UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del Settore servizi agli studenti. (Codice concorso 02/2013). (13E04536)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29-10-2013

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del Settore servizi agli studenti. (Codice concorso 02/2013). (13E04536)
  • Categoria: Universita' ed altri istituti di istruzione
  • Ente: UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
  • Data: 29-10-2013
  • Scadenza: 28-11-2013
  • Regione: Campania
  • Provincia: Benevento
  • Comune: Benevento

Art. 1 Numero dei posti

IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto lo  Statuto  della  Universita'  degli  Studi  del  Sannio,
emanato  con  Decreto  Rettorale  del  13  Giugno  2012,  n.  781,  e
pubblicato nel Supplemento Ordinario della  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012 , n.  153,  ed,
in particolare, l'art. 41; 
    Viste la delibera con la quale il Consiglio  di  Amministrazione,
nella seduta del 28  giugno  2013,  ha  autorizzato  il  conferimento
dell'incarico di Direttore Generale della Universita' degli Studi del
Sannio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera  n),  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 41 dello Statuto e nel rispetto  di
procedure e  di  modalita'  definite  dall'art.  39  del  Regolamento
generale di Ateneo, al Dottore Gaetano Telesio; 
    Visto il contratto per la disciplina del "Rapporto  di  lavoro  a
tempo determinato di diritto privato e con regime di impegno a  tempo
pieno  di  Direttore  Generale  della  Universita'  degli  Studi  del
Sannio", della durata di tre anni, sottoscritto dal  Dottore  Gaetano
Telesio in data 16 luglio 2013 (Repertorio numero 304); 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686; 
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
    Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il Decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333; 
    Visto il Decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
    Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto  il  Decreto  Legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il Decreto legge 31 gennaio 2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    Visto il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
    Visto il Decreto Ministeriale 3 luglio 2007, n. 362; 
    Visto il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    Visto il Decreto legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto il Decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
    Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
    Vista la legge 20 dicembre 2009, n. 191; 
    Visto  il  Decreto  Legislativo  29  marzo  2012,  n.   49,   che
"Disciplina la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di reclutamento degli atenei, in  attuazione  della  delega
prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere
b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti
dal comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e dal comma 5"; 
    Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  che  contiene
disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il Decreto legge  21  giugno  2013,  n.  69,  che  contiene
"Disposizioni urgenti per il rilancio  della  economia",  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto il Decreto legge 31  agosto  2013,  n.  101,  che  contiene
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"; 
    Considerato che l'art. 66, comma 13-bis,  del  Decreto  legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, cosi' come modificato dall'art. 14, comma 3, del
Decreto  legge  6   luglio   2012,   numero   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  nonche'  dall'art.
58, comma 1, del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, dispone che: 
      per "... il biennio 2012-2013,  il  sistema  delle  universita'
statali  puo'  procedere  ad  assunzioni   di   personale   a   tempo
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite  di  un
contingente corrispondente ad una spesa pari al venti  per  cento  di
quella relativa al corrispondente personale complessivamente  cessato
dal servizio nell'anno precedente ..."; 
      la "... predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta
per cento per gli anni 2014 e 2015 e del cento per cento a  decorrere
dall'anno 2016 ..."; 
      la "... attribuzione a  ciascuna  universita'  del  contingente
delle assunzioni (di cui ai periodi  precedenti)  e'  effettuata  con
Decreto del Ministro della  Istruzione,  della  Universita'  e  della
Ricerca, tenuto conto di quanto  previsto  dall'art.  7  del  Decreto
Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 ..."; 
      il "... Ministero della Istruzione, della Universita'  e  della
Ricerca  procede  annualmente  al   monitoraggio   delle   assunzioni
effettuate comunicandone gli esiti  al  Ministero  della  Economia  e
delle Finanze ..."; 
    Visto il Decreto del Ministro della Istruzione, della Universita'
e della Ricerca del 22 ottobre 2012, n. 297, con il quale sono  stati
definiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  14  del  Decreto
legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7  agosto  2012,  n.  135,  i  "Criteri  e  il  contingente  di
assunzioni delle universita' statali per l'anno 2012"; 
    Considerato che, con il medesimo Decreto,  sono  stati  assegnati
alla Universita' degli Studi del Sannio, per l'anno 2012, 0,35 "Punti
Organico", da destinare alle assunzioni di personale; 
    Considerato che, nella seduta del 15  novembre  2012,  il  Senato
Accademico ha, tra l'altro espresso  parere  favorevole  all'utilizzo
dei "punti organico"  assegnati  alla  Universita'  degli  Studi  del
Sannio con Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2012, n. 297,  pari  a
0,35, previa approvazione del "Programma Triennale di  Fabbisogno  di
Personale", in conformita' a quanto previsto dall'art. 4 del  Decreto
Legislativo 27 marzo 2012, n. 49, che disciplina la  "Programmazione,
il monitoraggio e la valutazione delle politiche  di  bilancio  e  di
reclutamento degli atenei, in  attuazione  della  Delega  al  Governo
prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere
b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti
dal comma 4, lettere b), c), d), e) ed f), e dal comma 5"; 
    Vista  la  legge  24  dicembre  2012,  n.   228,   che   contiene
"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di Stabilita' 2013)", pubblicata  nel  Supplemento
Ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  Italiana,  Serie
Generale, del 29 dicembre 2012 , n. 302; 
    Considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' entrata  in
vigore il 1° gennaio 2013; 
    Considerato in particolare, che l'art. 1, comma 388, della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, ha  "...  fissato  al  30  giugno  2013  la
scadenza dei termini e dei regimi indicati nella Tabella 2 ..."; 
    Considerato pertanto, che la scadenza  dei  termini  inizialmente
previsti  per  l'utilizzo  dei  "punti  organico"  nell'ambito  delle
programmazioni  relative  agli  anni  2010,  2011  e  2012  e'  stata
prorogata al 30 giugno 2013; 
    Vista la nota del 5  aprile  2013,  numero  di  protocollo  8312,
registrata nel protocollo generale di ateneo in data 8  aprile  2013,
con il numero progressivo 4144, con la quale il Dipartimento  per  la
Universita', la Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per
la Ricerca, Direzione generale per la Universita', lo Studente  e  il
Diritto allo Studio Universitario, Ufficio III, del  Ministero  della
Istruzione, della Universita'  e  della  Ricerca  ha  fornito  alcune
indicazioni operative in merito alle modalita' di verifica dei "punti
organico" utilizzati alla data del 31 dicembre 2012 e di monitoraggio
della programmazione relativa allo scorso anno; 
    Considerato in particolare, che, ai fini della predetta verifica,
e' stata attivata, nella procedura informatica  denominata  "PROPER",
la Sezione "Assunzioni 2012", cosi' articolata: 
      "punti   organico"   impegnati   nell'anno    2012    per    la
"contabilizzazione" delle assunzioni autorizzate lo scorso anno e per
la loro corretta imputazione alle relative programmazioni; 
      piano straordinario per la chiamata di  professori  di  seconda
fascia ai sensi dell'art. 29, comma 9, della legge 30 dicembre  2010,
n. 240, ai fini dell'accertamento delle  modalita'  di  utilizzo  dei
relativi "punti organico"; 
      riepilogo della imputazione dei "punti organico" sulle  diverse
disponibilita'  per  l'accertamento  delle  relative   modalita'   di
utilizzo; 
      dettaglio dei punti organico utilizzati o ancora utilizzabili a
valere sulle disponibilita' dell'anno 2012 per la programmazione, con
riferimento alle varie tipologie di  personale,  delle  modalita'  di
utilizzo dei punti  organico  assegnati  ai  sensi  del  Decreto  del
Ministero della Istruzione, della  Universita'  e  della  Ricerca  22
ottobre 2012, n. 297; 
      riepilogo delle assunzioni effettuate  nell'anno  2012  per  la
verifica del rispetto  delle  disposizioni  contenute  nell'art.  18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le quali prevedono che
"... ciascuna universita' statale, nell'ambito  della  programmazione
triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto  dei
posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che,
nell'ultimo triennio, non hanno prestato servizio o  non  sono  stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a  corsi  universitari
nella universita' stessa ..."; 
      autorizzazione dei trasferimenti per compensazione o scambio di
personale  per  l'inserimento  degli  estremi  della   documentazione
relativa alle autorizzazioni allo scambio di personale; 
    Considerato altresi', che,  con  la  predetta  nota,  il  Dottore
Daniele Livon, Direttore Generale  del  Ministero  della  Istruzione,
della Universita' e della Ricerca, ha, tra l'altro, ribadito  che  la
"...  scadenza  dei  termini  previsti  per  l'utilizzo  dei   "punti
organico" delle programmazioni relative agli anni 2010, 2011  e  2012
e' stata al momento prorogata al 30 giugno 2013, ai  sensi  dell'art.
1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ..."; 
    Considerato  che,   in   sede   di   chiusura   della   procedura
informatizzata denominata  "PROPER",  inizialmente  prevista  per  il
giorno 22 aprile 2013 e successivamente differita al 3  maggio  2013,
una  quota  parte  dello  0,35  "punti   organico"   assegnati   alla
Universita' degli Studi del Sannio ai sensi del Decreto del Ministero
della Istruzione, della Universita' e della Ricerca  del  22  ottobre
2012, n. 297, pari a 0,30 "punti organico", sono stati destinati,  in
conformita' a quanto richiesto con la nota ministeriale del 5  aprile
2013, numero  di  protocollo  8312,  come  innanzi  richiamata,  alla
copertura  di  un  posto  di  professore  di  prima  fascia  mediante
chiamata, ai sensi dell'art. 29, comma 4,  della  legge  29  dicembre
2010, n. 240, di un professore associato, gia' in servizio  di  ruolo
presso la Universita' degli Studi del Sannio, che abbia conseguito la
idoneita' ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
    Visto il Decreto Rettorale del 16 luglio 2013,  n.  751,  con  il
quale, ai sensi del combinato disposto della  legge  3  luglio  1998,
numero 210, e dell'art. 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e in conformita' al parere espresso dal Senato Accademico  nella
seduta dell'11 luglio 2013 e alla deliberazione assunta dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 15  luglio  2013,  il  Professore
Gaetano Pecora, nato a Napoli il 28 settembre  1960,  inquadrato  nel
Settore Concorsuale 14/B1 "Storia delle Dottrine e delle  Istituzioni
Politiche", Settore  Scientifico-Disciplinare  SPS/02  "Storia  delle
Dottrine Politiche", e' stato nominato, a  decorrere  dalla  medesima
data, nel ruolo dei professori  di  prima  fascia  della  Universita'
degli Studi del Sannio con la qualifica di professore straordinario a
tempo pieno; 
    Visto il Decreto Rettorale del 19 aprile 2013,  n.  484,  con  il
quale e' stata disposta la cessazione dal servizio, a  decorrere  dal
1° novembre 2013, del Professore  Ennio  De  Simone,  inquadrato  nel
Settore    Concorsuale    13/C1    "Storia    Economica",     Settore
Scientifico-Disciplinare SECS-P/12 "Storia Economica", e in  servizio
presso il Dipartimento  di  Diritto,  Economia  Management  e  Metodi
Quantitativi con la qualifica di Professore Ordinario; 
    Visto il Decreto Rettorale del 19 aprile 2013,  n.  485,  con  il
quale e' stata disposta la cessazione dal servizio, a  decorrere  dal
1° novembre 2013, del Professore Agostino  Zuppetta,  inquadrato  nel
Settore   Concorsuale   04/A2   "Geologia    Strutturale,    Geologia
Stratigrafica,    Sedimentologia    e     Paleontologia",     Settore
Scientifico-Disciplinare GEO/03 "Geologia Strutturale", e in servizio
presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie con  la  qualifica  di
Professore Ordinario; 
    Visto il Decreto Rettorale del 7 maggio  2013,  n.  548,  con  il
quale e' stata disposta la cessazione dal servizio, a  decorrere  dal
1° novembre 2013, del Dottore Felice Laudadio, inquadrato nel Settore
