I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in "comprensione e gestione delle situazioni estreme" - XXIX ciclo. (Decreto n. 094/2012) (13E00028)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 08-01-2013

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in "comprensione e gestione delle situazioni estreme" - XXIX ciclo. (Decreto n. 094/2012) (13E00028)
  • Categoria: Universita' ed altri istituti di istruzione
  • Ente: I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
  • Data: 08-01-2013
  • Scadenza: 14-03-2013
  • Regione: Lombardia
  • Provincia: Pavia
  • Comune: Pavia

Art. 1 Istituzione

IL RETTORE 
 
    Visto lo Statuto dell'Istituto Universitario di  Studi  Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia, decreto direttoriale n. 14/2012 pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana  n.  107  del  9  maggio
2012; 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art.  4
e   successive   modificazioni   ed    integrazioni,    nelle    more
dell'emanazione  del   decreto   attuativo   concernente   le   nuove
disposizioni in materia di dottorati di ricerca; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca"; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 , n. 270  "Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
    Vista la proposta  di  istituzione  del  corso  di  dottorato  di
ricerca internazionale in "Comprensione e gestione  delle  situazioni
estreme" - XXIX ciclo,  con  sede  amministrativa  presso  l'Istituto
Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia; 
    Visto il parere espresso dal Nucleo  di  Valutazione,  a  seguito
della verifica dei requisiti di idoneita'; 
    Vista la delibera del Consiglio Direttivo, adottata nella  seduta
del 19 luglio 2012, con la quale e' stato approvato il XXIX ciclo del
corso di dottorato di  ricerca  in  "Comprensione  e  gestione  delle
situazioni  estreme"  con  sede  amministrativa   presso   l'Istituto
Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia; 
    Vista la convenzione stipulata tra  l'Istituto  Universitario  di
Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia e la Fondazione Eucentre; 
    Ritenuto di dover provvedere all'emanazione  del  bando  relativo
alla indizione  di  pubblico  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione al corso di dottorato  di  ricerca  in  "Comprensione  e
gestione  delle  situazioni  estreme"   XXIX   ciclo   -   con   sede
amministrativa presso l'Istituto  Universitario  di  Studi  Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Istituzione 
 
