'  giudiziaria  nell'ambito  di  procedimenti   che   si
svolgono davanti agli  uffici  giudiziari  compresi  nel  circondario
presso il quale esercitera' le funzioni giudiziarie; 
      d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero  da  altro
incarico di magistrato onorario  o  di  componente  laico  di  organi
giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione
del decreto di nomina a giudice onorario di pace o  vice  procuratore
onorario ai sensi della presente procedura di selezione. 
    6. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle  dichiarazioni  di
cui all'art. 2 ed ai commi 4 e 5  del  presente  articolo,  anche  se
riferite a funzioni ed attivita' non esercitate, costituisce causa di
esclusione dell'aspirante o  di  inammissibilita'  della  domanda  di
partecipazione alla procedura in oggetto. 
    7. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre  la
propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti  da
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    8. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresi', i titoli di
preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in  possesso
fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4 Titoli di preferenza e criteri di valutazione

				Art. 4 
 
 
            Titoli di preferenza e criteri di valutazione 
 
 
    1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine: 
      a) l'esercizio pregresso delle funzioni  giudiziarie,  comprese
quelle onorarie, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma  6,
del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017,  non  puo'  essere
nominato chi ha gia' svolto le funzioni di  magistrato  onorario  per
piu' di quattro anni; 
      b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un  biennio,  della
professione di avvocato; 
      c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un  biennio,  della
professione di notaio; 
      d)  l'esercizio,  anche  pregresso,  per  almeno  un   biennio,
dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita'; 
      e) lo svolgimento con  esito  positivo  del  tirocinio  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio  2017,  senza
che sia  intervenuto  il  conferimento  dell'incarico  di  magistrato
onorario; 
      f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni
inerenti ai servizi delle cancellerie e  segreterie  giudiziarie  con
qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo; 
      g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage  presso  gli
uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
      h)  il  conseguimento  del  dottorato  di  ricerca  in  materie
giuridiche; 
      i)  l'esercizio,  anche  pregresso,  per  almeno  un   biennio,
dell'insegnamento di  materie  giuridiche  negli  istituti  superiori
statali. 
    2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi  del  comma  1
prevale, nell'ordine: 
      a) la maggiore anzianita' professionale o di servizio,  con  il
limite massimo di dieci anni di anzianita'; 
      b) la minore eta' anagrafica; 
      c) il piu' elevato voto di laurea. 
    Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza  le  date  di
effettivo inizio (presa  di  possesso  per  le  funzioni  giudiziarie
ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e  di  cessazione
eventualmente gia' avvenuta dell'esercizio delle relative attivita' e
funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione. 
    La mancanza di tali indicazioni costituisce causa  di  esclusione
della valutazione del titolo di preferenza ai fini  della  formazione
della graduatoria. 
    Per le attivita' e funzioni in corso di svolgimento  deve  essere
indicata  come  data  finale  quella  di  scadenza  del  termine   di
presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando  di
concorso. 
    3.  I  titoli   di   preferenza   sono   documentati   attraverso
dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47  e  48  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
redatta inserendo i relativi dati  nell'apposito  modulo  di  domanda
(FORM). 
    L'Amministrazione effettuera' idonei controlli anche a campione e
in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicita'  delle
dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d),  f)
e i) del comma 1 sono calcolati in giorni. 
    I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d),  f)  e  i)
del comma 1 vengono  presi  in  considerazione,  anche  ai  fini  del
calcolo del punteggio per la formazione della  graduatoria,  soltanto
per i periodi successivi ai  primi  due  anni  di  svolgimento  delle
relative funzioni e attivita' e  tenuto  conto  del  limite  previsto
dalla lettera a) del comma 2 che precede. 
    5.  I  titoli  di  preferenza  conseguiti  o  comunque   prodotti
dall'aspirante oltre il termine  di  scadenza  per  la  presentazione
della domanda non possono essere  presi  in  considerazione  ai  fini
della formazione e definizione della graduatoria. 
    6.  Le  attivita'  di  "praticante  procuratore  legale"   o   di
"praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero  di  "ufficiale
rogante" svolta da pubblici  dipendenti  nell'esercizio  di  funzioni
amministrative, nonche' quelle di "cultore della materia"  ovvero  di
"assistente"  nelle  universita'  non  costituiscono  rispettivamente
"esercizio della professione di avvocato o di notaio",  di  cui  alle
lettere b) e c) del comma 1, e "insegnamento  di  materie  giuridiche
nelle universita' o negli istituti superiori statali",  di  cui  alle
lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono  essere
valutate  quali  titoli  di  preferenza  per  la   formazione   della
graduatoria. 
    7. Le  funzioni  di  pubblico  ministero  svolte  in  udienza  in
qualita'  di  delegati  del  Procuratore  della  Repubblica  a  norma
dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941,  n.  12  (Ordinamento
giudiziario) svolte "da personale in quiescenza da non  piu'  di  due
anni che nei cinque anni  precedenti  abbia  svolto  le  funzioni  di
ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che
frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione
per le professioni legali" non possono essere considerate  titolo  di
preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le
svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5 Procedura di ammissione al tirocinio

