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- Atto numero 13E00028 del 08-01-2013
I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in "comprensione e gestione delle situazioni estreme" - XXIX ciclo. (Decreto n. 094/2012) (13E00028)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 08-01-2013
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in "comprensione e gestione delle situazioni estreme" - XXIX ciclo. (Decreto n. 094/2012) (13E00028)
- Categoria: Universita' ed altri istituti di istruzione
- Ente: I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
- Data: 08-01-2013
- Scadenza: 14-03-2013
- Regione: Lombardia
- Provincia: Pavia
- Comune: Pavia
Art. 1 Istituzione
IL RETTORE
Visto lo Statuto dell'Istituto Universitario di Studi Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia, decreto direttoriale n. 14/2012 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 9 maggio
2012;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4
e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more
dell'emanazione del decreto attuativo concernente le nuove
disposizioni in materia di dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 , n. 270 "Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di
ricerca internazionale in "Comprensione e gestione delle situazioni
estreme" - XXIX ciclo, con sede amministrativa presso l'Istituto
Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia;
Visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione, a seguito
della verifica dei requisiti di idoneita';
Vista la delibera del Consiglio Direttivo, adottata nella seduta
del 19 luglio 2012, con la quale e' stato approvato il XXIX ciclo del
corso di dottorato di ricerca in "Comprensione e gestione delle
situazioni estreme" con sede amministrativa presso l'Istituto
Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia;
Vista la convenzione stipulata tra l'Istituto Universitario di
Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia e la Fondazione Eucentre;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del bando relativo
alla indizione di pubblico concorso, per titoli ed esami, per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "Comprensione e
gestione delle situazioni estreme" XXIX ciclo - con sede
amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia;
Decreta:
Art. 1
Istituzione
1. E' istituito il XXIX ciclo del corso di dottorato di ricerca
in "Comprensione e gestione delle situazioni estreme" con sede
amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia, con i seguenti curricula: "Ingegneria Sismica e
Sismologia"; "Gestione dei Rischi e delle Emergenze", "Rischi
idrometeorologici".
2. E' indetto presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in
"Comprensione e gestione delle situazioni estreme".
3. Il numero delle borse di studio e dei posti senza borsa
indicati nel presente articolo potranno essere aumentati a seguito di
finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da qualificate
strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo
l'emanazione del bando e previa delibera del Collegio dei Docenti.
4. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni di questo
bando verranno resi noti in via esclusiva tramite pubblicazione su
http://www.iusspavia.it/bandieconcorsi.
Dottorato di Ricerca Internazionale in "Comprensione e Gestione delle
Situazioni Estreme"
Area scientifica: 08 - Ingegneria Civile ed Architettura, 09 -
Ingegneria industriale e dell'informazione, 13 - Scienze economiche e
statistiche, 04 - Scienze della terra.
Settori scientifico-disciplinari: ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09,
ING-IND/22, GEO/11, MAT/06, FIS/07, ING-IND/11, ING-INF/03, IUS/21,
SECS-P/06, ICAR/02, GEO/12, GEO/05, ICAR/02, GEO/12.
Settori concorsuali: 08/B1, 08/B2, 08/B3, 09/D1, 04/A4, 04/A3,
01/A3, 02/B3, 09/C2, 09/F2, 12/E2, 13/A4, 08/A1.
Luogo di svolgimento: Fondazione EUCENTRE, Via Ferrata n. 1,
Pavia.
Coordinatore: prof. Gian Michele Calvi.
Durata: 3 anni.
Inizio del corso: 1° settembre 2013.
Posti: 14.
Di cui posti senza borsa di studio: 2.
Di cui con borsa di studio: 12.
Enti finanziatori:
n. 6 borse di studio finanziate dall'Istituto Universitario di
Studi Superiori;
n. 6 borse di studio finanziate dalla Fondazione EUCENTRE.