 
    1. E' istituito il XXIX ciclo del corso di dottorato  di  ricerca
in "Comprensione  e  gestione  delle  situazioni  estreme"  con  sede
amministrativa presso l'Istituto  Universitario  di  Studi  Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia, con i seguenti curricula: "Ingegneria Sismica  e
Sismologia";  "Gestione  dei  Rischi  e  delle  Emergenze",   "Rischi
idrometeorologici". 
    2. E' indetto presso l'Istituto Universitario di Studi  Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia il concorso pubblico, per titoli  ed  esami,  per
l'ammissione al corso  di  dottorato  di  ricerca  internazionale  in
"Comprensione e gestione delle situazioni estreme". 
    3. Il numero delle borse  di  studio  e  dei  posti  senza  borsa
indicati nel presente articolo potranno essere aumentati a seguito di
finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da  qualificate
strutture produttive private,  che  si  rendessero  disponibili  dopo
l'emanazione del bando e previa delibera del Collegio dei Docenti. 
    4. Eventuali modifiche, aggiornamenti o  integrazioni  di  questo
bando verranno resi noti in via esclusiva  tramite  pubblicazione  su
http://www.iusspavia.it/bandieconcorsi. 
Dottorato di Ricerca Internazionale in "Comprensione e Gestione delle
  Situazioni Estreme" 
    Area scientifica: 08 - Ingegneria Civile ed  Architettura,  09  -
Ingegneria industriale e dell'informazione, 13 - Scienze economiche e
statistiche, 04 - Scienze della terra. 
    Settori  scientifico-disciplinari:  ICAR/07,  ICAR/08,   ICAR/09,
ING-IND/22, GEO/11, MAT/06, FIS/07, ING-IND/11,  ING-INF/03,  IUS/21,
SECS-P/06, ICAR/02, GEO/12, GEO/05, ICAR/02, GEO/12. 
    Settori concorsuali: 08/B1, 08/B2, 08/B3,  09/D1,  04/A4,  04/A3,
01/A3, 02/B3, 09/C2, 09/F2, 12/E2, 13/A4, 08/A1. 
    Luogo di svolgimento: Fondazione  EUCENTRE,  Via  Ferrata  n.  1,
Pavia. 
    Coordinatore: prof. Gian Michele Calvi. 
    Durata: 3 anni. 
    Inizio del corso: 1° settembre 2013. 
    Posti: 14. 
    Di cui posti senza borsa di studio: 2. 
    Di cui con borsa di studio: 12. 
    Enti finanziatori: 
      n. 6 borse di studio finanziate dall'Istituto Universitario  di
Studi Superiori; 
      n. 6 borse di studio finanziate dalla Fondazione EUCENTRE. 
    Tematiche  delle  ricerche  che  dovranno   essere   svolte   dai
dottorandi beneficiari delle predette borse: 
    Curriculum "Ingegneria Sismica e Sismologia": ingegneria sismica,
sismologia applicata, ingegneria strutturale e ingegneria geotecnica; 
    Curriculum  "Gestione  dei  Rischi  e  delle   Emergenze":   temi
ingegneristici,    matematici,    giuridici,     economici,     delle
comunicazioni,  filosofici,  medici,  psicologici  ed  etici,   tutti
esplicitamente  facenti  capo  alla  gestione  dei  rischi  e   delle
emergenze risultanti da catastrofi naturali o antropiche; 
    Curriculum  "Rischi  idrometeorologici":  fisica  dell'atmosfera,
meccanica  dei  fluidi,  climatologia,  monitoraggio   ambientale   e
cambiamenti  climatici,  nonche'  temi   relativi   alla   macro-aree
"suolo-atmosfera"  e  "oceano-atmosfera",  tali  da   permettere   la
produzione di scenari di rischio e l'individuazione delle  azioni  di
mitigazione. 
    Requisiti di ammissione: 
      a) vecchio ordinamento: diploma di laurea; 
      b)     nuovo      ordinamento:      diploma      di      laurea
specialistica/magistrale; 
      c) analogo titolo accademico conseguito anche all'estero,  gia'
dichiarato  equipollente  dalle  autorita'  italiane  o  riconosciuto
equivalente  ai  suddetti  titoli  accademici,  ai   soli   fini   di
partecipazione al concorso per l'ammissione al dottorato. 
    Titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice: 
      a) Diploma di laurea o  di  laurea  specialistica/magistrale  o
analogo conseguito all'estero; 
      b) Curriculum accademico e professionale; 
      c) Lettere di presentazione; 
      d) Pubblicazioni scientifiche; 
      e) Risultati conseguiti in corsi post-laurea; 
      f) Ogni altro titolo o documento ritenuto utile dal candidato. 
    Prova orale: giorno 3 aprile 2013,  a  partire  dalle  ore  9.00,
presso la Fondazione "Centro  Europeo  di  formazione  e  ricerca  in
ingegneria sismica (EUCENTRE)", Via Ferrata 1, I - 27100 Pavia, o  in
videoconferenza,  a  discrezione  della   Commissione   Giudicatrice,
attraverso un indirizzo skype che verra' comunicato dalla Commissione
via e-mail ai candidati ammessi alla prova orale, previo appuntamento
concordato  tramite  la   segreteria   della   sede   del   dottorato
(secretariat@umeschool.it), nei giorni dal 4 aprile al 10 aprile. 
    Modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali:  i  candidati
dovranno sostenere la prova orale in lingua inglese. 
    Informazioni:                  http://www.iusspavia.it/dottorati;
www.umeschool.it.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1,  senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso  del
diploma  di  laurea  conseguito  secondo   l'ordinamento   precedente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.
270, ovvero del diploma di laurea specialistica, ovvero  del  diploma
di  laurea  magistrale,  ovvero  di  titolo  accademico  equipollente
conseguito presso Universita' straniere. 
    2. Possono presentare la domanda di partecipazione  anche  coloro
che   conseguiranno   il   diploma   di   laurea    o    di    laurea
specialistica/magistrale  o  analogo  titolo  estero  (rilasciato  da
istituzioni appartenenti alla Comunita' Europea), richiesto entro  31
luglio 2013. In tal caso l'ammissione viene disposta con  riserva  ed
il   candidato   sara'    tenuto    ad    allegare    alla    domanda
l'autocertificazione relativa  al  diploma  di  laurea  o  di  laurea
specialistica da conseguire. 
    3. Ai soli fini  dell'ammissione  al  concorso,  i  candidati  in
possesso  di  titolo  accademico  estero  conseguito  in  Paesi   non
appartenenti alla UE, che non sia gia' stato dichiarato  equipollente
alla   laurea   italiana,   dovranno    fare    espressa    richiesta
dell'equipollenza nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
corredare la domanda stessa  dei  documenti  utili  a  consentire  al
Collegio dei docenti  di  pronunciarsi  sulla  richiesta  effettuata.
Costituiscono documentazione obbligatoria il  certificato  di  laurea
con l'elenco degli esami sostenuti corredati  da  una  traduzione  in
lingua italiana o inglese. Nel caso di richiesta di  equipollenza  ai
fini dell'ammissione al concorso, il candidato dovra' aver conseguito
il titolo accademico entro il termine previsto per  la  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. 
    4.  I  candidati  sono  ammessi  con   riserva   alla   procedura
concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre  in  ogni  momento,  con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  per  difetto  dei   requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  con   e-mail
certificata.