				Art. 5 
 
 
                Procedura di ammissione al tirocinio 
 
 
    1.  Le  domande  per  l'ammissione  al  tirocinio  ai  fini   del
conseguimento della nomina a  giudice  onorario  di  pace  o  a  vice
procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art.
1 del presente decreto sono presentate al presidente della  Corte  di
appello con le modalita' di cui all'art. 3 del presente bando. 
    2. Gli aspiranti possono presentare, per  i  posti  indicati  dal
presente bando, individuati dalla  relativa  delibera  del  Consiglio
superiore della magistratura adottata ai sensi dell'art. 32, comma 7,
del decreto legislativo  n.  116  del  13  luglio  2017,  domanda  di
ammissione al tirocinio ai fini  del  conseguimento  della  nomina  a
giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per  non  piu'
di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza. 
    3. Scaduto il termine  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione  al  tirocinio,  sul  sito  "www.csm.it"   del   Consiglio
superiore  della  magistratura  sara'  pubblicata  per  ogni  ufficio
oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria
di  tutti  gli  aspiranti  che  hanno  partecipano   alla   procedura
selettiva. 
    4. La sezione autonoma per i  magistrati  onorari  del  Consiglio
giudiziario  provvede  ad  istruire  le  domande  di  ammissione   al
tirocinio e, a tal fine, acquisisce d'ufficio: 
      a) il certificato penale; 
      b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il tribunale dove e' compreso  il  comune  di
residenza dell'aspirante; 
      c) il rapporto informativo rilasciato dal prefetto  del  comune
di residenza dell'aspirante; 
      d) il parere  motivato  del  competente  Consiglio  dell'ordine
degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in  cui  l'aspirante
svolga la professione forense o la funzione di notaio. 
    5. Tenuto conto  dei  principi  di  economicita',  efficienza  ed
efficacia che regolano l'azione amministrativa, la  sezione  autonoma
per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario  potra'  procedere
preliminarmente al completamento dell'istruttoria  di  un  numero  di
domande pari al triplo dei posti pubblicati per ogni singolo  ufficio
giudiziario e comunque non meno di dieci. 
    6. Acquisiti i documenti ed i pareri di cui al  precedente  comma
5, la  sezione  autonoma  per  i  magistrati  onorari  del  Consiglio
giudiziario provvede alla valutazione dei requisiti dichiarati  dagli
aspiranti, redige la graduatoria sulla base dei titoli di  preferenza
e dei criteri indicati  dall'art.  4  e  formula,  per  ogni  ufficio
giudiziario, le motivate proposte di ammissione al tirocinio. 
    7. Le proposte di ammissione al tirocinio formulate dalla sezione
autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario  dovranno
essere espressamente motivate sui seguenti punti: 
      a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei  requisiti
oggettivi e soggettivi previsti dal  decreto  legislativo  13  luglio
2017, n. 116; 
      b) inesistenza di cause di incompatibilita',  tenendo  presente
che non potranno essere  proposte  per  la  nomina  persone  che  non
abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte
del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso
revocate; 
      c)  inesistenza  di  fatti  e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'  svolta  dagli  aspiranti  e   delle   caratteristiche
dell'ambiente,  possano   ingenerare   il   timore   di   parzialita'
nell'amministrazione della giustizia; 
      d) idoneita'  degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  e  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita' e da accertati  requisiti  di
credibilita' ed indipendenza; 
      e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti  penali
a carico degli aspiranti. 
    Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato o
di notaio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario, nella redazione delle proposte, dovra' tenere conto  dei
pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di appartenenza. 
    8. Entro sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 3, comma 1, del presente bando, la sezione  autonoma  per  i
magistrati  onorari   del   Consiglio   giudiziario   provvedera'   a
trasmettere le proposte ed i relativi  atti  al  Consiglio  superiore
della magistratura per la successiva ammissione  al  tirocinio  degli
aspiranti. 
    9.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  delibera,  per
ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti
pari, ove possibile, al numero dei  posti  elencati  all'art.  1  del
presente decreto aumentato della meta' ed  eventualmente  arrotondato
per unita' superiore. 
    Provvede, altresi', ad  inviare  la  delibera  di  ammissione  al
tirocinio al presidente della Corte di appello il quale provvedera' a
darne tempestiva comunicazione all'interessato.