Concorsuale     12/D1     "Diritto      Amministrativo",      Settore
Scientifico-Disciplinare  IUS/10  "Diritto  Amministrativo",  ed   in
servizio presso il Dipartimento di  Diritto,  Economia  Management  e
Metodi Quantitativi con la qualifica di Ricercatore Confermato; 
    Visto il Decreto Rettorale del 10 giugno 2013,  n.  653,  con  il
quale e' stata disposta la cessazione dal servizio, a  decorrere  dal
1° novembre 2013, del Professore Michele  Di  Santo,  inquadrato  nel
Settore   Concorsuale   09/H1   "Sistemi   di   Elaborazione    delle
Informazioni", Settore Scientifico-Disciplinare  ING-INF/05  "Sistemi
di  Elaborazione  delle  Informazioni",  ed  in  servizio  presso  il
Dipartimento di Ingegneria con la qualifica di Professore Ordinario; 
    Accertato che il valore in  termini  di  "punto  organico"  delle
unita' di personale che cesseranno dal servizio nel corrente anno  e'
pari a 3,50 "punti organico"; 
    Considerato altresi',  che,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 14 del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  la  Universita'
degli Studi del  Sannio  potra'  procedere,  nel  prossimo  anno,  ad
assunzioni di personale a tempo  indeterminato  e  di  ricercatori  a
tempo determinato "... nel limite di un contingente corrispondente ad
una  spesa  pari  al  cinquanta  per  cento  di  quella  relativa  al
corrispondente  personale  complessivamente  cessato   dal   servizio
nell'anno precedente ...", che equivale a 1,75 "punti organico"; 
    Considerato che, a decorrere dal 1° febbraio 2014  la  Dottoressa
Francesca Serluca, inquadrata nella Categoria D, Posizione  Economica
D4, Area  Amministrativa  Gestionale,  e  Responsabile  della  Unita'
Organizzativa "Esami di Stato, Dottorati e  Master"  e,  ad  interim,
dell'Ufficio  di  "Staff  Tecnico",  sara'  collocata  a  riposo  per
sopraggiunti limiti di eta'; 
    Considerato che, nel corso del prossimo anno, non sono  previste,
al momento, ulteriori cessazioni dal servizio di  personale  docente,
ricercatore e tecnico-amministrativo; 
    Accertato che il valore in termini di "punto organico" della sola
unita' di personale che cessera' dal servizio nel  prossimo  anno  e'
pari a 0,30 "punti organico"; 
    Considerato pertanto,  che,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 14 del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  la  Universita'
degli Studi del Sannio potra' procedere, tra due anni, ad  assunzioni
di  personale  a  tempo  indeterminato  e  di  ricercatori  a   tempo
determinato "... nel limite di un contingente corrispondente  ad  una
spesa  pari  al  cinquanta  per   cento   di   quella   relativa   al
corrispondente  personale  complessivamente  cessato   dal   servizio
nell'anno precedente ...", che equivale a 0,15 "punti organico"; 
    Considerato  infine,  che  non  sono  previste,  tra  due   anni,
cessazioni  dal  servizio  di  personale   docente,   ricercatore   e
tecnico-amministrativo; 
    Vista la nota del 27 settembre 2013, numero di  protocollo  9014,
con la quale la Dottoressa Paola Sorgente, inquadrata nella Categoria
EP,  Posizione  Economica  EP1,  Area  amministrativa-Gestionale,   e
Responsabile  dei  Settori  "Orientamento  e   Placement",   "Servizi
Post-Laurea", "Relazioni e Mobilita' Internazionale" e "Servizi  agli
Studenti", ha presentato istanza di trasferimento  dalla  Universita'
degli Studi del Sannio alla Universita' degli Studi di Salerno; 
    Visto il Decreto Rettorale del 10 dicembre 2009, n. 518,  con  il
quale: 
      e' stato approvato il documento con la "Revisione  dell'assetto
organizzativo  della  Universita'  degli  Studi  del  Sannio:   nuova
struttura organizzativa"; 
      e' stato approvato il documento con la "Revisione  dell'assetto
organizzativo della Universita' degli Studi del Sannio: fabbisogno di
organico con la relativa dotazione"; 
      il Direttore Amministrativo e' stato  autorizzato  a  porre  in
essere  tutti  gli  atti  finalizzati  alla  attuazione  della  nuova
struttura organizzativa, ivi compresi quelli preordinati: 
        a) alla definizione del nuovo organigramma; 
        b) alla successiva predisposizione ed approvazione dei  nuovi
"Manuali" per la individuazione  e  la  definizione  dei  compiti  di
uffici, settori ed unita' organizzative, per la individuazione  e  la
definizione dei procedimenti amministrativi e  per  la  delega  della
firma; 
        c) alla progressiva copertura, compatibilmente con le risorse
finanziarie  disponibili  e  nel  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
pubblica, dei  posti  disponibili  nella  nuova  dotazione  organica,
privilegiando, nei prossimi due anni, le progressioni  verticali  del
personale tecnico ed amministrativo in servizio di  ruolo  nel  nuovo
sistema di classificazione; 
      il Direttore Amministrativo e' stato autorizzato  a  sottoporre
la nuova struttura organizzativa con la relativa dotazione  organica,
che hanno, comunque, carattere sperimentale, a verifica periodica, di
norma annuale,  mediante  consultazione  dei  responsabili  di  aree,
uffici, settori, ed unita' organizzative, dei  presidi  di  facolta',
dei direttori di dipartimento e dei competenti soggetti sindacali; 
    Vista la Determina del Direttore Amministrativo del  19  febbraio
2010, n. 131, con la quale e' stato approvato il  nuovo  organigramma
del personale tecnico ed amministrativo; 
    Considerato  che  la  attuale   Struttura   Organizzativa   della
Amministrazione Centrale, con il relativo  fabbisogno  di  personale,
prevede oltre al Direttore  Generale,  tre  figure  professionali  di
livello  dirigenziale,  nove  figure  apicali  di   coordinamento   e
ventinove responsabili di uffici e/o unita' organizzative; 
    Accertato che, al momento, risultano vacanti tutte e tre i  posti
di livello dirigenziale, cinque posti  su  nove,  limitatamente  alle
figure apicali di  coordinamento,  e  quindici  posti  su  ventinove,
limitatamente ai responsabili di uffici e/o di unita' organizzative; 
    Atteso  pertanto,  che  il  Direttore  Generale  ha  assunto,  ad
interim, tutte  le  funzioni  dirigenziali,  di  coordinamento  e  di
responsabilita' rimaste prive di titolari; 
    Considerato  peraltro,  che,  sulla  base  delle  cessazioni  dal
servizio previste nei prossimi anni, i "punti organico" che  potranno
essere utilizzati per il reclutamento di personale  con  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato sono assolutamente esigui; 
    Considerato altresi', che i "punti organico" disponibili dovranno
essere comunque utilizzati, esclusivamente o prevalentemente, per  il
