Art. 1 La Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso la Facolta' di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute - Universita' della Calabria,
IL COMMISSARIO AD ACTA
L'anno duemiladodici, addi' dieci del mese di dicembre, alle ore
11,30, presso la sede del Rettorato dell'Universita' della Calabria,
sita in Rende via Pietro Bucci, con l'assistenza dell'Avv. Giovanni
Macri', Responsabile dell'Avvocatura di Ateneo e del dott. Roberto
Elmo, Vicario del Responsabile dell'Area Risorse Umane;
Premesso che il TAR per la Calabria - Catanzaro, con la suddetta
sentenza n. 656/12, accogliendo il ricorso proposto dai signori
Tullio Florio ed Enzo Nisoli, dichiarava la nullita' degli atti
impugnati con il ricorso per ottemperanza e ordinava all'Universita'
della Calabria di dare esecuzione alla sentenza n. 1553/11, emessa
dal TAR Catanzaro, sez. II, entro il termine di sessanta giorni a
decorrere dalla data di comunicazione in via amministrativa o di
notificazione della sentenza su istanza di parte, "nominando una
nuova commissione alla quale affidare il compito di rinnovare la
procedura valutativa dalla fase della determinazione dei criteri di
massima";
Considerato che il medesimo T.A.R. Calabria, mediante la citata
sentenza n. 656/2012 nominava, nell'ipotesi di ulteriore
inadempienza, commissario "ad acta" il Prefetto di Cosenza o un suo
delegato, per procedere in sostituzione della Universita'
inadempiente, assegnando l'ulteriore termine di giorni novanta
decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione
obbligata;
Visto il decreto n. 33228/13.4/Gab. del 4 settembre 2012, con cui
il Prefetto di Cosenza delegava al sottoscritto dott. Alberto
Grassia, Viceprefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura - UTG
di Cosenza, la funzione commissariale ai fini dell'adempimento di cui
alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
n. 656/12, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente;
Constatato che in data 14 agosto 2012 e' pervenuta presso la
prefettura-UTG di Cosenza la nota prot. 21172 del 7 agosto 2012, con
cui l'Universita' della Calabria, in persona del legale
rappresentante, comunicando l'avvenuta proposizione dell'appello al
Consiglio di Stato, con contestuale istanza di sospensiva, ha
confermato di non aver adempiuto l'obbligo di dare integrale
esecuzione alla sentenza del TAR Calabria - Catanzaro, sez. II, n.
1553/11;
Attesa la permanenza della inadempienza dell'Universita' degli
Studi della Calabria Cosenza;
Ravvisata la necessita' di provvedere nel termine di novanta
giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Universita';
Visto l'atto del proprio insediamento in data 21 settembre 2012;
Visto l'atto di costituzione, presso la sede dell'Universita'
della Calabria, del proprio Ufficio, in data 21 settembre 2012, per
la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'esecuzione della
sentenza di cui trattasi;
Esaminati gli atti prodotti dall'Universita' della Calabria;
Ravvisata la necessita' di provvedere alla esecuzione della
suddetta sentenza di ottemperanza del TAR attraverso la nomina di una
nuova Commissione giudicatrice avente il compito di rinnovare la
procedura valutativa dalla fase della determinazione dei criteri di
massima;
Vista la sentenza n. 5407/2012 del Consiglio di Stato, che
confermando, in sede di appello, la sentenza di ottemperanza n.