Tematiche delle ricerche che dovranno essere svolte dai
dottorandi beneficiari delle predette borse:
Curriculum "Ingegneria Sismica e Sismologia": ingegneria sismica,
sismologia applicata, ingegneria strutturale e ingegneria geotecnica;
Curriculum "Gestione dei Rischi e delle Emergenze": temi
ingegneristici, matematici, giuridici, economici, delle
comunicazioni, filosofici, medici, psicologici ed etici, tutti
esplicitamente facenti capo alla gestione dei rischi e delle
emergenze risultanti da catastrofi naturali o antropiche;
Curriculum "Rischi idrometeorologici": fisica dell'atmosfera,
meccanica dei fluidi, climatologia, monitoraggio ambientale e
cambiamenti climatici, nonche' temi relativi alla macro-aree
"suolo-atmosfera" e "oceano-atmosfera", tali da permettere la
produzione di scenari di rischio e l'individuazione delle azioni di
mitigazione.
Requisiti di ammissione:
a) vecchio ordinamento: diploma di laurea;
b) nuovo ordinamento: diploma di laurea
specialistica/magistrale;
c) analogo titolo accademico conseguito anche all'estero, gia'
dichiarato equipollente dalle autorita' italiane o riconosciuto
equivalente ai suddetti titoli accademici, ai soli fini di
partecipazione al concorso per l'ammissione al dottorato.
Titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:
a) Diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale o
analogo conseguito all'estero;
b) Curriculum accademico e professionale;
c) Lettere di presentazione;
d) Pubblicazioni scientifiche;
e) Risultati conseguiti in corsi post-laurea;
f) Ogni altro titolo o documento ritenuto utile dal candidato.
Prova orale: giorno 3 aprile 2013, a partire dalle ore 9.00,
presso la Fondazione "Centro Europeo di formazione e ricerca in
ingegneria sismica (EUCENTRE)", Via Ferrata 1, I - 27100 Pavia, o in
videoconferenza, a discrezione della Commissione Giudicatrice,
attraverso un indirizzo skype che verra' comunicato dalla Commissione
via e-mail ai candidati ammessi alla prova orale, previo appuntamento
concordato tramite la segreteria della sede del dottorato
(secretariat@umeschool.it), nei giorni dal 4 aprile al 10 aprile.
Modalita' di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
dovranno sostenere la prova orale in lingua inglese.
Informazioni: http://www.iusspavia.it/dottorati;
www.umeschool.it.
Art. 2 Requisiti di ammissione
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270, ovvero del diploma di laurea specialistica, ovvero del diploma
di laurea magistrale, ovvero di titolo accademico equipollente
conseguito presso Universita' straniere.
2. Possono presentare la domanda di partecipazione anche coloro
che conseguiranno il diploma di laurea o di laurea
specialistica/magistrale o analogo titolo estero (rilasciato da
istituzioni appartenenti alla Comunita' Europea), richiesto entro 31
luglio 2013. In tal caso l'ammissione viene disposta con riserva ed
il candidato sara' tenuto ad allegare alla domanda
l'autocertificazione relativa al diploma di laurea o di laurea
specialistica da conseguire.
3. Ai soli fini dell'ammissione al concorso, i candidati in
possesso di titolo accademico estero conseguito in Paesi non
appartenenti alla UE, che non sia gia' stato dichiarato equipollente
alla laurea italiana, dovranno fare espressa richiesta
dell'equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
Collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta effettuata.
Costituiscono documentazione obbligatoria il certificato di laurea
con l'elenco degli esami sostenuti corredati da una traduzione in
lingua italiana o inglese. Nel caso di richiesta di equipollenza ai
fini dell'ammissione al concorso, il candidato dovra' aver conseguito
il titolo accademico entro il termine previsto per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con e-mail
certificata.
Art. 3 Domande di partecipazione
Art. 3
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione, redatta utilizzando
esclusivamente l'apposita procedura online disponibile tramite i
siti: www.iusspavia.it/phd_ume, www.umeschool.it oppure
www.roseschool.it, deve essere chiusa entro il termine perentorio del
14 marzo 2013 ore 12:00.
Alla domanda di partecipazione, i candidati devono allegare
esclusivamente i titoli indicati nell'art. 1. Eventuali altri titoli
non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione
giudicatrice.
Ai sensi dell'art. 15 legge n. 183/2011, i candidati in possesso
di titolo accademico conseguito presso un'Universita' italiana
dovranno, allegare un'autocertificazione, provvista di data e firma
relativa al titolo conseguito, contenente tutte le informazioni
necessarie.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
possono avvalersi anche i cittadini comunitari,e i cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in
Italia, limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani
(nello specifico: titolo conseguito presso un'Universita' italiana).
2. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
portatori di handicap devono inoltrare, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni, esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame.
3. Non saranno prese in considerazione le domande prive del
documento di riconoscimento, quelle prive dei dati anagrafici, delle
dichiarazioni ivi richieste, nonche' quelle prodotte oltre il termine
indicato nel comma 1 del presente articolo.
4. L'Amministrazione non ha alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni che dipenda da inesatte indicazioni del
recapito fisico e telematico da parte del candidato oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, o per disguidi
postali, telegrafici o informatici ad essa comunque non imputabili.
Art. 4 Commissione giudicatrice
Art. 4
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al
corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti
ed i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle aree
scientifico-disciplinari alle quali si riferisce il corso di
dottorato. La Commissione puo' essere integrata con non piu' di due
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca.
2. La Commissione giudicatrice e' tenuta a concludere le
operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data del decreto
di nomina.
Art. 5 Procedura di selezione
Art. 5
Procedura di selezione
1. L'ammissione al corso di dottorato di cui all'art. 1 avviene
previo superamento di una procedura di selezione intesa ad accertare
la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica.
2. La procedura di selezione consiste nella valutazione
comparativa dei titoli presentati dai candidati e nello svolgimento
dell'esame di ammissione.
3. La Commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i titoli
indicati, nell'art. 1. Per la valutazione dei titoli presentati dai
candidati, la Commissione giudicatrice dispone di 60 (sessanta)
punti.
4. I 60 (sessanta) punti riservati ai titoli sono ripartiti, a
cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri
definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione presentate
dai candidati.
5. La valutazione dei titoli e' effettuata prima dello
svolgimento della prova orale. I risultati della valutazione dei
titoli saranno resi noti ai candidati attraverso la pubblicazione sul
sito dell'Istituto (www.iusspavia.it/bandieconcorsi) prima dello
svolgimento della prova orale.
6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno raggiunto
un punteggio non inferiore a 31 (trentuno) punti nella valutazione
dei titoli.
7. L'esame di ammissione consiste in una prova orale in lingua
inglese. Per la valutazione di ciascun candidato, la Commissione
giudicatrice dispone di 40 (quaranta) punti.
8. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21 (ventuno) punti. Al termine della seduta
dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco
dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da
ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e
dal segretario della Commissione giudicatrice, e' pubblicato entro
cinque giorni, sul sito dello IUSS (www.iusspavia.it/bandieconcorsi).
9. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice
redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i
giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun
candidato. La graduatoria di merito, espressa in centesimi, e'
formata, in ordine decrescente, sulla base della somma delle
votazioni conseguite da ciascun candidato nella valutazione dei
titoli e nella prova orale. In caso di parita' nella graduatoria
generale di merito prevale il candidato che abbia ottenuto il
punteggio piu' elevato nella valutazione dei titoli. In caso di
ulteriore parita' la preferenza e' determinata dalla minore eta'
anagrafica del candidato.
10. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi
al Rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice. Il
Rettore, con apposito decreto, approva la graduatoria di merito e ne
dispone la successiva affissione all'Albo dell'Istituto
(http://www.iusspavia.it/albo).
11. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del
bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. L'eventuale
variazione del diario delle prove di ammissione sara' comunicata
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito dell'Istituto
Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia
(www.iusspavia.it/bandieconcorsi).
12. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i
candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di
riconoscimento, in corso di validita':
a) carta di identita';
b) passaporto.
13. La mancata presentazione alle prove di ammissione sara'
considerata come rinuncia al concorso.
Art. 6 Ammissione ai corsi di dottorato
Art. 6
Ammissione ai corsi di dottorato
1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli
atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito
unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alle prove di esame.
2. I candidati sono ammessi al corso di dottorato secondo
l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile
collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta
da inoltrare all'Ufficio Post Laurea dell'Istituto Universitario di
Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia.