Art. 3 Domande di partecipazione

				Art. 3 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1.   La   domanda   di   partecipazione,   redatta    utilizzando
esclusivamente l'apposita  procedura  online  disponibile  tramite  i
siti:     www.iusspavia.it/phd_ume,      www.umeschool.it      oppure
www.roseschool.it, deve essere chiusa entro il termine perentorio del
14 marzo 2013 ore 12:00. 
    Alla domanda  di  partecipazione,  i  candidati  devono  allegare
esclusivamente i titoli indicati nell'art. 1. Eventuali altri  titoli
non  saranno  oggetto  di  valutazione  da  parte  della  Commissione
giudicatrice. 
    Ai sensi dell'art. 15 legge n. 183/2011, i candidati in  possesso
di  titolo  accademico  conseguito  presso  un'Universita'   italiana
dovranno, allegare un'autocertificazione, provvista di data  e  firma
relativa al  titolo  conseguito,  contenente  tutte  le  informazioni
necessarie. 
    Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 445/2000 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni
possono avvalersi anche i cittadini comunitari,e i cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione  europea,  regolarmente  soggiornanti  in
Italia, limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai  fatti
certificabili o attestabili da parte di  soggetti  pubblici  italiani
(nello specifico: titolo conseguito presso un'Universita' italiana). 
    2. Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  i  candidati
portatori di handicap devono inoltrare, ai sensi dell'art.  20  della
legge  5  febbraio  1992,  n.  104  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni,  esplicita  richiesta  riguardo  l'ausilio   necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame. 
    3. Non saranno prese  in  considerazione  le  domande  prive  del
documento di riconoscimento, quelle prive dei dati anagrafici,  delle
dichiarazioni ivi richieste, nonche' quelle prodotte oltre il termine
indicato nel comma 1 del presente articolo. 
    4.  L'Amministrazione  non  ha  alcuna  responsabilita'  per   la
dispersione di comunicazioni che dipenda da inesatte indicazioni  del
recapito fisico e telematico da parte del candidato oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, o per  disguidi
postali, telegrafici o informatici ad essa comunque non imputabili.

Art. 4 Commissione giudicatrice

				Art. 4 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1. La Commissione giudicatrice  del  concorso  di  ammissione  al
corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti
ed  i  ricercatori  universitari  di  ruolo   afferenti   alle   aree
scientifico-disciplinari  alle  quali  si  riferisce  il   corso   di
dottorato. La Commissione puo' essere integrata con non piu'  di  due
esperti, anche stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti  e  delle
strutture pubbliche e private di ricerca. 
    2.  La  Commissione  giudicatrice  e'  tenuta  a  concludere   le
operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data  del  decreto
di nomina.