Art. 6 Documenti da allegare alla domanda

				Art. 6 
 
 
                 Documenti da allegare alla domanda 
 
 
    1. Completata la fase di inserimento dei dati il  candidato  deve
scansionare la domanda, unitamente  ai  documenti  sottoindicati,  in
formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del presente decreto: 
      a)  nulla-osta  all'esercizio  delle  funzioni  di   magistrato
onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore
di lavoro, nel caso in cui l'aspirante  alla  nomina  sia  dipendente
pubblico o privato; 
      b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo
dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma  dell'art.  73  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
      c)  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di
identita', in corso di validita', del sottoscrittore.

Art. 7 Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

				Art. 7 
 
 
                Procedura di annullamento o di revoca 
              della domanda di ammissione al tirocinio 
 
 
    1. Gli interessati possono  presentare,  in  relazione  ai  posti
vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione
al tirocinio per non piu' di tre uffici giudiziari. 
    2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda  di
cui al presente  decreto,  in  caso  di  piu'  invii  della  domanda,
l'Amministrazione prendera'  in  considerazione  quella  inviata  per
ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate. 
    3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n.  116
del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario
possono presentare domanda di ammissione al tirocinio,  in  relazione
alle vacanze  negli  uffici  giudiziari  individuati  dalla  medesima
delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui  ai  posti
indicati dall'art. 1 del presente bando, per  un  solo  distretto  di
Corte di appello. 
    Le eventuali domande successivamente  presentate  per  uffici  di
altri distretti, individuati dalla medesima  delibera  del  Consiglio
superiore della magistratura di cui ai posti indicati dall'art. 1 del
presente bando, ove non revocate,  precludono  la  valutazione  della
domanda relativa al presente bando. 
    4. L'aspirante che intenda proporre domanda per uffici giudiziari
di un diverso distretto di Corte di  appello  dovra'  procedere  alla
revoca della domanda avanzata in relazione al  presente  bando.  Solo
previa revoca di tale domanda  l'aspirante  potra'  partecipare  alla
procedura di selezione di diverso distretto. 
    5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o piu'
distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. 
    A tal fine si considerano  in  eccedenza  le  domande  presentate
successivamente alla prima  avuto  riguardo  alla  data  e  l'ora  di
registrazione rinvenibile dalla ricevuta di  presa  in  carico  della
domanda stessa,  fatta  salva  l'eventuale  revoca  della  precedente
domanda.

