Art. 1 Nell'ambito della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore Universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare BIO/14-Farmacologia, presso la Facolta' di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute - Universita' della Calabria, e' nominato quale componente
IL COMMISSARIO AD ACTA
Premesso che il T.A.R. per la Calabria - Catanzaro, con la
suddetta sentenza n. 656/2012, dichiarava la nullita' degli atti
impugnati con il ricorso per ottemperanza e ordinava all'Universita'
della Calabria di dare esecuzione alla sentenza n. 1553/2011, emessa
dal T.A.R. Catanzaro, sez. II, entro il termine di sessanta giorni
"nominando una nuova commissione alla quale affidare il compito di
rinnovare la procedura valutativa dalla fase della determinazione dei
criteri di massima";
Considerato che il medesimo T.A.R. Calabria, mediante la citata
sentenza n. 656/2012 nominava, nell'ipotesi di ulteriore
inadempienza, commissario "ad acta" il Prefetto di Cosenza o un suo
delegato, per procedere in sostituzione della Universita'
inadempiente, assegnando l'ulteriore termine di giorni novanta
decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione
obbligata;
Visto il decreto n. 33228/13.4/Gab. del 4 settembre 2012, con cui
il Prefetto di Cosenza ha disposto la delega della funzione
commissariale ai fini dell'adempimento di cui alla decisione del
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria n. 656/2012, in
sostituzione dell'Amministrazione inadempiente;
Attesa la permanenza della inadempienza dell'Universita' degli
Studi della Calabria Cosenza;
Visto l'atto del proprio insediamento in data 21 settembre 2012;
Esaminati gli atti prodotti dall'Universita' della Calabria;
Ravvisata la necessita' di provvedere alla esecuzione della
suddetta sentenza di ottemperanza del T.A.R. attraverso la nomina di
una nuova Commissione giudicatrice avente il compito di rinnovare la
procedura valutativa dalla fase della determinazione dei criteri di
massima;
Vista la sentenza n. 5407/2012 del Consiglio di Stato, che
confermando, in sede di appello, la sentenza di ottemperanza n.
656/2012 del T.A.R. Calabria - Catanzaro, ha chiarito che il
giudicato formatosi, a seguito della definizione della controversia
sorta, comporta "la nomina di nuova Commissione, in grado di
rielaborare i criteri valutativi";
Ritenuto di dover provvedere in sostituzione dell'Universita'
della Calabria per le ragioni sopra esposte, ed in particolare in
sostituzione del Rettore per la nomina della nuova Commissione
giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 1767 del 17 giugno 2008, con cui e'
stata indetta la valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore
scientifico disciplinare BIO/14-Farmacologia, presso la Facolta' di
Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute;
Visto il decreto rettorale di nomina della Commissione
giudicatrice n. 3620 del 21 dicembre 2009;
Visto il decreto rettorale di modifica della nomina della
suddetta Commissione n. 388 del 15 febbraio 2010;
Vista la delibera adottata con verbale n. 143 del 18 ottobre
2012, mediante la quale il Consiglio di Facolta' ha scelto il
componente designato;
Vista la nota prot. n. 8318 del 5 dicembre 2012, anticipata
tramite e-mail in data 29 novembre 2012, con cui il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato i
risultati delle operazioni di sorteggio, svoltesi in data 29 novembre
2012, per la composizione della Commissione giudicatrice della
suddetta valutazione comparativa;
Visto il proprio decreto di nomina della nuova Commissione
giudicatrice n. 1 del 10 dicembre 2012 (A.C. n. 120033957), per la
suddetta procedura di valutazione comparativa;
Visto il proprio decreto n. 2 del 12 febbraio 2013 (A.C. n.