Art. 5 Procedura di selezione

				Art. 5 
 
 
                       Procedura di selezione 
 
 
    1. L'ammissione al corso di dottorato di cui all'art.  1  avviene
previo superamento di una procedura di selezione intesa ad  accertare
la preparazione, la  capacita'  e  l'attitudine  del  candidato  alla
ricerca scientifica. 
    2.  La  procedura  di  selezione   consiste   nella   valutazione
comparativa dei titoli presentati dai candidati e  nello  svolgimento
dell'esame di ammissione. 
    3. La Commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i  titoli
indicati, nell'art. 1. Per la valutazione dei titoli  presentati  dai
candidati, la  Commissione  giudicatrice  dispone  di  60  (sessanta)
punti. 
    4. I 60 (sessanta) punti riservati ai titoli  sono  ripartiti,  a
cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici  criteri
definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione  presentate
dai candidati. 
    5.  La  valutazione  dei  titoli  e'   effettuata   prima   dello
svolgimento della prova orale.  I  risultati  della  valutazione  dei
titoli saranno resi noti ai candidati attraverso la pubblicazione sul
sito  dell'Istituto  (www.iusspavia.it/bandieconcorsi)  prima   dello
svolgimento della prova orale. 
    6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno  raggiunto
un punteggio non inferiore a 31 (trentuno)  punti  nella  valutazione
dei titoli. 
    7. L'esame di ammissione consiste in una prova  orale  in  lingua
inglese. Per la valutazione  di  ciascun  candidato,  la  Commissione
giudicatrice dispone di 40 (quaranta) punti. 
    8. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21 (ventuno) punti. Al termine della seduta
dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco
dei candidati esaminati  con  l'indicazione  dei  voti  riportati  da
ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente  e
dal segretario della Commissione giudicatrice,  e'  pubblicato  entro
cinque giorni, sul sito dello IUSS (www.iusspavia.it/bandieconcorsi). 
    9. Al termine dei  propri  lavori,  la  Commissione  giudicatrice
redige apposito  verbale  contenente  i  criteri  di  valutazione,  i
giudizi individuali, il punteggio complessivo  attribuito  a  ciascun
candidato. La  graduatoria  di  merito,  espressa  in  centesimi,  e'
formata,  in  ordine  decrescente,  sulla  base  della  somma   delle
votazioni conseguite  da  ciascun  candidato  nella  valutazione  dei
titoli e nella prova orale. In  caso  di  parita'  nella  graduatoria
generale di  merito  prevale  il  candidato  che  abbia  ottenuto  il
punteggio piu' elevato nella  valutazione  dei  titoli.  In  caso  di
ulteriore parita' la preferenza  e'  determinata  dalla  minore  eta'
anagrafica del candidato. 
    10. Gli atti relativi alla procedura concorsuale  sono  trasmessi
al Rettore a cura del Presidente della Commissione  giudicatrice.  Il
Rettore, con apposito decreto, approva la graduatoria di merito e  ne
dispone   la    successiva    affissione    all'Albo    dell'Istituto
(http://www.iusspavia.it/albo). 
    11. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del
bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. L'eventuale
variazione del diario delle  prove  di  ammissione  sara'  comunicata
esclusivamente   tramite   pubblicazione   sul   sito   dell'Istituto
Universitario   di    Studi    Superiori    (I.U.S.S.)    di    Pavia
(www.iusspavia.it/bandieconcorsi). 
    12. Per essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  concorsuali,  i
candidati  dovranno   esibire   uno   dei   seguenti   documenti   di
riconoscimento, in corso di validita': 
      a) carta di identita'; 
      b) passaporto. 
    13. La mancata  presentazione  alle  prove  di  ammissione  sara'
considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6 Ammissione ai corsi di dottorato

				Art. 6 
 
 
                  Ammissione ai corsi di dottorato 
 
 
    1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita'  degli
atti  concorsuali  ed  approva  la  graduatoria  generale  di  merito
unitamente a  quella  dei  vincitori.  Sono  dichiarati  vincitori  i
candidati utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito  sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alle prove di esame. 
    2. I  candidati  sono  ammessi  al  corso  di  dottorato  secondo
l'ordine della graduatoria e fino alla  concorrenza  del  numero  dei
posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la
loro  accettazione  entro  quindici  giorni  decorrenti  dal   giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso di dottorato. In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo  l'ordine  della  graduatoria.  In  caso  di  utile
collocamento in piu'  graduatorie,  il  candidato  dovra'  esercitare
opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta
da inoltrare all'Ufficio Post Laurea dell'Istituto  Universitario  di
Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia.