Art. 8 Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

				Art. 8 
 
 
    Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario 
 
 
    1. L'aspirante ammesso al tirocinio  dovra'  svolgere,  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del  13  luglio  2017,  un
periodo di tirocinio della durata di sei mesi. 
    Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto: 
      a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale  ordinario  nel
cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al
quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio; 
      b)  per  i  vice  procuratori  onorari,  nella  Procura   della
Repubblica presso la quale e' istituito l'ufficio  di  collaborazione
del procuratore della Repubblica  in  relazione  al  quale  e'  stata
disposta l'ammissione al tirocinio. 
    2. La sezione autonoma per i  magistrati  onorari  del  Consiglio
giudiziario organizza e  coordina  il  tirocinio  svolto  presso  gli
uffici  giudiziari  attuando  le  direttive  generali  del  Consiglio
superiore della magistratura e nominando i  magistrati  collaboratori
tra magistrati professionali  dotati  di  adeguata  esperienza  e  di
elevato prestigio professionale. 
    Il  tirocinio  si  svolge  sotto  la  direzione  del   magistrato
collaboratore,  il  quale  si  avvale  di  magistrati   professionali
affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati  i  tirocinanti
per la pratica giudiziaria in materia civile e penale. 
    3. Il tirocinio,  oltre  che  nell'attivita'  svolta  presso  gli
uffici giudiziari, consiste altresi' nella frequenza  obbligatoria  e
con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore  a  30
ore, organizzati  dalla  Scuola  superiore  della  magistratura,  nel
quadro delle attivita'  di  formazione  iniziale  della  magistratura
onoraria di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della  rete  della
formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto
art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonche' su
materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura. 
    4. I corsi, di cui al comma 3 che  precede,  sono  coordinati  da
magistrati professionali tutori, designati  dalla  struttura  per  la
formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello,  e  si
articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. 
    I  tutori  assicurano  l'assistenza  didattica   agli   aspiranti
magistrati  onorari  in  tirocinio  e  curano  lo  svolgimento  delle
attivita' formative mediante esercitazioni  pratiche,  test  e  altre
attivita' teorico-pratiche individuate dalla Scuola  superiore  della
magistratura. 
    5. Terminati i corsi, la struttura della  formazione  decentrata,
sulla base delle relazioni  dei  magistrati  tutori  e  dell'allegata
documentazione comprovante l'esito dei test,  delle  esercitazioni  e
delle altre  attivita'  pratiche  svolte,  redige  e  trasmette  alla
sezione autonoma per i magistrati onorari  un  rapporto  per  ciascun
magistrato onorario. 
    6. La sezione autonoma per i  magistrati  onorari  del  Consiglio
giudiziario, acquisito  il  rapporto  del  magistrato  collaboratore,
comprensivo  delle  schede  valutative   trasmesse   dai   magistrati
affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai  candidati,
esaminato il rapporto di cui al comma 5 redatto dalla struttura della
formazione   decentrata,    formula    un    parere    sull'idoneita'
dell'aspirante  magistrato  onorario  in  tirocinio  e,  per  ciascun
ufficio,  propone  al  Consiglio  superiore  della  magistratura   la
graduatoria degli idonei per il conferimento  dell'incarico,  formata
sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio. 
    7.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  acquisita  la
graduatoria di cui  al  comma  6  che  precede  e  la  documentazione
allegata,  designa  i  magistrati  onorari  idonei  al   conferimento
dell'incarico in  numero  pari  alle  vacanze  esistenti  in  ciascun
ufficio giudiziario. 
    8. La suddetta graduatoria conserva  efficacia  per  i  due  anni
successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore  della
magistratura con la quale sono  stati  individuati  i  posti  vacanti
negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto. 
    Sulla  base  della  graduatoria,  il  Consiglio  superiore  della
magistratura designa,  per  ciascun  ufficio,  i  magistrati  onorari
idonei al conferimento dell'incarico in  relazione  ai  posti  resisi
vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del  Ministro
della giustizia di cui al successivo  comma  10  e  la  scadenza  del
termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma. 
    9. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui  al
precedente comma 6 ed ai quali non  sia  stato  conferito  l'incarico
nell'ufficio in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione  al
tirocinio a norma dell'art. 5, comma 9, del presente decreto  possono
essere destinati, a  domanda,  ad  altre  sedi,  anche  collocate  in
distretti diversi da quello  del  predetto  ufficio,  elencate  nella
medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura
relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui  all'art.
1 del presente bando e risultate vacanti. 
    In relazione a tali domande si provvede alla  formazione  di  una
graduatoria sulla  base  dei  criteri  e  dei  titoli  di  preferenza
indicati nell'art. 4 del presente decreto. 
    Sulla base della graduatoria di  cui  al  precedente  periodo  il
Consiglio superiore della magistratura designa i  magistrati  onorari
idonei al conferimento dell'incarico. 
    10. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di  giudice
onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9 Incompatibilita' (art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

				Art. 9 
 
 
          Incompatibilita' (art. 5 del decreto legislativo 
                       13 luglio 2017, n. 116) 
 