130004582), con cui e' stata disposta la temporanea sospensione
parziale del suindicato decreto di nomina della nuova Commissione
giudicatrice n. 1 del 10 dicembre 2012 (A.C. n. 120033957);
Vista la nota prot. n. 0004548 del 1° marzo 2013, anticipata
tramite e-mail in data 1° marzo 2013, con cui il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato i
risultati delle operazioni di sorteggio, svoltesi in data 27 febbraio
2013, per la sostituzione della prof.ssa Maggi Adriana Caterina nella
composizione della Commissione giudicatrice della suddetta
valutazione comparativa, indicando come estratto il prof. Berrino
Liberato della Seconda Universita' degli studi di Napoli;
Visto il decreto n. 3 dell'11 marzo 2013 prot. n. A.C. 130007782,
con cui e' stata disposta la revoca della nomina della prof.ssa Maggi
Adriana Caterina, membro sorteggiato;
Ravvisata la necessita' di procedere, con urgenza, alla nomina
del nuovo componente della Commissione giudicatrice onde consentire
alla stessa di proseguire i propri lavori e concludere la procedura
di valutazione comparativa de qua;
Ritenuto di individuare il nuovo componente della Commissione
giudicatrice nella persona del prof. Berrino Liberato della Seconda
Universita' degli studi di Napoli, membro sorteggiato dal MIUR;
Vista la Legge n. 210/1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Vista la legge n. 1/2009 di conversione e modifica del
decreto-legge n. 180/2008;
Visto il decreto ministeriale n. 139/2009;
Decreta:
Art. 1
Nell'ambito della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore Universitario di ruolo di prima
fascia per il settore scientifico disciplinare BIO/14-Farmacologia,
presso la Facolta' di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della
Salute - Universita' della Calabria, e' nominato quale componente
della Commissione giudicatrice, in sostituzione della prof.ssa Maggi
Adriana Caterina, il prof. Berrino Liberato - ordinario presso la
Seconda Universita' degli studi di Napoli, Dipartimento di Medicina
Sperimentale - membro sorteggiato.
Art. 2 Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 3 Eventuali istanze di ricusazione di un componente della Commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al Commissario ad acta nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Decorso tale termine e,
Art. 3
Eventuali istanze di ricusazione di un componente della
Commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere
proposte al Commissario ad acta nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente decreto. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della Commissione giudicatrice non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 4 La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, ai sensi dell'art. 3, comma 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, devono essere adeguatamente motivate e documentate ed hanno effetto solo dopo il Decreto di accettazione da parte del Commissario
Art. 4
La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della
Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, ai sensi
dell'art. 3, comma 12, decreto del Presidente della Repubblica n.
117/2000, devono essere adeguatamente motivate e documentate ed hanno
effetto solo dopo il Decreto di accettazione da parte del Commissario
ad acta.
Art. 5 L'Area Risorse Umane della Universita' della Calabria e' incaricata di trasmettere copia del presente decreto al Rettore, di curarne la totale esecuzione, e di comunicare al Commissario ad acta i vari atti esecutivi effettuati e l'avvenuto insediamento della suddetta Commissione giudicatrice nominata.
Art. 5
L'Area Risorse Umane della Universita' della Calabria e'
incaricata di trasmettere copia del presente decreto al Rettore, di
curarne la totale esecuzione, e di comunicare al Commissario ad acta
i vari atti esecutivi effettuati e l'avvenuto insediamento della
suddetta Commissione giudicatrice nominata.
Art. 6 In esecuzione della suddetta sentenza di ottemperanza n. 656/2012 del T.A.R. Calabria - Catanzaro, cosi' come confermata, in sede di appello, con successiva sentenza n. 5407/2012 del Consiglio di Stato, la nuova Commissione giudicatrice nominata ha il compito di rinnovare la procedura valutativa a partire dalla fase della determinazione dei
Art. 6
In esecuzione della suddetta sentenza di ottemperanza n. 656/2012
del T.A.R. Calabria - Catanzaro, cosi' come confermata, in sede di
appello, con successiva sentenza n. 5407/2012 del Consiglio di Stato,
la nuova Commissione giudicatrice nominata ha il compito di rinnovare
la procedura valutativa a partire dalla fase della determinazione dei
criteri di massima per la valutazione dei candidati. Al riguardo, la
Commissione procedera' in conformita' alla sentenza n. 1553/2011 del
medesimo T.A.R. Calabria, che in merito alla individuazione dei
criteri di valutazione, precisa che il potere di predeterminazione
dei criteri di massima e delle procedure di valutazione, attribuito
alla commissione dall'art. 4, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, "deve interpretarsi come potere di
specificazione di criteri e titoli prestabiliti dalle norme e non
come possibilita' di introdurre criteri e titoli nuovi".
Rende, 11 marzo 2013
Il commissario ad acta
Viceprefetto aggiunto
Grassia