Art. 7 Dipendente pubblico

				Art. 7 
 
 
                         Dipendente pubblico 
 
 
    1. Il pubblico  dipendente  ammesso  ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca e' collocato, a domanda e  compatibilmente  con  le  esigenze
dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi  di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni  richieste.  In  caso  di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di  studio,  o
di rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo  periodo.
Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai   fini   della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza.

Art. 8 Immatricolazioni al corso di dottorato

				Art. 8 
 
 
               Immatricolazioni al corso di dottorato 
 
 
    1. I concorrenti risultati vincitori dovranno  presentare  o  far
pervenire all'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.)  -
Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria n. 15, I -  27100  Pavia,
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal  giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di  ammissione
al corso, la seguente documentazione: 
      a) domanda di immatricolazione  al  primo  anno  di  corso  del
dottorato  di  ricerca,  redatta  su  apposito   modulo   predisposto
dall'Amministrazione; 
      b) una fotografia recente, formato tessera; 
      c) fotocopia, debitamente firmata, del documento d'identita' in
corso di validita' o per i cittadini Extra-UE il passaporto; 
      d) fotocopia del codice fiscale italiano  (solo  per  candidati
italiani); 
      e) copia  della  ricevuta  del  bonifico  relativo  alla  Tassa
regionale per il diritto allo Studio (art.  10)  effettuata  su  c/c:
Entrate proprie di tesoreria n. 000000046604 - ABI 05048 - CAB  11302
IBAN IT20T0504811302000000046604 - SWIFT CODE BLOPIT22XXX, presso  la
Banca Popolare Commercio e Industria - C.so Strada Nuova  n.  61/c  -
Pavia. 
    2. Dalla domanda di immatricolazione risultano  le  dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  20  dicembre  2000,  n.  445,  che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali: 
      a) nascita, residenza e cittadinanza; 
      b) diploma  di  laurea  o  di  laurea  specialistica/magistrale
conseguito.  I  vincitori  in  possesso  di  un   titolo   accademico
conseguito  all'estero  sono  tenuti  ad  allegare  alla  domanda  di
immatricolazione  l'originale  del  titolo   medesimo   -   o   copia
legalizzata - tradotto e legalizzato dalle competenti  rappresentanze
secondo le  norme  vigenti  in  materia  di  ammissione  di  studenti
stranieri     ai      corsi      delle      Universita'      italiane
(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/testo_delle_norme
.html). 
    3. Nella domanda  di  immatricolazione,  il  candidato  risultato
vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: 
      a) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora  intenda  intraprendere  una  attivita'   lavorativa,   anche
occasionale  e  di  breve  durata,  a   richiedere   l'autorizzazione
preventiva  del  Collegio  dei  Docenti,  oppure,  di  impegnarsi   a
richiedere  al  Collegio  dei   Docenti   l'autorizzazione   per   la
prosecuzione  dell'attivita'  lavorativa   in   essere   al   momento
dell'iscrizione al corso di dottorato; 
      b) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione. 
    4. Nella domanda di immatricolazione, il  candidato  che  risulta
assegnatario della borsa di  studio  dovra'  inoltre  dichiarare,  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 2000, n. 445: 
      a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa  di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato; 
      b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a qualsiasi titolo  conferite  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    5. L'Amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  procedere  ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle  dichiarazioni
del vincitore. Qualora da tale controllo emerga  la  non  veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera.

Art. 9 Borse di studio

				Art. 9 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  € 13.638,47,
assoggettabile  al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a   gestione
separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.  Alle  borse
di studio per la frequenza dei corsi di dottorato  si  applicano,  in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art.  4  della  legge  13
agosto 1984, n. 476. 
    2. L'Istituto si riserva di adeguare  l'importo  della  borsa  di
studio annuale in conformita' alle leggi in vigore. 
    3. Il Rettore, con proprio decreto, attribuisce ai  vincitori  le
borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa  graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili. 
    4. La durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso (tre annualita'). 
    5. Il pagamento della borsa di studio viene  effettuato  in  rate
bimestrali posticipate. 
    6. L'importo della borsa di studio e' aumentato  per  l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso  superare
la meta' della durata legale del corso di dottorato. Per  periodi  di
permanenza all'estero di durata  pari  o  superiore  a  sei  mesi  e'
necessaria l'autorizzazione  del  Collegio  dei  Docenti  mentre  per
periodi  di  durata  inferiore  e'  sufficiente   il   consenso   del
Coordinatore. 
    7. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio  per  un  corso  di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di  fruirne  una
seconda volta.

