ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORE DI PAVIA Concorso pubblico, per soli titoli, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia e scienze sociali - XXIX ciclo. (13E01554)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 12-04-2013

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per soli titoli, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia e scienze sociali - XXIX ciclo. (13E01554)
  • Categoria: Universita' ed altri istituti di istruzione
  • Ente: ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORE DI PAVIA
  • Data: 12-04-2013
  • Scadenza: 24-06-2013
  • Regione: Lombardia
  • Provincia: Pavia
  • Comune: Pavia

Art. 1 Istituzione

IL RETTORE 
 
    Visto lo Statuto dell'Istituto Universitario di  Studi  Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia, Decreto Direttoriale n. 14/2012 pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  107  del  9  maggio
2012; 
    Vista  la  legge  3  luglio  1998,  n.  210,  ed  in  particolare
l'articolo 4 e s.m.i.; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  30   aprile   1999,   n.   224,
"Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca"; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 , n. 270, "Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita'  e  della
Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
    Vista la proposta  di  istituzione  del  corso  di  dottorato  di
ricerca in "Economia e  Scienze  Sociali"  -  XXIX  ciclo,  con  sede
amministrativa presso l'Istituto  Universitario  di  Studi  Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia; 
    Visto il parere espresso dal Nucleo  di  Valutazione,  a  seguito
della verifica dei requisiti di idoneita'; 
    Vista la delibera del Consiglio Direttivo, adottata nella  seduta
del 19 luglio 2012, con la quale e' stato approvato il XXIX ciclo del
corso di dottorato di ricerca in "Economia  e  Scienze  Sociali"  con
sede  amministrativa  presso  l'Istituto   Universitario   di   Studi
Superiori (I.U.S.S.) di Pavia; 
    Vista la convenzione stipulata tra  l'Istituto  Universitario  di
Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia e la Scuola  Superiore  Sant'Anna
di Pisa (SSSUP); 
    Ritenuto di dover provvedere all'emanazione  del  bando  relativo
alla indizione di pubblico concorso, per soli titoli per l'ammissione
al corso di dottorato di ricerca in "Economia e Scienze Sociali" XXIX
ciclo - con sede amministrativa presso  l'Istituto  Universitario  di
Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Istituzione 
 
 
    1. E' istituito il XXIX ciclo del corso di dottorato  di  ricerca
in "Economia  e  Scienze  Sociali"  con  sede  amministrativa  presso
l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia. 
    2. E' indetto presso l'Istituto Universitario di Studi  Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia  il  concorso  pubblico,  per  soli  titoli,  per
l'ammissione al corso  di  dottorato  di  ricerca  internazionale  in
"Economia e Scienze Sociali". 
    3. Il numero delle borse  di  studio  e  dei  posti  senza  borsa
indicati nel presente articolo potranno essere aumentati a seguito di
finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da  qualificate
strutture produttive private,  che  si  rendessero  disponibili  dopo
l'emanazione del bando e previa delibera del Collegio dei Docenti. 
    4. Eventuali modifiche, aggiornamenti o  integrazioni  di  questo
bando verranno resi noti in via esclusiva  tramite  pubblicazione  su
http://www.iusspavia.it/bandieconcorsi. 
    DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN 
    "ECONOMIA E SCIENZE SOCIALI" 
    AREA SCIENTIFICA: 13 - Scienze economiche e statistiche 
    SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI:  SECS  P/01;  SECS  P/02;  SECS
P/04; SECS P/05; SECS P/06; SECS P/12;  M-FIL/03;  M-FIL/05;  SPS/01;
SPS/07; SPS/04; MED/26; 
    SETTORI CONCORSUALI:  13/A1  Economia  politica,  13/A2  Politica
economica, 13/C1 Storia economica, 13/A5 Econometria, 13/A4  Economia
applicata, 11/C3 Filosofia morale, 11/C4  Estetica  e  filosofia  dei
linguaggi,  14/A1  Filosofia  politica,  14/C1  Sociologia   generale
giuridica e politica, 14/A2 Scienza politica, 06/D6 Neurologia 
    LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
    1° anno: Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; 
    2°/3° anno: Istituto Universitario di Studi Superiori  di  Pavia,
Palazzo Broletto, Piazza della Vittoria, n. 15, Pavia 
    COORDINATORE: Prof. Luigi Orsenigo 
    DURATA: 3 anni 
    INIZIO DEL CORSO: 1 settembre 2013 
    POSTI: 8 
    Di cui con BORSA DI STUDIO: 3 
    Di cui POSTI SENZA BORSA DI STUDIO: 5 
    TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE:  a)
Curriculum accademico e professionale; b)  progetto  di  ricerca;  c)
almeno 2 lettere di referenza. 
    INFORMAZIONI: http://www.iusspavia.it/dottorati