reclutamento di docenti  e  ricercatori,  al  fine  di  garantire  il
raggiungimento   dei    requisiti    necessari    di    docenza    e,
conseguentemente, il mantenimento della attuale offerta formativa; 
    Considerato pertanto, che, nei prossimi tre anni, la possibilita'
di procedere al reclutamento di personale tecnico  ed  amministrativo
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e' assai ridotta; 
    Considerato che l'art. 36, comma 2, del Decreto  Legislativo  del
30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 49 del Decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e successivamente modificato dall'art. 4,  comma
1, del Decreto legge del 31 agosto 2013, n.  101,  prevede  che,  per
"... rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo  o
eccezionale le  amministrazioni  pubbliche  possono  avvalersi  delle
forme  contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di  impiego   del
personale previste dal codice civile e dalle leggi  sui  rapporti  di
lavoro subordinato nella impresa, nel  rispetto  delle  procedure  di
reclutamento vigenti ..."; 
    Considerato inoltre, che l'art. 1,  comma  187,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538,  della
legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  prevede  che,  a  "...  decorrere
dall'anno 2006, le  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63, e 64 del Decreto  Legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,  gli  enti
di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di  cui  all'art.  70,
comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo  determinato  o
con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione  coordinata  e
continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa  sostenuta  per
le stesse finalita' nell'anno 2003 ..."; 
    Considerato che l'art. 1, comma 188, della predetta legge prevede
che, per "... le universita' e le  scuole  superiori  ad  ordinamento
speciale e per gli istituti zoo profilattici sperimentali, sono fatte
comunque salve le assunzioni a tempo  determinato  e  la  stipula  di
contratti   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa   per
l'attuazione di progetti di  ricerca  e  di  innovazione  tecnologica
ovvero di progetti finalizzati  al  miglioramento  di  servizi  anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino  a  carico  dei
bilanci di funzionamento degli enti  o  del  Fondo  di  finanziamento
degli enti o del fondo di finanziamento ordinario  delle  universita'
..."; 
    Considerato altresi', che l'art. 3,  comma  80,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, ha ridotto al 35% il limite di  spesa  di  cui
all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  come
modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296; 
    Visto l'art. 9, comma 28,  del  Decreto  legge  31  maggio  2010,
numero 78, che contiene "Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica",   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  numero  122,  il  quale
prevede, inoltre, che: 
      a  "...  decorrere  dall'anno  2011,  le  universita'   possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni  ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
nell'anno 2009 ..."; 
      resta, peraltro, fermo "... quanto previsto dall'art. 1,  comma
188, della legge 23 dicembre 2005, numero 266 ..."; 
    Attesa la necessita' di procedere,  per  le  motivazioni  innanzi
esposte, al potenziamento di uffici,  unita'  organizzative  e  altre
strutture al fine  di  garantire,  il  piu'  possibile,  un  supporto
efficiente  e  qualificato  alla  didattica  e  alla  ricerca  e   la
ottimizzazione dei servizi erogati alla utenza  ed,  in  particolare,
agli studenti; 
    Visto il "Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo del personale tecnico ed amministrativo della Universita' degli
Studi del Sannio  a  tempo  determinato  e  a  tempo  indeterminato",
emanato con  Decreto  Rettorale  del  31  ottobre  2001,  n.  966,  e
modificato con Decreto Rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154; 
    Visto il"Contratto Collettivo Nazionale  di  Lavoro  relativo  al
personale del comparto universitario  per  il  quadriennio  normativo
2006-2009 e il biennio economico 2006-2007", stipulato il 16  ottobre
2008, ed, in particolare, l'art. 22; 
    Attesa in particolare, la necessita' di procedere all'assunzione,
con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e
con regime di  impegno  orario  a  tempo  pieno,  di  una  unita'  di
personale di Categoria D, Posizione Economica D1, Area Amministrativa
Gestionale, da assegnare al Settore "Servizi agli Studenti"; 
    Considerato altresi', che gia' in  sede  di  predisposizione  del
Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2012, sono
state previste le risorse finanziarie  per  il  reclutamento  di  tre
unita' di personale tecnico ed  amministrativo  da  inquadrare  nella
Categoria D, Area Amministrativa Gestionale, con rapporto di lavoro a
tempo determinato e con regime di impegno orario a tempo pieno; 
    Considerato che la  spesa  per  il  reclutamento  della  predetta
unita' di personale grava sui fondi rivenienti da tasse e  contributi
versati dagli studenti per la immatricolazione  e  la  iscrizione  ai
vari corsi di studio; 
    Verificata la disponibilita' finanziaria, sul Titolo I, Categoria
3, Capitolo 3, Art. 3, "Personale tecnico ed amministrativo  a  tempo
determinato", del Bilancio Annuale  di  Previsione  per  il  corrente
esercizio finanziario; 
    Vista la nota del 22 ottobre 2012, numero  di  protocollo  11200,
con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,  comma  2,  del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato  dall'art.
34 del Decreto Legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  tenuto  conto
della previsione dell'art. 6, comma  3,  lettera  d),  del  Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo  al  personale  del  comparto
universitario per il quadriennio normativo 2006-2009, ed  il  biennio
economico 2006-2007, stipulato il 16 ottobre 2008 e' stata  data,  al
riguardo, apposita informativa ai competenti soggetti sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Numero dei posti 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con
regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di  Categoria  D,
Posizione Economica D1, Area  Amministrativa  -  Gestionale,  per  le
esigenze del Settore Servizi agli Studenti (Codice Concorso 02/2013). 
    E' garantita, ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.
198, la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al  lavoro
e il trattamento economico.