Art. 10 Contributo per l'accesso e la frequenza al corso

				Art. 10 
 
 
          Contributo per l'accesso e la frequenza al corso 
 
 
    1. La frequenza ai corsi di dottorato dell'Istituto Universitario
di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia non prevede  il  pagamento  di
contributi, fatta eccezione per la Tassa  regionale  per  il  diritto
allo studio che per il 2012 e' pari a 100  euro.  Tale  importo  puo'
subire revisioni annuali.

Art. 11 Obblighi dei dottorandi

				Art. 11 
 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
 
    1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo  pieno  il
corso di dottorato  e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 
    2. Entro la fine di ciascun  anno  accademico,  gli  iscritti  ai
corsi   di   dottorato   hanno   l'obbligo    di    presentare    una
particolareggiata relazione sull'attivita' e  la  ricerca  svolta  al
Collegio dei Docenti, il quale ne curera'  la  conservazione  e  che,
previa  valutazione  dell'assiduita'  e  dell'operosita'   dimostrata
dall'iscritto al corso, proporra' al  Rettore  il  proseguimento  del
dottorato di ricerca. 
    3. All'inizio di ciascun  anno  accademico,  il  dottorando  deve
presentare regolare domanda d'iscrizione e  provvedere  al  pagamento
della tassa definita all'art. 10. 
    4. L'Istituto puo' autorizzare il dottorando a compiere  missioni
in Italia ed all'estero per la realizzazione del programma di ricerca
e/o la presentazione di risultati a consessi scientifici. 
    5. L'Istituto Universitario  di  Studi  Superiori  (I.U.S.S.)  di
Pavia garantisce, nel periodo di frequenza del corso di dottorato, la
copertura  assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita'   civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso.

Art. 12 Attivita' didattica dei dottorandi

				Art. 12 
 
 
                 Attivita' didattica dei dottorandi 
 
 
    1. Il Collegio dei Docenti puo' autorizzare  il  dottorando  allo
svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria  ed  integrativa,
con un impegno annuo non superiore a trenta  ore.  La  collaborazione
didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello  Stato  e
non da'  luogo  a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli  delle
Universita'.

Art. 13 Sospensione e decadenza

				Art. 13 
 
 
                       Sospensione e decadenza 
 
 
    1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere  sospesa
nei seguenti casi: 
      a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
      b) gravi e documentate ragioni di salute  o  personali  per  un
periodo globalmente non superiore ad un anno. 
    2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione  della  borsa
di studio. 
    3. La richiesta di sospensione viene presentata al  Collegio  dei
Docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al
Rettore.  I  mesi  di  sospensione  devono  essere  recuperati,   con
erogazione delle relative rate dell'eventuale  borsa  di  studio,  al
termine del periodo prescritto per il corso  di  dottorato,  in  modo
tale che la durata totale  del  corso  sia  la  stessa  per  tutti  i
dottorandi. Il  Collegio  dei  Docenti  definisce  le  modifiche  del
programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al
fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla
sospensione. 
    4.  Fatti  salvi  gravi  e   giustificati   motivi,   determinano
esclusione dal corso di dottorato: 
      a) la mancata iscrizione agli anni successivi; 
      b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame
finale. 
    5. Il  dottorando  puo'  essere  inoltre  escluso  dal  corso  di
dottorato su circostanziata proposta del  Collegio  dei  Docenti  per
gravi e documentati motivi. 
    6. La sospensione o l'esclusione non comportano  la  restituzione
delle rate gia' erogate della borsa di studio.