Art. 7 Dipendente pubblico
Art. 7
Dipendente pubblico
1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di
ricerca e' collocato, a domanda e compatibilmente con le esigenze
dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Art. 8 Immatricolazioni al corso di dottorato
Art. 8
Immatricolazioni al corso di dottorato
1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) -
Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria n. 15, I - 27100 Pavia,
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione
al corso, la seguente documentazione:
a) domanda di immatricolazione al primo anno di corso del
dottorato di ricerca, redatta su apposito modulo predisposto
dall'Amministrazione;
b) una fotografia recente, formato tessera;
c) fotocopia, debitamente firmata, del documento d'identita' in
corso di validita' o per i cittadini Extra-UE il passaporto;
d) fotocopia del codice fiscale italiano (solo per candidati
italiani);
e) copia della ricevuta del bonifico relativo alla Tassa
regionale per il diritto allo Studio (art. 10) effettuata su c/c:
Entrate proprie di tesoreria n. 000000046604 - ABI 05048 - CAB 11302
IBAN IT20T0504811302000000046604 - SWIFT CODE BLOPIT22XXX, presso la
Banca Popolare Commercio e Industria - C.so Strada Nuova n. 61/c -
Pavia.
2. Dalla domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali:
a) nascita, residenza e cittadinanza;
b) diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale
conseguito. I vincitori in possesso di un titolo accademico
conseguito all'estero sono tenuti ad allegare alla domanda di
immatricolazione l'originale del titolo medesimo - o copia
legalizzata - tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze
secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti
stranieri ai corsi delle Universita' italiane
(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/testo_delle_norme
.html).
3. Nella domanda di immatricolazione, il candidato risultato
vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445:
a) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora intenda intraprendere una attivita' lavorativa, anche
occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione
preventiva del Collegio dei Docenti, oppure, di impegnarsi a
richiedere al Collegio dei Docenti l'autorizzazione per la
prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento
dell'iscrizione al corso di dottorato;
b) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
4. Nella domanda di immatricolazione, il candidato che risulta
assegnatario della borsa di studio dovra' inoltre dichiarare, ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 2000, n. 445:
a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
5. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
del vincitore. Qualora da tale controllo emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Art. 9 Borse di studio
Art. 9
Borse di studio
1. L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse
di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13
agosto 1984, n. 476.
2. L'Istituto si riserva di adeguare l'importo della borsa di
studio annuale in conformita' alle leggi in vigore.
3. Il Rettore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le
borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili.
4. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso (tre annualita').
5. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
6. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare
la meta' della durata legale del corso di dottorato. Per periodi di
permanenza all'estero di durata pari o superiore a sei mesi e'
necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti mentre per
periodi di durata inferiore e' sufficiente il consenso del
Coordinatore.
7. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Art. 10 Contributo per l'accesso e la frequenza al corso
Art. 10
Contributo per l'accesso e la frequenza al corso
1. La frequenza ai corsi di dottorato dell'Istituto Universitario
di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia non prevede il pagamento di
contributi, fatta eccezione per la Tassa regionale per il diritto
allo studio che per il 2012 e' pari a 100 euro. Tale importo puo'
subire revisioni annuali.
Art. 11 Obblighi dei dottorandi
Art. 11
Obblighi dei dottorandi
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno il
corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.
2. Entro la fine di ciascun anno accademico, gli iscritti ai
corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una
particolareggiata relazione sull'attivita' e la ricerca svolta al
Collegio dei Docenti, il quale ne curera' la conservazione e che,
previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata
dall'iscritto al corso, proporra' al Rettore il proseguimento del
dottorato di ricerca.
3. All'inizio di ciascun anno accademico, il dottorando deve
presentare regolare domanda d'iscrizione e provvedere al pagamento
della tassa definita all'art. 10.
4. L'Istituto puo' autorizzare il dottorando a compiere missioni
in Italia ed all'estero per la realizzazione del programma di ricerca
e/o la presentazione di risultati a consessi scientifici.
5. L'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di
Pavia garantisce, nel periodo di frequenza del corso di dottorato, la
copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso.
Art. 12 Attivita' didattica dei dottorandi
Art. 12
Attivita' didattica dei dottorandi
1. Il Collegio dei Docenti puo' autorizzare il dottorando allo
svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria ed integrativa,
con un impegno annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione
didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e
non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
Universita'.