Art. 2 Requisiti generali di ammissione

				Art. 2 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro della Unione Europea; 
      b) la eta' non inferiore ai diciotto anni; 
      c) il godimento dei diritti civili e politici; 
      d) il non  aver  riportato  condanne  penali  e  il  non  avere
procedimenti penali in corso; 
      e) la idoneita' fisica e psichica al servizio  continuativo  ed
incondizionato all'impiego; 
      f)   l'assolvimento   degli   obblighi   di   leva    militare,
esclusivamente per i candidati che sono nati fino al 1985; 
      g) il non essere stato destituito o dispensato da un precedente
impiego  alle  dipendenze  di  una   Pubblica   Amministrazione   per
persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per averlo
conseguito mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile. 
    I candidati devono essere  in  possesso,  altresi',  di  uno  dei
seguenti titoli di studio: 
    Diploma  di  Laurea  in  Giurisprudenza,  Diploma  di  Laurea  in
Economia e Commercio, Diploma di Laurea in Scienze Politiche, Diploma
di Laurea in Sociologia (vecchio  ordinamento)  o  titolo  di  studio
equipollente, conseguito con le modalita' previste dalle disposizioni
normative antecedenti alla entrata in vigore del Decreto del Ministro
della Universita' e della Ricerca Scientifica  e  Tecnologica  del  3
novembre 1999, n. 509, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero
Laurea  Specialistica  in  Giurisprudenza,  Laurea  Specialistica  in
Economia e Commercio,  Laurea  Specialistica  in  Scienze  Politiche,
Laurea Specialistica in Sociologia o titolo di  studio  equipollente,
conseguito secondo le modalita' previste  dal  Decreto  del  Ministro
della Universita' e della Ricerca Scientifica e  Tecnologica,  del  3
novembre 1999, n. 509, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Laurea Magistrale in Economia  e
Commercio, Laurea Magistrale in Scienze Politiche, Laurea  Magistrale
in Sociologia o titolo di  studio  equipollente,  conseguito  con  le
modalita' previste dal Decreto del Ministro della Universita' e della
Ricerca del 22 ottobre  2004,  n.  270,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
    Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,  i  cittadini  degli  Stati  membri
della Unione Europea debbono: 
      a) possedere tutti i requisiti  richiesti  ai  cittadini  della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; 
      b)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di
appartenenza o di provenienza; 
      c) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso. 
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva. 
    Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art.  3,  comma  2,
del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre  1996,  n.
693,  la  esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti  di
ammissione puo' essere disposta in  ogni  momento  con  provvedimento
motivato del Direttore Generale.

Art. 3 Termine di presentazione delle domande

				Art. 3 
 
 
               Termine di presentazione delle domande 
 
 
    Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta  semplice,
utilizzando l'apposito (Allegato 1), devono essere trasmesse, a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  al  seguente  indirizzo:
Direttore Generale della Universita' degli  Studi  del  Sannio,  Area
"Risorse e Sistemi", Settore "Personale  e  Sviluppo  Organizzativo",
Unita' Organizzativa "Personale Tecnico Amministrativo e  Dirigenti",
Palazzo San Domenico,  Piazza  Guerrazzi  n.  1  -  82100  Benevento,
riportando sul plico la dicitura "Concorso pubblico, per  esami,  per
la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata
di tre anni e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto
di     Categoria     D,     Posizione     Economica     D1,      Area
Amministrativa-Gestionale, per le esigenze del Settore  Servizi  agli
Studenti", (Codice Concorso 02/2013), entro il termine perentorio  di
trenta giorni, che decorre  dal  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    A tal fine fa fede il timbro con  la  data  apposto  dall'ufficio
postale che procede alla relativa spedizione. 
    In alternativa alla raccomandata con avviso  di  ricevimento,  la
domanda puo' essere spedita, entro il termine perentorio indicato nel
comma 1 del presente  articolo,  attraverso  un  messaggio  di  Posta
Elettronica         Certificata          (PEC)          all'indirizzo
amministrazione@cert.unisannio.it, avente  ad  oggetto:  "Domanda  di
partecipazione al concorso pubblico per esami, per la copertura,  con
rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con
regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di  Categoria  D,
Posizione  Economica  D1,  Area  Amministrativa-Gestionale,  per   le
esigenze  del  Settore  Servizi  agli  Studenti",  (Codice   Concorso
02/2013). 
    In  tal  caso,  i  documenti  per  i   quali   e'   prevista   la
sottoscrizione in  ambiente  tradizionale,  nonche'  la  copia  della
ricevuta del versamento previsto dall'art. 4, penultimo capoverso del
presente  bando,  devono  essere  allegati  al  messaggio  di   posta
elettronica dopo essere stati trasformati in documenti informatici. 
    Per i predetti documenti devono  essere  utilizzati,  a  pena  di
esclusione,  formati  statici  e   non   direttamente   modificabili,
preferibilmente "PDF" e "TIFF". Nel  caso  di  invio  mediante  Posta
Elettronica Certificata,  la  ricevuta  di  ritorno  viene  trasmessa
automaticamente dal relativo gestore. 
    Nel caso in cui venga scelta, per la trasmissione  della  domanda
di partecipazione alla procedura  concorsuale  oggetto  del  presente
bando, la predetta  modalita',  non  e'  necessario  rivolgersi  alla
Amministrazione per verificare la ricezione  del  messaggio,  ne'  e'
necessario inviare la domanda su supporto cartaceo.