Art. 14 Incompatibilita'

				Art. 14 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
 
    1.  L'iscrizione  a  corsi  di  dottorato  di  ricerca   non   e'
compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di  laurea  o  di
laurea specialistica/magistrale, a corsi di  master  universitari,  a
scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato. 
    2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1,  l'ammissione  a  un
corso di dottorato di ricerca comporta il  diritto  per  lo  studente
iscritto ad un Corso di  Master  universitario  di  chiedere  che  le
attivita' formative del Master  possano  essere  concluse  ed  essere
riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come
percorso formativo sostitutivo del primo anno di attivita' del  corso
di dottorato. 
    3. L'attivita' di dottorato  non  e'  di  norma  compatibile  con
impegni  di  lavoro  a  carattere  continuativo.  A   richiesta   del
dottorando,  previo  accertamento  che   l'impegno   lavorativo   non
pregiudica lo svolgimento dell'attivita' di studio e di  ricerca,  in
casi particolari e con adeguata motivazione, il Collegio dei  Docenti
puo' consentire al dottorando di svolgere attivita'  lavorativa.  Per
il periodo di svolgimento dell'attivita'  lavorativa,  il  dottorando
non ha diritto alla borsa di studio. Sono in generale  ammissibili  e
compatibili con la  borsa  di  studio  prestazioni  di  consulenze  a
carattere  non  continuativo  nell'ambito  di  specifica   competenza
scientifica del dottorato. 
    4. Sulle  eventuali  richieste  pervenute,  anche  ai  sensi  del
presente articolo si esprime il Collegio  dei  Docenti.  In  caso  di
urgenza  potra'  esprimersi  il  Coordinatore  dei  corsi,   portando
successivamente in  ratifica  al  Collegio  dei  Docenti  il  decreto
assunto.

Art. 15 Esame finale e conseguimento del titolo

				Art. 15 
 
 
               Esame finale e conseguimento del titolo 
 
 
    1. Il dottorato richiede  l'acquisizione  di  almeno  90  crediti
formativi, con almeno uno studio  individuale,  ed  il  completamento
della tesi di dottorato. 
    2. Il titolo  di  dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  Rettore
dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.)  di  Pavia,
si consegue all'atto del  superamento  dell'esame  finale,  che  puo'
essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo. 
    3. Gli studenti ammessi al corso potranno richiedere al  Collegio
Docenti, che deliberera' in  merito,  il  riconoscimento  di  crediti
conseguiti nell'ambito  di  corsi  di  post-laurea,  laddove  vi  sia
adeguata congruenza scientifica e formativa.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

				Art. 16 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196
("Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali"),  i  dati
personali forniti dai candidati  saranno  raccolti  presso  l'Ufficio
post laurea dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.)
di Pavia e trattati per le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e
dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei
vincitori. La comunicazione di tali dati da parte  dei  candidati  e'
obbligatoria   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 
    2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture  amministrative  dell'Istituto   Universitario   di   Studi
Superiori (I.U.S.S.) di Pavia ed agli enti  direttamente  interessati
alla posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori. 
    3. I candidati godono dei diritti di cui al  Decreto  Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia  di  protezione  dei  dati
personali"), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui  il  diritto
di far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non  conformi  alla  legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.

Art. 17 Responsabile del procedimento amministrativo

				Art. 17 
 
 
            Responsabile del procedimento amministrativo 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5 della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il   responsabile   del
procedimento amministrativo attinente al concorso e' il dott.  Franco
Corona - Direttore  Generale  dell'Istituto  Universitario  di  Studi
Superiori (I.U.S.S.) - Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria n.
15 - 27100 Pavia - Tel. +39.0382.375811; Fax +39.0382.375899.

Art. 18 Norme finali

				Art. 18 
 
 
                            Norme finali 
 
 
    1. Per quanto non previsto nel presente bando,  si  applicano  le
disposizioni previste  dalla  normativa  vigente  in  materia,  dalla
normativa interna  dell'Istituto  Universitario  di  Studi  Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia, nonche'  dalle  norme  di  gestione  del  corso,
previste dalla Convenzione stipulata tra l'Istituto Universitario  di
Studi Superiori di Pavia (I.U.S.S.) e la Fondazione Eucentre. 
    2. Il presente bando sara' inviato al Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico  per
via telematica nei siti www.iusspavia.it e www.umeschool.it. 
      Pavia, 21 dicembre 2012 
 
                                                   Il rettore: Schmid

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