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di  cui  all'articolo  1,
senza limitazione  di  eta'  e  cittadinanza,  coloro  che  siano  in
possesso del  diploma  di  laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento
precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22  ottobre
2004, n. 270, ovvero del diploma di laurea specialistica, ovvero  del
diploma  di  laurea   magistrale,   ovvero   di   titolo   accademico
equipollente conseguito presso Universita' straniere. 
    2. Possono presentare la domanda di partecipazione  anche  coloro
che   conseguiranno   il   diploma   di   laurea    o    di    laurea
specialistica/magistrale  o  analogo  titolo  estero  (rilasciato  da
istituzioni appartenenti alla Comunita' Europea), richiesto entro  31
agosto 2013. In tal caso l'ammissione viene disposta con  riserva  ed
il   candidato   sara'    tenuto    ad    allegare    alla    domanda
l'autocertificazione relativa  al  diploma  di  laurea  o  di  laurea
specialistica da conseguire. 
    3. Ai soli fini  dell'ammissione  al  concorso,  i  candidati  in
possesso  di  titolo  accademico  estero  conseguito  in  Paesi   non
appartenenti alla UE, che non sia gia' stato dichiarato  equipollente
alla   laurea   italiana,   dovranno    fare    espressa    richiesta
dell'equipollenza nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
corredare la domanda stessa  dei  documenti  utili  a  consentire  al
Collegio dei docenti  di  pronunciarsi  sulla  richiesta  effettuata.
Costituiscono documentazione obbligatoria il  certificato  di  laurea
con l'elenco degli esami sostenuti corredati  da  una  traduzione  in
lingua italiana o inglese. Nel caso di richiesta di  equipollenza  ai
fini dell'ammissione al concorso, il candidato dovra' aver conseguito
il titolo accademico entro il termine previsto per  la  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. 
    4.  I  candidati  sono  ammessi  con   riserva   alla   procedura
concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre  in  ogni  momento,  con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  per  difetto  dei   requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  con   e-mail
certificata.

Art. 3 Domande di partecipazione

				Art. 3 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1.   La   domanda   di   partecipazione,   redatta    utilizzando
esclusivamente  l'apposita  procedura  online  disponibile  sul  sito
www.iusspavia.it/phd_dess,  deve  essere  chiusa  entro  il   termine
perentorio del 24 giugno 2013 ore 12:00. 
    Alla domanda  di  partecipazione,  i  candidati  devono  allegare
esclusivamente i titoli indicati  nell'articolo  1.  Eventuali  altri
titoli non saranno oggetto di valutazione da parte della  Commissione
giudicatrice. 
    Ai sensi dell'art 15 L. 183/2011,  i  candidati  in  possesso  di
titolo accademico conseguito presso un'Universita' italiana dovranno,
allegare un'autocertificazione, provvista di data e firma relativa al
titolo conseguito, contenente tutte le informazioni necessarie. 
    Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. possono
avvalersi anche i cittadini comunitari, e i cittadini  di  Stati  non
appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia,
limitatamente  agli  stati,  alle  qualita'  personali  e  ai   fatti
certificabili o attestabili da parte di  soggetti  pubblici  italiani
(nello specifico: titolo conseguito presso un'Universita' italiana). 
    2. Non saranno prese  in  considerazione  le  domande  prive  del
documento di riconoscimento, quelle prive dei dati anagrafici,  delle
dichiarazioni ivi richieste, nonche' quelle prodotte oltre il termine
indicato nel comma 1 del presente articolo. 
    3.  L'Amministrazione  non  ha  alcuna  responsabilita'  per   la
dispersione di comunicazioni che dipenda da inesatte indicazioni  del
recapito fisico e telematico da parte del candidato oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, o per  disguidi
postali, telegrafici o informatici ad essa comunque non imputabili.