Art. 4 Dichiarazioni da formulare nella domanda

				Art. 4 
 
 
              Dichiarazioni da formulare nella domanda 
 
 
    Nella domanda di partecipazione al concorso,  il  candidato  deve
dichiarare, sotto la propria responsabilita' e a pena di  esclusione,
ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  potendo  utilizzare,  a  tal  fine,  il   "fac-simile"
all'uopo predisposto dalla Amministrazione (Allegato 1): 
      a) il cognome, il nome, il luogo  e  la  data  di  nascita,  il
codice fiscale e la  residenza,  con  le  indicazioni  relative  alla
citta',  alla  provincia,  al  codice  di  avviamento  postale,  alla
via/piazza e al numero civico; 
      b)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea; 
      c) il godimento dei diritti civili e politici; 
      d) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2, comma
1, lettera h), del  presente  bando,  con  la  indicazione  dell'anno
scolastico in cui e' stato  conseguito  e  dell'istituto  che  lo  ha
rilasciato; 
      e) il possesso della idoneita' fisica e  psichica  al  servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego; 
      f)  l'assolvimento  degli  obblighi  di   leva   militare   (la
dichiarazione deve essere resa esclusivamente dai candidati che  sono
nati fino all'anno 1985); 
      g) le eventuali condanne penali riportate, anche se  sia  stato
concesso il condono, l'indulto, il perdono giudiziale o  la  amnistia
(la  dichiarazione  deve  essere  resa,  a  pena  di  esclusione  dal
concorso, anche se negativa); 
      h) gli eventuali procedimenti penali pendenti (la dichiarazione
deve essere resa,  a  pena  di  esclusione  dal  concorso,  anche  se
negativa); 
      i) gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di  Pubbliche
Amministrazioni  e  le  cause  di   cessazione   degli   stessi   (la
dichiarazione deve essere resa, a pena di  esclusione  dal  concorso,
anche se negativa); 
      j) di non essere stato dispensato o destituito da altro impiego
alle dipendenze  di  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento (la dichiarazione deve essere resa,  a  pena
di esclusione dal concorso, anche se negativa); 
      k) di non essere stato dichiarato  decaduto  da  altro  impiego
alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, ai  sensi  dell'art.
127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante  la  produzione
di  documenti  falsi  o  viziati  da   invalidita'   insanabile   (la
dichiarazione deve essere resa, a pena di  esclusione  dal  concorso,
anche se negativa); 
      l) di  non  essere  stato  licenziato  da  altro  impiego  alle
dipendenze  di  una  Pubblica  Amministrazione  per  giusta  causa  o
giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione deve essere resa,  a
pena di esclusione dal concorso, anche se negativa); 
      m)  il  possesso,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  7  del
presente bando, di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza. 
    Il candidato e' esonerato dal rendere  le  dichiarazioni  di  cui
alle lettere j), k), ed l), nel solo caso in  cui  abbia  dichiarato,
alla lettera i), di non avere prestato servizio presso  le  pubbliche
amministrazioni. 
    La mancata dichiarazione di cui alla lettera m)  non  costituisce
motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la possibilita' che  i
predetti titoli, anche se posseduti, possano essere prodotti o  presi
in considerazione, in caso di superamento della prova orale. 
    I cittadini degli  Stati  membri  della  Unione  Europea  debbono
inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.
174, come specificati nell'art. 2, comma 2, del presente bando. 
    I candidati in possesso di cittadinanza non italiana sono  tenuti
a presentare la domanda in lingua italiana, con le predette modalita'
ed entro il termine stabilito nell'art. 3 del presente bando. 
    Il candidato e', altresi', tenuto a: 
      indicare il recapito  presso  il  quale  desidera  che  vengano
inviate eventuali comunicazioni relative al concorso; 
      segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni
del predetto recapito. 
    Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge  5  febbraio  1992,  n.
104, e successive modifiche e integrazioni,  a  richiedere  l'ausilio
necessario  e  a  indicare  gli  eventuali   tempi   aggiuntivi   per
l'espletamento delle prove di esame. 
    Ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, non
e' piu' richiesta la autentica della firma in calce alla domanda. 
    La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione
dal concorso. 
    La Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in  caso  di
smarrimento  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione
ovvero da  mancata  o  tardiva  comunicazione  della  variazione  del
recapito da parte  del  candidato,  nonche'  da  disguidi  postali  o
telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a  forza
maggiore. 
    Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di
esclusione, copia della ricevuta del versamento di €. 12,00, che deve
essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: 
      Universita' degli Studi del Sannio Amministrazione Centrale; 
      IBAN: IT16J0200815004000400062285; 
      BIC (Swift): UNCRITM1NB1 (laddove previsto); (1) 
      Causale del bonifico: Codice Concorso 02/2013. 
    Non si procedera' in alcun caso alla restituzione del  contributo
versato. 
    Alla domanda di ammissione deve  essere  allegata,  inoltre,  una
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 

(1) Il BIC  (Bank  Identifier  Code)  e'  un  codice  (codice  SWIFT:
    Worldwide Interbank Financial Telecommunication)  utilizzato  nei
    pagamenti  internazionali   per   identificare   la   Banca   del
    beneficiario  secondo  lo  standard  ISO  9362;  e'   disponibile
    praticamente per quasi tutte le banche del mondo  e  puo'  essere
    formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici. Esso  e'  utilizzato
    insieme al codice  IBAN  per  trasferimenti  di  denaro  mediante
    bonifico internazionale.

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La Commissione esaminatrice  sara'  costituita  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art.  35,  comma  3,  lettera  e),  del  Decreto
Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, e dall'art.  14  del  "Regolamento  di  Ateneo  per  la
disciplina  dell'accesso  al   ruolo   del   personale   tecnico   ed
amministrativo della Universita' degli Studi del Sannio con contratto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  determinato",  come
richiamato nelle premesse del presente bando.

