IL RETTORE
Preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo;
Visto il Codice Etico di Ateneo;
Visto il D.R. n. 1345 del 1° ottobre 2009, con cui e' stata
indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura, tra
l'altro, di n. 1 posto Cofinanziato di Ricercatore Universitario,
presso la facolta' di lettere e filosofia, per il S.S.D. M-STO/01 -
Storia medievale;
Visto il D.R. n. 1175 in data 4 giugno 2010, con cui e' stata
costituita, tra l'altro, la Commissione Giudicatrice della procedura
di cui sopra;
Visto il D.R. n. 2210 del 29 novembre 2010, con cui sono stati
approvati gli atti della procedura medesima, espletata presso
l'Universita' degli studi di Parma;
Visto il D.R. n. 2321 del 14 dicembre 2010, con cui il dott.
Marco Gentile e' stato nominato, ai sensi dell'art. 6 della legge n.
370/1999, Ricercatore Universitario, per il S.S.D. M-STO/01 - Storia
medievale, presso la facolta' di lettere e filosofia, a far tempo dal
16 dicembre 2010;
Vista la nota in data 16 dicembre 2010 del Preside della Facolta'
di lettere e filosofia, dalla quale si evince che il dott. Marco
Gentile ha assunto effettivo servizio in data 16 dicembre 2010;
Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Sezione di
Parma, proposto dal dott. Simone Bordini, contro l'Universita' degli
studi di Parma, assunto a Prot. al n. 31955 in data 17 ottobre 2011,
per l'annullamento della procedura di valutazione comparativa indetta
presso questo Ateneo con D.R. n. 1345 del 1° ottobre 2009;
Vista la sentenza n. 41/2013 in data 23 gennaio 2013, tratta dal
sito internet della giustizia amministrativa, a seguito della nota di
Prot. n. 5952 in data 13 febbraio 2013, inviata all'Avvocatura
Generale dello Stato e per conoscenza a questo Ateneo da parte
dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, con cui il TAR per l'Emilia
Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul
precitato ricorso, lo accoglie;
Considerato che con la succitata nota, l'Avvocatura Distrettuale
dello Stato trasmette all'Avvocatura Generale di Roma la citata
sfavorevole sentenza, per le valutazioni di competenza;
Considerato che, tra l'altro, la sentenza medesima cosi' recita
"Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto con assorbimento
delle ulteriori doglianze con l'effetto che la procedura dovra'
essere rinnovata emendandola del rilevato vizio a cura di una
Commissione diversamente composta.";
Considerata l'urgenza, stante il carattere di immediatezza
dell'esecuzione della sentenza TAR;
Vista la nota del MURST (ora MIUR) di Prot. n. 3338 del 28 maggio
1999 con cui detto dicastero, prevede che "... la eventuale
ripetizione del concorso non comporta la necessita' del previo
annullamento delle nomine dei vincitori, che puo' essere differito
all'esito della rinnovazione della procedura concorsuale.";
Sentito, per caso analogo, per le vie brevi, il MIUR che ha
ribadito la legittimita' di detto indirizzo ministeriale;
Sentito, parimenti, il CINECA che ha confermato l'orientamento
gia' precedentemente assunto dal MIUR con la succitata nota;
Visto il D.R. n. 354 in data 21 marzo 2013, in particolare l'art.
1 che cosi' recita: "... il D.R. n. 2210 del 29 novembre 2010, con
cui sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione
comparativa indetta presso questo Ateneo, per la copertura, tra
l'altro, di n. 1 posto Cofinanziato di Ricercatore Universitario,
presso la Facolta' di lettere e filosofia, per il S.S.D. M-STO/01 -
Storia medievale, e' annullato";
Visto il D.R. n. 354 in data 21 marzo 2013, in particolare l'art.
2 che cosi' recita: "In conseguenza a quanto sopra esposto il D.R. n.
1175 in data 4 giugno 2010, e' annullato nella parte relativa alla
costituzione della Commissione Giudicatrice per il S.S.D. M-STO/01 -
Storia medievale che, con successivo provvedimento, sara' nominata
per la ripetizione della procedura di cui trattasi";
Considerato che il dott. Marco Gentile, nato a Milano il 24
ottobre 1969, codice fiscale GNTMRC69R24F205A, vincitore della citata
procedura e nominato, a far tempo dal 16 dicembre 2010, ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 370/1999, Ricercatore Universitario per il
S.S.D. M-STO/01 - Storia medievale, afferente al Dipartimento di
Lettere, Arti, Storia e Societa', e' stato provvisoriamente mantenuto
in servizio in attesa degli esiti della rinnovata procedura;
Visto il D.R. n. 923 in data 26 maggio 2014 con cui e' stata
costituita la Commissione Giudicatrice per la ripetizione della
procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 48 del 20g iugno 2014 in cui e' stato pubblicato il precitato decreto rettorale
di nomina della Commissione sopra citata;
Visto il ricorso n. 2150/2013, in appello al Consiglio di Stato,
proposto dal dott. Marco Gentile, contro il dott. Simone Bordini, nei
confronti dell'Universita' degli studi di Parma, per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecutivita' della sentenza n. 41/2013 resa
dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna;
Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. 03362/2014 del 5
giugno 2014, depositata in data 3 luglio 2014, con cui il medesimo
Consiglio, pronunciandosi sul citato ricorso numero di registro
generale 2150 del 2013, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma
della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado;
Ravvisata la necessita', per quanto sopra esposto, di annullare i
precitati DD.RR. n. 354 del 21 marzo 2013 e n. 923 del 26 maggio
2014;
Decreta:
Art. 1
Per le ragioni esposte in premessa, parte integrante del presente
dispositivo, il D.R. n. 354 del 21 marzo 2013 con cui all'art. 1 e'
stato annullato il D.R. n. 2210 del 29 novembre 2010 di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa indetta presso
questo Ateneo, per la copertura, tra l'altro, di n. 1 posto
Cofinanziato di Ricercatore Universitario, presso la facolta' di
lettere e filosofia, per il S.S.D. M-STO/01 - Storia medievale, e'
Annullato.