Art. 4 Commissione giudicatrice

				Art. 4 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1. La Commissione giudicatrice  del  concorso  di  ammissione  al
corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti
ed  i  ricercatori  universitari  di  ruolo   afferenti   alle   aree
scientifico-disciplinari  alle  quali  si  riferisce  il   corso   di
dottorato.

Art. 5 Procedura di selezione

				Art. 5 
 
 
                       Procedura di selezione 
 
 
    1. L'ammissione al corso  di  dottorato  di  cui  all'articolo  1
avviene previo superamento di una procedura di  selezione  intesa  ad
accertare la preparazione, la capacita' e l'attitudine del  candidato
alla ricerca scientifica. 
    2.  La  procedura  di  selezione   consiste   nella   valutazione
comparativa dei titoli presentati dai candidati. 
    3. La Commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i  titoli
indicati, nell'articolo 1. Per la valutazione dei  titoli  presentati
dai candidati, la Commissione giudicatrice  dispone  di  100  (cento)
punti. 
    4. I 100 (cento) punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura
della Commissione  giudicatrice,  sulla  base  di  specifici  criteri
definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione  presentate
dai candidati. 
    5. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al
Rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 6 Ammissione ai corsi di dottorato

				Art. 6 
 
 
                  Ammissione ai corsi di dottorato 
 
 
    1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita'  degli
atti  concorsuali  ed  approva  la  graduatoria  generale  di  merito
unitamente a  quella  dei  vincitori,  e  ne  dispone  la  successiva
affissione all'Albo dell'Istituto (http://www.iusspavia.it/albo). 
    2. Sono dichiarati  vincitori  i  candidati  utilmente  collocati
nella graduatoria di merito sotto  condizione  dell'accertamento  dei
requisiti richiesti per l'ammissione alle prove di esame. 
    3. I  candidati  sono  ammessi  al  corso  di  dottorato  secondo
l'ordine della graduatoria e fino alla  concorrenza  del  numero  dei
posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la
loro  accettazione  entro  quindici  giorni  decorrenti  dal   giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso di dottorato. In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 7 Dipendente pubblico

				Art. 7 
 
 
                         Dipendente pubblico 
 
 
    1. Il pubblico  dipendente  ammesso  ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca e' collocato, a domanda e  compatibilmente  con  le  esigenze
dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi  di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni  richieste.  In  caso  di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di  studio,  o
di rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo  periodo.
Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai   fini   della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza.