Art. 6 Prove di esame

				Art. 6 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    Le prove di esame consistono in due prove  scritte,  di  cui  una
teorico-pratica, ed una prova orale. 
    Ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina
dell'accesso  al  ruolo  del  personale  tecnico  ed   amministrativo
dell'Universita' degli Studi del Sannio con  contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato e  a  tempo  determinato",  emanato  con  Decreto
Rettorale n. 966 del  31  ottobre  2001,  e  modificato  con  Decreto
Rettorale n. 1154 del 7 settembre 2005, la "... ammissione alle prove
concorsuali puo' essere preceduta da forme di  preselezione  di  tipo
attitudinale, cui l'Amministrazione puo' ricorrere qualora il  numero
delle domande sia cinque volte superiore ai posti messi a concorso, e
comunque non inferiore a 50 ...". 
    1. La prova scritta vertera' sul Diritto Amministrativo. 
    2. La prova teorico-pratica vertera', invece, sulla  Legislazione
Universitaria. 
    La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte
e sara', altresi', diretta a verificare la conoscenza dello Statuto e
dei principali Regolamenti di Ateneo dell'Universita' degli Studi del
Sannio,  e  sara'  diretta,  altresi',  ad  accertare  il  grado   di
conoscenza  della  lingua  inglese,  nonche'  dell'informatica,   con
particolare riferimento alle applicazioni di Office Automation (Word,
Excel e Acces), Web e Networking. 
    La durata delle prove scritte sara' determinata dalla Commissione
esaminatrice. 
    I candidati stranieri dovranno svolgere  le  prove  di  esame  in
lingua italiana. 
    I candidati, durante l'espletamento  delle  prove,  non  potranno
consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni  di  qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati. 
    Nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta  Serie
Speciale del giorno 31 gennaio 2014 ,  verra'  comunicato  il  giorno,
l'ora ed il luogo in cui si svolgeranno le prove  scritte  oppure  la
prova preselettiva. 
    I candidati che non abbiano ricevuto, mediante  raccomandata  con
avviso di ricevimento, comunicazione personale della  esclusione  dal
concorso, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso,  nel
giorno,  nell'ora  e  nel  luogo  indicati  nella  predetta  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  Italiana,  Quarta  Serie  Speciale,  per
sostenere la prova scritta. 
    Le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale hanno  valore
di notifica a tutti gli effetti di legge. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
nelle  prove  scritte  una  votazione  non  inferiore  ai   21/30   o
equivalente. 
    Ai candidati ammessi a  sostenere  la  prova  orale  verra'  data
apposita comunicazione almeno venti giorni prima della  data  fissata
per il suo espletamento. 
    La predetta comunicazione conterra' anche la indicazione del voto
riportato dal candidato nelle prove scritte. 
    La prova orale, che si svolgera'  nel  rispetto  delle  modalita'
previste dall'art. 6, commi 4 e 5, del Decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superata se il candidato
ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. 
    Per essere ammessi a sostenere le  prove  di  esame  i  candidati
dovranno  essere  muniti   di   uno   dei   seguenti   documenti   di
riconoscimento in corso di validita': 
      a) fotografia recente applicata su carta legale, con  la  firma
del candidato; 
      b) tessera di riconoscimento  personale,  se  il  candidato  e'
pubblico dipendente; 
      c) carta di identita' o  patente  o  tessera  postale  o  porto
d'armi o passaporto. 
    La mancata presentazione alle prove di  esame  sara'  considerata
come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.

Art. 7 Titoli di preferenza e di precedenza

				Art. 7 
 
 
                Titoli di preferenza e di precedenza 
 
 
    Hanno diritto alla preferenza, a parita'  di  merito,  in  ordine
decrescente, coloro i quali appartengono ad una  delle  categorie  di
seguito elencate: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore  pubblico
e privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglie numerose; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli di mutilati e di invalidi per servizio nel  settore
pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi e i mutilati civili; 
      20) i militari volontari delle  Forze  Armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o della rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      2) dall'avere prestato lodevole servizio nelle  Amministrazioni
Pubbliche. 
    Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge  15  maggio  1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n.  191,
se due o piu' candidati  ottengono,  a  conclusione  delle  prove  di
esame, lo stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di
eta'. 
    I candidati che superano la prova orale dovranno far pervenire  i
documenti attestanti i titoli di precedenza e/o di  preferenza,  come
specificati nel comma 1, di  propria  iniziativa,  trasmettendoli  al
Direttore Generale della Universita' degli  Studi  del  Sannio,  Area
"Risorse e Sistemi", Settore "Personale  e  Sviluppo  Organizzativo",
Unita' Organizzativa "Personale Tecnico Amministrativo e  Dirigenti",
Palazzo San Domenico, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento,  entro
il termine perentorio di quindici giorni, che  decorrono  dal  giorno
successivo a quello in cui gli stessi candidati  hanno  sostenuto  la
prova orale, a pena della mancata applicazione del relativo beneficio
nella formazione della graduatoria generale di merito. 
    I predetti documenti dovranno attestare i  titoli  di  precedenza
e/o di preferenza, come  indicati  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso, posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per  la
presentazione della medesima domanda, e  dovranno  essere  comprovati
mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto  di
notorieta', resa nelle forme di cui agli articoli 46,  47  e  76  del
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 Graduatoria di merito

				Art. 8 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    Espletate le prove  del  concorso,  la  Commissione  esaminatrice
redige la graduatoria di merito secondo  l'ordine  decrescente  delle
votazioni complessive  riportate  da  ciascun  candidato,  risultanti
dalla somma dei voti riportati nella  prova  scritta  e  nella  prova
orale. 
    Con provvedimento del Direttore Generale  vengono  approvati  gli
atti  e  la  graduatoria  finale  del  concorso  e  si  procede  alla
dichiarazione dei relativi vincitori. 
    Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra'  conto
anche dei titoli di preferenza e/o di precedenza di  cui  all'art.  7
del presente bando. 
    La graduatoria finale sara'  resa  pubblica  mediante  affissione
all'Albo Ufficiale della Universita' degli Studi del Sannio,  ubicato
in Palazzo San Domenico, Piazza Guerrazzi,  n.  1,  Benevento,  e  la
trasmissione  di  apposito  avviso  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale, e sara' consultabile  sul
Sito Internet di Ateneo. 
    Dalla data di pubblicazione dell'avviso della  graduatoria  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decorrono i termini  per
eventuali impugnative. 
    Fatte salve eventuali, sopravvenute disposizioni legislative,  la
graduatoria resta efficace per un termine  di  trentasei  mesi  dalla
data della predetta pubblicazione per la eventuale copertura di altri
posti che dovessero  risultare  vacanti  o  rendersi  successivamente
disponibili.