 
    1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario: 
      a) i membri del Parlamento nazionale e del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia, i membri del  Governo  e  quelli  delle  giunte
degli  enti  territoriali,  nonche'  i  deputati  e   i   consiglieri
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; 
      b) gli ecclesiastici e  i  ministri  di  qualunque  confessione
religiosa; 
      c) coloro che ricoprono o che hanno  ricoperto,  nei  tre  anni
precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei  partiti
e movimenti politici o nelle associazioni sindacali  comparativamente
piu' rappresentative; 
      d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico; 
      e) coloro che svolgono abitualmente attivita' professionale per
conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per  istituti  o
societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge,  la
parte dell'unione civile, i conviventi, i  parenti  fino  al  secondo
grado o gli affini entro il primo  grado  che  svolgono  abitualmente
tale attivita' nel circondario in cui il giudice di pace esercita  le
funzioni giudiziarie. 
    2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non  possono  esercitare
le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi  nel
circondario  del  tribunale  nel  quale  esercitano  la   professione
forense, ovvero nel quale esercitano la professione  forense  i  loro
associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci
della societa' tra professionisti, il coniuge, la  parte  dell'unione
civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o  gli  affini
entro  il  primo  grado.  Gli  avvocati  che  esercitano  la  propria
attivita' professionale nell'ambito di societa'  o  associazioni  tra
professionisti non  possono  esercitare  le  funzioni  di  magistrato
onorario nel circondario  del  tribunale  nel  quale  la  societa'  o
l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa  di
incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale  per
i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici  amministrativi
e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie. 
    3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni
di magistrato onorario non possono esercitare la professione  forense
presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario  del  tribunale
ove ha sede l'ufficio giudiziario  al  quale  sono  assegnati  e  non
possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti
svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.
Il divieto si applica anche  agli  associati  di  studio,  ai  membri
dell'associazione  professionale  e  ai  soci  della   societa'   tra
professionisti,  al  coniuge,  la  parte   dell'unione   civile,   ai
conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro  il
primo grado. 
    4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli  di  parentela
fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio
o di convivenza non possono  essere  assegnati  allo  stesso  ufficio
giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle
parti dell'unione civile. 
    5. Il magistrato onorario non puo' ricevere, assumere o mantenere
incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che
si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi  nel  circondario
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10 Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

				Art. 10 
 
 
                  Informazioni disponibili sul sito 
             del Consiglio superiore della magistratura 
 
 
    1.  Le  informazioni  relative  alle  fasi  della  procedura   di
selezione saranno disponibili  all'indirizzo  internet  "www.csm.it",
alla voce "magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso".
In particolare saranno disponibili: 
      a)  la  graduatoria  provvisoria  degli  aspiranti  che   hanno
partecipato alla presente procedura selettiva; 
      b) il punteggio riportato dai singoli candidati; 
      c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio; 
      d)  la  delibera  adottata  dal   Consiglio   superiore   della
magistratura di ammissione al tirocinio; 
      e)  la  delibera  adottata  dal   Consiglio   superiore   della
magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

				Art. 11 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno  raccolti
presso la sezione autonoma per i  magistrati  onorari  del  Consiglio
giudiziario  competente  e  presso  il  Consiglio   superiore   della
magistratura, per le finalita' di gestione  del  concorso  e  saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al
decreto di nomina. 
    2. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione  alla  presente
procedura, pena l'esclusione dalla selezione. 
    3. I dati forniti  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni pubbliche e ai soggetti interessati dal  procedimento
per la nomina. 
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali figura il diritto di
accesso  ai  dati  che  lo   riguardano,   nonche'   alcuni   diritti
complementari  tra  cui  il  diritto  di   rettificare,   aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    5.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  e  la  sezione
autonoma  per  i  magistrati  onorari   del   Consiglio   giudiziario
territorialmente competente sono  responsabili  del  trattamento  dei
dati personali.

Art. 12 Disposizioni finali

				Art. 12 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa  espresso
rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 
    I requisiti per l'ammissione alla procedura di  selezione  devono
essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di partecipazione salvo  quanto  previsto
all'art. 2, comma 1, lettera e), e devono permanere al momento  della
nomina. 
    2.   L'Amministrazione   non   promuove    regolarizzazioni    od
integrazioni documentali ne' consente regolarizzazioni o integrazioni
documentali  oltre  i  termini  ultimi  per  la  presentazione  della
domanda. 
    Entro   i   termini   di   presentazione   della    domanda    la
regolarizzazione  od  integrazione  della   domanda   e'   consentita
unicamente previo utilizzo dello strumento telematico  ed  attraverso
il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto. 
      L'Aquila, 30 novembre 2017 
 
                                         Il Presidente: Francabandera

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