Art. 8 Immatricolazioni al corso di dottorato

				Art. 8 
 
 
               Immatricolazioni al corso di dottorato 
 
 
    1. I concorrenti risultati vincitori dovranno  presentare  o  far
pervenire all'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.)  -
Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria  n.  15,  I-27100  Pavia,
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal  giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di  ammissione
al corso, la seguente documentazione: 
    a) domanda  di  immatricolazione  al  primo  anno  di  corso  del
dottorato  di  ricerca,  redatta  su  apposito   modulo   predisposto
dall'Amministrazione; 
    b) una fotografia recente, formato tessera; 
    c) fotocopia, debitamente firmata, del documento  d'identita'  in
corso di validita' o per i cittadini Extra-UE il passaporto; 
    d) fotocopia del codice  fiscale  italiano  (solo  per  candidati
italiani). 
    e)  copia  della  ricevuta  del  bonifico  relativo  alla   Tassa
regionale per il diritto allo  Studio  (art.10)  effettuata  su  c/c:
Entrate proprie di tesoreria n. 000000046604 - ABI 05048 - CAB  11302
IBAN IT20T0504811302000000046604 - SWIFT CODE BLOPIT22XXX, presso  la
Banca Popolare Commercio e Industria - C.so Strada Nuova  n.  61/c  -
Pavia 
    2. Dalla domanda di immatricolazione risultano  le  dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai  sensi  dell'articolo  46  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali: 
    a) nascita, residenza e cittadinanza; 
    b)  diploma  di  laurea  o  di  laurea   specialistica/magistrale
conseguito.  I  vincitori  in  possesso  di  un   titolo   accademico
conseguito  all'estero  sono  tenuti  ad  allegare  alla  domanda  di
immatricolazione  l'originale  del  titolo   medesimo   -   o   copia
legalizzata - tradotto e legalizzato dalle competenti  rappresentanze
secondo le  norme  vigenti  in  materia  di  ammissione  di  studenti
stranieri     ai      corsi      delle      Universita'      italiane
(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/testo_delle_norme
.html). 
    3. Nella domanda  di  immatricolazione,  il  candidato  risultato
vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'articolo  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: 
    a) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e  di  impegnarsi,
qualora  intenda  intraprendere  una  attivita'   lavorativa,   anche
occasionale  e  di  breve  durata,  a   richiedere   l'autorizzazione
preventiva  del  Collegio  dei  Docenti,  oppure,  di  impegnarsi   a
richiedere  al  Collegio  dei   Docenti   l'autorizzazione   per   la
prosecuzione  dell'attivita'  lavorativa   in   essere   al   momento
dell'iscrizione al corso di dottorato; 
    b) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione. 
    4. Nella domanda di immatricolazione, il  candidato  che  risulta
assegnatario della borsa di  studio  dovra'  inoltre  dichiarare,  ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 2000, n. 445: 
    a) di non avere gia' usufruito in precedenza di  altra  borsa  di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato; 
    b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite  tranne  che  con  quelle  concesse   da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    5. Gli studenti ammessi al corso potranno richiedere al  Collegio
Docenti, che deliberera' in  merito,  il  riconoscimento  di  crediti
conseguiti nell'ambito  di  corsi  di  post-laurea,  laddove  vi  sia
adeguata congruenza scientifica e formativa.

Art. 9 Borse di studio

				Art. 9 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  € 13.638,47,
assoggettabile  al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a   gestione
separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.  Alle
borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano,
in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge
13 agosto 1984, n. 476. 
    2. L'Istituto si riserva di adeguare  l'importo  della  borsa  di
studio annuale in conformita' alle leggi in vigore. 
    3. Il Rettore, con proprio decreto, attribuisce ai  vincitori  le
borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa  graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili. 
    4. La durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso (tre annualita'). 
    5. Il pagamento della borsa di studio viene  effettuato  in  rate
mensili posticipate. 
    6. L'importo della borsa di studio e' aumentato  per  l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso  superare
la meta' della durata legale del corso di dottorato. Per  periodi  di
permanenza all'estero di durata  pari  o  superiore  a  sei  mesi  e'
necessaria l'autorizzazione  del  Collegio  dei  Docenti  mentre  per
periodi  di  durata  inferiore  e'  sufficiente   il   consenso   del
Coordinatore. 
    7. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio  per  un  corso  di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di  fruirne  una
seconda volta.

Art. 10 Contributo per l'accesso e la frequenza al corso

				Art. 10 
 
 
          Contributo per l'accesso e la frequenza al corso 
 
 
    1. La frequenza ai corsi di dottorato dell'Istituto Universitario
di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia non prevede  il  pagamento  di
contributi, fatta eccezione per la Tassa  regionale  per  il  diritto
allo studio che per il 2012 e' pari a  140  (centoquaranta/00)  euro.
Tale importo puo' subire revisioni annuali.

Art. 11 Obblighi dei dottorandi

				Art. 11 
 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
 
    1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo  pieno  il
corso di dottorato  e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 
    2. Il primo anno di corso prevede la frequenza di almeno 5  corsi
presso  la  Scuola  Superiore  Sant'Anna  di  Pisa  (dipartimento  di
Economica - www.sssup.it). 
    3. Entro la fine di ciascun  anno  accademico,  gli  iscritti  ai
corsi   di   dottorato   hanno   l'obbligo    di    presentare    una
particolareggiata relazione sull'attivita' e  la  ricerca  svolta  al
Collegio dei Docenti. 
    4. All'inizio di ciascun  anno  accademico,  il  dottorando  deve
presentare regolare domanda d'iscrizione e  provvedere  al  pagamento
della tassa definita all'articolo 10.