656/12 del TAR Calabria - Catanzaro, ha chiarito che il giudicato
formatosi, a seguito della definizione della controversia sorta,
comporta "la nomina di nuova Commissione, in grado di rielaborare i
criteri valutativi";
Ritenuto di dover provvedere in sostituzione dell'Universita'
della Calabria per le ragioni sopra esposte, ed in particolare in
sostituzione del rettore per la nomina della nuova Commissione
giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 1767 del 17 giugno 2008, con cui e'
stata indetta la valutazione comparativa per la copertura di n. 1
posto di Professore Universitario di ruolo di prima fascia per il
settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso la
Facolta' di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute;
Visto il decreto rettorale di nomina della Commissione
giudicatrice n. 3620 del 21 dicembre 2009;
Visto il decreto rettorale di modifica della nomina della
suddetta Commissione n. 388 del 15 febbraio 2010;
Vista la delibera adottata con verbale n. 143 del 18 ottobre
2012, mediante la quale il Consiglio di Facolta' ha scelto il
componente designato;
Vista la nota prot. n. 8318 del 5 dicembre 2012, anticipata
tramite e-mail in data 29 novembre 2012, con cui il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ha comunicato i
risultati delle operazioni di sorteggio, svoltesi in data 29 novembre
2012, per la composizione della Commissione giudicatrice della
suddetta valutazione comparativa;
Vista la legge n. 210/1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Vista la legge n. 1/2009 di conversione e modifica del
decreto-legge n. 180/2008;
Visto il decreto ministeriale n. 139/2009;
Decreta:
Art. 1
La Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di n. 1 posto di Professore
Universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico
disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso la Facolta' di Farmacia e
Scienze della Nutrizione e della Salute - Universita' della Calabria,
e' cosi' composta:
Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia - 1
posto di ordinario presso la Facolta' di Farmacia e Scienze della
Nutrizione e della Salute:
prof. Di Renzo Gianfranco - Ordinario presso l'Universita'
degli Studi di Napoli "Federico II", Facolta' di Medicina e
Chirurgia, Dipartimento Neuroscienze - membro designato;
Prof.ssa Santagostino Angela - Ordinario presso l'Universita'
Bicocca di Milano, Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del
territorio - membro sorteggiato;
prof. Nencini Paolo - Ordinario presso l'Universita' di Roma
"La Sapienza", Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia - membro
sorteggiato;
prof. Bernini Franco - Ordinario presso l'Universita' degli
Studi di Parma, Dipartimento di Farmacia - membro sorteggiato;
prof.ssa Maggi Adriana Caterina - Ordinario presso
l'Universita' degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze
Farmacologiche e Biomolecolari - membro sorteggiato.
Art. 2 Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della Giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 3 Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al Commissario ad acta nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto. Decorso tale termine e,
Art. 3
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della
Commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere
proposte al Commissario ad acta nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del presente decreto. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della Commissione giudicatrice non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 4 La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, ai sensi dell'art. 3, comma 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, devono essere adeguatamente motivate e documentate ed hanno effetto solo dopo il Decreto di accettazione da parte del Commissario
Art. 4
La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della
Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, ai sensi
dell'art. 3, comma 12, decreto del Presidente della Repubblica n.
117/2000, devono essere adeguatamente motivate e documentate ed hanno
effetto solo dopo il Decreto di accettazione da parte del Commissario
ad acta.
Art. 5 L'Area Risorse Umane della Universita' della Calabria e' incaricata di trasmettere copia del presente decreto al rettore, di curarne la totale esecuzione, e di comunicare al Commissario ad acta i vari atti esecutivi effettuati e l'avvenuto insediamento della suddetta Commissione giudicatrice nominata.
Art. 5
L'Area Risorse Umane della Universita' della Calabria e'
incaricata di trasmettere copia del presente decreto al rettore, di
curarne la totale esecuzione, e di comunicare al Commissario ad acta
i vari atti esecutivi effettuati e l'avvenuto insediamento della
suddetta Commissione giudicatrice nominata.
Art. 6 In esecuzione della suddetta sentenza di ottemperanza n. 656/12 del TAR Calabria - Catanzaro, cosi' come confermata, in sede di appello, con successiva sentenza n. 5407/2012 del Consiglio di Stato, la nuova Commissione giudicatrice nominata ha il compito di rinnovare la procedura valutativa a partire dalla fase della determinazione dei
Art. 6
In esecuzione della suddetta sentenza di ottemperanza n. 656/12
del TAR Calabria - Catanzaro, cosi' come confermata, in sede di
appello, con successiva sentenza n. 5407/2012 del Consiglio di Stato,
la nuova Commissione giudicatrice nominata ha il compito di rinnovare
la procedura valutativa a partire dalla fase della determinazione dei
criteri di massima per la valutazione dei candidati. Al riguardo, la
Commissione procedera' in conformita' alla sentenza n. 1553/2011 del
medesimo TAR Calabria, che in merito alla individuazione dei criteri
di valutazione, precisa che il potere di predeterminazione dei
criteri di massima e delle procedure di valutazione, attribuito alla
commissione dall'art. 4, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, "deve interpretarsi come potere di
specificazione di criteri e titoli prestabiliti dalle norme e non
come possibilita' di introdurre criteri e titoli nuovi".
Rende, 10 dicembre 2012
Il commissario ad acta: Grassia