Art. 13 Sospensione e decadenza
Art. 13
Sospensione e decadenza
1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere sospesa
nei seguenti casi:
a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un
periodo globalmente non superiore ad un anno.
2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa
di studio.
3. La richiesta di sospensione viene presentata al Collegio dei
Docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al
Rettore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con
erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al
termine del periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo
tale che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i
dottorandi. Il Collegio dei Docenti definisce le modifiche del
programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al
fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla
sospensione.
4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano
esclusione dal corso di dottorato:
a) la mancata iscrizione agli anni successivi;
b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame
finale.
5. Il dottorando puo' essere inoltre escluso dal corso di
dottorato su circostanziata proposta del Collegio dei Docenti per
gravi e documentati motivi.
6. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione
delle rate gia' erogate della borsa di studio.
Art. 14 Incompatibilita'
Art. 14
Incompatibilita'
1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e'
compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di
laurea specialistica/magistrale, a corsi di master universitari, a
scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'ammissione a un
corso di dottorato di ricerca comporta il diritto per lo studente
iscritto ad un Corso di Master universitario di chiedere che le
attivita' formative del Master possano essere concluse ed essere
riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come
percorso formativo sostitutivo del primo anno di attivita' del corso
di dottorato.
3. L'attivita' di dottorato non e' di norma compatibile con
impegni di lavoro a carattere continuativo. A richiesta del
dottorando, previo accertamento che l'impegno lavorativo non
pregiudica lo svolgimento dell'attivita' di studio e di ricerca, in
casi particolari e con adeguata motivazione, il Collegio dei Docenti
puo' consentire al dottorando di svolgere attivita' lavorativa. Per
il periodo di svolgimento dell'attivita' lavorativa, il dottorando
non ha diritto alla borsa di studio. Sono in generale ammissibili e
compatibili con la borsa di studio prestazioni di consulenze a
carattere non continuativo nell'ambito di specifica competenza
scientifica del dottorato.
4. Sulle eventuali richieste pervenute, anche ai sensi del
presente articolo si esprime il Collegio dei Docenti. In caso di
urgenza potra' esprimersi il Coordinatore dei corsi, portando
successivamente in ratifica al Collegio dei Docenti il decreto
assunto.
Art. 15 Esame finale e conseguimento del titolo
Art. 15
Esame finale e conseguimento del titolo
1. Il dottorato richiede l'acquisizione di almeno 90 crediti
formativi, con almeno uno studio individuale, ed il completamento
della tesi di dottorato.
2. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal Rettore
dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia,
si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo'
essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo.
3. Gli studenti ammessi al corso potranno richiedere al Collegio
Docenti, che deliberera' in merito, il riconoscimento di crediti
conseguiti nell'ambito di corsi di post-laurea, laddove vi sia
adeguata congruenza scientifica e formativa.
Art. 16 Trattamento dei dati personali
Art. 16
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio
post laurea dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.)
di Pavia e trattati per le finalita' di gestione del concorso e
dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei
vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati e'
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture amministrative dell'Istituto Universitario di Studi
Superiori (I.U.S.S.) di Pavia ed agli enti direttamente interessati
alla posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui al Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali"), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Art. 17 Responsabile del procedimento amministrativo
Art. 17
Responsabile del procedimento amministrativo
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento amministrativo attinente al concorso e' il dott. Franco
Corona - Direttore Generale dell'Istituto Universitario di Studi
Superiori (I.U.S.S.) - Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria n.
15 - 27100 Pavia - Tel. +39.0382.375811; Fax +39.0382.375899.
Art. 18 Norme finali
Art. 18
Norme finali
1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, dalla
normativa interna dell'Istituto Universitario di Studi Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia, nonche' dalle norme di gestione del corso,
previste dalla Convenzione stipulata tra l'Istituto Universitario di
Studi Superiori di Pavia (I.U.S.S.) e la Fondazione Eucentre.
2. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico per
via telematica nei siti www.iusspavia.it e www.umeschool.it.
Pavia, 21 dicembre 2012
Il rettore: Schmid