Art. 12 Attivita' didattica dei dottorandi

				Art. 12 
 
 
                 Attivita' didattica dei dottorandi 
 
 
    1. Il Collegio dei Docenti puo' autorizzare  il  dottorando  allo
svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria  ed  integrativa,
con un impegno annuo non superiore a trenta  ore.  La  collaborazione
didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello  Stato  e
non da'  luogo  a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli  delle
Universita'.

Art. 13 Sospensione e decadenza

				Art. 13 
 
 
                       Sospensione e decadenza 
 
 
    1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere  sospesa
nei seguenti casi: 
    a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
    b) gravi e documentate ragioni  di  salute  o  personali  per  un
periodo globalmente non superiore ad un anno. 
    2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione  della  borsa
di studio. 
    3.  Fatti  salvi  gravi  e   giustificati   motivi,   determinano
esclusione dal corso di dottorato: 
    a) la mancata iscrizione agli anni successivi; 
    b) la mancata presentazione della domanda per  sostenere  l'esame
finale.

Art. 14 Incompatibilita'

				Art. 14 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
 
    1.  L'iscrizione  a  corsi  di  dottorato  di  ricerca   non   e'
compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di  laurea  o  di
laurea specialistica/magistrale, a corsi di  master  universitari,  a
scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato. 
    2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1,  l'ammissione  a  un
corso di dottorato di ricerca comporta il  diritto  per  lo  studente
iscritto ad un Corso di  Master  universitario  di  chiedere  che  le
attivita' formative del Master  possano  essere  concluse  ed  essere
riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come
percorso formativo sostitutivo del primo anno di attivita' del  corso
di dottorato.

Art. 15 Esame finale e conseguimento del titolo

				Art. 15 
 
 
               Esame finale e conseguimento del titolo 
 
 
    1. Il titolo  di  dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  Rettore
dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.)  di  Pavia,
si consegue all'atto del  superamento  dell'esame  finale,  che  puo'
essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

				Art. 16 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196
("Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali"),  i  dati
personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso  l'Istituto
Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia e  trattati  per
le finalita' di gestione del concorso e  dell'eventuale  procedimento
di gestione della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione
di tali dati da parte dei candidati e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture  amministrative  dell'Istituto   Universitario   di   Studi
Superiori (I.U.S.S.) di Pavia ed agli enti  direttamente  interessati
alla posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori. 
    3. I candidati godono dei diritti di cui al  Decreto  Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia  di  protezione  dei  dati
personali"), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui  il  diritto
di far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non  conformi  alla  legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.

Art. 17 Responsabile del procedimento amministrativo

				Art. 17 
 
 
            Responsabile del procedimento amministrativo 
 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n.  241  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il   responsabile   del
procedimento amministrativo attinente al concorso e' il Dott.  Franco
Corona - Direttore  Generale  dell'Istituto  Universitario  di  Studi
Superiori (I.U.S.S.) - Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria n.
15 - 27100 Pavia - Tel. +39.0382.375811; Fax +39.0382.375899.

Art. 18 Norme finali

				Art. 18 
 
 
                            Norme finali 
 
 
    1. Per quanto non previsto nel presente bando,  si  applicano  le
disposizioni previste  dalla  normativa  vigente  in  materia,  dalla
normativa interna  dell'Istituto  Universitario  di  Studi  Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia, nonche'  dalle  norme  di  gestione  del  corso,
previste dalla Convenzione stipulata tra l'Istituto Universitario  di
Studi Superiori di Pavia (I.U.S.S.) e la Scuola  Superiore  Sant'Anna
di Pisa. 
    2. Il presente bando sara' inviato al Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca e sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Sara' inoltre reso pubblico  per
via telematica nei siti www.iusspavia.it 
 
      Pavia, 26 marzo 2013 
 
                                                   Il rettore: Schmid

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