Art. 9 Presentazione dei documenti di rito

				Art. 9 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    Il vincitore del concorso e'  invitato  a  presentare,  entro  il
termine di trenta giorni dalla assunzione in servizio, un certificato
medico, rilasciato dalla  Azienda  Sanitaria  Locale,  da  un  medico
militare o da un ufficiale sanitario e attestante la idoneita' fisica
e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, la
assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul  rendimento
del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo la  salute
pubblica. 
    Qualora il vincitore sia affetto da patologie o  menomazioni,  il
certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che le stesse
non ne riducono la attitudine lavorativa. 
    Ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche  e  integrazioni,  i
vincitori  del  concorso  dovranno   attestare,   con   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta': 
      a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato  e
di non trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di  incompatibilita'
previste dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (in  caso  contrario,  la
dichiarazione deve essere sostituita con quella  di  opzione  per  il
nuovo impiego); 
      b) di non essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
      c) di possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  bando  di
concorso. 
    La Amministrazione provvedera'  ad  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive  di  certificazioni
e/o di atti di notorieta' rese dai candidati, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni. 
    I documenti rilasciati al cittadino  straniero  dalle  competenti
Autorita' dello Stato  di  appartenenza  debbono  essere  legalizzati
dalle Autorita' Consolari Italiane. 
    Agli atti e  ai  documenti  in  lingua  straniera  dovra'  essere
allegata una traduzione in lingua  italiana  la  cui  conformita'  al
testo   originale   deve   essere   certificata   dalla    competente
rappresentanza diplomatica o consolare. 
    Scaduto inutilmente il termine di cui  al  primo  comma  e  fatta
salva la possibilita' di prorogarlo  su  richiesta  dell'interessato,
nel caso di comprovato  impedimento,  la  Amministrazione  non  dara'
luogo alla stipulazione  del  contratto  ovvero  provvedera',  per  i
rapporti eventualmente gia' instaurati,  alla  immediata  risoluzione
degli stessi. 
    Per  i  portatori  di  handicap  si  applicano  le   disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 10 Contratto individuale di lavoro, periodo di prova ed altre disposizioni

				Art. 10 
 
 
                  Contratto individuale di lavoro, 
               periodo di prova ed altre disposizioni 
 
 
    Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato  a
tempo determinato della durata di tre anni e con  regime  di  impegno
orario a tempo pieno, il vincitore del concorso,  che  risultera'  in
possesso di tutti i requisiti richiesti dal  presente  bando,  verra'
inquadrato  nella  Categoria  D,   Posizione   Economica   D1,   Area
Amministrativa-Gestionale,  con  diritto  al  trattamento   economico
spettante ai sensi  delle  disposizioni  legislative  e  contrattuali
vigenti. 
    Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, fatti salvi comprovati
e giustificati motivi di impedimento. 
    In tal caso la Amministrazione, valutati i  predetti  motivi,  si
riserva di prorogare  il  termine  per  la  assunzione  in  servizio,
compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e funzionali. 
    Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. 
    Ai fini  del  computo  del  periodo  di  prova,  si  tiene  conto
esclusivamente del servizio effettivamente prestato. 
    Il periodo di prova non puo' essere rinnovato  o  prorogato  alla
scadenza. 
    Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo',
in  qualsiasi  momento,  recedere  dal  rapporto  senza  obbligo   di
preavviso  ne'  di  pagamento  della   indennita'   sostitutiva   del
preavviso. 
    Il recesso, debitamente motivato,  produce  i  suoi  effetti  dal
momento della avvenuta notifica alla controparte. 
    In caso  di  recesso,  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita' e gli emolumenti  per  le  giornate  di  ferie
maturate e non godute. 
    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di  lavoro  sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in  servizio  e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti   gli   effetti,
l'anzianita' dal giorno della assunzione.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

				Art. 11 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003,  n.  196,  e
successive modifiche ed integrazioni, la Amministrazione si impegna a
rispettare il carattere riservato  dei  dati  personali  forniti  dai
candidati e ad utilizzarli esclusivamente per le  finalita'  connesse
al concorso, alla stipula del contratto ed alla gestione del rapporto
di lavoro. 
    Il trattamento dei dati e', peraltro, obbligatorio  e  necessario
per consentire il corretto e regolare  espletamento  della  procedura
concorsuale. 
    In ogni caso, i candidati potranno esercitare i  diritti  di  cui
all'art. 7 del Decreto Legislativo del 30  giugno  2003,  n.  196,  e
successive modifiche ed integrazioni,  tra  i  quali  il  diritto  di
accesso ai  dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in modo non conforme  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno essere fatti  valere  nei  confronti  della
Universita' degli Studi del Sannio, titolare del trattamento.

Art. 12 Norme di rinvio

				Art. 12 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
 
    Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  bando  di
concorso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
legislative  vigenti  in   materia   concorsuale,   di   procedimento
amministrativo e  di  trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  le
disposizioni contenute nel "Regolamento di Ateneo per  la  disciplina
dell'accesso  al  ruolo  del  personale  tecnico  ed   amministrativo
dell'Universita' degli Studi del Sannio con  contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato e  a  tempo  determinato",  emanato  con  Decreto
Rettorale del 31 ottobre 2001,  n.  966,  e  modificato  con  Decreto
Rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154.

Art. 13 Responsabile del Procedimento

				Art. 13 
 
 
                    Responsabile del Procedimento 
 
 
    Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 5  della  legge  7
agosto 1990, n. 241,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il
Responsabile  del  Procedimento  e'  il  Dottore   Gaetano   Telesio,
Direttore Generale della Universita' degli Studi del Sannio. 
    Ulteriori chiarimenti e/o informazioni relativi al presente bando
di concorso potranno essere richiesti al  Responsabile  della  Unita'
Organizzativa "Personale  Tecnico  ed  Amministrativo  e  Dirigenti",
Dottoressa Maria Grazia De Girolamo. 
      Benevento, 1° ottobre 2013 
 
                                       Il direttore generale: Telesio

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